CA
Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/02/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
DOTT.SSA CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' CONSIGLIERE RELATORE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 857/2021 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito delle note scritte assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del giorno 11 settembre 2024, vertente
TRA
, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, rappresentata Parte_1
e difesa, giusta procura generale alle liti rogata da notaio in Catanzaro il 6 marzo Persona_1
2020 rep. n. 161.460, dall'Avv. Ferdinando Mazzacuva dell'Avvocatura regionale, con domicilio eletto in Germaneto di Catanzaro in Viale Europa complesso “cittadella regionale” presso gli uffici dell'Avvocatura regionale;
APPELLANTE
E
ABRIELLA, in proprio e in qualità di erede di , Controparte_1 Persona_2
rappresentata e difesa da sé medesima ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio n Cosenza alla Via G. Barrio n. 8;
APPELLATA
E
, in persona del Straordinario, rappresentata e difesa, giusta CP_2 CP_3 procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico, dagli Avv.ti Elga Francesca
Ruberto e Silvana Aloisio, ed elettivamente domiciliata c/o la sede legale dell'Ente sita in Catanzaro
Via Lucrezia della Valle n. 34;
APPELLATA
1 E
in persona Controparte_4
del Commissario Liquidatore pro tempore;
APPELLATA - CONTUMACE
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “Per tutto quanto sopra esposto la in persona del legale Parte_1 rappresentante, a mezzo del sottoscritto suo difensore, chiede che la Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, in annullamento e/o riforma della sentenza n° 841/2021 del Tribunale di Cosenza oggi impugnata ed in luogo del primo giudice, Voglia accogliere le seguenti conclusioni, da ritenersi formulate in via gradata e con riserva di gravame: ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in merito alla domanda Parte_1 azionata dall'appellata in favore del Commissario Liquidatore dell' Controparte_4
e/o dell' (già in persona del Commissario
[...] Controparte_5 CP_4
Straordinario; previa ogni statuizione e/o declaratoria occorrenda, ritenere e dichiarare, la fondatezza dell'eccezione di prescrizione in favore della e, per l'effetto, rigettare la domanda Parte_1
proposta contro la in quanto, inammissibile, improponibile e, comunque, nel merito, Parte_1
destituita di ogni fondamento in fatto e in diritto, in estremo subordine disporre nuova C.T.U. che accerti l'effettivo indennizzo dovuto all'appellata.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio”.
Per l'appellata : “Voglia la Corte D'Appello DI , rigettata ogni contraria Controparte_6
difesa e deduzione, dichiarare inammissibile ed improcedibile l'appello proposto dalla Pt_1
per inesistenza della notifica ovvero per violazione dell'art 342 cpc ovvero per
[...]
inappellabilità della sentenza ex art 339 comma 2 cpc e conseguentemente prendere atto dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese e competenze legali da liquidare in favore dello scrivente difensore;
in subordine e nel merito, rigettare l' Appello perché infondato e confermare la sentenza emessa dal
Tribunale di Cosenza , in persona del Giudice Dott Gino Bloise, n. 841/2021 /rep n. 973/2021 del
2 14/4/2021 e notificata in pari data , con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi in favore dello scrivente difensore agente in proprio;
condannare, altresì, la al pagamento di una somma equitativamente liquidata ex Parte_1 art 96 cpc”.
Per l'appellata “Voglia l'Ill.ma Corte d' Appello di Catanzaro, disattesa ogni CP_2
contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' nonché la prescrizione del Controparte_5
diritto azionato in sede Giudiziale
NEL MERITO rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dalla Parte_1
in persona del suo legale rappresentante, confermando la sentenza n. 841/2021 resa dal Tribunale di
Cosenza in data 14.04.2021, nella parte riguardante l' oggi oggetto di Controparte_5
gravame e tutte le statuizioni in essa contenute.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado
1.1. Con citazione ritualmente notificata, ha adito il Tribunale di Cosenza Controparte_6
premettendo di essere proprietaria iure hereditatis, per la quota di 1/3, dei terreni posti in agro di
Dipignano (CS), censiti in N.C.T. al foglio n. 11, p.lle nn. 79 e 94, deducendo che i medesimi erano stati oggetto di occupazione per rimboschimento da parte dell' , dal 16 aprile 1973 e Controparte_4
fino alla riconsegna del 7 settembre 2016, senza versamento di alcuna indennità di spossessamento, invocando l'applicazione analogica degli artt. 49 e 50 T.U. espropri e chiedendo di conseguenza la condanna delle convenute in solido al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma complessiva di € 88.808,54, calcolata sulla base del valore di mercato dei terreni, o di quella diversa ritenuta di giustizia, vinte le spese di lite.
