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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/03/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, nella persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 1069 del R.G.V.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto ricorso congiunto per la separazione consensuale dei coniugi e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
c.f. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, alla Via Fontana Vecchia n. 25, presso lo studio dell'Avv. Frank Mario
Santacroce, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
E
(c.f. , elettivamente domiciliata in Parte_2 C.F._2
Catanzaro, alla Via Fontana Vecchia, n.25, presso lo studio dell'Avv. Modestina
Migliaccio che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTI
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con omologazione delle condizioni concordate e riportate in ricorso e, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la separazione.
RGVG n. 1068/2024 - Pagina 1 di 6 RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso congiuntamente depositato in data 21 giugno 2024, Pt_1
e - premesso di aver contratto matrimonio concordatario
[...] Parte_2
in Catanzaro il 6 giugno 2015 optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni ed in costanza del quale erano nati due figli: (nata il 16 febbraio Per_1
2012) e (nato il [...]) – deducevano che “il rapporto coniugale, Per_2 inizialmente di reciproca soddisfazione e gradimento” si era incrinato al punto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Esponevano, altresì che il libero professionista (Ingegnere), aveva Pt_1 percepito nell'ultimo triennio redditi per complessivi € 38.334,00 lordi, come da allegato Mod Persone Fisiche 2021. 2022 e 2023 ed era proprietario di un immobile sito in Catanzaro e di una vettura.
, infermiera dipendente dell' , aveva percepito Parte_2 Parte_3 nell'ultimo triennio redditi per complessivi € 76.804,52 lordi, come da allegata certificazione unica degli anni 2022, 2023 e 2024 ed era proprietaria solamente di un veicolo.
Fatte tali premesse, gli odierni ricorrenti adivano l'intestato Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni:
“1) dichiararsi con sentenza la separazione personale dei coniugi, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni, con omologa delle seguenti CONDIZIONI
A. i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
B. I coniugi avranno ed eserciteranno l'affido condiviso dei figli che avranno residenza, collocazione e stabile domicilio presso la residenza familiare unitamente al padre sita in Catanzaro al via Nino Gemelli n. 3, atteso che per il lavoro svolto dalla madre presso l'istituto penitenziario di Catanzaro prevede spesso turni di notte oltre che l'inibizione all'uso del cellulare durante l'orario di lavoro.
C. I genitori assumono, dunque, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse per entrambi i figli relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo sempre conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni.
RGVG n. 1068/2024 - Pagina 2 di 6 D. I coniugi si impegnano a mantenere dinanzi ai figli un comportamento sempre corretto, improntato a reciproco rispetto, adeguato alle circostanze, d'intesa tra loro e non conflittuale.
E. La casa familiare sita in Catanzaro al via Nino Gemelli, di proprietà di terzi, con tutti i mobili, arredi e pertinenze, rimarrà in uso esclusivo al sig. per Pt_1
viverci con i figli.
F. La OR si impegna ad andare via dall'abitazione entro e non Parte_2
oltre il 15.06.2024;
G. I coniugi di comune accordo, tenuto conto delle attuali condizioni economiche delle parti e delle spese correnti su di essi gravanti, non corrisponderanno nulla per il reciproco mantenimento mentre per il mantenimento dei figli questo viene determinato in Euro 250,00 in favore di ciascun figlio e graverà in misura uguale per entrambi i coniugi al 50%.
H. I coniugi si impegnano, altresì, a contribuire in ragione del 50% ciascuno alle spese c.d. straordinarie (sanitarie, ricreative, scolastiche, etc.).
I. La OR , tenuto sempre degli accordi sopra detti, concorda Parte_2 nell'assegnare al sig. l'assegno unico Inps al 100%. Parte_1
J. Le parti danno, altresì, atto di aver acquisito la piena disponibilità dei propri beni ed oggetti personali (abbigliamento, gioielli, suppellettili, ecc.).
K. Posto quanto sopra, i coniugi, nel precipuo interesse dei figli, e per le ragioni sopra descritte, si impegnano a rispettare i desideri degli stessi tesi a trascorrere il maggior tempo possibile con l'uno e/o con l'altro genitore;
senza alcuna necessità di determinare orari o particolari modalità di visita stante i civili rapporti intercorrenti tra le parti.
L. I coniugi garantiranno l'esercizio del diritto dei figli di conservare rapporti significativi e continuativi con i nonni e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
2) All'esito del passaggio in giudicato della statuizione dichiarativa della separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 L. 898/1070, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la separazione, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
RGVG n. 1068/2024 - Pagina 3 di 6 3) dichiarare compensate le spese tra le parti”.
