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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/06/2025, n. 3707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3707 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione V civile
R.G. 5550/2020
All'udienza collegiale del giorno 12/06/2025 ore 11:15
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Serafin Giudice
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Relatrice
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti VERALLO ALESSANDRO;
presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv./Avv.ti ; presente;
Controparte_1 Controparte_2
*** Le parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne richiedono l'accoglimento, opponendosi ad ogni avverso dedotto.
La Corte decide all'esito della camera di consiglio come da sentenza di cui darà lettura in udienza e che costituisce parte integrante del presente verbale telematico.
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO LA PRESIDENTE Dott.ssa Melita Assunta Furnari Dott.ssa Marianna D'Avino
R.G. 5550 2020
Allegato al verbale di udienza del 12 giugno 2025
La Corte, al termine della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la sentenza che segue, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
In persona dei seguenti magistrati:
dr.ssa Marianna D'Avino Presidente dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera dr.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera estensore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado causa instaurata tra le parti indicate nel verbale che precede e iscritta al numero r.g. 5550/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 11170/2020.
RAGIONI DEL DECIDERE IN FATTO E DIRITTO
Nel primo grado di giudizio, ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 9237/2014 (R.G. 22790/2014) emesso dal Tribunale di Roma il
15.04.2014, con il quale gli era stato ingiunto di pagare in favore di Controparte_1 la somma di € 36.958,31 oltre interessi legali e le spese di procedura liquidate in € 1.230,00 per compensi ed in euro 252,00 per esborsi, oltre iva e cpa.
Con lo stesso atto, l'opponente chiedeva, accertata e dichiarata l'inesistenza e/o inesigibilità del credito vantato, l'annullamento, la revoca o l'inefficacia di tale decreto e, in subordine, accertata la prescrizione presuntiva, la riduzione in € 4.447,75 e, preliminarmente, il rigetto della concessione dell'esecuzione provvisoria, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto dell'opposizione e la CP_1 concessione della provvisoria esecuzione del decreto n. 9237/14, con conseguente conferma dello stesso.
All'esito della attività istruttoria, il giudice di prime cure con la sentenza in oggetto n. 11170/2020 ha parzialmente accolto l'opposizione, condannando l'opponente al pagamento in favore dell'opposto della (minore) somma di € 13.518,91 oltre oneri di legge e interessi, ritenendo la somma congrua rispetto all'attività svolta anche alla luce del fatto che la difesa aveva riguardato posizioni uguali e doveva essere applicato il relativo aumento in percentuale rispetto ad un'unica posizione, non potendo essere pretesi multipli pagamenti.
Sulle spese di lite, il Giudice di prime cure ha condannato l'opponente al pagamento in favore dell'opposto la somma di euro 252,50 per spese ed euro 5.375,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% iva e cpa.
L'appello
Avverso la citata sentenza ha proposto appello affidando il gravame a Parte_1 quattro motivi: con il primo motivo ha lamentato l'erronea interpretazione dei fatti, l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, l'omesso esame della richiesta di pagamento da parte di sulla medesima attività svolta dall' con il CP_3 CP_1 secondo motivo ha lamentato la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in merito alle disposizioni in materia di mandato artt. 1703 e 1708 c.c. e di procura alle liti art. 83 c.p.c.; con il terzo motivo si doleva della violazione e falsa applicazione di norme di diritto in merito alla disposizione in materia di prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c.; con il quarto e ultimo motivo ha lamentato la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., ovvero l'omessa compensazione totale e/o parziale delle spese di lite e l'eccessiva quantificazione. In via preliminare l'appellante ha altresì chiesto di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
nel merito, in via principale, ha chiesto la riforma della sentenza nella parte in cui viene condannato al pagamento della somma di € 13.518,91 a favore dell'appellato, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio;
in via subordinata, ha chiesto la riduzione dell'importo eventualmente dovuto all'appellato, con compensazione totale delle spese di lite di primo grado, o, in via ulteriormente subordinata, con compensazione parziale del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e la revoca dello stesso decreto ingiuntivo. Con vittoria delle spese di lite del giudizio.
