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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 06/11/2025, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente
2) dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel.
3) dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 170 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2020 trattenuta in decisione all'udienza del 6 maggio 2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del
Presidente di Sezione dell'11 aprile 2025, vertente
TRA
( ) rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dagli avv.ti Giuseppe e Alessandro Farina presso il cui studio, sito in
Cosenza viale della Repubblica n. 110, ha eletto domicilio;
- APPELLANTE/APPELLATO INCIDENTALE =
E
( ), in proprio e quale genitore esercente la Controparte_1 C.F._2 potestà genitoriale sulla figlia minore ( ) Persona_1 C.F._3 rappresentate e difese, in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Antonio Bove presso il cui studio, sito in Cosenza Corso Luigi
Fera n. 72, ha eletto domicilio;
- APPELLATE =
1 E
( rappresentato e difeso, in virtù di Controparte_2 C.F._4 procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Giulietta Catalano presso il cui studio, sito in Rende P.zza della Libertà n. 30, ha eletto domicilio;
- APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE =
NONCHE'
( rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_3 C.F._5 procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Giulietta Catalano presso il cui studio, sito in Rende P.zza della Libertà n. 30, ha eletto domicilio;
- APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE =
Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante rassegnate nell'atto introduttivo, in assenza di conclusioni rassegnate nelle note di trattazione per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.5.2025:
“
1. Previo annullamento e/o riforma integrale della sentenza n. 1727/2019 del 27 agosto 2019 del Tribunale Ordinario Di Cosenza - Sezione civile - Proc. n. 735/2015
RGAC, dichiarare valido ed efficace l'atto di compravendita rep. 37715 del
30.07.1998 intercorso tra le parti;
2. dichiarare che la controscrittura in atti è inammissibile ed inutilizzabile, siccome prodotta in fotocopia non riconosciuta e contestata e perchè priva di sottoscrizione autentica e data certa, dunque si ha per disconosciuta anche nel contenuto e nel merito;
3. dichiarare insussistente alcun collegamento negoziale tra l'atto pubblico e la scrittura privata, essendo quest'ultima, ove ritenuta valida ed efficace, prova di un accordo simulatorio, ovvero dichiarare inefficace tale collegamento, mancando la menzione della scrittura privata nell'atto pubblico, in violazione dell'art. 51 L. 89/1913, c.d. legge notarile;
4. nella denegata ipotesi che sia riconosciuta valida ed efficace la detta scrittura privata e sussistente il collegamento negoziale, accertare e dichiarare che il contenuto letterale della ridetta scrittura non integra rinuncia ad alimenti futuri e sia qualificata, invece, come legittimo modo di estinzione dell'obbligazione diverso dall'adempimento, per compensazione volontaria ex art 1252 c.c. di crediti maturati
e prezzo dell'appartamento, ovvero come adempimento in unica soluzione dell'obbligo alimentare in capo al genitore nei confronti del qui Controparte_4
2 appellante; 5. ovvero, se dichiarato sussistente il collegamento negoziale tra gli atti, accertare e dichiarare che il trasferimento della quota sul bene immobile in ditta ad
sia qualificato come adempimento in unica soluzione dell'obbligo Controparte_4 alimentare in favore di , in ogni caso infondato e non provato Parte_1
l'inadempimento di ed adempiuto l'obbligo del pagamento del Parte_1 prezzo;
6. nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenesse di accogliere la domanda di adempimento ex adverso formulata, accertare e dichiarare che il prezzo di vendita debba essere rideterminato in considerazione della circostanza che il sig. era proprietario dell'immobile per cui è Controparte_4 causa in comunione con la moglie , per cui la quota di sua Controparte_3 pertinenza sarebbe pari al 50% del prezzo pattuito, dando atto dell'avvenuto pagamento di tale quota come da scrittura privata prodotta da , Controparte_3 con la quale dichiarava di avere ricevuto dalla sig.ra a Controparte_4 CP_3 saldo dell'atto di compravendita e per conto del figlio odierno appellante, la somma di lire 30 milioni e di non avere per tale vendita null'altro a pretendere;
7. ancora in via gradata e subordinata, rimodulata la quota prezzo di spettanza di CP_4
sulla vendita di cui al rogito rep. 37715 del 30.07.1998 nella metà di
[...] quanto ivi riportato, accertare e dichiarare che, a seguito del decesso del sig.
, subentrano per successione ereditaria sulla quota di sua Controparte_4 pertinenza non solo le odierne attrici, ma anche i figli e lo stesso , CP_2 Pt_1 ragione per la quale la quota di spettanza delle odierne appellate ammonta al
33,33% sulla metà del valore di acquisto dell'immobile in favore della coniuge superstite, , e del 22,22% sulla metà del valore di acquisto in favore Controparte_1 di . Con vittoria di spese e competenze di giudizio del presente e dei Persona_1 tre gradi di giudizio precedenti, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore il quale si dichiara all'uopo antistatario”; per rassegnate nelle note di trattazione per l'udienza del 6.5.2025: Controparte_1
“1) Dichiarare infondato, in fatto ed in diritto, e quindi rigettare, l'appello principale proposto da , confermando la sentenza impugnata n.1727/2019, Parte_1 emessa in data 27 agosto 2018 dal Tribunale di Cosenza, essendo la stessa priva di vizi logici e motivazionali;
rigettando tutte le richieste formulate dalla appellante principale;
2) Dichiarare infondato, in fatto ed in diritto, e quindi Parte_1
3 rigettare, l'appello incidentale proposto da , confermando la Controparte_3 sentenza impugnata n.1727/2019, emessa in data 27 agosto 2018 dal Tribunale di
Cosenza, essendo la stessa priva di vizi logici e motivazionali;
rigettando tutte le richieste formulate dalla appellante incidentale;
3) Dichiarare Controparte_3 infondato, in fatto ed in diritto, e quindi rigettare, l'appello incidentale proposto da
, confermando la sentenza impugnata n.1727/2019, emessa in data Controparte_2
27 agosto 2018 dal Tribunale di Cosenza, essendo la stessa priva di vizi logici e motivazionali;
rigettando tutte le richieste formulate dalla appellante incidentale
; con vittoria delle spese e competenze del doppio grado del Controparte_2 giudizio”; per rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata Controparte_2 nelle note di trattazione: “…riformare la sentenza n. 1727/2019 emessa dal Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice istruttore, dott.ssa Marzia Maffei, in data
27/08/2019, all'esito del giudizio recante n. 735/2015, e, per l'effetto voglia rigettare la domanda di parte attrice, sia relativamente all'eccezione di nullità del contratto di compravendita rep. 37715 del 30/07/1998 ex adverso sollevata, in quanto inammissibile e/o comunque infondata in fatto e in diritto, sia relativamente alla domanda di adempimento del contratto attraverso il pagamento del prezzo, per le motivazioni di cui in narrativa. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il giudice ritenesse di accogliere la domanda di adempimento ex adverso formulata, si chiede che il prezzo sia rideterminato in considerazione della circostanza che il sig. , era proprietario dell'immobile per cui è Controparte_4 causa in comunione con la sig.ra per cui la quota di sua pertinenza sarebbe CP_3 pari al 50% dell'importo pattuito, nonché dell'ulteriore circostanza che a seguito del decesso del sig. , subentrano per successione ereditaria sulla quota di sua CP_4 pertinenza non solo le odierne attrici, ma anche i figli e lo stesso . CP_2 Pt_1
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”; per rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata Controparte_3 nelle note di trattazione: “…riformare la sentenza n. 1727/2019 emessa dal Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice istruttore, dott.ssa Marzia Maffei, in data
27/08/2019, all'esito del giudizio recante n. 735/2015, e, per l'effetto voglia rigettare la domanda di parte attrice, sia relativamente all'eccezione di nullità del contratto di
4 compravendita rep. 37715 del 30/07/1998 ex adverso sollevata, in quanto inammissibile e/o comunque infondata in fatto e in diritto, sia relativamente alla domanda di adempimento del contratto attraverso il pagamento del prezzo, per le motivazioni di cui in narrativa. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il giudice ritenesse di accogliere la domanda di adempimento ex adverso formulata, si chiede che il prezzo sia rideterminato in considerazione della circostanza che il sig. , era proprietario dell'immobile per cui è Controparte_4 causa in comunione con la sig.ra per cui la quota di sua pertinenza sarebbe CP_3 pari al 50% dell'importo pattuito, nonché dell'ulteriore circostanza che a seguito del decesso del sig. , subentrano per successione ereditaria sulla quota di sua CP_4 pertinenza non solo le odierne attrici, ma anche i figli e lo stesso . CP_2 Pt_1
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
PREMESSA IN FATTO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata:
“La lunga vicenda contenziosa di cui trattasi trae origine dall'atto di citazione notificato in data 01 marzo 2003, con il quale il sig. evocava in Controparte_4 giudizio, dinanzi il Tribunale di Cosenza, il proprio figlio , onde Parte_1 ottenere da quest'ultimo il pagamento della somma di lire 78.750.000 (pari ad €
40.670,98) asseritamente dovuta a titolo di corrispettivo per la vendita dell'appartamento di proprietà dello stesso e della sig.ra sito in CP_4 CP_3
Cosenza, alla Via dei Mille, avvenuta nei confronti del figlio in data Pt_1
30/07/1998 con atto di compravendita rep. 37715 per notaio . Persona_2
A sostegno della pretesa avanzata, il sig. deduceva che il figlio Controparte_4
, diversamente da quanto indicato nel rogito, in virtù di una scrittura privata Pt_1 intercorsa tra le parti redatta in pari data, si sarebbe impegnato a rinunciare al diritto agli alimenti gravante sul proprio genitore, in luogo della corresponsione del prezzo per l'acquisto, impegno al quale sarebbe successivamente venuto meno pretendendo dal padre gli alimenti.
Chiusa la fase istruttoria e mutato il difensore, eccepiva per la prima volta la nullità del negozio dispositivo collegato alla controdichiarazione per illiceità della causa, attesa l'indisponibilità del diritto agli alimenti.
5 Si costituiva nel giudizio il convenuto , il quale contestava l'avversa Parte_1 domanda, di cui chiedeva il rigetto, deducendo che il mancato pagamento del prezzo era stato espresso nell'ambito di una più ampia regolamentazione dei rapporti familiari e patrimoniali tra le parti.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 706/2003 rigettava la domanda di parte attrice ritenendola non provata.
SS AG interponeva gravame avverso la suddetta sentenza dinanzi la Corte
d'Appello di Catanzaro e, deducendo la rilevabilità d'ufficio della nullità del contratto in ogni stato e grado del giudizio, chiedeva “la dichiarazione di nullità contratto di compravendita del 30/07/1998 – rep. N. 37715 e, in ogni caso, la condanna del convenuto al pagamento del prezzo spettante all'attore, vale a dire al pagamento della somma di lire 78.750.000 (pari ad € 40.670,98).
La Corte D'Appello adita, con sentenza n. 1735/14, rilevando che il diritto agli alimenti è irrinunciabile e che, pertanto, poteva profilarsi una questione di nullità del contratto di compravendita del 30/07/1998 – rep. N. 37715, ritenuta, altresì, necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti stipulanti trattandosi di litisconsorzio necessario che non era stato ritualmente instaurato in primo grado nei confronti di entrambi i proprietari dell'immobile oggetto della compravendita, dichiarava la nullità dell'attività processuale successiva all'udienza dell'08 maggio 2003, nonché dell'impugnata sentenza e rimetteva la causa al primo giudice.
