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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/04/2025, n. 1572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1572 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte, in composizione collegiale, nelle persone dei Signori Magistrati
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere
Dott. Nicola Traisci Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 1846/2022 del
Ruolo Generale della Corte promossa da: società in concordato preventivo (c.f. ) Parte_1 P.IVA_1
in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocato Umberto Saracco, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Treviso al Viale Vittorio Veneto 10
APPELLANTE
contro
:
rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocato Laura Bricca, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Alessandra Zavagno in
Venezia Mestre alla Via Circonvallazione 28
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 263/2022 del
Tribunale di Rovigo, depositata in data 21 marzo 2022
CONCLUSIONI
Di parte appellante
Nel merito in via principale: dichiarata l'ammissibilità e la procedibilità dell'appello così come proposto, riformare la sentenza n. 263/2022 pubblicata il 21.03.2022 e per l'effetto, accertato e dichiarato per le ragioni in atto che nulla è dovuto a per i crediti commerciali fatti valere in Pt_2
domanda riconvenzionale di primo grado, nonché accertato e dichiarato che, invece, ha diritto di percepire a titolo di risarcimento del danno € Pt_1
90.508,37 per il contratto n. 0077/2012 ed € 212.750,00 per il contratto n.
0005/2014; di conseguenza, condannare al pagamento di € 303.258,37 Pt_2
a favore di ovvero alla diversa somma maggiore o minore ritenuta di Pt_1
giustizia, oltre interessi moratori ex D.L.vo 231/2002 dal deposito dell'atp al saldo, ponendo il credito di in compensazione con gli eventuali Pt_1
crediti di e condannando quest'ultima a versare il conguaglio a favore Pt_2
di Pt_1
In ogni caso: spese di lite (dell'atp, del primo e del secondo grado di giudizio) e tecniche integralmente rifuse.
Di parte appellata Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis rejectis: in via preliminare,
I) dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità dell'appello per una o più delle ragioni indicate in comparsa di costituzione del 22.12.2022, ai paragrafi B.1 e B.2;
II) nel merito, in via principale, respingere l'impugnazione siccome infondata per una o più delle ragioni in atti spiegate, con conferma della sentenza di primo grado;
III) in subordine, per il caso di accoglimento anche soltanto parziale dell'appello di GE. e condizionatamente a ciò: Controparte_1
- accogliere l'appello incidentale condizionato spiegato in comparsa di costituzione del 22.12.2022 e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare
GE. al pagamento in favore di dell'importo di € Controparte_1 Pt_2
72.850,00 per danni subiti in riferimento al contratto inter partes n.
0005/2014 e precisati al paragrafo D) dell'anzidetta comparsa, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi determinati ai sensi dell'art.5 D.Lgs.231/2002 dal dì del dovuto sino al saldo;
- confermare per il resto la sentenza impugnata.
IV) In ogni caso con vittoria di spese, funzioni ed onorari e con condanna - se ritenuta di Giustizia - di GE ai sensi e per gli effetti di Controparte_1
cui all'art. 96 c. 3 cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Rovigo la società ha esposto di aver Parte_2
reso in favore della società plurime prestazioni di Parte_1
impresa consistite nel distacco temporaneo di manodopera per l'assistenza tecnica all'utilizzo di attrezzatura di pressotrivella nonché nella concessione in nolo a freddo di un impianto di pressotrivella completo dei suoi accessori d'uso, attività e prestazioni riportate nei vari certificati di stato di avanzamento dei lavori in corrispondenza dei quali aveva emesso le relative fatture per un ammontare complessivo di € 42.743,71 a fronte del quale la società aveva corrisposto il minor importo di € 9.714,45 rimanendo Pt_1
impagato il restante.
Sull'antefatto così sunteggiato l'allora ricorrente ha quindi chiesto ingiungersi alla società il pagamento del residuo credito Parte_1
nella misura di € 33.029,26 oltre gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. numero 231/2002.
