TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 28/03/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Mantova
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA
R.G. 58/2024
All'udienza del 28.3.2025 di cui è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127- ter c.p.c., il giudice, preso atto delle istanze e conclusioni formulate dalle parti, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza, con contestuale motivazione, di cui dà lettura.
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni, ha pronunciato, con contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n.r.g. 58/2024 promossa da:
(Codice Fiscale ) con l'avv. Pietro Siviglia Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro difeso e rappresentato ex art. 417 bis Controparte_1
cpc dalla dott.ssa Vecchio Valeria e dalla dott.ssa . Angelica De Rubertis
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione del compenso individuale accessorio, profilo di Collaboratore Scolastico, previsto dall'art. 82 del CCNL
COMPARTO SCUOLA 2006-2009 e s.m.i. in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il convenuto;
- per l'effetto di condannare il CP_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in Controparte_1 favore delle relative differenze retributive pari ad € 639,60 o a quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia maggiorata della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
- condannare, infine, il Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione delle giudizio, competenze
[...] ed onorari oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge maggiorate del 30% ex art. 4
c.1 bis DM 55/2014 stanti i collegamenti ipertestuali contenuti nel presente atto da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore sottoscritto avvocato antistatario.
Per parte resistente: “l'ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni domanda e pretesa avversaria, così giudicare: nel merito, in via principale: respingere ogni e qualsivoglia domanda proposta dall'odierno ricorrente, in quanto infondata per i motivi di cui alla presente memoria, e comunque non provata;
nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di riconoscimento, anche solo parziale, della fondatezza delle pretese avversarie, limitare l'accoglimento della domanda a quanto effettivamente dovuto e provato;
in ogni caso: con vittoria di spese del presente giudizio ai sensi dell'art. 152 bis, disp. att., c.p.c. a mente del quale nelle liquidazioni delle spese a favore delle p.a., se assistite dai propri dipendenti, “si applica la tariffa vigente per gli avvocati con la riduzione del
20% degli onorari di avvocato ivi previsti e, in subordine, a spese compensative” e, in subordine, con spese di lite compensate tra le parti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il giorno 22.1.2024, il collaboratore scolastico sig.ra assunta con CP_2 contratto a tempo determinato dal resistente nell'a.s. 2021/2022, ha chiesto al Tribunale adito l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione del compenso individuale accessorio in ragione dei giorni effettivamente lavorati nell'a.s. 2021/2022.
Il si è costituito regolarmente in giudizio contestando il Controparte_1 fondamento della domanda.
All'odierna udienza, di cui si è disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., la causa, istruita sulla base della documentazione versata agli atti dalle parti, veniva trattenuta in decisione.
La domanda merita accoglimento condividendosi pienamente le argomentazioni svolte da Tribunale di Torino nella sentenza del 15.7.2020 la cui motivazione, per quel che qui rileva, si riporta integralmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 delle disp.att. del c.p.c.: “Ritenuto che: − l'art. 82 CCNL 2007 sancisce, al primo comma, che “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate”; il comma 5, destinato al personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico,
e dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche;
− il settimo comma ha cura di precisare che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, mentre il comma 8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese;
− si tratta di una disciplina diretta al personale ATA del tutto parallela a quella dettata, per il personale docente, dall'art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti, in relazione a cui una recente pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza
27/7/2018 n. 20015) ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE; − il ragionamento della Corte appare pienamente adattabile anche alla disciplina sopra riportata per il personale ATA: va premesso che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale
ATA, e rientra pertanto in quelle “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
− la giurisprudenza della CGUE in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro è consolidata nell'affermare che la stessa esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata, e può essere fatta valere incondizionatamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, anche disapplicando se necessario qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
la disparità di trattamento può essere giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate;
− il compenso in esame, che ha indubbiamente carattere retributivo, è attribuito dal comma 1 dell'art. 82 CCNL “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative”, senza ulteriori differenziazioni, e parrebbe quindi ricomprendere tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico;
− è indubbio che la prestazione del personale ATA rivesta le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico, e non sono ravvisabili – né parte le indica – condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico; − il successivo comma 5 contiene specificazioni sulla decorrenza e durata del compenso per il personale a tempo determinato e, a fronte di una accertata assenza di diversificazione dell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, non può intendersi destinato ad individuare le categorie di personale ivi richiamate (gli assunti con contratto di durata annuale, o sino al termine delle attività didattiche) quali soli destinatari del trattamento accessorio,
a pena di contrasto con la richiamata clausola 4; si tratta pertanto di una di quelle “misure e modalità di seguito indicate” preannunciate al primo comma, e non di una delimitazione dei beneficiari del compenso;
− non può pertanto accogliersi l'interpretazione adottata dal , CP_1 che corrisponde il CIA – oltre che al personale a tempo indeterminato – al solo personale ATA a tempo determinato con cui siano conclusi contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche escludendo gli assunti a tempo determinato per supplenze brevi o saltuarie: l'emolumento deve ritenersi attribuito a tutto il personale ATA, senza distinzioni tra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze;
le modalità stabilite dall'art. 82 comma 5 CCNL debbono infatti intendersi limitate ai soli criteri di decorrenza e durata di corresponsione del trattamento accessorio;
significativa a conferma dell'interpretazione qui adottata in relazione alle supplenze brevi o saltuarie è la previsione del comma 8 dell'art. 82 CCNL sulla liquidazione del compenso anche per periodi di servizio inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato”.
Applicando tali principi al caso di specie non può che concludersi che alla sig.ra deve CP_3 essere riconosciuto il diritto di percepire il compenso individuale accessorio in proporzione all'attività di lavoro effettivamente prestata. Il , infatti, non ha allegato la sussistenza di alcun elemento CP_1 oggettivo dal quale desumere una differenza concreta tra la prestazione resa dal collaboratore scolastico supplente e quella resa dal collaboratore scolastico sostituito.
Considerato che
parte convenuta neppure ha specificamente contestato il conteggio richiamato da parte ricorrente - che non palesa errori di determinazione delle somme dovute per il titolo fatto valere in giudizio dalla lavoratrice - , il va, pertanto, condannato al pagamento della Controparte_1 somma di € € 639,60 per il periodo di riferimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte resistente nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
la liquidazione è parametrata in misura prossima ai valori minimi di cui al D.M. 55/14 (come aggiornato al D.M. n.147/2022), tenuto conto del valore e della ridotta complessità della controversia, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., accoglie il ricorso e conseguentemente condanna parte resistente a corrispondere alla ricorrente la somma di € 639,60 a titolo di compenso individuale accessorio, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo, e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione e gli interessi;
condanna parte resistente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in € 258,00 per compenso, rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA con distrazione al difensore antistatario.
Mantova, 28.3.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni