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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 26/11/2024, n. 2185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2185 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME del POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
in persona del G.U.L. dottor Dionigio VERASANI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 al n.7339 decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata al giorno 15.11.2024, e vertente
TRA
, nata il giorno 3.7.1955 in GRAGNANO ed ivi residente, C.F.: Parte_1 [...]
, elettivamente domiciliata in BOSCOREALE alla p.zza PACE n.20, presso lo C.F._1 studio dell'avv. Pasquale GUASTAFIERRO che la rappresenta e difende giusta procura telematicamente trasmessa con l'atto introduttivo di lite RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Mauro ELBERTI RESISTENTE
OGGETTO: indebito.
CONCLUSIONI: quelle di cui ai rispettivi atti costitutivi come integrate dalle successive note sostitutive, da intendersi qui integralmente riportate.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. il giorno 24.11.2023 la sig.ra adiva il Parte_1
Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale allegando e deducendo di essersi vista notificare dall' due note datate 28 febbraio 2023 con le quali si sollecitava il pagamento in CP_1 restituzione di somme -asseritamente- erogate al proprio genitore, per Parte_2 importi eccedenti il dovuto in riferimento ai periodi 2 agosto 2000/30 settembre 2004 e gennaio/dicembre 2004. I relativi importi, pari rispettivamente ad euro 218,41 e 2.464,93, inerivano il trattamento cat. AS n. 04111392 di cui beneficiava il sig. Parte_2 deceduto l'11 luglio 2011.
1 Ritenuta illegittima l'iniziativa dell' la ricorrente sollecitava l'annullamento del duplice CP_1 indebito e la condanna dell'ente alla restituzione delle somme eventualmente nelle more trattenute e/o altrimenti recuperate. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari e con attribuzione.
Si costituiva tempestivamente l' che resisteva solo in parte alla avversa CP_1 iniziativa, aderendo all'eccezione di prescrizione concernente l'indebito di euro 218,41.
Avuto riguardo alla natura giuridica delle questioni poste, la causa era destinata alla decisione senza ulteriori approfondimenti istruttori.
Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata al 15 novembre 2024, il Giudice assegnava il contenzioso a sentenza.
§ § § (2)
Il ricorso deve essere accolto sulla base delle seguenti considerazioni.
Per la prima sollecitazione di pagamento va segnalato che trattasi di indebito la cui origine documentale non è stata comprovata dall'ente previdenziale. L' si è limitato a segnalare che si tratterebbe di “indebito formatosi nel 2003” con CP_1 prima richiesta di restituzione notificata il 7 aprile 2014, quindi a prescrizione decennale maturata. Dal “sollecito” del 28 febbraio 2023, in atti versato dall'istante, si ricava che la pregressa richiesta restitutoria, afferente la prestazione cat. AS n. 04111392 di cui beneficiava il genitore della sig.ra , risalirebbe addirittura al 15 luglio 2014. Parte_1
In difetto di ulteriori elementi di analisi e nella corretta interpretazione dei riferimenti contenuti nel sollecito di febbraio 2023, che evidentemente non rimandano alle date di erogazione delle somme in contestazione ma fotografano solo i periodi interessati dalla prestazione in godimento, deve accedersi alla prospettazione adesiva dell' ed annullare CP_1
l'indebito di euro 218,41 per prescrizione decennale maturata all'epoca della prima iniziativa recuperatoria. (3)
La seconda sollecitazione di pagamento resta, invece, al riparo dell'eccezione inerente la tempistica del recupero. Se non che, l'infondatezza sostanziale della pretesa azionata in restituzione dall'ente previdenziale rende inutile attardarsi sulle ragioni, giuridico-ermeneutiche, della errata prospettazione attorea in tema di prescrizione. Si legge nella memoria di costituzione del resistente . CP_1
Quanto all'indebito di Euro 2.463,93, l'ufficio amministrativo dell' ha contestato l'indebito CP_1 per i seguenti motivi: “Il IG. era titolare di pensione di vecchiaia VO n. 13005694 Parte_2 da novembre del 1990 nonché di assegno sociale n. 04111392 da agosto del 2000. Poiché la IG.ra
, moglie del IG. era priva di redditi veniva da questi legittimamente Persona_1 Parte_2 percepita una quota di assegno sociale. Con ricostituzione del 5/11/2004, veniva ingenerato l'indebito n. 1001608 per il periodo da maggio a novembre 2004 per euro € 2.914,11. Poiché da maggio 2004 il sig. divenne vedovo, furono percepiti da maggio a novembre 2004 Parte_2 ratei di assegno sociale non spettanti, in quanto, dovendosi considerare il reddito individuale e non più coniugale, il reddito derivante dalla pensione di vecchiaia ha determinato il superamento dei limiti reddituali. In merito all'asserita prescrizione si evidenzia che essa non è maturata in quanto la prima comunicazione trovata è avvenuta all'erede con lettera del 19.3.2014 ricevuta Parte_1 il 7.4.2014 e l'ultima nel 2023 oggetto di causa”. L'indebito deriva, dunque, da una variazione dello stato civile che nel corso dell'anno 2004 ha portato al superamento del limite di reddito per una variazione del parametro di calcolo del limite stesso.>
2 E', quindi, evidente che l' si è determinato all'azione di recupero con poco meno di CP_1 dieci anni di ritardo rispetto all'evento generatore dell'indebito, per vero formalizzato -a solo uso interno per quanto è dato desumere dal compendio cartolare in scrutinio- in tempo quasi reale posto che, secondo le allegazioni amministrative dell' l'atto di ricostituzione che CP_1 contiene il ricalcolo della prestazione risale al 5 novembre 2004.
