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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 01/06/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GOP, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1061 del Registro Generale Affari Contenziosi del 2023 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giampà Domenico, giusta procura in calce Parte_1
al ricorso in opposizione;
ricorrente
CONTRO
- in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvia Parisi, Maria Teresa Pugliano
e Francesco Muscari Tomaioli, giusta delega direttoriale in atti;
resistente
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'odierna ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n.
330202300000693790000, con il quale l' le ha intimato il pagamento della somma complessiva CP_1 di € 37.058,89, a titolo di contributi dovuti alla gestione aziende con lavoratori dipendenti per il periodo dal 7/13 al 9/18.
1.1. A sostegno della domanda, ha esposto che la pretesa dell' trae origine dal verbale unico CP_1 di accertamento e notificazione n. 2018010164/DDL dell'11/3/2019, con il quale, con riferimento ai lavoratori , , e i funzionari di Persona_1 Parte_2 Persona_2 Persona_3 vigilanza del resistente avevano contestato all'opponente la violazione del c.d. minimale contributivo, con conseguente decadenza e recupero degli sgravi indebitamente conguagliati.
1.2. Ha eccepito la prescrizione dei crediti azionati, la nullità dell'intero procedimento, dell'avviso di addebito opposto e del prodromico del verbale di accertamento, l'insussistenza nel merito della pretesa contributiva, l'errata quantificazione delle somme richieste e, infine, l'illegittimità della revoca delle agevolazioni di cui l'opponente aveva fruito.
2. Si è costituito l' , che ha eccepito l'infondatezza dell'avverso ricorso e ne ha chiesto il CP_1
rigetto.
3. L'opposizione è parzialmente fondata.
4. Quanto alle eccezioni di natura formale mosse avverso l'avviso di addebito ed il prodromico verbale di accertamento n. 2018010164/DDL dell'11/3/2019, le stesse sono, per un verso, inammissibili per carenza di interesse e, per altro verso, infondate: sono inammissibili in quanto il loro accoglimento non genererebbe alcun concreto vantaggio in capo alla parte ricorrente, vertendo il processo previdenziale non già sulla (mera) legittimità degli atti e/o dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione, bensì sul rapporto sostanziale dedotto in lite e, dunque, sulla effettiva sussistenza (o meno) dell'obbligazione contributiva di cui si controverte;
sono, altresì, infondate, dal momento che l'odierna opponente ha avuto modo di adeguatamente difendersi sul merito della pretesa azionata dall' , dimostrando di avere ben inteso le ragioni sottese alla richiesta di pagamento CP_1 notificata dall' e predisponendo, quindi, all'uopo tutte le più opportune iniziative a tutela dei CP_1
propri diritti.
5. Per ciò che attiene al merito del credito contributivo azionato dall' , occorre premettere CP_1 che, nel corso dell'accertamento ispettivo condotto nei confronti della ditta individuale DATEL di De SI Eleonora, esercente attività di elaborazione elettronica dati contabili, i funzionari di vigilanza dell' hanno contestato alla parte datoriale la violazione della parte economica CCNL di categoria CP_1
nei confronti dei dipendenti , , e Persona_1 Parte_2 Persona_2 Per_3
mediante registrazione di giornate di assenza non retribuite e omessa o parziale
[...]
corresponsione di emolumenti dovuti a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità, festività ricadenti di domenica o nel mese di dicembre (8 dicembre) ed ex festività del 4 novembre.
5.1. Sul punto, l'opponente ha eccepito l'erroneità dell'operato dei funzionari, dal momento che, essendo l'erogazione della retribuzione collegata alla prestazione effettiva del lavoro, se non vi è attività lavorativa, non vi può essere né obbligazione retributiva, né obbligazione contributiva.
5.2. L'assunto non può essere condiviso.
5.3. Come è noto, in materia di contribuzione previdenziale vige la regola del c.d. minimale contributivo, fissata dall'art. 1, co. 1, d.l. n. 338/1989 (“La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”).
5.4. Trattasi di disposizione inderogabile e sottratta alla disponibilità delle parti (Cassazione civile, sez. un., 29.7.2002 n. 11199: “L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella retribuzione che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, il cosiddetto minimale contributivo”).
