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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/12/2025, n. 5912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5912 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, AB IM SA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa R.G. n. 14870/2023 promossa da
e , rappresentati e difesi dagli avv.ti Augusto Parte_1 Parte_2
PA e PA AN;
- ATTORI - contro in persona del procuratore dott. rappresentata e Controparte_1 CP_2 difesa dall'avv. IM Oneglia;
- CONVENUTA -
Oggetto: appalto.
Il procuratore di parti attrici, all'udienza del 02/10/2025, concludeva come da atto di citazione depositato il 17/10/2023, con cui chiedeva:
“Nel merito, in via principale: accertato il grave ritardo nell'adempimento dell'obbligazione assunta dalla convenuta, voglia l'adito Tribunale condannare la soc. a rifondere ai signori
[...]
e i danni tutti patiti in conseguenza del ritardato adempimento, nella Parte_1 Parte_2 misura di € 10.200,00, in favore del dott. ed € 8.500,00, in favore del sig. Parte_1 [...]
, oltre ad € 1.317,60, a titolo di refusione onorari e costi di mediazione, ovvero nella Parte_2 diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, in corso di causa.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”.
Per quanto riguarda le richieste istruttorie, si richiamava alla seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. depositata l'08/03/2024, con cui chiedeva:
“Disporsi prova per testi sui seguenti capitoli […].
[…] che sia ordinato alla convenuta -ex art. 210 c.p.c.- di indicare il cognome dei propri
1 dipendenti signori (responsabile servizio posa), , (firmatario mail del CP_2 Per_1 Per_2
19.10.21), (firmataria mail del 16.11.21), nonchè produrre i documenti attestanti gli invii Per_3 degli ordini dei materiali scelti dal dott. , per verificare la data in cui la convenuta gli ha Parte_1 impartiti (non a fine settembre, come avrebbe dovuto essere, ma solo a fine novembre 2021).
Con richiesta di abilitazione a prova contraria sui capitoli di prova che controparte richiederà e che il Tribunale riterrà di ammettere.”.
Il procuratore di parte convenuta, all'udienza del 02/10/2025, concludeva come da comparsa di costituzione depositata il 18/01/2024, con cui chiedeva:
“in via preliminare e pregiudiziale: accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande di parte attrice ovvero la cessazione della materia del contendere per le ragioni di cui in narrativa;
In via principale: respingere le avverse richieste in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In via subordinata: ridurre le avverse pretese nella misura che emergerà in corso di causa.
In via istruttoria: Rigettartele istanze istruttorie di controparte.
Nelle spese: con vittoria di spese, competenze, IVA, C.P.A. e rimborso spese forfetarie.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 17/10/2023, ed il padre esponevano Parte_1 Pt_2 innanzitutto di aver concluso in data 28/09/2021 un contratto di appalto con la società convenuta, comprensivo di materiale e servizio posa, al fine di ristrutturare il bagno padronale della propria abitazione, sita in Lido di Venezia, in via Orso Partecipazio n. 4, beneficiando del credito d'imposta pari al 50%.
Riferivano di essere stati sollecitati ad addivenire alla stipula non oltre il mese di settembre, a dispetto dell'originario termine del 30/11/2021, per garantirsi l'accesso al c.d. ecobonus, poiché a causa dell'eccessiva quantità di richieste a sarebbe stato difficile ultimare i lavori CP_1 entro la fine dell'anno, come preventivato invece durante il colloquio informativo svolto ad agosto nella sede di Pertanto, i sig.ri provvedevano a perfezionare il contratto nella Pt_3 Parte_1 predetta data, inviando tutta la documentazione necessaria nel giorno successivo alla comunicazione;
nella stessa giornata ricevevano la conferma degli ordini relativi al materiale scelto.
Dichiaravano di aver eseguito i pagamenti integrali degli ordini riferiti ai materiali e alle spese di gestione della pratica, nonché di essere stati informati dalla società che l'Agenzia delle Entrate aveva accettato lo sconto in fattura del 50% e che sarebbero stati contattati dal servizio posa quando la merce ordinata sarebbe stata disponibile.
