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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 28/11/2025, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
RG n. 2760 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa IL RR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2760/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Parte_1 C.F._1
Prost, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Parma, Strada Petrarca 8
ATTRICE
Contro
P.IVA e C.F.: ), rappresenta e difesa dall'Avv. CP_1 CP_2 P.IVA_1 P.IVA_2
CO ON del Foro di Rieti, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC del difensore Email_1
CONVENUTO
E
CP_3
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: giudizio di merito conseguente ad opposizione ex art. 617, comma II, c.p.c.
CONCLUSIONI
Per parte attrice come da note d'udienza depositate in data 24.09.2025: Parte_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Parma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta:
- in via istruttoria, modificare l'ordinanza del 13/06/2024 con cui sono state rigettate tutte le istanze istruttorie di parte opponente e ammettere tutte le istanze istruttorie, formulate da parte opponente nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2) c.p.c. del 15/01/2024;
- nel merito, previa revoca e comunque in integrale riforma dell'opposta ordinanza atipica di estinzione del procedimento esecutivo del 23.02.2023, nonché – per quanto occorrer possa – dell'ordinanza di rigetto della
1 fase sommaria dell'opposizione agli atti esecutivi del 30.05.2023, in ogni caso previo accertamento della sussistenza di parte utilmente pignorabile dei crediti del Sig. ei confronti di ! CP_3 CP_1 CP_2
- in via principale, ordinare alla terza pignorata odierna convenuta 'assegnazione, a Controparte_4 favore dell'odierna attrice opponente e creditrice procedente, Dott.ssa ai sensi dell'art. 545, Parte_1 commi VII e IV c.p.c., degli importi la cui titolarità sostanziale, per tutti i motivi di cui in atti, è da riconoscersi in capo al Sig. , di € 835,91 sull'accredito del 12.08.2022 e di € 558,91 sull'accredito del 14.09.2022 CP_3
(accrediti antecedenti alla notifica del pignoramento al terzo); il tutto, per complessivi € 1.394,82, oltre all'importo di € 1.187,80 (€ 322,40 + 220,60 + 191,20 + 453,60) quale sommatoria dei quinti dello stipendio accreditati successivamente alla notifica del pignoramento al terzo;
oltre all'assegnazione del quinti degli accrediti verificatisi e a verificarsi successivamente al 13.01.2023; oltre, in ogni caso, agli interessi ex art. 1284 comma IV c.c. dal 19.05.2022 al saldo sul capitale di € 31.850,00, ovvero la maggiore o minor somma che sarà ritenuta di legge e di Giustizia, sino all'integrale estinzione del debito.
Con vittoria di spese e compensi professionali tanto per l'intero procedimento esecutivo, ivi compresa la fase conclusasi con l'impugnata ordinanza, quanto per la presente opposizione, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e
C.P.A. come per legge”.
Per parte convenuta come da note d'udienza depositate in data CP_1 CP_2
15.11.2023:
“In via preliminare:
Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla signora;
Parte_1
Accertate e dichiarare l'omessa notifica al litisconsorte necessario sig. e quindi, non CP_5 ritualmente e non tempestivamente introdotto il giudizio di merito e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità ovvero l'improcedibilità dell'opposizione avversaria;
Nel merito
Rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, e in ogni caso, non provata. Con vittoria di spese di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione di introduzione del giudizio di merito a seguito di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ha convenuto in giudizio le parti in epigrafe Parte_1 indicate per ottenere la revoca dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione del 24.02.2023, con la quale era stata dichiarata l'improcedibilità della procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. R.G.Es. Mob. Trib. Parma 1612/2022.
In particolare, l'attrice, creditrice di in forza del decreto ingiuntivo n. 953 CP_3 emesso in data 10.06.2022 dal Tribunale di Parma, esponeva di aver pignorato tutti i crediti e le somme di denaro dovute e debende a qualsiasi titolo da a CP_1 CP_2 CP_6
[..
[...] ino alla concorrenza di €. 51.749,65, corrispondente al credito precettato aumentato
[...] della metà ex art. 546 c.p.c., oltre interessi e spese di procedura.