1.1. Con il decreto di fissazione dell'udienza per la comparizione dei coniugi, il
Giudice delegato invitava le parti ad integrare l'accordo raggiunto sulle condizioni della separazione, prevedendo una “cornice minima” volta a meglio regolamentare i tempi di frequentazione dei figli minori con il genitore non collocatario.
1.3. Le parti provvedevano, pertanto, ad allegare alle note di trattazione scritta depositate per l'udienza fissata l'accordo raggiunto e sottoscritto in merito alle modalità di visita e frequentazione dei minori con il genitore non collocatario, prevedendo in particolare quanto segue:
“L. i coniugi, riconoscono che le condizioni concordate costituiscono contenuto minimo del diritto di visita, per cui, anche fuori dagli orari e giorni prestabiliti nel presente accordo, il padre e la madre potranno prendere con sé i figli in qualunque momento, previo coordinamento con i genitori e salvo preavviso di almeno 48 ore;
M. in ordine alle vacanze natalizie, i figli trascorreranno con il padre, ad anni alterni, i giorni del 24, 25 e 26 e fino al 30 dicembre, oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio e alternativamente le due dette festività con la madre;
N. in ordine alle vacanze estive, i genitori potranno tenere con sé il figlio per 15
(quindici) consecutivi nel mese di agosto ovvero di luglio, compatibilmente con il periodo feriale di entrambi i genitori, da concordare o comunicare all'altro coniuge, comunque, entro il mese di maggio di ciascun anno;
O. per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alterna annuale”.
1.4. All'udienza del 20 novembre 2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con deposito di note scritte, il Giudice delegato alla trattazione del procedimento – preso, dunque, atto della volontà trasmessa dalle parti di non volersi riconciliare e delle condizioni pattuite – con provvedimento del 30 dicembre 2024 rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. La domanda congiuntamente proposta dai coniugi in epigrafe indicati di separazione consensuale è fondata e merita pertanto accoglimento.
RGVG n. 1068/2024 - Pagina 4 di 6 Le risultanze processuali hanno inequivocabilmente comprovato una grave crisi del rapporto coniugale, tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrendo, pertanto, le condizioni previste dall'art 151 c.c., in accoglimento della congiunta richiesta delle parti, il Tribunale pronuncia la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separatamente.
2.1. Quanto alle concordate condizioni afferenti, in particolare, alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali, nonché al mantenimento ordinario e straordinario dei figli minori, e , formalizzate nel ricorso Per_1 Per_2
introduttivo ed integrate mediante successivo accordo sottoscritto e depositato in data 3 luglio 2024, il Collegio – rilevato che quanto stabilito dai coniugi appare congruo e adeguato, conforme alle norme di legge e all'ordine pubblico, avuto anche riguardo all'interesse della prole, sicché nessun ulteriore intervento giudiziale si rende necessario sul punto – omologa la separazione dei coniugi alle condizioni pattuite e sopra riportate.
2.2. Il Tribunale prende, altresì, atto delle ulteriori pattuizioni intercorse tra le parti, con le quali hanno inteso regolamentare i reciproci rapporti patrimoniali in ragione della cessazione della convivenza.
3. Dovendo il giudizio proseguire in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Collegio dispone la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al medesimo Giudice delegato.
4. Poiché la presente sentenza non chiude il processo, in ragione della cumulata domanda di separazione e divorzio, la statuizione relativa alla liquidazione delle spese deve essere rimessa all'emanazione della sentenza definitiva di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi promossa congiuntamente da nato a Parte_1
Catanzaro il 23.06.1981 e , nata a [...] il [...], con Parte_2
l'intervento necessario del Pubblico Ministero, così provvede:
RGVG n. 1068/2024 - Pagina 5 di 6 1) pronuncia la separazione personale tra e , i Parte_1 Parte_2
quali hanno matrimonio concordatario in Catanzaro il 6 giugno 2015, iscritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di Catanzaro, Anno 2015, Parte II, Serie A,
N. 4, autorizzando gli stessi a vivere separatamente;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti, riportate in parte motiva e che qui devono intendersi integralmente trascritte;
4) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catanzaro per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile);
5) dispone con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo innanzi al
Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata in ricorso;
6) rinvia la statuizione in ordine alle spese e competenze del giudizio alla decisione definitiva.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
26 febbraio 2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGVG n. 1068/2024 - Pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, nella persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 1069 del R.G.V.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto ricorso congiunto per la separazione consensuale dei coniugi e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
c.f. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, alla Via Fontana Vecchia n. 25, presso lo studio dell'Avv. Frank Mario
Santacroce, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
E
(c.f. , elettivamente domiciliata in Parte_2 C.F._2
Catanzaro, alla Via Fontana Vecchia, n.25, presso lo studio dell'Avv. Modestina
Migliaccio che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTI
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con omologazione delle condizioni concordate e riportate in ricorso e, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la separazione.