Ora, segnalato che in un tale scenario non c'è spazio alcuno per ipotizzare comportamenti dolosi in capo all'accipiens, deve convenirsi sull'inammissibile ritardo con cui l'ente previdenziale, accertato l'indebito nella immediatezza delle erogazioni in disamina, ha esternato la sua volontà recuperatoria. (4)
Va, per vero, aggiunto che l' nulla allega circa la genesi “informativa” della CP_1 situazione di fatto generatrice dell'indebito. La questione, tuttavia, è men che residuale in quanto il dato conoscitivo davvero mancante concerne la comunicazione al diretto interessato dell'avvenuta ricostituzione della prestazione in godimento. Infatti, solo questo passaggio informativo avrebbe potuto incidere sulla buona fede dell'accipiens. Se non che, dalla relazione amministrativa riportata nella memoria di costituzione si evince che la prima comunicazione notificata -peraltro del tutto ritualmente, al contrario delle infondate obiezioni attoree- all'avente diritto risale al 7 aprile 2014, laddove le somme corrisposte in misura superiore al dovuto risultano erogate dal maggio al novembre 2004. Trattandosi di indebito assistenziale deve concludersi che lo stesso è irripetibile in quanto l'ente previdenziale aveva la possibilità di determinarsi in tempo reale alla pretesa restitutoria. Il ritardo con cui la stessa è stata azionata non può, pertanto, che essere addebitato all' laddove, in via speculare, resta processualmente apprezzabile l'affidamento CP_1 legittimo posto dall'accipiens nelle decisioni dell'Istituto concernenti la quantificazione del trattamento. Insomma.
Non solo non residuano margini per ipotizzare un comportamento “malizioso” ascrivibile al titolare del trattamento assistenziale, quanto resta allegato dallo stesso ente previdenziale che l'errore è stato disvelato all'interessato a distanza di dieci anni, in tal modo generando il legittimo affidamento dell'istante nella esattezza anche algebrica della prestazione.
Consegue che questa seconda iniziativa recuperatoria è sostanzialmente illegittima.
Il ricorso va, pertanto, accolto con declaratoria di irripetibilità degli importi indicati dall' nelle due comunicazioni del 28 febbraio 2023 e condanna dell'ente alla CP_1 restituzione di quanto nelle more eventualmente recuperato con causale rapportabile ai due indebiti in questa sede “impugnati”.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, dottor D. VERASANI, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da nei confronti dell' Parte_1 CP_1 in persona del legale rappresentante p.t., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1. accoglie la domanda attorea e, per l'effetto,
3 2. accerta e dichiara la irripetibilità delle somme erogate dall'ente previdenziale in favore dell'originario avente diritto richieste in restituzione dal resistente a titolo di CP_1 indebito con le comunicazioni del 28 febbraio 2023 dirette alla odierna ricorrente quale erede (euro 218,41; euro 2.464,93);
3. dispone la restituzione in favore della ricorrente degli importi nelle more eventualmente trattenuti-incassati sulla base del suddetto duplice indebito, maggiorati degli accessori di Legge se dovuti;
4. condanna il resistente a rifondere controparte, e per essa al procuratore CP_1 dichiaratosi antistatario, le spese di Giudizio che si liquidano, con attribuzione, in euro 1.300,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 26/11/2024.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
4
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
in persona del G.U.L. dottor Dionigio VERASANI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 al n.7339 decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata al giorno 15.11.2024, e vertente
TRA
, nata il giorno 3.7.1955 in GRAGNANO ed ivi residente, C.F.: Parte_1 [...]
