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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 26/03/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
dott. Silvia Rita Fabrizio Presidente
dott. Alberto Iachini Bellisari Consigliere relatore dott. Marco Bartoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n.1296/2023 R.G, trattenuta in decisione alla udienza di discussione del 26 marzo 2025,
promossa da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
rappresentati e difesi dagli Avv. Mario Cheng Chi Chang e Antonio Parte_5
Trivellizzi giusto mandato in calce all'atto di appello, elettivamente domiciliati in Isola del Gran Sasso (Te) via S. Antonio n.4, presso lo studio dei predetti avvocati
APPELLANTI
contro
, , , , Controparte_1 CP_2 Parte_2 Controparte_3
, Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, , Controparte_7 Controparte_8 CP_9
e per essa gli eredi , ,
[...] Controparte_10 Controparte_11
, , , , CP_12 Controparte_13 Controparte_14 CP_15 [...]
, e per essa gli eredi Controparte_16 Controparte_17 Per_1 , , , , , ,
[...] CP_18 CP_19 CP_20 CP_21 Parte_4
, , CP_22 Controparte_23
APPELLATI CONTUMACI
avverso la sentenza n.580/23 pubblicata l'8.06.2023 dal Tribunale di Teramo nel procedimento civile n. 3905/19 avente ad oggetto: Usucapione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,
1) riformare integralmente la sentenza n.580/2023 del Tribunale Ordinario di Teramo resa dal
Giudice Dr.ssa Erika Capanna Piscè nel procedimento n. 3905/2019 R.A.C.C., il 06/06/2023, pubblicata il successivo 08/06/2023 e non notificata ed accogliere la domanda e le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e per l'effetto, previo espletamento degli incombenti di legge, dichiarare l'immobile descritto in narrativa - segnatamente la porzione di fabbricato sita nel Comune di Isola del Gran Sasso (TE) alla località denominata Contrada Tembrietta, censita nel Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio n. 6, particella 929, sub 3, categoria A/3, classe 1, consistenza 2,5 vani, rendita € 99,42, adibita a civile abitazione che si compone di una cucina ed un bagno al piano terra e di una camera da letto al primo piano, confinante con proprietà su due lati, e strada interpoderale, salvo altri - di esclusiva CP_24 CP_25 proprietà di , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, per intervenuta usucapione, avendolo posseduto da oltre venti anni, in modo Pt_5 pacifico, continuato ed ininterrotto, con tutte le consequenziali pronunce di legge”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Teramo così ebbe a decidere
PQM
:
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda attorea;
- nulla sulle spese di lite.
Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Primo Giudice.
“Con atto di citazione datato 27.11.2019, , , Parte_1 Parte_2 [...]
, e convenivano in giudizio i convenuti in epigrafe Parte_3 Parte_4 Parte_5 chiedendo di essere riconosciuti unici ed esclusivi proprietari per maturata usucapione della porzione immobiliare censita nel catasto fabbricati del Comune di Isola del Gran Sasso,
Contrada Tembrietta, foglio n. 6, particella 929, sub 3, cat. A/3, classe 1, consistenza 2,5 vani, rendita € 99,42, adibita a civile abitazione composta da una cucina ed un bagno al piano terra e da una camera da letto al primo piano.
Non si sono costituiti i convenuti dei quali, con ordinanza del 27.1.2022 veniva dichiarata la contumacia.
Ammesse ed assunte le prove testimoniali richieste dagli attori, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, previo invito del Giudice a fornire prova della qualità di eredi
(denuncia di successione o, in alternativa, certificato storico dello stato di famiglia) dei convenuti, atteso che i nominativi dei soggetti citati in giudizio, tutti contumaci, non corrispondevano agli intestatari catastali dei beni oggetto di domanda di usucapione.
All'esito della celebrazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi nelle modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la causa è giunta all'odierna decisione.”
Precisate le conclusioni all'udienza del 29.6.2022 la causa veniva decisa come sopra, non avendo ritenuto il giudice di prima istanza assolto, da parte degli attori, l'onere probatorio in ordine alla qualità di comproprietari in capo ai convenuti.
La sentenza è stata impugnata dagli originari ricorrenti con richiesta di integrale riforma per i motivi che si vanno ad esaminare.
Gli appellati ritualmente citati in giudizio non si sono costituiti, sicchè ne va dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 22.1.2025, la causa è stata rinviata al 26.3.2025 per essere decisa ex art. 281 sexies cpc.
A tanto si provvede in esito alla suddetta udienza cartolare, in vista della quale parte appellante ha chiesto di essere autorizzata al rinnovo della notifica dell'atto di citazione in appello nei confronti delle litisconsorti, convenute – appellate, sig.re Controparte_5
, residente in Francia, Roche la Moliere, la Piotiere B H, 42230 e ,
[...] Controparte_10 nata a [...] il [...], ivi residente alla Via Roma, 84, richiesta da disattendere perché l'infondatezza del gravame nel merito non può ledere i loro diritti di convenute - appellate in giudizio di usucapione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha motivato come segue.
“ Orbene, l'azione giudiziale diretta all'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario comporta l'onere di fornire una rigorosa prova in ordine ai requisiti del possesso necessari ad usucapire, ossia il possesso pacifico, incontestato, continuativo ed ultraventennale del bene di cui si chiede il riconoscimento della proprietà esclusiva, tale da non lasciare perplessità di sorta in ordine alla sussistenza di una situazione corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà protratto per il tempo previsto…..Prodromica rispetto all'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui si è detto è, tuttavia, la dimostrazione in ordine all'effettiva titolarità dei beni per cui è causa in capo ai soggetti citati in giudizio.
