Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 03/03/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente rel.
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Maria Lucia Insinga Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 311/2020
R.G., promossa da nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ric- C.F._1 cardo Lana del foro di Gela, codice fiscale
, presso il cui studio in Gela, via Falco- C.F._2
ne n. 5 è elettivamente domiciliato;
si dichiara ex art.176 c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni di rito al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
appellante contro in persona del suo Tutore legale Controparte_1
appellato contumace e nei confronti del
[...]
Controparte_2
, in persona del
[...] CP_3
appellato contumace
Dott.ssa Flavia Strazzanti, pubblicata il giorno 01 luglio 2020,
Repertorio n. 360/2020, nella parte in cui, definitivamente pro- nunciando nel giudizio contraddistinto con il n. 211/2016
R.G.A.C., ha respinto la domanda, con valutazione assorbente di ogni altra, in ragione della prescrizione del diritto esercitato, ri- tenere e dichiarare: - la imprescrittibilità dell'azione civile espe- rita da nel confronti di - Parte_1 Controparte_1
che nato a [...] il [...], in Controparte_1
persona del suo tutore come sopra rappresentato, è pertanto ob- bligato al pagamento in favore di di tutti dan- Parte_1 ni da questi subiti a causa dell'evento criminoso di cui è rimasto vittima, che risulteranno nel corso del giudizio e che la Corte ri- terrà di giustizia con valutazione equitativa;
- in coerenza e per l'effetto, condannare nato a [...] il Controparte_1
25.09.1968, in persona del suo tutore come sopra rappresentato, al pagamento in favore di di tutti danni da Parte_1 questi subiti a causa dell'evento criminoso di cui è rimasto vit- tima, che risulteranno nel corso del giudizio e che la Corte riter- rà di giustizia con valutazione equitativa, al valore attuale della moneta e con rivalutazione annuale dalla data dell'evento, oltre interessi compensativi nella misura legale sul capitale devalutato alla data dell'evento e poi rivalutato annualmente fino alla data di pubblicazione della sentenza e agli interessi nella misura le- gale sulla cifra complessiva dalla data della sentenza fino al sal- do.
- 2 - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 298/2020 dei giorni 30 giugno 2020- 1° luglio
2020 il Tribunale di Gela rigettò la domanda di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, proposta da Pt_1
contro e nei confronti del
[...] Controparte_1 [...]
Controparte_4
e in-
[...] tenzionali violenti, per le lesioni personali cagionate dalla con- dotta dello stesso giudicato colpevole del Controparte_1
reato di strage (commesso in Gela il 27 novembre 1990 ) con sentenza emessa dalla Corte di Assise di Caltanissetta, riforma- ta, solo in ordine alla misura della pena inflitta, dalla Corte di
Assise di Appello Caltanissetta con sentenza divenuta irrevoca- bile in data 13.1.2002.
Il Tribunale ritenne maturata la prescrizione del diritto eccepita dal convenuto Dominante sul rilievo che, nel caso di specie, do- vesse trovare applicazione la disposizione contenuta nell'art. 2947 c.c. comma 3° nella parte in cui stabilisce che al diritto al risarcimento del danno da fatto illecito si applicano i termini in- dicati nei primi due commi nei casi di intervento di sentenza ir- revocabile resa nel giudizio penale, con decorrenza dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.
Quel Giudice osservò, in particolare : <Infatti il processo pe- nale, nel quale il convenuto era imputato per i fatti su cui
l'attore fonda la sua pretesa risarcitoria, è stato definito con sentenza divenuta irrevocabile in data 13.1.2002. Consegue che all'azione proposta, concernente il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito configurante reato, da un lato deve applicarsi il termine di prescrizione di cinque anni, e che dall'altro, il dies a quo di decorrenza della prescrizione va indi-
- 3 - viduato nel passaggio in giudicato della sentenza, ovvero nella data del 13.1.2002. Ed invero, una volta che sia intervenuta condanna definitiva del danneggiante, viene meno il legittimo affidamento del danneggiato alla conservazione dell'azione civi- le negli stessi termini utili per l'esercizio della pretesa punitiva dello Stato, sul quale si basa l'applicazione della più lunga pre- scrizione prevista per il reato anche all'azione di risarcimento, ai sensi dell'art. 2947 comma 3 c.c., al fine di evitare che il reo, condannato in sede penale, resti esente dall'obbligo di risarci- mento verso la vittima, beneficiando del più breve termine di prescrizione in sede civile (cfr. Cassazione civile , sez. III ,
19/02/2007 , n. 3762). Consegue che nel caso di specie, essendo intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, non può estendersi all'azione di risarcimento del danno il più lungo ter- mine di prescrizione previsto per il reato. La domanda risarci- toria va dunque rigettata. Le spese di lite seguono la soccom- benza>>.
