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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 03/07/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. 6815/2024 R.G.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. al n° 6815/2024, promosso congiuntamente da:
, con l'avv. CIARDO Pierina , come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. VECCHIATO Moira , come da mandato in atti;
Controparte_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero
oggetto: separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.51
c.p.c.
conclusioni congiunte dei coniugi in ordine al divorzio, per l'udienza cartolare del
18.06.2025:
1. Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra gli istanti con rito cattolico concordatario, in Vigonza (PD), il 16.04.1990 come risulta dalla copia integrale dell'atto di matrimonio dell'anno 1990 numero 5 – Parte II Serie A, mandando alla
Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del comune di Vigonza (PD);
2. La casa coniugale sita in Vigonza (PD), Via Santi n. 5 Lett. A, di proprietà dei genitori della ricorrente, rimane nell'uso della moglie con tutte le pertinenze, i beni mobili e gli arredi ivi esistenti;
2
3. Il sig. verserà alla signora a titolo di assegno una tantum Parte_1 Controparte_1
l'importo valutato congruo dalle parti di € 26.000,00= con le seguenti modalità: € 14.000,00= in quattro rate di pari importo (la prima entro maggio 2024, la seconda entro agosto 2024, la terza entro novembre 2024 e la quarta entro dicembre 2024) ed € 12.000,00= mediante ratei mensili da € 250,00= a partire da giugno 2024 per un periodo di quattro anni;
4. la signora riconosce il diritto del sig. ad usare Controparte_1 Parte_1 gratuitamente la Casera in montagna sita in Lamon di proprietà della ricorrente e si impegna a non venderla per il periodo di 4 anni da giugno 2024. Dopo detto periodo di tempo la signora riconosce un diritto di prelazione in favore del marito qualora decidesse di Controparte_1 venderla. Il signor si impegna alla manutenzione ordinaria di detto immobile e Parte_1
a rendere disponibile la casera in caso di richiesta di uso da parte della moglie e dei figli.
6. I coniugi, adempiuto regolarmente i punti 3 e 4, dichiarano di non aver nulla a pretendere nei reciproci confronti a titolo di mantenimento, godendo ciascuno di autonomo stipendio. I coniugi dichiarano inoltre che null'altro è reciprocamente dovuto per qualsiasi titolo e/o ragione essendosi già definita, in via bonaria, la divisione di denari e altri beni mobili di proprietà comune;
7. spese di giudizio compensate tra le parti.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in data 16.04.1990 in Vigonza (PD), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vigonza, Atto n. 5, parte II, serie A, Anno 1990.
Dalla loro unione sono nati i figli , il 14.07.1991, ed , l'11.10.1999, Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Le parti, con ricorso depositato in data 30/05/2024 hanno proposto congiuntamente domanda di separazione e successivo divorzio.
In seguito all'udienza in trattazione scritta di comparizione dei coniugi, avvenuta in data 17/09/2024, la separazione è stata pronunciata con Sentenza n. 627/2024 dell'1/10/2024, pubblicata il 10/10/2024 e passata in giudicato il giorno stesso, alle condizioni indicate in ricorso e il procedimento rimesso sul ruolo con Ordinanza dell'1/10/2024, per la pronuncia in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti con note depositate in data 21/05/2025 hanno dichiarato di non volersi riconciliare e confermato le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sopra riportate.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. 3
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n.
2, lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dall'udienza di prima comparizione in trattazione scritta, ovvero dal 17/09/2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Dal momento che le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità, delle stesse va preso atto. Le condizioni di cui ai n. 2 e 4, pur facendo parte dell'accordo volto alla regolamentazione definitiva degli interessi economici nascenti dal matrimonio, costituiscono espressione della libertà negoziale delle parti.
Alla luce dell'età dei coniugi, della loro capacità economica quale risulta dai documenti acquisiti e dei presupposti dell'assegno divorzile, va dichiarata l'equità della datio una tantum concordata al punto 3.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
e in data 16.04.1990 in Vigonza (PD), trascritto nel
[...] Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Vigonza, Atto n. 5, parte II, serie A,
Anno 1990;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la
Sentenza nei relativi registri;
3) Prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti come sopra riportate;
4) Dichiara l'equità della datio una tantum concordata, come sopra riportata alla condizione n. 3, ai sensi dell'art. 5 comma 8 L. 898 del 1970.
5) Spese compensate.
