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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/09/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice relatore dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1550 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avvocato AMOROSO CRISTIAN
e
PI RA, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e difesa C.F._2 dall'avvocato AMOROSO CRISTIAN
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi PI RA E , con Parte_1 autorizzazione a vivere separati e con l'obbligo del reciproco rispetto, ordinando all'ufficiale dello stato civile del Comune di Vicenza di provvedere alle annotazioni di rito;
2) Assegnazione della casa coniugale: assegnarsi alla sig.ra PI RA - in quanto rispondente all'interesse della prole - la casa di abitazione familiare sita in Vicenza, via Battaglione Monte Spluga
n. 25, completa di tutto il mobilio che attualmente l'arreda, dando atto che il sig.
[...]
trasferirà altrove la propria residenza portando con sé i propri effetti personali e quanto Pt_1 necessario entro il termine di mesi cinque dall'iscrizione a ruolo del presente ricorso;
3) Affidamento dei figli: disporsi l'affidamento condiviso dei tre figli minori , e Per_1 Per_2
ad entrambi i genitori, con stabile permanenza e residenza presso la madre;
per l'effetto Persona_3 di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute saranno assunte di comune accordo dai genitori, cui si fa onere di tenersi reciprocamente e tempestivamente informati su tutte tali questioni, fermo restando l'esercizio separato della responsabilità genitoriale per quanto attiene le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza;
4) Diritto di visita del genitore non collocatario: il sig. potrà vedere e tenere Parte_1 con sé insieme i tre figli minori secondo il seguente prospetto, fermo restando che, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli, tali tempistiche potranno subire delle modifiche previo accordo tra i genitori:
a) due giorni alla settimana, indicativamente il martedì e il giovedì, dall'uscita di scuola fino alle alle ore 20.00, quando il sig. li accompagnerà a casa, salvo particolari impegni dei figli che Pt_1 impongano orari e giorni diversi;
b) un fine settimana alternato, dal venerdì dall'uscita di scuola sino al lunedì mattino quando il sig.
li accompagnerà a scuola, durante il periodo scolastico, mentre durante i mesi estivi il Pt_1 lunedì mattina li accompagnerà presso l'abitazione della madre;
c) i genitori avranno la facoltà di tenere con sé i figli per quindici giorni anche non continuativi durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, indipendentemente dai turni settimanali di visita che vengono sospesi;
d) i genitori, altresì, avranno la facoltà di tenere con sé i figli per sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti un anno il Natale e l'anno successivo il Capodanno e tre giorni a Pasqua alternando quest'ultima con il lunedì in Albis;
il tutto compatibilmente sempre con le esigenze scolastiche, ricreative ed educative dei figli;
5) Assegno di mantenimento per i figli: stabilirsi a carico del sig. l'obbligo di Parte_1 provvedere al concorso nel mantenimento ordinario dei tre figli con il versamento alla sig.ra PI
AR, mediante bonifico bancario, dell'importo mensile di euro 1.800,00 (euro 600,00 per ciascun figlio) e al rimborso del 75% delle spese straordinarie relative ai tre figli anticipate dalla madre, come regolamentate dal protocollo adottato dal Tribunale di Vicenza, che qui si ha per integralmente riportato e disporsi che l'eventuale assegno unico/universale sarà percepito integralmente dalla sig.ra
PI AR quale genitore collocatario dei tre figli minori;
6) il sig. nell'ambito della regolamentazione dei rapporti coniugali, si impegna Parte_1 altresì a corrispondere integralmente le rate del mutuo ipotecario in corso per l'acquisto della casa familiare il cui rateo mensile attualmente è di euro 837,50; 7) il sig. si impegna altresì a cedere, senza un corrispettivo in denaro, la propria Parte_1 quota di proprietà esclusiva, della casa coniugale sita in Vicenza, Via Battaglione Monte Spluga n.