Pertanto, a seguito del decesso del sig. , avvenuto nelle more, le Controparte_4 odierne attrici, in ottemperanza della sentenza emessa dalla Corte D'Appello, riassumevano il processo per cui è causa nei confronti del sig. e della Parte_1 sig.ra ex coniuge dell'originario attore, parte del contratto. Controparte_3
Segnatamente con atto di citazione in riassunzione, notificato in data 16/12/2015, la sig.ra , in proprio e quale genitore esercente la potestà sulla minore Controparte_1
, nella qualità di eredi del sig. , chiedeva in via Persona_1 Controparte_4 principale la declaratoria di nullità del contratto di compravendita del 30/07/1998 – rep. N. 37715; in via subordinata, in caso di mancato accoglimento della domanda, la condanna del convenuto al pagamento del prezzo spettante all'attore, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo;
vinte le spese di lite.
6 Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la sig.ra
[...]
la quale, domandata preliminarmente l'integrazione del contraddittorio CP_3 nei confronti di , figlio del de cuius , quale Controparte_2 Controparte_4 litisconsorte necessario, impugnava e contestava tutto quanto ex adverso dedotto;
segnatamente rilevava l'inammissibilità dell'eccezione di nullità del contratto di compravendita rep. 37715 del 30/07/1998 sollevata dall'attrice, in quanto configurante una mutatio libelli, vietata oltre che tardiva;
in subordine, chiedeva la rideterminazione del prezzo dell'immobile in quanto la stessa era proprietaria dell'immobile per cui è causa al 50% (ovvero i 9/18), ricadendo lo stesso immobile nel regime di comunione dei beni dei coniugi;
con l'ulteriore considerazione che, a seguito del decesso di , erano subentrati per successione legittima Controparte_4 sulla quota di pertinenza del de cuius non solo la seconda moglie Controparte_1
(per 3/18) e la figlia (2/18), ma anche i figli (2/18) e lo stesso Per_1 CP_2
(2/18). Pt_1
Si costituiva in giudizio il convenuto , il quale contestava la dedotta Parte_1 nullità del contratto e negava la sussistenza di un collegamento negoziale tra l'atto di compravendita e la controscrittura, di cui eccepiva altresì per la prima volta il difetto di autenticità (pur avendolo prodotto ed affoliato al proprio fascicolo di parte in data
6 maggio 2003 in occasione della costituzione)”.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 1727/2019, pubblicata il 27.8.2019, dichiarava la nullità del contratto di compravendita per Notaio del 30/07/1998 e della scrittura privata redatta in pari data in ragione Persona_2 dell'acclarato nesso funzionale intercorrente tra tali atti, della illiceità della causa caratterizzante il secondo di essi (perché volto a realizzare una finalità, quella di rinuncia ad un diritto indisponibile, preclusa da norme imperative), e della ripercussione di tale invalidità – tenuto conto del legame di reciproca dipendenza – sul primo atto, ancorché questo caratterizzato da una propria causa in sé lecita.
Avverso la statuizione predetta proponeva gravame per lamentare Parte_1
l'ingiustizia e l'erroneità della decisione. Egli osservava, più in particolare, come la correlazione tra i suddetti atti profilasse, in verità, un accordo simulatorio dal momento che «l'atto notarile riporta una vendita con pagamento quietanzato e la scrittura privata la smentisce, in quanto le parti dichiarano che non è stato pagato
7 alcun prezzo»; che, pertanto, con tali atti essi avevano inteso raggiungere un risultato solo apparente, del tutto in contrasto con la loro volontà effettiva;
che, detto altrimenti, difettavano i presupposti per la configurabilità del collegamento negoziale, ricorrendo, questo, nella diversa ipotesi in cui gli effetti di ciascun atto collegato, di per sé autonomo, fossero realmente voluti dalle parti, sia pure nell'ottica di una più complessa operazione economica;
che, ad ulteriore conferma dell'assenza di un collegamento negoziale, difettava la necessaria identità soggettiva tra le parti di ciascuno degli atti oggetto di analisi;
che esso appellante non aveva inteso rinunciare in alcun modo al diritto agli alimenti ma solo alle somme maturate fino a quel momento a tale titolo;
che, ad ogni modo, la dichiarazione andava qualificata quale mera dichiarazione di scienza, non già quale atto di rinuncia, perché con essa le parti si erano limitate a dar conto di un fatto già verificatosi;
che, trattandosi di somme già maturate, esse erano pienamente disponibili e ben si poteva addivenire ad una compensazione dei rispettivi debiti;
che, anche a voler interpretare la dichiarazione come riferita agli alimenti futuri, nessuna preclusione poteva dirsi sussistere attesa l'ammissibilità, in materia di famiglia, dell'estinzione dell'obbligazione alimentare in un'unica soluzione mediante trasferimenti immobiliari;
che, tra l'altro, non vi era alcuna certezza in ordine alla autenticità della dichiarazione. Dimostrata, per le ragioni illustrate, la validità dell'atto di compravendita, egli reiterava le argomentazioni già illustrate in primo grado in punto di infondatezza dell'avversa domanda di condanna al pagamento del prezzo di vendita, segnalando anche che, al più, la domanda avrebbe potuto essere accolta limitatamente alla quota ereditaria delle attrici sulla metà della proprietà dell'immobile a suo tempo spettante all'originario attore . Controparte_4
costituitasi con comparsa del 15 maggio 2020, eccepiva Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, in quanto mancante dei requisiti di cui all'art. art. 342 c.p.c. Nel merito, ella evidenziava la correttezza della statuizione impugnata e precisava, con particolare riguardo alla contestata autenticità della scrittura privata in atti, che la produzione in giudizio ad opera dello stesso appellante aveva comportato il riconoscimento, sia pure implicito, della sua piena conformità ed efficacia probatoria.
Con distinti atti, di identico contenuto, si costituivano pure e Controparte_2 [...]
per chiedere la riforma della sentenza nella parte relativa alla dichiarata CP_3
8 nullità dell'atto di compravendita. A sostegno, essi adducevano: l'inesistenza di un legame di interdipendenza tra il contratto anzidetto e la controdichiarazione in atti;
la piena validità ed efficacia del contratto di compravendita;
l'avvenuto pagamento integrale del prezzo pattuito, per come comprovato dalla dichiarazione sottoscritta da in data 30.07.1998; l'irrilevanza, in ogni caso, della Controparte_4 controdichiarazione, in quanto prodotta in copia e disconosciuta da parte appellante;
l'incidenza della causa di invalidità della dichiarazione abdicativa (per illiceità della causa) – laddove ritenuta collegata all'atto di compravendita – non sulla validità del singolo contratto, bensì esclusivamente sulla validità della singola specifica pattuizione, suscettibile di essere sostituita con quella, legittima, prevista nel contratto di compravendita, come se nessuna diversa dichiarazione fosse mai intercorsa tra le parti. Tanto premesso, essi chiedevano il rigetto della domanda di pagamento del prezzo e, in via riconvenzionale, che ai fini della determinazione del prezzo si tenesse conto del duplice fatto che era proprietario dell'immobile oggetto di Controparte_4 causa assieme alla moglie, nella misura della metà ciascuno, nonché dell'ulteriore circostanza che a seguito del decesso del de cuius erano subentrati per successione ereditaria, sulla quota di sua pertinenza, anche i figli e lo stesso CP_2 Pt_1
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 6 maggio 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione previa la concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, non può trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità del gravame per difetto di specificità, sollevata dall'appellata Controparte_1
L'art. 342 c.p.c. prescrive, ai fini dell'ammissibilità del gravame, il rispetto di determini requisiti contenutistici: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal
d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di
9 decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. a Sezioni Unite n.
27199/2017; in senso analogo, Cass. n 7675/2019 e Cass. n. 36481/2022).
Nel caso di specie, l'appellante ha indicato, in modo puntuale e chiaro, i capi della sentenza oggetto di censura, gli esiti dell'istruttoria svolta e della valutazione compiuta dal tribunale sugli atti e sull'istruttoria, le ragioni dell'ingiustizia e dell'inesattezza della decisione e, in conclusione, la ricostruzione alternativa per la risoluzione del caso.
L'atto di appello, così strutturato, pone il giudice di secondo grado nelle condizioni di cogliere agevolmente natura, portata e senso della critica, senza la necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, la congerie delle vicende processuali.
Non può, dunque, dirsi che lo stesso difetti del requisito della specificità.
Sempre in via preliminare va dichiarata l'inammissibilità dell'appello incidentale spiegato da . Controparte_2
Difatti, costui è stato chiamato in causa, nel giudizio di primo grado riassunto a seguito di sentenza n. 1735/2014 di questa Corte, esclusivamente quale erede – insieme ai germani e e alla coniuge del defunto, – Pt_1 Per_1 Controparte_1 di e, quindi, quale soggetto che è subentrato nell'originaria Controparte_4 posizione dell'attore, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.. Se così è, egli non aveva in primo grado e non ha in appello alcun interesse personale giuridicamente rilevante a che siano accolte le ragioni della parte convenuta, odierno appellante. In ogni caso, quand'anche detto erede assuma una posizione difensiva diametralmente opposta a quella della parte processuale alla quale subentra, tanto, tuttavia, non gli consente né di formulare domande nuove e diverse da quelle in origine avanzate dal proprio dante causa nel processo, il quale prosegue a seguito di riassunzione, né di spiegare appello avverso la sentenza che ha accolto la domanda del proprio dante causa, tanto più che quell'accoglimento importa, per un effetto favorevole, Controparte_2 determinando il riacquisto, in capo a detto appellante incidentale, di quota della proprietà dell'immobile oggetto della compravendita in contesa, di talché, in rapporto all'appellato in questione, non è ravvisabile neanche una soccombenza che lo legittimi al gravame incidentale.
10 Di contro, è ammissibile l'appello incidentale spiegato da (peraltro, Controparte_3 avente contenuto esattamente identico a quello spiegato da ), Controparte_2 giacché ella è stata evocata in giudizio, a seguito della pronuncia di nullità della prima sentenza del Tribunale, nella sua veste di litisconsorte necessaria, in quanto parte negoziale nel contratto della cui validità si controverte. L'appello, poi, è ammissibile anche se l'interesse all'impugnazione non è sorto a seguito della notifica dell'appello principale (tanto che l'appellante incidentale non si pone in posizione di contrasto con l'appellante principale e, anzi, ne supporta ulteriormente ragioni e argomenti) e ciò in quanto l'impugnazione in parola va reputata tempestiva, giacché proposta entro il termine di un anno dal deposito della sentenza di prime cure (che non risulta essere stata notificata ai fini del decorso del termine breve ex art. 325 c.p.c.), secondo il disposto di cui all'art. 327 c.p.c., nel testo vigente ratione temporis (trattandosi di prosecuzione di un giudizio introdotto nel 2003 e, quindi, anteriormente alla riforma di cui alla l. 69/2009).
Tanto chiarito, nel merito sia l'appello principale sia l'appello incidentale proposta da
– i cui motivi, in quanto in gran parte comuni, si prestano ad esame Controparte_3 congiunto – sono infondati per le ragioni che di seguito verranno illustrate.
Ragioni di pregiudizialità logica impongono il preventivo scrutinio del quinto motivo di appello articolato da il quale, attingendo l'utilizzabilità probatoria Parte_1 della scrittura privata conclusa tra l'appellante e il proprio padre , Controparte_4 presenta potenziale rilievo assorbente di ogni altra questione relativa a detta scrittura.
In sostanza, l'appellante ripropone la contestazione in ordine all'autenticità del documento, sia perché prodotto in copia e non in originale, sia perché non sarebbe certa la provenienza della sottoscrizione da parte di esso appellante, “che anzi si contesta espressamente, in mancanza di autentica e/o di procedura di verificazione di scrittura privata”, sia perché, infine, non ne sarebbe certa la data.
Il motivo non è fondato.
Va rammentato che, in linea di principio, il giudizio riassunto costituisce una prosecuzione del medesimo grado;
nella fattispecie, peraltro, la sentenza di appello n.
