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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/06/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 2549/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
23/04/2025 da:
Parte_1
con l'avv. PIEROBON SARA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. CAPOVILLA ELISA ANGELA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di dichiarare la
1 cessazione degli effetti civili del matrimonio e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 6.6.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 01/09/2007 da
[...]
(nato a [...] il [...]) e Parte_1 Parte_2
(nata a [...] il [...]), trascritto al n. 21, Parte II, Serie A, Anno
2007 del registro degli atti di matrimonio del Comune di RIESE PIO X alle seguenti condizioni:
Per_ 1. I figli minori, e , sono affidati in via condivisa, a norma degli artt. 337 ter e ss. c.c., ad entrambi i Per_2
genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente col genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della loro vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e SInificativi rapporti con entrambe le linee parentali.
Per_ 2. e avranno collocazione prevalente e residenza stabile presso l'abitazione della madre. Per_2
2 Le modalità e i tempi di permanenza dei figli presso il padre saranno regolati come segue:
Per_
- il SI. potrà tenere con sé i figli e a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 19.00 Parte_1 Per_2
fino alla domenica alle ore 21.30 (in ogni caso riportandoli dalla madre dopo cena);
- il giovedì di ogni settimana dalle ore 19.00 sino alla mattina del venerdì quando il SI. li accompagnerà a Parte_1
scuola o a casa della madre nel periodo non scolastico;
Per_
- nelle settimane nelle quali e non trascorreranno il weekend con il padre, quest'ultimo potrà tenerli con sé Per_2
anche il venerdì con pernotto, previo specifico accordo con la madre.
Per_
- I coniugi potranno assumere, in ogni caso, qualsiasi diverso accordo in merito alla permanenza di e presso Per_2
il padre, alla luce degli impegni di lavoro di entrambi i genitori e quelli scolastici ed extrascolastici e dei desideri dei minori.
Per_
- Durante le vacanze natalizie, e trascorreranno pari tempo con entrambi i genitori, seguendo il calendario Per_2
scolastico, alternando di anno in anno le principali festività, cosicché dall'inizio delle vacanze di Natale fino al 30.12 staranno con un genitore e dal 31.12 alla fine delle vacanze con l'altro, invertendo i periodi l'anno dopo;
allo stesso modo sarà per le vacanze Pasquali, dove i figli staranno tre giorni con un genitore e tre giorni con l'altro, alternando il giorno di
Pasqua.
- Durante le vacanze estive, i genitori potranno trascorrere con i figli due settimane di ferie esclusive, anche non consecutive, previo accordo circa le date, da raggiungersi almeno entro il 1°maggio di ogni anno.
3. Il SI. verserà, a titolo di concorso al mantenimento dei due figli, alla SI.ra , entro il giorno 15 Parte_1 Parte_2
di ciascun mese nel conto corrente intestato a quest'ultima, con decorrenza dal presente mese, l'importo di € 640,00
(seicentoquaranta/00) mensili ovvero € 320,00 (trecentoventi/00) per ciascun figlio fino a giugno 2025 compreso.
A partire da luglio 2025 l'importo sarà aumentato ad € 700,00 (settecento/00) mensili, ovvero € 350,00
(trecentocinquanta/00) per ciascun figlio, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a partire dal luglio 2026.
4. Quanto alle spese straordinarie, le parti concordano espressamente che saranno sostenute dai genitori nella misura del
50% ciascuno, secondo il Protocollo d'Intesa adottato da codesto Tribunale, ad eccezione della retta scolastica dell'Istituto
Salesiano di Castello di Godego (TV) frequentato dal figlio , che sarà integralmente sostenuta dal SI. Per_2 Parte_1
fino al completamento del triennio di scuola secondaria di primo grado. I conti relativi alle suddette spese dovranno essere
3 regolati entro un mese dalla data in cui gli esborsi per le stesse sono stati effettivamente effettuati, previa esibizione da parte del genitore che ne ha sostenuto la spesa della relativa documentazione.
5. I SInori e concordano affinché l'assegno unico familiare AUU (o qualsivoglia altra Parte_1 Parte_2
contribuzione pubblica integrativa o sostituiva dell'AUU), venga percepito per l'intero dalla madre.
A tal fine il SI. rilascia, ad ogni effetto di legge, il proprio espresso consenso/autorizzazione al riguardo, Parte_1
obbligandosi espressamente a partire dalla data della presente udienza a compiere tutti i necessari adempimenti a ciò collegati affinché la SInora possa beneficiare delle agevolazioni indicate e si rende quindi disponibile, a semplice richiesta Pt_2
della SI.ra , ad effettuare tutte le eventuali incombenze richieste per l'erogazione del contributo e/o eventuale rinnovo. Pt_2
I SInori e concordano che le detrazioni fiscali per i figli a carico vengano usufruite al Parte_1 Parte_2
50% da ciascun genitore.
6. I ricorrenti si prestano sin d'ora il consenso al rinnovo del passaporto e dei documenti personali validi per l'espatrio e si rilasciano sin d'ora reciproco assenso affinché i figli possano essere dotati di passaporto individuale e di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, ai sensi della normativa vigente in materia.
7. I ricorrenti dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e pertanto rinunciano a qualsiasi reciproca richiesta di mantenimento.
Inoltre, il Tribunale prende attodelle seguenti ulteriori pattuizioni:
8. I coniugi danno atto che il mutuo ipotecario trentennale, stipulato nel 2010 da entrambi i coniugi con Controparte_1
n. 0639100033834 Notaio dott. Repertorio n. 474 Raccolta n. 335 e gravante sull'immobile in Persona_3
precedenza adibito a casa familiare, è stato assunto integralmente con la sottoscrizione del ricorso per separazione e, ad ogni effetto di legge, viene qui confermato dal SI. che dà pertanto atto di rimanere il solo obbligato all'estinzione del Parte_1
debito di cui sopra, obbligandosi a pagarne puntualmente le rate sino alla sua estinzione e a tenere pertanto manlevata ed indenne la moglie da ogni e qualsiasi richiesta e/o pretesa da parte dell'istituto di credito stesso.
A tal fine il SInor si obbliga a far sì che il conto n. 00167600 deputato al pagamento del mutuo Parte_1 CP_1
in questione abbia sempre la capienza necessaria per il pagamento delle rate di mutuo suddetto.
In difetto di pagamento diretto all'Istituto di Credito, il SInor si obbliga a rimborsare le eventuali somme Parte_1
4 che la SInora fosse costretta ad anticipare all'Istituto di Credito stesso, entro e non oltre 7 giorni dalla Parte_2
richiesta di quest'ultima.
9. Le parti dichiarano di aver definito e regolamentato ogni altro assetto di natura personale e patrimoniale e, con l'adempimento degli obblighi sopra concordati, di non aver null'altro a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia titolo e/o ragione, salvo quanto precisato al punto 8) in relazione al mutuo ipotecario.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di conSIlio del 06/06/2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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