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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 12/05/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1951/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enrico Legnini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1951 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2017, promossa da:
nato ad [...] il [...] ed ivi residente in piazza Pantelleria n. 12, Parte_1
C.F. C.F._1
nata ad [...] l'[...] ed ivi residente in [...]
n. 8, C.F. ; C.F._2
nato ad [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. Parte_3
, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Gerlando Vella ed elettivamente C.F._3
domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Favara, via Montecitorio n. 39 per procura in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE contro
, nato ad [...] il [...], nato in [...] il [...], (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso nel presente giudizio, in forza di procura alle liti in C.F._4
calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Giovanni Gallo Afflitto (c. f. C.F._5
) del foro di Agrigento, e agli effetti del presente procedimento domiciliato nello studio di
[...]
quest'ultimo, in Agrigento, via Imera n. 217;
PARTE CONVENUTA
, nata ad [...] il [...], C.F.: , Controparte_2 C.F._6
pagina 1 di 9 rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di intervento, dall'Avv. Gerlando Vella, del Foro di Agrigento, C.F.: pec: con studio sito in C.F._7 Email_1
Favara (AG), via Montecitorio n. 39,
PARTE INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice e della parte intervenuta: “Voglia l'Ill.mo Giudicante del Tribunale di
Agrigento, 1) Dichiarare aperta la successione della de cuius , 2) riconoscere e Persona_1
dichiarare come eredi legittimi i ricorrenti e il convenuto;
3) riconoscere e dichiarare che la de cuius, era proprietaria della quota di 666/1000 dell'immobile sito ad Agrigento, cortile Russitano n. 4 catastalmente distinto al foglio n. 142, particella 953,sub 4, mentre i restanti 334/1000 appartengono agli eredi, giusta successione mortis causa del di loro padre, 4) riconoscere e Persona_2 dichiarare che l'unico bene rientrante nella massa ereditaria è il predetto immobile;
5) procedere alla vendita dello stesso con attribuzione pro quota del ricavato;
7) condannare il sig. Controparte_1 alle spese, diritti ed onorari del giudizio”.
Nell'interesse di parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Giudicante del Tribunale di Agrigento, disattesa ogni contraria istanza: In via principale I) Dichiarare l'integrale infondatezza, in fatto e in diritto, delle pretese rivendicate dagli attori;
II) Respingere le pretese di parti attrici in quanto infondate in fatto, in diritto e carenti di prove rispetto agli assunti esposti;
III) condannare le parti attrici, in solido tra loro, alla refusione ai convenuti delle spese degli onorari del presente procedimento, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario, che dichiara di non avere riscosso onorari”.
MOTIVAZIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 19/5/2017, , Parte_1 [...]
e hanno convenuto in giudizio Parte_2 Parte_3
chiedendo la divisione del patrimonio ereditario dei genitori delle Controparte_1
parti in causa, e Persona_1 Persona_2
2. Hanno riferito che la comunione ereditaria ha ad oggetto esclusivamente l'immobile sito in
Agrigento, Cortile Russitano n. 4, foglio 142 particella 953 sub 4.
3. Costituendosi in giudizio ha affermato che l'immobile sarebbe Controparte_1 indivisibile in ragione della sua “modestissima dimensione (…) (23 mq circa come emerge dalle visure catastali)”. Il convenuto, su tale presupposto, ha riferito la sua volontà di pagina 2 di 9 “vendere l'immobile in comunione e/o cedere le proprie quote o acquistare quella degli altri”. Il convenuto ha chiesto di respingere la domanda attorea e di “dichiarare la manifestazione di volontà del convenuto a vendere l'immobile in comunione e/o cedere le proprie quote o acquistare quella degli altri”.
4. Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., è stata disposta una CTU per la stima dell'immobile e la predisposizione di un progetto divisionale.
5. Il CTU nominato (1) ha stimato il valore dell'immobile in € 38.900,00; (2) ha riferito che
“la data di costruzione dell'immobile” è “antecedente al 16/10/1942 (data di presentazione sulla G.U.R.I. n. 244 della L. 1150 del 17/08/1942), per cui l'immobile potrebbe dichiararsi regolare dal punto di vista urbanistico”; (3) ha riferito della necessità, ai fini della commerciabilità dell'immobile, (3.1.) della “presentazione di una C.I.L.A. (Comunicazione
Inizio Lavori Asseverata) in sanatoria” in relazione alla “fusione” dei due livelli di cui il bene si compone e (3.2.) della predisposizione dell'Attestato di prestazione energetica;
(4) ha affermato l'indivisibilità in natura dell'immobile in ragione dell'impossibilità di suddividere il bene in lotti che soddisfino i requisiti minimi di abitabilità previsti dagli standard urbanistici in termini di superficie complessiva.