5.5. La legge, dunque, individua un certo importo della retribuzione, da stabilirsi in concreto secondo il contratto collettivo settoriale, che è costituito da tutte le poste retributive minimali, ossia da tutte le voci di compenso, indennità e benefici che il datore di lavoro non può riconoscere in misura inferiore. Tale complesso individua la c.d. retribuzione “virtuale”, su cui calcolare i contributi dovuti anche allorquando essa, di fatto, non venga corrisposta ai lavoratori, ed anche nel caso in cui costoro, individualmente o collettivamente, vi rinuncino. In sostanza, è irrilevante che la retribuzione dovuta o erogata al lavoratore sia inferiore, così come è irrilevante che la parte datoriale non sia vincolata all'applicazione della contrattazione collettiva, ad esempio se non aderisca alle associazioni firmatarie.
Il CCNL di settore merceologico o di settore affine funge, perciò, da parametro per la quantificazione dell'obbligo contributivo minimo, e ciò per espressa scelta del legislatore, secondo il quale tale parametro è il più idoneo ad adempiere alla funzione di tutela assicurativa ex art. 38 Cost.
5.6. Ciò che rileva, inoltre, ai fini del calcolo del minimale contributivo è la c.d. RAL, cioè la retribuzione annua lorda, la quale, laddove i contratti collettivi prevedano la tredicesima o la quattordicesima mensilità, viene suddivisa in 13 o in 14 ratei mensili, anziché in 12. Devono, inoltre, essere considerate anche le indennità sostitutive di ferie e permessi. Si tratta, anche per tali voci, di componenti della paga minima che, perciò, rientrano a far parte anche dell'imponibile contributivo, benché rinunciati o omessi (cfr. Trib. Avellino, sez. lav., sent. n. 292/2025).
5.7. Ciò posto, nel caso di specie – posto che non è controversa l'applicabilità del CCNL Centri
Elaborazione Dati – occorre fare riferimento ai principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, in base ai quali l'obbligazione contributiva, commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (cd. pagina 7 di 14 "minimale contributivo"), è dovuta anche nei casi di mancata esecuzione della prestazione lavorativa e corresponsione della relativa retribuzione, dipendente da cause diverse da quelle previste dalla legge o dal contratto collettivo, in considerazione della natura indisponibile dell'obbligazione contributiva stessa (Cass. Sez. L., n. 13650 del 21/05/2019).
5.8. La regola del cd. minimale contributivo, che deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, opera peraltro anche con riferimento all'orario di lavoro, che va parametrato a quello previsto dalla contrattazione collettiva, o dal contratto individuale, se superiore;
ne deriva che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro (Sez. L.,
n. 15120 del 03/06/2019).
5.9. Sulla scorta dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, deve dunque affermarsi la sussistenza dell'obbligo contributivo anche nei casi di sospensione (ancorché implicitamente concordata) del rapporto di lavoro, allorquando sia dovuta a cause diverse da quelle previste dalla legge e dal contratto collettivo.
5.10. A fronte di tale chiara regola generale, incombe sul datore di lavoro l'onere di allegare e provare la ricorrenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo, nel senso sopra specificato (Cass. n.
15120/2019; Cass. 23360/2021), e in particolare, per quanto qui rileva, che vi siano state sospensioni della prestazione lavorativa che, in quanto previste dalla legge e dal contratto collettivo, legittimassero l'esonero dall'obbligo contributivo, eventualità che non si è verificata nel caso di specie.
5.11. Invero, a fronte della registrazione – per i lavori dipendenti su indicati – di numerose ore di assenza nel LUL, con conseguente decurtazione della retribuzione erogata, non è stato neppure allegato che le suddette assenze non retribuite fossero giustificate dalla sussistenza di ipotesi di sospensione della prestazione previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva. 5.12. Ne consegue che, ai fini del calcolo dell'imponibile contributivo, non devono essere considerate le riduzioni della retribuzione operate dalla parte datoriale in ragione delle ore di assenza annotate dal LUL e prive di valida giustificazione.
