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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 02/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 379/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile – Volontaria giurisdizione
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione collegiale, composto dai magistrati:
Dott. Enrico Di Dedda Presidente;
Dott.ssa Barbara Previati Giudice;
Dott.ssa Rossella Casillo Giudice relatore ed estensore;
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.V.G. n. 379/2024; promossa da
(in atti generalizzata), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Parte_1
Maurizio Messina;
(ricorrente)
contro
:
(in atti generalizzata), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, Controparte_1 dall'avv. Isabella Gallucci;
(resistente) con l'intervento di:
e (in atti generalizzati), Controparte_2 CP_3 Controparte_4 rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall'avv. Isabella Gallucci;
(interventori volontari)
Nonché con l'intervento del pubblico ministero in sede, interventore ex lege
Oggetto: revisione dell'assegno di mantenimento ex art. 473-bis.29 c.p.c.;
Conclusioni: come da note scritte in atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 473-bis.29, c.p.c., – premesso di essere ancora obbligata, ex art. Parte_1
316-bis c.c., unitamente al proprio figlio al mantenimento dei propri nipoti (figli di quest'ultimo) Per_1 e , mediante corresponsione di un assegno mensile Controparte_2 Controparte_4 complessivamente pari ad euro 80,00 da versarsi alla madre dei ragazzi, – ha Controparte_1 convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, , chiedendo la revoca Controparte_1 dell'assegno in questione, atteso il raggiungimento di un'età molto avanzata della ricorrente (di anni
86) e l'aggravarsi delle sue condizioni di salute.
Si è costituita in giudizio , aderendo alla domanda della ricorrente. Controparte_1
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e Controparte_2
, gli stessi, unitamente a , prima che decorresse il Controparte_4 CP_3 termine assegnato dal giudice per la notificazione, nei loro confronti, del ricorso introduttivo, sono intervenuti volontariamente nel giudizio, aderendo anche loro alla domanda della ricorrente.
Tutte le parti hanno, quindi, concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza cartolare del 31/12/2024, previa trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, che ha concluso conformemente alle conclusioni rassegnate dalle parti. ***
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. È opportuno premettere, al riguardo, in via generale, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio (cfr., in tal senso: Cass. civ. n. 2567/2007 e n. 4714/2006) e senza che sia necessario un espresso accordo delle parti in tal senso (cfr. Cass. civ. n. 10553/2009 e n.
22650/2008), atteso che, indipendentemente dalle conclusioni rassegnate dalle parti, spetta al giudice valutare l'effettiva esistenza del venir meno dell'interesse delle parti ad una decisione nel merito (cfr., in tal senso: Cass. civ. n. 19568/2017, n. 5188/2015, n. 2063/2014 e n. 16150/2010). Come chiarito, di recente, anche dalla giurisprudenza di merito, dunque, “la cessazione della materia del contendere è una categoria generale nella quale vanno ricomprese una serie eterogenea di fattispecie, tutte caratterizzate dal sopraggiungere, nel corso del processo, di un fatto o di un altro evento processuale che determina il mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, eliminando la situazione di contrasto tra le parti, che diventa inutile e/o inattuale” (così: Corte d'appello Campobasso, n. 162 del 16/05/2023).
Nel caso di specie, è del tutto evidente che l'espressa adesione di tutte le parti resistenti alla domanda proposta dalla ricorrente giustifica la declaratoria di cessazione della materia del contendere, non essendovi alcun contrasto attuale tra le parti stesse.