25, corrispondente a ½ (il 50%), oltre a tutti i mobili che la arredano, così catastalmente identificata:
“fabbricato bifamiliare sito in Comune di Vicenza via Battaglione Monte Spluga e precisamente la porzione avente accesso dal civico n. 25, con cortile e aree esclusive, confinante con: mappali 50,
493, 1019 del Catasto Terreni, via Btg. Monte Spluga, salvo se altri, costiutita da: * abitazione posta ai piano terra, primo e secondo del fabbricato suddetto, composta di dieci vani catastali, unita di fatto con porzione di abitazione composta di vano tecnico al piano primo sottostrada, terrazza e di corte esclusiva al piano terra (porzioni destinate ad essere unificate anche catastalmente una volta divenute di proprietà del medesimo soggetto); * garage posto al piano terra del fabbricato suddetto, della superficie di ma 22 circa. Detta porzione immobiliare è censita al Catasto Fabbricati del Comune di
Vicenza foglio 63 mappali: aree scoperte mg 267 R.C.E. 1.575,19 - 1514 sub 3 via Battaglione Monte
Spluga n. 25 Piano S1 - T - 1 A/7 cl. 2 vani 1 Superficie Catastale Totale mq 24 Superficie Catastale
Totale escluse aree scoperte ma 16 R.C.E. 157,52 - 1018 sub 1 via Battaglione Monte Spluga n. 25
Piano T cat. C/6 cl. 5 mg 22 Superficie Catastale Totale mq 22 R.C.E. 90,90. Mentre il terreno sottostante e pertinenziale è censito al Catasto Terreni del Comune di Vicenza foglio 63 mappali:
1018 di are 1.10 E.U.: 1514 (porzione) di are 6.02 E.U. 1515 di are 0.14 E.U. (corrispondente al
Catasto Fabbricati del Comune di Vicenza foglio 63 mappale 1515 via Battaglione Monte Spluga n.
25 piano I area urbana) : 1503 di are 0.01 E.U. (corrispondente al Catasto Fabbricati del Comune di
Vicenza foglio 63 mappali 1503 via Battaglione Monte Spluga n. 25 piano I area urbana e 1502 via
Battaglione Monte Spluga n. 25 piano I area urbana) . E' compresa nella vendita la quota di 1/2 (un mezzo) del diritto di piena proprietà dell'area di accesso comune al fabbricato bifamiliare censita al
Catasto Fabbricati del Comune di Vicenza foglio 63 mappale 1514 sub 1 area urbana (corrispondente al Catasto Terreni dello stesso Comune foglio 63 mappale 1514 (porzione) di are 6.02 E.U.) nonché tutte le parti comuni ai sensi dell'art. 1117 C.C. per la cui più esatta individuazione le parti espressamente si riportano all'atto di acquisto che sia allega (doc. 9), con atto da stipularsi avanti a notaio di fiducia della parte acquirente, entro tre mesi dalla data della sentenza di omologa della separazione tra i coniugi.
Il trasferimento della quota di proprietà immobiliare sopra descritta e facente riferimento al contratto di vendita allegato (salvo errori ed omissioni in relazione ai dati di provenienza), verrà effettuato senza uno specifico e singolo corrispettivo in denaro. Il tutto, comunque, avverrà senza spirito di liberalità, rientrando in ogni caso la presente pattuizione nella regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali all'atto della separazione: ciò nello spirito di riassetto dei rapporti familiari in occasione della separazione secondo una sistemazione “solutorio-compensativa” più ampia e complessiva (Cass. 14/3/2006, n. 5473; analogamente, Cass. 23/3/2004, n. 5741).
Le parti dichiarano che il trasferimento della quota di immobile di cui al presente punto è funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione concordata della crisi matrimoniale.
Ai fini fiscali le parti chiedono espressamente che l'atto di trasferimento della quota dei suddetti beni sia assoggettato al regime di totale esenzione dell'imposta di bollo, registro e ogni altra tassa, così come previsto dall'art. 19 della Legge 06/03/1987 n. 74 e successive modifiche e integrazioni come integrato dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 176/1992 e 154/1999, e ciò in conformità delle pronunce della Cassazione Civile n. 13340/2017 e n. 20111/2016; trattandosi di trasferimento immobiliare connesso alla separazione.
Tutte le spese notarili, ed eventuali imposte e tasse, nessuna esclusa, per la cessione della quota di proprietà dei beni immobili sopra identificati di saranno sostenute da Parte_1 quest'ultimo.
8) Nulla a titolo di contributo al mantenimento tra i coniugi che, anche in relazione agli accordi di cui sopra, si dichiarano allo stato economicamente autosufficienti.