6. Parte opponente contesta, poi, la revoca degli sgravi e delle agevolazioni contributive di cui aveva fruito (in particolare, lo sgravio del 50% dei contributi a carico dell'azienda, in relazione all'assunzione della dipendente e l'agevolazione ex art. 4, co.8-11, l. n. 92/2012, con Parte_2 riguardo alla lavoratrice . Rileva, in particolare, che la disposizione di cui all'art. Persona_3
1, co. 1175, l. n. 296/2006 (che subordina la fruizione delle agevolazioni e degli sgravi al possesso del requisito della regolarità contributiva, attestata dal DURC), non legittima il recupero di sgravi fruiti prima dell'accertamento dell'irregolarità contributiva, ma opera soltanto per il futuro.
6.1. Anche in tal caso, la tesi non può essere condivisa.
6.2. La Suprema Corte, in materia, ha statuito che “in tema di benefici contributivi, per la cui fruizione è richiesto - ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della l. n. 296 del 2006 - il possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc), la mancata segnalazione dell'irregolarità CP_ ostativa al rilascio del Durc, da parte dell' non determina l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi;
né, in assenza dello specifico procedimento di cui all'art. 7 del d.m.
24 ottobre 2007, di natura eccezionale, può consentirsi una regolarizzazione “ex post” ed in qualsiasi tempo, in contrasto con la “ratio” della norma, intesa ad assicurare la necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi” (Cass. n. 27107/2018).
6.3. Anche la giurisprudenza di merito ha recepito gli approdi cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità, affermando che ciò che legittima il godimento dell'esonero contributivo e, per converso, impedisce all' di rivendicare i relativi importi non è il possesso, da parte del contribuente, di CP_1
quello che è un mero certificato amministrativo (cfr. Cass. Pen. 3811/2016), bensì la situazione di effettiva regolarità contributiva che quel certificato – il DURC – dovrebbe attestare e che scaturisce dal tempestivo adempimento, da parte dell'interessato, degli obblighi contributivi e di quelli ad essi strumentali (cfr. Corte appello Catanzaro, sez. lav., sent. n. 1404/2024).
6.4. Orbene, applicando le coordinate ermeneutiche appena tracciate all'odierno caso di specie, la legittimità del recupero delle agevolazioni di cui l'opponente ha fruito, trae fondamento dalla situazione di irregolarità contributiva in cui quest'ultima versava, in virtù delle violazioni del minimale contributivo accertate dagli ispettori dell' . CP_1
6.5. Né può sostenersi l'assunto per il quale l'eventuale accertata assenza del DURC determina il venir meno dei benefici de quibus solo per il relativo periodo di assenza dello stesso senza, quindi, legittimare un'efficacia retroattiva per i periodi connotati invece da regolarità contributiva. 6.6. La tesi è “a) illogica, nella misura in cui osta alla retrospettiva verifica di una condizione di regolarità contributiva che si riveli, proprio all'esito di tale verifica, insussistente;
b) contraria al principio, condiviso dal Collegio, secondo cui ciò che legittima il godimento dell'esonero contributivo
e, per converso, impedisce all' di rivendicare i relativi importi non è il possesso, da parte del CP_1
contribuente, di quello che è un mero certificato amministrativo (cfr. Cass. Pen. 3811/2016), bensì la situazione di effettiva regolarità contributiva che quel certificato – il DURC – dovrebbe attestare e che scaturisce dal tempestivo adempimento, da parte dell'interessato, degli obblighi contributivi e di quelli ad essi strumentali” (cfr. Corte appello Catanzaro, sez. lav., sent. n. 1404/2024).
7. Ritenuta l'infondatezza, nel merito, delle argomentazioni avanzate da parte opponente avverso la pretesa contributiva dell' , occorre esaminare l'eccezione di prescrizione (anche parziale) del CP_1
credito del resistente.
7.1. È opportuno premettere che, come emerge dalla lettura del verbale unico di accertamento e notificazione e della connessa diffida ad adempiere dell' (doc. n. 3 del fascicolo di parte CP_1
ricorrente), il credito fatto valere dall'Istituto decorre dal mese di luglio 2013 (e fino al mese di settembre 2018).
7.2. Ciò posto, l'eccezione è infondata, dal momento che, come dedotto dall' – e non CP_1
contestato dal ricorrente – le contribuzioni obbligatorie devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione lavorativa.
