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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/03/2025, n. 3807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3807 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE
dr.ssa A. Baroncini in data 27.3.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n.5506/2024 R.G. cont. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv. Giusi Pezzella e Alessan- Parte_1
dro Aureli, giusta procura in atti, presso il cui studio in Roma, via Tiburtina n.603, è eletti- vamente domiciliato
RICORRENTE
E
- in persona del pre- Controparte_1 sidente pro - tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Sordillo, giusta procura ge- nerale alle liti, con cui domicilia presso l'Avvocatura Metropolitana dell'istituto in Roma via
Cesare Beccaria n.29
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.2.2024, il ricorrente in epigrafe chiedeva il riconoscimen- to del proprio diritto a beneficiare dell'indennità di accompagnamento ex art.1 legge
18/1980 a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa dell'11.10.2022 o dalla diversa data ritenuta di giustizia e la condanna dell'istituto al pagamento dei ratei maturati e maturandi, oltre accessori di legge, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Deduceva parte ricorrente a sostegno della domanda: di avere presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo a fronte della mancata convocazione a visita da parte della Commissione Medica;
CP_1
che il consulente tecnico nominato, dott. , non riconosceva la sussistenza del Persona_1 requisito sanitario per il diritto all'indennità di accompagnamento ex art.1, legge 18/80; che le conclusioni del CTU appaiono superficiali e contraddittorie, essendo stata effettuata una non corretta valutazione del quadro patologico da cui l'invalida risulta affetta;
di avere tempestivamente formalizzato specifico atto di contestazione, cui era seguita la proposizione del presente ricorso.
Concludeva, pertanto, chiedendo, previo rinnovo della CTU, l'accertamento della sussi- stenza del requisito sanitario per il riconoscimento della provvidenza richiesta a far data dalla domanda amministrativa o dalla diversa data ritenuta di giustizia e la condanna dell'istituto al pagamento dei ratei maturati e maturandi;
con vittoria delle spese di lite da distrarsi a favore dei difensori antistatari.
Costituitosi ritualmente il contraddittorio, il convenuto istituto chiedeva la reiezione della domanda, eccependo la mancanza di idonee e specifiche contestazioni delle risultanze peritali relative al precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo.
Espletata una nuova consulenza medico-legale, all'odierna udienza, esaurita la discussio- ne, la causa è stata, quindi, decisa come da dispositivo.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Il consulente tecnico d'ufficio, dott.ssa ha accertato la sussistenza del requisi- Persona_2 to sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in quanto il ricorrente
2 è affetto da patologie che lo rendono bisognoso di assistenza continua, non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita a decorrere da agosto 2024.
L' , da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni, tali da dar luogo a valutazioni CP_1
diverse.
Le argomentazioni del C.T.U. giustificano esaurientemente le conclusioni cui è pervenuto e possono, senz'altro, essere condivise e accettate perché complete, precise, persuasive e condotte con sani e retti criteri tecnici.
Aderendo al parere del C.T.U, la domanda deve, pertanto essere accolta, perché parte ri- corrente ha diritto di vedersi riconosciuta l'indennità di accompagnamento, in presenza dei requisiti previsti dalla legge con decorrenza da agosto 2024.
Non è luogo a provvedere sulla richiesta di condanna al pagamento dei ratei della provvi- denza, attesa la natura del procedimento, volto al mero accertamento della sussistenza del requisito sanitario.
Poiché la prestazione decorre da epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa, dell'accertamento tecnico preventivo ed addirittura della presente opposi- zione le spese di lite devono essere interamente compensate.
Le spese di CTU devono porsi a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni contraria istanza, eccezione e dedu- zione disattesa, così provvede: dichiara che da agosto 2024 parte ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari che legit- timano la concessione dell'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art.1 legge
18/1980; rigetta per il resto il ricorso.
Compensa interamente le spese di lite.
Pone le spese della consulenza a carico del convenuto istituto.
Roma, 27.3.2025
IL GIUDICE
Dott. Anna Baroncini
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