Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1990.
(Revoca della promessa).
La promessa puo' essere revocata prima della scadenza del termine indicato dall'articolo precedente solo per giusta causa, purche' la revoca sia resa pubblica nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.
In nessun caso la revoca puo' avere effetto se la situazione prevista nella promessa si e' gia' verificata o se l'azione e' gia' stata compiuta.
(Revoca della promessa).
La promessa puo' essere revocata prima della scadenza del termine indicato dall'articolo precedente solo per giusta causa, purche' la revoca sia resa pubblica nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.
In nessun caso la revoca puo' avere effetto se la situazione prevista nella promessa si e' gia' verificata o se l'azione e' gia' stata compiuta.
Commentari • 6
- 1. Promessa al pubblicoMarco Sicolo · https://www.studiocataldi.it/ · 22 giugno 2020 · 84.10902
[…] Revoca della promessa In linea generale, al dichiarante non è consentito revocare la promessa al pubblico, se non per giusta causa e sempre che l'azione non sia stata già compiuta o la situazione non si sia già verificata (art. 1990 c.c.). […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 28
- 1. Trib. Roma, sentenza 14/06/2023, n. 9460Provvedimento: […] Né infine si comprende il generico richiamo fatto dalla difesa di parte attrice alla disciplina codicistica della promessa al pubblico ed in particolare alla revoca della promessa che ai sensi dell'art. 1990 c.c.. sarebbe possibile solo a fronte di una giusta causa e purchè la revoca sia resa pubblica nella stessa forma della promessa o in forma equivalente. […]Leggi di più...
- presenza all'estrazione·
- revoca promessa·
- concorso a premi·
- D.P.R. n. 430/2001·
- spese processuali·
- danno morale·
- promessa al pubblico·
- regolamento concorso·
- ripescaggio