Rappresentavano di aver appreso, nelle more dell'avvio dei lavori, che gli ordini relativi alle piastrelle e alla porta del bagno non erano andati a buon fine per un problema informatico, determinando la situazione di stallo, e di aver di conseguenza insistito affinché iniziassero il
2 09/12/2021, venendo rassicurati sul fatto che i materiali mancanti sarebbero arrivati in corso d'opera; tuttavia, i lavori dovettero essere sospesi dopo due giorni, in quanto non era possibile proseguire la ristrutturazione senza prima posare le piastrelle, e gli attori, in particolare l'anziano sig. , si ritrovarono in una condizione di disagio a vivere nella propria abitazione dovuta alla Pt_2 presenza del cantiere e all'inagibilità del bagno principale, dove era collocata anche la lavatrice.
Precisavano che porta e piastrelle pervenivano verso metà gennaio, ma la prima era viziata e tra le seconde mancavano quelle con il fregio decorativo che erano, invece, presenti nel pannello espositivo allestito nel negozio e che, a detta di , avrebbero dovuto essere CP_1 specificamente ordinate.
Proseguivano evidenziando che l'esecuzione dei lavori aveva dovuto arrestarsi ancora in quanto il colore delle ultime piastrelle arrivate era sbagliato, rendendo necessario un ulteriore ordine di materiale, e che l'opera veniva conclusa in data 18/02/2022, ben oltre il termine di quindici giorni stabilito inizialmente.
Specificavano altresì che, durante tutta la vicenda, avevano provveduto a segnalare i vari inconvenienti tramite mail e che, però, a differenza dell'assistenza clienti telefonica, le rimostranze scritte non avevano ricevuto riscontro alcuno, così come l'invito a partecipare alla mediazione volontaria.
Chiedevano, quindi, l'accertamento del grave ritardo nell'adempimento e la condanna al risarcimento dei danni subiti, quantificati sotto diversi profili:
- disagio dovuto alla difficoltà a muoversi dentro l'abitazione e all'impossibilità di servirsi del bagno, pari a € 3.000,00 per il sig. e € 6.000,00 per il sig. ; Pt_1 Pt_2
- danno morale per non aver trascorso il Natale con i parenti dopo un biennio di pandemia, pari a €
1.000,00 per il sig. e € 2.500,00 per il sig. ; Pt_1 Pt_2
- perdita economica dovuta all'assenza dal lavoro, dal 06 al 17/12/2021, programmata per seguire l'impresa nell'esecuzione dei lavori ma rivelatasi inutile, del sig. , medico libero Parte_1 professionista, pari a € 4.200,00;
- costi di viaggio per recarsi 23 volte al punto vendita di pari a € 2.000; Pt_3
- costi della procedura di mediazione, pari a € 48,80 per le spese di avvio e a € 1.268,80 per gli onorari legali;
per un importo complessivo di € 10.200,00 a favore del sig. e € 8.500,00 a favore del sig. Pt_1
, oltre alle spese di mediazione. Pt_2
Formulavano, inoltre, le proprie istanze istruttorie consistenti nella prova per testi sui capitoli indicati.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 18/01/2024, affermava che parte CP_1
3 attrice aveva concluso il contratto e insistito affinché l'esecuzione iniziasse il 09/12/2021 nonostante fosse stata informata che i lavori si sarebbero protratti oltre la fine dell'anno e che non tutto il materiale ordinato era già disponibile a quella data.
Sottolineava, in ogni caso, che la prassi aziendale non accettava né garantiva alcun termine tassativo o essenziale per la consegna della merce o la posa, ma si limitava eventualmente a fornire tempistiche indicative, e che quindi le scadenze riportate dai sig.ri non erano state Parte_1 oggetto di negoziazione;
d'altra parte, gli stessi non avevano indicato un congruo termine di adempimento supplementare, non inferiore a quindici giorni, dalla data del preteso ritardo.
Rilevava che l'ordine originario non comprendeva le piastrelle con i fregi e che, comunque, quello integrativo non aveva comportato alcun sovrapprezzo a carico degli acquirenti.
Dunque, contestava l'imputazione di un grave inadempimento, considerato anche che i lavori erano stati completati il 18/02/2022, nonché la quantificazione e, a monte, l'esistenza stessa dei danni asseritamente patiti, che risultavano non provati se non invocati addirittura con intento lucrativo, e la derivazione immediata e diretta di essi dalla propria condotta: non poteva tralasciarsi, infatti, che la dilatazione dei tempi di esecuzione era dipesa da scelte degli stessi attori, i quali si erano rivolti a un'impresa che aveva prefigurato il termine delle opere dopo il 31/12/2021, avevano insistito per cominciarle il 09/12 pur consapevoli della carenza di materiale, avevano voluto disporre integrazioni all'ordine iniziale.