1735/2014 ha dichiarato la nullità dell'attività processuale successiva all'udienza dell'8 maggio 2003 e, quindi, successiva alla costituzione dell'allora convenuto
Parte_1
11 Ebbene, in detta costituzione non solo il convenuto non contestò l'esistenza, validità, data e conformità all'originale della controscrittura ma la allegò egli stesso e la pose a fondamento delle proprie difese, discorrendo in ordine alla sua interpretazione, al suo rapporto con la compravendita e alla sua riconducibilità, unitamente alla compravendita, all'interno di una più ampia regolamentazione dei rapporti familiari.
Solo nel giudizio riassunto, poi, per la prima volta, sollevò le contestazioni riproposte con l'appello.
È, quindi, evidente che la scrittura, in quanto non disconosciuta ritualmente e tempestivamente dalla parte nei cui confronti è stata prodotta e alla quale la scrittura è attribuita, deve intendersi riconosciuta ai sensi dell'art. 215 n. 2 c.p.c. e non più contestabile neppure sotto il profilo della sua conformità all'originale e della sua data, tanto più che la copia prodotta dal convenuto è identica a quella prodotta dall'attore.
Tanto si riflette anche sulla valutazione delle analoghe contestazioni della scrittura avanzate da , fondate sulla mancanza di produzione dell'originale Controparte_3 dell'atto e di autenticazione notarile, che impedirebbe di avere certezza della data, nonché sulla “probabilità che la firma di sia stata apposta su un foglio bianco Pt_1 successivamente dattiloscritto e che sia addirittura stata estorta, in considerazione del clima familiare caratterizzato da continui maltrattamenti del padre verso i figli, nonché dei precedenti penali del sig. , sempre a causa dei suoi CP_4 comportamenti”. In disparte il carattere di mera ipotetica e soggettiva illazione di tale ultima osservazione, mai dedotta neppure da le ulteriori Parte_1 contestazioni non tengono conto che la controscrittura in questione nel processo si aveva già per riconosciuta dai due sottoscrittori, pur titolari di posizioni processuali divergenti, sicché essa, nel rapporto processuale tra e Parte_1 CP_4
, faceva (e fa) pienamente parte del materiale probatorio utilizzabile ai fini
[...] della decisione. È vero che, da parte sua, la tempestivamente formulò le citate CP_3 contestazioni e, tuttavia, per un verso, simili contestazioni si risolvono in deduzioni generiche, ipotetiche e astratte (cfr. Cass. n. 17313 del 17/06/2021) e, per altro verso, ove mai se ne facesse conseguire l'inopponibilità (recte, non utilizzabilità) della scrittura in rapporto alla tanto non comporterebbe – come si vedrà in seguito – CP_3 una decisione diversa da quella che si andrà ad esporre, trattandosi di valutare la validità della vendita di un bene in comunione legale.
12 Riprendendo l'esame degli ulteriori motivi di appello principale, con il primo motivo,
l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ravvisato l'esistenza di un collegamento tra il contratto di compravendita e la scrittura privata in atti.
A detta dell'appellante, la pattuizione intervenuta tra le parti non sarebbe da ricondurre alla fattispecie del collegamento negoziale ma sarebbe espressione di un accordo simulatorio.
La ricostruzione è fondata ma l'appellante ha, poi, omesso di trarne le dovute conseguenze.
Prima di analizzare le emergenze probatorie, è utile ricordare brevemente qual è il discrimen tra le fattispecie richiamate.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che “il collegamento negoziale non dà luogo ad un nuovo ed autonomo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non per mezzo di un singolo negozio ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, che conservano una loro causa autonoma, ancorché ciascuno sia finalizzato ad un'unica regolamentazione dei reciproci interessi, sicché il vincolo di reciproca dipendenza non esclude che ciascuno di essi si caratterizzi in funzione di una propria causa e conservi una distinta individualità giuridica” (Cass. n. 18585 del
22/09/2016; cfr. anche Cass. n. 7255 del 22/03/2013).
È, quindi, necessario – affinché possa predicarsi l'esistenza di un collegamento negoziale – che ogni singolo negozio, avvinto agli altri dal vincolo funzionale, sia stato voluto in tutto il suo contenuto e per suoi effetti tipici.
La simulazione si pone su un piano diametralmente opposto, atteso che gli effetti del negozio formalmente posto in essere non sono, in tutto o in parte, voluti dalle parti e tanto perché le parti non hanno voluto la produzione di alcun effetto (simulazione assoluta) ovvero hanno voluto un negozio diverso o la produzione di effetti parzialmente diversi rispetto a quelli propri del negozio apparente (simulazione relativa oggettiva).
Ne consegue che per ricostruire l'effettiva volontà delle parti occorre avere riguardo non già all'accordo simulato ma a quello dissimulato (potenzialmente efficace tra le parti se ricorrono i requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge e se gli interessi perseguiti sono meritevoli di tutela).
13 La Suprema Corte, nel solco di un orientamento consolidato, ha ribadito e puntualizzato che “il collegamento presuppone la realtà dei negozi adottati nel quadro di un intento pratico ulteriore, mentre la simulazione investe (assolutamente o relativamente) l'esistenza stessa dei negozi considerati” (Cass. n. 1476 del
18/05/1971; v. anche Cass. n. 13861 del 31/05/2013).
È alla stregua degli esposti principi che vanno esaminati e interpretati gli atti prodotti in giudizio.
Con atto di compravendita datato 30 luglio 1998, i coniugi e Controparte_4 [...]
hanno venduto al proprio figlio l'immobile sito nel comune di CP_3 Pt_1
Cosenza, via Mille, censito nel catasto al foglio 7, mappale n. 300 sub. 21.
Si dà contezza, all'interno del suddetto atto, che “il prezzo è concordemente determinato nella somma di Lire 78.750.000
(settantottomilionisettecentocinquantamila) che la parte acquirente ha per intero versato prima d'ora alla parte venditrice che lo riconosce e conferma e della somma rilascia quietanza di saldo con rinuncia all'ipoteca legale”.
In pari data, è intervenuta una scrittura privata tra e il figlio Controparte_4 Pt_1 al fine di meglio precisare che “… in corrispettivo dell'acquisto non Parte_1 ha versato somme di denaro, ma ha rinunciato al diritto agli alimenti nei confronti del proprio genitore. si obbliga a ripetere ove necessario la rinuncia agli Parte_1 alimenti al momento della omologazione della separazione in corso tra i propri genitori”.
Nessun dubbio può nutrirsi in ordine alla sussistenza di un legame tra tali atti.
Soccorre, a riprova, il tenore letterale della scrittura privata, che esordisce dicendo “a maggiore precisazione di quanto detto nell'atto per Notar in pari data, Per_2 portante vendita di beni in Cosenza alla via dei Mille”.
Soccorre, altresì, la contestualità della dichiarazione rispetto alla stipula dell'atto pubblico di acquisto.
Quanto al rapporto tra i due atti, difettano i presupposti perché la scrittura di cui si discorre possa essere qualificata quale negozio autonomo;
essa, piuttosto, alla luce del suo tenore letterale, ha la funzione di “precisare” (o, più propriamente, parzialmente modificare) la reale portata della vendita intercorsa tra le parti, in quanto sostituisce al pagamento del prezzo, quale corrispettivo della cessione dell'immobile, la rinuncia al
14 diritto agli alimenti, che, quindi, assume la veste di controprestazione. In buona sostanza il negozio abdicativo (e, quindi, dispositivo) non è autonomo ma si pone in rapporto di corrispettività rispetto alla disposizione avente ad oggetto la proprietà dell'immobile. Dall'operazione risulta, quindi, che le parti, quale corrispettivo della vendita, non hanno voluto il pagamento del prezzo in moneta, bensì la rinuncia ad un diritto da parte dell'acquirente.
Simile operazione non può, quindi, qualificarsi come collegamento negoziale nel senso tecnico del termine, giacché la controdichiarazione non si affianca alla compravendita ma si sostituisce ad una parte di essa (ossia quella che ha determinato il corrispettivo). Le dichiarazioni rese nel contratto traslativo e quelle rese nella controscrittura sono tra loro inconciliabili: da un lato, si afferma che il prezzo è stato interamente pagato, con tanto di rilascio di quietanza;
dall'altro, si afferma, implicitamente, che quel pagamento quietanzato non è avvenuto e che, in luogo di esso, l'acquirente ha rinunciato al diritto agli alimenti.
Simile procedimento, nell'operare secondo la scansione descritta, si sostanzia nella stipula dell'unico contratto di compravendita, cui accede, in guisa di controdichiarazione - che consente la sostituzione dell'oggetto del negozio (la rinuncia al diritto agli alimenti in luogo del pagamento del prezzo già quietanzato) -, la scrittura
(coeva alla vendita) con cui le parti stabiliscono un assetto di interessi parzialmente diverso da quello apparente. La scrittura, poi, costituisce anche prova della simulazione della quietanza di pagamento (cfr. Cass. n. 20520 del 29/9/2020:
“L'indicazione del venditore, contenuta nell'atto notarile di compravendita, che il
"pagamento del prezzo complessivo è avvenuto contestualmente alla firma del presente atto" non è coperto da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., ma ha natura confessoria, con la conseguenza che il quietanziante non è ammesso alla prova contraria per testi o per presunzioni, salvo che dimostri, in applicazione analogica dell'art. 2732 c.c., che il rilascio della quietanza è avvenuto per errore di fatto o per violenza o salvo che se ne deduca la simulazione;
quest'ultima nel rapporto tra le parti deve essere provata mediante contro dichiarazione scritta”)
Trattasi, dunque, di accordo simulatorio, nella sua declinazione di simulazione relativa parziale, che la Suprema Corte – sia pure allo scopo di occuparsi dell'applicabilità o meno dei limiti alla prova testimoniale – ha così descritto: “Nell'ipotesi di
15 simulazione relativa parziale, il contratto conserva inalterati i suoi elementi, ad eccezione di quello interessato dalla simulazione, con la conseguenza che, non essendo il contratto nullo nè annullabile, ma soltanto inefficace tra le parti, gli elementi negoziali interessati dalla simulazione possono essere sostituiti o integrati con quelli effettivamente voluti dai contraenti” (Cass. n. 4901 del 02/03/2007; così,
Cass. n. 526 del 23/01/1988, Cass. n. 3857 del 24/04/1996).
È bene chiarire, inoltre, scrittura stipulata tra e non è un allegato al CP_4 Pt_1 contratto di compravendita, bensì una controdichiarazione che sostituisce l'elemento negoziale simulato, sicché è inappropriato il richiamo – operato dalla difesa dell'appellante incidentale – all'art. 51 della legge notarile, che non si applica CP_3 nella fattispecie, proprio in quanto con la simulazione le parti mirano a far apparire una realtà diversa da quella che esse vogliono.
Dunque, ricondotta la fattispecie all'ipotesi di simulazione relativa parziale, ne consegue che il contratto di compravendita non è, per ciò solo, inefficace ma gli elementi negoziali interessati dalla simulazione sono sostituiti, per volontà delle parti, con quelli effettivamente voluti dai contraenti: al pagamento del prezzo (quietanzato nel contratto) va, quindi, sostituita la rinuncia al diritto agli alimenti.
Apportata siffatta sostituzione ed individuato, quindi, il contenuto negoziale effettivamente voluto, occorre verificare se tale diverso assetto dei rapporti incida sulla validità del complessivo contratto.
Ciò in quanto – e il punto non è in contestazione – la rinuncia agli alimenti è atto negoziale vietato ai sensi dell'art. 447 c.c..