Invero, l'azione con cui, a qualsiasi titolo, si rivendica una proprietà (nella specie a titolo di usucapione) va diretta unicamente nei confronti di chi possiede il bene o ne è proprietario all'atto della domanda (Cass., n. 17270/2015; Cass., n. 5335/2000).
Pertanto, la legittimazione passiva ad causam va riconosciuta a chi contesti detta proprietà, vantando un diritto proprio.
Ne discende che la domanda diretta a fare accertare l'avvenuta usucapione del bene richiede la presenza in causa di tutti i comproprietari in danno dei quali l'usucapione si sarebbe verificata, risultando dedotta una situazione giuridica (usucapione e proprietà individuale) confliggente con quella preesistente (comproprietà) della quale il Giudice deve conoscere nel contraddittorio di tutti gli interessati (Cass. 12136/1997, Cass. 5559/1994; Cass. 2438/1988;
Cass. 966/1983).
Ebbene, da un attento esame degli atti di causa emerge che gli attori si siano limitati a produrre una visura catastale recante l'indicazione di coloro che, allo stato, risultano comproprietari dei beni, ossia , , , Controparte_26 Controparte_3 CP_27 [...]
, , che, a dire degli stessi, a seguito del decesso Per_2 CP_21 Persona_3 Persona_4 avrebbero lasciato i propri beni agli eredi convenuti in giudizio, ad eccezione di CP_3 che è stata direttamente citata in giudizio.
[...]
Tuttavia, la documentazione prodotta in merito alla indicata qualità di eredi dei soggetti citati in causa e quindi in ordine alla effettiva titolarità in capo agli stessi degli immobili oggetto della domanda di usucapione si rivela insufficiente e, pertanto, inidonea alla corretta individuazione dei legittimati passivi.
In disparte l'assenza di qualsivoglia allegazione in ordine ai rapporti di parentela tra gli intestatari catastali dei beni e i soggetti convenuti, essendosi gli attori limitati ad una serie di depositi documentali neppure supportati da una nota esplicativa, rimettendo ogni accertamento relativo all'esistenza dei plurimi rapporti parentali alla scrivente, mette conto evidenziare che neppure risultano evocati in giudizio tutti i soggetti legittimati.
Si noti, invero, che dal certificato storico di famiglia depositato il 17.4.2023 emerge che eredi di
, oltre ai convenuti correttamente citati ( , , , Persona_4 CP_21 Parte_4 CP_22
, ), risultano altresì (moglie), nata il [...] e CP_23 CP_23 Controparte_28
(figlio), nato il [...], mai evocati in giudizio e dei quali nulla è stato detto, Persona_5 derivandone una chiara violazione del contraddittorio.
Ancora, tra gli eredi di sono indicati , deceduto, e per esso Controparte_26 CP_27 gli eredi , e , come risultante dal certificato rilasciato Controparte_1 CP_2 Parte_2 dall'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Isola del Gran Sasso (depositato il 27.2.2023),
[... mentre non si comprende la ragione per la quale siano indicati come eredi della stessa anche e relativi eredi, non risultando in atti detto rapporto di parentela né CP_26 Persona_3 essendo altrimenti esplicitato dalla parte attorea. Parimenti dicasi per il convenuto , nato il [...] e deceduto il Persona_6
14.11.2009 (indicato quale erede dell'intestataria catastale ), che, secondo le Persona_2 allegazioni attoree (cfr. p. 4 dell'atto di citazione) ha lasciato eredi , Controparte_9 [...]
(come, in effetti, desumibile dalla storico di famiglia in atti), nonché Controparte_11 [...]
, nata il [...] che, tuttavia, non risulta indicata quale erede negli atti dello Controparte_10 stato civile né altrimenti identificata.
L'estrema disorganicità della documentazione depositata e l'assenza di allegazioni idonee a chiarire i rapporti di parentela tra le parti evocate e quelle astrattamente legittimate a resistere in giudizio (sulla scorta dei dati catastali) induce al rigetto della domanda per mancato assolvimento dell'onere probatorio relativo alla qualità di comproprietari in capo ai convenuti, per i quali, tra l'altro, non opererebbe nemmeno il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. valevole per le sole parti costituite.”
La decisione è stata contestata mediante la proposizione di due motivi, ossia i seguenti, che possono essere trattati congiuntamente.
PRIMO MOTIVO.NULLITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER MANCATA CONCESSIONE DEL
TERMINE DI CUI ALL'ART. 101, SECONDO COMMA C.P.C.
Con il primo motivo di appello, gli appellanti hanno eccepito la nullità della sentenza per violazione dell'art 101, 2° comma cpc, cpc, per avere il giudice posto a fondamento della decisione impugnata una questione rilevata d'ufficio senza avere preventivamente assegnato all'unica parte costituita, a pena di nullità, i termini previsti dalla legge per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla questione non dibattuta ed adottata come motivazione della sentenza con conseguente violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, questione posta a fondamento della decisione.