Eccepiva, poi, che nel modulo di collaudo controparte aveva accettato l'opera senza riserve, e questo atto, costituendo una dichiarazione formale di scienza, assumeva valore di prova legale e rendeva cessata la materia del contendere.
Infine, motivava la propria mancata partecipazione alla mediazione, in quanto nel caso di specie si trattava di procedura facoltativa e, soprattutto, la pretesa avversaria, quantificata in € 25.000,00, appariva pretestuosa.
Concludeva chiedendo, in via preliminare, l'accertamento della cessazione della materia del contendere e, nel merito, il rigetto delle domande attoree e delle relative istanze istruttorie, nonché la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Con prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. depositata il 16/02/2024, parti attrici replicavano agli assunti di controparte esponendo che erano stati gli addetti della società a renderle edotte, al primo accesso al punto vendita di della possibilità di usufruire dello sconto in fattura del 50% per Pt_3 le ristrutturazioni, purché la richiesta pervenisse entro il 30/11/2021 e i lavori fossero completati entro l'anno civile, e poi, al momento del perfezionamento dell'ordine in data 28/09/2021, della mancanza di una parte di materiale che sarebbe comunque stata disponibile nel giro di una decina di giorni, mentre non erano state informate che non sarebbe stato possibile concludere le opere prima
4 della fine dell'anno.
Precisavano che non vi era stata insistenza affinché i lavori cominciassero il 09/12/2021, bensì la data era stata concordata con il responsabile dei cantieri alla fine del mese di novembre dopo plurimi solleciti, in quanto l'ottenimento del beneficio fiscale era subordinato all'ultimazione del servizio entro il 31/12/2021, che pertanto doveva essere ritenuto termine essenziale, noto a entrambe le parti.
Rimarcavano che il ritardo nell'adempimento era dipeso da errori nell'ordinazione dei materiali da parte della società convenuta, e che il giudizio era stato necessitato dal silenzio della stessa, che non aveva dato risposta alle mail di reclamo né giustificato la mancata adesione alla mediazione.
Relativamente al ristoro economico richiesto, ribadivano quanto già esposto nell'atto di citazione, aggiungendo che, una volta comunicata l'astensione dal lavoro da parte del sig. non era Pt_1 stato possibile ritirarla, poiché i turni rimasti scoperti erano già stati assegnati ad altri colleghi.
Concludevano come da atto introduttivo, chiedendo altresì che venisse ordinata alla convenuta l'esibizione della documentazione attestante la data di invio degli ordini dei materiali scelti dai sig.ri , affinché ne venisse dimostrata l'effettuazione a fine novembre anziché, come Parte_1 invece sarebbe stato tempestivo, a fine settembre.
Con seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. depositata l'08/03/2024, parte convenuta contestava la nuova ricostruzione dei fatti offerta da controparte nel proprio scritto integrativo, in contrasto con quanto affermato dalla stessa nell'atto di citazione.
Oltre a richiamare quanto già dedotto nella propria comparsa, evidenziava che la possibilità di beneficiare dell'ecobonus non presupponeva la conclusione dei lavori entro il 31/12/2022, come emergeva dall'assenza di domanda risarcitoria in relazione alla perdita dell'agevolazione fiscale, e rilevava, infine, che non era stata sollevata alcuna osservazione riguardo al valore di prova legale riconosciuto all'accettazione del servizio senza riserva presente nel verbale di collaudo.
Con seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. depositata l'08/03/2024, parti attrici formulavano le proprie istanze istruttorie consistenti nella prova per testi sui capitoli indicati, nell'ordine a controparte di indicare il cognome dei dipendenti chiamati a testimoniare e di esibire la documentazione attestante la data di invio degli ordini dei materiali scelti, nonché nella richiesta di abilitazione a prova contraria sui capitoli avversari eventualmente ammessi.
Con terza memoria ex art. 171-ter c.p.c. depositata il 15/03/2024, parti attrici insistevano nella propria posizione, rilevando al contempo come non fosse possibile onerare il cliente del controllo di ogni singola voce degli ordini, contenenti numerosi componenti, né attribuire il valore di confessione stragiudiziale alla compilazione del modulo di collaudo.