A seguito della dichiarazione negativa del terzo pignorato, che riferiva che il debitore esecutato non era intestatario di alcun rapporto di conto corrente presso il proprio Istituto di credito, e di apposita istanza del creditore procedente, all'udienza del 21.12.2022 il G.E. autorizzava parte creditrice a richiedere al datore di lavoro dell'esecutato copia delle buste paga successive al mese di luglio 2022 e al terzo pignorato di depositare copia dei bonifici eseguiti dal datore di lavoro sul conto corrente che – nella prospettazione della creditrice – era riferibile al debitore esecutato.
All'esito, con ordinanza in data 24.02.2023, il G.E., considerata la dichiarazione negativa resa dal terzo ex art. 547 c.p.c. e ribadita all'udienza del 20.02.2023, nonché la successiva documentazione depositata da cui si evince che le coordinate Iban di accredito delle somme stipendiali a favore dell'esecutato convergono su conto corrente intestato a soggetto terzo, estraneo alla procedura esecutiva e diverso dall'esecutato, “dovendosi pertanto dichiarare
l'improcedibilità dell'apposizione di vincolo pignoratizio su somme non intestate all'esecutato, e la conseguente infruttuosità della procedura stante la dichiarazione negativa del terzo”, dichiarava estinta la procedura.
Avverso tale provvedimento la creditrice procedente ha proposto ricorso in opposizione, rassegnando le seguenti conclusioni:“RICORRE all'Ecc.mo Sig.Giudice dell'Esecuzione, affinché il medesimo voglia fissare, con decreto ex art. 618, comma I, c.p.c., l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, onde procedere a riformare integralmente l'opposta ordinanza atipica di estinzione del procedimento esecutivo del 23.02.2023, comunicata
a mezzo PEC in data 24.02.2023, e conseguentemente assegnare all'odierna opponente e creditrice procedente, ai sensi dell'art. 545, commi VII e IV c.p.c., gli importi di € 835,91 sull'accredito del 12.8.22 e di € 558,91 sull'accredito del 14.9.22 (accrediti antecedenti alla notifica del pignoramento al terzo); il tutto, per complessivi € 1.394,82, oltre all'importo di € 1.187,80 (€ 322,40 + 220,60 + 191,20 + 453,60) quale sommatoria dei quinti dello stipendio accreditati successivamente alla notifica del pignoramento al terzo;
oltre all'assegnazione del quinti degli accrediti verificatisi e a verificarsi successivamente al 13.01.2023; oltre, in ogni caso, agli interessi ex art. 1284 comma IV c.c. dal 19.05.2022 al saldo sul capitale di € 31.850,00, ovvero lamaggiore o minor somma che sarà ritenuta di legge e di Giustizia, sino all'integrale estinzione del debito.
Con vittoria di spese e compensi professionali per l'intero procedimento esecutivo, ivi compresa la fase conclusasi con l'impugnata ordinanza, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A., come per legge”.
Rigettata dal g.e. l'istanza di sospensiva, ha poi introdotto il presente giudizio di merito riproponendo le medesime doglianze già svolte nella fase cautelare, salvo quanto si dirà in seguito in ordine alle conclusioni rassegnate. In particolare, l'attrice deduce che, la titolarità 3 “sostanziale” del conto corrente acceso presso ancorchè formalmente CP_1 CP_2 intestato ad altra persona, è del debitore esecutato, il quale riceve l'accredito del proprio stipendio sul conto corrente pignorato.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.10.2023, si costituiva in giudizio ontestando l'opposizione avversaria e ribadendo la legittimità della propria CP_1 CP_2 dichiarazione negativa, in quanto il creditore procedente aveva agito in executivis sul presupposto errato che fosse titolare di un conto corrente presso detto Istituto CP_3
Co di credito (“Si ha notizia che il sig. ia titolare di un conto corrente presso ! CP_3 CP_1
(CF e P. IVA ) avene sede legale in 2015 Milano, viale Luigi Bodio>” – cfr. atto di P.IVA_2 pignoramento presso terzi).