Padova, 24.06.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. al n° 6815/2024, promosso congiuntamente da:
, con l'avv. CIARDO Pierina , come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. VECCHIATO Moira , come da mandato in atti;
Controparte_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero
oggetto: separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.51
c.p.c.
conclusioni congiunte dei coniugi in ordine al divorzio, per l'udienza cartolare del
18.06.2025:
1. Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra gli istanti con rito cattolico concordatario, in Vigonza (PD), il 16.04.1990 come risulta dalla copia integrale dell'atto di matrimonio dell'anno 1990 numero 5 – Parte II Serie A, mandando alla
Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del comune di Vigonza (PD);
2. La casa coniugale sita in Vigonza (PD), Via Santi n. 5 Lett. A, di proprietà dei genitori della ricorrente, rimane nell'uso della moglie con tutte le pertinenze, i beni mobili e gli arredi ivi esistenti;
2
3. Il sig. verserà alla signora a titolo di assegno una tantum Parte_1 Controparte_1
l'importo valutato congruo dalle parti di € 26.000,00= con le seguenti modalità: € 14.000,00= in quattro rate di pari importo (la prima entro maggio 2024, la seconda entro agosto 2024, la terza entro novembre 2024 e la quarta entro dicembre 2024) ed € 12.000,00= mediante ratei mensili da € 250,00= a partire da giugno 2024 per un periodo di quattro anni;
4. la signora riconosce il diritto del sig. ad usare Controparte_1 Parte_1 gratuitamente la Casera in montagna sita in Lamon di proprietà della ricorrente e si impegna a non venderla per il periodo di 4 anni da giugno 2024. Dopo detto periodo di tempo la signora riconosce un diritto di prelazione in favore del marito qualora decidesse di Controparte_1 venderla. Il signor si impegna alla manutenzione ordinaria di detto immobile e Parte_1
a rendere disponibile la casera in caso di richiesta di uso da parte della moglie e dei figli.
6. I coniugi, adempiuto regolarmente i punti 3 e 4, dichiarano di non aver nulla a pretendere nei reciproci confronti a titolo di mantenimento, godendo ciascuno di autonomo stipendio. I coniugi dichiarano inoltre che null'altro è reciprocamente dovuto per qualsiasi titolo e/o ragione essendosi già definita, in via bonaria, la divisione di denari e altri beni mobili di proprietà comune;
7. spese di giudizio compensate tra le parti.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in data 16.04.1990 in Vigonza (PD), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vigonza, Atto n. 5, parte II, serie A, Anno 1990.
Dalla loro unione sono nati i figli , il 14.07.1991, ed , l'11.10.1999, Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Le parti, con ricorso depositato in data 30/05/2024 hanno proposto congiuntamente domanda di separazione e successivo divorzio.
In seguito all'udienza in trattazione scritta di comparizione dei coniugi, avvenuta in data 17/09/2024, la separazione è stata pronunciata con Sentenza n. 627/2024 dell'1/10/2024, pubblicata il 10/10/2024 e passata in giudicato il giorno stesso, alle condizioni indicate in ricorso e il procedimento rimesso sul ruolo con Ordinanza dell'1/10/2024, per la pronuncia in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti con note depositate in data 21/05/2025 hanno dichiarato di non volersi riconciliare e confermato le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sopra riportate.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. 3
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n.
2, lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dall'udienza di prima comparizione in trattazione scritta, ovvero dal 17/09/2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Dal momento che le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità, delle stesse va preso atto. Le condizioni di cui ai n. 2 e 4, pur facendo parte dell'accordo volto alla regolamentazione definitiva degli interessi economici nascenti dal matrimonio, costituiscono espressione della libertà negoziale delle parti.
Alla luce dell'età dei coniugi, della loro capacità economica quale risulta dai documenti acquisiti e dei presupposti dell'assegno divorzile, va dichiarata l'equità della datio una tantum concordata al punto 3.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
e in data 16.04.1990 in Vigonza (PD), trascritto nel
[...] Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Vigonza, Atto n. 5, parte II, serie A,
Anno 1990;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la
Sentenza nei relativi registri;
3) Prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti come sopra riportate;
4) Dichiara l'equità della datio una tantum concordata, come sopra riportata alla condizione n. 3, ai sensi dell'art. 5 comma 8 L. 898 del 1970.
5) Spese compensate.
Padova, 24.06.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato