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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 10/10/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
IO LA Presidente
VA MO Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2701/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 22/05/2025
DA
rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. SPAGNOLI SEBASTIANO
E
) rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. SPADINI PAOLA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)... Le parti private chiedono che il Tribunale di Mantova, previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, Voglia dichiarare la separazione dei Signori e alle seguenti Parte_1 Controparte_1 condizioni:
1)I coniugi vivranno separati, con l'obbligo reciproco di comunicarsi gli eventuali cambiamenti di residenza. L'abitazione coniugale, sita in Curtatone (MN), Via E. Mattei n.6, rimarrà nella disponibilità della SI , che l'abiterà Parte_1 con le figlie e garantendone la manutenzione ordinaria, sino Per_1 Per_2 a che l'immobile non verrà venduto come espressamente pattuito al punto 11). Il Signor lascerà la casa coniugale entro il 01/07/2025; CP_1
2)Le minori e saranno affidate in via condivisa Per_1 Persona_3 ad entrambi i genitori, con residenza e collocamento prevalente presso l'abitazione materna, precisando che la sola gestione ordinaria verrà esercitata separatamente dal genitore che ha le minori presso di sé;
3)Salvo diverso accordo tra i genitori, a settimane alterne il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie e dal mercoledì sera alle 19.00 al Per_1 Per_2 venerdì sera alle ore 19.00, allorquando le riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
la settimana successiva dal giovedì all'uscita da scuola/cred o, in assenza, dalle ore 7.30 del mattino, quando la madre le accompagnerà presso l'abitazione paterna, sino al lunedì mattina, quando le riaccompagnerà a scuola/cred o, in assenza, alle 7.30 presso l'abitazione materna;
4)Durante le vacanze natalizie, i genitori terranno con sé le figlie dal 26/12 ore 10.00 al 31/12 ore 12.00 o dal 31/12 ore 12.00 al 6/01 ore 21.00, con il criterio dell'alternanza annuale, mentre tutti gli anni trascorreranno con la madre dal 24/12 alle ore 10.00 al 25/12 alle ore 10.00 e con il padre dal 25/12 ore 10.00 al 26/12 ore 10.00; durante le vacanze pasquali 3 giorni con un genitore e tre con l'altro con l'alternanza del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo e, più esattamente, l'uno dal Giovedì Santo ore 21.00 alla Pasqua ore 21.00 e l'altro da tale giorno sino al mercoledì ore 21.00. Nel periodo delle vacanze estive le minori potranno trascorrere due settimane anche non consecutive con i genitori, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, e una settimana nel corso dell'anno. Nel giorno del compleanno della mamma e della Festa della Mamma, anche in deroga alle regole di cui sopra, le minori rimarranno con la SI , come Pt_1 del pari rimarranno con il Signor nel giorno del compleanno e della CP_1 Festa del Papà; entrambi i genitori avranno diritto a partecipare alle feste per il compleanno delle figlie, anche se organizzate da uno solo di essi;
5)Il Signor si obbliga a versare entro il giorno 15 di ogni mese, Controparte_1 con decorrenza dal mese di luglio 2025, un assegno mensile di euro 400,00 (quattrocento/00), a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie e Per_1
da corrispondersi a mezzo bonifico sul conto corrente intestato alla Per_2 SI , rivalutato annualmente ed automaticamente secondo gli indici Pt_1 Istat. Dalla data di deposito del ricorso sino al 30 giugno 2025 le spese per la famiglia verranno sostenute nella misura del 60% in capo al signor ed CP_1 il 40% in capo alla NO;
Pt_1 6)Le parti concorreranno alle spese straordinarie per le figlie e Per_1 nella misura del 50% ciascuno, secondo il seguente schema: Per_2
- senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: A) spese mediche:
•tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN);
•quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
•quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) spese scolastiche:
•tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o
2 contributi richiesti dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi);
•acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
•corredo scolastico di inizio anno;
•spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
•spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
•spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall' istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.)
•spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano);
•spese per baby-sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili);
•spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento,00); Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile;
pertanto, se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti, il loro costo non dovrà essere diviso tra i genitori che comparteciperanno soltanto la quota fissa mensile relativa al servizio scolastico. C) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami).
- Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post- scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche-erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby-sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.. Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo
3 dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta;
7)I coniugi concordano di usufruire dell'assegno unico universale erogato dall'Inps nella misura del 50% ciascuno;
8)I coniugi s'impegnano fin d'ora a prestare reciproco assenso per l'espatrio, al rilascio del passaporto ed ogni altro documento equipollente per le figlie Per_1 e Per_2
9)L'autovettura modello Renault Twingo E-Tech targa GM579FJ intestata al Signor rimarrà nell'esclusiva disponibilità della SI e CP_1 Pt_1 l'autovettura modello AUDI A4 AVANT targa ES075XS intestata alla SI
rimarrà nell'esclusiva disponibilità del Signor A tal fine le Pt_1 CP_1 parti provvederanno al cambio d'intestazione del PRA entro e non oltre un mese dalla pubblicazione della sentenza di separazione;
10)Le parti concordano di contribuire al versamento del mutuo della casa coniugale nella misura del 50% ciascuno, la cui rata ammonta a complessivi
€900.43, senza che questo incida sulla quota di proprietà dell'immobile; 11)Le parti concordano sin d'ora che a decorrere dal 01/01/2028 metteranno in vendita la casa coniugale, sita in Curtatone, via E. Mattei n.6, i cui dati catastali estratti dall'agenzia delle entrate sono: foglio 28, particella 513, sub 1, categoria A/7, classe 04 e foglio 28, particella 513, sub 2, categoria C/6, classe 02, con riserva di acquisto della quota del coniuge da parte dell'altro e viceversa, dando atto che il ricavato verrà diviso secondo le quote di proprietà, ed esattamente il 70% in capo al Signor e il 30% in capo alla SI , a nulla CP_1 Pt_1 rilevando l'avvenuto versamento del mutuo nella misura del 50% ciascuno dalla data del 31/05/2022 sino alla vendita dell'immobile stesso;
12)In caso la vendita dovesse avvenire a favore di una delle parti, i costi dell'atto ed eventuali altre spese di cessione, rimarranno in capo all'acquirente, il quale, inoltre, si accollerà il mutuo per l'intero sino alla sua estinzione;
13)In caso la vendita avvenisse a favore di terzi, la suddivisione del ricavato nelle quote indicate al punto 11) sarà al lordo del mutuo, che verrà estinto con la suddivisione dell'importo residuo al 50% ciascuno tra i coniugi;
14)Spese Legali compensate tra le parti. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in MANTOVA in data 05/10/2013 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al numero 56, parte II, serie A, anno 2013) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi 4 l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MANTOVA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 9.10.25
La Giudice relatrice
VA MO
Il Presidente
IO LA
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
IO LA Presidente
VA MO Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2701/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 22/05/2025
DA
rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. SPAGNOLI SEBASTIANO
E
) rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. SPADINI PAOLA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)... Le parti private chiedono che il Tribunale di Mantova, previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, Voglia dichiarare la separazione dei Signori e alle seguenti Parte_1 Controparte_1 condizioni:
1)I coniugi vivranno separati, con l'obbligo reciproco di comunicarsi gli eventuali cambiamenti di residenza. L'abitazione coniugale, sita in Curtatone (MN), Via E. Mattei n.6, rimarrà nella disponibilità della SI , che l'abiterà Parte_1 con le figlie e garantendone la manutenzione ordinaria, sino Per_1 Per_2 a che l'immobile non verrà venduto come espressamente pattuito al punto 11). Il Signor lascerà la casa coniugale entro il 01/07/2025; CP_1
2)Le minori e saranno affidate in via condivisa Per_1 Persona_3 ad entrambi i genitori, con residenza e collocamento prevalente presso l'abitazione materna, precisando che la sola gestione ordinaria verrà esercitata separatamente dal genitore che ha le minori presso di sé;
3)Salvo diverso accordo tra i genitori, a settimane alterne il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie e dal mercoledì sera alle 19.00 al Per_1 Per_2 venerdì sera alle ore 19.00, allorquando le riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
la settimana successiva dal giovedì all'uscita da scuola/cred o, in assenza, dalle ore 7.30 del mattino, quando la madre le accompagnerà presso l'abitazione paterna, sino al lunedì mattina, quando le riaccompagnerà a scuola/cred o, in assenza, alle 7.30 presso l'abitazione materna;
4)Durante le vacanze natalizie, i genitori terranno con sé le figlie dal 26/12 ore 10.00 al 31/12 ore 12.00 o dal 31/12 ore 12.00 al 6/01 ore 21.00, con il criterio dell'alternanza annuale, mentre tutti gli anni trascorreranno con la madre dal 24/12 alle ore 10.00 al 25/12 alle ore 10.00 e con il padre dal 25/12 ore 10.00 al 26/12 ore 10.00; durante le vacanze pasquali 3 giorni con un genitore e tre con l'altro con l'alternanza del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo e, più esattamente, l'uno dal Giovedì Santo ore 21.00 alla Pasqua ore 21.00 e l'altro da tale giorno sino al mercoledì ore 21.00. Nel periodo delle vacanze estive le minori potranno trascorrere due settimane anche non consecutive con i genitori, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, e una settimana nel corso dell'anno. Nel giorno del compleanno della mamma e della Festa della Mamma, anche in deroga alle regole di cui sopra, le minori rimarranno con la SI , come Pt_1 del pari rimarranno con il Signor nel giorno del compleanno e della CP_1 Festa del Papà; entrambi i genitori avranno diritto a partecipare alle feste per il compleanno delle figlie, anche se organizzate da uno solo di essi;
