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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/09/2025, n. 3660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3660 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Sent. N.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. N.
Il Tribunale di Salerno Rep. N. Seconda Sezione Civile R. Gen. N. 9226/2017 nelle persone dei signori dott. ANDREA LUCE Presidente Camp. Civ. N.
dott.ssa DANIELA QUARTARONE Giudice rel. dott. ANTONIO ANSALONE Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 9226 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 promossa da
AVV. DONATELLA ( ) Parte_1 C.F._1
in proprio e con il proc. avv. to Giovanni Carleo, delega in atti
-attrice- contro
( e Controparte_1 C.F._2 CP_2
( con il proc. dom. avv.to
[...] C.F._3
Leonardo Gallo, delega in atti e sulle seguenti CONCLUSIONI per l'attrice: come da note depositate in data 9.6.2025 per i convenuti: come da note depositate in data 4.6.2025
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
L'attrice deduceva che deceduto il 15.2.2012, Parte_2
con testamento olografo datato 24.12.2011 (e pubblicato per notar in 31.3.2012) aveva lasciato i propri beni a Per_1 - 2 -
e Controparte_3 Controparte_4 [...]
revocando ogni precedente disposizione. Parte_3
Riferiva di essere però venuta a conoscenza dell'esistenza di un testamento olografo, redatto il 19.6.2009 (pubblicato il
24.2.2012) e attribuibile al de cuius, con cui i convenuti erano stati nominati legatari della “casa colonica e relativa cantina di pertinenza.. la casa in via Carosello 84 di in Salerno, Controparte_5
abitatata attualmente da e relative pertinenze cioè stalla e Per_2
fienile….e terreno agricolo (oltre 15000 mq) siti in Salerno, loc. Giovi
Bottiglieri”. In cambio, il testatore aveva disposto che “essi legatari si impegnano..nel corso degli anni ad onorare le urne mie e di mia moglie portando qualche fiore e facendo celebrare una Pt_4
messa ogni anno in ricorrenza della data di decesso”.
Esponeva che nonostante i predetti beni fossero stati poi lasciati in eredità, con il successivo testamento del 24.12.2011, in parte a (che con atto del 3.6.2013 li Controparte_4
aveva donati alla figlia e in parte a Parte_3
in forza della scheda testamentaria del Controparte_3
2009 i convenuti avevano promosso una serie di azioni civili e penali al fine di sentire dichiarare la nullità del testamento successivo, e conseguentemente della donazione fatta da così da portare ad esecuzione il Controparte_4
precedente legato in loro favore.
L'attrice dava altresì atto che al momento della redazione della scheda testamentaria risalente al 2009 era Parte_2
gravemente malato, tanto da aver perso circa 40 chili a seguito della diagnosi di “adenocarcinoma a carico dell'ampolla di
Vater” e dell'intervento di “papillectomia endoscopica con asportazione della papilla di Vater”, e che nei mesi successivi - 3 -
alle dimissioni (23.2.2009) aveva subito il lutto della perdita della moglie in data 10.6.2009.
Sosteneva, quindi, che l'aver nominato i convenuti legatari dei beni sopra descritti costituiva l'effetto di un raggiro, come peraltro ipotizzato nella consulenza medico legale di parte affidata al dott. Persona_3
A parere dello specialista, infatti, gli indiscutibili stressors a cui il testatore era stato esposto nel periodo gennaio – settembre
2009 avevano grandemente minato la sua capacità di autodeterminazione, rendendolo un soggetto vulnerabile, con la conseguenza che qualsiasi azione e/o omissione da lui attuata nel predetto, circoscritto, periodo di tempo poteva essere stata gravata da una condizione psichica di “non completa serenità” verosimilmente sfociata in una incapacità di autodeterminazione al punto da impedire al soggetto il formarsi di una volontà cosciente.
La allegava inoltre la “captazione” della volontà CP_4
del de cuius da parte dei convenuti, residenti nei pressi delle proprietà oggetto del legato, i quali lo avrebbero indotto a predisporre un testamento olografo destinando loro una parte sostanziosa del proprio patrimonio per due fiori e una messa all'anno.