Con terza memoria ex art. 171-ter c.p.c. depositata il 15/03/2024, parte convenuta contestava
5 l'ammissibilità sia dei capitoli di prova avversari, in quanto generici, valutativi, irrilevanti o volti a dimostrare circostanze negative, sia degli ordini di esibizione, in quanto relativi a cognomi, anziché
a cose materiali, e a documentazione genericamente individuata, sia ancora dei messaggi da ultimo prodotti, in quanto privi di data certa e di evidenza in ordine all'identità di mittente e destinatario.
All'udienza del 28/03/2024, dato atto della mancata comparizione di parte convenuta, l'avvocato di parti attrici si riportava ai propri scritti difensivi e insisteva per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate con la seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c.
Il Giudice si riservava.
Con decreto del 28/10/2024, il Giudice, a scioglimento della riserva che precede, considerata la sussistenza di elementi utili alla decisione e la superfluità delle prove orali alla luce della dialettica processuale, fissava udienza per discussione ex art. 281-sexies c.p.c.
All'udienza del 02/10/2025, l'avvocato di parti attrici concludeva come da atto di citazione e, in via istruttoria, come da seconda memoria integrativa.
L'avvocato di parte convenuta si riportava alla comparsa di costituzione e risposta e, in via istruttoria, alla seconda e terza memoria.
Il Giudice si ritirava in camera di consiglio.
Orbene, la domanda deve essere rigettata.
Si fa rilevare, innanzitutto, come sia pregnante la sottoscrizione del modulo di accettazione dell'opera senza riserve, ancorché nel modello vi fossero proprio delle voci per farle valere, senza limitazioni contenutistiche (quindi anche per ritardi: si noti che riguarda, il modulo, anche “servizi di installazione” e “difetti” senza specificazioni).
Inoltre, posto che ha completato l'esecuzione di quanto pattuito, affinché il ritardo CP_1 nell'adempimento sia apprezzabile dal punto di vista giuridico, è necessario e imprescindibile dimostrare che i danni subiti da parti attrici siano conseguenza diretta e immediata di un comportamento illegittimo tenuto dalla controparte.
Nel caso che ci occupa, invece, le lacune probatorie impediscono una pronuncia favorevole agli attori: la presenza del cantiere nell'abitazione e l'inutilizzabilità del bagno erano consequenziali all'esecuzione dei lavori, l'annullamento dell'invito ai parenti per festeggiare il Natale è dipesa da una libera scelta dei proprietari di casa al pari di quelle relative all'astensione dal lavoro e ai viaggi presso il punto vendita di scelte che peraltro non è provato che siano state determinate Pt_3 unicamente dall'incombente inerente alla ristrutturazione.
Le prove orali richieste non avrebbero fatto luce su tali aspetti e, comunque:
- un termine essenziale non era stato pattuito;
6 - le stesse parti attrici non argomentano adeguatamente circa la mancata percezione di qualche forma di bonus nel 2022, anzi risultando agevolazioni riconosciute per gli anni a seguire rispetto al 2021 (la circostanza è stata contestata nella prima difesa utile da parte convenuta);
Dai documenti prodotti non risulta che fosse stato pattuito alcun termine di inizio, durata o conclusione dei lavori e, d'altra parte, l'art. 4 delle condizioni generali di contratto, accettato con doppia sottoscrizione, conferma quanto sostenuto dalla società, ossia che le date eventualmente concordate sarebbero state considerate come indicative, ed esclude la sua responsabilità in caso di ritardo dovuto a caso fortuito, forza maggiore o fatto del cliente o del suo mandatario.
Non si rinviene, pertanto, alcuna prova della sussistenza di un danno ingiusto subito dai sig.ri
[...]
né, a fortiori, alcuna responsabilità imputabile a . Pt_1 CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza, e quelle relative alla mediazione facoltativa restano a carico degli attori che le hanno anticipate.
Si applica lo scaglione € 5.200,01-€ 26.000,00, con riferimento alle fasi di studio, introduzione, istruzione e decisione.
Si ritiene che non sussistano i presupposti per concedere la misura ex art. 96 c.p.c., visto il contegno di parte attrice non volto ad aggravare l'andamento del processo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, nella causa R.G. n. 14870/2023:
- rigetta la domanda di parti attrici;
- condanna parti attrici al rimborso delle spese di lite in favore di parte convenuta, che si liquidano complessivamente in € 5.077,00, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge;
- dichiara assorbita ogni questione non espressamente decisa, ancorché istruttoria.