5)Il Signor si obbliga a versare entro il giorno 15 di ogni mese, Controparte_1 con decorrenza dal mese di luglio 2025, un assegno mensile di euro 400,00 (quattrocento/00), a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie e Per_1
da corrispondersi a mezzo bonifico sul conto corrente intestato alla Per_2 SI , rivalutato annualmente ed automaticamente secondo gli indici Pt_1 Istat. Dalla data di deposito del ricorso sino al 30 giugno 2025 le spese per la famiglia verranno sostenute nella misura del 60% in capo al signor ed CP_1 il 40% in capo alla NO;
Pt_1 6)Le parti concorreranno alle spese straordinarie per le figlie e Per_1 nella misura del 50% ciascuno, secondo il seguente schema: Per_2
- senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: A) spese mediche:
•tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN);
•quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
•quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) spese scolastiche:
•tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o
2 contributi richiesti dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi);
•acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
•corredo scolastico di inizio anno;
•spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
•spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
•spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall' istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.)
•spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano);
•spese per baby-sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili);
•spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento,00); Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile;
pertanto, se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti, il loro costo non dovrà essere diviso tra i genitori che comparteciperanno soltanto la quota fissa mensile relativa al servizio scolastico. C) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami).
- Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post- scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche-erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby-sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.. Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo
3 dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta;
7)I coniugi concordano di usufruire dell'assegno unico universale erogato dall'Inps nella misura del 50% ciascuno;
8)I coniugi s'impegnano fin d'ora a prestare reciproco assenso per l'espatrio, al rilascio del passaporto ed ogni altro documento equipollente per le figlie Per_1 e Per_2
9)L'autovettura modello Renault Twingo E-Tech targa GM579FJ intestata al Signor rimarrà nell'esclusiva disponibilità della SI e CP_1 Pt_1 l'autovettura modello AUDI A4 AVANT targa ES075XS intestata alla SI
rimarrà nell'esclusiva disponibilità del Signor A tal fine le Pt_1 CP_1 parti provvederanno al cambio d'intestazione del PRA entro e non oltre un mese dalla pubblicazione della sentenza di separazione;
10)Le parti concordano di contribuire al versamento del mutuo della casa coniugale nella misura del 50% ciascuno, la cui rata ammonta a complessivi
€900.43, senza che questo incida sulla quota di proprietà dell'immobile; 11)Le parti concordano sin d'ora che a decorrere dal 01/01/2028 metteranno in vendita la casa coniugale, sita in Curtatone, via E. Mattei n.6, i cui dati catastali estratti dall'agenzia delle entrate sono: foglio 28, particella 513, sub 1, categoria A/7, classe 04 e foglio 28, particella 513, sub 2, categoria C/6, classe 02, con riserva di acquisto della quota del coniuge da parte dell'altro e viceversa, dando atto che il ricavato verrà diviso secondo le quote di proprietà, ed esattamente il 70% in capo al Signor e il 30% in capo alla SI , a nulla CP_1 Pt_1 rilevando l'avvenuto versamento del mutuo nella misura del 50% ciascuno dalla data del 31/05/2022 sino alla vendita dell'immobile stesso;
12)In caso la vendita dovesse avvenire a favore di una delle parti, i costi dell'atto ed eventuali altre spese di cessione, rimarranno in capo all'acquirente, il quale, inoltre, si accollerà il mutuo per l'intero sino alla sua estinzione;
13)In caso la vendita avvenisse a favore di terzi, la suddivisione del ricavato nelle quote indicate al punto 11) sarà al lordo del mutuo, che verrà estinto con la suddivisione dell'importo residuo al 50% ciascuno tra i coniugi;
14)Spese Legali compensate tra le parti. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in MANTOVA in data 05/10/2013 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al numero 56, parte II, serie A, anno 2013) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi 4 l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MANTOVA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 9.10.25
La Giudice relatrice
VA MO
Il Presidente
IO LA
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