L'appellato si è costituito, chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza richiesta dall'appellante, in quanto infondata in fatto e in diritto;
nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello deducendo la infondatezza dei motivi di impugnazione e, in parziale riforma della sentenza appellata, contestualmente proponeva appello incidentale data la parziale soccombenza in primo grado. Chiedeva quindi , ha chiesto la conferma della decreto ingiuntivo opposto n. 9237/14 e, in via subordinata, la condanna dell'appellante al pagamento della complessiva somma pari ad € 36.958,31 oltre oneri di legge a titolo di compensi professionali e interessi legali dalla procedura monitoria al soddisfo. Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa del doppio grado.
Rigettata in data 25.02. 2021 l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza per mancanza del requisito del periculum in mora, all'odierna udienza a seguito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., la causa è stata riservata in decisione.
Decisione della Corte di Appello
L'appello è infondato.
Va in primo luogo disatteso il primo motivo di impugnazione, laddove correttamente il giudice di prime cure ha rilevato “che i predetti scritti processuali (…all. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11) risultano tutti firmati dall'odierno opposto, il quale risulta essere l'unico difensore del ad aver partecipato alle udienze svoltesi sia nel giudizio Pt_1 cautelare che nel giudizio di merito innanzi al Tribunale di Tivoli”. Poiché, ai sensi dell'art. 7 D.M. 585/94, in caso di incarico affidato a più avvocati ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente all'intero onorario e che l CP_1 oltre ad aver contribuito alla redazione degli atti processuali, ha partecipato alle udienze in questione, si deve riconoscere l'intero compenso a favore dell'appellato. Va sul punto disattesa la teoria difensiva dell'appellante laddove ritiene che sebbene il abbia nominato “ben 3 difensori ( , e ” sarebbe Pt_1 Per_1 CP_3 CP_1 impensabile che tutti e tre i difensori abbiano effettuato la medesima attività professionale in egual misura poiché “ nel caso di specie pur in presenza di procura alle liti rilasciata a più procuratori: risulta pacifica la circostanza che l'avv. Per_1
(professionista esperto con cui il aveva rapporti da diversi anni) era unico Pt_1 professionista a cui era stato conferito il mandato.” Deve in merito evidenziarsi che l'avv. ha dimostrato in maniera incontrovertibile di avere espletato l'attività CP_1 difensiva per cui ha chiesto gli onorari oggetto di causa, con la produzione dei verbali e degli atti difensivi redatti, come puntualmente analizzati dal primo giudice, con ciò adempiendo al proprio onere probatorio.
Parimenti, va disatteso il secondo motivo di impugnazione, relativo al rapporto di mandato e di procura alle liti. Vanno infatti confermate le deduzioni del Giudice di prime cure, laddove deve ritenersi che - ferma restando la distinzione tra il rapporto endoprocessuale, che si fonda sulla procura alle liti ex art. 83 c.p.c. e il rapporto di mandato sostanziale da cui deriva il diritto al compenso - l'odierno appellato ha fornito sufficienti elementi atti a comprovare il mandato difensivo ricevuto per mezzo dei citati verbali di udienza e scritti difensivi analizzati dal primo giudice. Va pertanto disattesa la pretesa dell'appellante secondo cui l fosse un collaboratore dell e CP_1 Per_1 che, per questo, non avesse diritto all'intero compenso.
In ordine al terzo motivo di appello, correttamente il Tribunale di Roma ha rilevato che
“diversamente dalla prescrizione ordinaria, che presuppone unicamente l'inerzia del titolare del credito, che non esercita il suo diritto per il tempo normativamente previsto, la prescrizione di cui all'invocato art. 2956 c.c. si fonda sulla presunzione che il pagamento, in ragione della natura dell'obbligazione, sia intervenuto decorso un certo periodo, così che la relativa eccezione non è compatibile con una difesa che tende a sostenere, per qualsivoglia ragione, l'inesistenza dell'obbligazione, implicando l'eccezione di prescrizione presuntiva il riconoscimento del credito nella misura richiesta dal creditore”. Va in merito precisato che prescrizione può essere di due tipi:
• la prescrizione estintiva correlata al mancato esercizio del diritto per un determinato tempo stabilito dalla legge (art. 2934 c.c.); • la prescrizione presuntiva (o impropria) fondata sulla presunzione che un determinato credito sia stato pagato o che si sia estinto per altra causa, nei termini indicati dalla legge.