Venezia, li 11 dicembre 2025
Il Giudice
AB IM SA
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, AB IM SA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa R.G. n. 14870/2023 promossa da
e , rappresentati e difesi dagli avv.ti Augusto Parte_1 Parte_2
PA e PA AN;
- ATTORI - contro in persona del procuratore dott. rappresentata e Controparte_1 CP_2 difesa dall'avv. IM Oneglia;
- CONVENUTA -
Oggetto: appalto.
Il procuratore di parti attrici, all'udienza del 02/10/2025, concludeva come da atto di citazione depositato il 17/10/2023, con cui chiedeva:
“Nel merito, in via principale: accertato il grave ritardo nell'adempimento dell'obbligazione assunta dalla convenuta, voglia l'adito Tribunale condannare la soc. a rifondere ai signori
[...]
e i danni tutti patiti in conseguenza del ritardato adempimento, nella Parte_1 Parte_2 misura di € 10.200,00, in favore del dott. ed € 8.500,00, in favore del sig. Parte_1 [...]
, oltre ad € 1.317,60, a titolo di refusione onorari e costi di mediazione, ovvero nella Parte_2 diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, in corso di causa.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”.
Per quanto riguarda le richieste istruttorie, si richiamava alla seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. depositata l'08/03/2024, con cui chiedeva:
“Disporsi prova per testi sui seguenti capitoli […].
[…] che sia ordinato alla convenuta -ex art. 210 c.p.c.- di indicare il cognome dei propri
1 dipendenti signori (responsabile servizio posa), , (firmatario mail del CP_2 Per_1 Per_2
19.10.21), (firmataria mail del 16.11.21), nonchè produrre i documenti attestanti gli invii Per_3 degli ordini dei materiali scelti dal dott. , per verificare la data in cui la convenuta gli ha Parte_1 impartiti (non a fine settembre, come avrebbe dovuto essere, ma solo a fine novembre 2021).
Con richiesta di abilitazione a prova contraria sui capitoli di prova che controparte richiederà e che il Tribunale riterrà di ammettere.”.
Il procuratore di parte convenuta, all'udienza del 02/10/2025, concludeva come da comparsa di costituzione depositata il 18/01/2024, con cui chiedeva:
“in via preliminare e pregiudiziale: accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande di parte attrice ovvero la cessazione della materia del contendere per le ragioni di cui in narrativa;
In via principale: respingere le avverse richieste in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In via subordinata: ridurre le avverse pretese nella misura che emergerà in corso di causa.
In via istruttoria: Rigettartele istanze istruttorie di controparte.
Nelle spese: con vittoria di spese, competenze, IVA, C.P.A. e rimborso spese forfetarie.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 17/10/2023, ed il padre esponevano Parte_1 Pt_2 innanzitutto di aver concluso in data 28/09/2021 un contratto di appalto con la società convenuta, comprensivo di materiale e servizio posa, al fine di ristrutturare il bagno padronale della propria abitazione, sita in Lido di Venezia, in via Orso Partecipazio n. 4, beneficiando del credito d'imposta pari al 50%.
Riferivano di essere stati sollecitati ad addivenire alla stipula non oltre il mese di settembre, a dispetto dell'originario termine del 30/11/2021, per garantirsi l'accesso al c.d. ecobonus, poiché a causa dell'eccessiva quantità di richieste a sarebbe stato difficile ultimare i lavori CP_1 entro la fine dell'anno, come preventivato invece durante il colloquio informativo svolto ad agosto nella sede di Pertanto, i sig.ri provvedevano a perfezionare il contratto nella Pt_3 Parte_1 predetta data, inviando tutta la documentazione necessaria nel giorno successivo alla comunicazione;
nella stessa giornata ricevevano la conferma degli ordini relativi al materiale scelto.
Dichiaravano di aver eseguito i pagamenti integrali degli ordini riferiti ai materiali e alle spese di gestione della pratica, nonché di essere stati informati dalla società che l'Agenzia delle Entrate aveva accettato lo sconto in fattura del 50% e che sarebbero stati contattati dal servizio posa quando la merce ordinata sarebbe stata disponibile.
