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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/07/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4114/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 4114/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. CAPPELLA MAURO Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), con l'Avv. CAPPELLA MAURO CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 13.6.2025)
“1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data
16/09/2005, in Calvagese della Riviera (BS), trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di
Calvagese della Riviera (BS), al numero 17, Uff. 01, parte II, serie A, nonché nei registri dello Stato
Civile del Comune di Nuvolera al n. 16, parte II, Serie B e nei registri dello Stato Civile del Comune di Nuvolento al numero 13, parte II, serie B, con ordine di annotazione all'Ufficiale di Stato Civile;
2) Disporre che la casa coniugale di Nuvolento (BS), via Molino n. 19, resterà assegnata alla sig.ra
Parte_1
1 3) Le figlie e verranno affidate ad entrambi i genitori, secondo le modalità dell'affido Per_1 Per_2
condiviso, con collocamento prevalente presso la madre e facoltà per il padre di vederle liberamente, previo accordo telefonico, nonché a fine settimana alternati dal sabato mattina o pomeriggio
(compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi delle figlie) alla domenica dopo cena;
4) Nel corso dell'anno scolastico, durante la settimana il padre, di comune accordo con la sig.ra accompagnerà le figlie a scuola e le porterà presso la casa coniugale dove si tratterrà sino Pt_1 all'arrivo della madre e secondo i desiderata e le esigenze delle figlie;
5) Il giorno di frequentazione paterna infrasettimanale potrà cambiare o essere più di uno in ragione degli impegni scolastici e ricreativi delle figlie e/o esigenze del padre e delle figlie, conseguentemente i genitori potranno prendere accordi diversi con congruo preavviso, nel pieno rispetto della bigenitorialità;
6) I genitori assumeranno di comune intesa le decisioni di maggiore interesse che riguardano le figlie relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni, altresì, ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione;
7) Per quanto concerne le vacanze estive, e trascorreranno con il padre almeno 15 Per_1 Per_2
giorni, anche non consecutivi;
8) I genitori dovranno comunicarsi il periodo delle ferie estive entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
9) Le vacanze natalizie verranno trascorse da e in maniera equipollente con l'uno e Per_1 Per_2
l'altro genitore, salvo diverso accordo tra le parti;
10) I periodi saranno invertiti l'anno successivo, fermo restando la possibilità per i ricorrenti di accordarsi diversamente in ragione dei rispettivi impegni di lavoro e/o in forza delle esigenze delle figlie, nel pieno rispetto del principio della bigenitorialità;
11) Anche durante le festività Pasquali, e continueranno a trascorrere in maniera Per_1 Per_2 equipollente con l'uno e l'altro genitore, nel pieno rispetto del principio della bigenitorialità;
12) Il sig. corrisponderà mensilmente la somma di Euro 500,00 alla sig.ra CP_1 [...]
a titolo di contributo al mantenimento ordinario di entrambe le figlie, fintantoché le Pt_1
medesime non avranno raggiunto la piena e stabile autosufficienza ed indipendenza economica;
13) Le spese di natura straordinaria, così come specificate dalle Linee Guida elaborate dal Tribunale di Brescia che qui si intendono integralmente richiamate, saranno ripartite al 50% tra i coniugi;
14) Con riguardo alle spese straordinarie da concordare preventivamente ed a carico di entrambe le parti, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso
2 per iscritto nell'immediatezza della richiesta e comunque entro un massimo di 7 giorni, trascorsi i quali il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
15) La parte che anticiperà le spese straordinarie, comunicherà entro fine mese l'ammontare delle spese sostenute all'altra parte, producendo eventuali pezze giustificative e l'altra parte le rimborserà, per la propria quota di competenza, entro il giorno 15 del mese successivo;
16) Le detrazioni per le figlie a carico saranno operate al 100% in favore di Parte_1
17) Le detrazioni per oneri e deduzioni di spesa in relazione alle spese ordinarie saranno in favore della sig.ra al 100%, mentre per le spese straordinarie, la ripartizione di tali detrazioni Parte_1
e deduzioni sarà al 50% tra i coniugi, fatta salva la facoltà per l'effettivo sostenitore di operarle al
100% in caso di mancato rimborso;
18) I ricorrenti esprimono reciproco assenso / consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio ed all'iscrizione dei figli minori sui documenti di ciascuno, impegnandosi anche alle formalità previste dalla Legge n. 1185/67 e successive modifiche, affinché le figlie acquisiscano il passaporto individuale;
19) Le parti danno atto di aver già suddiviso paritariamente ogni liquidità comune riconducibile alla vita coniugale e dichiarano di non aver più nulla a pretendere reciprocamente per tali causali;
20) I ricorrenti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Calvagese della Riviera (BS) in data 16.9.2005, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Calvagese della Riviera al n. 17, parte II, serie A, anno 2005.