Inoltre eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione avversaria per le seguenti ragioni:
-mentre con l'atto di pignoramento, la aveva dichiarato di voler pignorare (tutte) le Pt_1 somme (che presumeva) dovute dalla NC ad quali giacenze del conto CP_3 corrente, con la successiva opposizione allegava invece la pignorabilità solo di parte delle somme presenti sul conto, in quanto dall'accredito dello stipendio del debitore esecutato, ai sensi degli artt. 545, commi 4 e 7 c.p.c., con allegazione del tutto nuova e divergente rispetto al contenuto del pignoramento presso terzi;
-dalla documentazione versata in atti nel corso della procedura esecutiva, sarebbe emersa l'esistenza di una esecuzione forzata promossa dalla medesima creditrice direttamente nei confronti del datore di lavoro del debitore esecutato, con conseguente CP_7 illegittimità della condotta avversaria, volta a pignorare contemporaneamente lo stesso stipendio sia presso il datore di lavoro (che opera la trattenuta nella misura di legge) che presso la NC (colpendo la somma residua).
Dopo l'assegnazione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., all'udienza del 15.06.2023 veniva acquisito il fascicolo relativo alla procedura esecutiva sopra indicata e, all'esito dell'esame dello stesso, venivano rigettate le istanze istruttorie e fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 14.05.2025, poi rinviata d'ufficio al
24.09.2025 dal GOP, Dott. Lugi Ferrarini, subentrato nel ruolo del Giudice titolare durante il periodo di congedo.
A tale udienza, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione, con termini di trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per le repliche.
2. Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia del convenuto , non CP_3 costituito in giudizio nonostante la regolarità della notifica.
4 3. Sempre in via preliminare, sebbene la questione non sia stata sollevata dalle parti, si rileva l'ammissibilità dello strumento dell'opposizione agli atti avverso il provvedimento con cui il
Giudice dell'Esecuzione ha dichiarato l'estinzione del processo esecutivo.
Nella fattispecie in esame, il giudice dell'esecuzione non ha dichiarato estinta la procedura esecutiva per il ricorrere di una delle ipotesi tipiche di estinzione contemplate dal codice di rito (impugnabile con lo strumento del reclamo ai sensi dell'art. 630 c.p.c.), ma ha adottato detto provvedimento per supposta improcedibilità derivante dalla dichiarazione negativa del terzo pignorato, che costituisce una causa atipica di estinzione della procedura. Al riguardo,
è principio consolidato che i provvedimenti con i quali venga dichiarata l'improcedibilità dell'esecuzione (o l'estinzione cd. atipica o comunque ove si adotti altro provvedimento di definizione) in ipotesi diverse da quelle tipizzate dal codice di rito, sono impugnabili esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi e non già col reclamo ex art. 630 c.p.c.
(Cfr., Cass. Civ. sent. n. 8404/2020; Cass. Civ. sent. n. 15605/2017). (cfr., Cass. Civ. sent. n.
30201/2008).
Pertanto, appare corretto lo strumento utilizzato dall'attrice.
4. Ciò chiarito, l'opposizione non può essere accolta.
In primo luogo, va evidenziata la parziale novità della domanda formulata con l'atto introduttivo del presente giudizio rispetto a quella proposta con il ricorso in opposizione depositato dinanzi al Giudice dell'Esecuzione (doc. 8 parte attrice); difatti, solo in questa sede l'attrice ha chiesto la revoca dell'opposta ordinanza atipica di estinzione del procedimento esecutivo del 24.02.2023, “ previo accertamento della sussistenza di parte utilmente pignorabile dei crediti del Sig. nei confronti di ! , con conseguente inammissibilità di tale CP_3 CP_1 CP_2 domanda di accertamento, in quanto introdotta per la prima volta nella fase di merito.
In ogni caso, poi, l'opposizione non è meritevole di accoglimento.
Nella parte del ricorso dinanzi al G.E. dedicata ai motivi di opposizione (pagg. 8-9-10-11), si sofferma: a) sull'ammissibilità della opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso Parte_1
l'ordinanza di estinzione atipica;
b) sulla pignorabilità delle somme in quanto di “spettanza sostanziale” del debitore esecutato;
c) sull'individuazione delle somme pignorate in relazione ai limiti stipendiali. L'opponente, dunque, incentra il ricorso sulla possibilità di sottoporre a pignoramento le somme presenti sul conto corrente di un soggetto diverso dal debitore esecutato, in quanto ritenute di “spettanza” del debitore medesimo trattandosi del proprio trattamento stipendiale.