La differenza consiste nel fatto che la prescrizione impropria si fonda su di una presunzione iuris tantum, che può essere vinta dimostrando il contrario.
Tale forma di prescrizione, si fonda sul principio che il debito si presume estinto;
trattandosi di una presunzione, essa opera sotto il profilo dell'onere probatorio, quindi il debitore è esonerato dal dimostrare l'adempimento, mentre grava sul creditore la prova che la prestazione non sia stata eseguita.
(inter alias Corte di cassazione, Sezione II, sentenza 4 giugno 2024, n. 15566).
In sostanza la prescrizione presuntiva determina un'inversione dell'onere della prova (Cass. Ordinanza 21008/2019).
Nel caso che ci occupa lo stesso appellante dichiara di non aver pagato la prestazione, contestandone la debenza, ammettendone quindi l'inadempimento. Ne consegue la non applicabilità dell'invocata prescrizione impropria.
Il quarto e ultimo motivo di appello è parimenti infondato. In particolare, essendosi il giudizio di primo grado concluso con la revoca del decreto opposto ma con la condanna dell'opponente al pagamento della diversa somma ritenuta accertata, non può ritenersi sussistente una integrale soccombenza reciproca, che giustificherebbe la compensazione totale delle spese. Allo stesso tempo, si deve rilevare che “in tema di spese processuali, anche nel giudizio di cui all'art. 645 cod. proc. civ., la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, dev'essere compiuta in rapporto all'esito finale della lite, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione” (Ord. Cass. 4860/2024). Pertanto, posto che nel caso di specie il creditore opposto non può essere ritenuto soccombente e che la compensazione, come indicato dalla Corte di Cassazione, costituisce una mera facoltà del giudicante, correttamente il giudice di prime cure ha condannato l'odierno appellante alle spese di lite. Nello specifico, atteso che l'opposizione al decreto ingiuntivo è stata solo parzialmente accolta, occorre considerare che l'appellante aveva chiesto nel merito in via principale di accertare l'inesistenza e/o l'inesigibilità del credito vantato dall in via subordinata la prescrizione presuntiva e soltanto CP_1 in via graduata la riduzione dell'importo eventualmente dovuto. Dunque, tenendo conto che le argomentazioni dell'originario opponente erano volte a negare l'esistenza stessa del credito vantato dall circostanza smentita dalla sentenza di primo CP_1 grado, si ritiene corretta la condanna alle spese stabilita dal giudice di primo grado.
Inoltre, giova evidenziare che per giurisprudenza costante l'individuazione del soccombente va operata in base al principio di causalità, con la conseguenza che la parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo è quella che, col proprio comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo od al suo protrarsi (Cass. 7182/2000; Ord. Cass. 5842/2015). Pertanto, nel caso di specie, vista la condanna al pagamento dei compensi stabilita in primo grado a favore dell' devono ritenersi insussistenti i presupposti per disporre la CP_1 compensazione delle spese.
L'appello incidentale, volto alla conferma della decreto ingiuntivo opposto, è infondato, non essendo supportato da alcun valido motivo. Si richiama sul punto la sentenza appellata n. 11170/2020, la quale ha puntualmente e dettagliatamente motivato la riduzione della somma richiesta dall'originario opposto da € 36.958,31 a €
13.518,91.
In particolare, va rilevato che il Giudice di prime cure ha dettagliatamente indicato le voci dei compensi che risultano dovute, in relazione alle attività professionali delle quali è stata fornita prova e, pertanto risultano effettivamente svolte, verificando altresì se coincidevano o meno con attività materiali effettuate da altro difensore. I rispettivi compensi delle attività giudiziali per le quali è stata fornita idonea prova, sono stati quantificati in virtù della presenza o meno della complessità e del valore della causa
(si veda in particolare il testo della sentenza dalla pag. 7 alla pag. 22 della sentenza.
Ne consegue che l'appello incidentale va rigettato.
La soccombenza reciproca costituisce giusta causa per la compensazione delle spese.