Avverso il decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale in accoglimento del ricorso, la società ha proposto tempestiva opposizione Parte_1
eccependo in compensazione alla pretesa di pagamento rivoltale i propri contro crediti aventi origine da due diversi contratti intercorsi tra esse società e quantificati nella misura di oltre 240.000,00 euro a titolo di restituzione di acconti e di risarcimento danni chiedendo la condanna della al pagamento della differenza risultante a suo credito. Pt_2
La società opposta si è ritualmente costituita nel giudizio di merito conseguente all'opposizione ed ha svolto domanda riconvenzionale avente ad oggetto il pagamento del saldo dei corrispettivi di sua spettanza scaturenti dagli stessi due contratti indicati dalla società Parte_1
per un ammontare di € 190.922,80 e di € 157.625,00 nonché il risarcimento dei danni subiti indicandolo nella misura di € 72.850,00 come accertato in occasione dell'accertamento tecnico preventivo svoltosi tra le stesse parti innanzi il Tribunale di Salerno.
Il Tribunale ha istruito la causa mediante l'assunzione delle prove testimoniali ammesse indi l'ha decisa rigettando sia l'opposizione, con conferma del decreto opposto, che la domanda riconvenzionale proposta dalla società ed accogliendo la contro domanda Parte_1
riconvenzionale di pagamento proposta dalla società liquidandone Pt_2
l'ammontare nella misura di € 190.922,80 e di € 82.625,00 oltre interessi moratori, e ponendo le spese di lite a carico dell'opponente.
Avverso detta pronuncia ha interposto appello la società Parte_1
chiedendone l'integrale riforma mediante accertamento dell'insussistenza di alcuno dei crediti della società ed accoglimento della sua originaria Pt_2
domanda di risarcimento.
L'appellata ha resistito al gravame chiedendone il rigetto ed ha proposto impugnazione incidentale condizionata quanto alla sua domanda riconvenzionale risarcitoria non accolta dal Tribunale.
La causa è stata trattenuta una prima volta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e con concessione dei termini di cui all'articolo 190 del codice di procedura civile;
indi, prima che fosse deliberata la decisione,
è stata rimessa sul ruolo innanzi al Collegio in diversa composizione, con designazione del nuovo relatore, come da provvedimento del Presidente di questa Sezione del 21 ottobre 2024, al cui contenuto si rimanda.
Invitate nuovamente le parti a precisare le rispettive conclusioni mediante deposito telematico di note scritte, come sopra riportate, la Corte ha riservato la causa in decisione stante la rinuncia delle parti ai termini di cui all'articolo 190 del codice di procedura civile formalizzata con le note depositate da parte appellante in data 28 ottobre 2024 e da parte appellata in data 23 novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Con il primo motivo d'impugnazione l'appellante ha denunciato la violazione applicativa delle norme di cui agli articoli 115 e 116 del codice di procedura civile, dell'articolo 118 del D.Lgs. numero 163/2006 e dell'articolo 1418 del codice civile.
Ad illustrazione della doglianza l'appellante ha sostenuto che il Tribunale aveva errato nel non considerare che i crediti che la società aveva Pt_2
azionato in via riconvenzionale nel giudizio conseguente all'opposizione trovavano origine nel rapporto di appalto pubblico intercorso tra essa appellante e la società Snam, con effetto di applicabilità dell'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006 anche al rapporto di subappalto intercorso con la società , derivandone la conseguenza per cui in mancanza degli Pt_2
adempimenti formali prescritti dalla citata disposizione il rapporto tre le due società in lite dovesse considerarsi nullo per contrarietà a norme imperative e dunque nulla era dovuto alla società . Pt_2
La Corte ravvisa che il motivo non ha fondamento in ciò valendo le seguenti considerazioni.
La società appellante nel testo della comparsa conclusionale prodotta nel precedente grado ha eccepito – per la prima volta nel corso del giudizio – la nullità della pretesa di pagamento rivoltale dalla società ipotizzando il Pt_2
suo “contrasto a norme imperative di legge” ed assumendo che fosse stato eluso il sistema di verifica e controllo previsto dall'articolo 118 del D.Lgs.
n. 163/2006 nella formulazione all'epoca vigente;
il medesimo concetto è stato ribadito nella memoria di replica prodotta nel precorso grado nei seguenti testuali termini “… nessuna prestazione ulteriore è stata eseguita
e, quand'anche fosse, lo sarebbe stata senza autorizzazione, fuori da ogni regola amministrativa e legale e, quindi, sulla base di un'attività non supportata contrattualmente e viziata da nullità per contrasto a norme imperative di legge”.