Quanto sopra vale anche per l'atto introduttivo del presente giudizio, in cui l'attrice si limita a riportare integralmente da pagg.3 a pagg. 15 copia del ricorso iniziale;
di talchè si potrebbe ritenere che la domanda di accertamento sopra indicata, così come formulata (“previo
5 accertamento della sussistenza di parte utilmente pignorabile dei crediti del Sig. ei confronti di CP_3
! ), si riferisca all'accertamento del quantum pignorabile nel rispetto dei limiti CP_1 CP_2 previsti dall'art. 545 c.p.c.
Ed invero, l'opponente non ha chiesto di accertare l'esistenza di una interposizione fittizia avente ad oggetto il conto corrente pignorato, così da poter poi accertare e quantificare i crediti asseritamente pignorabili vantati dal debitore verso l'istituto di credito.
Peraltro, con memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c. l'attrice ha precisato che “oggetto della presente opposizione non sono né la dichiarazione, né il contegno processuale della terza pignorata, ma unicamente l'ordinanza atipica del Giudice dell'Esecuzione” (cfr. pag. 1 memoria depositata in data
15.12.2023), sebbene, come evidenziato da parte convenuta, l'opponente non abbia sollevato alcuna specifica censura in relazione alla ordinanza di estinzione in sé.
Infine, anche assumendo che parte attrice abbia voluto contestare l'ordinanza opposta e l'accertamento ivi contenuto sul rapporto sostanziale tra debitore esecutato e terzo pignorato, è solo con gli scritti difensivi finali che la stessa ha dedotto l'intestazione fittizia del conto corrente pignorato, senza che in precedenza abbia formulato alcuna domanda al riguardo, neppure in via istruttoria.
Difatti i capitoli di prova formulati da parte attrice erano tesi ad accertare l'esistenza del conto corrente, le somme accreditate sullo stesso e l'utilizzo del conto corrente da parte del debitore esecutato;
non si occupavano invece delle ragioni e dell'esito di tali accrediti, né dell'esistenza di un accordo di interposizione fittizia alla base dell'utilizzo di tale conto.
Solo con gli scritti finali (nonostante l'eccezione di inammissibilità sollevata dal convenuto con memoria ex art. 183, VI comma, n.
2.c.p.c., dopo la precisazione di parte attrice fatta con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 sopra riportata) l'attrice deduce di aver pignorato il conto corrente sull'assunto dell'intestazione fittizia del medesimo, senza che in realtà sia mai stato chiesto o sottoposto al giudice tale accertamento.
Pertanto, l'opposizione non può essere accolta.
Tale conclusione assorbe e rende superfluo l'esame delle ulteriori questioni ed eccezioni prospettate dal convenuto;
in ogni caso, deve ritenersi la carenza di interesse del terzo pignorato in ordine a profili relativi alla regolarità formale del pignoramento, peraltro opponibili con lo strumento previsto dall'art. 617 c.p.c.
L'esito decisorio raggiunto comporta l'assorbimento (per irrilevanza/ superfluità) anche delle istanze istruttorie insistite dalle parti.
5. L'opposizione va dunque rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di S.P.A. come da CP_1 dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, secondo i parametri
6 minimi dello scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile, complessità bassa (in quanto l'opposizione ha ad oggetto un atto esecutivo che non riguarda direttamente il bene pignorato ed il valore di quest'ultimo non è determinabile;
cfr. Cass., Sez. III, 35878/2022), considerando l'attività svolta ed essendo stata la causa istruita solo documentalmente.