Sussistono i presupposti per il versamento sia da parte dell'appellante principale che dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'appello principale;
2. Rigetta l'appello incidentale;
3. Dichiara compensate le spese di lite;
4. Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Il Giudice relatore Anna Maria Teresa Gregori
Il Presidente Marianna D'Avino
Sezione V civile
R.G. 5550/2020
All'udienza collegiale del giorno 12/06/2025 ore 11:15
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Serafin Giudice
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Relatrice
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti VERALLO ALESSANDRO;
presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv./Avv.ti ; presente;
Controparte_1 Controparte_2
*** Le parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne richiedono l'accoglimento, opponendosi ad ogni avverso dedotto.
La Corte decide all'esito della camera di consiglio come da sentenza di cui darà lettura in udienza e che costituisce parte integrante del presente verbale telematico.
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO LA PRESIDENTE Dott.ssa Melita Assunta Furnari Dott.ssa Marianna D'Avino
R.G. 5550 2020
Allegato al verbale di udienza del 12 giugno 2025
La Corte, al termine della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la sentenza che segue, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
In persona dei seguenti magistrati:
dr.ssa Marianna D'Avino Presidente dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera dr.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera estensore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado causa instaurata tra le parti indicate nel verbale che precede e iscritta al numero r.g. 5550/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 11170/2020.
RAGIONI DEL DECIDERE IN FATTO E DIRITTO
Nel primo grado di giudizio, ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 9237/2014 (R.G. 22790/2014) emesso dal Tribunale di Roma il
15.04.2014, con il quale gli era stato ingiunto di pagare in favore di Controparte_1 la somma di € 36.958,31 oltre interessi legali e le spese di procedura liquidate in € 1.230,00 per compensi ed in euro 252,00 per esborsi, oltre iva e cpa.
Con lo stesso atto, l'opponente chiedeva, accertata e dichiarata l'inesistenza e/o inesigibilità del credito vantato, l'annullamento, la revoca o l'inefficacia di tale decreto e, in subordine, accertata la prescrizione presuntiva, la riduzione in € 4.447,75 e, preliminarmente, il rigetto della concessione dell'esecuzione provvisoria, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto dell'opposizione e la CP_1 concessione della provvisoria esecuzione del decreto n. 9237/14, con conseguente conferma dello stesso.
All'esito della attività istruttoria, il giudice di prime cure con la sentenza in oggetto n. 11170/2020 ha parzialmente accolto l'opposizione, condannando l'opponente al pagamento in favore dell'opposto della (minore) somma di € 13.518,91 oltre oneri di legge e interessi, ritenendo la somma congrua rispetto all'attività svolta anche alla luce del fatto che la difesa aveva riguardato posizioni uguali e doveva essere applicato il relativo aumento in percentuale rispetto ad un'unica posizione, non potendo essere pretesi multipli pagamenti.
Sulle spese di lite, il Giudice di prime cure ha condannato l'opponente al pagamento in favore dell'opposto la somma di euro 252,50 per spese ed euro 5.375,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% iva e cpa.
L'appello
Avverso la citata sentenza ha proposto appello affidando il gravame a Parte_1 quattro motivi: con il primo motivo ha lamentato l'erronea interpretazione dei fatti, l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, l'omesso esame della richiesta di pagamento da parte di sulla medesima attività svolta dall' con il CP_3 CP_1 secondo motivo ha lamentato la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in merito alle disposizioni in materia di mandato artt. 1703 e 1708 c.c. e di procura alle liti art. 83 c.p.c.; con il terzo motivo si doleva della violazione e falsa applicazione di norme di diritto in merito alla disposizione in materia di prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c.; con il quarto e ultimo motivo ha lamentato la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., ovvero l'omessa compensazione totale e/o parziale delle spese di lite e l'eccessiva quantificazione. In via preliminare l'appellante ha altresì chiesto di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
nel merito, in via principale, ha chiesto la riforma della sentenza nella parte in cui viene condannato al pagamento della somma di € 13.518,91 a favore dell'appellato, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio;
in via subordinata, ha chiesto la riduzione dell'importo eventualmente dovuto all'appellato, con compensazione totale delle spese di lite di primo grado, o, in via ulteriormente subordinata, con compensazione parziale del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e la revoca dello stesso decreto ingiuntivo. Con vittoria delle spese di lite del giudizio.
