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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 30/10/2025, n. 2380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2380 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, nella persona del Giudice unico dott.ssa Silvia Rizzuto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 978/2022 promossa da:
C.F.: Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Cascio, come da mandato in atti.
Attore
contro c.f. in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., con l'Avv. Mauro Bonato
Convenuto
contro
, c.f. CP_2 C.F._2
Convenuto contumace
contro
pagina 1 di 9 , c.f. CP_3 C.F._3
Convenuto contumace
Avente ad oggetto: lesione personale
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE: “come da memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. nr.1,
moderando il quantum all' esito dell' espletata CTU e reietta ogni contraria istanza ed eccezione”
CONCLUSIONI PER “Respinta ogni Controparte_4
contraria istanza ed eccezione, premesse le più opportune declaratorie di rito e di merito, salva ogni
altra azione e ragione: Nel merito: in via principale: rigettarsi ogni domanda e pretesa proposta
dall'attrice nei confronti di in quanto inammissibile, prescritta, Controparte_4
infondata, indimostrata, o comunque non dovuta per tutti i motivi esposti in narrativa tenuto conto
anche della condotta della signora e in ogni caso dichiararsi che Parte_1 Controparte_4
nulla deve all'attrice; in via subordinata: nella non creduta ipotesi in cui il Giudice
[...]
ritenesse di accogliere le domande di parte attrice, ridursi le medesime a quanto di diritto e di ragione,
tenuto conto delle eccezioni e difese esposte in narrativa da , con Controparte_4
riserva di agire nelle opportune sedi per la rivalsa, il regresso o comunque per ogni azione risarcitoria
e/o restitutoria;
in ogni caso: con vittoria di spese di lite e compensi professionali, oltre spese generali
al 15% e accessori di legge, anche per il procedimento per accertamento tecnico ex art. 696 bis cpc
esperito; In via istruttoria: la deducente si riporta alle istanze istruttorie già formulate nelle memorie
ex art. 183, sesto comma nn. 2-3, cpc ed insiste per l'accoglimento delle istanze non accolte,
opponendosi alle istanze istruttorie avversarie per le ragioni già argomentate ed eccepiste in atti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 132 c.p.c. pagina 2 di 9 Con atto di citazione dep. il 09/02/2022 e ritualmente notificato, la sig.ra ha Parte_1
convenuto in giudizio la Controparte_5
deducendo che: - in data 03.05.2015 alle ore 13,00 circa, mentre l'attrice
[...]
attraversava a piedi Viale Colli Aminei in Napoli sulle strisce pedonali, veniva investita con la parte anteriore di un motociclo del tipo MBK targato DA06430; - a seguito del sinistro riportava lesioni personali, tanto da essere condotta presso il vicino pronto soccorso dell'Ospedale A. AR di
Napoli con la diagnosi di:“ ferite lacero contuse polpaccio e coscia sinistra che vengono suturate,
dorso lombalgia, algia polsi spalla sinistra” cui seguivano ulteriori controlli e visite specialistiche;
- le lesioni riportate sono state valutate quale danno biologico, come da relazione medico legale a firma della dott.ssa specialista in Medicina Legale delle Assicurazioni, nella misura del 30- Persona_1
35% ITT 20 gg 40 al 50%.
Premessa l'esclusiva responsabilità dell'evento in caso alla conducente del motociclo del tipo MBK
targato DA06430 sig.ra di proprietà al momento del sinistro del sig. e CP_3 CP_2
assicurato per la r.c.a. presso la , l'attrice ha agito in Controparte_1
giudizio per ottenere, dai convenuti in solido tra loro, il risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti a causa dell'incidente sopra descritto.