9) Spese del presente procedimento compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 23/04/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Vicenza in data 08/07/2006, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 01/07/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, saranno sostenute dal padre nella misura del 75%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Vicenza, via
Battaglione Monte Spluga n. 25, in favore di IN AR, quale genitore convivente con i figli minori;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e IN AR, uniti in matrimonio Parte_1 in Vicenza in data 08/07/2006 con atto trascritto al n. 113, Parte I, Anno 2006, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vicenza perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2 settembre 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Giovanna Sanfratello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice relatore dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1550 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avvocato AMOROSO CRISTIAN
e
PI RA, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e difesa C.F._2 dall'avvocato AMOROSO CRISTIAN
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi PI RA E , con Parte_1 autorizzazione a vivere separati e con l'obbligo del reciproco rispetto, ordinando all'ufficiale dello stato civile del Comune di Vicenza di provvedere alle annotazioni di rito;
2) Assegnazione della casa coniugale: assegnarsi alla sig.ra PI RA - in quanto rispondente all'interesse della prole - la casa di abitazione familiare sita in Vicenza, via Battaglione Monte Spluga
n. 25, completa di tutto il mobilio che attualmente l'arreda, dando atto che il sig.
[...]
trasferirà altrove la propria residenza portando con sé i propri effetti personali e quanto Pt_1 necessario entro il termine di mesi cinque dall'iscrizione a ruolo del presente ricorso;
3) Affidamento dei figli: disporsi l'affidamento condiviso dei tre figli minori , e Per_1 Per_2
ad entrambi i genitori, con stabile permanenza e residenza presso la madre;
per l'effetto Persona_3 di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute saranno assunte di comune accordo dai genitori, cui si fa onere di tenersi reciprocamente e tempestivamente informati su tutte tali questioni, fermo restando l'esercizio separato della responsabilità genitoriale per quanto attiene le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza;
4) Diritto di visita del genitore non collocatario: il sig. potrà vedere e tenere Parte_1 con sé insieme i tre figli minori secondo il seguente prospetto, fermo restando che, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli, tali tempistiche potranno subire delle modifiche previo accordo tra i genitori:
a) due giorni alla settimana, indicativamente il martedì e il giovedì, dall'uscita di scuola fino alle alle ore 20.00, quando il sig. li accompagnerà a casa, salvo particolari impegni dei figli che Pt_1 impongano orari e giorni diversi;
b) un fine settimana alternato, dal venerdì dall'uscita di scuola sino al lunedì mattino quando il sig.
li accompagnerà a scuola, durante il periodo scolastico, mentre durante i mesi estivi il Pt_1 lunedì mattina li accompagnerà presso l'abitazione della madre;
c) i genitori avranno la facoltà di tenere con sé i figli per quindici giorni anche non continuativi durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, indipendentemente dai turni settimanali di visita che vengono sospesi;
d) i genitori, altresì, avranno la facoltà di tenere con sé i figli per sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti un anno il Natale e l'anno successivo il Capodanno e tre giorni a Pasqua alternando quest'ultima con il lunedì in Albis;
il tutto compatibilmente sempre con le esigenze scolastiche, ricreative ed educative dei figli;
5) Assegno di mantenimento per i figli: stabilirsi a carico del sig. l'obbligo di Parte_1 provvedere al concorso nel mantenimento ordinario dei tre figli con il versamento alla sig.ra PI
AR, mediante bonifico bancario, dell'importo mensile di euro 1.800,00 (euro 600,00 per ciascun figlio) e al rimborso del 75% delle spese straordinarie relative ai tre figli anticipate dalla madre, come regolamentate dal protocollo adottato dal Tribunale di Vicenza, che qui si ha per integralmente riportato e disporsi che l'eventuale assegno unico/universale sarà percepito integralmente dalla sig.ra
PI AR quale genitore collocatario dei tre figli minori;
6) il sig. nell'ambito della regolamentazione dei rapporti coniugali, si impegna Parte_1 altresì a corrispondere integralmente le rate del mutuo ipotecario in corso per l'acquisto della casa familiare il cui rateo mensile attualmente è di euro 837,50; 7) il sig. si impegna altresì a cedere, senza un corrispettivo in denaro, la propria Parte_1 quota di proprietà esclusiva, della casa coniugale sita in Vicenza, Via Battaglione Monte Spluga n.