Concludeva quindi a che fossero accolte le seguenti conclusioni: (i) accertare e dichiarare, per i motivi di cui alla premessa, l'incapacità di intendere e di volere temporanea e/o comunque di autodeterminazione temporanea del Sig.
[...]
al momento della redazione della scheda testamentaria del Parte_2
19.06.2009, depositata e pubblicata per Notar in Persona_4
data 24.02.2012, al n. 2283 IT, per l'effetto annullare il predetto - 4 -
testamento olografo, ordinandone la cancellazione dalla Conservatoria del Registro di Salerno; (ii) accertare e dichiarare la captazione della volontà e/o circonvenzione di incapace del Sig. e Parte_2
per l'effetto dichiarare nullo il testamento del 19.06.2009, ordinandone la cancellazione dalla Conservatoria del Registro
Immobiliare di Salerno.
Costituitisi, i convenuti eccepivano in primo luogo l'inammissiiblità della domanda attorea per difetto di interesse, atteso che con il testamento del 24.12.2011 erano state revocate dal testatore tutte le sue precedenti disposizioni.
Instavano poi per la sospensione, ex art. 295 c.p.c., del presente processo in attesa della definzione del procedimento penale pendente a carico di e del di lei padre Parte_3
- entrambi imputati avanti al Tribunale di Controparte_4
Salerno del reato di cui agli artt. 485 e 491 c.p. per aver formato falsamente il testamento olografo a firma - Parte_2
rilevando come la consulenza tecnica disposta dalla Procura della Repubblica di Salerno aveva dato atto della “piena autenticità del testamento a firma datato 19/6/09 Parte_2
che risulta, in ogni sua parte, opera della mano del de cuius” e, contestualmente, della “non autenticità del testamento datato
24/12/11 pubblicato dal Notaio il quale non è attribuibile Per_1
alla mano del Sig. . Parte_2
Riferivano altresì della pendenza del giudizio civile n.r.g.
3975/2013 promosso da nei confronti Parte_5
dell'attrice e di avente ad oggetto la Controparte_4
declaratoria di falsità/nullità del testamento del 24.12.2011, sostenendo la pregiudizialità anche di tale giudizio in quanto l'accoglimento della domanda ivi proposta avrebbe fatto venir - 5 -
meno l'interesse ad agire di in questa Parte_3
sede.
Chiedevano poi l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi della defunta e la Persona_5
comunicazione degli atti al Pubblico Ministero ex art. 71 c.p.c. ed eccepivano, infine, la prescrizione dell'azione avversaria essendo trascorsi più di 5 anni dalla esecuzione delle disposizioni testamentarie, posto che i beni in questione erano già nella loro disponibilità al momento della pubblicazione del testamento.
Nel merito, contestavano la fondatezza della domanda avversaria negando ogni rilevanza ad una consulenza di parte versata in atti, in quanto resa solo sulla base delle cartelle cliniche e deputata a dimostrare una incapacità temporanea del testatore protrattasi per nove mesi (gennaio-settembre 2009).
Descrivevano, al contrario, il de cuius come una persona colta ed avveduta che aveva voluto ricompensare la devozione ed il rispetto che nei decenni precedenti i convenuti avevano mostrato nei confronti suoi e della moglie.
Concludevano quindi a che, salve le istanze ed eccezioni pregiudiziali e preliminari, la domanda di controparte fosse respinta.
Alla prima udienza del 23.5.2018 la causa veniva rinviata per la precisazioni delle conclusioni all'udienza del 14.11.2018 che però subiva una serie di rinvii sino alla rimessione al Collegio in data 8.9.2025.
Considerato però che, nel frattempo, il fascicolo era stato assegnato al relatore, giudice in applicazione extradistrettuale
PNRR, in ossequio al disposto di cui all'art. 23 bis, comma 7, L. - 6 -
n. 56/2024 si rendeva applicabile il novellato art. 189 c.p.c. con concessione termini a ritroso per il deposito degli atti conclusionali.
La domanda attorea va dichiarata inammissibile ex art. 100
c.p.c.
Rileva invero il Collegio l'insussistenza in capo all'attrice di un interesse concreto ed attuale ad agire per l'impugnazione del testamento de quo, ex art. 591 comma 2 n. 3 c.c.