6. La causa è stata trattenuta in decisione e rimessa sul ruolo (1) in ragione dell'esigenza di un approfondimento di istruttoria tecnica in merito alla commerciabilità del bene indiviso e (2) in ragione della rilevata mancata instaurazione del contraddittorio con CP_2
coniuge di in regime di comunione legale al momento
[...] Parte_1 dell'acquisto, da parte dei due coniugi, dal convenuto della quota Controparte_1
indivisa di 83/1000 con scrittura privata di compravendita del 10/04/2010. Acquisita la relazione integrativa del CTU nominato e verificato l'intervento in giudizio della LI , la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione dopo la CP_2 discussione ai sensi dell'art. 281-sexies cpc.
7. Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che la domanda attorea sia fondata e debba essere accolta per le ragioni che seguono.
8. Deve innanzitutto ritenersi che sia stata dimostrata la contitolarità del bene ereditario.
9. Va ricordato infatti il principio di diritto in base al quale < comunione, la prova della comproprietà dei beni dividendi non è quella rigorosa richiesta in caso di azione di rivendicazione o di accertamento positivo della proprietà, atteso che la pagina 3 di 9 divisione, oltre a non operare alcun trasferimento di diritti dall'uno all'altro condividente, è volta a far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa e non la proprietà dell'attore con negazione di quella dei convenuti, sicché, in caso di non contestazione sull'appartenenza dei beni, non può disconoscersi la possibilità di una prova indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico, siccome ridondanti a vantaggio della collettività dei condividenti>> (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6228 del 02/03/2023
(Rv. 667063 - 01)).
10. Facendo applicazione del principio di diritto appena richiamato al caso di specie, va posto in evidenza che la parte convenuta non ha contestato, ed anzi ha confermato, la contitolarità del bene immobile che costituisce l'unico cespite della massa comune.
11. La parte attrice ha inoltre depositato:
- una visura catastale relativa all'immobile da cui risulta l'intestazione di quest'ultimo ad e Controparte_1 Persona_3 Parte_1
aventi quota di 83/1000 ciascuno, in quanto eredi e figli legittimi Parte_3
del sig. dalla visura depositata risulta inoltre l'intestazione della Persona_2
restante quota di 666/1000, in capo alla Sig.ra nata ad [...] il Persona_1
15/10/1923 e deceduta il 10/12/2016, madre delle odierne parti in causa;
- una scrittura privata datata 10/4/2010 con cui il convenuto ha Controparte_1
venduto all'attore ed alla coniuge di quest'ultimo Parte_1 CP_2
la quota indivisa pari a 83/1000 dell'immobile.
[...]
12. Il CTU nominato ha inoltre ricostruito la titolarità del bene riferendo che:
l'unità immobiliare è censita al foglio 142, part. 953, sub. 4 e deriva dalla fusione di due unità immobiliari ad oggi soppresse, identificati con sub. 1 e 3 della particella 953 del foglio 142 del comune di Agrigento, con prot. n. AG0011815 del 23/01/2012;
la proprietà dell'immobile era pervenuta ai de cuius e Persona_2 Per_1
per l'immobile con foglio 142, part. 953, sub. 3 in forza all'atto di vendita
[...]
a rogito Notaio del 26/02/1964 rep. n. 7914 trascritto ad Persona_4
Agrigento il 12/03/1964 al n. 6138 e n. 5726 da potere di;
per Persona_5
l'immobile con foglio 142, part. 953, sub. 1 in forza all'atto di vendita a rogito
Notaio del 30/07/1979 rep. n. 18623 racc. n. 3797 registrato il Persona_6
16/08/1979 al n. 4558 da potere di . Persona_7
pagina 4 di 9 13. Deve ritenersi dunque accertata la contitolarità degli immobili in capo alle parti in causa, quali figli ed unici eredi di e deceduti ab intestato, Persona_2 Persona_1
rispettivamente in data 19/3/1992 e in data 10/12/2016 (doc. all. fascicolo di parte attrice certificati di morte, stato di famiglia storico).
14. Quanto alla consistenza degli assi ereditari, non v'è contestazione tra le parti in ordine alla circostanza per cui il patrimonio di e fosse costituito Persona_2 Persona_1
esclusivamente dall'immobile sito in Agrigento, in centro antico della città, nel Cortile
Russitano al civico n. 4, identificato al NCEU con foglio 142, part. 953, sub. 4, costituito da due livelli collegati da una scala interna, avente due accessi, uno al civico 4 del Cortile
Russitano e l'altro in via Saponara n. 60. Non risultano passività ereditarie.
