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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/03/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria ENincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 8954/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“Scioglimento del matrimonio” promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_1
l'Avv. Giacomo Ulivi che lo rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso-
contro
:
nata a [...] M SI (Marocco) il 25.01.1966, elettivamente domiciliata CP_1 presso l'Avv. Cecilia Cusi che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione-
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 4 conclusioni per entrambe le parti: pronuncia dello scioglimento del matrimonio, con spese compensate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.7.2024 ha adito il Tribunale di Firenze per Parte_1
ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili (rectius scioglimento) del matrimonio contratto l'1.7.2017 in Borgo San Lorenzo (Fi) con A CP_1
fondamento della domanda il ricorrente ha dedotto che, in assenza di figli, i coniugi si erano separati con sentenza emessa a conclusioni congiunte dal Tribunale di Firenze il 9-
13.11.2023, e da allora non si erano più riconciliati. Ha evidenziato, peraltro, il venir meno dei presupposti del contributo per il mantenimento della coniuge, che nel frattempo aveva reperito un'attività lavorativa che le garantiva vitto e alloggio, mentre il reddito da lavoro del ricorrente si era ridotto a causa di sopravvenute problematiche di salute.
Con comparsa costitutiva contestando integralmente quanto dedotto dal CP_1
ricorrente, ha chiesto il riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile nel medesimo importo di cui all'assegno separativo.
Previo ascolto delle parti, e revoca dell'assegno separativo alla luce della documentazione prodotta in atti, all'udienza del 13.3.2025, i procuratori hanno concluso congiuntamente per la sola pronuncia dello scioglimento del matrimonio con compensazione di spese.
Si premette che sussiste la giurisdizione di questo Tribunale in virtù dell'art. 3 del Reg. CE
2201/2003 (cd. Bruxelles II bis;
in vigore dal 1°.08.2004 ed applicabile dal 1°.03.2005 in tutti gli Stati Membri, ad eccezione della Danimarca) in quanto i coniugi sono entrambi residenti in Italia;
inoltre, non essendo intervenuta un'espressa scelta da parte degli interessati, risulta applicabile la legge italiana, ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 1259/2010, del 20 dicembre 2010 (cd. Roma III), in quanto legge del luogo di residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Nel merito, sussistono i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dal ricorrente, i coniugi comparvero davanti al giudice delegato del procedimento di separazione all'udienza del 9.11.2023, ove raggiunsero un definitivo accordo, mentre la sentenza di pagina 2 di 4 separazione emessa il 9-13.11.2023, risulta passata in giudicato con attestazione in data
27.6.24- Pertanto, alla data del deposito del ricorso (29.07.2024) erano già trascorsi, ben oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata nel caso di separazione consensuale, cui va assimilata l'ipotesi di sentenza a conclusioni congiunte.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre un anno, durante il quale essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
Le spese processuali vengono compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, visti gli artt. 4 e 5 L. 898/70, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Borgo San Lorenzo (FI) in data
1.7.2017 tra nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
nata a EN M SI (Marocco) il 25.01.1966, iscritto nei Registri del Comune di Borgo San
Lorenzo (FI), atto n. 13, parte I, anno 2017;
la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898-
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 14 marzo 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori pagina 3 di 4 Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria ENincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 8954/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“Scioglimento del matrimonio” promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_1
l'Avv. Giacomo Ulivi che lo rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso-
contro
:
nata a [...] M SI (Marocco) il 25.01.1966, elettivamente domiciliata CP_1 presso l'Avv. Cecilia Cusi che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione-
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 4 conclusioni per entrambe le parti: pronuncia dello scioglimento del matrimonio, con spese compensate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.7.2024 ha adito il Tribunale di Firenze per Parte_1
ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili (rectius scioglimento) del matrimonio contratto l'1.7.2017 in Borgo San Lorenzo (Fi) con A CP_1
fondamento della domanda il ricorrente ha dedotto che, in assenza di figli, i coniugi si erano separati con sentenza emessa a conclusioni congiunte dal Tribunale di Firenze il 9-
13.11.2023, e da allora non si erano più riconciliati. Ha evidenziato, peraltro, il venir meno dei presupposti del contributo per il mantenimento della coniuge, che nel frattempo aveva reperito un'attività lavorativa che le garantiva vitto e alloggio, mentre il reddito da lavoro del ricorrente si era ridotto a causa di sopravvenute problematiche di salute.
Con comparsa costitutiva contestando integralmente quanto dedotto dal CP_1
ricorrente, ha chiesto il riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile nel medesimo importo di cui all'assegno separativo.
Previo ascolto delle parti, e revoca dell'assegno separativo alla luce della documentazione prodotta in atti, all'udienza del 13.3.2025, i procuratori hanno concluso congiuntamente per la sola pronuncia dello scioglimento del matrimonio con compensazione di spese.
Si premette che sussiste la giurisdizione di questo Tribunale in virtù dell'art. 3 del Reg. CE
2201/2003 (cd. Bruxelles II bis;
in vigore dal 1°.08.2004 ed applicabile dal 1°.03.2005 in tutti gli Stati Membri, ad eccezione della Danimarca) in quanto i coniugi sono entrambi residenti in Italia;
inoltre, non essendo intervenuta un'espressa scelta da parte degli interessati, risulta applicabile la legge italiana, ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 1259/2010, del 20 dicembre 2010 (cd. Roma III), in quanto legge del luogo di residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Nel merito, sussistono i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dal ricorrente, i coniugi comparvero davanti al giudice delegato del procedimento di separazione all'udienza del 9.11.2023, ove raggiunsero un definitivo accordo, mentre la sentenza di pagina 2 di 4 separazione emessa il 9-13.11.2023, risulta passata in giudicato con attestazione in data
27.6.24- Pertanto, alla data del deposito del ricorso (29.07.2024) erano già trascorsi, ben oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata nel caso di separazione consensuale, cui va assimilata l'ipotesi di sentenza a conclusioni congiunte.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre un anno, durante il quale essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
Le spese processuali vengono compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, visti gli artt. 4 e 5 L. 898/70, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Borgo San Lorenzo (FI) in data
1.7.2017 tra nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
nata a EN M SI (Marocco) il 25.01.1966, iscritto nei Registri del Comune di Borgo San
Lorenzo (FI), atto n. 13, parte I, anno 2017;
la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898-
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 14 marzo 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori pagina 3 di 4 Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 4 di 4