7.3. Per il mese di luglio 2013 (primo mese di decorrenza del credito dell' ), dunque, i CP_1
contributi dovevano essere versati entro il 16/8/2013: da tale momento, decorre il termine quinquennale di prescrizione della pretesa contributiva, che è stato interrotto sia dalla notifica del verbale di primo accesso ispettivo (avvenuta il 25/7/2018), ove si afferma espressamente che gli accertamenti in atto erano mirati, innanzitutto, al controllo del rispetto, da parte del soggetto ispezionato, degli obblighi prescritti dalla legge in materia di previdenza ed assistenza sociale ed alla eventuale dovutezza di somme a titolo di conguagli e/o agevolazioni non spettanti (cfr. doc. n. 4 del fascicolo di parte resistente); sia dalla successiva notifica del verbale unico di accertamento e notificazione e della conseguenziale diffida ad adempiere, avvenuta in data 18/3/2019 (cfr. doc. n. 3 del fascicolo ). CP_1
7.4. Ne consegue che, alla data di notifica dell'avviso di addebito opposto, avvenuta in data
12/4/2023, detto termine di prescrizione quinquennale non era ancora decorso.
8. Quanto alla eccezione di erroneità dei conteggi dei contributi dovuti, così come effettuati dagli ispettori dell' , è stata espletata CTU contabile, al fine della quantificazione dell'ammontare delle CP_1 somme pretese dall'Istituto. 8.1. L'ausiliare, con procedimento contabile immune da vizi logici o censure, adeguatamente valutando le osservazioni proposte dal solo consulente di parte resistente, nell'adempiere all'incarico conferito ha accertato che i contributi dovuti dall'opponente in relazione ai dipendenti Per_1
e tenendo conto, quale imponibile
[...] Parte_2 Persona_2 Persona_3
contributivo, della retribuzione stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale Centri elaborazioni dati e commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario normale di lavoro stabilito dalla richiamata contrattazione collettiva, senza considerare, invece, l'applicazione delle agevolazioni contributive dalla cui fruizione la datrice è decaduta, sono pari ad € 15.818,34.
8.2. Al predetto importo, deve essere aggiunta la somma di € 8.305,24 – non calcolata dal CTU –
a titolo di recupero delle agevolazioni esposte a credito nei modelli Uniemens relativi ai dipendenti
(€ 1.306,51, di cui € 1.027,40 per il mese 8/2017, € 224,63 per il mese 12/2017 Persona_1 ed € 54,68 per il mese 1/2018), (€ 901,77, di cui € 125,71 per il mese 12/2016, € Persona_2
149,15 per il mese 2/2017, € 149,64 per il mese 3/2017, € 175,02 per il mese 11/2017, € 302,25 per il mese 12/2017) e (€ 6.097,46, di cui € 917,00 per i mesi 7/2013, 8/2013, 9/2013, Persona_3
10/2013, 11/2013 e 12/2013 ed € 595,46 per il mese 7/2014), dati ricavabili dal prospetto di regolarizzazione contributiva allegato al verbale unico di accertamento e notificazione (doc. n. 3 del fascicolo , pagg. 49 ss.) e non oggetto di contestazione specifica da parte dell'opponente. CP_1
8.3. Il credito contributivo complessivamente vantato dall' , dunque, è pari ad € 24.123,58 (€ CP_1
15.818,34 + € 8.305,24) – di poco inferiore a quello quantificato nell'avviso di addebito opposto, che, pertanto, deve essere annullato – oltre interessi e sanzioni come per legge.
9. Parte opponente deve essere, dunque, condannata a corrispondere all' la suddetta CP_1
somma.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (causa di previdenza), del suo valore (€ 24.123,58, in base all'art. 5 DM n. 55/2014 e, dunque, in applicazione del criterio del decisum, invece che di quello del disputatum, per l'individuazione del valore della lite), delle singole fasi del processo (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) e di un importo prossimo valori minimi tariffari, alla luce della non particolare complessità delle questioni controverse affrontate.
11. Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: - accoglie l'opposizione nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto: a) annulla l'avviso di addebito opposto;
b) condanna parte opponente a pagare all' , a titolo di contributi per il CP_1
periodo 07/2013-9/2018, la somma di € 24.123,58, oltre interessi e sanzioni come per legge;
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.700,00 per onorari, oltre accessori di legge;
- pone a carico di parte opponente le spese di CTU.