La sentenza impugnata, pertanto, secondo gli impugnanti, sarebbe nulla ed aprirebbe la strada ad una nuova valutazione del merito e, quindi, della fondatezza della questione stessa rilevata d'ufficio. Eccepiva, in particolare, il giudice di prime cure “l'assenza di qualsivoglia allegazione in ordine ai rapporti di parentela tra gli intestatari catastali dei beni e i soggetti convenuti, essendosi gli attori limitati ad una serie di depositi documentali neppure supportati da una nota esplicativa” nonché la mancata evocazione in giudizio di tutti i soggetti legittimati ed in particolare di e ( eredi di , come rilevato dal Controparte_28 Persona_5 Persona_4 certificato storico catastale depositato il 17.4. 2023) e dei quali nulla era mai stato detto, derivandone una chiara violazione del contraddittorio.
A parere degli appellanti, pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto concedere un termine per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione così come stabilito dal secondo comma dell'art 101 c.p.c. sotto comminatoria di nullità della sentenza.
SECONDO MOTIVO. ERRONEA ED OMESSA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI PROBATORI
ACQUISITI IN PRIME CURE, CON CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 115 C.P.C., IN ORDINE AL PROFILO DELLA LEGITTIMAZIONE PASSIVA OVVERO
DELLA TITOLARITÀ DEL DIRITTO DAL LATO PASSIVO EX ART. 75 C.P.C.
Con il secondo motivo si dolgono, altresì, gli appellanti che il Tribunale sarebbe incorso in un errore in fatto e diritto nella valutazione delle prove acquisite avendo gli stessi curato in primo grado, in riferimento ai beni immobili oggetto della domanda di riconoscimento di proprietà per intervenuta usucapione, il deposito della certificazione catastale, produzione di cui lo stesso Tribunale aveva dato atto nel testo della pronuncia gravata. Tale certificazione, secondo peculiare giurisprudenza di questa Corte, richiamata dagli impugnanti sarebbe sufficiente ad individuare i legittimati passivi dell'azione di usucapione intrapresa dal possessore, quali proprietari formali del bene.
Gli appellati, sempre a parere degli impugnanti, sono stati correttamente evocati in giudizio atteso che ove deceduti, la notificazione dell'atto di citazione è stata effettuata a tutti i loro aventi causa individuati sulla base della documentazione richiesta dallo stesso Tribunale, segnatamente alle denunce di successione ed alle certificazioni storiche dello stato di famiglia.
Ciò premesso gli appellanti nell'impugnativa, per ogni comproprietario catastalmente individuato, passavano in rassegna le notifiche effettuate a tutti i convenuti, sottolineandone la corretta vocatio in ius e la corretta instaurazione del contraddittorio, indicando, in caso di decesso degli originari aventi causa, i relativi eredi sulla base della documentazione prodotta nel fascicolo di primo grado.
1.Entrambe le doglianze sono volte a dimostrare che, a parere degli impugnanti, tutti gli attuali comproprietari sono stati correttamente evocati in giudizio atteso che, ove deceduti, la notificazione dell'atto di citazione è stata effettuata a tutti i loro aventi causa individuati sulla base della documentazione richiesta dallo stesso Tribunale, segnatamente alle denunce di successione ed alle certificazioni storiche dello stato di famiglia.
Questo Collegio, però, non può che evidenziare come dette censure, se anche avessero fondamento, non potrebbero condurre a pronuncia diversa dal rigetto, ciò per i motivi che si vanno ad esporre e che costituiscono ragione più liquida, anche a prescindere dalla reiterate richieste di parte appellante di essere autorizzata al rinnovo della notifica dell'atto di citazione in appello nei confronti delle litisconsorti, convenute – appellate, sig.re Controparte_5
e .
[...] Controparte_10
Ed invero, se anche gli appellanti, avessero compiutamente assolto l'onere probatorio a proprio carico, il vaglio nel merito della domanda di usucapione comporta in ogni caso il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata.
Essi, infatti, assumono che nella fattispecie scrutinata, sulla base dell'istruttoria espletata sarebbe emersa la piena prova della circostanza per cui effettivamente hanno posseduto e continuano a possedere all'attualità, in maniera pubblica, pacifica e continuata da oltre vent'anni il bene immobile per cui è causa. In concreto ciò sarebbe emerso dalle deposizioni testimoniali acquisite e dal comportamento processuale serbato dai convenuti, i quali non si sono costituiti nel giudizio e non sono comparsi in sede di mediazione, con ogni rilievo in punto al cennato profilo del “animus”.
Quanto affermato nell'atto introduttivo, in particolare, avrebbe trovato conferma nelle deposizioni rese all'udienza del 01/03/2022 poiché i testi escussi hanno dichiarato che il possesso ultra ventennale, esercitato dagli appellanti sulla porzione di fabbricato urbano oggetto di causa, si è estrinsecato nella detenzione delle chiavi di accesso, nell'utilizzo dello stesso come abitazione e nella manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, consistita nel rifacimento del tetto, della pavimentazione, dei bagni e degli infissi, degli impianti e nella tinteggiatura delle pareti sia interne che esterne.
In particolare, i testimoni e hanno confermato il Testimone_1 Testimone_2 capitolo di prova sub 1) proteso a dimostrare che , , Parte_1 Parte_2 [...]
, , hanno posseduto e possiedono, in via esclusiva ed Parte_3 Parte_4 Parte_5 ininterrottamente da oltre venti anni il bene immobile oggetto di causa.