15. Le quote di contitolarità vanno ricostruite come segue:
i coeredi di e dunque le parti , Persona_2 Parte_1 Parte_3
, sono titolari delle quote di 83/1000 acquistate
[...] Parte_2
per successione legittima da Persona_2
il coerede ha venduto la sua quota di 83/1000 pervenuta dal de cuius Controparte_1
in favore di e che Persona_2 Parte_1 Controparte_2
l'hanno acquistata in comunione (scrittura privata datata 10/4/2010, dep. tel. parte attrice del 3/5/2018);
i coeredi di e dunque le parti , , Persona_1 Parte_1 Parte_3
hanno acquistato per successione Controparte_1 Parte_2
legittima dalla de cuius la quota di 167/1000 ciascuno;
Persona_1
ne consegue che le quote di contitolarità vanno individuate come segue:
- è titolare della quota di 250/1000; Parte_1
- lo stesso è inoltre titolare della quota di 83/1000 in Parte_1
comunione legale con;
Controparte_2
- è titolare della quota di 250/1000; Parte_3
- è titolare della quota 167/1000; Controparte_1
- è titolare della quota di 250/1000. Parte_2
16. Non v'è dubbio che le parti abbiano accettato tacitamente l'eredità paterna e materna come pagina 5 di 9 desumibile dalle volture catastali eseguite, dalla condotta del convenuto che ha preso possesso dell'immobile, dalla condotta degli odierni attori che si sono attivati per ottenere copia delle chiavi di accesso all'immobile e per la divisione, in sede di mediazione e poi contenziosa.
17. Quanto alla commerciabilità dell'immobile, ritiene il Tribunale che debbano essere condivise le argomentazioni e le conclusioni del CTU nominato che ha riferito:
- che la data di costruzione dell'immobile è antecedente al 16/10/1942 (data di presentazione sulla G.U.R.I. n. 244 della L. 1150 del 17/08/1942), per cui l'immobile può essere ritenuto commerciabile;
- che “la fusione dei due immobili, avvenuta soltanto catastalmente, dovrebbe
essere regolarizzata al comune di Agrigento mediante la presentazione di una
C.I.L.A. (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) in sanatoria”.
18. La consulente è stata invitata ad approfondire tale profilo e ha depositato una relazione integrativa in cui ha riferito: (1) di aver effettuato ricerche cartografiche presso il comune di
Agrigento accertando dalle antiche cartografie, di cui una datata anno 1942, l'esistenza dell'edificio sin da epoca precedente a tale anno;
(2) che l'irregolarità relativa alla fusione dell'immobile non ne esclude la commerciabilità e potrà essere agevolmente sanata prima della vendita.
19. In seguito ad osservazioni critiche della parte convenuta, la consulente ha eseguito ricerche più approfondite e ha accertato, a conferma della costruzione del bene in data anteriore al
1942, che “presso il catasto urbano sono state presentate le planimetrie catastali dei due immobili identificati al NCEU con foglio 142, part. 953, sub. 1 e sub. 3 (che hanno originato l'attuale sub. 4). In particolare si evince che la planimetria dell'immobile identificato con sub. 1 è stata presentata in data 10/10/1939 con prot. N. 1939/459, mentre la planimetria dell'immobile identificato con sub. 3 è stata presentata in data 22/12/1939 con prot. N. 1939/3600”. La consulente ha inoltre riferito la sicura regolarizzabilità della fusione in quanto non ha determinato incrementi di superficie e di volume.
20. Ritiene il Tribunale che le argomentazioni del CTU nominato siano condivisibili essendo state eseguite accurate ricerche che hanno consentito di appurare che l'immobile è stato costruito sicuramente in data anteriore al 2/9/1967 ed è dunque liberamente commerciabile, indipendentemente da eventuali irregolarità edilizie, secondo il disposto dell'art.40 della pagina 6 di 9 legge 28 febbraio 1985, n. 47. Neppure rileva la problematica -insorta successivamente- relativa alla fusione dei due immobili, dovendosi escludere, alla luce di quanto relazionato dal CTU, che l'immobile abbia subito modifiche nella sagoma o nel volume (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 52 del 07/01/2010 (Rv. 610647 - 01)).
21. Quanto alle modalità della divisione, dev'essere ricordato che la divisione deve avvenire, ove possibile, in natura (art. 718 c.c.) e, solo in caso di non divisibilità dei beni, è possibile disporne l'attribuzione al contitolare che ne abbia fatto richiesta o, in caso di indisponibilità dei contitolari all'assegnazione dell'intero, alla vendita all'incanto (art. 720 c.c.).
