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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/05/2025, n. 2195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2195 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7137/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Sezione DE Lavoro
Il Giudice DE Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice DE Lavoro, dato atto DEla trattazione DEla presente controversia, in data 27.05.2025, da ultimo ai sensi DEl'art. 127 te c.p.c. nonché DEla rituale comunicazione alle parti DE decreto di trattazione scritta e DE deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza recante n.r.g. 7137/2022 vertente
tra
nata a [...] il [...] – Parte_1
cod. fisc. – residente a [...] C.F._1
alla via Piave n. 10,
1 rappr. e dif. dall'Avv. Alberto Barbieri – cod. fisc.
C.F._2
e
, in persona DE legale Controparte_1
rappr. p.t. rappresentata e diesa dall'Avv. Katia ORLANDI (C.F.:
, C.F._3
, in persona DE legale rappr. p.t., CP_2
rappr. e dif. dall'Avv. Andrea Patarnello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.7.2022, l'opponente in epigrafe indicato adiva il Tribunale di Bari, in funzione di giudice DE lavoro, invocando, previo accoglimento DEl'istanza di sospensiva,
l'accoglimento DEle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo di lite;
il tutto con vittoria di spese. Veniva accolta l'istanza di sospensione. Si costituivano le parti convenute, ad eccezione DEl che rimaneva contumace, invocando il rigetto CP_3
DEl'opposizione. In data odierna, successivamente alla definizione DEl'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal
Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga antecedente rispetto alla presente e più urgenti, tra cui anche quelle provenienti dalla ex Preture circondariali risalenti ai primi anni '90 (nel numero di svariate migliaia) nonché tutte quelle incardinate presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate al
Giudicante, la causa veniva decisa.
2 L'opposizione è infondata e va quindi rigettata.
Va chiarito preliminarmente che l'opponente ha proposto il ricorso introduttivo DE presente giudizio avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art. 77 DE
DPR n. 602/73 n. 01476202200002831000, notificata in data
06/06/2022, in relazione al mancato pagamento DEl'avviso di addebito n. 31420150005333562000 notificato il 20/11/2015.
Con l'unico motivo di ricorso, l'opponente ha eccepito la violazione e falsa applicazione DE combinato disposto degli artt.
167, 170 c.c. e 77 comma II° bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602
– potestà d'iscrizione ipotecaria legale non esercitabile per la costituzione di un fondo patrimoniale.
Va premesso che l'avviso di addebito posto alla base DEl'atto impugnato era stato notificato a suo tempo alla parte ricorrente e non era stato opposto;
esso si riferiva al recupero di ratei di pensione incassati dalla ricorrente post mortem con riferimento alla pensione di reversibilità SO/20051503, con riscossione avvenuta dopo il decesso DEla pensionata , nata Persona_1
a Palo DE LL il 09.01.1925 e deceduta negli Stati Uniti
d'America il 12.05.2007. La ricorrente, , DEegata Parte_1
dalla pensionata alla riscossione DEla pensione non aveva dichiarato il decesso DEla ed aveva riscosso le rate fino a Per_1
tutto il 31.12.2013. A seguito di comunicazione DE Consolato
Italiano a New York, DE 04.03.2014 la pensione veniva quindi eliminata per morte DEla pensionata e le rate non dovute erano state richieste in restituzione con Avviso di Addebito notificato alla parte ricorrente e divenuto definitivo. Peraltro, la parte ricorrente aveva già proposto altro giudizio avverso intimazione di pagamento notificatagli dall'Agente DEla Riscossione che è stato definito con la sentenza n. 2565/2019 di rigetto DEla
3 opposizione, poi confermata anche dalla Corte d'Appello territoriale (cfr. produzione documentale . CP_2
Ebbene, nel presente giudizio, l'opponente eccepisce che i beni oggetto DEla misura cautelare farebbero parte DE fondo patrimoniale e, in quanto tali, non sarebbero aggredibili dal creditore. Con riferimento alla questione concernente l'aggredibilità DE fondo patrimoniale per crediti esattoriali a mezzo iscrizione ipotecaria, la Corte di Cassazione, dopo alcuni arresti (cfr. Cass. 19667 /2014, Cass. 15354/2015 e Cass.