RGVG n. 1068/2024 - Pagina 1 di 6 RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso congiuntamente depositato in data 21 giugno 2024, Pt_1
e - premesso di aver contratto matrimonio concordatario
[...] Parte_2
in Catanzaro il 6 giugno 2015 optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni ed in costanza del quale erano nati due figli: (nata il 16 febbraio Per_1
2012) e (nato il [...]) – deducevano che “il rapporto coniugale, Per_2 inizialmente di reciproca soddisfazione e gradimento” si era incrinato al punto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Esponevano, altresì che il libero professionista (Ingegnere), aveva Pt_1 percepito nell'ultimo triennio redditi per complessivi € 38.334,00 lordi, come da allegato Mod Persone Fisiche 2021. 2022 e 2023 ed era proprietario di un immobile sito in Catanzaro e di una vettura.
, infermiera dipendente dell' , aveva percepito Parte_2 Parte_3 nell'ultimo triennio redditi per complessivi € 76.804,52 lordi, come da allegata certificazione unica degli anni 2022, 2023 e 2024 ed era proprietaria solamente di un veicolo.
Fatte tali premesse, gli odierni ricorrenti adivano l'intestato Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni:
“1) dichiararsi con sentenza la separazione personale dei coniugi, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni, con omologa delle seguenti CONDIZIONI
A. i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
B. I coniugi avranno ed eserciteranno l'affido condiviso dei figli che avranno residenza, collocazione e stabile domicilio presso la residenza familiare unitamente al padre sita in Catanzaro al via Nino Gemelli n. 3, atteso che per il lavoro svolto dalla madre presso l'istituto penitenziario di Catanzaro prevede spesso turni di notte oltre che l'inibizione all'uso del cellulare durante l'orario di lavoro.
C. I genitori assumono, dunque, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse per entrambi i figli relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo sempre conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni.
RGVG n. 1068/2024 - Pagina 2 di 6 D. I coniugi si impegnano a mantenere dinanzi ai figli un comportamento sempre corretto, improntato a reciproco rispetto, adeguato alle circostanze, d'intesa tra loro e non conflittuale.
E. La casa familiare sita in Catanzaro al via Nino Gemelli, di proprietà di terzi, con tutti i mobili, arredi e pertinenze, rimarrà in uso esclusivo al sig. per Pt_1
viverci con i figli.
F. La OR si impegna ad andare via dall'abitazione entro e non Parte_2
oltre il 15.06.2024;
G. I coniugi di comune accordo, tenuto conto delle attuali condizioni economiche delle parti e delle spese correnti su di essi gravanti, non corrisponderanno nulla per il reciproco mantenimento mentre per il mantenimento dei figli questo viene determinato in Euro 250,00 in favore di ciascun figlio e graverà in misura uguale per entrambi i coniugi al 50%.
H. I coniugi si impegnano, altresì, a contribuire in ragione del 50% ciascuno alle spese c.d. straordinarie (sanitarie, ricreative, scolastiche, etc.).
I. La OR , tenuto sempre degli accordi sopra detti, concorda Parte_2 nell'assegnare al sig. l'assegno unico Inps al 100%. Parte_1
J. Le parti danno, altresì, atto di aver acquisito la piena disponibilità dei propri beni ed oggetti personali (abbigliamento, gioielli, suppellettili, ecc.).
K. Posto quanto sopra, i coniugi, nel precipuo interesse dei figli, e per le ragioni sopra descritte, si impegnano a rispettare i desideri degli stessi tesi a trascorrere il maggior tempo possibile con l'uno e/o con l'altro genitore;
senza alcuna necessità di determinare orari o particolari modalità di visita stante i civili rapporti intercorrenti tra le parti.
L. I coniugi garantiranno l'esercizio del diritto dei figli di conservare rapporti significativi e continuativi con i nonni e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
2) All'esito del passaggio in giudicato della statuizione dichiarativa della separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 L. 898/1070, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la separazione, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
RGVG n. 1068/2024 - Pagina 3 di 6 3) dichiarare compensate le spese tra le parti”.