22. Nel caso di specie, è evidente l'impossibilità di operare una divisione in natura atteso che, come affermato in modo condivisibile dal CTU nominato, “il cespite è dotato di due differenti accessi: uno in via Saponara n. 60 che permette l'accesso al primo piano e l'altro in via Russitano n. 4 che permette di accedere al primo piano e al secondo. Tuttavia l'unità abitativa che si verrebbe a creare al piano primo, non rispetterebbe i requisiti minimi di abitabilità richiesti dalla normativa vigente che, prevede per i monolocali, una superficie di almeno 28,00 mq”.
23. Le dimensioni e la conformazione dell'immobile, dunque, imporrebbero di suddividere il bene in due porzioni corrispondenti ai due piani di cui il fabbricato si compone. In tal modo, però, si determinerebbero due porzioni dalla superficie esigua, una delle quali addirittura inferiore al limite di abitabilità.
24. La divisione, pertanto, può avere luogo soltanto mediante assegnazione o vendita all'incanto.
25. Nel caso di specie nessuna delle parti ha chiesto l'assegnazione a sé dell'immobile. La parte attrice, infatti, ha chiesto espressamente di “procedere alla vendita dello stesso con attribuzione pro quota del ricavato” (dep. tel. 19/6/2024). La parte convenuta, benché avesse originariamente manifestato una disponibilità, tra le altre soluzioni, all'attribuzione a sé dell'intero immobile, ha successivamente mutato posizione e si è limitata a contestare la possibilità di addivenire a qualsiasi possibile divisione del bene, chiedendo il rigetto della domanda attorea. Va esclusa pertanto una disponibilità attuale della parte convenuta all'assegnazione.
26. Va pertanto disposto lo scioglimento della comunione ereditaria sull'immobile mediante la vendita del bene all'incanto con ripartizione del ricavato tra le parti secondo le rispettive pagina 7 di 9 quote così come sopra descritte.
27. Si procederà alle operazioni di vendita solo a seguito del passaggio in giudicato della presente sentenza. Ciascuna delle parti potrà dare impulso alle operazioni di vendita presentando apposita istanza.
28. Considerando che la divisione è compiuta nell'interesse comune di tutti i condividenti le spese di lite devono essere integralmente compensate. Si tiene conto, a quest'ultimo riguardo, anche della condotta processuale tenuta da entrambe le parti in seguito al deposito della relazione della CTU nominata. La parte convenuta, in particolare, ha resistito con argomentazioni prive di fondamento alla domanda di divisione mediante vendita all'incanto, che è risultata l'unica soluzione praticabile all'esito della CTU;
la parte attrice, invece, non ha aderito, senza alcuna ragione concreta, alla proposta conciliativa formulata proprio nel senso della vendita del bene, di comune accordo tra le parti, a terzi. Le spese di CTU, in quanto funzionali al comune interesse dei condividenti, devono essere poste a carico della massa e dovranno essere sopportate dalle parti in proporzione al valore delle rispettive quote.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1951/2017 promossa da Parte_1
, e contro
[...] Parte_2 Parte_3
disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede: Controparte_1
- dichiara aperta la successione di nato ad [...] il [...] e Persona_2
deceduto il 19/03/1997 e di nata ad [...] il [...] e deceduta il Persona_1
10/12/2016;
- dichiara che il relictum di è composto dalla quota di 334/1000 della Persona_2
proprietà dell'immobile sito in Agrigento, in centro antico della città, nel Cortile Russitano al civico n. 4, identificato al NCEU con foglio 142, part. 953, sub. 4;
- dichiara che il relictum di è composto dalla quota di 666/1000 della proprietà Persona_1
dell'immobile sito in Agrigento, in centro antico della città, nel Cortile Russitano al civico n. 4, identificato al NCEU con foglio 142, part. 953, sub. 4;
- dichiara che le parti sono titolari delle seguenti quote dell'immobile:
o , 250/1000; Parte_1
o e , in comunione, 83/1000; Parte_1 Controparte_2
pagina 8 di 9 o , 250/1000; Parte_3
o 167/1000; Controparte_1
o , 250/1000. Parte_2
- dispone lo scioglimento delle due comunioni ereditarie esistenti sull'immobile sito in Agrigento, in centro antico della città, nel Cortile Russitano al civico n. 4, identificato al NCEU con foglio
142, part. 953, sub. 4, mediante vendita del bene all'incanto, da riservare al passaggio in giudicato della presente sentenza, ed assegnazione del ricavato a ciascuna delle parti tenuto conto delle rispettive quote come sopra indicate;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone le spese di CTU a carico delle parti in solido disponendo la ripartizione interna del dovuto in proporzione alle rispettive quote di partecipazione alla comunione.
Agrigento, 10/05/2025.