10794/2016) che avevano affermato che l'esecuzione richiamata dall'art. 170 e.e. fosse estranea all'iscrizione ipotecaria che, quindi, doveva ritenersi generalmente consentita, ha statuito più specificamente, che "in tema di riscossione coattiva DEle imposte,
l'iscrizione ipotecaria di cui D.P.R. n. 602 DE 1973, ex art. 77, è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 e.e., sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni DEla famiglia o se il titolare DE credito non ne conosceva l'estraneità ai bisogni DEla famiglia" (cfr. Cass. 1320/2022; Cass. 28388/2021; Cass.
n. 20998 /2018; Cass. n. 227 61 /2016; Cass. n. 2387 6 /2015); ne consegue che l'esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, qualora il debito facente capo a costoro sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero quando nell'ipotesi contraria - il titolare DE credito, per il quale l'esattore procede alla riscossione, non conosceva l'estraneità ai bisogni DEla famiglia.
Ciò posto, l'onere DEla prova dei presupposti DEl'impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale grava su colui che intende avvalersene, sicché il debitore opponente deve dimostrare
4 non soltanto la regolare costituzione DE fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni DEla famiglia, a tal fine occorrendo che l'indagine DE giudice si rivolga specificamente al fatto generatore DEl'obbligazione, a prescindere dalla natura DEla stessa: pertanto, i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell'obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni DEla famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione DEl'indirizzo DEla vita familiare e DE tenore prescelto, in conseguenza DEle possibilità economiche familiari (cfr. Cass. n. 15251 DE 2021;
Cass. n. 641 DE 2015; Cass. n. 23876 e n. 641 DE 2015; Cass. n.
4011 DE 2013).
Nel caso di specie, la parte opponente non ha fornito alcuna prova concreta circa l'estraneità DE debito ai bisogni DEla famiglia.
Al riguardo, si è pronunciata la Cassazione con sentenza n.
23053 DEl'11/11/2016 secondo cui "L'onere DEla prova dei presupposti di applicabilità DEl'art. 170 cod. civ. grava su chi intenda avvalersi DE regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, sicchè, ove sia proposta opposizione, ex art.
615 cod. proc. civ., per contestare il diritto DE creditore ad agire esecutivamente, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione DE fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni DEla famiglia, a tal fine occorrendo che l'indagine DE giudice si rivolga specificamente al fatto generatore DEl'obbligazione, a prescindere dalla natura DEla
5 stessa: pertanto, i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell'obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni intendersi non come comprensivi anche dai coniugi in ragione familiare e DE tenore DEla famiglia, da meramente oggettivo ma dei bisogni ritenuti tali DEl'indirizzo DEla vita prescelto, in conseguenza DEle possibilità economiche familiari". Ed ancora, la
Suprema Corte di Cassazione, con pronuncia DE 12/12/2017, n.
29654, nel richiamare i principi sopra enunciati, ha così statuito:
“La Corte territoriale ha infatti ritenuto che: "l'attività imprenditoriale DE T., peraltro svolta individualmente e non già in forma societaria, aveva l'eminente scopo di garantire reddito, per poter vivere adeguatamente a sé ed alla sua famiglia";
"l'imposizione risulta correlata alla produzione di reddito";
"l'imposizione indiretta concorre alla definizione DE reddito di impresa destinato ai bisogni di vita propri e DEla famiglia"; "la genesi DEl'obbligazione erariale, quale ripresa a tassazione connessa ad operazioni commerciali in nero" è correlata ai bisogni DEla famiglia, "poiché sorge in connessione con il reddito prodotto dall'impresa e goduto dall'imprenditore per sé e la propria famiglia". Ha poi affermato, conclusivamente, che l'onere DEla prova DEla destinazione DE reddito ad altri scopi, diversi dal soddisfacimento DEle esigenze DEla famiglia, incombeva agli opponenti e non era stato in alcun modo assolto. Così argomentando, il giudice DE rinvio si è conformato ai principi di diritto enunciati da Cass. 15862/2009, più volte ribaditi da questa
Corte con successive pronunce afferenti la aggredibilità in executivis o la sottoponibilità ad ipoteca di beni costituiti in fondo patrimoniale per la soddisfazione di crediti tributari (tra le ultime,
Cass. 22/02/2017, n. 4593; Cass. 09/11/2016, n. 22761/2016;
6 Cass. 24/02/2016, n. 3600; Cass. 29/01/2016, n. 1652; Cass.
13/11/2015, n. 23328; Cass., 21/10/2015, n. 21396; Cass.