***
Avverso detta sentenza ha proposto appello Parte_1 sulla base di un solo, articolato, motivo, lamentando che il Tri- bunale sarebbe incorso in errore nel ritenere prescritto il suo di- ritto al risarcimento del danno perché non ha considerato che nel processo penale in cui era stata accertata la penale responsabilità di egli stesso non si era costituito parte ci- Controparte_1
vile.
Non potevano, dunque, trovare applicazione, contrariamente a quanto opinato dal Tribunale, né la prescrizione breve di cinque anni prevista dal primo comma dell'art. 2947 c.c., né la ritenuta decorrenza di essa dalla data di irrevocabilità della sentenza resa nel processo penale per strage, operando l'effetto interruttivo e
- 4 - sospensivo della prescrizione civile nel solo caso, appunto, di costituzione di parte civile.
Doveva, piuttosto, applicarsi, ai fini civili, il più lungo termine di prescrizione del reato, previsto ai fini penali.
A questa stregua, ha soggiunto l'appellante, poiché, a mente dell'art 157 comma 8 c.p.p., “La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti”; e poi- ché il reato di strage aggravato dall'evento della morte di alme- no una persona è punito con l'ergastolo - non rilevando il rico- noscimento di eventuali attenuanti, ed in particolare del ravve- dimento operoso prevista dall'ar.t 8 D.L. n.152/1991, concessa a
- anche il diritto al risarcimento del dan- Controparte_1 no della persona offesa avrebbe dovuto essere considerato im- prescrittibile.
Il Tribunale di Gela, dunque, avrebbe dovuto pronunziare sen- tenza di condanna al risarcimento del danno, in accoglimento della domanda proposta in prime cure, domanda riproposta in questo grado di appello.
e il non si sono co- Controparte_1 Controparte_2
stituiti.
Sulle conclusioni dell'appellante, rassegnate con le note ex art 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 30 settembre 2024, la causa è stata posta in decisione in pari data, concessi termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia degli appellati e , ritualmente evo- Controparte_1 Controparte_2
cati in giudizio e non costituitisi.
Venendo al merito, l'appello non è fondato.
- 5 - L'art. 2934 c.c. pone, al primo comma, il principio della genera- le prescrittibilità dei diritti (“Ogni diritto si estingue per prescri- zione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge”), con l'eccezione, posta al secondo comma, dei di- ritti indisponibili e degli altri diritti indicati dalla legge.
Pacifica la natura disponibile del diritto al risarcimento del dan- no - proiezione patrimoniale di un diritto personalissimo - il co- strutto difensivo dell'appellante pone una deroga non espressa- mente prevista dalla legge al principio in esame.
Per altro verso, l'articolo 2947 comma terzo c.p.c. fa decorrere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, nel caso in cui sia intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, dalla data di irrevocabilità della sentenza stessa, oltre la quale non è dato dubitare dell'accertamento del fatto/reato e, dunque, non è più giustificabile l'inerzia del titolare del diritto al risar- cimento del danno.
Suggestivo, ma fuorviante, appare il richiamo, operato da
[...]
, alla più recente giurisprudenza di legittimità (in CP_5
termini, Cass. Civ.sez. 3 Ordinanza a n. 3269 del 12/12/2024 ;Sez. 3, Ordinanza n. 11190 del 06/04/2022) che opera il distinguo tra l'ipotesi in cui vi sia stata e quella non vi sia stata costituzione di parte civile : <Se il fatto illecito è considerato dalla legge come reato, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno cagionato decorre dall'ir- revocabilità della sentenza penale, a condizione che vi sia stata costituzione di parte civile (la quale produce un effetto interrut- tivo permanente della prescrizione per tutta la durata del pro- cesso), fermo restando che l'interruzione della prescrizione a fi- ni civilistici può anche avvenire con modalità diverse dalla co- stituzione di parte civile nel processo penale>>.