, elettivamente domiciliata in BOSCOREALE alla p.zza PACE n.20, presso lo C.F._1 studio dell'avv. Pasquale GUASTAFIERRO che la rappresenta e difende giusta procura telematicamente trasmessa con l'atto introduttivo di lite RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Mauro ELBERTI RESISTENTE
OGGETTO: indebito.
CONCLUSIONI: quelle di cui ai rispettivi atti costitutivi come integrate dalle successive note sostitutive, da intendersi qui integralmente riportate.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. il giorno 24.11.2023 la sig.ra adiva il Parte_1
Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale allegando e deducendo di essersi vista notificare dall' due note datate 28 febbraio 2023 con le quali si sollecitava il pagamento in CP_1 restituzione di somme -asseritamente- erogate al proprio genitore, per Parte_2 importi eccedenti il dovuto in riferimento ai periodi 2 agosto 2000/30 settembre 2004 e gennaio/dicembre 2004. I relativi importi, pari rispettivamente ad euro 218,41 e 2.464,93, inerivano il trattamento cat. AS n. 04111392 di cui beneficiava il sig. Parte_2 deceduto l'11 luglio 2011.
1 Ritenuta illegittima l'iniziativa dell' la ricorrente sollecitava l'annullamento del duplice CP_1 indebito e la condanna dell'ente alla restituzione delle somme eventualmente nelle more trattenute e/o altrimenti recuperate. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari e con attribuzione.
Si costituiva tempestivamente l' che resisteva solo in parte alla avversa CP_1 iniziativa, aderendo all'eccezione di prescrizione concernente l'indebito di euro 218,41.
Avuto riguardo alla natura giuridica delle questioni poste, la causa era destinata alla decisione senza ulteriori approfondimenti istruttori.
Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata al 15 novembre 2024, il Giudice assegnava il contenzioso a sentenza.
§ § § (2)
Il ricorso deve essere accolto sulla base delle seguenti considerazioni.
Per la prima sollecitazione di pagamento va segnalato che trattasi di indebito la cui origine documentale non è stata comprovata dall'ente previdenziale. L' si è limitato a segnalare che si tratterebbe di “indebito formatosi nel 2003” con CP_1 prima richiesta di restituzione notificata il 7 aprile 2014, quindi a prescrizione decennale maturata. Dal “sollecito” del 28 febbraio 2023, in atti versato dall'istante, si ricava che la pregressa richiesta restitutoria, afferente la prestazione cat. AS n. 04111392 di cui beneficiava il genitore della sig.ra , risalirebbe addirittura al 15 luglio 2014. Parte_1
In difetto di ulteriori elementi di analisi e nella corretta interpretazione dei riferimenti contenuti nel sollecito di febbraio 2023, che evidentemente non rimandano alle date di erogazione delle somme in contestazione ma fotografano solo i periodi interessati dalla prestazione in godimento, deve accedersi alla prospettazione adesiva dell' ed annullare CP_1
l'indebito di euro 218,41 per prescrizione decennale maturata all'epoca della prima iniziativa recuperatoria. (3)
La seconda sollecitazione di pagamento resta, invece, al riparo dell'eccezione inerente la tempistica del recupero. Se non che, l'infondatezza sostanziale della pretesa azionata in restituzione dall'ente previdenziale rende inutile attardarsi sulle ragioni, giuridico-ermeneutiche, della errata prospettazione attorea in tema di prescrizione. Si legge nella memoria di costituzione del resistente . CP_1
Quanto all'indebito di Euro 2.463,93, l'ufficio amministrativo dell' ha contestato l'indebito CP_1 per i seguenti motivi: “Il IG. era titolare di pensione di vecchiaia VO n. 13005694 Parte_2 da novembre del 1990 nonché di assegno sociale n. 04111392 da agosto del 2000. Poiché la IG.ra
, moglie del IG. era priva di redditi veniva da questi legittimamente Persona_1 Parte_2 percepita una quota di assegno sociale. Con ricostituzione del 5/11/2004, veniva ingenerato l'indebito n. 1001608 per il periodo da maggio a novembre 2004 per euro € 2.914,11. Poiché da maggio 2004 il sig. divenne vedovo, furono percepiti da maggio a novembre 2004 Parte_2 ratei di assegno sociale non spettanti, in quanto, dovendosi considerare il reddito individuale e non più coniugale, il reddito derivante dalla pensione di vecchiaia ha determinato il superamento dei limiti reddituali. In merito all'asserita prescrizione si evidenzia che essa non è maturata in quanto la prima comunicazione trovata è avvenuta all'erede con lettera del 19.3.2014 ricevuta Parte_1 il 7.4.2014 e l'ultima nel 2023 oggetto di causa”. L'indebito deriva, dunque, da una variazione dello stato civile che nel corso dell'anno 2004 ha portato al superamento del limite di reddito per una variazione del parametro di calcolo del limite stesso.>
2 E', quindi, evidente che l' si è determinato all'azione di recupero con poco meno di CP_1 dieci anni di ritardo rispetto all'evento generatore dell'indebito, per vero formalizzato -a solo uso interno per quanto è dato desumere dal compendio cartolare in scrutinio- in tempo quasi reale posto che, secondo le allegazioni amministrative dell' l'atto di ricostituzione che CP_1 contiene il ricalcolo della prestazione risale al 5 novembre 2004.
