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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 07/04/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 302/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est.
dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 302/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
ricorrente
E
, (C.F. ), nato a [...], il [...]; Controparte_1 C.F._2
ricorrente entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Katiuscia Biondini ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, come da procura in atti;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione consensuale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 07.02.2025, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., le parti, premettendo di aver contratto matrimonio in data 31.08.2018 in Todi (PG), che dall'unione era già nato il figlio (nato a [...] il [...]), che, a causa di insuperabili incompatibilità Persona_1 caratteriale, l'unione si è deteriorata, al punto da rendere insostenibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione.
All'esito dell'udienza ex art. 473-bis 51 c.p.c., celebrata in data 19/03/2025 con modalità di scambio di note scritte, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte: “1) i coniugi vivranno separati serbandosi reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, sita in Terni (TR) Via Campomicciolo n. 236, di proprietà di
[...]
, rimarrà nella disponibilità della SI.ra che continuerà ad abitarvi CP_1 Parte_1
unitamente al figlio minore;
3) il SI. , già lasciata la casa coniugale, provvederà a trasferire altrove la Controparte_1
propria residenza;
4) la SI.ra provvederà a far fronte alle spese afferenti alla gestione ordinaria Parte_1
dell'immobile,
5) il SI. si impegna a continuare il puntuale pagamento della rata mensile del Controparte_1
mutuo contratto dai coniugi per l'acquisto della casa coniugale, fino all'estinzione dello stesso, salvo diverso e successivo eventuale accordo tra i coniugi;
6) il SI. verserà alla SI.ra per il mantenimento del figlio Controparte_1 Parte_1
minore, la somma mensile di Euro 300,00 entro il giorno 5 di ogni mese, somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat;
7) le spese straordinarie per il figlio minore verranno corrisposte nella misura del 50% ciascuno da parte dei coniugi, come da Protocollo del 28.06.2018 in uso presso il Tribunale di Terni;
8) la SI.ra percepirà per intero l'Assegno Unico che verrà corrispostole da Parte_1
parte dall'Inps;
9) i coniugi dichiarano di mantenere la disponibilità delle vetture attualmente in uso e di provvedere in via autonoma alla loro gestione;
10) il figlio minore in base al criterio dell'affido condiviso, resterà affidato ad Persona_1
entrambi i genitori e la responsabilità genitoriale relativa alle questioni di ordinaria amministrazione sarà esercitata separatamente dai singoli genitori. I genitori si impegnano a consultarsi per ogni decisione di rilevante importanza afferente la crescita e lo sviluppo del figlio, la salute, l'educazione, l'istruzione, con espresso riconoscimento di pari significatività del ruolo educativo, tenendo conto prevalentemente delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio medesimo. I genitori si comunicheranno reciprocamente il proprio recapito anche telefonico mettendo sempre a conoscenza l'altro genitore di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sè il minore. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra di loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di loro e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
11) nel superiore interesse del minore, i genitori concorderanno settimanalmente gli orari di permanenza del figlio presso ciascuno di loro in base agli impegni e alle necessità del minore e lavorative dei genitori agevolando la possibilità di comunicazione telefonica del minore con ognuno dei due genitori quando si trova con l'altro e rendendosi reciprocamente reperibili per ogni eventuale necessità;
12) in ogni caso, i ricorrenti, concordano, nel regolamentare la presenza del figlio presso gli stessi, che il minore potrà trascorrere con il padre almeno tre pomeriggi a settimana (preferibilmente nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì), anche con possibilità di pernottamento, compatibilmente con le esigenze del figlio e con gli impegni derivanti dall'attività lavorativa dei genitori e, comunque, previo accordo tra gli stessi;
13) i genitori concordano, inoltre, che il figlio potrà trascorrere con il padre o con la madre, fine settimana alterni, salvo eventuali diverse esigenze e/o volontà del minore e/o impegni lavorativi ed impedimenti dei genitori o diversa volontà di quest'ultimi, sempre previo accordo tra gli stessi;
14) nel periodo estivo sia il padre che la madre avranno facoltà di tenere con sè il figlio per quindici giorni anche non continuativi, da concordarsi preventivamente con l'altro genitore e previa comunicazione da far pervenire allo stesso entro i precedenti quindici giorni e, comunque, tale da assicurare al minore la possibilità di trascorrere il suddetto periodo alternativamente con entrambi i genitori, in base ai rispettivi periodi feriali dal lavoro;
15) i ricorrenti concordano che il figlio durante le vacanze invernali potrà trascorrere alternativamente e previo accordo tra gli stessi un periodo continuativo di sette giorni includente ad anni alterni il Natale ovvero il Capodanno, salvo eventuali diverse esigenze e/o volontà del minore e/o impegni lavorativi ed impedimenti dei genitori o diversa volontà di quest'ultimi, sempre previo accordo tra gli stessi;
16) per quanto concerne le festività pasquali il minore trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, salvo il diverso accordo, l'intera giornata di Pasqua ovvero il Lunedì dell'Angelo;
17) i ricorrenti concordemente rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento reciproco;
18) i ricorrenti concordano che tutti i beni mobili contenuti nella casa coniugale sono di proprietà comune al 50% e rimarranno assegnati in godimento alla SI.ra ad esclusione Parte_1
degli effetti personali del SI. ; Controparte_1
19) i ricorrenti esprimono sin da ora l'assenso al rilascio del passaporto e all'espatrio per il figlio minore, in ragione di eventuali vacanze previamente concordate tra i genitori.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti e la constata indisponibilità ad una riconciliazione evidenziano chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione, le quali si ritengono congrue. La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
- dichiara la separazione personale tra nata a [...], il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], coniugi per matrimonio celebrato in Controparte_1
Todi (PG) in data 31.08.2018, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
Todi, anno 2018, n. 58, P. 2, S. C;
- spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 2 aprile 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Emilia Fargnoli