Articolo 1990 del Codice civile
Articolo 1989Articolo 1991
Versione
19 aprile 1942
Art. 1990.

(Revoca della promessa).

La promessa puo' essere revocata prima della scadenza del termine indicato dall'articolo precedente solo per giusta causa, purche' la revoca sia resa pubblica nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.

In nessun caso la revoca puo' avere effetto se la situazione prevista nella promessa si e' gia' verificata o se l'azione e' gia' stata compiuta.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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