L'appellato si è costituito, chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza richiesta dall'appellante, in quanto infondata in fatto e in diritto;
nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello deducendo la infondatezza dei motivi di impugnazione e, in parziale riforma della sentenza appellata, contestualmente proponeva appello incidentale data la parziale soccombenza in primo grado. Chiedeva quindi , ha chiesto la conferma della decreto ingiuntivo opposto n. 9237/14 e, in via subordinata, la condanna dell'appellante al pagamento della complessiva somma pari ad € 36.958,31 oltre oneri di legge a titolo di compensi professionali e interessi legali dalla procedura monitoria al soddisfo. Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa del doppio grado.
Rigettata in data 25.02. 2021 l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza per mancanza del requisito del periculum in mora, all'odierna udienza a seguito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., la causa è stata riservata in decisione.
Decisione della Corte di Appello
L'appello è infondato.
Va in primo luogo disatteso il primo motivo di impugnazione, laddove correttamente il giudice di prime cure ha rilevato “che i predetti scritti processuali (…all. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11) risultano tutti firmati dall'odierno opposto, il quale risulta essere l'unico difensore del ad aver partecipato alle udienze svoltesi sia nel giudizio Pt_1 cautelare che nel giudizio di merito innanzi al Tribunale di Tivoli”. Poiché, ai sensi dell'art. 7 D.M. 585/94, in caso di incarico affidato a più avvocati ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente all'intero onorario e che l CP_1 oltre ad aver contribuito alla redazione degli atti processuali, ha partecipato alle udienze in questione, si deve riconoscere l'intero compenso a favore dell'appellato. Va sul punto disattesa la teoria difensiva dell'appellante laddove ritiene che sebbene il abbia nominato “ben 3 difensori ( , e ” sarebbe Pt_1 Per_1 CP_3 CP_1 impensabile che tutti e tre i difensori abbiano effettuato la medesima attività professionale in egual misura poiché “ nel caso di specie pur in presenza di procura alle liti rilasciata a più procuratori: risulta pacifica la circostanza che l'avv. Per_1
(professionista esperto con cui il aveva rapporti da diversi anni) era unico Pt_1 professionista a cui era stato conferito il mandato.” Deve in merito evidenziarsi che l'avv. ha dimostrato in maniera incontrovertibile di avere espletato l'attività CP_1 difensiva per cui ha chiesto gli onorari oggetto di causa, con la produzione dei verbali e degli atti difensivi redatti, come puntualmente analizzati dal primo giudice, con ciò adempiendo al proprio onere probatorio.
Parimenti, va disatteso il secondo motivo di impugnazione, relativo al rapporto di mandato e di procura alle liti. Vanno infatti confermate le deduzioni del Giudice di prime cure, laddove deve ritenersi che - ferma restando la distinzione tra il rapporto endoprocessuale, che si fonda sulla procura alle liti ex art. 83 c.p.c. e il rapporto di mandato sostanziale da cui deriva il diritto al compenso - l'odierno appellato ha fornito sufficienti elementi atti a comprovare il mandato difensivo ricevuto per mezzo dei citati verbali di udienza e scritti difensivi analizzati dal primo giudice. Va pertanto disattesa la pretesa dell'appellante secondo cui l fosse un collaboratore dell e CP_1 Per_1 che, per questo, non avesse diritto all'intero compenso.
In ordine al terzo motivo di appello, correttamente il Tribunale di Roma ha rilevato che
“diversamente dalla prescrizione ordinaria, che presuppone unicamente l'inerzia del titolare del credito, che non esercita il suo diritto per il tempo normativamente previsto, la prescrizione di cui all'invocato art. 2956 c.c. si fonda sulla presunzione che il pagamento, in ragione della natura dell'obbligazione, sia intervenuto decorso un certo periodo, così che la relativa eccezione non è compatibile con una difesa che tende a sostenere, per qualsivoglia ragione, l'inesistenza dell'obbligazione, implicando l'eccezione di prescrizione presuntiva il riconoscimento del credito nella misura richiesta dal creditore”. Va in merito precisato che prescrizione può essere di due tipi:
• la prescrizione estintiva correlata al mancato esercizio del diritto per un determinato tempo stabilito dalla legge (art. 2934 c.c.); • la prescrizione presuntiva (o impropria) fondata sulla presunzione che un determinato credito sia stato pagato o che si sia estinto per altra causa, nei termini indicati dalla legge.