Dichiara non doversi provvedere sulle spese nel rapporto processuale tra l'attrice soccombente ed il convenuto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-dichiara la contumacia di CP_3
- rigetta le domande di Parte_1
-condanna a rimborsare in favore di le spese di lite, Parte_1 CP_1 CP_2 che si liquidano in complessivi €. 3.809,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge;
-nulla sulle spese tra Parte_1 CP_3
Parma, 28 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa IL RR
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa IL RR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2760/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Parte_1 C.F._1
Prost, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Parma, Strada Petrarca 8
ATTRICE
Contro
P.IVA e C.F.: ), rappresenta e difesa dall'Avv. CP_1 CP_2 P.IVA_1 P.IVA_2
CO ON del Foro di Rieti, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC del difensore Email_1
CONVENUTO
E
CP_3
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: giudizio di merito conseguente ad opposizione ex art. 617, comma II, c.p.c.
CONCLUSIONI
Per parte attrice come da note d'udienza depositate in data 24.09.2025: Parte_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Parma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta:
- in via istruttoria, modificare l'ordinanza del 13/06/2024 con cui sono state rigettate tutte le istanze istruttorie di parte opponente e ammettere tutte le istanze istruttorie, formulate da parte opponente nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2) c.p.c. del 15/01/2024;
- nel merito, previa revoca e comunque in integrale riforma dell'opposta ordinanza atipica di estinzione del procedimento esecutivo del 23.02.2023, nonché – per quanto occorrer possa – dell'ordinanza di rigetto della
1 fase sommaria dell'opposizione agli atti esecutivi del 30.05.2023, in ogni caso previo accertamento della sussistenza di parte utilmente pignorabile dei crediti del Sig. ei confronti di ! CP_3 CP_1 CP_2
- in via principale, ordinare alla terza pignorata odierna convenuta 'assegnazione, a Controparte_4 favore dell'odierna attrice opponente e creditrice procedente, Dott.ssa ai sensi dell'art. 545, Parte_1 commi VII e IV c.p.c., degli importi la cui titolarità sostanziale, per tutti i motivi di cui in atti, è da riconoscersi in capo al Sig. , di € 835,91 sull'accredito del 12.08.2022 e di € 558,91 sull'accredito del 14.09.2022 CP_3
(accrediti antecedenti alla notifica del pignoramento al terzo); il tutto, per complessivi € 1.394,82, oltre all'importo di € 1.187,80 (€ 322,40 + 220,60 + 191,20 + 453,60) quale sommatoria dei quinti dello stipendio accreditati successivamente alla notifica del pignoramento al terzo;
oltre all'assegnazione del quinti degli accrediti verificatisi e a verificarsi successivamente al 13.01.2023; oltre, in ogni caso, agli interessi ex art. 1284 comma IV c.c. dal 19.05.2022 al saldo sul capitale di € 31.850,00, ovvero la maggiore o minor somma che sarà ritenuta di legge e di Giustizia, sino all'integrale estinzione del debito.
Con vittoria di spese e compensi professionali tanto per l'intero procedimento esecutivo, ivi compresa la fase conclusasi con l'impugnata ordinanza, quanto per la presente opposizione, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e
C.P.A. come per legge”.
Per parte convenuta come da note d'udienza depositate in data CP_1 CP_2
15.11.2023:
“In via preliminare:
Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla signora;
Parte_1
Accertate e dichiarare l'omessa notifica al litisconsorte necessario sig. e quindi, non CP_5 ritualmente e non tempestivamente introdotto il giudizio di merito e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità ovvero l'improcedibilità dell'opposizione avversaria;
Nel merito
Rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, e in ogni caso, non provata. Con vittoria di spese di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione di introduzione del giudizio di merito a seguito di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ha convenuto in giudizio le parti in epigrafe Parte_1 indicate per ottenere la revoca dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione del 24.02.2023, con la quale era stata dichiarata l'improcedibilità della procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. R.G.Es. Mob. Trib. Parma 1612/2022.
In particolare, l'attrice, creditrice di in forza del decreto ingiuntivo n. 953 CP_3 emesso in data 10.06.2022 dal Tribunale di Parma, esponeva di aver pignorato tutti i crediti e le somme di denaro dovute e debende a qualsiasi titolo da a CP_1 CP_2 CP_6
[..
[...] ino alla concorrenza di €. 51.749,65, corrispondente al credito precettato aumentato
[...] della metà ex art. 546 c.p.c., oltre interessi e spese di procedura.