Costituitasi in giudizio, la ha eccepito preliminarmente il proprio difetto di Parte_1
legittimazione passiva alla domanda attorea, in ragione della personalità giuridica di cui dotata l' tuttora in liquidazione per la definizione dei rapporti attivi e passivi, ed anche per la CP_4 successiva istituzione dell'Azienda Regionale per la Forestazione e le Politiche per la Montagna
“Calabria Verde”, sempre dotata di autonoma personalità giuridica;
rappresentava in ogni caso, nel merito, l'intervenuta prescrizione di ogni pretesa attorea, comunque infondata, instando per la declaratoria del difetto di legittimazione passiva e l'estromissione dal giudizio, vinte le spese di lite.
3 , nel costituirsi in giudizio, ha proposto eccezione di carenza di legittimazione passiva CP_2
del tutto simmetrica a quella della , evidenziando che, al più, il periodo di detenzione Parte_1 dei terreni rimaneva circoscritto tra le date del 1° aprile 2014, in cui subentrata all' e del 5 CP_4
settembre 2016, di restituzione degli stessi;
ha dedotto, nel merito, l'intervenuta prescrizione di qualsivoglia diritto azionato dall'attrice, nonché la nullità del contratto di occupazione dei terreni per indeterminatezza dell'oggetto e mancata indicazione del corrispettivo, rimanendo infondata l'applicazione analogica delle norme relative all'esproprio, ed al più dovuta all'attrice la somma di €
107,11, in base all'indennità (£ 5.000) erogata ai proprietari di terreni interessati dalle medesime opere di rinsaldamento e rimboschimento ai sensi dell'art. 50 R.D. n. 3267/1923, considerando che neppure il valore agricolo dei fondi poteva essere calcolato, in ragione della loro natura e collocazione montana;
ha concluso quindi invocando declaratoria di carenza di legittimazione passiva o, in subordine, il rigetto della domanda, vinte in ogni caso le spese di lite.
Dichiarata la contumacia dell' ed assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la CP_4 causa è stata istruita con consulenza tecnica d'ufficio, espletata la quale, all'udienza del 15 dicembre
2020, celebrata a trattazione cartolare in ragione dell'emergenza epidemiologica da CoVid-19 ed ai sensi dell'art. 221 l. n. 77/2020 e s.m.i., è stata introitata a sentenza, sulle conclusioni rassegnate nelle rispettive note, con termini per conclusionali e repliche.
Indi, è stata decisa con sentenza n. 841 del 14 aprile 2021, con la quale il Tribunale ha accolto per quanto di ragione la domanda proposta da e, per l'effetto, ha condannato la Controparte_6
e l' , in solido, al pagamento, Parte_1 Controparte_7 in favore dell'attrice ed a titolo di indennizzo equitativamente stabilito per l'occupazione dei fondi oggetto di causa, della somma complessiva di € 33.000,00,oltre interessi al saggio legale dalla domanda al saldo. Ha disciplinato le spese di lite, condannando la e l' alla Parte_1 CP_4 refusione, in favore dell'attrice, delle spese di lite, disponendone la compensazione tra l'attrice e gli altri convenuti.
Il Giudice di prime cure, in via di estrema sintesi:
ha individuato nella nell' in persona del Parte_1 Controparte_4
Commissario Liquidatore, e nell' il soggetto passivo della domanda Controparte_8
attorea;
ha riconosciuto il diritto soggettivo del proprietario il cui godimento inciso dal vincolo all'indennizzo previsto dal R.D. n. 3267/1923, per le limitazioni temporanee del godimento del bene (ossia per il periodo di esecuzione dei lavori di esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani ed anche dopo l'ultimazione delle opere fino a quando il
4 terreno rinsaldato e rimboschito sia divenuto “redditizio” e possa essere restituito al proprietario);
previa qualificazione dell'occupazione de qua in termini di occupazione sostanzialmente sine titulo, protrattosi per un tempo peculiarmente significativo, privando totalmente il proprietario dello sfruttamento dei fondi, ha quantificato suddetto indennizzo in € 33.000,00;
infine, ha rigettato l'eccezione di prescrizione eccepita dai convenuti, trattandosi di illecito permanente venuto a cessare per effetto della restituzione dei terreni, avvenuta nel 2016.
