Ordinanza cautelare 13 aprile 2022
Ordinanza collegiale 15 maggio 2023
Ordinanza collegiale 19 dicembre 2024
Ordinanza collegiale 18 aprile 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 04/12/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01034/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00118/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 118 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Wind Tre s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fontana Liri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Cocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Teresa Chieppa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della deliberazione di C.C. n. 46 del 29.11.2021, notificata il 13.01.2022, con la quale l’autorità comunale, riscontrata la presenza di usi civici sul fondo già destinato alla realizzazione del nuovo impianto di telefonia FR006, ha annullato in autotutela, ex art. 21 nonies l. 241/90, gli atti concessori di cui alle delibere di C.C. n. 9 e 17 del 2020;
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- della determinazione reg. gen. n.87 del 04.03.2022 (reg. interno n.22), con la quale il responsabile del Servizio Tecnico comunale ha denegato l’istanza autorizzatoria, ex art. 87 D.lgs. n. 259/03, preordinata alla realizzazione della nuova stazione radio base (codice sito FR006) sul fondo oggetto della concessione già annullata d’ufficio, ex art. 21 nonies L.241/90, con il provvedimento impugnato con ricorso principale;
- della determinazione reg. gen n. 88 del 04.03.2022 (reg. interno n.7), con la quale il responsabile del Servizio Tecnico comunale, richiamato l’annullamento d’ufficio dei presupposti provvedimenti concessori, ha dichiarato l’invalidità/nullità/annullamento del contratto stipulato tra l’autorità comunale e il gestore in data 08.08.2020.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Fontana Liri e della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 la dott.ssa AN MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 7 febbraio 2022 e depositato il 15 febbraio 2022, la società Wind Tre ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento della deliberazione di Consiglio Comunale n.46 del 29 novembre 2021, con la quale il Comune di Fontana Liri, riscontrata la presenza di usi civici sul fondo già destinato alla realizzazione del nuovo impianto di telefonia FR006, ha annullato in autotutela, ex art. 21 nonies, l n. 241/90, gli atti concessori di cui alle delibere di C.C. n. 9 e 17 del 2020.
2. La Wind Tre s.p.a. espone in fatto, di svolgere, essendo il primo operatore nazionale per numero di utenti sulle linee mobili, un servizio di comunicazione elettronica di preminente interesse generale, ai sensi dell’art. 3, co.2, d.lgs. 259/03 (cod.c.e.), comprovato dal suo carattere universale (art.1 lett. ll, cod.c.e.), nonché dalla qualificazione delle relative infrastrutture come opere di urbanizzazione primaria (art. 86, co. 3 cod.c.e.) aventi carattere di pubblica utilità, ai sensi degli artt. 12 e ss. del d.p.r. n. 327/01 (art. 90, co.1, C.C.E.), compatibili, secondo l’insegnamento consolidato, con qualsiasi zonizzazione impressa dagli strumenti urbanistici.
La Wind Tre, dovendo porre rimedio ai deficit di copertura riscontrati in determinati ambiti del territorio del Comune di Fontana Liri, formulava, quindi, con nota del 10 gennaio 2020, una richiesta di disponibilità di un’area comunale da destinare alla realizzazione di una nuova stazione radio base.
L’amministrazione comunale, con nota di riscontro prot. 494 del 28 gennaio 2020, manifestava disponibilità all’avvio di un dialogo finalizzato all’individuazione di un’area comunale coincidente con gli interessi dell’ente e del gestore.
Con deliberazione di C.C. n.9 dell’11 giugno 2020, così come emendata da errori con la successiva deliberazione n. 17 del 20 luglio 2020, il Comune di Fontana Liri - nell’autorizzare la stipula del contratto per la disciplina degli aspetti economici del rapporto - dava in concessione alla Wind Tre l’area comunale sita in località Tillo, alla Via Strada Provinciale 144, catastalmente identificata al foglio 2, p.lla n.8.
La qualificazione dell’area, oggetto di concessione, come luogo idoneo ad ospitare la stazione radio base, veniva confermata dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dall’Ufficio Tecnico, nel quale, premessa la riconduzione dell’area di intervento alla Zona agricola E/1, si menzionava la sola esistenza di un vincolo idrogeologico, in riferimento al quale veniva successivamente rilasciata dallo stesso Comune, ai fini del regio d.l. n. 3267/1923, l’autorizzazione n.1/2021.
In data 21 luglio 2020 il gestore, facendo affidamento sulla legittimità del provvedimento concessorio, presentava l’istanza autorizzatoria ex art. 87 d.lgs. n. 259/03 e, successivamente, in data 8 agosto 2020, dopo che ARPA aveva espresso parere radio-protezionistico favorevole all’attivazione del segnale, si addiveniva alla stipula del contratto di locazione, cui seguiva, in data 23.10.2020, il rilascio dell’autorizzazione sismica.
Senonché il Comune, in un momento nel quale si erano già da tempo consolidati tutti i titoli necessari all’avvio delle lavorazioni (tenuto anche conto del decorso del termine di 90 giorni per la formazione del silenzio assenso sull’istanza autorizzatoria ex art. 87, co. 9, d.lgs. n.259/03), con nota prot.1517 del 4 marzo 2021, evidenziava, per la prima volta, ad integrazione del certificato già emesso, che, relativamente alla fattibilità dell’opera, la predetta area era risultata gravata da usi civici.
In riscontro alla predetta nota, la Wind Tre, nel produrre la determinazione regionale n. G05804/2018 (recante pubblicazione dell’istruttoria demaniale per l’individuazione delle terre di demanio civico), rendeva noto che la particella oggetto di concessione non poteva dirsi compresa tra le zone del territorio comunale gravate da uso civico.
A fronte della prolungata inerzia dell’amministrazione comunale Wind Tre comunicava, in data 4 agosto 2021, l’imminente avvio delle lavorazioni.
Senonché, con nota del 30 settembre 2021, il Sindaco, dopo aver dato conto dell’esistenza di usi civici sull’area di sedime in questione, dava preavviso della sospensione dei lavori in vista del successivo annullamento in autotutela del provvedimento concessorio.
Con ordinanza n. 28 del 1° ottobre 2021 del competente ufficio comunale veniva così disposta, ex art. 27, co.3, d.p.r. n. 380/01, la sospensione immediata delle lavorazioni.
Con nota del 25 novembre il gestore comunicava la ripresa dei lavori, in considerazione del fatto che la medesima ordinanza aveva perso la sua efficacia per decorrenza del termine di 45 giorni di cui all’art. 27, co.3, d.pr. 380/01.
L’autorità comunale, il giorno successivo, con ordinanza n.32 del 26 novembre 2021 rinnovava allora l’ordine di sospensione dei lavori in attesa dell’imminente adozione degli atti propedeutici all’autotutela, con conseguente revoca della disponibilità del sito.
Interveniva, così, la gravata deliberazione n. 46 del 29 novembre 2021 con la quale il Comune, per la sopravvenuta emersione dell’uso civico, disponeva di annullare, ex art. 21 nonies l. n. 241/90, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 dell’11 luglio 2020 e la deliberazione n. 17 del 20 luglio 2020 (quindi gli atti che, previa qualificazione dell’area come luogo idoneo ad ospitare la stazione radio base, ne avevano sancito la concessione in favore del gestore del pubblico servizio di telefonia mobile).
3. Avverso tale provvedimento, parte ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:
I. Violazione dell’art. 21 nonies, l. n. 241/90 - la legittimità della concessione, in seguito al riscontro postumo dell’uso civico, a prescindere dalla previa acquisizione dell’autorizzazione regionale – omessa esternazione dell’interesse pubblico alla rimozione dell’atto - difetto di istruttoria per omessa considerazione del reale stato dei luoghi.
Secondo l’amministrazione comunale, in caso di concessione ai privati di terre gravate da uso civico, la legittimità del provvedimento concessorio richiederebbe sempre e comunque la previa autorizzazione dell’autorità regionale, secondo quanto disposto dall’art. 8 ter della l.r. n. 1/1986 e dalla legge n. 1766/1927.
Secondo parte ricorrente l’assunto non merita condivisione alla luce del recente indirizzo giurisprudenziale che, al fine di valutare la necessità nel caso concreto dell’autorizzazione regionale, pone l’attenzione sull’effettiva e specifica destinazione dell’area gravata dall’uso civico.
Quindi, mancherebbe il primo presupposto per il legittimo esercizio del potere ex art. 21 nonies l n. 241/90, rappresentato dalla cd. “legalità violata”; inoltre l’amministrazione non avrebbe esternato, nel provvedimento di annullamento il secondo presupposto per l’esercizio dell’autotutela, ovvero l’interesse pubblico, concreto ed attuale, all’annullamento.
II. Violazione del principio di buona fede e correttezza - violazione del principio di proporzionalità - eccesso di potere e irragionevolezza nella scelta tra i diversi rimedi contemplati dall’art. 21 nonies l. 241/90 - riserva di azione risarcitoria, a prescindere dai profili di illegittimità provvedimentale.
4. Si è costituito in giudizio il Comune di Fontana Liri contestando, nel merito, la fondatezza del gravame.
5. Con motivi aggiunti depositati in data 22 marzo 2022, Wind Tre s.p.a. ha poi impugnato:
a) la determinazione n. 87 del 4 marzo 2022, con la quale il responsabile del Servizio Tecnico comunale ha denegato l’istanza autorizzatoria, ex art. 87 d.lgs. n. 259/03, preordinata alla realizzazione della nuova stazione radio base (codice sito FR006) sul fondo oggetto della concessione già annullata d’ufficio, ex art. 21 nonies L.241/90, con il provvedimento impugnato con ricorso principale;
b) la determinazione n. 88 del 4 marzo 2022, con la quale il responsabile del Servizio Tecnico comunale, richiamato l’annullamento d’ufficio dei presupposti provvedimenti concessori, ha dichiarato l’invalidità/nullità/annullamento del contratto stipulato tra l’autorità comunale e il gestore in data 08.08.2020.
Avverso tali provvedimenti, parte ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di illegittimità:
I. Violazione dell’art. 87 d.lgs. n.259/03 – violazione dell’art.142, co.1, lett. h) d.lgs. n.42/04 - eccesso di potere - erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto - difetto di istruttoria - violazione del giusto procedimento – sviamento.
Parte ricorrente deduce che il difetto di istruttoria del procedimento autorizzatorio, ex art. 87 CCE, conclusosi senza contestuale richiesta per il rilascio dei nullaosta imposti dal regime vincolistico connesso all’uso civico, non può essere imputato al gestore, ed è stato rilevato dall’amministrazione resistente con un colpevole ritardo.
II. Violazione dell’art. 87 d.lgs. n. 259/03 – violazione dell’art.142, co. 1, lett. h), d.lgs. n. 42/04 - eccesso di potere – erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto - difetto di istruttoria - violazione del giusto procedimento – sviamento.
Per gli stessi motivi, secondo la ricorrente, sarebbe illegittimo il provvedimento con il quale è stata dichiarata l’inefficacia/invalidità del contratto posto a valle della concessione.
6. All’esito della camera di consiglio del 13 aprile 2022, con ordinanza cautelare n. 154/2022, è stata accolta l’istanza cautelare proposta e, per l'effetto, è stata sospesa l’esecuzione dei provvedimenti impugnati, ai fini del riesame e della riapertura della procedura, da parte del Comune, entro il termine di trenta giorni.
7. Dopo aver presentato una prima istanza di esecuzione delle misure cautelari il 24 giugno 2022, parte ricorrente depositava in atti il provvedimento prot. 4170 del 29 giugno 2022 con cui il Comune di Fontana Liri, in adempimento della suddetta ordinanza cautelare, ha provveduto ad indire la conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14, comma 2, l. n. 241/90, finalizzata all’acquisizione dei pareri di competenza per la realizzazione della “Installazione di una nuova stazione radio base per la telefonia cellulare”.
8. Con istanza di esecuzione delle misure cautelari, depositata il 23 febbraio 2023, rappresentando che la conferenza di servizi indetta il 29 giugno 2022 non era stata ancora conclusa con un provvedimento espresso, chiedeva a questo Tribunale l’adozione delle misure necessarie ai fini dell’emissione di una determinazione espressa che desse esito alla conferenza di servizi alla luce dei pareri già espressi, anche se del caso per silenzio assenso, dalle amministrazioni coinvolte, ai sensi dell’art. 44, comma 7, d.l.gs. n. 259/2003.
9. All’esito della camera di consiglio del 10 maggio 2023, con ordinanza collegiale n. 307/2023, è stato ordinato al Comune di Fontana Liri “ di concludere entro il termine di 30 giorni dalla notificazione e comunicazione della presente ordinanza la conferenza di servizi e di adottare nei successivi 10 giorni gli atti amministrativi consequenziali ”.
10. In considerazione del parere negativo del 12 giugno 2023, prot. 0637046, espresso dalla Regione Lazio, con determinazione n. 278 del 12 giugno 2023, il Comune di Fontana Liri emetteva determinazione conclusiva negativa della conferenza di servizi decisoria, da valere, ai sensi dell’art. 14 bis, comma 5, l. n. 241/90, trattandosi di procedimento avviato su istanza di parte, quale comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis, l. n. 241/90.