1.1. Con il decreto di fissazione dell'udienza per la comparizione dei coniugi, il
Giudice delegato invitava le parti ad integrare l'accordo raggiunto sulle condizioni della separazione, prevedendo una “cornice minima” volta a meglio regolamentare i tempi di frequentazione dei figli minori con il genitore non collocatario.
1.3. Le parti provvedevano, pertanto, ad allegare alle note di trattazione scritta depositate per l'udienza fissata l'accordo raggiunto e sottoscritto in merito alle modalità di visita e frequentazione dei minori con il genitore non collocatario, prevedendo in particolare quanto segue:
“L. i coniugi, riconoscono che le condizioni concordate costituiscono contenuto minimo del diritto di visita, per cui, anche fuori dagli orari e giorni prestabiliti nel presente accordo, il padre e la madre potranno prendere con sé i figli in qualunque momento, previo coordinamento con i genitori e salvo preavviso di almeno 48 ore;
M. in ordine alle vacanze natalizie, i figli trascorreranno con il padre, ad anni alterni, i giorni del 24, 25 e 26 e fino al 30 dicembre, oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio e alternativamente le due dette festività con la madre;
N. in ordine alle vacanze estive, i genitori potranno tenere con sé il figlio per 15
(quindici) consecutivi nel mese di agosto ovvero di luglio, compatibilmente con il periodo feriale di entrambi i genitori, da concordare o comunicare all'altro coniuge, comunque, entro il mese di maggio di ciascun anno;
O. per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alterna annuale”.
1.4. All'udienza del 20 novembre 2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con deposito di note scritte, il Giudice delegato alla trattazione del procedimento – preso, dunque, atto della volontà trasmessa dalle parti di non volersi riconciliare e delle condizioni pattuite – con provvedimento del 30 dicembre 2024 rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. La domanda congiuntamente proposta dai coniugi in epigrafe indicati di separazione consensuale è fondata e merita pertanto accoglimento.
RGVG n. 1068/2024 - Pagina 4 di 6 Le risultanze processuali hanno inequivocabilmente comprovato una grave crisi del rapporto coniugale, tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrendo, pertanto, le condizioni previste dall'art 151 c.c., in accoglimento della congiunta richiesta delle parti, il Tribunale pronuncia la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separatamente.
2.1. Quanto alle concordate condizioni afferenti, in particolare, alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali, nonché al mantenimento ordinario e straordinario dei figli minori, e , formalizzate nel ricorso Per_1 Per_2
introduttivo ed integrate mediante successivo accordo sottoscritto e depositato in data 3 luglio 2024, il Collegio – rilevato che quanto stabilito dai coniugi appare congruo e adeguato, conforme alle norme di legge e all'ordine pubblico, avuto anche riguardo all'interesse della prole, sicché nessun ulteriore intervento giudiziale si rende necessario sul punto – omologa la separazione dei coniugi alle condizioni pattuite e sopra riportate.
2.2. Il Tribunale prende, altresì, atto delle ulteriori pattuizioni intercorse tra le parti, con le quali hanno inteso regolamentare i reciproci rapporti patrimoniali in ragione della cessazione della convivenza.
3. Dovendo il giudizio proseguire in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Collegio dispone la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al medesimo Giudice delegato.
4. Poiché la presente sentenza non chiude il processo, in ragione della cumulata domanda di separazione e divorzio, la statuizione relativa alla liquidazione delle spese deve essere rimessa all'emanazione della sentenza definitiva di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi promossa congiuntamente da nato a Parte_1
Catanzaro il 23.06.1981 e , nata a [...] il [...], con Parte_2
l'intervento necessario del Pubblico Ministero, così provvede:
RGVG n. 1068/2024 - Pagina 5 di 6 1) pronuncia la separazione personale tra e , i Parte_1 Parte_2
quali hanno matrimonio concordatario in Catanzaro il 6 giugno 2015, iscritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di Catanzaro, Anno 2015, Parte II, Serie A,
N. 4, autorizzando gli stessi a vivere separatamente;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti, riportate in parte motiva e che qui devono intendersi integralmente trascritte;
4) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catanzaro per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile);
5) dispone con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo innanzi al
Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata in ricorso;
6) rinvia la statuizione in ordine alle spese e competenze del giudizio alla decisione definitiva.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
26 febbraio 2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGVG n. 1068/2024 - Pagina 6 di 6