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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/05/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Mariacolomba Giuliano Presidente
- dott. Pietro Iovino Consigliere
- avv. Eugenia Capano Giudice Ausiliario Relatore
Esaminati gli atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 65/2024 promossa da:
(CF ), (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (CF ) rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difesi dall'Avv. Raffaella TI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore Via Cavalletto n. 3 Piacenza
- Attore in riassunzione - contro
(CF ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ignazio Danisi e Giovanni Genova, con domicilio eletto presso lo studio del secondo difensore in via S. Felice n.123 Bologna
- convenuta -
In punto di: giudizio di rinvio a seguito della cassazione della Sentenza n.442/2019 della Corte di
Appello di Bologna
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni, da intendersi richiamate, come da note depositate telematicamente ai sensi dell'art.127 ter cpc
LA CORTE udita la relazione della causa riferita dal relatore G.A. avv. Eugenia Capano;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 9 Con l'atto introduttivo , TI Raffaella (che avrebbe poi Parte_1 Parte_2
rinunciato alla domanda nel corso del giudizio di primo grado) e convennero in Parte_3
giudizio dinnanzi il Tribunale di Piacenza il promotore finanziario e Controparte_2 [...] per sentire accertare l'illeceità della condotta del promotore finanziario consistita CP_1
nell'avere dissimulato ai clienti il reale andamento degli investimenti sottoscritti al fine di incrementare le somme investite, procurando con ciò ingenti perdite dei capitali investiti, e chiedevano la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni patrimoniali subiti pari alla perdita del capitale investito nel periodo dicembre 1999- gennaio 2002.
Si costituivano in giudizio entrambi i convenuti e contestavano la domanda attorea. CP_2
respingeva gli addebiti ascritti, sostenendo di avere sempre operato correttamente e di
[...] avere consegnato agli attori solo “prospettazioni statistiche circa la pregressa produttività dell'investimento”.
contestava la ricostruzione dei fatti deducendo, in particolare, che gli Controparte_1
investimenti effettuati erano ad alto rischio;
che non vi era stata alcuna appropriazione indebita da parte del promotore finanziario, ma tutte le somme versate dagli attori risultavano effettivamente investite;
che in ogni caso gli attori avevano la possibilità di verificare da canali informativi alternativi (call center, televideo , internet) la loro situazione finanziaria. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda e in subordine proponeva domanda di manleva e di regresso nei confronti del promotore.
Nelle more del processo veniva dichiarato il fallimento di;
interrotto il Controparte_2
giudizio, gli attori lo riassumevano soltanto nei confronti di Controparte_1
Con la sentenza n.411/2009 il Tribunale di Piacenza, in parziale accoglimento delle domande attoree, condannava al risarcimento del danno in favore di , Controparte_1 Parte_1
e , per investimenti di cui erano co-sottoscrittori, nella somma di Parte_2 Parte_3 complessivi euro 145.666,55 oltre accessori;
dichiarava, inoltre, l'improponibilità della domanda di manleva e di regresso proposta da nei confronti del Controparte_1 Controparte_3
.
[...]
Il Tribunale, in particolare, riteneva provata la responsabilità del promotore finanziario e dell'istituto bancario sulla base di un ragionamento presuntivo fondato su numerosi indizi e argomenti di prova quali la sentenza penale di patteggiamento che aveva riconosciuto le false rappresentazioni attuate dal nei confronti degli attori, la ctu , le risultanze della prova testimoniale espletate in altri CP_2
procedimenti, l'interruzione del rapporto con il promotore da parte della Banca, il provvedimento della che aveva radiato dall'albo professionale. CP_4 CP_2
pagina 2 di 9 La Corte d'Appello di Bologna con la sentenza n.442/2019 ha accolto l'appello proposto da
[...]
ed ha condannato gli appellati alla restituzione della somma ricevuta in esecuzione CP_1
della sentenza di primo grado, oltre alle spese processuali.
Proposto ricorso in Cassazione da , e con la Parte_1 Parte_2 Parte_3
Sentenza n.28428 dell'11.10.2023 la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso, ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Bologna, rinviando alla medesima Corte territoriale in diversa composizione.
Nella pronuncia di rinvio la Suprema Corte ha, in primo luogo, osservato che la sentenza impugnata aveva disatteso i principi costanti della giurisprudenza di legittimità sulla rilevanza della sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile.