Del pari ha trovato conferma il capitolo di prova sub 2), proteso a dimostrare sia gli atti in cui si
è estrinsecato il possesso, da parte di , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , sull'immobile oggetto di causa quali la detenzione delle chiavi di Parte_4 Parte_5 accesso al fabbricato, l'utilizzo dello stesso come abitazione e la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, consistite nel rifacimento del tetto, della pavimentazione, dei bagni e degli infissi e nella tinteggiatura delle pareti sia intere che esterne.
Sempre confermando il capitolo sub 2) i testi hanno altresì escluso l'esercizio del possesso da parte di altri soggetti ed in particolare da parte degli intestatari catastali, essendosi pertanto atteggiato, il possesso esercitato dagli odierni appellanti, in termini di definitiva impossibilità di godimento per altri comproprietari ed in loro manifesta opposizione.
I testi escussi hanno riferito su circostanze da loro percepite in via diretta (cfr. deposizione
[...]
“...conosco perché abito da sempre a circa 150 mt. da quell'immobile” Testimone_1 nonché “...sono loro vicina di casa” ed hanno escluso l'utilizzo del fabbricato Testimone_2 da parte di terzi (cfr. deposizione “...in quell'immobile ci ho visto sempre Testimone_1 gli attori”).
Alla luce delle predette risultanze non parrebbe, quindi, dubbio il carattere fondato della domanda di prime cure, talché gli appellanti dovrebbero essere dichiarati proprietari esclusivi del bene per cui è causa, per intervenuta usucapione ventennale degli stessi.
2.Tanto premesso, questa Corte ritiene che l'appello non possa trovare accoglimento, attesa l'infondatezza della domanda di usucapione nel merito.
Come noto, in materia di usucapione, al fine di provare un possesso utile ad usucapire non basta affermare di avere posseduto il bene per oltre vent'anni, espressione talmente generica che lascia invariati i termini essenziali della fattispecie (Cass. 21873/2018).
Difatti, colui che pretende di avere acquistato il bene per usucapione deve dare dimostrazione di quando e come abbia cominciato a possedere, fornendo la prova del tempo di questo possesso continuato e indisturbato e della qualità uti dominus di questo potere di fatto esercitato sul bene.
In particolare, secondo le disposizioni codicistiche, il possesso deve essere continuato (art. 1158 c.c.), non violento o clandestino (art. 1163 c.c.) e ininterrotto (art. 1167 c.c.). In sostanza, in relazione al potere di fatto esercitato sul bene, egli deve fornire una prova certa e rigorosa che non può lasciare spazio a perplessità sulla concludenza e sufficienza delle circostanze asserite a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità del caso, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa. In altri termini, il possesso deve essere non equivoco, ingenerandosi altrimenti in terzi il dubbio circa l'effettiva intenzione dell'interessato.
Chi invoca l'usucapione deve provare sia l'elemento oggettivo del corpus (ossia di aver esercitato sul bene un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà), sia l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire.
Ai fini dell'usucapione, quindi, è necessaria l'esternazione del dominio (pieno ed esclusivo,
Cass. 5500/1996; 7690/1993) sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed incompatibile con il possesso altrui, che va dunque a coesistere col mancato esercizio del diritto da parte del titolare del bene medesimo (Cass. 5697/1996;
4807/992) e che consiste anche nel precludere ai terzi la fruizione dello stesso (Cass.
18528/2023).
3.Ebbene, nel caso di specie gli attori e odierni appellanti non hanno minimamente assolto il già menzionato onere probatorio, non rinvenendosi elementi istruttori confermativi del vantato possesso esclusivo, pacifico ed ultraventennale su quanto oggetto di domanda.
Anzi, la domanda è risultata del tutto sfornita di prova, anche in ordine all'aspetto temporale, rimasto totalmente impreciso e generico.
Già con la citazione di primo grado, infatti, essi si sono limitati ad assumere che l'immobile in questione è stato da oltre venti anni, ma senza dire da quando, nel loro pieno ed esclusivo possesso, senza che da parte degli altri intestatari catastali vi sia mai stato esercizio del proprio diritto di proprietà e senza alcuna interferenza da parte degli stessi.
Essi, quindi, non hanno mai indicato con esattezza il dies a quo dal quale avrebbero cominciato a possedere l'immobile per cui è causa: in primo grado nulla è stato indicato in atto di citazione, né si comprende come possano aver posseduto, per giunta congiuntamente, per venti anni un immobile ubicato ad Isola del Gran Sasso persone che risiedono tutte a Roma o zone limitrofe: è residente a [...] Parte_2
è residente a [...], è residente
[...] Parte_3
a Fiumicino alla Via Mario Giuliano, 69, è residente a[...]
Cansacchi, 54, è anch'egli residente a [...]. Parte_5 Il fatto, in ogni caso, che i testi da essi addotti, oltre a non aver riferito da quando sarebbe iniziato il possesso contro i proprietari, chiunque essi fossero, si siano limitati a riferire circa la detenzione delle chiavi di accesso al fabbricato, l'utilizzo dello stesso come abitazione e la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, consistite nel rifacimento del tetto, della pavimentazione, dei bagni e degli infissi e nella tinteggiatura delle pareti sia intere che esterne, non costituisce prova se non di un saltuario utilizzo verosimilmente avvenuto nell'inerzia dei comproprietari, molti dei quali recano anche essi il cognome il che rende palese Pt_3
l'esistenza di rapporti di parentela con gli appellanti, rapporti che per giurisprudenza consolidata depongono, quale elemento indiziario, per l'utilizzo del bene per mera tolleranza
(Cass. 31108/2023; Cass. 9661/2006; Cass. 17880/2019).