§ 2. L'appello
2.1. Avverso suddetta sentenza, è insorta la , in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, interponendo gravame con citazione in appello notificata il 6 maggio 2021, affidandolo ai motivi che si esamineranno.
2.2. Con comparsa presentata, telematicamente, il 31 agosto 2021, si è costituita Controparte_6
eccependo: (a) la inesistenza della notifica dell'atto di appello, con conseguente sua inammissibilità/improcedibilità ed intervenuto passaggio in giudicato della sentenza;
(b) la inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c.; (c) la inappellabilità della sentenza per violazione dell'art. 339 comma 2 c.p.c.; (d) l'infondatezza nel merito.
2.3. Si è costituita, altresì, l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_5
depositando con modalità telematiche la propria comparsa in data 14 settembre 2021, e chiedendo alla
Corte, in via preliminare, di voler dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_5
nonché la prescrizione del diritto azionato in sede giudiziale;
nel merito, rigettare l'appello
[...] proposto dalla nella parte riguardante l' in quanto Parte_1 Controparte_5
inammissibile e infondato.
2.4. Non si è costituita l' restando contumace. Controparte_7
2.5. Disposta una serie di rinvii, è infine stata fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del giorno 11 settembre 2024, poi sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Indi, la Corte – viste le note – con ordinanza in data 16 settembre 2024, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla comunicazione della predetta ordinanza, avvenuta il 18 settembre 2024.
La ha depositato la comparsa conclusionale. Parte_1
ha depositato le memorie di replica. Controparte_6
§ 3. Le questioni preliminari di rito e di merito
3.1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell' Controparte_7
, in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, che non si è costituita in giudizio
[...]
sebbene evocata con citazione in appello notificatale il 7 maggio 2021.
5 3.2. Va ora esaminata l'eccezione di inappellabilità della sentenza per violazione dell'art. 339 comma
2 c.p.c.
Rappresenta l'eccipiente che, invero, l'impugnata sentenza, riconoscendo al proprietario del terreno, con portata equitativa, l'importo di € 33.000,00, a titolo di indennità da occupazione illegittima e sine titulo, preclude l'impugnabilità della stessa con ogni consequenziale improcedibilità del proposto appello.
L'eccezione è infondata.
L'art. 339, comma 2, c.p.c., dispone che secondo equità ai sensi dell'art. 114>>. L'art. 114 c.p.c. a sua volta dispone che primo grado che in appello, decide il merito della causa secondo equità quando esso riguarda diritti disponibili delle parti e queste gliene fanno concorde richiesta>>.
Pacifico che, nel caso in ispecie, le parti non hanno formulato istanza di decisione secondo equità, è altresì innegabile che, nel quantificare l'importo spettante all'originaria parte attorea, il Tribunale abbia fatto ricorso alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.
Ebbene, l'esercizio del potere discrezionale di liquidazione del danno in via equitativa conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo ad un giudizio non già di equità, ma di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con la conseguenza che la sentenza emessa dal giudice nell'esercizio di tale potere non è assoggettata ai limiti di appellabilità previsti per le sentenze pronunciate secondo equità dall'art. 339 c.p.c. (Cass. civ., 9 novembre 2020, n. 25017; Cass. civ., 16 settembre 2013, n. 21103).
3.3. L'eccezione di inesistenza della notifica dell'atto di appello, con conseguente sua inammissibilità/improcedibilità ed intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, non è fondata.
Assume l'avvocato , parte appellata, di avere – personalmente, in sostituzione del proprio CP_6
difensore nominato per il primo grado, avv. Elisabetta Bavasso del Foro di Cosenza, agendo in proprio ex art. 86 c.p.c. – notificato in data 14 aprile 2021, per la decorrenza del termine breve all'impugnazione, la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 841/2021 del 14 aprile 2021. La Pt_1
ometteva di notificare ritualmente l'atto di appello alla deducente, avv. , che
[...] CP_6
accertava come la , ignorando la notifica per la decorrenza dei termini brevi effettuata Parte_1 in proprio, avesse notificato l'atto di appello al precedente difensore revocato dal mandato e sostituito.