Ora, segnalato che in un tale scenario non c'è spazio alcuno per ipotizzare comportamenti dolosi in capo all'accipiens, deve convenirsi sull'inammissibile ritardo con cui l'ente previdenziale, accertato l'indebito nella immediatezza delle erogazioni in disamina, ha esternato la sua volontà recuperatoria. (4)
Va, per vero, aggiunto che l' nulla allega circa la genesi “informativa” della CP_1 situazione di fatto generatrice dell'indebito. La questione, tuttavia, è men che residuale in quanto il dato conoscitivo davvero mancante concerne la comunicazione al diretto interessato dell'avvenuta ricostituzione della prestazione in godimento. Infatti, solo questo passaggio informativo avrebbe potuto incidere sulla buona fede dell'accipiens. Se non che, dalla relazione amministrativa riportata nella memoria di costituzione si evince che la prima comunicazione notificata -peraltro del tutto ritualmente, al contrario delle infondate obiezioni attoree- all'avente diritto risale al 7 aprile 2014, laddove le somme corrisposte in misura superiore al dovuto risultano erogate dal maggio al novembre 2004. Trattandosi di indebito assistenziale deve concludersi che lo stesso è irripetibile in quanto l'ente previdenziale aveva la possibilità di determinarsi in tempo reale alla pretesa restitutoria. Il ritardo con cui la stessa è stata azionata non può, pertanto, che essere addebitato all' laddove, in via speculare, resta processualmente apprezzabile l'affidamento CP_1 legittimo posto dall'accipiens nelle decisioni dell'Istituto concernenti la quantificazione del trattamento. Insomma.
Non solo non residuano margini per ipotizzare un comportamento “malizioso” ascrivibile al titolare del trattamento assistenziale, quanto resta allegato dallo stesso ente previdenziale che l'errore è stato disvelato all'interessato a distanza di dieci anni, in tal modo generando il legittimo affidamento dell'istante nella esattezza anche algebrica della prestazione.
Consegue che questa seconda iniziativa recuperatoria è sostanzialmente illegittima.
Il ricorso va, pertanto, accolto con declaratoria di irripetibilità degli importi indicati dall' nelle due comunicazioni del 28 febbraio 2023 e condanna dell'ente alla CP_1 restituzione di quanto nelle more eventualmente recuperato con causale rapportabile ai due indebiti in questa sede “impugnati”.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, dottor D. VERASANI, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da nei confronti dell' Parte_1 CP_1 in persona del legale rappresentante p.t., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1. accoglie la domanda attorea e, per l'effetto,
3 2. accerta e dichiara la irripetibilità delle somme erogate dall'ente previdenziale in favore dell'originario avente diritto richieste in restituzione dal resistente a titolo di CP_1 indebito con le comunicazioni del 28 febbraio 2023 dirette alla odierna ricorrente quale erede (euro 218,41; euro 2.464,93);
3. dispone la restituzione in favore della ricorrente degli importi nelle more eventualmente trattenuti-incassati sulla base del suddetto duplice indebito, maggiorati degli accessori di Legge se dovuti;
4. condanna il resistente a rifondere controparte, e per essa al procuratore CP_1 dichiaratosi antistatario, le spese di Giudizio che si liquidano, con attribuzione, in euro 1.300,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 26/11/2024.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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