Con comparsa di costituzione e risposta dep. il 26/05/2022 la Controparte_1
ha preliminarmente eccepito la prescrizione dell'azione, quindi ha
[...]
contestato la verificazione del sinistro e la riferita dinamica nonché il coinvolgimento del motociclo
MBK, targato DA06430, di proprietà del signor A tal fine ha evidenziato che il sig. CP_2
non ha mai presentato denuncia di sinistro alla Compagnia di assicurazioni e, appreso della CP_6
richiesta risarcitoria della signora , ha disconosciuto il sinistro di causa dichiarando di non aver Pt_1
investito alcuna donna in data 3.05.2015 e di essere l'unico utilizzatore del proprio mezzo. Infine ha contestato il danno lamentato e la documentazione presentata con particolare riferimento al doc. 11. pagina 3 di 9 I convenuti e non si sono costituiti in giudizio e all'udienza del 01/12/2022 CP_3 CP_2
ne è stata dichiarata la contumacia dei convenuti e . CP_3 CP_2
Assunte le prove orali ed espletata CTU medico legale con provvedimento del 23.6.2025 la causa è
stata posta in decisione sulle conclusioni adottate come in premessa e con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
* * * * *
Eccezione di prescrizione e inoperatività della polizza
Devono in primo luogo essere rigettate l'eccezione di prescrizione che parte convenuta ha sollevato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2947, comma 2, e dell'art. 2952, comma 2, c.c. e l'eccezione di inoperatività per non essere stato il sinistro denunciato entro i termini di polizza, e comunque entro il termine di cui all'art. 1913 c.c.
Per quanto concerne l'eccezione di inoperatività è di tutta evidenza che la stessa vale nel rapporto contrattuale tra l'assicurato e la propria compagnia di assicurazione e non già nei confronti del danneggiato dell'assicurazione obbligatorio con azione diretta qual è quella n esame.
Va inoltre rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta non trovando applicazione,
nel caso di specie, la prescrizione breve di cui all'art. 2947 c.c. secondo comma bensì la più lunga prescrizione prevista per il reato di lesioni colpose (sul punto Cass. Sez. U, n. 27337/2008),
validamente interrotta da parte attrice con l'invio di una raccomandata in data 16.1.2016 e quindi di una pec del 22.1.2021 e la successiva instaurazione di un procedimento ex art. 696 bis c.p.c..
Dinamica dell'incidente
La dinamica dell'incidente descritta dall'attrice ha trovato positivo riscontro nella deposizione resa dalla sig.ra la quale, sentita come teste all'udienza del 5.7.2023, ha dichiarato: Testimone_1
“La sig. è la sig.ra che è stata investita e che ho conosciuto in quella occasione…. io stavo Pt_1
uscendo dalla profumeria MALLARDO e ho visto un motociclo che veniva dal lato dell'ospedale pagina 4 di 9 AR e ha investito la sig.ra che stava attraversando le strisce pedonali all'altezza dello scooter.
La sig.ra era sulla parte destra della sede stradale nel punto in cui ci sono le strisce. La zona era
molto trafficata in quel momento e io mi sono fermata insieme anche ad altri , diedi il mio numero di
telefono per qualsiasi evenienza …..io ho visto bene che la sig.ra è stata investita perché dopo essere
uscita dalla profumeria ero lì ferma ad aspettare mia zia. La sig.ra dopo essere stata colpita con la
parte anteriore dello scooter è caduta a terra e si lamentava per l'urto che aveva subito sulla parte
sinistra cadendo a terra , l'urto è stato abbastanza forte. Faccio presente che il punto che è accaduto
l'incidente non è piano ma c'è un piccolo avvallamento…..non so essere precisissima su cosa ha fatto
la sig.ra per evitare l'impatto è passato anche del tempo, è certo che la sig.ra stava camminando ed è
stata investita. … per quel che ricordo la sig.ra è stata portata da un passante all'ospedale più vicino
con la sua auto. la sig.ra che guidava lo scooter si è fermata e si è avvicinata alla sig.ra caduta per
terra…. io mi trovavo in piedi poco prima dei tavolini che si vedono sul lato destro della fotografia .La
sig.ra ha attraversato la strada dal lato opposto e l'impatto è avvenuto più o meno nel punto in cui
nella fotografia è rappresentata l'auto scura”. A precisa domanda la teste ha chiarito che “Dopo circa
un mese dall'incidente la sig.ra a cui avevo lasciato il mio recapito telefonico mi ha telefonato Pt_1
e mi ha chiesto potevo testimoniare in relazione all'incidente . Successivamente l' ho richiamata io per
sapere come stava poi non l'ho più sentita sino a circa due-tre mesi fa. La persona che guidava lo
scouter era una donna di circa 50 anni per quel che posso giudicare, era mora, in definitiva non era
una ragazzina né una donna anziana ma una sig.ra adulta. Tutto il tempo che io sono rimasta suoi
luoghi, non ho visto nessun agente di polizia municipale . Io mi sono allontanata presso a poco quando
la sig.ra è stata accompagnata dal passante all'ospedale”.