Nel caso in esame, quindi, opera il principio secondo cui il coerede che, dopo la morte del "de cuius", sia rimasto nel possesso del bene ereditario può usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso;
egli, che già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è però tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", risultando a tal fine insufficiente l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune
(Cass. 35067/2022; Cass. 1796/2022; Cass. 9359/2021; Cass. 10734/2018).
Assumere, quindi, di aver “sempre” posseduto solo una porzione del fabbricato, catastalmente intestata a tali , nata a [...] in data [...] e Controparte_26 deceduta in data 07/05/1996, , nata a [...] il Controparte_3
21/03/1935, ivi residente alla Fraz. Trignano, , nato a [...] il CP_27
12/10/1944 deceduto in data 02/11/1982, , nata a [...] il Persona_2
28/05/1905 e deceduta il 03/04/2000, , nato a [...] il CP_21
16/03/1930 deceduto il 21/06/2013, e nato a [...] Persona_4 Persona_3
d'Italia il 30/03/1926 deceduto il 01/11/2016 ( di cui è coniuge la moglie appellante e al quale sarebbero succeduti anche i restanti appellanti Parte_1 Parte_2
, e ), rende palese che si
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 tratterebbe di usucapione tra coeredi e comproprietari, il che richiedeva concreta dimostrazione di aver posto in essere atti di “interversione” della detenzione in possesso, tali non potendo essere la detenzione delle chiavi di accesso al fabbricato, compatibile con un utilizzo saltuario dello stesso come abitazione secondaria di persone residenti a [...], nè la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, trattandosi di atti compatibili con la veste di detentori e, comunque con la tolleranza dei numerosissimi appellati, a loro volta successori degli intestatari catastali defunti, che non consente l'usucapione, tolleranza consiste in una condizione di condiscendenza basata su rapporti ordinari di familiarità, di amicizia o di buon vicinato.
Ne deriva che, al fine di stabilire se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso ex art. 1144 c.c., la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza ove tra le parti vi siano rapporti non, come nel caso, di parentela ma di mera amicizia o buon vicinato giacché nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo.
Il vacuo compendio probatorio, quindi, limitato a generiche deposizioni del tipo “hanno posseduto e possiedono, in via esclusiva ed ininterrottamente da oltre venti anni il bene immobile oggetto di causa”, rende palese l'infondatezza della domanda e nulla prova in termini di definitiva impossibilità di godimento per altri comproprietari ed in loro manifesta opposizione, ciò in quanto l'assenza dei numerosissimi comproprietari , del tutto legittima e che ben si spiega per il fatto che quella di Isola poteva solo essere utilizzata come altra dimora degli appellanti , residenti abitualmente altrove e non comporta alcuna prova dell'altrui intento di possedere ai fini dell'usucapione, occorrendo, a tal fine, una attività realmente corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e soprattutto apertamente contrastante;
essa al limite dimostra che, semmai una relazione di fatto con il bene di cui oggi si pretende la proprietà vi è stata, essa non può che identificarsi con una situazione di semplice detenzione dovuta a mera tolleranza di chi avrebbe potuto opporvisi, come tale inidonea, ai sensi dell'art. 1144 c.c., a fondare la domanda di usucapione.
Anche la dedotta circostanza che l'attività svolta sul bene abbia avuto pur lunga durata e sia stata di non modesta entità (elementi, peraltro, del tutto non provati nella fattispecie in causa), cui normalmente può attribuirsi il valore di elemento presuntivo per escludere che vi sia stata tolleranza, è destinata a perdere tale efficacia nel caso in cui i rapporti tra le parti siano caratterizzati da vincoli particolari, quali quelli di parentela (v. Cass. 17880/2019;
11277/2015).
4.In conclusione, gli appellanti non hanno fornito alcun riscontro al comportamento continuo ed ininterrotto, inequivocabilmente volto ad esercitare sull'immobile attualmente di proprietà delle parti appellate contumaci un potere corrispondente a quello di proprietà, sicché l'appello va rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
5. L'infondatezza del gravame ed il conseguente rigetto dello stesso comportano l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
Nulla per spese attesa la mancata costituzione di appellati.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
rigetta l'appello e conferma per la suestesa e diversa motivazione la gravata sentenza;
dichiara che la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione. Così deciso in camera di consiglio il 26.3.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Silvia Rita Fabrizio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
dott. Silvia Rita Fabrizio Presidente
dott. Alberto Iachini Bellisari Consigliere relatore dott. Marco Bartoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n.1296/2023 R.G, trattenuta in decisione alla udienza di discussione del 26 marzo 2025,
promossa da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
rappresentati e difesi dagli Avv. Mario Cheng Chi Chang e Antonio Parte_5
Trivellizzi giusto mandato in calce all'atto di appello, elettivamente domiciliati in Isola del Gran Sasso (Te) via S. Antonio n.4, presso lo studio dei predetti avvocati
APPELLANTI
contro
, , , , Controparte_1 CP_2 Parte_2 Controparte_3
, Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, , Controparte_7 Controparte_8 CP_9
e per essa gli eredi , ,
[...] Controparte_10 Controparte_11
, , , , CP_12 Controparte_13 Controparte_14 CP_15 [...]