11. Dopo il rinvio disposto alla camera di consiglio del 16 ottobre 2024, all’esito della camera di consiglio del 10 dicembre 2024, con ordinanza collegiale n. 833/2024, premesso che:
- a fronte dell’inerzia serbata dall’autorità comunale successivamente all’emissione del preavviso di provvedimento sfavorevole del 12 giugno 2023, la Wind Tre, con nota del 23 agosto 2023, chiedeva l’insediamento del commissario ad acta nominato con ordinanza n. 307/2023, onde far in modo che lo stesso, previa trasmissione del parere regionale negativo e successivo esame delle osservazioni formulate dalla Wind tre, concludesse il procedimento in conferenza di servizi;
- con riscontro dell’11 settembre 2023, il commissario ad acta trasmetteva il predetto parere regionale negativo;
- con osservazioni del 12 settembre 2023 la società Wind Tre, rappresentando l’illegittimità del parere regionale negativo per violazione del principio tempus regit actum in rapporto alla previsione di cui all’art. 54 bis d.lgs. n.259/03, chiedeva la conclusione della conferenza di servizi con esito favorevole;
veniva ordinato alla Regione Lazio, in qualità di commissario ad acta medio tempore insediatosi per l’esecuzione delle misure cautelari già emanate, di concludere con provvedimento espresso la suddetta conferenza di servizi, entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione o notificazione del presente provvedimento.
12. Successivamente la Regione, con provvedimento n. 75910 del 22.01.2025, è intervenuta astenendosi dall’adozione del provvedimento conclusivo della conferenza ed avverso tale provvedimento parte ricorrente, in data 5 marzo 2025, ha proposto un nuovo reclamo chiedendo, altresì, la sostituzione del Commissario ad Acta già nominato.
13. All’esito della camera di consiglio del 16 aprile 2025, con ordinanza collegiale n. 348/2025, visto il lungo tempo trascorso dall’avvio dell’incidente di esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 154/2022 e l’attività del commissario ad acta che non ha avuto alcun esito sostanziale, si è disposta la revoca del commissario ad acta e la fissazione della trattazione del merito del ricorso all’udienza pubblica del 18 giugno 2025.
14. Alla pubblica udienza del 18 giugno 2025 la causa è passata, infine, in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il ricorso principale e i motivi aggiunti possono essere unitariamente trattati, per ragioni di economia processuale, essendo entrambi fondati sulla base di un’assorbente ragione giuridica, rappresentata dalla violazione dell’art. 21 nonies, l. n. 241/90.
Le ragioni poste alla base dell’originario annullamento in autotutela degli atti concessori, motivato per la riscontrata presenza di usi civici, quanto del successivo diniego dell’autorizzazione e dell’annullamento del contratto stipulato tra il Comune e il gestore in data 8.8.2020, impugnati con successivi motivi aggiunti, possono dirsi ormai superate alla luce dalla norma posta dall’art. 54 bis, d. lgs. 259/2003, che ha definitivamente sancito come l’interesse pubblico sotteso all’uso civico sia recessivo rispetto all’interesse pubblico alla capillarità ed efficienza del servizio universale di telecomunicazione.
Deve, dunque, essere confermata, in sede di merito, la decisione già presa in sede cautelare e che ha determinato l’avvio del procedimento di riesame avente ad oggetto l’istanza di autorizzazione de qua , attraverso l’indizione della conferenza di servizi decisoria.
2. Ciò posto, venendo all’ultimo incidente di esecuzione sollevato il 5 marzo 2025, deve innanzitutto osservarsi che la nota della Regione n. 75910 del 22 gennaio 2025, oggetto di reclamo da parte della società ricorrente, non ha valore provvedimentale, trattandosi di atto interlocutorio con il quale la Direzione regionale competente ha chiesto al Comune di dirimere la questione, sulla base di una attestazione tecnica motivata, se l’intervento rientri o meno nella fattispecie prevista dall’articolo 54 bis del d.lgs. 259/2003.
Tale atto non può, quindi, essere oggetto d’impugnazione.
3. L’ultimo arresto procedimentale della fattispecie in esame, come dettagliatamente ricostruita in fatto, è rappresentato, invece, dalla determinazione del Servizio Tecnico del Comune di Fontana Liri del 12 giugno 2023 con la quale, sulla base del parere non favorevole reso dalla Regione in pari data, sono stati comunicati i motivi, ai sensi dell’art. 10 bis, l. n. 241/1990, ritenuto ostativi all’accoglimento dell’originaria istanza della ricorrente società volta all’installazione di una nuova stazione radio base per la telefonia cellulare.