Rappresentavano di aver appreso, nelle more dell'avvio dei lavori, che gli ordini relativi alle piastrelle e alla porta del bagno non erano andati a buon fine per un problema informatico, determinando la situazione di stallo, e di aver di conseguenza insistito affinché iniziassero il
2 09/12/2021, venendo rassicurati sul fatto che i materiali mancanti sarebbero arrivati in corso d'opera; tuttavia, i lavori dovettero essere sospesi dopo due giorni, in quanto non era possibile proseguire la ristrutturazione senza prima posare le piastrelle, e gli attori, in particolare l'anziano sig. , si ritrovarono in una condizione di disagio a vivere nella propria abitazione dovuta alla Pt_2 presenza del cantiere e all'inagibilità del bagno principale, dove era collocata anche la lavatrice.
Precisavano che porta e piastrelle pervenivano verso metà gennaio, ma la prima era viziata e tra le seconde mancavano quelle con il fregio decorativo che erano, invece, presenti nel pannello espositivo allestito nel negozio e che, a detta di , avrebbero dovuto essere CP_1 specificamente ordinate.
Proseguivano evidenziando che l'esecuzione dei lavori aveva dovuto arrestarsi ancora in quanto il colore delle ultime piastrelle arrivate era sbagliato, rendendo necessario un ulteriore ordine di materiale, e che l'opera veniva conclusa in data 18/02/2022, ben oltre il termine di quindici giorni stabilito inizialmente.
Specificavano altresì che, durante tutta la vicenda, avevano provveduto a segnalare i vari inconvenienti tramite mail e che, però, a differenza dell'assistenza clienti telefonica, le rimostranze scritte non avevano ricevuto riscontro alcuno, così come l'invito a partecipare alla mediazione volontaria.
Chiedevano, quindi, l'accertamento del grave ritardo nell'adempimento e la condanna al risarcimento dei danni subiti, quantificati sotto diversi profili:
- disagio dovuto alla difficoltà a muoversi dentro l'abitazione e all'impossibilità di servirsi del bagno, pari a € 3.000,00 per il sig. e € 6.000,00 per il sig. ; Pt_1 Pt_2
- danno morale per non aver trascorso il Natale con i parenti dopo un biennio di pandemia, pari a €
1.000,00 per il sig. e € 2.500,00 per il sig. ; Pt_1 Pt_2
- perdita economica dovuta all'assenza dal lavoro, dal 06 al 17/12/2021, programmata per seguire l'impresa nell'esecuzione dei lavori ma rivelatasi inutile, del sig. , medico libero Parte_1 professionista, pari a € 4.200,00;
- costi di viaggio per recarsi 23 volte al punto vendita di pari a € 2.000; Pt_3
- costi della procedura di mediazione, pari a € 48,80 per le spese di avvio e a € 1.268,80 per gli onorari legali;
per un importo complessivo di € 10.200,00 a favore del sig. e € 8.500,00 a favore del sig. Pt_1
, oltre alle spese di mediazione. Pt_2
Formulavano, inoltre, le proprie istanze istruttorie consistenti nella prova per testi sui capitoli indicati.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 18/01/2024, affermava che parte CP_1
3 attrice aveva concluso il contratto e insistito affinché l'esecuzione iniziasse il 09/12/2021 nonostante fosse stata informata che i lavori si sarebbero protratti oltre la fine dell'anno e che non tutto il materiale ordinato era già disponibile a quella data.
Sottolineava, in ogni caso, che la prassi aziendale non accettava né garantiva alcun termine tassativo o essenziale per la consegna della merce o la posa, ma si limitava eventualmente a fornire tempistiche indicative, e che quindi le scadenze riportate dai sig.ri non erano state Parte_1 oggetto di negoziazione;
d'altra parte, gli stessi non avevano indicato un congruo termine di adempimento supplementare, non inferiore a quindici giorni, dalla data del preteso ritardo.
Rilevava che l'ordine originario non comprendeva le piastrelle con i fregi e che, comunque, quello integrativo non aveva comportato alcun sovrapprezzo a carico degli acquirenti.
Dunque, contestava l'imputazione di un grave inadempimento, considerato anche che i lavori erano stati completati il 18/02/2022, nonché la quantificazione e, a monte, l'esistenza stessa dei danni asseritamente patiti, che risultavano non provati se non invocati addirittura con intento lucrativo, e la derivazione immediata e diretta di essi dalla propria condotta: non poteva tralasciarsi, infatti, che la dilatazione dei tempi di esecuzione era dipesa da scelte degli stessi attori, i quali si erano rivolti a un'impresa che aveva prefigurato il termine delle opere dopo il 31/12/2021, avevano insistito per cominciarle il 09/12 pur consapevoli della carenza di materiale, avevano voluto disporre integrazioni all'ordine iniziale.