La deposizione delle teste risulta chiara , precisa e dettagliata né sono stati indicati elementi da cui desumere una falsità della testimone la cui inattendibilità è motivata unicamente dalla mancata preventiva indicazione del nominativo. pagina 5 di 9 Tanto premesso deve essere affermata la responsabilità della conducente , del CP_3
proprietario e di per l'incidente per cui è causa. CP_2 Controparte_4
Quantificazione del danno
L'attrice ha allegato di aver patito lesioni con esiti invalidanti quantificati, sulla scorta di una perizia di parte , in misura del 30-35% , ITT 20 giorni e 40 giorni al 50%.
nel costituirsi in giudizio, ha sollevato dubbi in merito ad uno dei documenti Controparte_4
medici prodotti e a sua volta dimesso il disconoscimento della sottoscrizione della dott.ssa Per_2
responsabile tecnica della struttura (nella veste di medico radiologo) in calce al documento 11
[...]
dimesso da parte attrice.
Nell'ambito della consulenza tecnica d'ufficio il CTU con il consenso dei CTP ha preso visione dell'esame originale di cui al referto constato evidenziando che “il dischetto non corrisponde ai
requisiti della registrazione di un esame strumentale, poiché contiene soltanto immagini jpg, e cioè
immagini fotografiche di esame TAC di polso e spalla importate nel dischetto medesimo;
il dischetto è
totalmente privo dei requisiti sostanziali - contestualmente registrati - di identificazione della struttura,
dell'apparecchiatura, dell'orario di esecuzione, e soprattutto del paziente, che integrano un esame
strumentale normalmente eseguito. Non si ritiene pertanto che tale referto possa essere accolto,
perdendo pertanto significato anche i consequenziali provvedimenti terapeutici”.
Ciò premesso la consulenza tecnica medico-legale d'ufficio espletata nel presente giudizio sulla persona dell'investito, ha descritto la diagnosi di accoglimento dell'attrice in ospedale di “Traumatismo
di nervi multipli del cingolo scapolare e dell'arto superiore, “, il riscontro oggettivo di dimissione
depose per la presenza di ferite lacerocontuse suturate al polpaccio e alla coscia sinistra, dorso
lombalgia, algia ai polsi alla spalla sinistra. Gli esami radiologici, condotti ai vari livelli
sopraindicati, non evidenziarono lesioni fratturative. Fu posta prognosi di giorni 8”; visitata l'attrice ha riscontrato sfumati esiti cicatriziali all'arto inferiore sinistro, nonché occasionale generica pagina 6 di 9 dolorabilità di spalla e di polso sinistro, in presenza di una funzionalità articolare conservata e di una altrettanto conservata forza contro resistenza ai vari segmenti interessati ed ha ritenuto che “Sulla base
della tipologia e della attendibile evoluzione delle lesioni accertate, non appare plausibile correlare a
tali lesioni il quadro complesso successivamente descritto, di sofferenze neurologiche di tipo assonale,
di insufficienza venosa con edemi diffusi oggi inesistenti”. Quindi ha quantificato un periodo di inabilità temporanea biologica parziale al 75% di 10 giorni, un periodo di inabilità temporanea biologica parziale al 50% di 10 giorni, un ulteriore periodo di inabilità temporanea biologica parziale al
25% di circa 20 giorni e una menomazione nell'ordine del 3% in termini esclusivamente di danno biologico. Quanto al grado di sofferenza ha ritenuto ammissibile grado di sofferenza media per i primi
10-15 giorni e lieve per ulteriori 15 giorni.