Ha rilevato, inoltre, che la decisione impugnata non era conforme ai principi in tema di nesso causale tra le rappresentazioni infedeli del promotore e il danno subito dai clienti e alle regole di riparto degli oneri probatori in materia di intermediazione mobiliare, osservando che
“l'accertamento compiuto dal giudice in ordine alle condotte dolosamente poste in essere dal promotore al fine di dissimulare il reale negativo andamento delle gestioni patrimoniali a lui affidate fa presumere il nesso di causalità tra detto illecito del promotore finanziario ed il danno subito dall'investitore consistito nella perdita, parziale o totale, del capitale investito;
è fatta salva la prova contraria, spettante al promotore finanziario od alla banca preponente, che il profilo di rischio del cliente è stato rispettato ovvero che le perdite si sarebbero ugualmente verificate, in pari o diversa misura, anche se il profilo di rischio del cliente fosse stato rispettato o se l'illecito del promotore finanziario non vi fosse stato, ovvero che il cliente non avrebbe disinvestito pure se fosse stato reso edotto del reale negativo andamento della gestione patrimoniale” (Cass. n. 18363 del
26/7/2017; Cass., 1 n. 36554 del 14/12/2022).
La Suprema Corte ha, infine, rilevato la mancanza di congrua motivazione in ordine alle ulteriori emergenze probatorie -ossia il recesso dal rapporto con il promotore da parte di , Controparte_1 il provvedimento della di sospensione e poi radiazione del promotore dall'albo, le altre CP_4
emergenze probatorie come la CTU contabile e le deposizioni testimoniali rese in altri giudizi- ed ha osservato che la motivazione si manifestava meramente apparente laddove il Giudice d'appello, pur ritenendo provata la mala gestio del promotore finanziario, ha affermato che non vi era prova della riconducibilità degli “scontrini” riportanti cifre falsate, nonostante il CTU avesse accertato l'artificio posto in essere dal promotore ai danni degli attori.
Con atto di citazione ritualmente notificato , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 hanno riassunto il giudizio ai sensi dell'art 392 cpc per sentire rigettare l'appello proposto da CP_1
pagina 3 di 9 avverso la sentenza del Tribunale di Piacenza, con condanna alla restituzione della CP_1
somma versata in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Bologna.
Si è costituita in giudizio che ha chiesto il rigetto della domanda, eccepita in via Controparte_1 preliminare la nullità dell'atto di riassunzione per violazione dell'art 164 c1 cpc per avere parte attrice, con l'atto di riassunzione notificato il 9.1.2024, indicato un termine per la costituzione inferiore a quello stabilito dalla legge (nella specie in settanta anziché venti giorni prima dell'udienza) erroneamente applicando le norme introdotte dalla Riforma RT, e ha lamentato con ciò il difetto dell'“avvertimento” previsto dall'articolo 163 n.7 cpc .
L'eccezione va disattesa. L' “avvertimento” di cui all'art 163 n.7 cpc contenuto nell'atto di riassunzione è erroneo in quanto gli attori hanno indicato il termine previsto dall'art 163 n.7 cpc come modificato dalla riforma RT (e con i termini a comparire previsti dal riformato art 163 bis cpc), mentre avrebbero dovuto fare riferimento, ai sensi dell'art 394 cpc, alle norme di cui agli artt. 342 e 343 cpc. La costituzione della convenuta -la quale si è ampiamente difesa nel merito e non può ritenersi sia stata pregiudicata nelle proprie difese- e la mancata richiesta di fissazione di una nuova udienza hanno però sanato il vizio dedotto.
Nel merito, le condotte contestate dagli attori nei confronti del promotore finanziario CP_2
, consistite nell'avere rappresentato falsi rendimenti degli investimenti ( trattasi di fondi
[...]
di investimento appartenenti a società del gruppo ) effettuati nel periodo dicembre CP_1
1999-gennaio 2002 inducendoli a incrementare le somme investite e procurando ingenti perdite di capitale, devono ritenersi provate alla luce dei plurimi elementi e argomenti di prova già evidenziati nella sentenza del Tribunale di Piacenza.
Va rilevato che con la sentenza del GUP del Tribunale di Piacenza n.341/2005 emessa ai sensi dell'art 444 cpp è stata applicata nei confronti del la pena di anni due di reclusione in CP_2
relazione ai diversi capi di imputazione per i reati di bancarotta fraudolenta, truffa continuata e aggravata e falso in scrittura privata, contestati in danno di numerose persone tra cui gli odierni attori: in particolare al capo B dell'imputazione è stato contestato al il reato di truffa CP_2
aggravata e continuata per avere tratto in inganno gli attori, oltre che molteplici altri clienti, con le medesime modalità, ossia “ falsamente rappresentando gli investimenti finanziari proposti, in particolare assicurando che gli stessi erano sicuri e vantaggiosi;
fornendo nel corso del tempo falsi rendiconti ed estratti conto dai quali risultavano alti rendimenti degli investimenti , occultando le perdite progressivamente maturate” (capo B n.15 imputazione Sentenza Tribunale Penale di
Piacenza) .