Invero, in materia testamentaria, l'attore titolare della legittimazione ad esercitare le azioni di nullità ed annullamento non è esentato dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire, per cui l'azione stessa non è proponibile in mancanza della prova, da parte del medesimo attore, della necessità di ricorrere al giudice per evitare - attraverso la rimozione degli effetti del testamento impugnato - una lesione attuale del proprio diritto ed il conseguente danno alla propria sfera giuridica (Cassazione n.
2489/2019).
Precisamente, l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire.
Nel caso in esame, ha dedotto di agire in Parte_3
qualità di donataria dei beni pervenuti al donante,
[...]
a seguito di successione testamentaria, giusto Persona_6 - 7 -
testamento di del 24.12.2011 con cui erano Parte_2
state revocate tutte le precedenti disposizioni.
L'efficacia, ad oggi, sia della donazione (all. 1 convenuti) che del predetto testamento priva l'attrice di ogni interesse alla rimozione di una precedente disposizione del 2009 (all. 2 note del 24.1.2025) espressamente revocata con l'atto redatto nel
2011 (all. 3 note del 24.1.2025), atteso che dalla pronuncia invocata in questa sede non potrebbe conseguire a favore dell'attrice alcun risultato utile ulteriore rispetto a quello già derivante dalla citata revoca del legato.
Né l'interesse richiesto potrebbe dirsi integrato, come sostenuto dalla dalla opposizione dei convenuti al rilascio CP_4
dei beni oggetto del legato (cfr. procedimento n.r.g.
10307/2016), spettando alla donataria contestare il titolo dei convenuti e far valere il proprio nel relativo giudizio.
La rilevata inammissibilità della domanda esime il Collegio dall'esame di tutte le ulteriori questioni, anche preliminari, sollevate dai convenuti.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: dichiara inammissibile la domanda;
condanna alla refusione in favore Parte_6
dell'avv.to Leonardo Gallo, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che si liquidano in € 10.860,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. - 8 -
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 10.9.2025
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
Daniela Quartarone Andrea Luce
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. N.
Il Tribunale di Salerno Rep. N. Seconda Sezione Civile R. Gen. N. 9226/2017 nelle persone dei signori dott. ANDREA LUCE Presidente Camp. Civ. N.
dott.ssa DANIELA QUARTARONE Giudice rel. dott. ANTONIO ANSALONE Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 9226 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 promossa da
AVV. DONATELLA ( ) Parte_1 C.F._1
in proprio e con il proc. avv. to Giovanni Carleo, delega in atti
-attrice- contro
( e Controparte_1 C.F._2 CP_2
( con il proc. dom. avv.to
[...] C.F._3
Leonardo Gallo, delega in atti e sulle seguenti CONCLUSIONI per l'attrice: come da note depositate in data 9.6.2025 per i convenuti: come da note depositate in data 4.6.2025
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
L'attrice deduceva che deceduto il 15.2.2012, Parte_2
con testamento olografo datato 24.12.2011 (e pubblicato per notar in 31.3.2012) aveva lasciato i propri beni a Per_1 - 2 -
e Controparte_3 Controparte_4 [...]
revocando ogni precedente disposizione. Parte_3
Riferiva di essere però venuta a conoscenza dell'esistenza di un testamento olografo, redatto il 19.6.2009 (pubblicato il
24.2.2012) e attribuibile al de cuius, con cui i convenuti erano stati nominati legatari della “casa colonica e relativa cantina di pertinenza.. la casa in via Carosello 84 di in Salerno, Controparte_5
abitatata attualmente da e relative pertinenze cioè stalla e Per_2
fienile….e terreno agricolo (oltre 15000 mq) siti in Salerno, loc. Giovi
Bottiglieri”. In cambio, il testatore aveva disposto che “essi legatari si impegnano..nel corso degli anni ad onorare le urne mie e di mia moglie portando qualche fiore e facendo celebrare una Pt_4
messa ogni anno in ricorrenza della data di decesso”.