Dall'unione sono nate le figlie il 25.6.2008 e il 3.9.2009. Per_1 Per_2
La separazione è stata pronunciata con sentenza del Tribunale di Brescia n. 105/2024, pubblicata in data 28.6.2024 e passata in giudicato.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, anche rispetto alle figlie della coppia, che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in
3 considerazione dell'intervenuto accordo rispettoso del principio di bigenitorialità, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 19.6.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 4114/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. CAPPELLA MAURO Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), con l'Avv. CAPPELLA MAURO CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 13.6.2025)
“1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data
16/09/2005, in Calvagese della Riviera (BS), trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di
Calvagese della Riviera (BS), al numero 17, Uff. 01, parte II, serie A, nonché nei registri dello Stato
Civile del Comune di Nuvolera al n. 16, parte II, Serie B e nei registri dello Stato Civile del Comune di Nuvolento al numero 13, parte II, serie B, con ordine di annotazione all'Ufficiale di Stato Civile;
2) Disporre che la casa coniugale di Nuvolento (BS), via Molino n. 19, resterà assegnata alla sig.ra
Parte_1
1 3) Le figlie e verranno affidate ad entrambi i genitori, secondo le modalità dell'affido Per_1 Per_2
condiviso, con collocamento prevalente presso la madre e facoltà per il padre di vederle liberamente, previo accordo telefonico, nonché a fine settimana alternati dal sabato mattina o pomeriggio
(compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi delle figlie) alla domenica dopo cena;
4) Nel corso dell'anno scolastico, durante la settimana il padre, di comune accordo con la sig.ra accompagnerà le figlie a scuola e le porterà presso la casa coniugale dove si tratterrà sino Pt_1 all'arrivo della madre e secondo i desiderata e le esigenze delle figlie;
5) Il giorno di frequentazione paterna infrasettimanale potrà cambiare o essere più di uno in ragione degli impegni scolastici e ricreativi delle figlie e/o esigenze del padre e delle figlie, conseguentemente i genitori potranno prendere accordi diversi con congruo preavviso, nel pieno rispetto della bigenitorialità;
6) I genitori assumeranno di comune intesa le decisioni di maggiore interesse che riguardano le figlie relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni, altresì, ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione;
7) Per quanto concerne le vacanze estive, e trascorreranno con il padre almeno 15 Per_1 Per_2
giorni, anche non consecutivi;
8) I genitori dovranno comunicarsi il periodo delle ferie estive entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
9) Le vacanze natalizie verranno trascorse da e in maniera equipollente con l'uno e Per_1 Per_2
l'altro genitore, salvo diverso accordo tra le parti;
10) I periodi saranno invertiti l'anno successivo, fermo restando la possibilità per i ricorrenti di accordarsi diversamente in ragione dei rispettivi impegni di lavoro e/o in forza delle esigenze delle figlie, nel pieno rispetto del principio della bigenitorialità;
11) Anche durante le festività Pasquali, e continueranno a trascorrere in maniera Per_1 Per_2 equipollente con l'uno e l'altro genitore, nel pieno rispetto del principio della bigenitorialità;
12) Il sig. corrisponderà mensilmente la somma di Euro 500,00 alla sig.ra CP_1 [...]
a titolo di contributo al mantenimento ordinario di entrambe le figlie, fintantoché le Pt_1
medesime non avranno raggiunto la piena e stabile autosufficienza ed indipendenza economica;
13) Le spese di natura straordinaria, così come specificate dalle Linee Guida elaborate dal Tribunale di Brescia che qui si intendono integralmente richiamate, saranno ripartite al 50% tra i coniugi;
14) Con riguardo alle spese straordinarie da concordare preventivamente ed a carico di entrambe le parti, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso
2 per iscritto nell'immediatezza della richiesta e comunque entro un massimo di 7 giorni, trascorsi i quali il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
15) La parte che anticiperà le spese straordinarie, comunicherà entro fine mese l'ammontare delle spese sostenute all'altra parte, producendo eventuali pezze giustificative e l'altra parte le rimborserà, per la propria quota di competenza, entro il giorno 15 del mese successivo;
16) Le detrazioni per le figlie a carico saranno operate al 100% in favore di Parte_1
17) Le detrazioni per oneri e deduzioni di spesa in relazione alle spese ordinarie saranno in favore della sig.ra al 100%, mentre per le spese straordinarie, la ripartizione di tali detrazioni Parte_1
e deduzioni sarà al 50% tra i coniugi, fatta salva la facoltà per l'effettivo sostenitore di operarle al
100% in caso di mancato rimborso;
18) I ricorrenti esprimono reciproco assenso / consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio ed all'iscrizione dei figli minori sui documenti di ciascuno, impegnandosi anche alle formalità previste dalla Legge n. 1185/67 e successive modifiche, affinché le figlie acquisiscano il passaporto individuale;
19) Le parti danno atto di aver già suddiviso paritariamente ogni liquidità comune riconducibile alla vita coniugale e dichiarano di non aver più nulla a pretendere reciprocamente per tali causali;
20) I ricorrenti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Calvagese della Riviera (BS) in data 16.9.2005, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Calvagese della Riviera al n. 17, parte II, serie A, anno 2005.
Dall'unione sono nate le figlie il 25.6.2008 e il 3.9.2009. Per_1 Per_2
La separazione è stata pronunciata con sentenza del Tribunale di Brescia n. 105/2024, pubblicata in data 28.6.2024 e passata in giudicato.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, anche rispetto alle figlie della coppia, che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in
3 considerazione dell'intervenuto accordo rispettoso del principio di bigenitorialità, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 19.6.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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