, e per essa gli eredi Controparte_16 Controparte_17 Per_1 , , , , , ,
[...] CP_18 CP_19 CP_20 CP_21 Parte_4
, , CP_22 Controparte_23
APPELLATI CONTUMACI
avverso la sentenza n.580/23 pubblicata l'8.06.2023 dal Tribunale di Teramo nel procedimento civile n. 3905/19 avente ad oggetto: Usucapione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,
1) riformare integralmente la sentenza n.580/2023 del Tribunale Ordinario di Teramo resa dal
Giudice Dr.ssa Erika Capanna Piscè nel procedimento n. 3905/2019 R.A.C.C., il 06/06/2023, pubblicata il successivo 08/06/2023 e non notificata ed accogliere la domanda e le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e per l'effetto, previo espletamento degli incombenti di legge, dichiarare l'immobile descritto in narrativa - segnatamente la porzione di fabbricato sita nel Comune di Isola del Gran Sasso (TE) alla località denominata Contrada Tembrietta, censita nel Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio n. 6, particella 929, sub 3, categoria A/3, classe 1, consistenza 2,5 vani, rendita € 99,42, adibita a civile abitazione che si compone di una cucina ed un bagno al piano terra e di una camera da letto al primo piano, confinante con proprietà su due lati, e strada interpoderale, salvo altri - di esclusiva CP_24 CP_25 proprietà di , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, per intervenuta usucapione, avendolo posseduto da oltre venti anni, in modo Pt_5 pacifico, continuato ed ininterrotto, con tutte le consequenziali pronunce di legge”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Teramo così ebbe a decidere
PQM
:
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda attorea;
- nulla sulle spese di lite.
Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Primo Giudice.
“Con atto di citazione datato 27.11.2019, , , Parte_1 Parte_2 [...]
, e convenivano in giudizio i convenuti in epigrafe Parte_3 Parte_4 Parte_5 chiedendo di essere riconosciuti unici ed esclusivi proprietari per maturata usucapione della porzione immobiliare censita nel catasto fabbricati del Comune di Isola del Gran Sasso,
Contrada Tembrietta, foglio n. 6, particella 929, sub 3, cat. A/3, classe 1, consistenza 2,5 vani, rendita € 99,42, adibita a civile abitazione composta da una cucina ed un bagno al piano terra e da una camera da letto al primo piano.
Non si sono costituiti i convenuti dei quali, con ordinanza del 27.1.2022 veniva dichiarata la contumacia.
Ammesse ed assunte le prove testimoniali richieste dagli attori, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, previo invito del Giudice a fornire prova della qualità di eredi
(denuncia di successione o, in alternativa, certificato storico dello stato di famiglia) dei convenuti, atteso che i nominativi dei soggetti citati in giudizio, tutti contumaci, non corrispondevano agli intestatari catastali dei beni oggetto di domanda di usucapione.
All'esito della celebrazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi nelle modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la causa è giunta all'odierna decisione.”
Precisate le conclusioni all'udienza del 29.6.2022 la causa veniva decisa come sopra, non avendo ritenuto il giudice di prima istanza assolto, da parte degli attori, l'onere probatorio in ordine alla qualità di comproprietari in capo ai convenuti.
La sentenza è stata impugnata dagli originari ricorrenti con richiesta di integrale riforma per i motivi che si vanno ad esaminare.
Gli appellati ritualmente citati in giudizio non si sono costituiti, sicchè ne va dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 22.1.2025, la causa è stata rinviata al 26.3.2025 per essere decisa ex art. 281 sexies cpc.
A tanto si provvede in esito alla suddetta udienza cartolare, in vista della quale parte appellante ha chiesto di essere autorizzata al rinnovo della notifica dell'atto di citazione in appello nei confronti delle litisconsorti, convenute – appellate, sig.re Controparte_5
, residente in Francia, Roche la Moliere, la Piotiere B H, 42230 e ,
[...] Controparte_10 nata a [...] il [...], ivi residente alla Via Roma, 84, richiesta da disattendere perché l'infondatezza del gravame nel merito non può ledere i loro diritti di convenute - appellate in giudizio di usucapione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha motivato come segue.
“ Orbene, l'azione giudiziale diretta all'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario comporta l'onere di fornire una rigorosa prova in ordine ai requisiti del possesso necessari ad usucapire, ossia il possesso pacifico, incontestato, continuativo ed ultraventennale del bene di cui si chiede il riconoscimento della proprietà esclusiva, tale da non lasciare perplessità di sorta in ordine alla sussistenza di una situazione corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà protratto per il tempo previsto…..Prodromica rispetto all'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui si è detto è, tuttavia, la dimostrazione in ordine all'effettiva titolarità dei beni per cui è causa in capo ai soggetti citati in giudizio.
Invero, l'azione con cui, a qualsiasi titolo, si rivendica una proprietà (nella specie a titolo di usucapione) va diretta unicamente nei confronti di chi possiede il bene o ne è proprietario all'atto della domanda (Cass., n. 17270/2015; Cass., n. 5335/2000).
Pertanto, la legittimazione passiva ad causam va riconosciuta a chi contesti detta proprietà, vantando un diritto proprio.
