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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/02/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2275/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2275/2024 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 C.F._1 [...]
, rapp.to e difeso nella presente procedura dall'avv. Tiziana Buglione (C.F.: C.F._2 [...]
con studio in Giugliano in Campania alla via Aviere Mario Pirozzi nr. 22, giusta C.F._3 procura rilasciata su foglio separato facente parte integrante del ricorso, la quale dichiara ai sensi dell'art 170 c.p.c. di voler ricevere eventuali comunicazioni al numero di fax 081/8942984 ovvero all'indirizzo PEC: Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...], il Controparte_1 C.F._4
22/7/1987, C.F.: , residente in [...], rappresentata e CodiceFiscale_5 difesa, giusta procura a margine della comparsa dall'Avv. Michele Franzosi (nato a [...] il
19/11/1970, C.F. ), del foro di Novara, elettivamente domiciliata presso il suo CodiceFiscale_6 studio in Novara, B.do La Marmora n. 13 che indica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 125, 136,
137 e 170 c.p.c., i seguenti indirizzi: n. di fax 0321/613245, e-mail certificata ai quali dichiara di voler ricevere ogni Email_2 comunicazione e/o notifica relativa al presente procedimento
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO pagina 1 di 4 CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Monza,
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato tra la sig.ra e il sig. , in Vasto in data 29/8/2014; Controparte_1 Parte_1
2) prevedere e disporre, anche attese le condizioni di salute come certificate dai medici che l'hanno attualmente in cura, che la figlia minore , sia affidata alla madre sig.ra Persona_1 CP_1
con suo collocamento abitativo presso la residenza di quest'ultima in Solaro (MI), via Piave
[...] nr.
5. Nel caso specifico, l'affido alla sola madre, risulta condiviso da entrambi i genitori ed assunto nell'interesse esclusivo della figlia minore Per_1
3) considerato che secondo i medici che hanno in cura è opportuno che, la minore si avvicini al Per_1 padre con gradualità dilazionata nel tempo, essendo la madre, Sig.ra l'unico ed esclusivo CP_1 punto di riferimento di per affrontare nuove esperienze, prendere atto e recepire l'accordo, Per_1 intervenuto tra i genitori, in forza del quale il sig. potrà esercitare il diritto di visita alla figlia Pt_1
e trascorrere con quest'ultima il tempo che via via sarà consigliato ed indicato dalla Dott.ssa Per_2 che attualmente segue la minore, ovvero dagli altri medici che l'avranno in cura e che saranno all'uopo periodicamente consultati dai genitori;
4) prendere atto e dichiarare che quanto concordato tra i genitori al precedente punto 3 corrisponde all'interesse della minore anche tenuto conto che, dal momento del trasferimento del sig. nel Pt_1
Sud Italia, i rapporti padre - figlia, rimasta a vivere con la madre in Solaro (MI), presso la già casa coniugale, si sono bruscamente interrotti;
pertanto, il rientro della figura genitoriale del padre dovrà avvenire in modo graduale, con la supervisione dei medici che hanno in cura e della madre Sig.ra Per_1
CP_1
5) prendere atto che il sig. si impegna ad esercitare i propri doveri di padre nei confronti della Pt_1 figlia minore e pertanto cercherà, con il consenso della madre, di essere presente, seppure a distanza, mediante l'impegno di videochiamate o telefonate sempre previamente concordate con la mamma;
verrà stimolata a sua volta in tal senso per quanto possibile e consigliata anche dai medici che Per_1 l'hanno in cura;
6) prendere atto che il sig. autorizza sin d'ora la sig.ra a prestare – anche in suo Pt_1 CP_1 nome e per suo conto – il consenso ad Enti e/o Istituti dovessero richiederlo per consentire la partecipazione di ad attività scolastiche ed extrascolastiche, oltre che in casi di necessità e di Per_1 urgenza;
7) prendere atto che coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per la figlia minore;
8) prevedere e disporre che il sig. , a titolo di concorso al mantenimento della figlia Parte_1
verserà, mediante bonifico bancario, alla sig.ra entro e non oltre il giorno Per_1 Controparte_1 quindici di ogni mese, la somma complessiva di €. 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Il padre contribuirà inoltre in misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore, secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Monza, che deve intendersi qui integralmente richiamato ed al quale per praticità si rinvia;
pagina 2 di 4 9) prevedere che, al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali e/o rimborsi assicurativi, ciascun genitore potrà richiedere e mettere a disposizione dell'altro genitore i documenti fiscali (fatture e ricevute), relativi a spese deducibili così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa;
10) disporre che l'assegno unico familiare sarà incassato in via esclusiva dalla sig.ra in CP_1 qualità di genitore presso la quale è collocata la minore;
11) accertare che i coniugi si danno reciprocamente atto di essere, allo stato, economicamente indipendenti ed autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualsiasi somma per sé a titolo di assegno divorzile, avendo già definito ogni altra questione economica e patrimoniale che li concerne.
12) Spese di lite interamente compensate.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza in data 24.11.2022.
Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, 1 L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in VASTO il 29.8.2014 (trascritto al nr. 64 parte II serie A del Controparte_1 registro atti di matrimonio di quel Comune) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. Ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VASTO affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 13.2.2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Carmen Arcellaschi
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2275/2024 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 C.F._1 [...]