Deve, quindi, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, in applicazione del principio espresso dall'art. 92, co. 3, c.p.c., stante l'assenza, nel caso di specie, di una posizione di contrasto tra le parti, anche alla luce delle conclusioni conformi dalle stesse rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al R.G.V.G. n. 379/2024, disattesa ogni altra domanda od eccezione, così provvede:
• Dichiara la cessazione della materia del contendere;
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio. Così deciso in Campobasso, data del deposito.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Casillo Dott. Enrico Di Dedda
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile – Volontaria giurisdizione
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione collegiale, composto dai magistrati:
Dott. Enrico Di Dedda Presidente;
Dott.ssa Barbara Previati Giudice;
Dott.ssa Rossella Casillo Giudice relatore ed estensore;
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.V.G. n. 379/2024; promossa da
(in atti generalizzata), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Parte_1
Maurizio Messina;
(ricorrente)
contro
:
(in atti generalizzata), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, Controparte_1 dall'avv. Isabella Gallucci;
(resistente) con l'intervento di:
e (in atti generalizzati), Controparte_2 CP_3 Controparte_4 rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall'avv. Isabella Gallucci;
(interventori volontari)
Nonché con l'intervento del pubblico ministero in sede, interventore ex lege
Oggetto: revisione dell'assegno di mantenimento ex art. 473-bis.29 c.p.c.;
Conclusioni: come da note scritte in atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 473-bis.29, c.p.c., – premesso di essere ancora obbligata, ex art. Parte_1
316-bis c.c., unitamente al proprio figlio al mantenimento dei propri nipoti (figli di quest'ultimo) Per_1 e , mediante corresponsione di un assegno mensile Controparte_2 Controparte_4 complessivamente pari ad euro 80,00 da versarsi alla madre dei ragazzi, – ha Controparte_1 convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, , chiedendo la revoca Controparte_1 dell'assegno in questione, atteso il raggiungimento di un'età molto avanzata della ricorrente (di anni
86) e l'aggravarsi delle sue condizioni di salute.
Si è costituita in giudizio , aderendo alla domanda della ricorrente. Controparte_1
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e Controparte_2
, gli stessi, unitamente a , prima che decorresse il Controparte_4 CP_3 termine assegnato dal giudice per la notificazione, nei loro confronti, del ricorso introduttivo, sono intervenuti volontariamente nel giudizio, aderendo anche loro alla domanda della ricorrente.
Tutte le parti hanno, quindi, concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza cartolare del 31/12/2024, previa trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, che ha concluso conformemente alle conclusioni rassegnate dalle parti. ***
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. È opportuno premettere, al riguardo, in via generale, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio (cfr., in tal senso: Cass. civ. n. 2567/2007 e n. 4714/2006) e senza che sia necessario un espresso accordo delle parti in tal senso (cfr. Cass. civ. n. 10553/2009 e n.
22650/2008), atteso che, indipendentemente dalle conclusioni rassegnate dalle parti, spetta al giudice valutare l'effettiva esistenza del venir meno dell'interesse delle parti ad una decisione nel merito (cfr., in tal senso: Cass. civ. n. 19568/2017, n. 5188/2015, n. 2063/2014 e n. 16150/2010). Come chiarito, di recente, anche dalla giurisprudenza di merito, dunque, “la cessazione della materia del contendere è una categoria generale nella quale vanno ricomprese una serie eterogenea di fattispecie, tutte caratterizzate dal sopraggiungere, nel corso del processo, di un fatto o di un altro evento processuale che determina il mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, eliminando la situazione di contrasto tra le parti, che diventa inutile e/o inattuale” (così: Corte d'appello Campobasso, n. 162 del 16/05/2023).
Nel caso di specie, è del tutto evidente che l'espressa adesione di tutte le parti resistenti alla domanda proposta dalla ricorrente giustifica la declaratoria di cessazione della materia del contendere, non essendovi alcun contrasto attuale tra le parti stesse.
Deve, quindi, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, in applicazione del principio espresso dall'art. 92, co. 3, c.p.c., stante l'assenza, nel caso di specie, di una posizione di contrasto tra le parti, anche alla luce delle conclusioni conformi dalle stesse rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al R.G.V.G. n. 379/2024, disattesa ogni altra domanda od eccezione, così provvede:
• Dichiara la cessazione della materia del contendere;
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio. Così deciso in Campobasso, data del deposito.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Casillo Dott. Enrico Di Dedda