Ne discende che la domanda diretta a fare accertare l'avvenuta usucapione del bene richiede la presenza in causa di tutti i comproprietari in danno dei quali l'usucapione si sarebbe verificata, risultando dedotta una situazione giuridica (usucapione e proprietà individuale) confliggente con quella preesistente (comproprietà) della quale il Giudice deve conoscere nel contraddittorio di tutti gli interessati (Cass. 12136/1997, Cass. 5559/1994; Cass. 2438/1988;
Cass. 966/1983).
Ebbene, da un attento esame degli atti di causa emerge che gli attori si siano limitati a produrre una visura catastale recante l'indicazione di coloro che, allo stato, risultano comproprietari dei beni, ossia , , , Controparte_26 Controparte_3 CP_27 [...]
, , che, a dire degli stessi, a seguito del decesso Per_2 CP_21 Persona_3 Persona_4 avrebbero lasciato i propri beni agli eredi convenuti in giudizio, ad eccezione di CP_3 che è stata direttamente citata in giudizio.
[...]
Tuttavia, la documentazione prodotta in merito alla indicata qualità di eredi dei soggetti citati in causa e quindi in ordine alla effettiva titolarità in capo agli stessi degli immobili oggetto della domanda di usucapione si rivela insufficiente e, pertanto, inidonea alla corretta individuazione dei legittimati passivi.
In disparte l'assenza di qualsivoglia allegazione in ordine ai rapporti di parentela tra gli intestatari catastali dei beni e i soggetti convenuti, essendosi gli attori limitati ad una serie di depositi documentali neppure supportati da una nota esplicativa, rimettendo ogni accertamento relativo all'esistenza dei plurimi rapporti parentali alla scrivente, mette conto evidenziare che neppure risultano evocati in giudizio tutti i soggetti legittimati.
Si noti, invero, che dal certificato storico di famiglia depositato il 17.4.2023 emerge che eredi di
, oltre ai convenuti correttamente citati ( , , , Persona_4 CP_21 Parte_4 CP_22
, ), risultano altresì (moglie), nata il [...] e CP_23 CP_23 Controparte_28
(figlio), nato il [...], mai evocati in giudizio e dei quali nulla è stato detto, Persona_5 derivandone una chiara violazione del contraddittorio.
Ancora, tra gli eredi di sono indicati , deceduto, e per esso Controparte_26 CP_27 gli eredi , e , come risultante dal certificato rilasciato Controparte_1 CP_2 Parte_2 dall'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Isola del Gran Sasso (depositato il 27.2.2023),
[... mentre non si comprende la ragione per la quale siano indicati come eredi della stessa anche e relativi eredi, non risultando in atti detto rapporto di parentela né CP_26 Persona_3 essendo altrimenti esplicitato dalla parte attorea. Parimenti dicasi per il convenuto , nato il [...] e deceduto il Persona_6
14.11.2009 (indicato quale erede dell'intestataria catastale ), che, secondo le Persona_2 allegazioni attoree (cfr. p. 4 dell'atto di citazione) ha lasciato eredi , Controparte_9 [...]
(come, in effetti, desumibile dalla storico di famiglia in atti), nonché Controparte_11 [...]
, nata il [...] che, tuttavia, non risulta indicata quale erede negli atti dello Controparte_10 stato civile né altrimenti identificata.
L'estrema disorganicità della documentazione depositata e l'assenza di allegazioni idonee a chiarire i rapporti di parentela tra le parti evocate e quelle astrattamente legittimate a resistere in giudizio (sulla scorta dei dati catastali) induce al rigetto della domanda per mancato assolvimento dell'onere probatorio relativo alla qualità di comproprietari in capo ai convenuti, per i quali, tra l'altro, non opererebbe nemmeno il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. valevole per le sole parti costituite.”
La decisione è stata contestata mediante la proposizione di due motivi, ossia i seguenti, che possono essere trattati congiuntamente.
PRIMO MOTIVO.NULLITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER MANCATA CONCESSIONE DEL
TERMINE DI CUI ALL'ART. 101, SECONDO COMMA C.P.C.
Con il primo motivo di appello, gli appellanti hanno eccepito la nullità della sentenza per violazione dell'art 101, 2° comma cpc, cpc, per avere il giudice posto a fondamento della decisione impugnata una questione rilevata d'ufficio senza avere preventivamente assegnato all'unica parte costituita, a pena di nullità, i termini previsti dalla legge per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla questione non dibattuta ed adottata come motivazione della sentenza con conseguente violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, questione posta a fondamento della decisione.
La sentenza impugnata, pertanto, secondo gli impugnanti, sarebbe nulla ed aprirebbe la strada ad una nuova valutazione del merito e, quindi, della fondatezza della questione stessa rilevata d'ufficio. Eccepiva, in particolare, il giudice di prime cure “l'assenza di qualsivoglia allegazione in ordine ai rapporti di parentela tra gli intestatari catastali dei beni e i soggetti convenuti, essendosi gli attori limitati ad una serie di depositi documentali neppure supportati da una nota esplicativa” nonché la mancata evocazione in giudizio di tutti i soggetti legittimati ed in particolare di e ( eredi di , come rilevato dal Controparte_28 Persona_5 Persona_4 certificato storico catastale depositato il 17.4. 2023) e dei quali nulla era mai stato detto, derivandone una chiara violazione del contraddittorio.
