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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/06/2025, n. 1864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1864 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 25.06.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex ART.127 TER C.P.C. nella causa iscritta al n.10728/22 R.G.
tra
nata il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Luca Putignano come da procura Parte_1 speciale a margine del ricorso
RICORRENTE ed
Controparte_1
RESISTENTE/CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.10.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere titolare di pensione cat. VO n.13044472, ha dedotto di aver inutilmente chiesto all' la corresponsione CP_1 dell'assegno per il nucleo familiare dovutole nella misura di € 51,13 mensili (in luogo degli € 36,15 mensili già percepiti) per la presenza nel proprio nucleo familiare di un componente totalmente inabile, tale riconosciuto con decorrenza dall'aprile 2020.
Lamentando l'ingiustificato adeguamento della prestazione da parte dell'istituto previdenziale, ha chiesto condannarsi parte convenuta al pagamento del dovuto, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l' è rimasto contumace. CP_1
Esaurita la trattazione, all'esito dell'udienza del25.06.2025 la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Preliminarmente va rilevata la proponibilità dell'azione, preceduta dalla presentazione della domanda amministrativa del 17.09.2022.
Nel merito, la domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
L'assegno per il nucleo familiare è una prestazione assistenziale temporanea che ha la duplice finalità di integrare il salario o la pensione e di sovvenire ai maggiori oneri rappresentati dai carichi di famiglia.
1 A decorrere dal 1° gennaio 1988 esso viene erogato a richiesta dei lavoratori dipendenti, dei titolari di pensione e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, dei dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 2 del d.l. n. 69/88, convertito in l. n. 153/88.
Ai sensi dell' art. 2, comma 2, del D.L. n. 69/88, convertito in legge n. 153/88, l' assegno per il nucleo familiare “compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma
1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con effetto dal 1° luglio 1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano parte due o più figli, l'importo mensile dell'assegno spettante è aumentato di lire 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo”.
Nel caso di specie, risulta dagli atti di causa che il coniuge della ricorrente ), per cui ella Persona_1 già percepiva l'ANF nella misura di € 36,15, è stato riconosciuto totalmente inabile ed è divenuto titolare di pensione di inabilità civile cat. INVCIV n.07678981 con decorrenza da aprile 2020.
Va ancora rilevato che il diritto sorge in favore dell'assicurato per la sola sussistenza delle condizioni di legge, mentre la relativa richiesta in via amministrativa ha solo la funzione di atto di avvio della procedura amministrativa che sfocia in un accertamento avente natura non costitutiva ma solo dichiarativa del diritto, i cui effetti retroagiscono al momento in cui sono venute ad esistenza le condizioni normativamente previste (cfr. Cass. Civ., Sez.L., n.22051/2008).
Alla luce della situazione reddituale di patre istante, come documentata in atti, consegue a quanto sopra la condanna dell' a corrisponderle l'ANF sulla pensione sopra indicata nella misura di € 51,13 CP_1 mensili, con condanna altresì al pagamento delle differenze mensili dovute sui ratei di pensione decorrenti da aprile 2020, oltre interessi.
Le spese processuali, liquidate in € 900,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, vanno poste a carico dell' secondo la regola della soccombenza, con distrazione. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'assegno per il nucleo familiare sulla pensione cat. VO
n.13044472 nella misura di € 51,13 mensili e per l'effetto condanna l' in persona del legale rapp. CP_1
p.t., al pagamento della differenza tra il minor importo erogato e quanto dovutole con decorrenza dal
01.04.2020, oltre agli interessi legali dalla maturazione di ciascuna frazione del credito al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, liquidate in € 900,00 CP_1
2 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, 27.06.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 25.06.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex ART.127 TER C.P.C. nella causa iscritta al n.10728/22 R.G.
tra
nata il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Luca Putignano come da procura Parte_1 speciale a margine del ricorso
RICORRENTE ed
Controparte_1
RESISTENTE/CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.10.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere titolare di pensione cat. VO n.13044472, ha dedotto di aver inutilmente chiesto all' la corresponsione CP_1 dell'assegno per il nucleo familiare dovutole nella misura di € 51,13 mensili (in luogo degli € 36,15 mensili già percepiti) per la presenza nel proprio nucleo familiare di un componente totalmente inabile, tale riconosciuto con decorrenza dall'aprile 2020.
Lamentando l'ingiustificato adeguamento della prestazione da parte dell'istituto previdenziale, ha chiesto condannarsi parte convenuta al pagamento del dovuto, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l' è rimasto contumace. CP_1
Esaurita la trattazione, all'esito dell'udienza del25.06.2025 la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Preliminarmente va rilevata la proponibilità dell'azione, preceduta dalla presentazione della domanda amministrativa del 17.09.2022.
Nel merito, la domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
L'assegno per il nucleo familiare è una prestazione assistenziale temporanea che ha la duplice finalità di integrare il salario o la pensione e di sovvenire ai maggiori oneri rappresentati dai carichi di famiglia.
1 A decorrere dal 1° gennaio 1988 esso viene erogato a richiesta dei lavoratori dipendenti, dei titolari di pensione e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, dei dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 2 del d.l. n. 69/88, convertito in l. n. 153/88.
Ai sensi dell' art. 2, comma 2, del D.L. n. 69/88, convertito in legge n. 153/88, l' assegno per il nucleo familiare “compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma
1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con effetto dal 1° luglio 1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano parte due o più figli, l'importo mensile dell'assegno spettante è aumentato di lire 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo”.
Nel caso di specie, risulta dagli atti di causa che il coniuge della ricorrente ), per cui ella Persona_1 già percepiva l'ANF nella misura di € 36,15, è stato riconosciuto totalmente inabile ed è divenuto titolare di pensione di inabilità civile cat. INVCIV n.07678981 con decorrenza da aprile 2020.
Va ancora rilevato che il diritto sorge in favore dell'assicurato per la sola sussistenza delle condizioni di legge, mentre la relativa richiesta in via amministrativa ha solo la funzione di atto di avvio della procedura amministrativa che sfocia in un accertamento avente natura non costitutiva ma solo dichiarativa del diritto, i cui effetti retroagiscono al momento in cui sono venute ad esistenza le condizioni normativamente previste (cfr. Cass. Civ., Sez.L., n.22051/2008).
Alla luce della situazione reddituale di patre istante, come documentata in atti, consegue a quanto sopra la condanna dell' a corrisponderle l'ANF sulla pensione sopra indicata nella misura di € 51,13 CP_1 mensili, con condanna altresì al pagamento delle differenze mensili dovute sui ratei di pensione decorrenti da aprile 2020, oltre interessi.
Le spese processuali, liquidate in € 900,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, vanno poste a carico dell' secondo la regola della soccombenza, con distrazione. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'assegno per il nucleo familiare sulla pensione cat. VO
n.13044472 nella misura di € 51,13 mensili e per l'effetto condanna l' in persona del legale rapp. CP_1
p.t., al pagamento della differenza tra il minor importo erogato e quanto dovutole con decorrenza dal
01.04.2020, oltre agli interessi legali dalla maturazione di ciascuna frazione del credito al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, liquidate in € 900,00 CP_1
2 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, 27.06.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
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