Catanzaro 31/05/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Brunella Molinaro
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GOP, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1061 del Registro Generale Affari Contenziosi del 2023 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giampà Domenico, giusta procura in calce Parte_1
al ricorso in opposizione;
ricorrente
CONTRO
- in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvia Parisi, Maria Teresa Pugliano
e Francesco Muscari Tomaioli, giusta delega direttoriale in atti;
resistente
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'odierna ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n.
330202300000693790000, con il quale l' le ha intimato il pagamento della somma complessiva CP_1 di € 37.058,89, a titolo di contributi dovuti alla gestione aziende con lavoratori dipendenti per il periodo dal 7/13 al 9/18.
1.1. A sostegno della domanda, ha esposto che la pretesa dell' trae origine dal verbale unico CP_1 di accertamento e notificazione n. 2018010164/DDL dell'11/3/2019, con il quale, con riferimento ai lavoratori , , e i funzionari di Persona_1 Parte_2 Persona_2 Persona_3 vigilanza del resistente avevano contestato all'opponente la violazione del c.d. minimale contributivo, con conseguente decadenza e recupero degli sgravi indebitamente conguagliati.
1.2. Ha eccepito la prescrizione dei crediti azionati, la nullità dell'intero procedimento, dell'avviso di addebito opposto e del prodromico del verbale di accertamento, l'insussistenza nel merito della pretesa contributiva, l'errata quantificazione delle somme richieste e, infine, l'illegittimità della revoca delle agevolazioni di cui l'opponente aveva fruito.
2. Si è costituito l' , che ha eccepito l'infondatezza dell'avverso ricorso e ne ha chiesto il CP_1
rigetto.
3. L'opposizione è parzialmente fondata.
4. Quanto alle eccezioni di natura formale mosse avverso l'avviso di addebito ed il prodromico verbale di accertamento n. 2018010164/DDL dell'11/3/2019, le stesse sono, per un verso, inammissibili per carenza di interesse e, per altro verso, infondate: sono inammissibili in quanto il loro accoglimento non genererebbe alcun concreto vantaggio in capo alla parte ricorrente, vertendo il processo previdenziale non già sulla (mera) legittimità degli atti e/o dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione, bensì sul rapporto sostanziale dedotto in lite e, dunque, sulla effettiva sussistenza (o meno) dell'obbligazione contributiva di cui si controverte;
sono, altresì, infondate, dal momento che l'odierna opponente ha avuto modo di adeguatamente difendersi sul merito della pretesa azionata dall' , dimostrando di avere ben inteso le ragioni sottese alla richiesta di pagamento CP_1 notificata dall' e predisponendo, quindi, all'uopo tutte le più opportune iniziative a tutela dei CP_1
propri diritti.
5. Per ciò che attiene al merito del credito contributivo azionato dall' , occorre premettere CP_1 che, nel corso dell'accertamento ispettivo condotto nei confronti della ditta individuale DATEL di De SI Eleonora, esercente attività di elaborazione elettronica dati contabili, i funzionari di vigilanza dell' hanno contestato alla parte datoriale la violazione della parte economica CCNL di categoria CP_1
nei confronti dei dipendenti , , e Persona_1 Parte_2 Persona_2 Per_3
mediante registrazione di giornate di assenza non retribuite e omessa o parziale
[...]
corresponsione di emolumenti dovuti a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità, festività ricadenti di domenica o nel mese di dicembre (8 dicembre) ed ex festività del 4 novembre.
5.1. Sul punto, l'opponente ha eccepito l'erroneità dell'operato dei funzionari, dal momento che, essendo l'erogazione della retribuzione collegata alla prestazione effettiva del lavoro, se non vi è attività lavorativa, non vi può essere né obbligazione retributiva, né obbligazione contributiva.
5.2. L'assunto non può essere condiviso.
5.3. Come è noto, in materia di contribuzione previdenziale vige la regola del c.d. minimale contributivo, fissata dall'art. 1, co. 1, d.l. n. 338/1989 (“La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”).
5.4. Trattasi di disposizione inderogabile e sottratta alla disponibilità delle parti (Cassazione civile, sez. un., 29.7.2002 n. 11199: “L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella retribuzione che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, il cosiddetto minimale contributivo”).