E poiché la notifica dell'impugnazione eseguita presso il procuratore che sia stato revocato dal mandato e sostituito deve considerarsi inesistente, di conseguenza parte appellata eccepisce formalmente l'inesistenza della notifica dell'appello, con conseguente sua inammissibilità/improcedibilità ed intervenuto passaggio in giudicato della sentenza.
6 Obietta la di aver notificato l'atto di appello al difensore costituito in primo grado, Parte_1 presso il domicilio digitale indicato nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado non essendovi agli atti del fascicolo di primo grado alcuna Email_1 revoca del mandato difensivo a suo tempo conferito all'avvocato Bavasso.
Questa obiezione è certamente fondata.
Emerge dalla documentazione versata in atti dalle parti che:
in data 14 aprile 2021 l'avvocato notificava alla la Controparte_6 Parte_1
sentenza n. 841 del 14 aprile 2021;
la notificava in data 6 maggio 2021 la citazione in appello all'avvocato Parte_1
Elisabetta Bavasso, procuratore costituito nell'interesse di;
Controparte_6
nessun riferimento a qualsivoglia revoca del mandato difensivo rilasciato all'avvocato Bavasso
è dato rinvenire nella relazione di notifica della sentenza di primo grado;
nessuna prova della revoca del mandato è diversamente rinvenibile negli atti.
Ebbene, il comma 1 dell'art. 330 c.p.c., nella formulazione applicabile “ratione temporis” dispone che
<<se nell di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato sua residenza o eletto domicilio>
nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato;
altrimenti si notifica, ai sensi dell'articolo 170, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio>>.
Nel caso in esame, nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha omesso la dichiarazione di residenza ovvero la elezione di domicilio, di conseguenza la ha ritualmente notificato Parte_1
l'appello presso il procuratore costituito avv. Elisabetta Bavasso.
3.4. Infondata è altresì l'eccezione di inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c., poiché dalla lettura dell'atto di impugnazione è possibile estrapolare le ragioni giuridiche poste a fondamento della richiesta di rivisitazione della pronuncia di primo grado1.
3.5. Costituendosi in giudizio, l' ha chiesto alla Corte di voler dichiarare il Parte_2
difetto di legittimazione passiva di . CP_2
Così posta, la questione è chiaramente inammissibile.
Il Tribunale ha dichiarato la legittimazione passiva (anche) di (cfr. sentenza, pag. CP_2
4:”pur legittimata passiva alla domanda, beneficia […]”), pur non pronunciando CP_2
7 condanna nei suoi confronti stante il “periodo assolutamente limitato di gestione del terreno, sostanzialmente finalizzato alla sua restituzione e non anche ad opere compiute tutte, come accertato dal ctu, in epoca risalente, rimanendo quindi ingiusta la sua condanna alla corresponsione di alcun indennizzo, neppure per (minima) quota parte” (cfr. sentenza, pag. 4).
È evidente che, avendo il Tribunale esplicitamente esaminato la questione della legittimazione passiva del nuovo Ente, affermandola, l'Ente non avrebbe potuto limitarsi a riproporre la questione ex art. 346
c.p.c., ma avrebbe dovuto impugnare con appello incidentale la relativa statuizione, nei modi e tempi previsti dall'art. 343 c.p.c., a mente del quale decadenza, nella comparsa di risposta depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o dell'udienza fissata a norma dell'articolo 349 bis, secondo comma>>.
Risulta per tabulas che l'appellante ha notificato l'atto di citazione in appello a in data CP_2
6 maggio 2021. Nonostante la rituale notifica, l'Ente, citato a comparire all'udienza del 16 settembre
2021, ha inteso costituirsi in giudizio, mediante il deposito telematico della propria comparsa, in data
14 settembre 2021, allorquando cioè era ormai decaduto dalla facoltà di proporre appello incidentale, così che la statuizione de qua deve dirsi trascorsa in giudicato.
§ 4. Le valutazioni della Corte in ordine ai motivi di appello.
