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20 gennaio 2016
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16 giugno 2023
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7 gennaio 2025
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Articolo 143-bis (( (Altri casi di nomina dell'interprete). )) (( 1. L'autorita' procedente nomina un interprete quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intellegibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana. La dichiarazione puo' anche essere fatta per iscritto e in tale caso e' inserita nel verbale con la traduzione eseguita dall'interprete.
2. Oltre che nei casi di cui al comma 1 e di cui all'articolo 119, l'autorita' procedente nomina, anche d'ufficio, un interprete quando occorre procedere all'audizione della persona offesa che non conosce la lingua italiana nonche' nei casi in cui la stessa intenda partecipare all'udienza e abbia fatto richiesta di essere assistita dall'interprete.
3. L'assistenza dell'interprete puo' essere assicurata, ove possibile, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie di comunicazione a distanza, sempreche' la presenza fisica dell'interprete non sia necessaria per consentire alla persona offesa di esercitare correttamente i suoi diritti o di comprendere compiutamente lo svolgimento del procedimento.
4. La persona offesa che non conosce la lingua italiana ha diritto alla traduzione gratuita di atti, o parti degli stessi, che contengono informazioni utili all'esercizio dei suoi diritti. La traduzione puo' essere disposta sia in forma orale che per riassunto se l'autorita' procedente ritiene che non ne derivi pregiudizio ai diritti della persona offesa))
2. Oltre che nei casi di cui al comma 1 e di cui all'articolo 119, l'autorita' procedente nomina, anche d'ufficio, un interprete quando occorre procedere all'audizione della persona offesa che non conosce la lingua italiana nonche' nei casi in cui la stessa intenda partecipare all'udienza e abbia fatto richiesta di essere assistita dall'interprete.
3. L'assistenza dell'interprete puo' essere assicurata, ove possibile, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie di comunicazione a distanza, sempreche' la presenza fisica dell'interprete non sia necessaria per consentire alla persona offesa di esercitare correttamente i suoi diritti o di comprendere compiutamente lo svolgimento del procedimento.
4. La persona offesa che non conosce la lingua italiana ha diritto alla traduzione gratuita di atti, o parti degli stessi, che contengono informazioni utili all'esercizio dei suoi diritti. La traduzione puo' essere disposta sia in forma orale che per riassunto se l'autorita' procedente ritiene che non ne derivi pregiudizio ai diritti della persona offesa))
Commentari • 26
- 1. Brevi note in tema di tutela linguistica della vittima del reato nel processo penaleFabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 24 febbraio 2021 · 213.66324
[…] Il d. lgs. 212/2015 attuativo della direttiva 2012/ 29 UE, introduce , alcune rilevanti modifiche al vigente codice di rito penale: in particolare viene inserito il nuovo art. 143 bis c.p.p che attrae nell'area delle garanzie linguistiche la vittima alloglotta: si sanano finalmente le asimmetrie di tutela tra imputato e vittima alloglotta la quale fino all'approvazione del d.lgs. n. 212 del 2015 era rimasta sostanzialmente priva di tutela sul terreno di una consapevole partecipazione al procedimento penale. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 40
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 26/06/2025, n. 23847Provvedimento: […] A tal riguardo, anche di recente è stato precisato (Sez. 3, n. 18280 del 13/02/2020, S., Rv. 279276 – 01) che la mancata nomina di un interprete non è causa d'inutilizzabilità, né di nullità delle dichiarazioni rese da persona alloglotta che non conosca la lingua italiana (in applicazione del principio la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo di ricorso concernente la violazione dell'art. 143-bis, cod. proc. pen., fondato sulla circostanza che sia la denuncia della persona offesa che il verbale delle sommarie informazioni rese da un'amica erano stati redatti dagli operanti direttamente in lingua italiana, traducendo dall'inglese). […]Leggi di più...
- art. 624 cod. pen.·
- art. 625 cod. pen.·
- nullità querela·
- querela·
- principio di tassatività art. 177 cod. proc. pen.·
- interprete·
- art. 110 cod. pen.·
- misura cautelare non detentiva·
- art. 56 cod. pen.·
- convalida arresto in flagranza