pagina 4 di 9 La Corte d'Appello aveva ritenuto che la richiamata pronuncia penale ex art 444 cpp non poteva assumere un ruolo dirimente osservando che gli ulteriori elementi di prova non erano sufficienti a dimostrare la condotta illecita tenuta dal nei confronti degli attori. CP_2
Come è stato rilevato nella pronuncia di rinvio, la valutazione compiuta dalla Corte territoriale disattende il consolidato indirizzo di legittimità in tema di rilevanza della sentenza di patteggiamento nel giudizio civile secondo il quale “costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione . Ed infatti la sentenza di applicazione di pena patteggiata "pur non potendosi tecnicamente configurare come sentenza di condanna, anche se è a questa equiparabile a determinati fini , presuppone pur sempre una ammissione di colpevolezza che esonera la controparte dall'onere della prova".
La Suprema Corte, ha poi rilevato che la Corte d'Appello non aveva congruamente motivato la valutazione delle ulteriori emergenze probatorie che erano state valorizzate dal Tribunale a fondamento del giudizio di ascrivibilità al delle condotte illecite attuate nei riguardi degli CP_2
attori.
Deve allora osservarsi che gli attori in primo grado hanno esposto di avere ricevuto brevi manu dal promotore finanziario di n. 9 schede di sintesi degli investimenti riportanti Controparte_1
aggiunte manoscritte e/o stampa di scontrini eseguite con il calcolatore dal promotore medesimo, in cui comparivano controvalori poi rivelatisi non rispondenti al vero (doc. n. 7-14-15-16-17-18-24-25-
26 fasc. di primo grado): alla data del 10/01/2002, data di riferimento dell'ultima rendicontazione, secondo le prospettazioni del promotore, il controvalore complessivo degli investimenti risultava
“pari a Lire 2.474.604.800 mentre ammontava in realtà a Lire 1.375.496.996 , a fronte di un capitale investito 1.646.054.182, con una perdita pari a circa 300 milioni di lire”.
Deve rilevarsi inoltre che il costituendosi in giudizio si è limitato soltanto ad una generica CP_2
contestazione dei documenti prodotti dagli attori, sostenendo di avere fornito ai clienti “proiezioni che segnalavano la sostanziale valenza dell'investimento” consegnando “ prospettazioni statistiche circa la pregressa produttività dell'investimento”.
Orbene dalla ctu espletata in primo grado è emerso che le cifre ed i calcoli riportati sulla stampa degli “scontrini” allegati o annotati alle schede di sintesi degli investimenti consegnati agli attori, non corrispondevano al valore reale delle quote dei fondi sottoscritti e che attraverso un metodo di calcolo errato (consistito nel sommare impropriamente minusvalenze e plusvalenze di investimento pagina 5 di 9 come illustrato dal ctu) è stato gonfiato e artefatto il controvalore dei titoli ( pag 21-22 della
Relazione) .
Il CTU ha inoltre escluso che gli “scontrini” potessero riferirsi alla “ produttività pregressa degli investimenti” -assunto già in sé inverosimile, come notava il Tribunale, in quanto l'interesse dell'investitore, una volta effettuato l'investimento, è rivolto a conoscere il rendimento effettivo- ed ha rilevato che gli investimenti “non hanno mai raggiunto quei controvalori da quando sono stati effettuati né alla valenza dell'investimento alla data di riferimento indicata nella scheda, bensì ad importi errati, di gran lunga superiori a tale valenza, volutamente ricavati con cifre presenti nella scheda in modo da risultare credibili”.
Non può sussistere dubbio sulla riconducibilità al delle condotte illecite contestate dagli CP_2
attori, tanto più se si considerano gli ulteriori elementi di prova costituiti dal provvedimento di radiazione adottato nei confronti del promotore dalla e dalla risoluzione del rapporto CP_4 contrattuale da parte di , entrambi fondati sull'addebito al promotore finanziario Controparte_1
della condotta fraudolenta consistita nelle false rendicontazioni degli investimenti rilasciate ai clienti con pratiche del tutto analoghe a quelle attuate nei confronti degli attori.
Tali elementi non erano stati esattamente valutati dal giudice dell'appello, che li aveva ritenuto privi di valore probatorio sul rilievo che non contenevano espresso riferimento al rapporto tra gli attori e il promotore finanziario.