4.1. Con il primo motivo di appello, così rubricato: “Sul difetto di legittimazione passiva della Pt_1
”, l'appellante censura le sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto e
[...] dichiarato la legittimazione al processo dell' . Parte_3
Rileva che “assolutamente fuori luogo” è la tesi sposata dal Giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto di giustificare la legittimazione passiva della applicando per analogia lo Parte_1 schema “classico” della cd. gestione stralcio o liquidatoria delle disciolte UU.SS.LL. “principio sul quale ancora si dibatte”, secondo il quale per i debiti pregressi delle vecchie UU.SS.LL. e delle cd.
Gestioni Liquidatorie, risponderebbero le Regioni. La questione non è assolutamente attinente al caso che ci occupa, dal momento che mentre l' ancora in fase di liquidazione, per quanto riguarda CP_4
le disciolte ( , con Legge le cd. Gestioni presso le Controparte_9 CP_10 Controparte_11
sono state soppresse con contestuale cessazione di tutte le competenze ad esse attinenti ed
[...]
estinzione dei conti correnti speciali accesi presso le Sezioni d Tesoreria Provinciale dello Stato.
Contrariamente alle disciolte l' ancora oggi risulta in fase di Controparte_12 CP_4
liquidazione e come tale ancora in essere ed il cui Commissario liquidatore nominato ai sensi del comma 4, oltre alle funzioni finalizzate alla liquidazione, ancora oggi esercita le attività aziendali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), c) e d), avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili. Dunque, conclude l'appellante, l' “seppur soppressa, non è estinta, bensì in fase CP_4
8 di liquidazione, e pertanto, ne consegue che il rapporto controverso – per quanto di ragione – non potrebbe che, in via di mera ipotesi, secondo la prospettazione di parte ricorrente, ritenersi ancora imputato in capo alla suddetta, la cui estinzione è in atto preceduta dalla fase di liquidazione, in cui
l'Ente in liquidazione non perde la propria soggettività. Conseguentemente, fin quando non si esaurisce la fase di liquidazione, non si vede come possa, astrattamente, rispondere un qualsivoglia soggetto terzo, ed in particolare la deducente, rispetto al rapporto dedotto in giudizio” (cfr. citazione in appello, pag. 9).
4.2. Con il secondo motivo, così rubricato: “Sull'eccepita prescrizione”, l'appellante si duole del mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione decennale formulata nell'interesse della Pt_1
.
[...]
Rileva che l'eccezione in argomento è più che provata e documentata poiché, trattandosi di domanda diretta ad ottenere l'indennità di occupazione sin dall'anno 1973, è chiaro che può dirsi maturata ex art. 2946 c.c. anche la prescrizione ordinaria, quantomeno sino alla data di notifica dell'atto di citazione avvenuta in data 9 febbraio 2017.
4.3. Con il terzo motivo, così rubricato: “Nel merito”, la rileva l'infondatezza della domanda Pt_1
avversaria anche in punto di quantum riconosciuto dal giudicante.
Infatti, nel corso del giudizio di primo grado è stata espletata C.T.U. nella persona del dottore MO , il quale nel redigere la relazione premetteva di non aver acquisito alcuna Persona_3 documentazione relativa ai terreni per cui è causa stante l'assenza tra gli atti dell'ente interessato, le opere progettuali, di installazione e di manutenzione del bosco impiantato sui fondi, e determinava in complessivi € 15.342,50 l'indennità spettante all'attrice utilizzando quella accertata e determinata ai sensi del R.D. n. 3267/1923 “Assetto ed utilizzazione del territorio Difesa del suolo” (artt. 50 e 21) che negli anni 70 disciplinava la materia e che quindi risultava applicata ai proprietari interessati dalla stessa tipologia di intervento di quello operato sui fondi oggetto di causa. Il giudicante, pur condividendo le premesse indicate dal C.T.U., tuttavia, ha determinato l'indennizzo in argomento, discostandosi dalla determinazione contenuta nel R.D. n. 3267/1923 per come correttamente effettuato dal dott. , ma secondo il suo apprezzamento, senza tenere in minima considerazione Persona_3 le migliorie apportate al fondo dall'occupante Parte_4
[...
. Il primo motivo è fondato e va accolto, con conseguente assorbimento del secondo e del terzo motivo.