Sostiene l'appellante che il tenore letterale della dichiarazione depone non già per una rinuncia tout court agli alimenti – vietata in modo assoluto dall'ordinamento –, ma per una “sostituzione del prezzo di acquisto con le somme – maturate e non già in relazione a quelle future – dovute a titolo di alimenti”; in sostanza, quindi, Pt_1
avrebbe disposto di un credito pregresso e già cristallizzato, che, a dire
[...] dell'appellante, sarebbe pienamente disponibile (pagg. 12-13 dell'atto di appello).
In verità, ove anche si acceda alla tesi della disponibilità del credito già maturato (a dispetto dell'indisponibilità dei crediti futuri), è proprio il dato letterale a condurre in una direzione opposta rispetto a quella sostenuta dall'appellante. Infatti, oggetto della rinuncia, nella scrittura di cui si discorre, è il “diritto” agli alimenti e, quindi, la
16 posizione soggettiva generatrice, per il passato, per il presente e per il futuro, del credito alimentare. A ciò si aggiunga che: mai è stato neppure dedotto che, alla data della vendita, l'appellante aveva già maturato (e sulla scorta di quale titolo) un diritto alla percezione degli alimenti da parte del genitore;
la scrittura, inoltre, impegnava l' “a ripetere ove necessario la rinuncia agli alimenti al momento della CP_4 omologazione della separazione in corso tra i propri genitori” e tanto evidenzia che la rinuncia si collocava (come peraltro argomentato dallo stesso nel primo CP_4 giudizio innanzi al Tribunale) all'interno di una più ampia regolamentazione e programmazione in corso del futuro dei rapporti familiari.
Individuando l'oggetto della rinuncia nel diritto, e non nelle somme maturate, infondata appare, logicamente, l'asserita qualificazione della scrittura quale compensazione, su base volontaria, di rispettivi debiti (già esistenti).
Non assume rilievo nemmeno l'affermazione per cui l'uso del verbo al passato “ha rinunciato” (e non “rinuncia”) possa, in ipotesi, far ritenere quella dichiarazione di mera scienza e non di volontà (dispositiva): che l abbia rinunciato al diritto al CP_4 momento della pattuizione o che lo avesse fatto antecedentemente è dato neutro, atteso che tanto non consente all'abdicazione di affrancarsi dall'invalidità, sol perché intervenuta prima dell'atto.
Con altro motivo, l'appellante sostiene che l'operazione, anche a volerla considerare riferita a crediti futuri, configurerebbe una modalità di estinzione dell'obbligazione alimentare del padre in un'unica soluzione, come tale ammessa.
Anche questo motivo non può trovare accoglimento.
È vero che in materia di famiglia ben possono le parti convenire che l'obbligazione alimentare si estingua in unica soluzione, mediante il trasferimento di un bene mobile o immobile che assolve alla funzione di pagamento traslativo: in tal caso la convenzione è pienamente valida perché non ricade nei divieti di cui all'art. 447 c.c..
Tuttavia, la fattispecie oggetto di giudizio non può in alcun modo essere ricondotta a simile operazione.
La causa – intesa quale risultato pratico avuto di mira dalle parti per come emergente dall'assetto concreto degli interessi – è quella di uno scambio fondato sulla corrispettività di due prestazioni: da una parte il trasferimento della proprietà e dall'altro la rinuncia al diritto agli alimenti. Dunque, il trasferimento della proprietà
17 non assolve alla funzione di adempiere un'obbligazione e, quindi, di realizzare la soddisfazione del credito alimentare;
piuttosto, al contrario, il trasferimento trova la sua contropartita nella rinuncia al diritto: non lo realizza ma, anzi, ne comporta la definitiva perdita. La causa non è solutoria, quindi, ma di scambio.
Sulla scorta di quanto sin qui illustrato deve concludersi che la prestazione che costituiva il corrispettivo del trasferimento dell'immobile – ossia la rinuncia al diritto agli alimenti – era nulla per violazione di norma imperativa (art. 447 c.c.) che sancisce l'indisponibilità del diritto agli alimenti.
Ne consegue che il contratto di compravendita è nullo (ex art. 1418 e 1470 c.c.) per mancanza di un suo elemento essenziale (che ne connota il contenuto e anche la causa), ossia il corrispettivo del trasferimento immobiliare, non rinvenibile nel pagamento del prezzo, perché non voluto né nella rinuncia al diritto agli alimenti, perché non consentita. La nullità emerge dagli atti e attiene direttamente al contratto originariamente azionato da e posto a fondamento della domanda di Controparte_4 adempimento in principio proposta e tanto giustifica il rilievo officioso, sia pure sulla scorta della sollecitazione di parte formulata nella comparsa conclusionale depositata nel primo giudizio innanzi al Tribunale.
La nullità – si rammenta – è un vizio genetico, che colpisce il contratto sin dal momento della sua formazione e tanto rende irrilevante la circostanza per cui, in ipotesi, la in contrasto con le pattuizioni intervenute tra padre e figlio, abbia, CP_3 invece, pagato al coniuge comproprietario la parte del prezzo di pertinenza di quest'ultimo per estinguere il corrispondente debito del figlio acquirente, per come sembra desumersi dalla dichiarazione del 30.7.1998, a firma di , Controparte_4 dalla medesima prodotta (del seguente testuale tenore: “dichiaro di aver ricevuto da
in data odierna all'atto di stipula del contratto la somma di trenta Controparte_3 milioni a saldo per la vendita della mia quota di proprietà pari ad una metà dell'appartamento sito in Cosenza in Via Dei Mille n. 74, quinto piano, venduta a favore di mio figlio nato il [...] e di non avere per tale vendita Pt_1 null'altro a pretendere”). Simile dichiarazione attesta solo un fatto – ossia il pagamento di una somma dalla (e, quindi, non direttamente al CP_3 Parte_1 coniuge, quale parte del prezzo di vendita convenuto con il figlio – ma non incide sul contenuto dell'accordo determinato dalla combinazione tra il contratto di
18 compravendita e la controscrittura e, quindi, non ne sana il vizio genetico di invalidità.
Non rileva neppure la circostanza che la citata non fosse parte della CP_3 controdichiarazione né che quest'ultima sia stata dalla tempestivamente CP_3 disconosciuta in giudizio.
Infatti, l'immobile oggetto di trasferimento era incontestatamente, al momento della conclusione della compravendita e della controscrittura, oggetto di comunione legale tra i coniugi e tanto comporta che entrambi erano solidalmente titolari CP_5 dell'intera proprietà sul bene. In altri termini, la comunione legale è, come noto, una comunione senza quote, di talché il vizio di nullità che affligge l'accordo tra CP_4
e (che, peraltro, menzionava la “sostituzione” dell'intero
[...] Parte_1 corrispettivo concordato con la rinuncia agli alimenti) non può essere limitato alla sola
– ed inesistente – quota del padre ma si riflette, di necessità, sulla vendita nella sua interezza, non potendo dividersi in quote il diritto di proprietà su un bene oggetto di comunione legale.
Infine, per completezza di analisi, occorre soffermare l'attenzione sulla tesi dell'appellante incidentale secondo cui, poiché la nullità afferisce solo ad una CP_3 specifica pattuizione, ossia alla rinuncia agli alimenti, ma non colpisce l'intero contratto, allora quella pattuizione dovrebbe essere automaticamente sostituita con quella apparente “secondo un meccanismo del tutto speculare a quello previsto per
l'inserzione automatica di clausole in sostituzione di quelle nulle, cosicché la clausola successivamente inserita attraverso una controdichiarazione sarà affetta da nullità ex lege, con conseguente perdurante validità di quella sostituenda e dell'intero contratto originario”. Cita, in proposito Cass. S.U. n. 18213 del 17/09/2015 e la conforme Cass.
n. 16604 del 5/08/2016, ritenendo che trattino di “analoghe fattispecie” rispetto a quella qui in esame.
La tesi non è condivisibile: invero, nei citati arresti, la Corte ha avuto modo di pronunciarsi in casi – indiscutibilmente diversi da quello oggetto della presente controversia – in cui il patto aggiunto con la controdichiarazione concerneva l'ammontare del canone di un contratto di locazione, pattuito in misura maggiore di quella risultante dal contratto concluso e registrato. Ebbene, simile ipotesi ricade nell'ambito di applicazione di una disciplina speciale, ossia l'art. 13 della legge
431/1998 (la stessa Suprema Corte a Sezioni Unite nella pronuncia indicata dalla parte
19 lo sottolinea, precisando che “L'interpretazione dell'art. 13 deve, difatti, condursi alla stregua della più generale riflessione secondo cui già nel 1998 la volontà del legislatore era quella di sanzionare di nullità la sola previsione occulta di una maggiorazione del canone apparente, così come indicato nel contratto registrato, in guisa di vera e propria lex specialis”), che, al primo comma, nel sanzionare con la nullità “ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato”, consente al conduttore, al secondo comma, di chiedere la restituzione delle somme corrisposte in misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e registrato, così lasciando chiaramente intendere che tra le parti resta efficace e vincolante, per espressa disposizione normativa, il canone come risultante dal contratto scritto e registrato, che rimane, quindi, valido. Ma, per l'appunto, quella fattispecie ha una regolamentazione propria e speciale, come tale non applicabile né in via di interpretazione estensiva né,
a fortiori, in via analogica. Al di fuori di quell'ambito, quindi, non può operare alcuna sostituzione di clausole.
Peraltro, nella fattispecie: il pagamento del corrispettivo non era voluto dalle parti né
l'acquirente ha mai assunto l'impegno di pagare un corrispettivo;
la compravendita conteneva una quietanza di pagamento che non rispondeva alla realtà, non essendo mai stato versato il prezzo, per come dimostra la scrittura, che, tra l'altro, costituisce anche prova della simulazione della quietanza. In sostanza, quindi, in qualsiasi prospettiva si guardi la vicenda, rimane sempre una compravendita senza previsione di un corrispettivo e, quindi, per questo nulla.
In conclusione, quindi, sia l'appello principale spiegato da sia quello Parte_1 incidentale spiegato da vanno rigettati, con conseguente conferma Controparte_3 della sentenza gravata.
Nel rapporto processuale tra gli appellanti – principale e incidentali – e l'appellata in proprio e nella qualità di genitore di , le spese Controparte_1 Persona_1 del grado seguono la soccombenza degli appellanti e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014 e succ. mod., secondo il valore della causa (determinato alla luce dell'ammontare del corrispettivo pattuito nel contratto nullo e, quindi, secondo lo scaglione di valore ricompreso tra euro 26.000,01 ad euro
52.000,00), riconosciute tutte le fasi, applicati i valori medi ridotti del 50% (in
20 considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria), applicata la maggiorazione di cui all'art. 4 co. 2 D.M. 55/2014 e succ. mod., con condanna solidale dei soccombenti.
Nel rapporto processuale tra appellante principale e appellanti incidentali le spese vanno compensate, attesa la coincidenza di posizioni e difese.
Il rigetto integrale dell'impugnazione principale e di quelle incidentali comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante principale e degli appellanti incidentali di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per la rispettiva impugnazione, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.13055/18).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1727/2019 del Parte_1
Tribunale di Cosenza, pubblicata il 27.8.2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello principale proposto da e l'appello incidentale Parte_1 proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Controparte_3 impugnata, per le ragioni di cui in motivazione;
2. dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da;
Controparte_2
3. condanna in solido l'appellante principale e gli appellanti Parte_1 incidentali e alla rifusione, in favore Controparte_2 Controparte_3 dell'appellata in proprio e in qualità, delle spese del Controparte_1 presente grado di giudizio che liquida in euro 7.996,60 oltre rimb. forf. spese generali, c.f. e Iva;
4. nel rapporto processuale tra l'appellante principale e gli Parte_1 appellanti incidentali e compensa Controparte_2 Controparte_3 integralmente le spese del grado;
5. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR
115/02, per porre a carico dell'appellante principale e degli appellanti incidentali l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per le rispettive impugnazioni.