Le risultanze della CTU sono sostenute da coerente ed esauriente motivazione e per questo vengono condivise e poste a fondamento della presente decisione tenuto conto peraltro che alcuna osservazione
è stata sollevata da parte attrice mentre la convenuta si è limitata a ribadire le riserve avanzate CP_4
sulla genuinità della documentazione clinica e radiologica. In merito a tali osservazioni il CTU ha ribadito che la quantificazione “è concordemente riferita soltanto agli esiti menomativi che risultano
causalmente correlati alle “lesioni oggettivamente riscontrate e descritte” nella cartella clinica
dell'ospedale “AR” di Napoli”.
In sede di precisazione delle conclusioni parte attrice ha espressamente moderato il quantum all' esito dell' espletata CTU.
Tenuto conto dell'entità delle lesioni riscontrate non eccedente i 9 punti percentuali, la liquidazione del danno biologico va operata facendo applicazione della tabella adottata ex art. 139 d.l.vo n. 209/2005.
Pertanto, in base alla tabella attualmente in vigore, adottata con d.m. 18.7.2025, all'attrice, che all'epoca del sinistro aveva 43anni, va liquidata, a titolo di risarcimento del danno biologico, la somma di € 3.879,13, di cui € 2.895,98 per invalidità permanente ed € 983,15 per invalidità temporanea. pagina 7 di 9 Non può invece essere riconosciuto il danno morale indicato nella memoria conclusionale. Se in astratto il danno morale può essere riconosciuto anche in caso di lesioni di lieve entità
(micropermanenti), è tuttavia necessario che si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento.
Nell'atto introduttivo non vi è alcun cenno al danno morale, v'è un mero rinvio ad una perizia di parte depositata incompleta (mancano le pagine finali), che – riferisce l'attrice - quantifica il danno nella ben maggiore percentuale del 30-35%; il CTU ha escluso che il quadro complesso di sofferenze neurologiche di tipo assonale e insufficienza venosa con edemi diffusi possa ricondursi alle lesioni patite in occasione dell'incidente. Alla luce di quanto sopra e del materiale assertivo e probatorio in atti non si ritiene di poter procedere alla liquidazione del danno morale.
Tanto premesso i convenuti in solido tra loro devono essere condannati a versare all'attrice la somma di
€ 3.879,13, liquidata all'attualità e quindi è già comprensiva della rivalutazione monetaria. Su tale somma decorrono gli interessi compensativi sulla somma di € 3.879,13 devalutata fino alla data del sinistro medesimo e annualmente rivalutata sino alla data della presente sentenza. Sull'importo che si determina decorrono gli interessi, al tasso di cui all'art. 1284 c.c., fino all'effettivo soddisfo.
Il parziale accoglimento delle domande dell'attrice giustifica la compensazione fra le parti fino a concorrenza di ½ delle spese di lite liquidate in dispositivo secondo il parametro del decisum.
Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico per ¾ di parte attrice e per ¼ a carico dei convenuti in solido tra loro.
PQM
pagina 8 di 9 Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta
accertata la responsabilità della conducente nell'investimento dell'attrice, condanna CP_7
e la al pagamento, in solido tra CP_3 CP_2 Controparte_4
loro e in favore dell'attrice, della somma di € 3.879,13 oltre interessi decorrenti sulla somma di €
3.879,13 devalutata alla data del sinistri e annualmente rivalutata sino alla data della presente sentenza e interessi sull'importo che si determina dalla data della presente sentenza sino al saldo effettivo;
condanna e alla rifusione, delle CP_3 CP_2 Controparte_4
spese di lite a favore dell'attrice liquidate, già operata la compensazione in € 1.276 oltre rimborso forfetario IVA e cpa pone le spese di CTU definitivamente a carico per ¾ di parte attrice e per ¼ a carico dei convenuti in solido tra loro.