Il Tribunale di Cosenza ha ritenuto passivamente legittimata alla domanda la , così Parte_1
argomentando:
“Va preliminarmente individuato il soggetto legittimato passivo alla domanda attorea.
9 Sul punto, esiste preciso indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità che, seppur dettato in relazione alla soppressione delle aziende sanitarie locali ed alla creazione delle loro gestioni stralcio o liquidatorie, si attaglia perfettamente anche alla ipotesi alla odierna attenzione.
Dal punto di vista normativo, invero, l'art. 9 della L.R. n. 20/1992 istituiva l' attribuendole CP_4
specifica personalità giuridica, organi dotati della legale rappresentanza (il Presidente, art. 14), ed altresì un patrimonio da amministrare (art. 11, che comprendeva foreste e terreni suscettibili di coltura forestale in qualsiasi modo pervenuti alla Regione, quindi anche i fondi oggetto di causa), un organico di lavoratori alle sue dirette dipendenze (artt. 24 e ss.), obblighi di bilancio e rendiconto
(art. 34) per le entrate (art. 35), ed servizio di tesoreria (art. 36), con riserva alla ente Pt_1
costitutivo, dei poteri di vigilanza sulla gestione (art. 33).
Si trattava, quindi, di applicazione classica dello schema di creazione di un ente pubblico non economico dotato di autonoma personalità giuridica, evenienza che escludeva la concorrente legittimazione passiva, per ogni controversia in cui impegnato l'ente creato, del soggetto creatore, ossia la . Parte_1
Le cose debbono tuttavia ritenersi mutate con la soppressione dell' sancita dall'art. 4 della CP_4
L.R. n. 9/2007, che attuava anche in questo caso lo schema classico della c.d. gestione stralcio o liquidatoria, ponendo l'ente in liquidazione e attribuendo al Presidente della Giunta Regionale il potere di nomina del Commissario Liquidatore, a cui attribuita esplicitamente la definizione dei rapporti attivi e passivi dell'ente soppresso, ed a tal fine la legittimazione a compiere tutti gli atti degli organi ordinari e quelli necessari e connessi alla liquidazione.
La durata iniziale della carica, 6 mesi prorogabili, è tuttora vigente.
Orbene, la giurisprudenza di legittimità, anche da ultimo (Cass. n. 14245/2020), ha ribadito il suo orientamento costante, a mente del quale sussiste la legittimazione a resistere delle per i debiti Pt_1
pregressi degli enti soppressi o disciolti (principio affermato, come anticipato, in relazione alle vecchie , ma anche quella delle c.d. Liquidatorie, che, sebbene prive di personalità CP_10 CP_13 giuridica ed ancorché operanti come propaggini dell'ente esprimono una propria autonomia Pt_1
funzionale, amministrativa e contabile nonché una propria capacità processuale - sia pure limitata alla gestione delle vicende come quelle per cui è causa - per il tramite dei loro commissari liquidatori
(ex plurimis: Cons. Stato nn. 2922/2017, 458/2016, 486/2004).
Già Cass. n. 2676/2004 aveva invero affermato il principio secondo cui, nei rapporti obbligatori facenti capo agli enti soppressi o disciolti (sempre le , sono succedute le , CP_10 Controparte_14
dotate di autonomia amministrativa e contabile nonché di soggettività ed autonomia processuale, sicché, in relazione ai suddetti rapporti attivi e passivi, “si è realizzata una successione "ex lege" della
attraverso la creazione di apposite gestioni stralcio, fruenti della soggettività dell'ente Pt_1
10 soppresso (prolungata durante la fase liquidatoria) e rappresentate dal commissario liquidatore, che agisce nell'interesse della (così anche Cass. SSUU n. 1237/2000). Pt_1
Diretto corollario del principio, quindi, è che la legittimazione processuale attiva e passiva spetta non già all'ente subentrante (nella specie l' ), bensì a quello soppresso (l' , Controparte_5 CP_4
la cui soggettività continua nella gestione stralcio per tutta la fase liquidatoria, ovvero in concorso alla nella sua qualità di successore a titolo particolare nei relativi rapporti (Cass. nn. Pt_1
6208/2013, 1532/2020).
In conclusione, dei debiti della soppressa isponde la , la cui legittimazione CP_4 Parte_1
passiva alla domanda attorea concorre con quella del titolare della gestione stralcio o liquidatoria
(Cass. n. 15000/2016).