A mente del principio interpretativo di legittimità secondo cui “le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti” (cfr.
Cass. n. 20713/2023), la Corte rileva che se è pur vero che la nullità sollecitata dall'appellante è concettualmente rilevabile d'ufficio anche nel grado d'appello, è altrettanto vero che il rilievo officioso è ammissibile nei soli limiti in cui siano stati ritualmente dedotti nel contraddittorio tra le parti gli elementi di fatto sottesi alla questione e siano stati tempestivamente acquisiti al giudizio, nei termini di rito a ciò preposti, tutti gli elementi necessari all'accertamento della ipotizzata nullità – prima tra tutte la prova del mancato rispetto delle prescrizioni formali indicate dal ridetto articolo
118 –, il che nella specie non può dirsi avvenuto né nel precorso grado né in quello d'impugnazione avendo l'appellante limitato al rango assertivo sia l'eccezione posta alla delibazione del Tribunale che il motivo di appello in disamina, con la conseguenza dunque che l'eccezione in parola è connotata da inammissibile novità.
- Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato l'errata applicazione delle norme di cui agli articoli 167 e 645 del codice di procedura civile per avere il Tribunale dato irrituale ingresso, nel giudizio conseguente all'opposizione, alla domanda riconvenzionale formulata dalla società Pt_2
pur se questa fosse la parte opposta da considerarsi dunque attore in senso sostanziale.
La censura non ha fondamento non avendo alcuna apprezzabile efficacia critica rispetto alla condivisibile decisione assunta dal Tribunale, peraltro sorretta da congrua motivazione, dovendosi altresì escludere, come pure ipotizzato dall'appellante con l'impugnazione, che sia venuto a configurarsi alcun indebito frazionamento del credito.
Al riguardo, osserva la Corte, la decisione è senz'altro corretta essendosi il
Tribunale uniformato all'autorevole orientamento interpretativo di legittimità posto prioritariamente a presidio del principio di economia processuale, affermato sin dalla pronuncia delle SS.UU. n. 26128/2010 e più di recente ribadito da Cass. n. 32933/2023, secondo cui “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c.”.
- Ad altrettanto epilogo di rigetto deve pervenirsi nella delibazione dei motivi terzo, quarto e quinto, congiuntamente trattati in quanto tra loro strettamente connessi inerendo tutti la valutazione delle prove documentali e dichiarative in relazione alle contrapposte domande di pagamento.
In dettaglio l'appellante ha denunciato con il terzo motivo l'errata valutazione delle prove in uno alla violazione applicativa degli articoli 112,
115 e 116 del codice di procedura civile in riferimento al credito della società di € 190.922,80 di cui nascente dal contratto n. 0077/2012; con Pt_2
il quarto motivo ha denunciato l'errata valutazione delle prove e la violazione applicativa degli articoli 112, 115 e 116 del codice di procedura civile in riferimento al credito risarcitorio azionato da essa appellante in relazione al medesimo detto contratto;
infine, con il quinto motivo ha denunciato l'errata valutazione delle prove e la violazione applicativa degli articoli 1176, 2236, 1667, 1668, 1672 del codice civile nonché degli articoli
112, 115 e 116 del codice di rito con riferimento al contratto n. 0005/2014 ed alle reciproche pretese delle parti.
Osserva in primo luogo la Corte che alcuno dei motivi in scrutinio è dotato di efficacia critica tale da indurre un diverso esito decisionale risolvendosi anzi l'enunciato d'appello in termini di mero dissenso rispetto alla pronuncia senza affatto confrontarsi con le ragioni poste a base della decisione impugnata.