24/02/2015, n. 3738).”
Applicati questi principi alla fattispecie di causa, il ricorso non può che essere rigettato per non avere la parte ricorrente né allegato, né provato che il debito sia stato contratto per esigenze estranee alle esigenze DEle famiglia, né che l'Agente DEla
Riscossione fosse consapevole di tale indimostrata estraneità (in disparte il rilievo che secondo la stessa prospettazione DEla parte ricorrente il fondo patrimoniale sarebbe stato istituito ben successivamente alla insorgenza DE debito determinato dall'illecita riscossione di somme erogate e riscosse per conto di persona già deceduta e dunque a scopi chiaramente elusivi DEla garanzia patrimoniale rappresentata dal patrimonio DE debitore).
In virtù di tutto quanto sinora esposto, dunque, l'opposizione va rigettata.
Le considerazioni che precedono sono dirimenti ed assorbono ulteriori profili in fatto o in diritto eventualmente contestati tre le parti. Invero, il principio DEla “ragione più liquida” consente di sostituire il profilo di evidenza a quello DEl'ordine DEle questioni da trattare, d cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità DE giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base DEla questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr., ex plurimis,
Cass. ord. n. 15350/2017, Cass. ord. n. 15064/2017, Cass. n.
23531/2016, n. 17214/2016).
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Tali sono i motivi DEla presente decisione.
7
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettata o assorbita,
rigetta l'opposizione e conferma gli atti impugnati;
condanna la parte ricorrente a pagare, in favore DEle parti resistenti, le spese di lite che liquida in complessivi euro 3.291,00 ciascuna, oltre accessori di legge e di tariffa e distrae unicamente in favore DE procuratore DEl'Agenzia DEle Entrate – Riscossione dichiaratosi anticipatario.
Bari, 27.05.2025
Il Giudice DE Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Sezione DE Lavoro
Il Giudice DE Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice DE Lavoro, dato atto DEla trattazione DEla presente controversia, in data 27.05.2025, da ultimo ai sensi DEl'art. 127 te c.p.c. nonché DEla rituale comunicazione alle parti DE decreto di trattazione scritta e DE deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza recante n.r.g. 7137/2022 vertente
tra
nata a [...] il [...] – Parte_1
cod. fisc. – residente a [...] C.F._1
alla via Piave n. 10,
1 rappr. e dif. dall'Avv. Alberto Barbieri – cod. fisc.
C.F._2
e
, in persona DE legale Controparte_1
rappr. p.t. rappresentata e diesa dall'Avv. Katia ORLANDI (C.F.:
, C.F._3
, in persona DE legale rappr. p.t., CP_2
rappr. e dif. dall'Avv. Andrea Patarnello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.7.2022, l'opponente in epigrafe indicato adiva il Tribunale di Bari, in funzione di giudice DE lavoro, invocando, previo accoglimento DEl'istanza di sospensiva,
l'accoglimento DEle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo di lite;
il tutto con vittoria di spese. Veniva accolta l'istanza di sospensione. Si costituivano le parti convenute, ad eccezione DEl che rimaneva contumace, invocando il rigetto CP_3
DEl'opposizione. In data odierna, successivamente alla definizione DEl'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal
Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga antecedente rispetto alla presente e più urgenti, tra cui anche quelle provenienti dalla ex Preture circondariali risalenti ai primi anni '90 (nel numero di svariate migliaia) nonché tutte quelle incardinate presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate al
Giudicante, la causa veniva decisa.
2 L'opposizione è infondata e va quindi rigettata.
Va chiarito preliminarmente che l'opponente ha proposto il ricorso introduttivo DE presente giudizio avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art. 77 DE
DPR n. 602/73 n. 01476202200002831000, notificata in data
06/06/2022, in relazione al mancato pagamento DEl'avviso di addebito n. 31420150005333562000 notificato il 20/11/2015.
Con l'unico motivo di ricorso, l'opponente ha eccepito la violazione e falsa applicazione DE combinato disposto degli artt.