Il Giudice dott. Enrico Legnini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enrico Legnini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1951 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2017, promossa da:
nato ad [...] il [...] ed ivi residente in piazza Pantelleria n. 12, Parte_1
C.F. C.F._1
nata ad [...] l'[...] ed ivi residente in [...]
n. 8, C.F. ; C.F._2
nato ad [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. Parte_3
, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Gerlando Vella ed elettivamente C.F._3
domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Favara, via Montecitorio n. 39 per procura in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE contro
, nato ad [...] il [...], nato in [...] il [...], (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso nel presente giudizio, in forza di procura alle liti in C.F._4
calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Giovanni Gallo Afflitto (c. f. C.F._5
) del foro di Agrigento, e agli effetti del presente procedimento domiciliato nello studio di
[...]
quest'ultimo, in Agrigento, via Imera n. 217;
PARTE CONVENUTA
, nata ad [...] il [...], C.F.: , Controparte_2 C.F._6
pagina 1 di 9 rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di intervento, dall'Avv. Gerlando Vella, del Foro di Agrigento, C.F.: pec: con studio sito in C.F._7 Email_1
Favara (AG), via Montecitorio n. 39,
PARTE INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice e della parte intervenuta: “Voglia l'Ill.mo Giudicante del Tribunale di
Agrigento, 1) Dichiarare aperta la successione della de cuius , 2) riconoscere e Persona_1
dichiarare come eredi legittimi i ricorrenti e il convenuto;
3) riconoscere e dichiarare che la de cuius, era proprietaria della quota di 666/1000 dell'immobile sito ad Agrigento, cortile Russitano n. 4 catastalmente distinto al foglio n. 142, particella 953,sub 4, mentre i restanti 334/1000 appartengono agli eredi, giusta successione mortis causa del di loro padre, 4) riconoscere e Persona_2 dichiarare che l'unico bene rientrante nella massa ereditaria è il predetto immobile;
5) procedere alla vendita dello stesso con attribuzione pro quota del ricavato;
7) condannare il sig. Controparte_1 alle spese, diritti ed onorari del giudizio”.
Nell'interesse di parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Giudicante del Tribunale di Agrigento, disattesa ogni contraria istanza: In via principale I) Dichiarare l'integrale infondatezza, in fatto e in diritto, delle pretese rivendicate dagli attori;
II) Respingere le pretese di parti attrici in quanto infondate in fatto, in diritto e carenti di prove rispetto agli assunti esposti;
III) condannare le parti attrici, in solido tra loro, alla refusione ai convenuti delle spese degli onorari del presente procedimento, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario, che dichiara di non avere riscosso onorari”.
MOTIVAZIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 19/5/2017, , Parte_1 [...]
e hanno convenuto in giudizio Parte_2 Parte_3
chiedendo la divisione del patrimonio ereditario dei genitori delle Controparte_1
parti in causa, e Persona_1 Persona_2
2. Hanno riferito che la comunione ereditaria ha ad oggetto esclusivamente l'immobile sito in
Agrigento, Cortile Russitano n. 4, foglio 142 particella 953 sub 4.
3. Costituendosi in giudizio ha affermato che l'immobile sarebbe Controparte_1 indivisibile in ragione della sua “modestissima dimensione (…) (23 mq circa come emerge dalle visure catastali)”. Il convenuto, su tale presupposto, ha riferito la sua volontà di pagina 2 di 9 “vendere l'immobile in comunione e/o cedere le proprie quote o acquistare quella degli altri”. Il convenuto ha chiesto di respingere la domanda attorea e di “dichiarare la manifestazione di volontà del convenuto a vendere l'immobile in comunione e/o cedere le proprie quote o acquistare quella degli altri”.
4. Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., è stata disposta una CTU per la stima dell'immobile e la predisposizione di un progetto divisionale.
5. Il CTU nominato (1) ha stimato il valore dell'immobile in € 38.900,00; (2) ha riferito che
“la data di costruzione dell'immobile” è “antecedente al 16/10/1942 (data di presentazione sulla G.U.R.I. n. 244 della L. 1150 del 17/08/1942), per cui l'immobile potrebbe dichiararsi regolare dal punto di vista urbanistico”; (3) ha riferito della necessità, ai fini della commerciabilità dell'immobile, (3.1.) della “presentazione di una C.I.L.A. (Comunicazione
Inizio Lavori Asseverata) in sanatoria” in relazione alla “fusione” dei due livelli di cui il bene si compone e (3.2.) della predisposizione dell'Attestato di prestazione energetica;
(4) ha affermato l'indivisibilità in natura dell'immobile in ragione dell'impossibilità di suddividere il bene in lotti che soddisfino i requisiti minimi di abitabilità previsti dagli standard urbanistici in termini di superficie complessiva.