In particolare, quanto al credito riconosciuto in favore della società in Pt_2
relazione al contratto individuato con il numero 77/2012 il Tribunale ha compiutamente illustrato gli elementi di prova tramite i quali è pervenuto al convincimento di accoglimento della domanda indicandoli in primo luogo nel titolo contrattuale, le cui pattuizioni prevedevano un corrispettivo di €
210.729,83 per l'intera prestazione, nonché nelle risultanze delle prove dichiarative le quali hanno consentito di accertare che il mancato completamento di quanto pattuito fosse assolutamente marginale, sicché la decurtazione dal detto corrispettivo del costo delle opere non eseguite ha condotto il precedente giudicante alla quantificazione finale, tenuto altresì conto dell'assenza di contestazioni da parte della società o. Condotte Parte
in ordine alle lavorazioni eseguite.
A fronte di tale condivisibile argomento motivazionale la critica d'appello, secondo cui il Tribunale avrebbe omesso di indicare i parametri di congruità seguiti nella sua valutazione, perde dunque di ogni consistenza non vertendosi in punto di determinazione del corrispettivo in assenza di pattuizione tra le parti bensì di semplice quantificazione della prestazione resa.
Anche il quarto motivo, attinente invece la domanda risarcitoria della società in relazione al medesimo contratto numero Parte_1
77/2012, si compendia in un assunto del tutto congetturale e comunque divergente rispetto alle ragioni sottese alla decisione.
La domanda risarcitoria, secondo la tesi d'appello, avrebbe dovuto ritenersi provata sulla scorta della comunicazione datata 20 agosto 2013 e della fattura n. 147/2014 che richiamava la detta comunicazione, fattura peraltro fatta oggetto di immediata contestazione da parte della società già Pt_2
nella fase antecedente il giudizio. Osserva la Corte che i detti documenti riportano importi tra loro differenti il che di per sé non depone favorevolmente quanto alla attendibilità del loro rispettivo contenuto.
Inoltre, rispetto a quei documenti va detto, come già rilevato dal Tribunale, che le prestazioni ivi descritte possono essere collocate finanche anteriormente alla cessazione del rapporto con la società inducendo la Pt_2
eventualità che si riferiscano a prestazioni pur sempre rese ma non certo addebitabili alla società . Pt_2
Rispetto a tale ordine di ragioni, ampiamente illustrato dal Tribunale,
l'appellante è invece rimasta significativamente silente.
Altrettanto priva di rilievo è a giudizio della Corte la critica veicolata con il quinto motivo – avente ad oggetto le contrapposte domande in relazione al contratto individuato con il numero 5/2014 – posto che le risultanze della consulenza tecnica svolta nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo celebratosi innanzi il Tribunale di Salerno, e recepite dal
Tribunale, consentono di escludere la sussistenza di alcuna responsabilità in capo alla società (cui l'appellante addebitava l'inidoneità delle Pt_2
tecniche di perforazione) e dunque il corrispondente suo diritto a percepire il corrispettivo della prestazione, resa fino al momento dell'interruzione dovuta al crollo dello scavo, nella misura quantificata dall'ausiliare.
- In conclusiva analisi, dovendosi ritenere assorbita ogni altra questione devoluta, deve pervenirsi alla reiezione dell'impugnazione principale in ogni sua formulazione con la conferma della pronuncia gravata, ciò rendendo superflua la delibazione dell'impugnazione incidentale condizionata. - Stante l'esito di rigetto deve farsi applicazione del criterio di soccombenza di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile e pertanto le spese di lite nel grado andranno poste a carico dell'appellante ed in favore dell'appellata nella misura liquidata in dispositivo per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, rapportandola ai parametri medi vigenti e tenuto conto del valore della causa.
- In applicazione dell'articolo 13 comma 1 quater del DPR numero
115/2002 la società appellante va dichiarata tenuta al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
P.Q.M.
la Corte, decidendo sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza numero 263/2022 del Tribunale di Rovigo, depositata in data 21 marzo 2022, così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite nel grado in favore dell'appellata liquidandole in € 14.239,00 oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
- dichiara l'appellante tenuta al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
Venezia, li 4 febbraio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Nicola Traisci Dott.ssa Rita Rigoni