Eccepiva, poi, che nel modulo di collaudo controparte aveva accettato l'opera senza riserve, e questo atto, costituendo una dichiarazione formale di scienza, assumeva valore di prova legale e rendeva cessata la materia del contendere.
Infine, motivava la propria mancata partecipazione alla mediazione, in quanto nel caso di specie si trattava di procedura facoltativa e, soprattutto, la pretesa avversaria, quantificata in € 25.000,00, appariva pretestuosa.
Concludeva chiedendo, in via preliminare, l'accertamento della cessazione della materia del contendere e, nel merito, il rigetto delle domande attoree e delle relative istanze istruttorie, nonché la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Con prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. depositata il 16/02/2024, parti attrici replicavano agli assunti di controparte esponendo che erano stati gli addetti della società a renderle edotte, al primo accesso al punto vendita di della possibilità di usufruire dello sconto in fattura del 50% per Pt_3 le ristrutturazioni, purché la richiesta pervenisse entro il 30/11/2021 e i lavori fossero completati entro l'anno civile, e poi, al momento del perfezionamento dell'ordine in data 28/09/2021, della mancanza di una parte di materiale che sarebbe comunque stata disponibile nel giro di una decina di giorni, mentre non erano state informate che non sarebbe stato possibile concludere le opere prima
4 della fine dell'anno.
Precisavano che non vi era stata insistenza affinché i lavori cominciassero il 09/12/2021, bensì la data era stata concordata con il responsabile dei cantieri alla fine del mese di novembre dopo plurimi solleciti, in quanto l'ottenimento del beneficio fiscale era subordinato all'ultimazione del servizio entro il 31/12/2021, che pertanto doveva essere ritenuto termine essenziale, noto a entrambe le parti.
Rimarcavano che il ritardo nell'adempimento era dipeso da errori nell'ordinazione dei materiali da parte della società convenuta, e che il giudizio era stato necessitato dal silenzio della stessa, che non aveva dato risposta alle mail di reclamo né giustificato la mancata adesione alla mediazione.
Relativamente al ristoro economico richiesto, ribadivano quanto già esposto nell'atto di citazione, aggiungendo che, una volta comunicata l'astensione dal lavoro da parte del sig. non era Pt_1 stato possibile ritirarla, poiché i turni rimasti scoperti erano già stati assegnati ad altri colleghi.
Concludevano come da atto introduttivo, chiedendo altresì che venisse ordinata alla convenuta l'esibizione della documentazione attestante la data di invio degli ordini dei materiali scelti dai sig.ri , affinché ne venisse dimostrata l'effettuazione a fine novembre anziché, come Parte_1 invece sarebbe stato tempestivo, a fine settembre.
Con seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. depositata l'08/03/2024, parte convenuta contestava la nuova ricostruzione dei fatti offerta da controparte nel proprio scritto integrativo, in contrasto con quanto affermato dalla stessa nell'atto di citazione.
Oltre a richiamare quanto già dedotto nella propria comparsa, evidenziava che la possibilità di beneficiare dell'ecobonus non presupponeva la conclusione dei lavori entro il 31/12/2022, come emergeva dall'assenza di domanda risarcitoria in relazione alla perdita dell'agevolazione fiscale, e rilevava, infine, che non era stata sollevata alcuna osservazione riguardo al valore di prova legale riconosciuto all'accettazione del servizio senza riserva presente nel verbale di collaudo.
Con seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. depositata l'08/03/2024, parti attrici formulavano le proprie istanze istruttorie consistenti nella prova per testi sui capitoli indicati, nell'ordine a controparte di indicare il cognome dei dipendenti chiamati a testimoniare e di esibire la documentazione attestante la data di invio degli ordini dei materiali scelti, nonché nella richiesta di abilitazione a prova contraria sui capitoli avversari eventualmente ammessi.
Con terza memoria ex art. 171-ter c.p.c. depositata il 15/03/2024, parti attrici insistevano nella propria posizione, rilevando al contempo come non fosse possibile onerare il cliente del controllo di ogni singola voce degli ordini, contenenti numerosi componenti, né attribuire il valore di confessione stragiudiziale alla compilazione del modulo di collaudo.