A seguito della dichiarazione negativa del terzo pignorato, che riferiva che il debitore esecutato non era intestatario di alcun rapporto di conto corrente presso il proprio Istituto di credito, e di apposita istanza del creditore procedente, all'udienza del 21.12.2022 il G.E. autorizzava parte creditrice a richiedere al datore di lavoro dell'esecutato copia delle buste paga successive al mese di luglio 2022 e al terzo pignorato di depositare copia dei bonifici eseguiti dal datore di lavoro sul conto corrente che – nella prospettazione della creditrice – era riferibile al debitore esecutato.
All'esito, con ordinanza in data 24.02.2023, il G.E., considerata la dichiarazione negativa resa dal terzo ex art. 547 c.p.c. e ribadita all'udienza del 20.02.2023, nonché la successiva documentazione depositata da cui si evince che le coordinate Iban di accredito delle somme stipendiali a favore dell'esecutato convergono su conto corrente intestato a soggetto terzo, estraneo alla procedura esecutiva e diverso dall'esecutato, “dovendosi pertanto dichiarare
l'improcedibilità dell'apposizione di vincolo pignoratizio su somme non intestate all'esecutato, e la conseguente infruttuosità della procedura stante la dichiarazione negativa del terzo”, dichiarava estinta la procedura.
Avverso tale provvedimento la creditrice procedente ha proposto ricorso in opposizione, rassegnando le seguenti conclusioni:“RICORRE all'Ecc.mo Sig.Giudice dell'Esecuzione, affinché il medesimo voglia fissare, con decreto ex art. 618, comma I, c.p.c., l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, onde procedere a riformare integralmente l'opposta ordinanza atipica di estinzione del procedimento esecutivo del 23.02.2023, comunicata
a mezzo PEC in data 24.02.2023, e conseguentemente assegnare all'odierna opponente e creditrice procedente, ai sensi dell'art. 545, commi VII e IV c.p.c., gli importi di € 835,91 sull'accredito del 12.8.22 e di € 558,91 sull'accredito del 14.9.22 (accrediti antecedenti alla notifica del pignoramento al terzo); il tutto, per complessivi € 1.394,82, oltre all'importo di € 1.187,80 (€ 322,40 + 220,60 + 191,20 + 453,60) quale sommatoria dei quinti dello stipendio accreditati successivamente alla notifica del pignoramento al terzo;
oltre all'assegnazione del quinti degli accrediti verificatisi e a verificarsi successivamente al 13.01.2023; oltre, in ogni caso, agli interessi ex art. 1284 comma IV c.c. dal 19.05.2022 al saldo sul capitale di € 31.850,00, ovvero lamaggiore o minor somma che sarà ritenuta di legge e di Giustizia, sino all'integrale estinzione del debito.
Con vittoria di spese e compensi professionali per l'intero procedimento esecutivo, ivi compresa la fase conclusasi con l'impugnata ordinanza, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A., come per legge”.
Rigettata dal g.e. l'istanza di sospensiva, ha poi introdotto il presente giudizio di merito riproponendo le medesime doglianze già svolte nella fase cautelare, salvo quanto si dirà in seguito in ordine alle conclusioni rassegnate. In particolare, l'attrice deduce che, la titolarità 3 “sostanziale” del conto corrente acceso presso ancorchè formalmente CP_1 CP_2 intestato ad altra persona, è del debitore esecutato, il quale riceve l'accredito del proprio stipendio sul conto corrente pignorato.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.10.2023, si costituiva in giudizio ontestando l'opposizione avversaria e ribadendo la legittimità della propria CP_1 CP_2 dichiarazione negativa, in quanto il creditore procedente aveva agito in executivis sul presupposto errato che fosse titolare di un conto corrente presso detto Istituto CP_3
Co di credito (“Si ha notizia che il sig. ia titolare di un conto corrente presso ! CP_3 CP_1
(CF e P. IVA ) avene sede legale in 2015 Milano, viale Luigi Bodio>” – cfr. atto di P.IVA_2 pignoramento presso terzi).