21 Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 29.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Anna Maria Raschellà
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente
2) dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel.
3) dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 170 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2020 trattenuta in decisione all'udienza del 6 maggio 2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del
Presidente di Sezione dell'11 aprile 2025, vertente
TRA
( ) rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dagli avv.ti Giuseppe e Alessandro Farina presso il cui studio, sito in
Cosenza viale della Repubblica n. 110, ha eletto domicilio;
- APPELLANTE/APPELLATO INCIDENTALE =
E
( ), in proprio e quale genitore esercente la Controparte_1 C.F._2 potestà genitoriale sulla figlia minore ( ) Persona_1 C.F._3 rappresentate e difese, in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Antonio Bove presso il cui studio, sito in Cosenza Corso Luigi
Fera n. 72, ha eletto domicilio;
- APPELLATE =
1 E
( rappresentato e difeso, in virtù di Controparte_2 C.F._4 procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Giulietta Catalano presso il cui studio, sito in Rende P.zza della Libertà n. 30, ha eletto domicilio;
- APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE =
NONCHE'
( rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_3 C.F._5 procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Giulietta Catalano presso il cui studio, sito in Rende P.zza della Libertà n. 30, ha eletto domicilio;
- APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE =
Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante rassegnate nell'atto introduttivo, in assenza di conclusioni rassegnate nelle note di trattazione per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.5.2025:
“
1. Previo annullamento e/o riforma integrale della sentenza n. 1727/2019 del 27 agosto 2019 del Tribunale Ordinario Di Cosenza - Sezione civile - Proc. n. 735/2015
RGAC, dichiarare valido ed efficace l'atto di compravendita rep. 37715 del
30.07.1998 intercorso tra le parti;
2. dichiarare che la controscrittura in atti è inammissibile ed inutilizzabile, siccome prodotta in fotocopia non riconosciuta e contestata e perchè priva di sottoscrizione autentica e data certa, dunque si ha per disconosciuta anche nel contenuto e nel merito;
3. dichiarare insussistente alcun collegamento negoziale tra l'atto pubblico e la scrittura privata, essendo quest'ultima, ove ritenuta valida ed efficace, prova di un accordo simulatorio, ovvero dichiarare inefficace tale collegamento, mancando la menzione della scrittura privata nell'atto pubblico, in violazione dell'art. 51 L. 89/1913, c.d. legge notarile;
4. nella denegata ipotesi che sia riconosciuta valida ed efficace la detta scrittura privata e sussistente il collegamento negoziale, accertare e dichiarare che il contenuto letterale della ridetta scrittura non integra rinuncia ad alimenti futuri e sia qualificata, invece, come legittimo modo di estinzione dell'obbligazione diverso dall'adempimento, per compensazione volontaria ex art 1252 c.c. di crediti maturati
e prezzo dell'appartamento, ovvero come adempimento in unica soluzione dell'obbligo alimentare in capo al genitore nei confronti del qui Controparte_4
2 appellante; 5. ovvero, se dichiarato sussistente il collegamento negoziale tra gli atti, accertare e dichiarare che il trasferimento della quota sul bene immobile in ditta ad
sia qualificato come adempimento in unica soluzione dell'obbligo Controparte_4 alimentare in favore di , in ogni caso infondato e non provato Parte_1
l'inadempimento di ed adempiuto l'obbligo del pagamento del Parte_1 prezzo;
6. nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenesse di accogliere la domanda di adempimento ex adverso formulata, accertare e dichiarare che il prezzo di vendita debba essere rideterminato in considerazione della circostanza che il sig. era proprietario dell'immobile per cui è Controparte_4 causa in comunione con la moglie , per cui la quota di sua Controparte_3 pertinenza sarebbe pari al 50% del prezzo pattuito, dando atto dell'avvenuto pagamento di tale quota come da scrittura privata prodotta da , Controparte_3 con la quale dichiarava di avere ricevuto dalla sig.ra a Controparte_4 CP_3 saldo dell'atto di compravendita e per conto del figlio odierno appellante, la somma di lire 30 milioni e di non avere per tale vendita null'altro a pretendere;
7. ancora in via gradata e subordinata, rimodulata la quota prezzo di spettanza di CP_4
sulla vendita di cui al rogito rep. 37715 del 30.07.1998 nella metà di
[...] quanto ivi riportato, accertare e dichiarare che, a seguito del decesso del sig.
, subentrano per successione ereditaria sulla quota di sua Controparte_4 pertinenza non solo le odierne attrici, ma anche i figli e lo stesso , CP_2 Pt_1 ragione per la quale la quota di spettanza delle odierne appellate ammonta al
33,33% sulla metà del valore di acquisto dell'immobile in favore della coniuge superstite, , e del 22,22% sulla metà del valore di acquisto in favore Controparte_1 di . Con vittoria di spese e competenze di giudizio del presente e dei Persona_1 tre gradi di giudizio precedenti, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore il quale si dichiara all'uopo antistatario”; per rassegnate nelle note di trattazione per l'udienza del 6.5.2025: Controparte_1
“1) Dichiarare infondato, in fatto ed in diritto, e quindi rigettare, l'appello principale proposto da , confermando la sentenza impugnata n.1727/2019, Parte_1 emessa in data 27 agosto 2018 dal Tribunale di Cosenza, essendo la stessa priva di vizi logici e motivazionali;
rigettando tutte le richieste formulate dalla appellante principale;
2) Dichiarare infondato, in fatto ed in diritto, e quindi Parte_1
3 rigettare, l'appello incidentale proposto da , confermando la Controparte_3 sentenza impugnata n.1727/2019, emessa in data 27 agosto 2018 dal Tribunale di
Cosenza, essendo la stessa priva di vizi logici e motivazionali;
rigettando tutte le richieste formulate dalla appellante incidentale;
3) Dichiarare Controparte_3 infondato, in fatto ed in diritto, e quindi rigettare, l'appello incidentale proposto da
, confermando la sentenza impugnata n.1727/2019, emessa in data Controparte_2
27 agosto 2018 dal Tribunale di Cosenza, essendo la stessa priva di vizi logici e motivazionali;
rigettando tutte le richieste formulate dalla appellante incidentale
; con vittoria delle spese e competenze del doppio grado del Controparte_2 giudizio”; per rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata Controparte_2 nelle note di trattazione: “…riformare la sentenza n. 1727/2019 emessa dal Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice istruttore, dott.ssa Marzia Maffei, in data
27/08/2019, all'esito del giudizio recante n. 735/2015, e, per l'effetto voglia rigettare la domanda di parte attrice, sia relativamente all'eccezione di nullità del contratto di compravendita rep. 37715 del 30/07/1998 ex adverso sollevata, in quanto inammissibile e/o comunque infondata in fatto e in diritto, sia relativamente alla domanda di adempimento del contratto attraverso il pagamento del prezzo, per le motivazioni di cui in narrativa. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il giudice ritenesse di accogliere la domanda di adempimento ex adverso formulata, si chiede che il prezzo sia rideterminato in considerazione della circostanza che il sig. , era proprietario dell'immobile per cui è Controparte_4 causa in comunione con la sig.ra per cui la quota di sua pertinenza sarebbe CP_3 pari al 50% dell'importo pattuito, nonché dell'ulteriore circostanza che a seguito del decesso del sig. , subentrano per successione ereditaria sulla quota di sua CP_4 pertinenza non solo le odierne attrici, ma anche i figli e lo stesso . CP_2 Pt_1
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”; per rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata Controparte_3 nelle note di trattazione: “…riformare la sentenza n. 1727/2019 emessa dal Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice istruttore, dott.ssa Marzia Maffei, in data
27/08/2019, all'esito del giudizio recante n. 735/2015, e, per l'effetto voglia rigettare la domanda di parte attrice, sia relativamente all'eccezione di nullità del contratto di
4 compravendita rep. 37715 del 30/07/1998 ex adverso sollevata, in quanto inammissibile e/o comunque infondata in fatto e in diritto, sia relativamente alla domanda di adempimento del contratto attraverso il pagamento del prezzo, per le motivazioni di cui in narrativa. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il giudice ritenesse di accogliere la domanda di adempimento ex adverso formulata, si chiede che il prezzo sia rideterminato in considerazione della circostanza che il sig. , era proprietario dell'immobile per cui è Controparte_4 causa in comunione con la sig.ra per cui la quota di sua pertinenza sarebbe CP_3 pari al 50% dell'importo pattuito, nonché dell'ulteriore circostanza che a seguito del decesso del sig. , subentrano per successione ereditaria sulla quota di sua CP_4 pertinenza non solo le odierne attrici, ma anche i figli e lo stesso . CP_2 Pt_1
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
PREMESSA IN FATTO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata:
“La lunga vicenda contenziosa di cui trattasi trae origine dall'atto di citazione notificato in data 01 marzo 2003, con il quale il sig. evocava in Controparte_4 giudizio, dinanzi il Tribunale di Cosenza, il proprio figlio , onde Parte_1 ottenere da quest'ultimo il pagamento della somma di lire 78.750.000 (pari ad €
40.670,98) asseritamente dovuta a titolo di corrispettivo per la vendita dell'appartamento di proprietà dello stesso e della sig.ra sito in CP_4 CP_3
Cosenza, alla Via dei Mille, avvenuta nei confronti del figlio in data Pt_1
30/07/1998 con atto di compravendita rep. 37715 per notaio . Persona_2
A sostegno della pretesa avanzata, il sig. deduceva che il figlio Controparte_4
, diversamente da quanto indicato nel rogito, in virtù di una scrittura privata Pt_1 intercorsa tra le parti redatta in pari data, si sarebbe impegnato a rinunciare al diritto agli alimenti gravante sul proprio genitore, in luogo della corresponsione del prezzo per l'acquisto, impegno al quale sarebbe successivamente venuto meno pretendendo dal padre gli alimenti.
Chiusa la fase istruttoria e mutato il difensore, eccepiva per la prima volta la nullità del negozio dispositivo collegato alla controdichiarazione per illiceità della causa, attesa l'indisponibilità del diritto agli alimenti.
5 Si costituiva nel giudizio il convenuto , il quale contestava l'avversa Parte_1 domanda, di cui chiedeva il rigetto, deducendo che il mancato pagamento del prezzo era stato espresso nell'ambito di una più ampia regolamentazione dei rapporti familiari e patrimoniali tra le parti.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 706/2003 rigettava la domanda di parte attrice ritenendola non provata.
SS AG interponeva gravame avverso la suddetta sentenza dinanzi la Corte
d'Appello di Catanzaro e, deducendo la rilevabilità d'ufficio della nullità del contratto in ogni stato e grado del giudizio, chiedeva “la dichiarazione di nullità contratto di compravendita del 30/07/1998 – rep. N. 37715 e, in ogni caso, la condanna del convenuto al pagamento del prezzo spettante all'attore, vale a dire al pagamento della somma di lire 78.750.000 (pari ad € 40.670,98).
La Corte D'Appello adita, con sentenza n. 1735/14, rilevando che il diritto agli alimenti è irrinunciabile e che, pertanto, poteva profilarsi una questione di nullità del contratto di compravendita del 30/07/1998 – rep. N. 37715, ritenuta, altresì, necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti stipulanti trattandosi di litisconsorzio necessario che non era stato ritualmente instaurato in primo grado nei confronti di entrambi i proprietari dell'immobile oggetto della compravendita, dichiarava la nullità dell'attività processuale successiva all'udienza dell'08 maggio 2003, nonché dell'impugnata sentenza e rimetteva la causa al primo giudice.