, rapp.to e difeso nella presente procedura dall'avv. Tiziana Buglione (C.F.: C.F._2 [...]
con studio in Giugliano in Campania alla via Aviere Mario Pirozzi nr. 22, giusta C.F._3 procura rilasciata su foglio separato facente parte integrante del ricorso, la quale dichiara ai sensi dell'art 170 c.p.c. di voler ricevere eventuali comunicazioni al numero di fax 081/8942984 ovvero all'indirizzo PEC: Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...], il Controparte_1 C.F._4
22/7/1987, C.F.: , residente in [...], rappresentata e CodiceFiscale_5 difesa, giusta procura a margine della comparsa dall'Avv. Michele Franzosi (nato a [...] il
19/11/1970, C.F. ), del foro di Novara, elettivamente domiciliata presso il suo CodiceFiscale_6 studio in Novara, B.do La Marmora n. 13 che indica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 125, 136,
137 e 170 c.p.c., i seguenti indirizzi: n. di fax 0321/613245, e-mail certificata ai quali dichiara di voler ricevere ogni Email_2 comunicazione e/o notifica relativa al presente procedimento
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO pagina 1 di 4 CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Monza,
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato tra la sig.ra e il sig. , in Vasto in data 29/8/2014; Controparte_1 Parte_1
2) prevedere e disporre, anche attese le condizioni di salute come certificate dai medici che l'hanno attualmente in cura, che la figlia minore , sia affidata alla madre sig.ra Persona_1 CP_1
con suo collocamento abitativo presso la residenza di quest'ultima in Solaro (MI), via Piave
[...] nr.
5. Nel caso specifico, l'affido alla sola madre, risulta condiviso da entrambi i genitori ed assunto nell'interesse esclusivo della figlia minore Per_1
3) considerato che secondo i medici che hanno in cura è opportuno che, la minore si avvicini al Per_1 padre con gradualità dilazionata nel tempo, essendo la madre, Sig.ra l'unico ed esclusivo CP_1 punto di riferimento di per affrontare nuove esperienze, prendere atto e recepire l'accordo, Per_1 intervenuto tra i genitori, in forza del quale il sig. potrà esercitare il diritto di visita alla figlia Pt_1
e trascorrere con quest'ultima il tempo che via via sarà consigliato ed indicato dalla Dott.ssa Per_2 che attualmente segue la minore, ovvero dagli altri medici che l'avranno in cura e che saranno all'uopo periodicamente consultati dai genitori;
4) prendere atto e dichiarare che quanto concordato tra i genitori al precedente punto 3 corrisponde all'interesse della minore anche tenuto conto che, dal momento del trasferimento del sig. nel Pt_1
Sud Italia, i rapporti padre - figlia, rimasta a vivere con la madre in Solaro (MI), presso la già casa coniugale, si sono bruscamente interrotti;
pertanto, il rientro della figura genitoriale del padre dovrà avvenire in modo graduale, con la supervisione dei medici che hanno in cura e della madre Sig.ra Per_1
CP_1
5) prendere atto che il sig. si impegna ad esercitare i propri doveri di padre nei confronti della Pt_1 figlia minore e pertanto cercherà, con il consenso della madre, di essere presente, seppure a distanza, mediante l'impegno di videochiamate o telefonate sempre previamente concordate con la mamma;
verrà stimolata a sua volta in tal senso per quanto possibile e consigliata anche dai medici che Per_1 l'hanno in cura;
6) prendere atto che il sig. autorizza sin d'ora la sig.ra a prestare – anche in suo Pt_1 CP_1 nome e per suo conto – il consenso ad Enti e/o Istituti dovessero richiederlo per consentire la partecipazione di ad attività scolastiche ed extrascolastiche, oltre che in casi di necessità e di Per_1 urgenza;
7) prendere atto che coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per la figlia minore;
8) prevedere e disporre che il sig. , a titolo di concorso al mantenimento della figlia Parte_1
verserà, mediante bonifico bancario, alla sig.ra entro e non oltre il giorno Per_1 Controparte_1 quindici di ogni mese, la somma complessiva di €. 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Il padre contribuirà inoltre in misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore, secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Monza, che deve intendersi qui integralmente richiamato ed al quale per praticità si rinvia;
pagina 2 di 4 9) prevedere che, al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali e/o rimborsi assicurativi, ciascun genitore potrà richiedere e mettere a disposizione dell'altro genitore i documenti fiscali (fatture e ricevute), relativi a spese deducibili così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa;
10) disporre che l'assegno unico familiare sarà incassato in via esclusiva dalla sig.ra in CP_1 qualità di genitore presso la quale è collocata la minore;
11) accertare che i coniugi si danno reciprocamente atto di essere, allo stato, economicamente indipendenti ed autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualsiasi somma per sé a titolo di assegno divorzile, avendo già definito ogni altra questione economica e patrimoniale che li concerne.
12) Spese di lite interamente compensate.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza in data 24.11.2022.
Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, 1 L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in VASTO il 29.8.2014 (trascritto al nr. 64 parte II serie A del Controparte_1 registro atti di matrimonio di quel Comune) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. Ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VASTO affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 13.2.2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Carmen Arcellaschi
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