Esponeva che nonostante i predetti beni fossero stati poi lasciati in eredità, con il successivo testamento del 24.12.2011, in parte a (che con atto del 3.6.2013 li Controparte_4
aveva donati alla figlia e in parte a Parte_3
in forza della scheda testamentaria del Controparte_3
2009 i convenuti avevano promosso una serie di azioni civili e penali al fine di sentire dichiarare la nullità del testamento successivo, e conseguentemente della donazione fatta da così da portare ad esecuzione il Controparte_4
precedente legato in loro favore.
L'attrice dava altresì atto che al momento della redazione della scheda testamentaria risalente al 2009 era Parte_2
gravemente malato, tanto da aver perso circa 40 chili a seguito della diagnosi di “adenocarcinoma a carico dell'ampolla di
Vater” e dell'intervento di “papillectomia endoscopica con asportazione della papilla di Vater”, e che nei mesi successivi - 3 -
alle dimissioni (23.2.2009) aveva subito il lutto della perdita della moglie in data 10.6.2009.
Sosteneva, quindi, che l'aver nominato i convenuti legatari dei beni sopra descritti costituiva l'effetto di un raggiro, come peraltro ipotizzato nella consulenza medico legale di parte affidata al dott. Persona_3
A parere dello specialista, infatti, gli indiscutibili stressors a cui il testatore era stato esposto nel periodo gennaio – settembre
2009 avevano grandemente minato la sua capacità di autodeterminazione, rendendolo un soggetto vulnerabile, con la conseguenza che qualsiasi azione e/o omissione da lui attuata nel predetto, circoscritto, periodo di tempo poteva essere stata gravata da una condizione psichica di “non completa serenità” verosimilmente sfociata in una incapacità di autodeterminazione al punto da impedire al soggetto il formarsi di una volontà cosciente.
La allegava inoltre la “captazione” della volontà CP_4
del de cuius da parte dei convenuti, residenti nei pressi delle proprietà oggetto del legato, i quali lo avrebbero indotto a predisporre un testamento olografo destinando loro una parte sostanziosa del proprio patrimonio per due fiori e una messa all'anno.
Concludeva quindi a che fossero accolte le seguenti conclusioni: (i) accertare e dichiarare, per i motivi di cui alla premessa, l'incapacità di intendere e di volere temporanea e/o comunque di autodeterminazione temporanea del Sig.
[...]
al momento della redazione della scheda testamentaria del Parte_2
19.06.2009, depositata e pubblicata per Notar in Persona_4
data 24.02.2012, al n. 2283 IT, per l'effetto annullare il predetto - 4 -
testamento olografo, ordinandone la cancellazione dalla Conservatoria del Registro di Salerno; (ii) accertare e dichiarare la captazione della volontà e/o circonvenzione di incapace del Sig. e Parte_2
per l'effetto dichiarare nullo il testamento del 19.06.2009, ordinandone la cancellazione dalla Conservatoria del Registro
Immobiliare di Salerno.
Costituitisi, i convenuti eccepivano in primo luogo l'inammissiiblità della domanda attorea per difetto di interesse, atteso che con il testamento del 24.12.2011 erano state revocate dal testatore tutte le sue precedenti disposizioni.
Instavano poi per la sospensione, ex art. 295 c.p.c., del presente processo in attesa della definzione del procedimento penale pendente a carico di e del di lei padre Parte_3
- entrambi imputati avanti al Tribunale di Controparte_4
Salerno del reato di cui agli artt. 485 e 491 c.p. per aver formato falsamente il testamento olografo a firma - Parte_2
rilevando come la consulenza tecnica disposta dalla Procura della Repubblica di Salerno aveva dato atto della “piena autenticità del testamento a firma datato 19/6/09 Parte_2
che risulta, in ogni sua parte, opera della mano del de cuius” e, contestualmente, della “non autenticità del testamento datato
24/12/11 pubblicato dal Notaio il quale non è attribuibile Per_1
alla mano del Sig. . Parte_2
Riferivano altresì della pendenza del giudizio civile n.r.g.
3975/2013 promosso da nei confronti Parte_5
dell'attrice e di avente ad oggetto la Controparte_4
declaratoria di falsità/nullità del testamento del 24.12.2011, sostenendo la pregiudizialità anche di tale giudizio in quanto l'accoglimento della domanda ivi proposta avrebbe fatto venir - 5 -
meno l'interesse ad agire di in questa Parte_3
sede.