Così deciso in Verona, il 21/10/2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, nella persona del Giudice unico dott.ssa Silvia Rizzuto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 978/2022 promossa da:
C.F.: Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Cascio, come da mandato in atti.
Attore
contro c.f. in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., con l'Avv. Mauro Bonato
Convenuto
contro
, c.f. CP_2 C.F._2
Convenuto contumace
contro
pagina 1 di 9 , c.f. CP_3 C.F._3
Convenuto contumace
Avente ad oggetto: lesione personale
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE: “come da memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. nr.1,
moderando il quantum all' esito dell' espletata CTU e reietta ogni contraria istanza ed eccezione”
CONCLUSIONI PER “Respinta ogni Controparte_4
contraria istanza ed eccezione, premesse le più opportune declaratorie di rito e di merito, salva ogni
altra azione e ragione: Nel merito: in via principale: rigettarsi ogni domanda e pretesa proposta
dall'attrice nei confronti di in quanto inammissibile, prescritta, Controparte_4
infondata, indimostrata, o comunque non dovuta per tutti i motivi esposti in narrativa tenuto conto
anche della condotta della signora e in ogni caso dichiararsi che Parte_1 Controparte_4
nulla deve all'attrice; in via subordinata: nella non creduta ipotesi in cui il Giudice
[...]
ritenesse di accogliere le domande di parte attrice, ridursi le medesime a quanto di diritto e di ragione,
tenuto conto delle eccezioni e difese esposte in narrativa da , con Controparte_4
riserva di agire nelle opportune sedi per la rivalsa, il regresso o comunque per ogni azione risarcitoria
e/o restitutoria;
in ogni caso: con vittoria di spese di lite e compensi professionali, oltre spese generali
al 15% e accessori di legge, anche per il procedimento per accertamento tecnico ex art. 696 bis cpc
esperito; In via istruttoria: la deducente si riporta alle istanze istruttorie già formulate nelle memorie
ex art. 183, sesto comma nn. 2-3, cpc ed insiste per l'accoglimento delle istanze non accolte,
opponendosi alle istanze istruttorie avversarie per le ragioni già argomentate ed eccepiste in atti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 132 c.p.c. pagina 2 di 9 Con atto di citazione dep. il 09/02/2022 e ritualmente notificato, la sig.ra ha Parte_1
convenuto in giudizio la Controparte_5
deducendo che: - in data 03.05.2015 alle ore 13,00 circa, mentre l'attrice
[...]
attraversava a piedi Viale Colli Aminei in Napoli sulle strisce pedonali, veniva investita con la parte anteriore di un motociclo del tipo MBK targato DA06430; - a seguito del sinistro riportava lesioni personali, tanto da essere condotta presso il vicino pronto soccorso dell'Ospedale A. AR di
Napoli con la diagnosi di:“ ferite lacero contuse polpaccio e coscia sinistra che vengono suturate,
dorso lombalgia, algia polsi spalla sinistra” cui seguivano ulteriori controlli e visite specialistiche;
- le lesioni riportate sono state valutate quale danno biologico, come da relazione medico legale a firma della dott.ssa specialista in Medicina Legale delle Assicurazioni, nella misura del 30- Persona_1
35% ITT 20 gg 40 al 50%.
Premessa l'esclusiva responsabilità dell'evento in caso alla conducente del motociclo del tipo MBK
targato DA06430 sig.ra di proprietà al momento del sinistro del sig. e CP_3 CP_2
assicurato per la r.c.a. presso la , l'attrice ha agito in Controparte_1
giudizio per ottenere, dai convenuti in solido tra loro, il risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti a causa dell'incidente sopra descritto.