Del resto, con la stessa norma (l'art. 13, comma 5) inserita nella legge istitutiva dell' Controparte_5
la si è premurata di ribadire l'assegnazione esclusiva, al Commissario
[...] Parte_1
liquidatore di cui all'art. 4 della L.R. n. 9/2007 di tutte le funzioni finalizzate alla liquidazione, salvo il passaggio di funzioni delle attività aziendali, effettivamente realizzato solo a decorrere dal 1° aprile
2014, come correttamente dedotto dalla convenuta che ha ammesso di avere in carico CP_2
l'amministrazione dei terreni (non a caso restituiti dalla stessa convenuta) da quella data.
Ergo, per le argomentazioni che precedono, appare corretta la vocatio in ius di tutti i convenuti, ad eccezione di quella personale del Commissario Liquidatore dell' soggetto già presente in CP_4
giudizio in ragione delle sue funzioni, senza necessità di specifica chiamata in causa;
nondimeno, pur legittimata passiva alla domanda, beneficia del periodo assolutamente limitato di CP_2
gestione del terreno, sostanzialmente finalizzato alla sua restituzione e non anche ad opere compiute tutte, come accertato dal ctu, in epoca risalente, rimanendo quindi ingiusta la sua condanna alla corresponsione di alcun indennizzo, neppure per (minima) quota parte” (cfr. sentenza quivi impugnata, pagg. 2-4).
Per coglierne la infondatezza di queste conclusioni, occorre illustrare il quadro normativo di riferimento.
La Legge Regionale della Calabria 19 ottobre 1992, n. 20 (“Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in ”), art. 9, ha istituito l' Pt_1 Controparte_7 Controparte_4
qualificandola come Azienda munita di personalità giuridica, dotata di un proprio patrimonio (art. 11), di propri organi (art. 13), di personale (art. 24), di un proprio bilancio (art. 34) e di entrate finanziarie
(art. 35). Alla erano riservati i potei di vigilanza sulla gestione (art. 33). Parte_1
L' è stata soppressa con 11 maggio 2007, n. 9, che all'art. 4 dispone: CP_4 Controparte_15
<<
1. L' è soppressa e posta in liquidazione. Controparte_16
[…]
11
3. Ai fini della definizione dei rapporti attivi e passivi, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, nomina un commissario liquidatore, per la durata di sei mesi, prorogabili per una sola volta di altri sei.
[…]>>.
Al Commissario liquidatore, l'art. 4, comma 5, della L.R. n. 9/2007, demanda espressamente la legittimazione liquidazione dell'Ente>>.
Con Legge Regionale della n. 25 del 16 maggio 2013 (“Istituzione dell'azienda regionale per Pt_1
la forestazione e le politiche per la montagna – – e disposizioni in materia di Controparte_5 forestazione e di politiche per la montagna”), è stata istituita l'Azienda regionale Calabria Verde, ente strumentale della regione il cui art. 13, comma 7, statuisce che Pt_1 della gestione liquidatoria, i debiti pregressi dell' possono gravare sull' CP_4 Controparte_5
.
[...]
A mente del comma 8 dell'art. 13 cit., conclusa la liquidazione, il Commissario liquidatore dell' trasmette alla Giunta regionale un bilancio finale della liquidazione. Dispone il CP_4 successivo comma 9 che
l'estinzione dell' e il trasferimento all' delle risorse strumentali e CP_4 Controparte_5
finanziarie residue, nonché, del personale impiegato nella gestione liquidatoria, nel rispetto del regime contrattuale in essere alla data dell'entrata in vigore della presente legge>>.
Questo il quadro normativo di riferimento, occorre ancora rammentare che, come noto, la soppressione ope legis di un ente pubblico non determina sempre ed automaticamente il venir meno della sua soggettività, che, invece, si prolunga anche per il periodo posteriore alla entrata in vigore della disposizione soppressiva, tutte le volte in cui, pur se la totalità dei rapporti che al detto ente facciano capo siano stati trasferiti, relativamente ad una parte di questi si apra una fase liquidatoria la cui gestione venga attribuita ad un organo dell'ente medesimo, costituito appunto in vista dello svolgimento di tale funzione (Cass. civ., 9 aprile 2001, n. 5279; Cass., Sez. Un., 26 febbraio 1999, n.