Pertanto, a seguito del decesso del sig. , avvenuto nelle more, le Controparte_4 odierne attrici, in ottemperanza della sentenza emessa dalla Corte D'Appello, riassumevano il processo per cui è causa nei confronti del sig. e della Parte_1 sig.ra ex coniuge dell'originario attore, parte del contratto. Controparte_3
Segnatamente con atto di citazione in riassunzione, notificato in data 16/12/2015, la sig.ra , in proprio e quale genitore esercente la potestà sulla minore Controparte_1
, nella qualità di eredi del sig. , chiedeva in via Persona_1 Controparte_4 principale la declaratoria di nullità del contratto di compravendita del 30/07/1998 – rep. N. 37715; in via subordinata, in caso di mancato accoglimento della domanda, la condanna del convenuto al pagamento del prezzo spettante all'attore, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo;
vinte le spese di lite.
6 Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la sig.ra
[...]
la quale, domandata preliminarmente l'integrazione del contraddittorio CP_3 nei confronti di , figlio del de cuius , quale Controparte_2 Controparte_4 litisconsorte necessario, impugnava e contestava tutto quanto ex adverso dedotto;
segnatamente rilevava l'inammissibilità dell'eccezione di nullità del contratto di compravendita rep. 37715 del 30/07/1998 sollevata dall'attrice, in quanto configurante una mutatio libelli, vietata oltre che tardiva;
in subordine, chiedeva la rideterminazione del prezzo dell'immobile in quanto la stessa era proprietaria dell'immobile per cui è causa al 50% (ovvero i 9/18), ricadendo lo stesso immobile nel regime di comunione dei beni dei coniugi;
con l'ulteriore considerazione che, a seguito del decesso di , erano subentrati per successione legittima Controparte_4 sulla quota di pertinenza del de cuius non solo la seconda moglie Controparte_1
(per 3/18) e la figlia (2/18), ma anche i figli (2/18) e lo stesso Per_1 CP_2
(2/18). Pt_1
Si costituiva in giudizio il convenuto , il quale contestava la dedotta Parte_1 nullità del contratto e negava la sussistenza di un collegamento negoziale tra l'atto di compravendita e la controscrittura, di cui eccepiva altresì per la prima volta il difetto di autenticità (pur avendolo prodotto ed affoliato al proprio fascicolo di parte in data
6 maggio 2003 in occasione della costituzione)”.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 1727/2019, pubblicata il 27.8.2019, dichiarava la nullità del contratto di compravendita per Notaio del 30/07/1998 e della scrittura privata redatta in pari data in ragione Persona_2 dell'acclarato nesso funzionale intercorrente tra tali atti, della illiceità della causa caratterizzante il secondo di essi (perché volto a realizzare una finalità, quella di rinuncia ad un diritto indisponibile, preclusa da norme imperative), e della ripercussione di tale invalidità – tenuto conto del legame di reciproca dipendenza – sul primo atto, ancorché questo caratterizzato da una propria causa in sé lecita.
Avverso la statuizione predetta proponeva gravame per lamentare Parte_1
l'ingiustizia e l'erroneità della decisione. Egli osservava, più in particolare, come la correlazione tra i suddetti atti profilasse, in verità, un accordo simulatorio dal momento che «l'atto notarile riporta una vendita con pagamento quietanzato e la scrittura privata la smentisce, in quanto le parti dichiarano che non è stato pagato
7 alcun prezzo»; che, pertanto, con tali atti essi avevano inteso raggiungere un risultato solo apparente, del tutto in contrasto con la loro volontà effettiva;
che, detto altrimenti, difettavano i presupposti per la configurabilità del collegamento negoziale, ricorrendo, questo, nella diversa ipotesi in cui gli effetti di ciascun atto collegato, di per sé autonomo, fossero realmente voluti dalle parti, sia pure nell'ottica di una più complessa operazione economica;
che, ad ulteriore conferma dell'assenza di un collegamento negoziale, difettava la necessaria identità soggettiva tra le parti di ciascuno degli atti oggetto di analisi;
che esso appellante non aveva inteso rinunciare in alcun modo al diritto agli alimenti ma solo alle somme maturate fino a quel momento a tale titolo;
che, ad ogni modo, la dichiarazione andava qualificata quale mera dichiarazione di scienza, non già quale atto di rinuncia, perché con essa le parti si erano limitate a dar conto di un fatto già verificatosi;
che, trattandosi di somme già maturate, esse erano pienamente disponibili e ben si poteva addivenire ad una compensazione dei rispettivi debiti;
che, anche a voler interpretare la dichiarazione come riferita agli alimenti futuri, nessuna preclusione poteva dirsi sussistere attesa l'ammissibilità, in materia di famiglia, dell'estinzione dell'obbligazione alimentare in un'unica soluzione mediante trasferimenti immobiliari;
che, tra l'altro, non vi era alcuna certezza in ordine alla autenticità della dichiarazione. Dimostrata, per le ragioni illustrate, la validità dell'atto di compravendita, egli reiterava le argomentazioni già illustrate in primo grado in punto di infondatezza dell'avversa domanda di condanna al pagamento del prezzo di vendita, segnalando anche che, al più, la domanda avrebbe potuto essere accolta limitatamente alla quota ereditaria delle attrici sulla metà della proprietà dell'immobile a suo tempo spettante all'originario attore . Controparte_4
costituitasi con comparsa del 15 maggio 2020, eccepiva Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, in quanto mancante dei requisiti di cui all'art. art. 342 c.p.c. Nel merito, ella evidenziava la correttezza della statuizione impugnata e precisava, con particolare riguardo alla contestata autenticità della scrittura privata in atti, che la produzione in giudizio ad opera dello stesso appellante aveva comportato il riconoscimento, sia pure implicito, della sua piena conformità ed efficacia probatoria.
Con distinti atti, di identico contenuto, si costituivano pure e Controparte_2 [...]
per chiedere la riforma della sentenza nella parte relativa alla dichiarata CP_3
8 nullità dell'atto di compravendita. A sostegno, essi adducevano: l'inesistenza di un legame di interdipendenza tra il contratto anzidetto e la controdichiarazione in atti;
la piena validità ed efficacia del contratto di compravendita;
l'avvenuto pagamento integrale del prezzo pattuito, per come comprovato dalla dichiarazione sottoscritta da in data 30.07.1998; l'irrilevanza, in ogni caso, della Controparte_4 controdichiarazione, in quanto prodotta in copia e disconosciuta da parte appellante;
l'incidenza della causa di invalidità della dichiarazione abdicativa (per illiceità della causa) – laddove ritenuta collegata all'atto di compravendita – non sulla validità del singolo contratto, bensì esclusivamente sulla validità della singola specifica pattuizione, suscettibile di essere sostituita con quella, legittima, prevista nel contratto di compravendita, come se nessuna diversa dichiarazione fosse mai intercorsa tra le parti. Tanto premesso, essi chiedevano il rigetto della domanda di pagamento del prezzo e, in via riconvenzionale, che ai fini della determinazione del prezzo si tenesse conto del duplice fatto che era proprietario dell'immobile oggetto di Controparte_4 causa assieme alla moglie, nella misura della metà ciascuno, nonché dell'ulteriore circostanza che a seguito del decesso del de cuius erano subentrati per successione ereditaria, sulla quota di sua pertinenza, anche i figli e lo stesso CP_2 Pt_1
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 6 maggio 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione previa la concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, non può trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità del gravame per difetto di specificità, sollevata dall'appellata Controparte_1
L'art. 342 c.p.c. prescrive, ai fini dell'ammissibilità del gravame, il rispetto di determini requisiti contenutistici: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal
d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di
9 decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. a Sezioni Unite n.
27199/2017; in senso analogo, Cass. n 7675/2019 e Cass. n. 36481/2022).
Nel caso di specie, l'appellante ha indicato, in modo puntuale e chiaro, i capi della sentenza oggetto di censura, gli esiti dell'istruttoria svolta e della valutazione compiuta dal tribunale sugli atti e sull'istruttoria, le ragioni dell'ingiustizia e dell'inesattezza della decisione e, in conclusione, la ricostruzione alternativa per la risoluzione del caso.
L'atto di appello, così strutturato, pone il giudice di secondo grado nelle condizioni di cogliere agevolmente natura, portata e senso della critica, senza la necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, la congerie delle vicende processuali.
Non può, dunque, dirsi che lo stesso difetti del requisito della specificità.
Sempre in via preliminare va dichiarata l'inammissibilità dell'appello incidentale spiegato da . Controparte_2
Difatti, costui è stato chiamato in causa, nel giudizio di primo grado riassunto a seguito di sentenza n. 1735/2014 di questa Corte, esclusivamente quale erede – insieme ai germani e e alla coniuge del defunto, – Pt_1 Per_1 Controparte_1 di e, quindi, quale soggetto che è subentrato nell'originaria Controparte_4 posizione dell'attore, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.. Se così è, egli non aveva in primo grado e non ha in appello alcun interesse personale giuridicamente rilevante a che siano accolte le ragioni della parte convenuta, odierno appellante. In ogni caso, quand'anche detto erede assuma una posizione difensiva diametralmente opposta a quella della parte processuale alla quale subentra, tanto, tuttavia, non gli consente né di formulare domande nuove e diverse da quelle in origine avanzate dal proprio dante causa nel processo, il quale prosegue a seguito di riassunzione, né di spiegare appello avverso la sentenza che ha accolto la domanda del proprio dante causa, tanto più che quell'accoglimento importa, per un effetto favorevole, Controparte_2 determinando il riacquisto, in capo a detto appellante incidentale, di quota della proprietà dell'immobile oggetto della compravendita in contesa, di talché, in rapporto all'appellato in questione, non è ravvisabile neanche una soccombenza che lo legittimi al gravame incidentale.
10 Di contro, è ammissibile l'appello incidentale spiegato da (peraltro, Controparte_3 avente contenuto esattamente identico a quello spiegato da ), Controparte_2 giacché ella è stata evocata in giudizio, a seguito della pronuncia di nullità della prima sentenza del Tribunale, nella sua veste di litisconsorte necessaria, in quanto parte negoziale nel contratto della cui validità si controverte. L'appello, poi, è ammissibile anche se l'interesse all'impugnazione non è sorto a seguito della notifica dell'appello principale (tanto che l'appellante incidentale non si pone in posizione di contrasto con l'appellante principale e, anzi, ne supporta ulteriormente ragioni e argomenti) e ciò in quanto l'impugnazione in parola va reputata tempestiva, giacché proposta entro il termine di un anno dal deposito della sentenza di prime cure (che non risulta essere stata notificata ai fini del decorso del termine breve ex art. 325 c.p.c.), secondo il disposto di cui all'art. 327 c.p.c., nel testo vigente ratione temporis (trattandosi di prosecuzione di un giudizio introdotto nel 2003 e, quindi, anteriormente alla riforma di cui alla l. 69/2009).
Tanto chiarito, nel merito sia l'appello principale sia l'appello incidentale proposta da
– i cui motivi, in quanto in gran parte comuni, si prestano ad esame Controparte_3 congiunto – sono infondati per le ragioni che di seguito verranno illustrate.
Ragioni di pregiudizialità logica impongono il preventivo scrutinio del quinto motivo di appello articolato da il quale, attingendo l'utilizzabilità probatoria Parte_1 della scrittura privata conclusa tra l'appellante e il proprio padre , Controparte_4 presenta potenziale rilievo assorbente di ogni altra questione relativa a detta scrittura.
In sostanza, l'appellante ripropone la contestazione in ordine all'autenticità del documento, sia perché prodotto in copia e non in originale, sia perché non sarebbe certa la provenienza della sottoscrizione da parte di esso appellante, “che anzi si contesta espressamente, in mancanza di autentica e/o di procedura di verificazione di scrittura privata”, sia perché, infine, non ne sarebbe certa la data.
Il motivo non è fondato.
Va rammentato che, in linea di principio, il giudizio riassunto costituisce una prosecuzione del medesimo grado;
nella fattispecie, peraltro, la sentenza di appello n.