La differenza consiste nel fatto che la prescrizione impropria si fonda su di una presunzione iuris tantum, che può essere vinta dimostrando il contrario.
Tale forma di prescrizione, si fonda sul principio che il debito si presume estinto;
trattandosi di una presunzione, essa opera sotto il profilo dell'onere probatorio, quindi il debitore è esonerato dal dimostrare l'adempimento, mentre grava sul creditore la prova che la prestazione non sia stata eseguita.
(inter alias Corte di cassazione, Sezione II, sentenza 4 giugno 2024, n. 15566).
In sostanza la prescrizione presuntiva determina un'inversione dell'onere della prova (Cass. Ordinanza 21008/2019).
Nel caso che ci occupa lo stesso appellante dichiara di non aver pagato la prestazione, contestandone la debenza, ammettendone quindi l'inadempimento. Ne consegue la non applicabilità dell'invocata prescrizione impropria.
Il quarto e ultimo motivo di appello è parimenti infondato. In particolare, essendosi il giudizio di primo grado concluso con la revoca del decreto opposto ma con la condanna dell'opponente al pagamento della diversa somma ritenuta accertata, non può ritenersi sussistente una integrale soccombenza reciproca, che giustificherebbe la compensazione totale delle spese. Allo stesso tempo, si deve rilevare che “in tema di spese processuali, anche nel giudizio di cui all'art. 645 cod. proc. civ., la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, dev'essere compiuta in rapporto all'esito finale della lite, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione” (Ord. Cass. 4860/2024). Pertanto, posto che nel caso di specie il creditore opposto non può essere ritenuto soccombente e che la compensazione, come indicato dalla Corte di Cassazione, costituisce una mera facoltà del giudicante, correttamente il giudice di prime cure ha condannato l'odierno appellante alle spese di lite. Nello specifico, atteso che l'opposizione al decreto ingiuntivo è stata solo parzialmente accolta, occorre considerare che l'appellante aveva chiesto nel merito in via principale di accertare l'inesistenza e/o l'inesigibilità del credito vantato dall in via subordinata la prescrizione presuntiva e soltanto CP_1 in via graduata la riduzione dell'importo eventualmente dovuto. Dunque, tenendo conto che le argomentazioni dell'originario opponente erano volte a negare l'esistenza stessa del credito vantato dall circostanza smentita dalla sentenza di primo CP_1 grado, si ritiene corretta la condanna alle spese stabilita dal giudice di primo grado.
Inoltre, giova evidenziare che per giurisprudenza costante l'individuazione del soccombente va operata in base al principio di causalità, con la conseguenza che la parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo è quella che, col proprio comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo od al suo protrarsi (Cass. 7182/2000; Ord. Cass. 5842/2015). Pertanto, nel caso di specie, vista la condanna al pagamento dei compensi stabilita in primo grado a favore dell' devono ritenersi insussistenti i presupposti per disporre la CP_1 compensazione delle spese.
L'appello incidentale, volto alla conferma della decreto ingiuntivo opposto, è infondato, non essendo supportato da alcun valido motivo. Si richiama sul punto la sentenza appellata n. 11170/2020, la quale ha puntualmente e dettagliatamente motivato la riduzione della somma richiesta dall'originario opposto da € 36.958,31 a €
13.518,91.
In particolare, va rilevato che il Giudice di prime cure ha dettagliatamente indicato le voci dei compensi che risultano dovute, in relazione alle attività professionali delle quali è stata fornita prova e, pertanto risultano effettivamente svolte, verificando altresì se coincidevano o meno con attività materiali effettuate da altro difensore. I rispettivi compensi delle attività giudiziali per le quali è stata fornita idonea prova, sono stati quantificati in virtù della presenza o meno della complessità e del valore della causa
(si veda in particolare il testo della sentenza dalla pag. 7 alla pag. 22 della sentenza.
Ne consegue che l'appello incidentale va rigettato.
La soccombenza reciproca costituisce giusta causa per la compensazione delle spese.
Sussistono i presupposti per il versamento sia da parte dell'appellante principale che dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'appello principale;
2. Rigetta l'appello incidentale;
3. Dichiara compensate le spese di lite;
4. Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Il Giudice relatore Anna Maria Teresa Gregori
Il Presidente Marianna D'Avino