Inoltre eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione avversaria per le seguenti ragioni:
-mentre con l'atto di pignoramento, la aveva dichiarato di voler pignorare (tutte) le Pt_1 somme (che presumeva) dovute dalla NC ad quali giacenze del conto CP_3 corrente, con la successiva opposizione allegava invece la pignorabilità solo di parte delle somme presenti sul conto, in quanto dall'accredito dello stipendio del debitore esecutato, ai sensi degli artt. 545, commi 4 e 7 c.p.c., con allegazione del tutto nuova e divergente rispetto al contenuto del pignoramento presso terzi;
-dalla documentazione versata in atti nel corso della procedura esecutiva, sarebbe emersa l'esistenza di una esecuzione forzata promossa dalla medesima creditrice direttamente nei confronti del datore di lavoro del debitore esecutato, con conseguente CP_7 illegittimità della condotta avversaria, volta a pignorare contemporaneamente lo stesso stipendio sia presso il datore di lavoro (che opera la trattenuta nella misura di legge) che presso la NC (colpendo la somma residua).
Dopo l'assegnazione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., all'udienza del 15.06.2023 veniva acquisito il fascicolo relativo alla procedura esecutiva sopra indicata e, all'esito dell'esame dello stesso, venivano rigettate le istanze istruttorie e fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 14.05.2025, poi rinviata d'ufficio al
24.09.2025 dal GOP, Dott. Lugi Ferrarini, subentrato nel ruolo del Giudice titolare durante il periodo di congedo.
A tale udienza, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione, con termini di trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per le repliche.
2. Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia del convenuto , non CP_3 costituito in giudizio nonostante la regolarità della notifica.
4 3. Sempre in via preliminare, sebbene la questione non sia stata sollevata dalle parti, si rileva l'ammissibilità dello strumento dell'opposizione agli atti avverso il provvedimento con cui il
Giudice dell'Esecuzione ha dichiarato l'estinzione del processo esecutivo.
Nella fattispecie in esame, il giudice dell'esecuzione non ha dichiarato estinta la procedura esecutiva per il ricorrere di una delle ipotesi tipiche di estinzione contemplate dal codice di rito (impugnabile con lo strumento del reclamo ai sensi dell'art. 630 c.p.c.), ma ha adottato detto provvedimento per supposta improcedibilità derivante dalla dichiarazione negativa del terzo pignorato, che costituisce una causa atipica di estinzione della procedura. Al riguardo,
è principio consolidato che i provvedimenti con i quali venga dichiarata l'improcedibilità dell'esecuzione (o l'estinzione cd. atipica o comunque ove si adotti altro provvedimento di definizione) in ipotesi diverse da quelle tipizzate dal codice di rito, sono impugnabili esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi e non già col reclamo ex art. 630 c.p.c.
(Cfr., Cass. Civ. sent. n. 8404/2020; Cass. Civ. sent. n. 15605/2017). (cfr., Cass. Civ. sent. n.
30201/2008).
Pertanto, appare corretto lo strumento utilizzato dall'attrice.
4. Ciò chiarito, l'opposizione non può essere accolta.
In primo luogo, va evidenziata la parziale novità della domanda formulata con l'atto introduttivo del presente giudizio rispetto a quella proposta con il ricorso in opposizione depositato dinanzi al Giudice dell'Esecuzione (doc. 8 parte attrice); difatti, solo in questa sede l'attrice ha chiesto la revoca dell'opposta ordinanza atipica di estinzione del procedimento esecutivo del 24.02.2023, “ previo accertamento della sussistenza di parte utilmente pignorabile dei crediti del Sig. nei confronti di ! , con conseguente inammissibilità di tale CP_3 CP_1 CP_2 domanda di accertamento, in quanto introdotta per la prima volta nella fase di merito.
In ogni caso, poi, l'opposizione non è meritevole di accoglimento.
Nella parte del ricorso dinanzi al G.E. dedicata ai motivi di opposizione (pagg. 8-9-10-11), si sofferma: a) sull'ammissibilità della opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso Parte_1
l'ordinanza di estinzione atipica;
b) sulla pignorabilità delle somme in quanto di “spettanza sostanziale” del debitore esecutato;
c) sull'individuazione delle somme pignorate in relazione ai limiti stipendiali. L'opponente, dunque, incentra il ricorso sulla possibilità di sottoporre a pignoramento le somme presenti sul conto corrente di un soggetto diverso dal debitore esecutato, in quanto ritenute di “spettanza” del debitore medesimo trattandosi del proprio trattamento stipendiale.