Deve, al contrario, osservarsi che gli addebiti contestati al promotore finanziario nei predetti provvedimenti, nonché l'imputazione dei reati contenuta nella sentenza di patteggiamento e gli esiti delle prove testimoniali espletate in un procedimento civile promosso da altri risparmiatori
(deposizioni di e nella causa RG 1464/02, prodotte in primo grado), Parte_4 Testimone_1
convergono tutti a manifestare che le modalità della condotta truffaldina, consistita nella falsa rendicontazione degli investimenti attuata da nei confronti di numerosi clienti, sono state CP_2
del tutto identiche a quelle poste in essere nei confronti degli odierni attori, ossia mediante il rilascio di scontrini da lui stampati o appunti apposti alle schede di sintesi che riportavano un valore dell'investimento notevolmente superiore a quello reale.
Per quanto concerne la prova del nesso causale tra la condotta del promotore finanziario e i danni subiti dagli attori, come è stato evidenziato nella pronuncia di rinvio, l'accertamento compiuto in ordine alle condotte dolosamente poste in essere dal promotore finanziario al fine di dissimulare il reale andamento negativo delle gestioni patrimoniali a lui affidate fa ravvisare il nesso di causalità tra detto illecito ed il danno subito dall'investitore, consistito nella perdita, parziale o totale, del capitale investito.
pagina 6 di 9 D'altronde, secondo il costante orientamento di legittimità la violazione di specifici obblighi di informazione volti a consentire al risparmiatore il compimento di scelte oculate e la prevenzione dei rischi connessi all'investimento, lascia presumere che questi rischi non sarebbero stati corsi se vi fosse stata un'adeguata informazione (v. Cass. n. 14056/10 e n. 29864/11, n. 12544/17 secondo cui dall'inadempimento degli obblighi di informazione che gravano sull'intermediario "consegue in via presuntiva l'accertamento del nesso di causalità del danno subito dall'investitore"; Cass. n. 3773/09,
n. 29864/11 e n. 5089/16 in cui si è affermato che la prova del nesso di causalità tra l'inadempimento dell'intermediario finanziario e i danni lamentati dall'investitore può essere anche presuntiva).
Era onere pertanto del promotore finanziario (e dell'istituto di credito responsabile del suo operato) provare che, nonostante la falsa rendicontazione degli investimenti da parte del promotore, il profilo di rischio dei clienti era stato rispettato ovvero che le perdite patrimoniali si sarebbero ugualmente verificate, in pari o diversa misura fosse stato, laddove, per esempio, il cliente non avrebbe disinvestito neppure se fosse stato reso edotto del reale negativo andamento.
Pacificamente, tale onere non è stato assolto.
Deve infine escludersi che possa ravvisarsi un concorso colposo degli attori nella causazione dell'evento, non potendosi a questi addebitare la mancata verifica dell'effettiva situazione patrimoniale attraverso canali alternativi di informazione, come sostenuto dalla difesa della CP_1
considerato il rapporto di fiducia con il consulente finanziario, qualificato dallo stesso istituto bancario nella corrispondenza come “consulente globale dell'investitore”.
Va inoltre considerato che gli attori erano “investitori non professionali” che, pertanto, ragionevolmente confidavano pienamente nelle informazioni rilasciate dal promotore in relazione agli investimenti effettuati;
né tantomeno la circostanza che gli attori avessero acquistato altri titoli a rischio nell'ambito del rapporto con il medesimo promotore è sufficiente a farli ritenere investitori qualificati (Cass. 25 giugno 2008, n. 17340; e Cass. 29 ottobre 2010, n. 22147) .
Passando alla quantificazione del danno, vanno disattese le contestazioni della Controparte_1 laddove sostiene che la falsa rendicontazione dell'andamento dei titoli avrebbe al più limitato la mera chance degli attori di disinvestire in tempo utile in modo da ridurre le perdite effettivamente subite, per cui il danno andrebbe commisurato solo ad una parte delle perdite sofferte , pari al 50%.