Con terza memoria ex art. 171-ter c.p.c. depositata il 15/03/2024, parte convenuta contestava
5 l'ammissibilità sia dei capitoli di prova avversari, in quanto generici, valutativi, irrilevanti o volti a dimostrare circostanze negative, sia degli ordini di esibizione, in quanto relativi a cognomi, anziché
a cose materiali, e a documentazione genericamente individuata, sia ancora dei messaggi da ultimo prodotti, in quanto privi di data certa e di evidenza in ordine all'identità di mittente e destinatario.
All'udienza del 28/03/2024, dato atto della mancata comparizione di parte convenuta, l'avvocato di parti attrici si riportava ai propri scritti difensivi e insisteva per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate con la seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c.
Il Giudice si riservava.
Con decreto del 28/10/2024, il Giudice, a scioglimento della riserva che precede, considerata la sussistenza di elementi utili alla decisione e la superfluità delle prove orali alla luce della dialettica processuale, fissava udienza per discussione ex art. 281-sexies c.p.c.
All'udienza del 02/10/2025, l'avvocato di parti attrici concludeva come da atto di citazione e, in via istruttoria, come da seconda memoria integrativa.
L'avvocato di parte convenuta si riportava alla comparsa di costituzione e risposta e, in via istruttoria, alla seconda e terza memoria.
Il Giudice si ritirava in camera di consiglio.
Orbene, la domanda deve essere rigettata.
Si fa rilevare, innanzitutto, come sia pregnante la sottoscrizione del modulo di accettazione dell'opera senza riserve, ancorché nel modello vi fossero proprio delle voci per farle valere, senza limitazioni contenutistiche (quindi anche per ritardi: si noti che riguarda, il modulo, anche “servizi di installazione” e “difetti” senza specificazioni).
Inoltre, posto che ha completato l'esecuzione di quanto pattuito, affinché il ritardo CP_1 nell'adempimento sia apprezzabile dal punto di vista giuridico, è necessario e imprescindibile dimostrare che i danni subiti da parti attrici siano conseguenza diretta e immediata di un comportamento illegittimo tenuto dalla controparte.
Nel caso che ci occupa, invece, le lacune probatorie impediscono una pronuncia favorevole agli attori: la presenza del cantiere nell'abitazione e l'inutilizzabilità del bagno erano consequenziali all'esecuzione dei lavori, l'annullamento dell'invito ai parenti per festeggiare il Natale è dipesa da una libera scelta dei proprietari di casa al pari di quelle relative all'astensione dal lavoro e ai viaggi presso il punto vendita di scelte che peraltro non è provato che siano state determinate Pt_3 unicamente dall'incombente inerente alla ristrutturazione.
Le prove orali richieste non avrebbero fatto luce su tali aspetti e, comunque:
- un termine essenziale non era stato pattuito;
6 - le stesse parti attrici non argomentano adeguatamente circa la mancata percezione di qualche forma di bonus nel 2022, anzi risultando agevolazioni riconosciute per gli anni a seguire rispetto al 2021 (la circostanza è stata contestata nella prima difesa utile da parte convenuta);
Dai documenti prodotti non risulta che fosse stato pattuito alcun termine di inizio, durata o conclusione dei lavori e, d'altra parte, l'art. 4 delle condizioni generali di contratto, accettato con doppia sottoscrizione, conferma quanto sostenuto dalla società, ossia che le date eventualmente concordate sarebbero state considerate come indicative, ed esclude la sua responsabilità in caso di ritardo dovuto a caso fortuito, forza maggiore o fatto del cliente o del suo mandatario.
Non si rinviene, pertanto, alcuna prova della sussistenza di un danno ingiusto subito dai sig.ri
[...]
né, a fortiori, alcuna responsabilità imputabile a . Pt_1 CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza, e quelle relative alla mediazione facoltativa restano a carico degli attori che le hanno anticipate.
Si applica lo scaglione € 5.200,01-€ 26.000,00, con riferimento alle fasi di studio, introduzione, istruzione e decisione.
Si ritiene che non sussistano i presupposti per concedere la misura ex art. 96 c.p.c., visto il contegno di parte attrice non volto ad aggravare l'andamento del processo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, nella causa R.G. n. 14870/2023:
- rigetta la domanda di parti attrici;
- condanna parti attrici al rimborso delle spese di lite in favore di parte convenuta, che si liquidano complessivamente in € 5.077,00, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge;
- dichiara assorbita ogni questione non espressamente decisa, ancorché istruttoria.
Venezia, li 11 dicembre 2025
Il Giudice
AB IM SA
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