5.5. La legge, dunque, individua un certo importo della retribuzione, da stabilirsi in concreto secondo il contratto collettivo settoriale, che è costituito da tutte le poste retributive minimali, ossia da tutte le voci di compenso, indennità e benefici che il datore di lavoro non può riconoscere in misura inferiore. Tale complesso individua la c.d. retribuzione “virtuale”, su cui calcolare i contributi dovuti anche allorquando essa, di fatto, non venga corrisposta ai lavoratori, ed anche nel caso in cui costoro, individualmente o collettivamente, vi rinuncino. In sostanza, è irrilevante che la retribuzione dovuta o erogata al lavoratore sia inferiore, così come è irrilevante che la parte datoriale non sia vincolata all'applicazione della contrattazione collettiva, ad esempio se non aderisca alle associazioni firmatarie.
Il CCNL di settore merceologico o di settore affine funge, perciò, da parametro per la quantificazione dell'obbligo contributivo minimo, e ciò per espressa scelta del legislatore, secondo il quale tale parametro è il più idoneo ad adempiere alla funzione di tutela assicurativa ex art. 38 Cost.
5.6. Ciò che rileva, inoltre, ai fini del calcolo del minimale contributivo è la c.d. RAL, cioè la retribuzione annua lorda, la quale, laddove i contratti collettivi prevedano la tredicesima o la quattordicesima mensilità, viene suddivisa in 13 o in 14 ratei mensili, anziché in 12. Devono, inoltre, essere considerate anche le indennità sostitutive di ferie e permessi. Si tratta, anche per tali voci, di componenti della paga minima che, perciò, rientrano a far parte anche dell'imponibile contributivo, benché rinunciati o omessi (cfr. Trib. Avellino, sez. lav., sent. n. 292/2025).
5.7. Ciò posto, nel caso di specie – posto che non è controversa l'applicabilità del CCNL Centri
Elaborazione Dati – occorre fare riferimento ai principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, in base ai quali l'obbligazione contributiva, commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (cd. pagina 7 di 14 "minimale contributivo"), è dovuta anche nei casi di mancata esecuzione della prestazione lavorativa e corresponsione della relativa retribuzione, dipendente da cause diverse da quelle previste dalla legge o dal contratto collettivo, in considerazione della natura indisponibile dell'obbligazione contributiva stessa (Cass. Sez. L., n. 13650 del 21/05/2019).
5.8. La regola del cd. minimale contributivo, che deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, opera peraltro anche con riferimento all'orario di lavoro, che va parametrato a quello previsto dalla contrattazione collettiva, o dal contratto individuale, se superiore;
ne deriva che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro (Sez. L.,
n. 15120 del 03/06/2019).
5.9. Sulla scorta dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, deve dunque affermarsi la sussistenza dell'obbligo contributivo anche nei casi di sospensione (ancorché implicitamente concordata) del rapporto di lavoro, allorquando sia dovuta a cause diverse da quelle previste dalla legge e dal contratto collettivo.
5.10. A fronte di tale chiara regola generale, incombe sul datore di lavoro l'onere di allegare e provare la ricorrenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo, nel senso sopra specificato (Cass. n.
15120/2019; Cass. 23360/2021), e in particolare, per quanto qui rileva, che vi siano state sospensioni della prestazione lavorativa che, in quanto previste dalla legge e dal contratto collettivo, legittimassero l'esonero dall'obbligo contributivo, eventualità che non si è verificata nel caso di specie.
5.11. Invero, a fronte della registrazione – per i lavori dipendenti su indicati – di numerose ore di assenza nel LUL, con conseguente decurtazione della retribuzione erogata, non è stato neppure allegato che le suddette assenze non retribuite fossero giustificate dalla sussistenza di ipotesi di sospensione della prestazione previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva. 5.12. Ne consegue che, ai fini del calcolo dell'imponibile contributivo, non devono essere considerate le riduzioni della retribuzione operate dalla parte datoriale in ragione delle ore di assenza annotate dal LUL e prive di valida giustificazione.