1735/2014 ha dichiarato la nullità dell'attività processuale successiva all'udienza dell'8 maggio 2003 e, quindi, successiva alla costituzione dell'allora convenuto
Parte_1
11 Ebbene, in detta costituzione non solo il convenuto non contestò l'esistenza, validità, data e conformità all'originale della controscrittura ma la allegò egli stesso e la pose a fondamento delle proprie difese, discorrendo in ordine alla sua interpretazione, al suo rapporto con la compravendita e alla sua riconducibilità, unitamente alla compravendita, all'interno di una più ampia regolamentazione dei rapporti familiari.
Solo nel giudizio riassunto, poi, per la prima volta, sollevò le contestazioni riproposte con l'appello.
È, quindi, evidente che la scrittura, in quanto non disconosciuta ritualmente e tempestivamente dalla parte nei cui confronti è stata prodotta e alla quale la scrittura è attribuita, deve intendersi riconosciuta ai sensi dell'art. 215 n. 2 c.p.c. e non più contestabile neppure sotto il profilo della sua conformità all'originale e della sua data, tanto più che la copia prodotta dal convenuto è identica a quella prodotta dall'attore.
Tanto si riflette anche sulla valutazione delle analoghe contestazioni della scrittura avanzate da , fondate sulla mancanza di produzione dell'originale Controparte_3 dell'atto e di autenticazione notarile, che impedirebbe di avere certezza della data, nonché sulla “probabilità che la firma di sia stata apposta su un foglio bianco Pt_1 successivamente dattiloscritto e che sia addirittura stata estorta, in considerazione del clima familiare caratterizzato da continui maltrattamenti del padre verso i figli, nonché dei precedenti penali del sig. , sempre a causa dei suoi CP_4 comportamenti”. In disparte il carattere di mera ipotetica e soggettiva illazione di tale ultima osservazione, mai dedotta neppure da le ulteriori Parte_1 contestazioni non tengono conto che la controscrittura in questione nel processo si aveva già per riconosciuta dai due sottoscrittori, pur titolari di posizioni processuali divergenti, sicché essa, nel rapporto processuale tra e Parte_1 CP_4
, faceva (e fa) pienamente parte del materiale probatorio utilizzabile ai fini
[...] della decisione. È vero che, da parte sua, la tempestivamente formulò le citate CP_3 contestazioni e, tuttavia, per un verso, simili contestazioni si risolvono in deduzioni generiche, ipotetiche e astratte (cfr. Cass. n. 17313 del 17/06/2021) e, per altro verso, ove mai se ne facesse conseguire l'inopponibilità (recte, non utilizzabilità) della scrittura in rapporto alla tanto non comporterebbe – come si vedrà in seguito – CP_3 una decisione diversa da quella che si andrà ad esporre, trattandosi di valutare la validità della vendita di un bene in comunione legale.
12 Riprendendo l'esame degli ulteriori motivi di appello principale, con il primo motivo,
l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ravvisato l'esistenza di un collegamento tra il contratto di compravendita e la scrittura privata in atti.
A detta dell'appellante, la pattuizione intervenuta tra le parti non sarebbe da ricondurre alla fattispecie del collegamento negoziale ma sarebbe espressione di un accordo simulatorio.
La ricostruzione è fondata ma l'appellante ha, poi, omesso di trarne le dovute conseguenze.
Prima di analizzare le emergenze probatorie, è utile ricordare brevemente qual è il discrimen tra le fattispecie richiamate.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che “il collegamento negoziale non dà luogo ad un nuovo ed autonomo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non per mezzo di un singolo negozio ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, che conservano una loro causa autonoma, ancorché ciascuno sia finalizzato ad un'unica regolamentazione dei reciproci interessi, sicché il vincolo di reciproca dipendenza non esclude che ciascuno di essi si caratterizzi in funzione di una propria causa e conservi una distinta individualità giuridica” (Cass. n. 18585 del
22/09/2016; cfr. anche Cass. n. 7255 del 22/03/2013).
È, quindi, necessario – affinché possa predicarsi l'esistenza di un collegamento negoziale – che ogni singolo negozio, avvinto agli altri dal vincolo funzionale, sia stato voluto in tutto il suo contenuto e per suoi effetti tipici.
La simulazione si pone su un piano diametralmente opposto, atteso che gli effetti del negozio formalmente posto in essere non sono, in tutto o in parte, voluti dalle parti e tanto perché le parti non hanno voluto la produzione di alcun effetto (simulazione assoluta) ovvero hanno voluto un negozio diverso o la produzione di effetti parzialmente diversi rispetto a quelli propri del negozio apparente (simulazione relativa oggettiva).
Ne consegue che per ricostruire l'effettiva volontà delle parti occorre avere riguardo non già all'accordo simulato ma a quello dissimulato (potenzialmente efficace tra le parti se ricorrono i requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge e se gli interessi perseguiti sono meritevoli di tutela).
13 La Suprema Corte, nel solco di un orientamento consolidato, ha ribadito e puntualizzato che “il collegamento presuppone la realtà dei negozi adottati nel quadro di un intento pratico ulteriore, mentre la simulazione investe (assolutamente o relativamente) l'esistenza stessa dei negozi considerati” (Cass. n. 1476 del
18/05/1971; v. anche Cass. n. 13861 del 31/05/2013).
È alla stregua degli esposti principi che vanno esaminati e interpretati gli atti prodotti in giudizio.
Con atto di compravendita datato 30 luglio 1998, i coniugi e Controparte_4 [...]
hanno venduto al proprio figlio l'immobile sito nel comune di CP_3 Pt_1
Cosenza, via Mille, censito nel catasto al foglio 7, mappale n. 300 sub. 21.
Si dà contezza, all'interno del suddetto atto, che “il prezzo è concordemente determinato nella somma di Lire 78.750.000
(settantottomilionisettecentocinquantamila) che la parte acquirente ha per intero versato prima d'ora alla parte venditrice che lo riconosce e conferma e della somma rilascia quietanza di saldo con rinuncia all'ipoteca legale”.
In pari data, è intervenuta una scrittura privata tra e il figlio Controparte_4 Pt_1 al fine di meglio precisare che “… in corrispettivo dell'acquisto non Parte_1 ha versato somme di denaro, ma ha rinunciato al diritto agli alimenti nei confronti del proprio genitore. si obbliga a ripetere ove necessario la rinuncia agli Parte_1 alimenti al momento della omologazione della separazione in corso tra i propri genitori”.
Nessun dubbio può nutrirsi in ordine alla sussistenza di un legame tra tali atti.
Soccorre, a riprova, il tenore letterale della scrittura privata, che esordisce dicendo “a maggiore precisazione di quanto detto nell'atto per Notar in pari data, Per_2 portante vendita di beni in Cosenza alla via dei Mille”.
Soccorre, altresì, la contestualità della dichiarazione rispetto alla stipula dell'atto pubblico di acquisto.
Quanto al rapporto tra i due atti, difettano i presupposti perché la scrittura di cui si discorre possa essere qualificata quale negozio autonomo;
essa, piuttosto, alla luce del suo tenore letterale, ha la funzione di “precisare” (o, più propriamente, parzialmente modificare) la reale portata della vendita intercorsa tra le parti, in quanto sostituisce al pagamento del prezzo, quale corrispettivo della cessione dell'immobile, la rinuncia al
14 diritto agli alimenti, che, quindi, assume la veste di controprestazione. In buona sostanza il negozio abdicativo (e, quindi, dispositivo) non è autonomo ma si pone in rapporto di corrispettività rispetto alla disposizione avente ad oggetto la proprietà dell'immobile. Dall'operazione risulta, quindi, che le parti, quale corrispettivo della vendita, non hanno voluto il pagamento del prezzo in moneta, bensì la rinuncia ad un diritto da parte dell'acquirente.
Simile operazione non può, quindi, qualificarsi come collegamento negoziale nel senso tecnico del termine, giacché la controdichiarazione non si affianca alla compravendita ma si sostituisce ad una parte di essa (ossia quella che ha determinato il corrispettivo). Le dichiarazioni rese nel contratto traslativo e quelle rese nella controscrittura sono tra loro inconciliabili: da un lato, si afferma che il prezzo è stato interamente pagato, con tanto di rilascio di quietanza;
dall'altro, si afferma, implicitamente, che quel pagamento quietanzato non è avvenuto e che, in luogo di esso, l'acquirente ha rinunciato al diritto agli alimenti.
Simile procedimento, nell'operare secondo la scansione descritta, si sostanzia nella stipula dell'unico contratto di compravendita, cui accede, in guisa di controdichiarazione - che consente la sostituzione dell'oggetto del negozio (la rinuncia al diritto agli alimenti in luogo del pagamento del prezzo già quietanzato) -, la scrittura
(coeva alla vendita) con cui le parti stabiliscono un assetto di interessi parzialmente diverso da quello apparente. La scrittura, poi, costituisce anche prova della simulazione della quietanza di pagamento (cfr. Cass. n. 20520 del 29/9/2020:
“L'indicazione del venditore, contenuta nell'atto notarile di compravendita, che il
"pagamento del prezzo complessivo è avvenuto contestualmente alla firma del presente atto" non è coperto da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., ma ha natura confessoria, con la conseguenza che il quietanziante non è ammesso alla prova contraria per testi o per presunzioni, salvo che dimostri, in applicazione analogica dell'art. 2732 c.c., che il rilascio della quietanza è avvenuto per errore di fatto o per violenza o salvo che se ne deduca la simulazione;
quest'ultima nel rapporto tra le parti deve essere provata mediante contro dichiarazione scritta”)
Trattasi, dunque, di accordo simulatorio, nella sua declinazione di simulazione relativa parziale, che la Suprema Corte – sia pure allo scopo di occuparsi dell'applicabilità o meno dei limiti alla prova testimoniale – ha così descritto: “Nell'ipotesi di
15 simulazione relativa parziale, il contratto conserva inalterati i suoi elementi, ad eccezione di quello interessato dalla simulazione, con la conseguenza che, non essendo il contratto nullo nè annullabile, ma soltanto inefficace tra le parti, gli elementi negoziali interessati dalla simulazione possono essere sostituiti o integrati con quelli effettivamente voluti dai contraenti” (Cass. n. 4901 del 02/03/2007; così,
Cass. n. 526 del 23/01/1988, Cass. n. 3857 del 24/04/1996).
È bene chiarire, inoltre, scrittura stipulata tra e non è un allegato al CP_4 Pt_1 contratto di compravendita, bensì una controdichiarazione che sostituisce l'elemento negoziale simulato, sicché è inappropriato il richiamo – operato dalla difesa dell'appellante incidentale – all'art. 51 della legge notarile, che non si applica CP_3 nella fattispecie, proprio in quanto con la simulazione le parti mirano a far apparire una realtà diversa da quella che esse vogliono.
Dunque, ricondotta la fattispecie all'ipotesi di simulazione relativa parziale, ne consegue che il contratto di compravendita non è, per ciò solo, inefficace ma gli elementi negoziali interessati dalla simulazione sono sostituiti, per volontà delle parti, con quelli effettivamente voluti dai contraenti: al pagamento del prezzo (quietanzato nel contratto) va, quindi, sostituita la rinuncia al diritto agli alimenti.
Apportata siffatta sostituzione ed individuato, quindi, il contenuto negoziale effettivamente voluto, occorre verificare se tale diverso assetto dei rapporti incida sulla validità del complessivo contratto.
Ciò in quanto – e il punto non è in contestazione – la rinuncia agli alimenti è atto negoziale vietato ai sensi dell'art. 447 c.c..