Osserva invece la Corte che nel caso in esame la falsa rendicontazione del promotore finanziario ha pregiudicato la capacità di autodeterminazione degli investitori, impendendo la formazione di una volontà libera e consapevole, per cui il danno è corrispondente alla perdita di valore degli investimenti, in quanto gli attori si sono trovati a subire delle perdite che, ove correttamente informati, avrebbero del tutto ragionevolmente evitate.
pagina 7 di 9 Insegna infatti la S.C. che “ Il danno consiste nel rischio di perdita del capitale investito che il cliente ben informato non si sarebbe presumibilmente addossato, o almeno non in quella misura. E poiché il legislatore, nel dettare la normativa di settore in materia, muove dal presupposto che dette informazioni sono invece necessarie all'effettuazione di scelte d'investimento effettivamente consapevoli ed oculate, deve presumersi, fino a prova contraria, che quel rischio il cliente non lo avrebbe corso se fosse stato informato come si doveva. È dunque corretto far riferimento alla successiva perdita di valore del titolo per quantificare il danno subito dall'investitore il quale si sia trovato esposto al rischio di quella perdita per un fatto imputabile all'intermediario” (Cass. n.
29864/2011 ; 2020/16127; 2021/25343).
Deve pertanto integralmente confermarsi la quantificazione effettuata dal Tribunale, che ha liquidato il danno risarcibile agli attori confrontando la valorizzazione degli investimenti in essere alla data del 17/12/1999, accertata dal ctu in €340.978,54 (escludendo le perdite subite anteriormente alla prima falsa rendicontazione del dicembre 1999), con il controvalore complessivo netto degli investimenti alla data del 20/3/2002 indicato dal ctu in €739.130,54, tenendo conto anche degli investimenti e dei disinvestimenti intervenuti tra le due data, ammontanti rispettivamente a
€588.244,36 e ad €44.425,81.
Si perviene pertanto ad una perdita pari a complessivi €145.666,55 sulla base delle seguenti operazioni: controvalore alla data del 17/12/1999 ( €340.978,54) + investimenti effettuati nel periodo 17/12/1999-20/3/2002 ( €588.244,36 ) – controvalore al 20/3/2002 (€739.130,54) - disinvestimenti intercorsi nello stesso periodo ( €44.425,81).
Va inoltre confermata la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha riconosciuto sulla somma, trattandosi di debito di valore, la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat del costo della vita dal marzo 2002 oltre agli interessi ponderati nella misura del 2,46% annuo dal marzo 2002 alla data della sentenza e gli interessi legali dalla sentenza al saldo.
In considerazione dell'esito complessivo della lite, che ha visto il notevole ridimensionamento delle iniziali pretese degli attori, le spese processuali di tutti i gradi vengono compensate tra le parti per la metà e per il resto vanno poste a carico di e liquidate come in dispositivo ai Controparte_1
sensi del dm 147/2022.
Le spese della CTU vengono poste a carico di Controparte_1
In accoglimento della domanda di restituzione proposta dagli attori in riassunzione,
[...]
deve essere condannata alla restituzione delle somme ricevute dagli attori in CP_1
esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Bologna n.442/2019, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo.
pagina 8 di 9 La è tenuta al pagamento del doppio del contributo unificato essendosi qui Controparte_1 accertata l'infondatezza dell'appello da essa proposto al NRG 2951/15 (v. Cass. 4731/21).
P.Q.M.
La Corte
Definitivamente pronunciando in sede di rinvio ex art. 392 cpc sulla riassunzione proposta da
, e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1
così provvede:
- In accoglimento della domanda proposta da , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
condanna al pagamento in favore degli attori della somma
[...] Controparte_1 complessiva di €145.666,55 con rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat del costo della vita dal marzo 2002 ,oltre interessi ponderati nella misura del 2,46% annuo dal marzo 2002 alla data della sentenza di primo grado e gli interessi legali dalla sentenza al saldo.
- Compensa nella misura del 50% le spese processuali tra le parti e condanna Controparte_1
alla rifusione in favore degli attori della restante parte che liquida ai sensi del dm 147/2022, già
[...] decurtato l'importo della metà, per il primo grado in €218,34 per anticipazioni e €7.051,00 per compensi oltre rimb. forf, iva e cpa;
per il primo giudizio di appello in €7.158,00 per compensi oltre rimb. forf, iva e cpa;
per il giudizio in Cassazione in €759,00 anticipazioni e €3.800,00 per compensi oltre rimb. forf, iva e cpa e per il presente giudizio di rinvio in €393,00 anticipazioni e
€7.158,00 per compenso oltre rimb. forf, iva e cpa . Pone le spese della CTU a carico di
[...]
CP_1
- Condanna alla restituzione in favore degli attori delle somme ricevute in Controparte_1
esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Bologna n.442/2019, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13 I quater DPR 2002/115 ai fini del pagamento, a carico di , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Controparte_1 pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bologna dalla seconda sezione civile della Corte di Appello nella camera di consiglio del 11/4/2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
avv. Eugenia Capano dott. Mariacolomba Giuliano
pagina 9 di 9