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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 147/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MA RC, Presidente BUCCELLI MORRIS, Relatore CASACCIA FABRIZIO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 97/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale OL - Via Marco Polo 60 40131 OL BO
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01CH02910-2024 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2019
- sul ricorso n. 98/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da Ricorrente_2 Ricorrente_1 P.IVA_1 S.a.s. Di -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale OL - Via Marco Polo 60 40131 OL BO
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB02CH02881-2024 IVA-ALIQUOTE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB02CH02881-2024 IRAP 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In via preliminare si riunisce al ricorso RGR 97 /2025 al ricorso RGR 98 /2025 per litisconsorzio necessaria in quanto il l'atto impositivo emesso nei confronti del signor Ricorrente_1 deriva dalla carica di socio nella misura del 99% che lo stesso ricopre in seno alla società Ricorrente_2 di
Ricorrente_1 E C. in liquidazione oggetto di controllo per l'anno d'imposta 2019 rilevante ai fini delle Imposte dirette, dell'Irap e dell'Iva.
A seguito di tale controllo è stato accertato un maggior reddito di impresa pari ad euro 89.302,00
Le eccezioni mosse avverso l'avviso di accertamento di cui trattasi vertano sul fatto che è pendente presso il Tribunale civile di OL un contenzioso fra il ricorrente ed i venditori delle quote della società Ricorrente_2 s.a.s. di Ricorrente_1 & C con il primario obbiettivo di richiedere l'annullamento degli effetti giuridici del relativo atto di compravendita;
stante la predetta situazione parte ricorrente sostiene che ogni accertamento tributario legato alla proprietà di tale compagine societaria sia legato all'esito del suddetto giudizio. Sempre con riferimento alla documentazione prodotta nel pendente contenzioso presso il Tribunale di
OL , allegata in parte anche al ricorso, parte ricorrente sostiene che dall'esame della stessa risulterebbe che la società non ha prodotto alcun utile nell'anno d'imposta oggetto dell'avviso di accertamento , né nei successivi anni.
Conseguentemente i ricorrenti chiedono in via principale che sia dichiarato nullo l'atto impugnato ed in via subordinata venga ricalcolato l'accertamento relativo alle imposte non dichiarate sulla base della perizia fatta sulla società , derivante dal processo civile in corso , e comparsa per la prima volta in sede di tributaria nel presente processo .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio esaminata la documentazione agli atti e tenuto conto delle controdeduzioni dell'Ufficio rileva quanto segue .
Premesso processo tributario e processo civile sono giuridicamente autonomi deve essere accolta la richiesta fatta dall'Ufficio di applicazione dell'art. 32 comma 4 DPR 600/73 in cui è testualmente si prevede che “Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. >> Preso atto che l'Ufficio ha notificato in data 23/07/2024 alla società Ricorrente_2 di
Ricorrente_1 E C. in liquidazione l'invito n. I00989/2024, emesso ai sensi degli artt. 51 del D.P.R. n.
633/1972 e 32 del D.P.R. n. 600/1973, con richiesta di presentarsi per esporre le proprie ragioni e di esibire la documentazione contabile ed extracontabile obbligatoria relativa all'anno d'imposta 2019.e che la parte in tale occasione non ha fornito nessun riscontro , va dichiarato legittimo l'avviso di accertamento impugnato e non può essere presa in considerazione la documentazione prodotta per la prima volta in questa sede
I ricorsi riuniti vanno respinti e le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigetta i ricorsi riuniti e condanna le parti ricorrenti alle spese di lite che liquida in € .3.000 ,00 a carico della società ed in € 1000,00 a carico del socio oltre agli accessori di legge se dovuti
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MA RC, Presidente BUCCELLI MORRIS, Relatore CASACCIA FABRIZIO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 97/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale OL - Via Marco Polo 60 40131 OL BO
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01CH02910-2024 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2019
- sul ricorso n. 98/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da Ricorrente_2 Ricorrente_1 P.IVA_1 S.a.s. Di -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale OL - Via Marco Polo 60 40131 OL BO
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB02CH02881-2024 IVA-ALIQUOTE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB02CH02881-2024 IRAP 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In via preliminare si riunisce al ricorso RGR 97 /2025 al ricorso RGR 98 /2025 per litisconsorzio necessaria in quanto il l'atto impositivo emesso nei confronti del signor Ricorrente_1 deriva dalla carica di socio nella misura del 99% che lo stesso ricopre in seno alla società Ricorrente_2 di
Ricorrente_1 E C. in liquidazione oggetto di controllo per l'anno d'imposta 2019 rilevante ai fini delle Imposte dirette, dell'Irap e dell'Iva.
A seguito di tale controllo è stato accertato un maggior reddito di impresa pari ad euro 89.302,00
Le eccezioni mosse avverso l'avviso di accertamento di cui trattasi vertano sul fatto che è pendente presso il Tribunale civile di OL un contenzioso fra il ricorrente ed i venditori delle quote della società Ricorrente_2 s.a.s. di Ricorrente_1 & C con il primario obbiettivo di richiedere l'annullamento degli effetti giuridici del relativo atto di compravendita;
stante la predetta situazione parte ricorrente sostiene che ogni accertamento tributario legato alla proprietà di tale compagine societaria sia legato all'esito del suddetto giudizio. Sempre con riferimento alla documentazione prodotta nel pendente contenzioso presso il Tribunale di
OL , allegata in parte anche al ricorso, parte ricorrente sostiene che dall'esame della stessa risulterebbe che la società non ha prodotto alcun utile nell'anno d'imposta oggetto dell'avviso di accertamento , né nei successivi anni.
Conseguentemente i ricorrenti chiedono in via principale che sia dichiarato nullo l'atto impugnato ed in via subordinata venga ricalcolato l'accertamento relativo alle imposte non dichiarate sulla base della perizia fatta sulla società , derivante dal processo civile in corso , e comparsa per la prima volta in sede di tributaria nel presente processo .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio esaminata la documentazione agli atti e tenuto conto delle controdeduzioni dell'Ufficio rileva quanto segue .
Premesso processo tributario e processo civile sono giuridicamente autonomi deve essere accolta la richiesta fatta dall'Ufficio di applicazione dell'art. 32 comma 4 DPR 600/73 in cui è testualmente si prevede che “Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. >> Preso atto che l'Ufficio ha notificato in data 23/07/2024 alla società Ricorrente_2 di
Ricorrente_1 E C. in liquidazione l'invito n. I00989/2024, emesso ai sensi degli artt. 51 del D.P.R. n.
633/1972 e 32 del D.P.R. n. 600/1973, con richiesta di presentarsi per esporre le proprie ragioni e di esibire la documentazione contabile ed extracontabile obbligatoria relativa all'anno d'imposta 2019.e che la parte in tale occasione non ha fornito nessun riscontro , va dichiarato legittimo l'avviso di accertamento impugnato e non può essere presa in considerazione la documentazione prodotta per la prima volta in questa sede
I ricorsi riuniti vanno respinti e le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigetta i ricorsi riuniti e condanna le parti ricorrenti alle spese di lite che liquida in € .3.000 ,00 a carico della società ed in € 1000,00 a carico del socio oltre agli accessori di legge se dovuti