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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/04/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei SIg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo - Presidente est. dott. Alessandro Carra - Giudice dott. Michele Grande - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 334/2025 VG, avente ad oggetto divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
T R A
rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Maria Borgia e Grazia Chiarelli, come Parte_1 da mandato in atti e rappresentata e difesa dall' avv. Alessandro De Santis, come da Parte_2 mandato in atti;
-RICORRENTI-
Conclusioni come note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 21.2.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.1.2025 le parti esponevano:
− di aver contratto matrimonio in data 2.8.1979;
− di aver generato tre figlie, attualmente maggiorenni ed economicamente indipendenti;
− di essere stati destinatari della sentenza della separazione resa dal Tribunale di Lecce n. 2614/2003 in data 28.3.2003 R.G. n. 1018/1996;
− di non aver più ripreso, successivamente a tale momento, la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
fissata l'udienza cartolare, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 21.2.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo.
Rileva il Collegio la sussistenza delle condizioni legittimanti la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui all'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70, come modificato dalla l. 55/15; ed invero, alla data di proposizione del ricorso la separazione delle parti era stata dichiarata ed erano già decorsi dodici mesi dalla data della comparizione delle parti innanzi al Presidente;
ancora, deve ritenersi acclarato che, dopo l'autorizzazione a vivere separati, i coniugi non abbiano ripreso la convivenza e che non sia stata ripristinata la comunione materiale e spirituale tra costoro.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
III) Nessun Assegno di mantenimento reciproco, essendo entrambi i ricorrenti economicamente indipendenti. IV) La proprietà dell'immobile, costruito insieme dai coniugi, sito in Poggiardo alla Via
Generale Luigi Cadorna N°109, attualmente contraddistinto in Catasto Fabbricati Comune di
Poggiardo, Foglio 8, Particella 470, Sub 6-7, Categoria A/7, Classe 2, Consistenza 10 Vani,
Superficie Catastale Totale 289 mq. Totale escluse aree scoperte 250 mq., Rendita Euro 697,22, stesso Foglio e stessa Particella, Sub 2, Categoria C/2, Classe 1, Consistenza 222 mq., Superficie Catastale 284 mq., Rendita Euro 275,17 è della SI.ra . L'immobile, Parte_2 che per anni ha rappresentato la casa coniugale, ha recentemente subito ingenti danni strutturali (parziale crollo del solaio) ed è attualmente inagibile;
la proprietaria sta provvedendo, a sua cura e spese, al “frazionamento senza opere” dell'intera unità abitativa, in due distinte unità immobiliari, con relative pertinenze, giusta CILA del 15.01.2025, depositata presso il Comune di Poggiardo con n. protocollo 630; le unità immobiliari, così divise, saranno trasferite dalla SI.ra , unitamente al suolo su cui insistono ed alle rispettive Parte_2 pertinenze, alle due figlie ed , con riserva di usufrutto a favore di se medesima CP_1 Per_1 con durata per tutta la vita. Le spese del rogito notarile e di quant'altro necessario saranno sopportate dai SIg.ri e in parti uguali. La SI.ra Parte_1 Parte_2 Pt_2
è altresì proprietaria piena ed esclusiva dell'immobile sito in Poggiardo alla via Santa
[...]
Croce n. 33, attualmente contraddistinto in catasto al fg. 14, p.lla 714, sub 1, cat. A/4, cl. 2, vani 2,5 e sub 3, cat. C/2, cl. 2, mq. 94, sup. catastale mq. 114, rendita € 140,79, che è in fase di cambio di destinazione d'uso “senza opere”, giusta SCIA per ristrutturazione edilizia cosiddetta “semplice o leggera” depositata presso il Comune di Poggiardo in data 17.01.2025 con numero di protocollo 705; l'immobile, con la sua nuova destinazione d'uso così come risulterà all'esito della predetta pratica amministrativa, con i suoi eventuali nuovi dati Per_ catastali e le corrispondenti rendite, sarà trasferito dalla madre alla figlia , con riserva di usufrutto a favore di se medesima per la durata di tutta la vita. Le spese del rogito notarile e di quant'altro necessario saranno sopportate, in questo caso, solo dalla SI.ra . Parte_2
V) L'abitazione sita in Maglie (Le) alla Via Capitano Nicola Macchia N°44, in Catasto Fabbricati Comune di Maglie, Foglio 15, Particella 1498, Sub. 25, Categoria A/3, Classe 3,
Consistenza 6,5 Vani, Superficie Catastale Totale 130 mq. e Totale escluse aree scoperte 117 mq., Rendita Euro 369,27, stesso Foglio e stessa Particella, Sub 19, Categoria C/6, Classe 3,
Consistenza 23 mq., Superficie Catastale Totale 27 mq., Rendita Euro 67,71, stesso Foglio e stessa Particella, Sub. 21, Categoria C/2, Classe 2, Consistenza 8 mq., Superficie Catastale Totale 11 mq., Rendita Euro 20,25, acquistata con Atto per Notar del 22 Maggio Persona_3
1997 Repertorio N.88684, resta di proprietà esclusiva del SI. . A tal Parte_1 proposito, la SI.ra riconferma espressamente di non aver contribuito in alcun Parte_2 modo all'acquisto e riconferma espressamente di rinunciare a qualunque qualsivoglia pretesa direttamente o indirettamente connessa all'acquisto di detto immobile.
VI) I SIg.ri e riconfermano espressamente che la Parte_1 Parte_2 multiproprietà di due settimane in Val Senales, acquistata congiuntamente, verrà trasferita integralmente al SI. e, pertanto, la SI.ra si impegna a Parte_1 Parte_2 cedergli, con rogito notarile, la propria metà. Le spese notarili e quant'altro necessario saranno sopportate solo dal SI. . Pt_1
VII) Le spese legali sono interamente compensate tra le parti e i Difensori sottoscrivono anche per la rinunzia al vincolo di solidarietà ex art. 13 L.P.
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 2.8.1979 e trascritto nel registro dello stato civile del comune di Poggiardo (Le) al n. 20 parte II serie A anno 1979, alle condizioni indicate in motivazione;
- ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 8.4.2025
La Presidente est. dott. ssa Francesca Caputo