Sostiene l'appellante che il tenore letterale della dichiarazione depone non già per una rinuncia tout court agli alimenti – vietata in modo assoluto dall'ordinamento –, ma per una “sostituzione del prezzo di acquisto con le somme – maturate e non già in relazione a quelle future – dovute a titolo di alimenti”; in sostanza, quindi, Pt_1
avrebbe disposto di un credito pregresso e già cristallizzato, che, a dire
[...] dell'appellante, sarebbe pienamente disponibile (pagg. 12-13 dell'atto di appello).
In verità, ove anche si acceda alla tesi della disponibilità del credito già maturato (a dispetto dell'indisponibilità dei crediti futuri), è proprio il dato letterale a condurre in una direzione opposta rispetto a quella sostenuta dall'appellante. Infatti, oggetto della rinuncia, nella scrittura di cui si discorre, è il “diritto” agli alimenti e, quindi, la
16 posizione soggettiva generatrice, per il passato, per il presente e per il futuro, del credito alimentare. A ciò si aggiunga che: mai è stato neppure dedotto che, alla data della vendita, l'appellante aveva già maturato (e sulla scorta di quale titolo) un diritto alla percezione degli alimenti da parte del genitore;
la scrittura, inoltre, impegnava l' “a ripetere ove necessario la rinuncia agli alimenti al momento della CP_4 omologazione della separazione in corso tra i propri genitori” e tanto evidenzia che la rinuncia si collocava (come peraltro argomentato dallo stesso nel primo CP_4 giudizio innanzi al Tribunale) all'interno di una più ampia regolamentazione e programmazione in corso del futuro dei rapporti familiari.
Individuando l'oggetto della rinuncia nel diritto, e non nelle somme maturate, infondata appare, logicamente, l'asserita qualificazione della scrittura quale compensazione, su base volontaria, di rispettivi debiti (già esistenti).
Non assume rilievo nemmeno l'affermazione per cui l'uso del verbo al passato “ha rinunciato” (e non “rinuncia”) possa, in ipotesi, far ritenere quella dichiarazione di mera scienza e non di volontà (dispositiva): che l abbia rinunciato al diritto al CP_4 momento della pattuizione o che lo avesse fatto antecedentemente è dato neutro, atteso che tanto non consente all'abdicazione di affrancarsi dall'invalidità, sol perché intervenuta prima dell'atto.
Con altro motivo, l'appellante sostiene che l'operazione, anche a volerla considerare riferita a crediti futuri, configurerebbe una modalità di estinzione dell'obbligazione alimentare del padre in un'unica soluzione, come tale ammessa.
Anche questo motivo non può trovare accoglimento.
È vero che in materia di famiglia ben possono le parti convenire che l'obbligazione alimentare si estingua in unica soluzione, mediante il trasferimento di un bene mobile o immobile che assolve alla funzione di pagamento traslativo: in tal caso la convenzione è pienamente valida perché non ricade nei divieti di cui all'art. 447 c.c..
Tuttavia, la fattispecie oggetto di giudizio non può in alcun modo essere ricondotta a simile operazione.
La causa – intesa quale risultato pratico avuto di mira dalle parti per come emergente dall'assetto concreto degli interessi – è quella di uno scambio fondato sulla corrispettività di due prestazioni: da una parte il trasferimento della proprietà e dall'altro la rinuncia al diritto agli alimenti. Dunque, il trasferimento della proprietà
17 non assolve alla funzione di adempiere un'obbligazione e, quindi, di realizzare la soddisfazione del credito alimentare;
piuttosto, al contrario, il trasferimento trova la sua contropartita nella rinuncia al diritto: non lo realizza ma, anzi, ne comporta la definitiva perdita. La causa non è solutoria, quindi, ma di scambio.
Sulla scorta di quanto sin qui illustrato deve concludersi che la prestazione che costituiva il corrispettivo del trasferimento dell'immobile – ossia la rinuncia al diritto agli alimenti – era nulla per violazione di norma imperativa (art. 447 c.c.) che sancisce l'indisponibilità del diritto agli alimenti.
Ne consegue che il contratto di compravendita è nullo (ex art. 1418 e 1470 c.c.) per mancanza di un suo elemento essenziale (che ne connota il contenuto e anche la causa), ossia il corrispettivo del trasferimento immobiliare, non rinvenibile nel pagamento del prezzo, perché non voluto né nella rinuncia al diritto agli alimenti, perché non consentita. La nullità emerge dagli atti e attiene direttamente al contratto originariamente azionato da e posto a fondamento della domanda di Controparte_4 adempimento in principio proposta e tanto giustifica il rilievo officioso, sia pure sulla scorta della sollecitazione di parte formulata nella comparsa conclusionale depositata nel primo giudizio innanzi al Tribunale.
La nullità – si rammenta – è un vizio genetico, che colpisce il contratto sin dal momento della sua formazione e tanto rende irrilevante la circostanza per cui, in ipotesi, la in contrasto con le pattuizioni intervenute tra padre e figlio, abbia, CP_3 invece, pagato al coniuge comproprietario la parte del prezzo di pertinenza di quest'ultimo per estinguere il corrispondente debito del figlio acquirente, per come sembra desumersi dalla dichiarazione del 30.7.1998, a firma di , Controparte_4 dalla medesima prodotta (del seguente testuale tenore: “dichiaro di aver ricevuto da
in data odierna all'atto di stipula del contratto la somma di trenta Controparte_3 milioni a saldo per la vendita della mia quota di proprietà pari ad una metà dell'appartamento sito in Cosenza in Via Dei Mille n. 74, quinto piano, venduta a favore di mio figlio nato il [...] e di non avere per tale vendita Pt_1 null'altro a pretendere”). Simile dichiarazione attesta solo un fatto – ossia il pagamento di una somma dalla (e, quindi, non direttamente al CP_3 Parte_1 coniuge, quale parte del prezzo di vendita convenuto con il figlio – ma non incide sul contenuto dell'accordo determinato dalla combinazione tra il contratto di
18 compravendita e la controscrittura e, quindi, non ne sana il vizio genetico di invalidità.
Non rileva neppure la circostanza che la citata non fosse parte della CP_3 controdichiarazione né che quest'ultima sia stata dalla tempestivamente CP_3 disconosciuta in giudizio.
Infatti, l'immobile oggetto di trasferimento era incontestatamente, al momento della conclusione della compravendita e della controscrittura, oggetto di comunione legale tra i coniugi e tanto comporta che entrambi erano solidalmente titolari CP_5 dell'intera proprietà sul bene. In altri termini, la comunione legale è, come noto, una comunione senza quote, di talché il vizio di nullità che affligge l'accordo tra CP_4
e (che, peraltro, menzionava la “sostituzione” dell'intero
[...] Parte_1 corrispettivo concordato con la rinuncia agli alimenti) non può essere limitato alla sola
– ed inesistente – quota del padre ma si riflette, di necessità, sulla vendita nella sua interezza, non potendo dividersi in quote il diritto di proprietà su un bene oggetto di comunione legale.
Infine, per completezza di analisi, occorre soffermare l'attenzione sulla tesi dell'appellante incidentale secondo cui, poiché la nullità afferisce solo ad una CP_3 specifica pattuizione, ossia alla rinuncia agli alimenti, ma non colpisce l'intero contratto, allora quella pattuizione dovrebbe essere automaticamente sostituita con quella apparente “secondo un meccanismo del tutto speculare a quello previsto per
l'inserzione automatica di clausole in sostituzione di quelle nulle, cosicché la clausola successivamente inserita attraverso una controdichiarazione sarà affetta da nullità ex lege, con conseguente perdurante validità di quella sostituenda e dell'intero contratto originario”. Cita, in proposito Cass. S.U. n. 18213 del 17/09/2015 e la conforme Cass.
n. 16604 del 5/08/2016, ritenendo che trattino di “analoghe fattispecie” rispetto a quella qui in esame.
La tesi non è condivisibile: invero, nei citati arresti, la Corte ha avuto modo di pronunciarsi in casi – indiscutibilmente diversi da quello oggetto della presente controversia – in cui il patto aggiunto con la controdichiarazione concerneva l'ammontare del canone di un contratto di locazione, pattuito in misura maggiore di quella risultante dal contratto concluso e registrato. Ebbene, simile ipotesi ricade nell'ambito di applicazione di una disciplina speciale, ossia l'art. 13 della legge
431/1998 (la stessa Suprema Corte a Sezioni Unite nella pronuncia indicata dalla parte
19 lo sottolinea, precisando che “L'interpretazione dell'art. 13 deve, difatti, condursi alla stregua della più generale riflessione secondo cui già nel 1998 la volontà del legislatore era quella di sanzionare di nullità la sola previsione occulta di una maggiorazione del canone apparente, così come indicato nel contratto registrato, in guisa di vera e propria lex specialis”), che, al primo comma, nel sanzionare con la nullità “ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato”, consente al conduttore, al secondo comma, di chiedere la restituzione delle somme corrisposte in misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e registrato, così lasciando chiaramente intendere che tra le parti resta efficace e vincolante, per espressa disposizione normativa, il canone come risultante dal contratto scritto e registrato, che rimane, quindi, valido. Ma, per l'appunto, quella fattispecie ha una regolamentazione propria e speciale, come tale non applicabile né in via di interpretazione estensiva né,
a fortiori, in via analogica. Al di fuori di quell'ambito, quindi, non può operare alcuna sostituzione di clausole.
Peraltro, nella fattispecie: il pagamento del corrispettivo non era voluto dalle parti né
l'acquirente ha mai assunto l'impegno di pagare un corrispettivo;
la compravendita conteneva una quietanza di pagamento che non rispondeva alla realtà, non essendo mai stato versato il prezzo, per come dimostra la scrittura, che, tra l'altro, costituisce anche prova della simulazione della quietanza. In sostanza, quindi, in qualsiasi prospettiva si guardi la vicenda, rimane sempre una compravendita senza previsione di un corrispettivo e, quindi, per questo nulla.
In conclusione, quindi, sia l'appello principale spiegato da sia quello Parte_1 incidentale spiegato da vanno rigettati, con conseguente conferma Controparte_3 della sentenza gravata.
Nel rapporto processuale tra gli appellanti – principale e incidentali – e l'appellata in proprio e nella qualità di genitore di , le spese Controparte_1 Persona_1 del grado seguono la soccombenza degli appellanti e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014 e succ. mod., secondo il valore della causa (determinato alla luce dell'ammontare del corrispettivo pattuito nel contratto nullo e, quindi, secondo lo scaglione di valore ricompreso tra euro 26.000,01 ad euro
52.000,00), riconosciute tutte le fasi, applicati i valori medi ridotti del 50% (in
20 considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria), applicata la maggiorazione di cui all'art. 4 co. 2 D.M. 55/2014 e succ. mod., con condanna solidale dei soccombenti.
Nel rapporto processuale tra appellante principale e appellanti incidentali le spese vanno compensate, attesa la coincidenza di posizioni e difese.
Il rigetto integrale dell'impugnazione principale e di quelle incidentali comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante principale e degli appellanti incidentali di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per la rispettiva impugnazione, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.13055/18).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1727/2019 del Parte_1
Tribunale di Cosenza, pubblicata il 27.8.2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello principale proposto da e l'appello incidentale Parte_1 proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Controparte_3 impugnata, per le ragioni di cui in motivazione;
2. dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da;
Controparte_2
3. condanna in solido l'appellante principale e gli appellanti Parte_1 incidentali e alla rifusione, in favore Controparte_2 Controparte_3 dell'appellata in proprio e in qualità, delle spese del Controparte_1 presente grado di giudizio che liquida in euro 7.996,60 oltre rimb. forf. spese generali, c.f. e Iva;
4. nel rapporto processuale tra l'appellante principale e gli Parte_1 appellanti incidentali e compensa Controparte_2 Controparte_3 integralmente le spese del grado;
5. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR
115/02, per porre a carico dell'appellante principale e degli appellanti incidentali l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per le rispettive impugnazioni.
21 Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 29.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Anna Maria Raschellà
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