167, 170 c.c. e 77 comma II° bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602
– potestà d'iscrizione ipotecaria legale non esercitabile per la costituzione di un fondo patrimoniale.
Va premesso che l'avviso di addebito posto alla base DEl'atto impugnato era stato notificato a suo tempo alla parte ricorrente e non era stato opposto;
esso si riferiva al recupero di ratei di pensione incassati dalla ricorrente post mortem con riferimento alla pensione di reversibilità SO/20051503, con riscossione avvenuta dopo il decesso DEla pensionata , nata Persona_1
a Palo DE LL il 09.01.1925 e deceduta negli Stati Uniti
d'America il 12.05.2007. La ricorrente, , DEegata Parte_1
dalla pensionata alla riscossione DEla pensione non aveva dichiarato il decesso DEla ed aveva riscosso le rate fino a Per_1
tutto il 31.12.2013. A seguito di comunicazione DE Consolato
Italiano a New York, DE 04.03.2014 la pensione veniva quindi eliminata per morte DEla pensionata e le rate non dovute erano state richieste in restituzione con Avviso di Addebito notificato alla parte ricorrente e divenuto definitivo. Peraltro, la parte ricorrente aveva già proposto altro giudizio avverso intimazione di pagamento notificatagli dall'Agente DEla Riscossione che è stato definito con la sentenza n. 2565/2019 di rigetto DEla
3 opposizione, poi confermata anche dalla Corte d'Appello territoriale (cfr. produzione documentale . CP_2
Ebbene, nel presente giudizio, l'opponente eccepisce che i beni oggetto DEla misura cautelare farebbero parte DE fondo patrimoniale e, in quanto tali, non sarebbero aggredibili dal creditore. Con riferimento alla questione concernente l'aggredibilità DE fondo patrimoniale per crediti esattoriali a mezzo iscrizione ipotecaria, la Corte di Cassazione, dopo alcuni arresti (cfr. Cass. 19667 /2014, Cass. 15354/2015 e Cass.
10794/2016) che avevano affermato che l'esecuzione richiamata dall'art. 170 e.e. fosse estranea all'iscrizione ipotecaria che, quindi, doveva ritenersi generalmente consentita, ha statuito più specificamente, che "in tema di riscossione coattiva DEle imposte,
l'iscrizione ipotecaria di cui D.P.R. n. 602 DE 1973, ex art. 77, è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 e.e., sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni DEla famiglia o se il titolare DE credito non ne conosceva l'estraneità ai bisogni DEla famiglia" (cfr. Cass. 1320/2022; Cass. 28388/2021; Cass.
n. 20998 /2018; Cass. n. 227 61 /2016; Cass. n. 2387 6 /2015); ne consegue che l'esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, qualora il debito facente capo a costoro sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero quando nell'ipotesi contraria - il titolare DE credito, per il quale l'esattore procede alla riscossione, non conosceva l'estraneità ai bisogni DEla famiglia.
Ciò posto, l'onere DEla prova dei presupposti DEl'impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale grava su colui che intende avvalersene, sicché il debitore opponente deve dimostrare
4 non soltanto la regolare costituzione DE fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni DEla famiglia, a tal fine occorrendo che l'indagine DE giudice si rivolga specificamente al fatto generatore DEl'obbligazione, a prescindere dalla natura DEla stessa: pertanto, i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell'obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni DEla famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione DEl'indirizzo DEla vita familiare e DE tenore prescelto, in conseguenza DEle possibilità economiche familiari (cfr. Cass. n. 15251 DE 2021;
Cass. n. 641 DE 2015; Cass. n. 23876 e n. 641 DE 2015; Cass. n.
4011 DE 2013).
Nel caso di specie, la parte opponente non ha fornito alcuna prova concreta circa l'estraneità DE debito ai bisogni DEla famiglia.
Al riguardo, si è pronunciata la Cassazione con sentenza n.
23053 DEl'11/11/2016 secondo cui "L'onere DEla prova dei presupposti di applicabilità DEl'art. 170 cod. civ. grava su chi intenda avvalersi DE regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, sicchè, ove sia proposta opposizione, ex art.