6. La causa è stata trattenuta in decisione e rimessa sul ruolo (1) in ragione dell'esigenza di un approfondimento di istruttoria tecnica in merito alla commerciabilità del bene indiviso e (2) in ragione della rilevata mancata instaurazione del contraddittorio con CP_2
coniuge di in regime di comunione legale al momento
[...] Parte_1 dell'acquisto, da parte dei due coniugi, dal convenuto della quota Controparte_1
indivisa di 83/1000 con scrittura privata di compravendita del 10/04/2010. Acquisita la relazione integrativa del CTU nominato e verificato l'intervento in giudizio della LI , la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione dopo la CP_2 discussione ai sensi dell'art. 281-sexies cpc.
7. Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che la domanda attorea sia fondata e debba essere accolta per le ragioni che seguono.
8. Deve innanzitutto ritenersi che sia stata dimostrata la contitolarità del bene ereditario.
9. Va ricordato infatti il principio di diritto in base al quale < comunione, la prova della comproprietà dei beni dividendi non è quella rigorosa richiesta in caso di azione di rivendicazione o di accertamento positivo della proprietà, atteso che la pagina 3 di 9 divisione, oltre a non operare alcun trasferimento di diritti dall'uno all'altro condividente, è volta a far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa e non la proprietà dell'attore con negazione di quella dei convenuti, sicché, in caso di non contestazione sull'appartenenza dei beni, non può disconoscersi la possibilità di una prova indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico, siccome ridondanti a vantaggio della collettività dei condividenti>> (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6228 del 02/03/2023
(Rv. 667063 - 01)).
10. Facendo applicazione del principio di diritto appena richiamato al caso di specie, va posto in evidenza che la parte convenuta non ha contestato, ed anzi ha confermato, la contitolarità del bene immobile che costituisce l'unico cespite della massa comune.
11. La parte attrice ha inoltre depositato:
- una visura catastale relativa all'immobile da cui risulta l'intestazione di quest'ultimo ad e Controparte_1 Persona_3 Parte_1
aventi quota di 83/1000 ciascuno, in quanto eredi e figli legittimi Parte_3
del sig. dalla visura depositata risulta inoltre l'intestazione della Persona_2
restante quota di 666/1000, in capo alla Sig.ra nata ad [...] il Persona_1
15/10/1923 e deceduta il 10/12/2016, madre delle odierne parti in causa;
- una scrittura privata datata 10/4/2010 con cui il convenuto ha Controparte_1
venduto all'attore ed alla coniuge di quest'ultimo Parte_1 CP_2
la quota indivisa pari a 83/1000 dell'immobile.
[...]
12. Il CTU nominato ha inoltre ricostruito la titolarità del bene riferendo che:
l'unità immobiliare è censita al foglio 142, part. 953, sub. 4 e deriva dalla fusione di due unità immobiliari ad oggi soppresse, identificati con sub. 1 e 3 della particella 953 del foglio 142 del comune di Agrigento, con prot. n. AG0011815 del 23/01/2012;
la proprietà dell'immobile era pervenuta ai de cuius e Persona_2 Per_1
per l'immobile con foglio 142, part. 953, sub. 3 in forza all'atto di vendita
[...]
a rogito Notaio del 26/02/1964 rep. n. 7914 trascritto ad Persona_4
Agrigento il 12/03/1964 al n. 6138 e n. 5726 da potere di;
per Persona_5
l'immobile con foglio 142, part. 953, sub. 1 in forza all'atto di vendita a rogito
Notaio del 30/07/1979 rep. n. 18623 racc. n. 3797 registrato il Persona_6
16/08/1979 al n. 4558 da potere di . Persona_7
pagina 4 di 9 13. Deve ritenersi dunque accertata la contitolarità degli immobili in capo alle parti in causa, quali figli ed unici eredi di e deceduti ab intestato, Persona_2 Persona_1
rispettivamente in data 19/3/1992 e in data 10/12/2016 (doc. all. fascicolo di parte attrice certificati di morte, stato di famiglia storico).
14. Quanto alla consistenza degli assi ereditari, non v'è contestazione tra le parti in ordine alla circostanza per cui il patrimonio di e fosse costituito Persona_2 Persona_1
esclusivamente dall'immobile sito in Agrigento, in centro antico della città, nel Cortile
Russitano al civico n. 4, identificato al NCEU con foglio 142, part. 953, sub. 4, costituito da due livelli collegati da una scala interna, avente due accessi, uno al civico 4 del Cortile
Russitano e l'altro in via Saponara n. 60. Non risultano passività ereditarie.