25, corrispondente a ½ (il 50%), oltre a tutti i mobili che la arredano, così catastalmente identificata:
“fabbricato bifamiliare sito in Comune di Vicenza via Battaglione Monte Spluga e precisamente la porzione avente accesso dal civico n. 25, con cortile e aree esclusive, confinante con: mappali 50,
493, 1019 del Catasto Terreni, via Btg. Monte Spluga, salvo se altri, costiutita da: * abitazione posta ai piano terra, primo e secondo del fabbricato suddetto, composta di dieci vani catastali, unita di fatto con porzione di abitazione composta di vano tecnico al piano primo sottostrada, terrazza e di corte esclusiva al piano terra (porzioni destinate ad essere unificate anche catastalmente una volta divenute di proprietà del medesimo soggetto); * garage posto al piano terra del fabbricato suddetto, della superficie di ma 22 circa. Detta porzione immobiliare è censita al Catasto Fabbricati del Comune di
Vicenza foglio 63 mappali: aree scoperte mg 267 R.C.E. 1.575,19 - 1514 sub 3 via Battaglione Monte
Spluga n. 25 Piano S1 - T - 1 A/7 cl. 2 vani 1 Superficie Catastale Totale mq 24 Superficie Catastale
Totale escluse aree scoperte ma 16 R.C.E. 157,52 - 1018 sub 1 via Battaglione Monte Spluga n. 25
Piano T cat. C/6 cl. 5 mg 22 Superficie Catastale Totale mq 22 R.C.E. 90,90. Mentre il terreno sottostante e pertinenziale è censito al Catasto Terreni del Comune di Vicenza foglio 63 mappali:
1018 di are 1.10 E.U.: 1514 (porzione) di are 6.02 E.U. 1515 di are 0.14 E.U. (corrispondente al
Catasto Fabbricati del Comune di Vicenza foglio 63 mappale 1515 via Battaglione Monte Spluga n.
25 piano I area urbana) : 1503 di are 0.01 E.U. (corrispondente al Catasto Fabbricati del Comune di
Vicenza foglio 63 mappali 1503 via Battaglione Monte Spluga n. 25 piano I area urbana e 1502 via
Battaglione Monte Spluga n. 25 piano I area urbana) . E' compresa nella vendita la quota di 1/2 (un mezzo) del diritto di piena proprietà dell'area di accesso comune al fabbricato bifamiliare censita al
Catasto Fabbricati del Comune di Vicenza foglio 63 mappale 1514 sub 1 area urbana (corrispondente al Catasto Terreni dello stesso Comune foglio 63 mappale 1514 (porzione) di are 6.02 E.U.) nonché tutte le parti comuni ai sensi dell'art. 1117 C.C. per la cui più esatta individuazione le parti espressamente si riportano all'atto di acquisto che sia allega (doc. 9), con atto da stipularsi avanti a notaio di fiducia della parte acquirente, entro tre mesi dalla data della sentenza di omologa della separazione tra i coniugi.
Il trasferimento della quota di proprietà immobiliare sopra descritta e facente riferimento al contratto di vendita allegato (salvo errori ed omissioni in relazione ai dati di provenienza), verrà effettuato senza uno specifico e singolo corrispettivo in denaro. Il tutto, comunque, avverrà senza spirito di liberalità, rientrando in ogni caso la presente pattuizione nella regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali all'atto della separazione: ciò nello spirito di riassetto dei rapporti familiari in occasione della separazione secondo una sistemazione “solutorio-compensativa” più ampia e complessiva (Cass. 14/3/2006, n. 5473; analogamente, Cass. 23/3/2004, n. 5741).
Le parti dichiarano che il trasferimento della quota di immobile di cui al presente punto è funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione concordata della crisi matrimoniale.
Ai fini fiscali le parti chiedono espressamente che l'atto di trasferimento della quota dei suddetti beni sia assoggettato al regime di totale esenzione dell'imposta di bollo, registro e ogni altra tassa, così come previsto dall'art. 19 della Legge 06/03/1987 n. 74 e successive modifiche e integrazioni come integrato dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 176/1992 e 154/1999, e ciò in conformità delle pronunce della Cassazione Civile n. 13340/2017 e n. 20111/2016; trattandosi di trasferimento immobiliare connesso alla separazione.
Tutte le spese notarili, ed eventuali imposte e tasse, nessuna esclusa, per la cessione della quota di proprietà dei beni immobili sopra identificati di saranno sostenute da Parte_1 quest'ultimo.
8) Nulla a titolo di contributo al mantenimento tra i coniugi che, anche in relazione agli accordi di cui sopra, si dichiarano allo stato economicamente autosufficienti.
9) Spese del presente procedimento compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 23/04/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Vicenza in data 08/07/2006, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 01/07/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, saranno sostenute dal padre nella misura del 75%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Vicenza, via
Battaglione Monte Spluga n. 25, in favore di IN AR, quale genitore convivente con i figli minori;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e IN AR, uniti in matrimonio Parte_1 in Vicenza in data 08/07/2006 con atto trascritto al n. 113, Parte I, Anno 2006, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vicenza perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2 settembre 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Giovanna Sanfratello