Chiedevano poi l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi della defunta e la Persona_5
comunicazione degli atti al Pubblico Ministero ex art. 71 c.p.c. ed eccepivano, infine, la prescrizione dell'azione avversaria essendo trascorsi più di 5 anni dalla esecuzione delle disposizioni testamentarie, posto che i beni in questione erano già nella loro disponibilità al momento della pubblicazione del testamento.
Nel merito, contestavano la fondatezza della domanda avversaria negando ogni rilevanza ad una consulenza di parte versata in atti, in quanto resa solo sulla base delle cartelle cliniche e deputata a dimostrare una incapacità temporanea del testatore protrattasi per nove mesi (gennaio-settembre 2009).
Descrivevano, al contrario, il de cuius come una persona colta ed avveduta che aveva voluto ricompensare la devozione ed il rispetto che nei decenni precedenti i convenuti avevano mostrato nei confronti suoi e della moglie.
Concludevano quindi a che, salve le istanze ed eccezioni pregiudiziali e preliminari, la domanda di controparte fosse respinta.
Alla prima udienza del 23.5.2018 la causa veniva rinviata per la precisazioni delle conclusioni all'udienza del 14.11.2018 che però subiva una serie di rinvii sino alla rimessione al Collegio in data 8.9.2025.
Considerato però che, nel frattempo, il fascicolo era stato assegnato al relatore, giudice in applicazione extradistrettuale
PNRR, in ossequio al disposto di cui all'art. 23 bis, comma 7, L. - 6 -
n. 56/2024 si rendeva applicabile il novellato art. 189 c.p.c. con concessione termini a ritroso per il deposito degli atti conclusionali.
La domanda attorea va dichiarata inammissibile ex art. 100
c.p.c.
Rileva invero il Collegio l'insussistenza in capo all'attrice di un interesse concreto ed attuale ad agire per l'impugnazione del testamento de quo, ex art. 591 comma 2 n. 3 c.c.
Invero, in materia testamentaria, l'attore titolare della legittimazione ad esercitare le azioni di nullità ed annullamento non è esentato dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire, per cui l'azione stessa non è proponibile in mancanza della prova, da parte del medesimo attore, della necessità di ricorrere al giudice per evitare - attraverso la rimozione degli effetti del testamento impugnato - una lesione attuale del proprio diritto ed il conseguente danno alla propria sfera giuridica (Cassazione n.
2489/2019).
Precisamente, l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire.
Nel caso in esame, ha dedotto di agire in Parte_3
qualità di donataria dei beni pervenuti al donante,
[...]
a seguito di successione testamentaria, giusto Persona_6 - 7 -
testamento di del 24.12.2011 con cui erano Parte_2
state revocate tutte le precedenti disposizioni.
L'efficacia, ad oggi, sia della donazione (all. 1 convenuti) che del predetto testamento priva l'attrice di ogni interesse alla rimozione di una precedente disposizione del 2009 (all. 2 note del 24.1.2025) espressamente revocata con l'atto redatto nel
2011 (all. 3 note del 24.1.2025), atteso che dalla pronuncia invocata in questa sede non potrebbe conseguire a favore dell'attrice alcun risultato utile ulteriore rispetto a quello già derivante dalla citata revoca del legato.
Né l'interesse richiesto potrebbe dirsi integrato, come sostenuto dalla dalla opposizione dei convenuti al rilascio CP_4
dei beni oggetto del legato (cfr. procedimento n.r.g.
10307/2016), spettando alla donataria contestare il titolo dei convenuti e far valere il proprio nel relativo giudizio.
La rilevata inammissibilità della domanda esime il Collegio dall'esame di tutte le ulteriori questioni, anche preliminari, sollevate dai convenuti.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: dichiara inammissibile la domanda;
condanna alla refusione in favore Parte_6
dell'avv.to Leonardo Gallo, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che si liquidano in € 10.860,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. - 8 -
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 10.9.2025
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
Daniela Quartarone Andrea Luce