- 6 - Ed invero, sebbene consti una più risalente pronuncia di segno contrario (cfr. Cass. civ. Sez. Lavoro -
Ordinanza n. 20363 del 26/07/2019) che pone il principio della decorrenza della prescrizione dalla data della formazione del giudicato penale a prescindere dalla costituzione di parte civile, ad avviso di questo collegio l'orientamento prevalente fa corret- ta applicazione del principio dell'effetto interruttivo e sospensi- vo della domanda giudiziale, previsto dall'articolo 2945 c.c. per il giudizio civile e applicabile all'azione civile esercitata nel processo penale con la costituzione di parte civile.
La decorrenza della prescrizione civile dalla data di irrevocabili- tà della sentenza penale presuppone, tuttavia, la prescrittibilità del reato e quindi la possibilità di applicare all'azione civile la più lunga prescrizione stabilita per il fatto penalmente rilevante che costituisca illecito aquiliano.
Diversamente opinando, infatti, si finirebbe col predicare l'imprescrittibilità di un diritto disponibile a contenuto patrimo- niale in violazione del principio di generale prescrittibilità, po- sto, come si è anticipato, dall'art. 2934 c.c.
Questa Corte, peraltro, in una recente pronuncia riguardante il medesimo episodio criminoso, con cui è stato definito il giudi- zio iscritto al n. 278/2021 R.G.C.A., promosso da Pt_2
contro ha affermato che “La cir-
[...] Controparte_1
costanza (indubitabile) che sia il reato di omicidio aggravato sia il reato di strage commessi da sono Controparte_1
astrattamente puniti con pene che rendono i reati stessi impre- scrittibili a norma dell'art. 157 c.p. non esclude l'operatività della norma dell'art. 2947, terzo comma, secondo periodo, cod. civ.
La diversa interpretazione sostenuta dall'appellante, secondo
- 7 - cui la norma dell'art. 2947, terzo comma, secondo periodo, cod. civ. non opererebbe quando la sentenza irrevocabile di condan- na emessa dal Giudice penale riguarda un reato in astratto im- prescrittibile secondo la originaria disciplina dell'art. 157 c.p.
(quali la strage e l'omicidio aggravato), non trova alcun confor- to nel dettato normativo”.
Nel caso di specie, deve trovare applicazione, come corretta- mente affermato dal Giudice di prime cure, la norma dell'art. 2947, terzo comma, secondo periodo, cod. civ., in quanto
[...]
è stato condannato dal Giudice penale per il Parte_3 reato di strage con sentenza divenuta irrevocabile in data 13 gennaio 2002.
L'appello, in conclusione, deve essere rigettato, avendo, il Tri- bunale di Gela bene interpretato la norma dell'art. 2947, terzo comma, secondo periodo, cod. civ. e correttamente accolto l'ec- cezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno tempestivamente proposta dal convenuto Controparte_1
Il diritto azionato dall'attore si è prescritto in data 13 gennaio
2007, con il decorso di cinque anni dalla data (13 gennaio 2002) in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di condanna di
[...]
. Controparte_6
Assorbita ogni altra questione, la sentenza di primo grado deve essere confermata.
Atteso che né né il Controparte_1 Controparte_2
si sono costituiti in sede di gravame, le spese del grado sono di- chiarate irripetibili.
In ragione del rigetto dell'appello si deve dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'ap-
- 8 - pellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, nella contumacia, che di- chiara, di e del , con- Controparte_1 Controparte_2
ferma la sentenza del Tribunale di Gela n. 298/2020 dei giorni
30 giugno 2020- 1° luglio 2020, appellata da Parte_1
e dichiara irripetibili le spese del presente grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Caltanissetta, 24 febbraio 2025.
Il Presidente estensore
Giuseppe Melisenda Giambertoni
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