Con comparsa di costituzione e risposta dep. il 26/05/2022 la Controparte_1
ha preliminarmente eccepito la prescrizione dell'azione, quindi ha
[...]
contestato la verificazione del sinistro e la riferita dinamica nonché il coinvolgimento del motociclo
MBK, targato DA06430, di proprietà del signor A tal fine ha evidenziato che il sig. CP_2
non ha mai presentato denuncia di sinistro alla Compagnia di assicurazioni e, appreso della CP_6
richiesta risarcitoria della signora , ha disconosciuto il sinistro di causa dichiarando di non aver Pt_1
investito alcuna donna in data 3.05.2015 e di essere l'unico utilizzatore del proprio mezzo. Infine ha contestato il danno lamentato e la documentazione presentata con particolare riferimento al doc. 11. pagina 3 di 9 I convenuti e non si sono costituiti in giudizio e all'udienza del 01/12/2022 CP_3 CP_2
ne è stata dichiarata la contumacia dei convenuti e . CP_3 CP_2
Assunte le prove orali ed espletata CTU medico legale con provvedimento del 23.6.2025 la causa è
stata posta in decisione sulle conclusioni adottate come in premessa e con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
* * * * *
Eccezione di prescrizione e inoperatività della polizza
Devono in primo luogo essere rigettate l'eccezione di prescrizione che parte convenuta ha sollevato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2947, comma 2, e dell'art. 2952, comma 2, c.c. e l'eccezione di inoperatività per non essere stato il sinistro denunciato entro i termini di polizza, e comunque entro il termine di cui all'art. 1913 c.c.
Per quanto concerne l'eccezione di inoperatività è di tutta evidenza che la stessa vale nel rapporto contrattuale tra l'assicurato e la propria compagnia di assicurazione e non già nei confronti del danneggiato dell'assicurazione obbligatorio con azione diretta qual è quella n esame.
Va inoltre rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta non trovando applicazione,
nel caso di specie, la prescrizione breve di cui all'art. 2947 c.c. secondo comma bensì la più lunga prescrizione prevista per il reato di lesioni colpose (sul punto Cass. Sez. U, n. 27337/2008),
validamente interrotta da parte attrice con l'invio di una raccomandata in data 16.1.2016 e quindi di una pec del 22.1.2021 e la successiva instaurazione di un procedimento ex art. 696 bis c.p.c..
Dinamica dell'incidente
La dinamica dell'incidente descritta dall'attrice ha trovato positivo riscontro nella deposizione resa dalla sig.ra la quale, sentita come teste all'udienza del 5.7.2023, ha dichiarato: Testimone_1
“La sig. è la sig.ra che è stata investita e che ho conosciuto in quella occasione…. io stavo Pt_1
uscendo dalla profumeria MALLARDO e ho visto un motociclo che veniva dal lato dell'ospedale pagina 4 di 9 AR e ha investito la sig.ra che stava attraversando le strisce pedonali all'altezza dello scooter.
La sig.ra era sulla parte destra della sede stradale nel punto in cui ci sono le strisce. La zona era
molto trafficata in quel momento e io mi sono fermata insieme anche ad altri , diedi il mio numero di
telefono per qualsiasi evenienza …..io ho visto bene che la sig.ra è stata investita perché dopo essere
uscita dalla profumeria ero lì ferma ad aspettare mia zia. La sig.ra dopo essere stata colpita con la
parte anteriore dello scooter è caduta a terra e si lamentava per l'urto che aveva subito sulla parte
sinistra cadendo a terra , l'urto è stato abbastanza forte. Faccio presente che il punto che è accaduto
l'incidente non è piano ma c'è un piccolo avvallamento…..non so essere precisissima su cosa ha fatto
la sig.ra per evitare l'impatto è passato anche del tempo, è certo che la sig.ra stava camminando ed è
stata investita. … per quel che ricordo la sig.ra è stata portata da un passante all'ospedale più vicino
con la sua auto. la sig.ra che guidava lo scooter si è fermata e si è avvicinata alla sig.ra caduta per
terra…. io mi trovavo in piedi poco prima dei tavolini che si vedono sul lato destro della fotografia .La
sig.ra ha attraversato la strada dal lato opposto e l'impatto è avvenuto più o meno nel punto in cui
nella fotografia è rappresentata l'auto scura”. A precisa domanda la teste ha chiarito che “Dopo circa
un mese dall'incidente la sig.ra a cui avevo lasciato il mio recapito telefonico mi ha telefonato Pt_1
e mi ha chiesto potevo testimoniare in relazione all'incidente . Successivamente l' ho richiamata io per
sapere come stava poi non l'ho più sentita sino a circa due-tre mesi fa. La persona che guidava lo
scouter era una donna di circa 50 anni per quel che posso giudicare, era mora, in definitiva non era
una ragazzina né una donna anziana ma una sig.ra adulta. Tutto il tempo che io sono rimasta suoi
luoghi, non ho visto nessun agente di polizia municipale . Io mi sono allontanata presso a poco quando
la sig.ra è stata accompagnata dal passante all'ospedale”.