Nonostante l’ordine impartito in sede cautelare, prima di riesame del procedimento conclusosi con l’annullamento in autotutela gli atti concessori di cui alle delibere di C.C. nn. 9 e 17 del 2020 (ordinanza n. 154/2022) poi, stante l’intervenuto avvio della conferenza di servizi decisoria, di conclusione della conferenza medesima (ordinanza n. 307/2023), tale conferenza non è stata mai conclusa.
Quindi, nelle more della conclusione del procedimento, per il quale la ricorrente ha proposto plurimi incidenti di esecuzione, è intervenuto il legislatore con l’art. 54bis, d. lgs. 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dall’art. 1, comma 27, d.lgs. 24 marzo 2024, n. 48, che ha così statuito al primo comma:
“ Per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità nelle zone gravate da usi civici non è necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 12, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e, nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 44, 45, 46, 47 e 49 del presente codice e di realizzazione di iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione, non si applica il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ”.
La norma de qua è entrata in vigore il 28 aprile 2024, allorquando, il procedimento non era ancora stato concluso, ragion per cui deve ritenersi pienamente applicabile al procedimento in esame, in virtù del principio tempus regit actum .
La giurisprudenza è, infatti, costante nel ritenere che la legittimità del provvedimento conclusivo di un procedimento a istanza di parte va valutata con riferimento alle norme vigenti al tempo della sua adozione e non a quelle in vigore al momento di presentazione dell’istanza ( ex multis , Cons. Stato, Sez. III, 29/4/2019, n. 2768; Sez. V, 10/4/2018, n. 2171).
La relazione tecnica depositata in atti il 5 marzo 2025, a firma del prof. Ing. Pasquino, non oggetto di espressa contestazione, ha quindi attestato la riconducibilità del singolo impianto per cui è causa al novero delle infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, alle quali si applica la norma posta dal citato art. 54 bis.
Nella parte conclusiva della relazione si afferma, infatti, che “ le elevate velocità della rete 4G/LTE consente l’inclusione della tecnologia nella categoria delle reti ad alta velocità, oltre che intuitivamente, anche sostanzialmente. L’art. 2, comma 1 del Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 (D.lgs. 33/2016) [2] (richiamato anche dalla Circolare n. 18/E dell’8 giugno 2017 dell’Agenzia dell’Entrate con oggetto Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione – Profili catastali”) indica infatti come velocità minima per tali reti il valore di 30 Mbit/s, ben minore di quello ottenibile con il 4G/LTE:
e) «rete di comunicazione elettronica ad alta velocità»: una rete di comunicazione elettronica capace di fornire servizi di accesso a banda larga ad una velocità di almeno 30 Mbit/s ”.
Deve dunque ritenersi che, in applicazione della norma posta dall’art. 54 bis, per la realizzazione dell’impianto oggetto del presente giudizio non si rende più necessaria l’autorizzazione richiesta.
Al riguardo, si ritiene di dover ulteriormente evidenziare come:
- il parere regionale negativo del 12 giugno 2023 è stato reso in un momento nel quale era già in vigore l’art. 54 bis che esclude la necessità di autorizzazione regionale per lo svincolo dall’uso civico del bene da destinare alla realizzazione di nuove infrastrutture di pubblica utilità;
-la Regione Lazio, in veste di Commissario ad acta, con l’ultimo atto, pur non avente valore provvedimentale, del 22 gennaio 2025, ha in ogni caso essa stessa evidenziato che, in caso di riconducibilità dell’impianto de quo alle infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, avrebbe dovuto prescindersi dal proprio precedente parere negativo in conferenza, in quanto illegittimo ai sensi dell’art. 54 bis cit.
4. In conclusione, per tutto quanto esposto:
- in accoglimento del ricorso principale e dei motivi aggiunti deve disporsi l’annullamento degli atti con essi impugnati;
- con riguardo alla conferenza di servizi indetta nell’ambito del procedimento di riesame avviato sulla base delle ordinanze rese in sede cautelare, deve ordinarsi all’amministrazione, ai sensi dell’art. 34, comma 1, c.p.a., di provvedere alla conclusione della conferenza di servizi, alla luce dei principi sopra statuiti.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e per l’effetto:
- annulla tutti i provvedimenti con essi impugnati;
- ordina all’amministrazione di concludere la conferenza di servizi avviata in sede di riesame, ai sensi di cui in parte motiva.
Condanna il Comune di Fontana Liri e la Regione Lazio al pagamento, in favore del difensore della società ricorrente dichiaratosi antistatario, delle spese di lite nella misura di € 2.000 (euro duemila/00) ciascuno, oltre oneri e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
ON LA, Presidente
AN MA, Consigliere, Estensore
Valerio Torano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN MA | ON LA |
IL SEGRETARIO