6. Parte opponente contesta, poi, la revoca degli sgravi e delle agevolazioni contributive di cui aveva fruito (in particolare, lo sgravio del 50% dei contributi a carico dell'azienda, in relazione all'assunzione della dipendente e l'agevolazione ex art. 4, co.8-11, l. n. 92/2012, con Parte_2 riguardo alla lavoratrice . Rileva, in particolare, che la disposizione di cui all'art. Persona_3
1, co. 1175, l. n. 296/2006 (che subordina la fruizione delle agevolazioni e degli sgravi al possesso del requisito della regolarità contributiva, attestata dal DURC), non legittima il recupero di sgravi fruiti prima dell'accertamento dell'irregolarità contributiva, ma opera soltanto per il futuro.
6.1. Anche in tal caso, la tesi non può essere condivisa.
6.2. La Suprema Corte, in materia, ha statuito che “in tema di benefici contributivi, per la cui fruizione è richiesto - ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della l. n. 296 del 2006 - il possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc), la mancata segnalazione dell'irregolarità CP_ ostativa al rilascio del Durc, da parte dell' non determina l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi;
né, in assenza dello specifico procedimento di cui all'art. 7 del d.m.
24 ottobre 2007, di natura eccezionale, può consentirsi una regolarizzazione “ex post” ed in qualsiasi tempo, in contrasto con la “ratio” della norma, intesa ad assicurare la necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi” (Cass. n. 27107/2018).
6.3. Anche la giurisprudenza di merito ha recepito gli approdi cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità, affermando che ciò che legittima il godimento dell'esonero contributivo e, per converso, impedisce all' di rivendicare i relativi importi non è il possesso, da parte del contribuente, di CP_1
quello che è un mero certificato amministrativo (cfr. Cass. Pen. 3811/2016), bensì la situazione di effettiva regolarità contributiva che quel certificato – il DURC – dovrebbe attestare e che scaturisce dal tempestivo adempimento, da parte dell'interessato, degli obblighi contributivi e di quelli ad essi strumentali (cfr. Corte appello Catanzaro, sez. lav., sent. n. 1404/2024).
6.4. Orbene, applicando le coordinate ermeneutiche appena tracciate all'odierno caso di specie, la legittimità del recupero delle agevolazioni di cui l'opponente ha fruito, trae fondamento dalla situazione di irregolarità contributiva in cui quest'ultima versava, in virtù delle violazioni del minimale contributivo accertate dagli ispettori dell' . CP_1
6.5. Né può sostenersi l'assunto per il quale l'eventuale accertata assenza del DURC determina il venir meno dei benefici de quibus solo per il relativo periodo di assenza dello stesso senza, quindi, legittimare un'efficacia retroattiva per i periodi connotati invece da regolarità contributiva. 6.6. La tesi è “a) illogica, nella misura in cui osta alla retrospettiva verifica di una condizione di regolarità contributiva che si riveli, proprio all'esito di tale verifica, insussistente;
b) contraria al principio, condiviso dal Collegio, secondo cui ciò che legittima il godimento dell'esonero contributivo
e, per converso, impedisce all' di rivendicare i relativi importi non è il possesso, da parte del CP_1
contribuente, di quello che è un mero certificato amministrativo (cfr. Cass. Pen. 3811/2016), bensì la situazione di effettiva regolarità contributiva che quel certificato – il DURC – dovrebbe attestare e che scaturisce dal tempestivo adempimento, da parte dell'interessato, degli obblighi contributivi e di quelli ad essi strumentali” (cfr. Corte appello Catanzaro, sez. lav., sent. n. 1404/2024).
7. Ritenuta l'infondatezza, nel merito, delle argomentazioni avanzate da parte opponente avverso la pretesa contributiva dell' , occorre esaminare l'eccezione di prescrizione (anche parziale) del CP_1
credito del resistente.
7.1. È opportuno premettere che, come emerge dalla lettura del verbale unico di accertamento e notificazione e della connessa diffida ad adempiere dell' (doc. n. 3 del fascicolo di parte CP_1
ricorrente), il credito fatto valere dall'Istituto decorre dal mese di luglio 2013 (e fino al mese di settembre 2018).
7.2. Ciò posto, l'eccezione è infondata, dal momento che, come dedotto dall' – e non CP_1
contestato dal ricorrente – le contribuzioni obbligatorie devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione lavorativa.