Quanto sopra vale anche per l'atto introduttivo del presente giudizio, in cui l'attrice si limita a riportare integralmente da pagg.3 a pagg. 15 copia del ricorso iniziale;
di talchè si potrebbe ritenere che la domanda di accertamento sopra indicata, così come formulata (“previo
5 accertamento della sussistenza di parte utilmente pignorabile dei crediti del Sig. ei confronti di CP_3
! ), si riferisca all'accertamento del quantum pignorabile nel rispetto dei limiti CP_1 CP_2 previsti dall'art. 545 c.p.c.
Ed invero, l'opponente non ha chiesto di accertare l'esistenza di una interposizione fittizia avente ad oggetto il conto corrente pignorato, così da poter poi accertare e quantificare i crediti asseritamente pignorabili vantati dal debitore verso l'istituto di credito.
Peraltro, con memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c. l'attrice ha precisato che “oggetto della presente opposizione non sono né la dichiarazione, né il contegno processuale della terza pignorata, ma unicamente l'ordinanza atipica del Giudice dell'Esecuzione” (cfr. pag. 1 memoria depositata in data
15.12.2023), sebbene, come evidenziato da parte convenuta, l'opponente non abbia sollevato alcuna specifica censura in relazione alla ordinanza di estinzione in sé.
Infine, anche assumendo che parte attrice abbia voluto contestare l'ordinanza opposta e l'accertamento ivi contenuto sul rapporto sostanziale tra debitore esecutato e terzo pignorato, è solo con gli scritti difensivi finali che la stessa ha dedotto l'intestazione fittizia del conto corrente pignorato, senza che in precedenza abbia formulato alcuna domanda al riguardo, neppure in via istruttoria.
Difatti i capitoli di prova formulati da parte attrice erano tesi ad accertare l'esistenza del conto corrente, le somme accreditate sullo stesso e l'utilizzo del conto corrente da parte del debitore esecutato;
non si occupavano invece delle ragioni e dell'esito di tali accrediti, né dell'esistenza di un accordo di interposizione fittizia alla base dell'utilizzo di tale conto.
Solo con gli scritti finali (nonostante l'eccezione di inammissibilità sollevata dal convenuto con memoria ex art. 183, VI comma, n.
2.c.p.c., dopo la precisazione di parte attrice fatta con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 sopra riportata) l'attrice deduce di aver pignorato il conto corrente sull'assunto dell'intestazione fittizia del medesimo, senza che in realtà sia mai stato chiesto o sottoposto al giudice tale accertamento.
Pertanto, l'opposizione non può essere accolta.
Tale conclusione assorbe e rende superfluo l'esame delle ulteriori questioni ed eccezioni prospettate dal convenuto;
in ogni caso, deve ritenersi la carenza di interesse del terzo pignorato in ordine a profili relativi alla regolarità formale del pignoramento, peraltro opponibili con lo strumento previsto dall'art. 617 c.p.c.
L'esito decisorio raggiunto comporta l'assorbimento (per irrilevanza/ superfluità) anche delle istanze istruttorie insistite dalle parti.
5. L'opposizione va dunque rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di S.P.A. come da CP_1 dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, secondo i parametri
6 minimi dello scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile, complessità bassa (in quanto l'opposizione ha ad oggetto un atto esecutivo che non riguarda direttamente il bene pignorato ed il valore di quest'ultimo non è determinabile;
cfr. Cass., Sez. III, 35878/2022), considerando l'attività svolta ed essendo stata la causa istruita solo documentalmente.
Dichiara non doversi provvedere sulle spese nel rapporto processuale tra l'attrice soccombente ed il convenuto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-dichiara la contumacia di CP_3
- rigetta le domande di Parte_1
-condanna a rimborsare in favore di le spese di lite, Parte_1 CP_1 CP_2 che si liquidano in complessivi €. 3.809,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge;
-nulla sulle spese tra Parte_1 CP_3
Parma, 28 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa IL RR
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