615 cod. proc. civ., per contestare il diritto DE creditore ad agire esecutivamente, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione DE fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni DEla famiglia, a tal fine occorrendo che l'indagine DE giudice si rivolga specificamente al fatto generatore DEl'obbligazione, a prescindere dalla natura DEla
5 stessa: pertanto, i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell'obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni intendersi non come comprensivi anche dai coniugi in ragione familiare e DE tenore DEla famiglia, da meramente oggettivo ma dei bisogni ritenuti tali DEl'indirizzo DEla vita prescelto, in conseguenza DEle possibilità economiche familiari". Ed ancora, la
Suprema Corte di Cassazione, con pronuncia DE 12/12/2017, n.
29654, nel richiamare i principi sopra enunciati, ha così statuito:
“La Corte territoriale ha infatti ritenuto che: "l'attività imprenditoriale DE T., peraltro svolta individualmente e non già in forma societaria, aveva l'eminente scopo di garantire reddito, per poter vivere adeguatamente a sé ed alla sua famiglia";
"l'imposizione risulta correlata alla produzione di reddito";
"l'imposizione indiretta concorre alla definizione DE reddito di impresa destinato ai bisogni di vita propri e DEla famiglia"; "la genesi DEl'obbligazione erariale, quale ripresa a tassazione connessa ad operazioni commerciali in nero" è correlata ai bisogni DEla famiglia, "poiché sorge in connessione con il reddito prodotto dall'impresa e goduto dall'imprenditore per sé e la propria famiglia". Ha poi affermato, conclusivamente, che l'onere DEla prova DEla destinazione DE reddito ad altri scopi, diversi dal soddisfacimento DEle esigenze DEla famiglia, incombeva agli opponenti e non era stato in alcun modo assolto. Così argomentando, il giudice DE rinvio si è conformato ai principi di diritto enunciati da Cass. 15862/2009, più volte ribaditi da questa
Corte con successive pronunce afferenti la aggredibilità in executivis o la sottoponibilità ad ipoteca di beni costituiti in fondo patrimoniale per la soddisfazione di crediti tributari (tra le ultime,
Cass. 22/02/2017, n. 4593; Cass. 09/11/2016, n. 22761/2016;
6 Cass. 24/02/2016, n. 3600; Cass. 29/01/2016, n. 1652; Cass.
13/11/2015, n. 23328; Cass., 21/10/2015, n. 21396; Cass.
24/02/2015, n. 3738).”
Applicati questi principi alla fattispecie di causa, il ricorso non può che essere rigettato per non avere la parte ricorrente né allegato, né provato che il debito sia stato contratto per esigenze estranee alle esigenze DEle famiglia, né che l'Agente DEla
Riscossione fosse consapevole di tale indimostrata estraneità (in disparte il rilievo che secondo la stessa prospettazione DEla parte ricorrente il fondo patrimoniale sarebbe stato istituito ben successivamente alla insorgenza DE debito determinato dall'illecita riscossione di somme erogate e riscosse per conto di persona già deceduta e dunque a scopi chiaramente elusivi DEla garanzia patrimoniale rappresentata dal patrimonio DE debitore).
In virtù di tutto quanto sinora esposto, dunque, l'opposizione va rigettata.
Le considerazioni che precedono sono dirimenti ed assorbono ulteriori profili in fatto o in diritto eventualmente contestati tre le parti. Invero, il principio DEla “ragione più liquida” consente di sostituire il profilo di evidenza a quello DEl'ordine DEle questioni da trattare, d cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità DE giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base DEla questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr., ex plurimis,
Cass. ord. n. 15350/2017, Cass. ord. n. 15064/2017, Cass. n.
23531/2016, n. 17214/2016).
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Tali sono i motivi DEla presente decisione.
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P. Q. M.
definitivamente pronunciando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettata o assorbita,
rigetta l'opposizione e conferma gli atti impugnati;
condanna la parte ricorrente a pagare, in favore DEle parti resistenti, le spese di lite che liquida in complessivi euro 3.291,00 ciascuna, oltre accessori di legge e di tariffa e distrae unicamente in favore DE procuratore DEl'Agenzia DEle Entrate – Riscossione dichiaratosi anticipatario.
Bari, 27.05.2025
Il Giudice DE Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
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