La deposizione delle teste risulta chiara , precisa e dettagliata né sono stati indicati elementi da cui desumere una falsità della testimone la cui inattendibilità è motivata unicamente dalla mancata preventiva indicazione del nominativo. pagina 5 di 9 Tanto premesso deve essere affermata la responsabilità della conducente , del CP_3
proprietario e di per l'incidente per cui è causa. CP_2 Controparte_4
Quantificazione del danno
L'attrice ha allegato di aver patito lesioni con esiti invalidanti quantificati, sulla scorta di una perizia di parte , in misura del 30-35% , ITT 20 giorni e 40 giorni al 50%.
nel costituirsi in giudizio, ha sollevato dubbi in merito ad uno dei documenti Controparte_4
medici prodotti e a sua volta dimesso il disconoscimento della sottoscrizione della dott.ssa Per_2
responsabile tecnica della struttura (nella veste di medico radiologo) in calce al documento 11
[...]
dimesso da parte attrice.
Nell'ambito della consulenza tecnica d'ufficio il CTU con il consenso dei CTP ha preso visione dell'esame originale di cui al referto constato evidenziando che “il dischetto non corrisponde ai
requisiti della registrazione di un esame strumentale, poiché contiene soltanto immagini jpg, e cioè
immagini fotografiche di esame TAC di polso e spalla importate nel dischetto medesimo;
il dischetto è
totalmente privo dei requisiti sostanziali - contestualmente registrati - di identificazione della struttura,
dell'apparecchiatura, dell'orario di esecuzione, e soprattutto del paziente, che integrano un esame
strumentale normalmente eseguito. Non si ritiene pertanto che tale referto possa essere accolto,
perdendo pertanto significato anche i consequenziali provvedimenti terapeutici”.
Ciò premesso la consulenza tecnica medico-legale d'ufficio espletata nel presente giudizio sulla persona dell'investito, ha descritto la diagnosi di accoglimento dell'attrice in ospedale di “Traumatismo
di nervi multipli del cingolo scapolare e dell'arto superiore, “, il riscontro oggettivo di dimissione
depose per la presenza di ferite lacerocontuse suturate al polpaccio e alla coscia sinistra, dorso
lombalgia, algia ai polsi alla spalla sinistra. Gli esami radiologici, condotti ai vari livelli
sopraindicati, non evidenziarono lesioni fratturative. Fu posta prognosi di giorni 8”; visitata l'attrice ha riscontrato sfumati esiti cicatriziali all'arto inferiore sinistro, nonché occasionale generica pagina 6 di 9 dolorabilità di spalla e di polso sinistro, in presenza di una funzionalità articolare conservata e di una altrettanto conservata forza contro resistenza ai vari segmenti interessati ed ha ritenuto che “Sulla base
della tipologia e della attendibile evoluzione delle lesioni accertate, non appare plausibile correlare a
tali lesioni il quadro complesso successivamente descritto, di sofferenze neurologiche di tipo assonale,
di insufficienza venosa con edemi diffusi oggi inesistenti”. Quindi ha quantificato un periodo di inabilità temporanea biologica parziale al 75% di 10 giorni, un periodo di inabilità temporanea biologica parziale al 50% di 10 giorni, un ulteriore periodo di inabilità temporanea biologica parziale al
25% di circa 20 giorni e una menomazione nell'ordine del 3% in termini esclusivamente di danno biologico. Quanto al grado di sofferenza ha ritenuto ammissibile grado di sofferenza media per i primi
10-15 giorni e lieve per ulteriori 15 giorni.