15. Le quote di contitolarità vanno ricostruite come segue:
i coeredi di e dunque le parti , Persona_2 Parte_1 Parte_3
, sono titolari delle quote di 83/1000 acquistate
[...] Parte_2
per successione legittima da Persona_2
il coerede ha venduto la sua quota di 83/1000 pervenuta dal de cuius Controparte_1
in favore di e che Persona_2 Parte_1 Controparte_2
l'hanno acquistata in comunione (scrittura privata datata 10/4/2010, dep. tel. parte attrice del 3/5/2018);
i coeredi di e dunque le parti , , Persona_1 Parte_1 Parte_3
hanno acquistato per successione Controparte_1 Parte_2
legittima dalla de cuius la quota di 167/1000 ciascuno;
Persona_1
ne consegue che le quote di contitolarità vanno individuate come segue:
- è titolare della quota di 250/1000; Parte_1
- lo stesso è inoltre titolare della quota di 83/1000 in Parte_1
comunione legale con;
Controparte_2
- è titolare della quota di 250/1000; Parte_3
- è titolare della quota 167/1000; Controparte_1
- è titolare della quota di 250/1000. Parte_2
16. Non v'è dubbio che le parti abbiano accettato tacitamente l'eredità paterna e materna come pagina 5 di 9 desumibile dalle volture catastali eseguite, dalla condotta del convenuto che ha preso possesso dell'immobile, dalla condotta degli odierni attori che si sono attivati per ottenere copia delle chiavi di accesso all'immobile e per la divisione, in sede di mediazione e poi contenziosa.
17. Quanto alla commerciabilità dell'immobile, ritiene il Tribunale che debbano essere condivise le argomentazioni e le conclusioni del CTU nominato che ha riferito:
- che la data di costruzione dell'immobile è antecedente al 16/10/1942 (data di presentazione sulla G.U.R.I. n. 244 della L. 1150 del 17/08/1942), per cui l'immobile può essere ritenuto commerciabile;
- che “la fusione dei due immobili, avvenuta soltanto catastalmente, dovrebbe
essere regolarizzata al comune di Agrigento mediante la presentazione di una
C.I.L.A. (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) in sanatoria”.
18. La consulente è stata invitata ad approfondire tale profilo e ha depositato una relazione integrativa in cui ha riferito: (1) di aver effettuato ricerche cartografiche presso il comune di
Agrigento accertando dalle antiche cartografie, di cui una datata anno 1942, l'esistenza dell'edificio sin da epoca precedente a tale anno;
(2) che l'irregolarità relativa alla fusione dell'immobile non ne esclude la commerciabilità e potrà essere agevolmente sanata prima della vendita.
19. In seguito ad osservazioni critiche della parte convenuta, la consulente ha eseguito ricerche più approfondite e ha accertato, a conferma della costruzione del bene in data anteriore al
1942, che “presso il catasto urbano sono state presentate le planimetrie catastali dei due immobili identificati al NCEU con foglio 142, part. 953, sub. 1 e sub. 3 (che hanno originato l'attuale sub. 4). In particolare si evince che la planimetria dell'immobile identificato con sub. 1 è stata presentata in data 10/10/1939 con prot. N. 1939/459, mentre la planimetria dell'immobile identificato con sub. 3 è stata presentata in data 22/12/1939 con prot. N. 1939/3600”. La consulente ha inoltre riferito la sicura regolarizzabilità della fusione in quanto non ha determinato incrementi di superficie e di volume.
20. Ritiene il Tribunale che le argomentazioni del CTU nominato siano condivisibili essendo state eseguite accurate ricerche che hanno consentito di appurare che l'immobile è stato costruito sicuramente in data anteriore al 2/9/1967 ed è dunque liberamente commerciabile, indipendentemente da eventuali irregolarità edilizie, secondo il disposto dell'art.40 della pagina 6 di 9 legge 28 febbraio 1985, n. 47. Neppure rileva la problematica -insorta successivamente- relativa alla fusione dei due immobili, dovendosi escludere, alla luce di quanto relazionato dal CTU, che l'immobile abbia subito modifiche nella sagoma o nel volume (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 52 del 07/01/2010 (Rv. 610647 - 01)).
21. Quanto alle modalità della divisione, dev'essere ricordato che la divisione deve avvenire, ove possibile, in natura (art. 718 c.c.) e, solo in caso di non divisibilità dei beni, è possibile disporne l'attribuzione al contitolare che ne abbia fatto richiesta o, in caso di indisponibilità dei contitolari all'assegnazione dell'intero, alla vendita all'incanto (art. 720 c.c.).
