Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 147
CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Sospensione accertamento per contenzioso civile pendente

    Il Collegio ha ritenuto i processi tributario e civile giuridicamente autonomi e ha applicato l'art. 32, comma 4, DPR 600/73, dato che l'ufficio aveva notificato un invito alla società e questa non aveva fornito riscontro, non potendo quindi essere presa in considerazione la documentazione prodotta per la prima volta in sede tributaria.

  • Rigettato
    Ricalcolo accertamento sulla base di perizia

    Il Collegio ha ritenuto i processi tributario e civile giuridicamente autonomi e ha applicato l'art. 32, comma 4, DPR 600/73, dato che l'ufficio aveva notificato un invito alla società e questa non aveva fornito riscontro, non potendo quindi essere presa in considerazione la documentazione prodotta per la prima volta in sede tributaria.

  • Rigettato
    Sospensione accertamento per contenzioso civile pendente

    Il Collegio ha ritenuto i processi tributario e civile giuridicamente autonomi e ha applicato l'art. 32, comma 4, DPR 600/73, dato che l'ufficio aveva notificato un invito alla società e questa non aveva fornito riscontro, non potendo quindi essere presa in considerazione la documentazione prodotta per la prima volta in sede tributaria.

  • Rigettato
    Ricalcolo accertamento sulla base di perizia

    Il Collegio ha ritenuto i processi tributario e civile giuridicamente autonomi e ha applicato l'art. 32, comma 4, DPR 600/73, dato che l'ufficio aveva notificato un invito alla società e questa non aveva fornito riscontro, non potendo quindi essere presa in considerazione la documentazione prodotta per la prima volta in sede tributaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 147
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna
    Numero : 147
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

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