102; Cass., Sez. Un., 6 marzo 1997, n. 1989; Cass. civ., 12 agosto 1996, n. 7479).
Tanto è accaduto per l' come è reso palese dall'art. 4, comma 1, L.R. n. 9/2007, il quale CP_4 appunto dispone la soppressione dell'ente e la susseguente apertura di una fase liquidatoria affidata ad un apposito commissario nominato dal Presidente della Giunta Regionale.
Ora, proprio in relazione al meccanismo che la legislazione statale e quella regionale hanno strutturato per assicurare l'avvio delle aziende sanitarie locali di nuova istituzione e l'estinzione delle passività delle unità sanitarie locali soppresse – meccanismo evocato dal Giudice di prime cure per giustificare la dichiarata legittimazione passiva della – le Sezioni Unite hanno precisato che, ove Parte_1
12 la legge preveda una procedura di liquidazione affidata ad apposita gestione strutturalmente e finalisticamente diversa dall'ente subentrante, almeno fino a quando la gestione-stralcio non sia definitivamente e formalmente chiusa con apposito provvedimento, allora la legittimazione processuale e specificamente quella per l'impugnazione di una sentenza pronunciata nei confronti dell'ente assorbito appartiene pur sempre all'organo di rappresentanza della gestione-stralcio, che prolunga la soggettività dell'ente soppresso durante la fase liquidatoria (cfr. Cass., Sez. Un., 6 marzo
1997,n. 1989).
Il che significa che nel caso in esame la legittimazione processuale spetta esclusivamente all' CP_4
in persona del Commissario liquidatore, e non alla . Parte_1
Sul piano sostanziale, va rammentato che l'obbligazione può nascere dal contratto, dal fatto illecito o dalla legge (art. 1173 c.c.). La <> di cui parla l'art. 1173 c.c. ovviamente può essere costituita da fonti primarie o secondarie, statali o regionali. Ebbene, nessuna norma ha chiaramente individuato nella regione il soggetto giuridico obbligato ad assumere integralmente a proprio carico i debiti relativi all' né, del resto, di una siffatta norma è fatta menzione negli atti delle parti in causa. Controparte_7
E ciò a differenza dei debiti relative alle pregresse gestioni delle unità sanitarie locali, pacifico essendo nella giurisprudenza di legittimità che, le disposizioni normative in materia – D.lgs. 30 dicembre 1992,
n. 502; L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 6, comma 1; L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 14;
- “hanno chiaramente individuato nella regione il soggetto giuridico obbligato ad assumere integralmente a proprio carico i debiti relativi alle pregresse gestioni delle unità sanitarie locali” (cfr.
Cass., Sez. Un., n. 1989 del 1997).
Nessuna disposizione autorizza a ritenere che alla siano attribuiti obblighi per il Parte_1 pagamento dei debiti dell' , così che la non poteva essere condannata Controparte_4 Pt_1 in solido con l medesima. CP_4
In questi termini il primo motivo è accolto e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, le domande proposte nei confronti della sono rigettate. Parte_1
Ogni altra questione posta dalle parti resta assorbita dall'accoglimento del primo motivo di appello.
§ 4. Le spese di lite
4.1. L'assoluta novità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti, ivi comprese le spese di CTU.
4.2. Stante le ragioni della decisione (accoglimento dell'appello), non sussistono le condizioni per l'applicazione del disposto dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115/2002 introdotto dalla legge 228 del 2012.
P.Q.M.
13 La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente sull'appello proposto dalla
, in persona del Presidente della Giunta regionale legale rappresentante pro Parte_1
tempore, nei confronti di e di in Controparte_6 Controparte_5
persona del legale rappresentante pro tempore, con atto notificato il 6 maggio 2021, e avverso la sentenza resa dal Tribunale di Cosenza il 14 aprile 2021, n. 841, e pubblicata il 14 aprile 2021, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto dalla e, per l'effetto, in parziale riforma della Parte_1
sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da nei confronti della Controparte_6
; Parte_1
2) conferma nel resto la sentenza appellata;
3) compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio e le spese di CTU.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio dell'8 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Maria Raschellà dott.ssa Carmela Ruberto
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.