Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/06/2025, n. 1295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1295 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 05 giugno 2025,
a seguito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n°6849/2023 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
nato il [...] a [...] rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Giuseppe Iorio
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Oliva CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29/11/2023 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario ai fini dell'assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222/84, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando la sussistenza del requisito sanitario .
Si costituiva l' convenuto che, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità della domanda, e comunque rigettarsi il ricorso, con vittoria delle spese del giudizio.
***
La domanda è infondata e va respinta.
Dispone l'art. 445 bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie sono stati evidenziati i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall' . Tuttavia, nel merito, la CP_1
domanda è infondata.
Dalla lettura dell'elaborato peritale si evince che il consulente medico, con motivazione logica ed articolata, sulla base della documentazione versata in atti dalla parte, nonché dando atto dell'effettuazione di un accurato esame obiettivo del periziato, si sofferma sulle ragioni che devono indurre a ritenerlo, pur avendo riguardo alle patologie di cui è affetto, non invalido ai sensi della l.
n.222/1984, in relazione alla capacità di lavoro in occupazioni confacenti le sue attitudini.
Ciò posto, è noto che la valutazione attinente alla diminuzione della capacità di lavoro ai sensi della legge 222/1984 va riferita alla capacità di lavoro semispecifica dell'assicurato, e cioè a quella capacità di produrre proficui atti lavorativi nel proprio abituale settore occupazionale o in quell'ambito di attività alternative compatibili con le sue qualità personali e le caratteristiche di preparazione professionale.
Ebbene, nel caso di specie, il Ctu, ha ritenuto che le patologie di cui è affetto il ricorrente non diminuiscano in modo considerevole le sue capacità fisiche e la capacità di lavoro in occupazioni confacenti le sue attitudini.
In particolare, per quanto rilevi in questa sede, poiché oggetto di doglianza da parte ricorrente, in relazione al quadro patologico caratterizzato da tachicardia, ansia stress, preoccupazione, il Ctu ha ampiamente motivato sul come tali patologie non incidono in termini di particolare o assoluta rilevanza sulla capacità lavorativa dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini. Con riferimento alla “cardiopatia ischemica in esiti di pregresso (2020) infarto del miocardio trattato mediante PTCA e stent medicati in dislipidemico di anni 59 già sottoposto (2019) a procedura di ablazio-ne transcatetere a radiofrequenza di tachicardia parossistica” nessun aggravamento è stato riscontrato né ulteriori infermità sono insorte in costanza di procedimento amministrativo. Il ricorrente si sottopone a controlli cardiologici semestrali dai quali non sono emerse ulteriori problematiche. Lo stesso ricorrente ha dichiarato al CTU di non soffrire di altre patologie, se non quella cardiologica, né di assumere farmaci oltre quelli prescritti per la cardiopatia.
Tali infermità, a parere del CTU, nel loro complesso erano già presenti all'epoca della domanda amministrativa e non sono andate incontro a peggioramento clinico e, pertanto, non costituiscono patologie invalidanti per il riconoscimento del diritto a beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità
a norma dell'art. 1 della legge 222/84, non determinando le stesse patologie una permanente riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro.
Né è stata depositata nuova documentazione medica idonea a provare un effettivo peggioramento delle condizioni di salute del ricorrente rispetto all'epoca degli accertamenti medico legali svolti in sede di ATP.
La conclusione cui è giunto il CTU è che il quadro morboso delineato, globalmente considerato, non determina una riduzione della capacità lavorativa in attività confacenti le sue attitudini, a meno di un terzo.
La valutazione appare corretta sotto il profilo metodologico, oltre che esaustiva, atteso che il giudizio espresso è conforme ai criteri da applicare ai fini dell'accertamento della invalidità ordinaria, avendo egli considerato in concreto le condizioni del soggetto, tenendo conto della età, della formazione e personalità professionale, in guisa tale da valutare la possibilità di continuare nelle mansioni in concreto svolte, o di svolgere attività diverse da quelle espletate (cfr. Cass. 4710/2016) confacenti alle attitudini dell'assicurato e, pertanto, può essere condivisa da questo giudice.
In definitiva, lo stato patologico del richiedente la prestazione è quello accertato dal CTU ed indicato dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti.
In conclusione, l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità.
Quanto alle spese, dalla documentazione in atti, emerge che parte ricorrente non ha diritto dell'esenzione dal pagamento delle spese di lite in caso di soccombenza ex art. 152 disp. att. c.p.; tuttavia le complessive condizioni di salute della parte giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
Le spese di CTU vengono poste a carico di entrambe le parti in solido e liquidate con separato decreto
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) respinge la domanda e, per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ex lege n. 222/1984;
b) compensa le spese di lite;
3) pone le spese di CTU, a carico di entrambe le parti in solido e liquidate con separato decreto.
Si comunichi
Nola, lì 13 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Carmen Maria Pigrini