22. Nel caso di specie, è evidente l'impossibilità di operare una divisione in natura atteso che, come affermato in modo condivisibile dal CTU nominato, “il cespite è dotato di due differenti accessi: uno in via Saponara n. 60 che permette l'accesso al primo piano e l'altro in via Russitano n. 4 che permette di accedere al primo piano e al secondo. Tuttavia l'unità abitativa che si verrebbe a creare al piano primo, non rispetterebbe i requisiti minimi di abitabilità richiesti dalla normativa vigente che, prevede per i monolocali, una superficie di almeno 28,00 mq”.
23. Le dimensioni e la conformazione dell'immobile, dunque, imporrebbero di suddividere il bene in due porzioni corrispondenti ai due piani di cui il fabbricato si compone. In tal modo, però, si determinerebbero due porzioni dalla superficie esigua, una delle quali addirittura inferiore al limite di abitabilità.
24. La divisione, pertanto, può avere luogo soltanto mediante assegnazione o vendita all'incanto.
25. Nel caso di specie nessuna delle parti ha chiesto l'assegnazione a sé dell'immobile. La parte attrice, infatti, ha chiesto espressamente di “procedere alla vendita dello stesso con attribuzione pro quota del ricavato” (dep. tel. 19/6/2024). La parte convenuta, benché avesse originariamente manifestato una disponibilità, tra le altre soluzioni, all'attribuzione a sé dell'intero immobile, ha successivamente mutato posizione e si è limitata a contestare la possibilità di addivenire a qualsiasi possibile divisione del bene, chiedendo il rigetto della domanda attorea. Va esclusa pertanto una disponibilità attuale della parte convenuta all'assegnazione.
26. Va pertanto disposto lo scioglimento della comunione ereditaria sull'immobile mediante la vendita del bene all'incanto con ripartizione del ricavato tra le parti secondo le rispettive pagina 7 di 9 quote così come sopra descritte.
27. Si procederà alle operazioni di vendita solo a seguito del passaggio in giudicato della presente sentenza. Ciascuna delle parti potrà dare impulso alle operazioni di vendita presentando apposita istanza.
28. Considerando che la divisione è compiuta nell'interesse comune di tutti i condividenti le spese di lite devono essere integralmente compensate. Si tiene conto, a quest'ultimo riguardo, anche della condotta processuale tenuta da entrambe le parti in seguito al deposito della relazione della CTU nominata. La parte convenuta, in particolare, ha resistito con argomentazioni prive di fondamento alla domanda di divisione mediante vendita all'incanto, che è risultata l'unica soluzione praticabile all'esito della CTU;
la parte attrice, invece, non ha aderito, senza alcuna ragione concreta, alla proposta conciliativa formulata proprio nel senso della vendita del bene, di comune accordo tra le parti, a terzi. Le spese di CTU, in quanto funzionali al comune interesse dei condividenti, devono essere poste a carico della massa e dovranno essere sopportate dalle parti in proporzione al valore delle rispettive quote.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1951/2017 promossa da Parte_1
, e contro
[...] Parte_2 Parte_3
disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede: Controparte_1
- dichiara aperta la successione di nato ad [...] il [...] e Persona_2
deceduto il 19/03/1997 e di nata ad [...] il [...] e deceduta il Persona_1
10/12/2016;
- dichiara che il relictum di è composto dalla quota di 334/1000 della Persona_2
proprietà dell'immobile sito in Agrigento, in centro antico della città, nel Cortile Russitano al civico n. 4, identificato al NCEU con foglio 142, part. 953, sub. 4;
- dichiara che il relictum di è composto dalla quota di 666/1000 della proprietà Persona_1
dell'immobile sito in Agrigento, in centro antico della città, nel Cortile Russitano al civico n. 4, identificato al NCEU con foglio 142, part. 953, sub. 4;
- dichiara che le parti sono titolari delle seguenti quote dell'immobile:
o , 250/1000; Parte_1
o e , in comunione, 83/1000; Parte_1 Controparte_2
pagina 8 di 9 o , 250/1000; Parte_3
o 167/1000; Controparte_1
o , 250/1000. Parte_2
- dispone lo scioglimento delle due comunioni ereditarie esistenti sull'immobile sito in Agrigento, in centro antico della città, nel Cortile Russitano al civico n. 4, identificato al NCEU con foglio
142, part. 953, sub. 4, mediante vendita del bene all'incanto, da riservare al passaggio in giudicato della presente sentenza, ed assegnazione del ricavato a ciascuna delle parti tenuto conto delle rispettive quote come sopra indicate;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone le spese di CTU a carico delle parti in solido disponendo la ripartizione interna del dovuto in proporzione alle rispettive quote di partecipazione alla comunione.
Agrigento, 10/05/2025.
Il Giudice dott. Enrico Legnini
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