7.3. Per il mese di luglio 2013 (primo mese di decorrenza del credito dell' ), dunque, i CP_1
contributi dovevano essere versati entro il 16/8/2013: da tale momento, decorre il termine quinquennale di prescrizione della pretesa contributiva, che è stato interrotto sia dalla notifica del verbale di primo accesso ispettivo (avvenuta il 25/7/2018), ove si afferma espressamente che gli accertamenti in atto erano mirati, innanzitutto, al controllo del rispetto, da parte del soggetto ispezionato, degli obblighi prescritti dalla legge in materia di previdenza ed assistenza sociale ed alla eventuale dovutezza di somme a titolo di conguagli e/o agevolazioni non spettanti (cfr. doc. n. 4 del fascicolo di parte resistente); sia dalla successiva notifica del verbale unico di accertamento e notificazione e della conseguenziale diffida ad adempiere, avvenuta in data 18/3/2019 (cfr. doc. n. 3 del fascicolo ). CP_1
7.4. Ne consegue che, alla data di notifica dell'avviso di addebito opposto, avvenuta in data
12/4/2023, detto termine di prescrizione quinquennale non era ancora decorso.
8. Quanto alla eccezione di erroneità dei conteggi dei contributi dovuti, così come effettuati dagli ispettori dell' , è stata espletata CTU contabile, al fine della quantificazione dell'ammontare delle CP_1 somme pretese dall'Istituto. 8.1. L'ausiliare, con procedimento contabile immune da vizi logici o censure, adeguatamente valutando le osservazioni proposte dal solo consulente di parte resistente, nell'adempiere all'incarico conferito ha accertato che i contributi dovuti dall'opponente in relazione ai dipendenti Per_1
e tenendo conto, quale imponibile
[...] Parte_2 Persona_2 Persona_3
contributivo, della retribuzione stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale Centri elaborazioni dati e commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario normale di lavoro stabilito dalla richiamata contrattazione collettiva, senza considerare, invece, l'applicazione delle agevolazioni contributive dalla cui fruizione la datrice è decaduta, sono pari ad € 15.818,34.
8.2. Al predetto importo, deve essere aggiunta la somma di € 8.305,24 – non calcolata dal CTU –
a titolo di recupero delle agevolazioni esposte a credito nei modelli Uniemens relativi ai dipendenti
(€ 1.306,51, di cui € 1.027,40 per il mese 8/2017, € 224,63 per il mese 12/2017 Persona_1 ed € 54,68 per il mese 1/2018), (€ 901,77, di cui € 125,71 per il mese 12/2016, € Persona_2
149,15 per il mese 2/2017, € 149,64 per il mese 3/2017, € 175,02 per il mese 11/2017, € 302,25 per il mese 12/2017) e (€ 6.097,46, di cui € 917,00 per i mesi 7/2013, 8/2013, 9/2013, Persona_3
10/2013, 11/2013 e 12/2013 ed € 595,46 per il mese 7/2014), dati ricavabili dal prospetto di regolarizzazione contributiva allegato al verbale unico di accertamento e notificazione (doc. n. 3 del fascicolo , pagg. 49 ss.) e non oggetto di contestazione specifica da parte dell'opponente. CP_1
8.3. Il credito contributivo complessivamente vantato dall' , dunque, è pari ad € 24.123,58 (€ CP_1
15.818,34 + € 8.305,24) – di poco inferiore a quello quantificato nell'avviso di addebito opposto, che, pertanto, deve essere annullato – oltre interessi e sanzioni come per legge.
9. Parte opponente deve essere, dunque, condannata a corrispondere all' la suddetta CP_1
somma.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (causa di previdenza), del suo valore (€ 24.123,58, in base all'art. 5 DM n. 55/2014 e, dunque, in applicazione del criterio del decisum, invece che di quello del disputatum, per l'individuazione del valore della lite), delle singole fasi del processo (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) e di un importo prossimo valori minimi tariffari, alla luce della non particolare complessità delle questioni controverse affrontate.
11. Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: - accoglie l'opposizione nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto: a) annulla l'avviso di addebito opposto;
b) condanna parte opponente a pagare all' , a titolo di contributi per il CP_1
periodo 07/2013-9/2018, la somma di € 24.123,58, oltre interessi e sanzioni come per legge;
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.700,00 per onorari, oltre accessori di legge;
- pone a carico di parte opponente le spese di CTU.
Catanzaro 31/05/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Brunella Molinaro