Le risultanze della CTU sono sostenute da coerente ed esauriente motivazione e per questo vengono condivise e poste a fondamento della presente decisione tenuto conto peraltro che alcuna osservazione
è stata sollevata da parte attrice mentre la convenuta si è limitata a ribadire le riserve avanzate CP_4
sulla genuinità della documentazione clinica e radiologica. In merito a tali osservazioni il CTU ha ribadito che la quantificazione “è concordemente riferita soltanto agli esiti menomativi che risultano
causalmente correlati alle “lesioni oggettivamente riscontrate e descritte” nella cartella clinica
dell'ospedale “AR” di Napoli”.
In sede di precisazione delle conclusioni parte attrice ha espressamente moderato il quantum all' esito dell' espletata CTU.
Tenuto conto dell'entità delle lesioni riscontrate non eccedente i 9 punti percentuali, la liquidazione del danno biologico va operata facendo applicazione della tabella adottata ex art. 139 d.l.vo n. 209/2005.
Pertanto, in base alla tabella attualmente in vigore, adottata con d.m. 18.7.2025, all'attrice, che all'epoca del sinistro aveva 43anni, va liquidata, a titolo di risarcimento del danno biologico, la somma di € 3.879,13, di cui € 2.895,98 per invalidità permanente ed € 983,15 per invalidità temporanea. pagina 7 di 9 Non può invece essere riconosciuto il danno morale indicato nella memoria conclusionale. Se in astratto il danno morale può essere riconosciuto anche in caso di lesioni di lieve entità
(micropermanenti), è tuttavia necessario che si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento.
Nell'atto introduttivo non vi è alcun cenno al danno morale, v'è un mero rinvio ad una perizia di parte depositata incompleta (mancano le pagine finali), che – riferisce l'attrice - quantifica il danno nella ben maggiore percentuale del 30-35%; il CTU ha escluso che il quadro complesso di sofferenze neurologiche di tipo assonale e insufficienza venosa con edemi diffusi possa ricondursi alle lesioni patite in occasione dell'incidente. Alla luce di quanto sopra e del materiale assertivo e probatorio in atti non si ritiene di poter procedere alla liquidazione del danno morale.
Tanto premesso i convenuti in solido tra loro devono essere condannati a versare all'attrice la somma di
€ 3.879,13, liquidata all'attualità e quindi è già comprensiva della rivalutazione monetaria. Su tale somma decorrono gli interessi compensativi sulla somma di € 3.879,13 devalutata fino alla data del sinistro medesimo e annualmente rivalutata sino alla data della presente sentenza. Sull'importo che si determina decorrono gli interessi, al tasso di cui all'art. 1284 c.c., fino all'effettivo soddisfo.
Il parziale accoglimento delle domande dell'attrice giustifica la compensazione fra le parti fino a concorrenza di ½ delle spese di lite liquidate in dispositivo secondo il parametro del decisum.
Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico per ¾ di parte attrice e per ¼ a carico dei convenuti in solido tra loro.
PQM
pagina 8 di 9 Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta
accertata la responsabilità della conducente nell'investimento dell'attrice, condanna CP_7
e la al pagamento, in solido tra CP_3 CP_2 Controparte_4
loro e in favore dell'attrice, della somma di € 3.879,13 oltre interessi decorrenti sulla somma di €
3.879,13 devalutata alla data del sinistri e annualmente rivalutata sino alla data della presente sentenza e interessi sull'importo che si determina dalla data della presente sentenza sino al saldo effettivo;
condanna e alla rifusione, delle CP_3 CP_2 Controparte_4
spese di lite a favore dell'attrice liquidate, già operata la compensazione in € 1.276 oltre rimborso forfetario IVA e cpa pone le spese di CTU definitivamente a carico per ¾ di parte attrice e per ¼ a carico dei convenuti in solido tra loro.
Così deciso in Verona, il 21/10/2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Rizzuto
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