A parere degli appellanti, pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto concedere un termine per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione così come stabilito dal secondo comma dell'art 101 c.p.c. sotto comminatoria di nullità della sentenza.
SECONDO MOTIVO. ERRONEA ED OMESSA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI PROBATORI
ACQUISITI IN PRIME CURE, CON CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 115 C.P.C., IN ORDINE AL PROFILO DELLA LEGITTIMAZIONE PASSIVA OVVERO
DELLA TITOLARITÀ DEL DIRITTO DAL LATO PASSIVO EX ART. 75 C.P.C.
Con il secondo motivo si dolgono, altresì, gli appellanti che il Tribunale sarebbe incorso in un errore in fatto e diritto nella valutazione delle prove acquisite avendo gli stessi curato in primo grado, in riferimento ai beni immobili oggetto della domanda di riconoscimento di proprietà per intervenuta usucapione, il deposito della certificazione catastale, produzione di cui lo stesso Tribunale aveva dato atto nel testo della pronuncia gravata. Tale certificazione, secondo peculiare giurisprudenza di questa Corte, richiamata dagli impugnanti sarebbe sufficiente ad individuare i legittimati passivi dell'azione di usucapione intrapresa dal possessore, quali proprietari formali del bene.
Gli appellati, sempre a parere degli impugnanti, sono stati correttamente evocati in giudizio atteso che ove deceduti, la notificazione dell'atto di citazione è stata effettuata a tutti i loro aventi causa individuati sulla base della documentazione richiesta dallo stesso Tribunale, segnatamente alle denunce di successione ed alle certificazioni storiche dello stato di famiglia.
Ciò premesso gli appellanti nell'impugnativa, per ogni comproprietario catastalmente individuato, passavano in rassegna le notifiche effettuate a tutti i convenuti, sottolineandone la corretta vocatio in ius e la corretta instaurazione del contraddittorio, indicando, in caso di decesso degli originari aventi causa, i relativi eredi sulla base della documentazione prodotta nel fascicolo di primo grado.
1.Entrambe le doglianze sono volte a dimostrare che, a parere degli impugnanti, tutti gli attuali comproprietari sono stati correttamente evocati in giudizio atteso che, ove deceduti, la notificazione dell'atto di citazione è stata effettuata a tutti i loro aventi causa individuati sulla base della documentazione richiesta dallo stesso Tribunale, segnatamente alle denunce di successione ed alle certificazioni storiche dello stato di famiglia.
Questo Collegio, però, non può che evidenziare come dette censure, se anche avessero fondamento, non potrebbero condurre a pronuncia diversa dal rigetto, ciò per i motivi che si vanno ad esporre e che costituiscono ragione più liquida, anche a prescindere dalla reiterate richieste di parte appellante di essere autorizzata al rinnovo della notifica dell'atto di citazione in appello nei confronti delle litisconsorti, convenute – appellate, sig.re Controparte_5
e .
[...] Controparte_10
Ed invero, se anche gli appellanti, avessero compiutamente assolto l'onere probatorio a proprio carico, il vaglio nel merito della domanda di usucapione comporta in ogni caso il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata.
Essi, infatti, assumono che nella fattispecie scrutinata, sulla base dell'istruttoria espletata sarebbe emersa la piena prova della circostanza per cui effettivamente hanno posseduto e continuano a possedere all'attualità, in maniera pubblica, pacifica e continuata da oltre vent'anni il bene immobile per cui è causa. In concreto ciò sarebbe emerso dalle deposizioni testimoniali acquisite e dal comportamento processuale serbato dai convenuti, i quali non si sono costituiti nel giudizio e non sono comparsi in sede di mediazione, con ogni rilievo in punto al cennato profilo del “animus”.
Quanto affermato nell'atto introduttivo, in particolare, avrebbe trovato conferma nelle deposizioni rese all'udienza del 01/03/2022 poiché i testi escussi hanno dichiarato che il possesso ultra ventennale, esercitato dagli appellanti sulla porzione di fabbricato urbano oggetto di causa, si è estrinsecato nella detenzione delle chiavi di accesso, nell'utilizzo dello stesso come abitazione e nella manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, consistita nel rifacimento del tetto, della pavimentazione, dei bagni e degli infissi, degli impianti e nella tinteggiatura delle pareti sia interne che esterne.
In particolare, i testimoni e hanno confermato il Testimone_1 Testimone_2 capitolo di prova sub 1) proteso a dimostrare che , , Parte_1 Parte_2 [...]
, , hanno posseduto e possiedono, in via esclusiva ed Parte_3 Parte_4 Parte_5 ininterrottamente da oltre venti anni il bene immobile oggetto di causa.
Del pari ha trovato conferma il capitolo di prova sub 2), proteso a dimostrare sia gli atti in cui si
è estrinsecato il possesso, da parte di , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , sull'immobile oggetto di causa quali la detenzione delle chiavi di Parte_4 Parte_5 accesso al fabbricato, l'utilizzo dello stesso come abitazione e la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, consistite nel rifacimento del tetto, della pavimentazione, dei bagni e degli infissi e nella tinteggiatura delle pareti sia intere che esterne.
Sempre confermando il capitolo sub 2) i testi hanno altresì escluso l'esercizio del possesso da parte di altri soggetti ed in particolare da parte degli intestatari catastali, essendosi pertanto atteggiato, il possesso esercitato dagli odierni appellanti, in termini di definitiva impossibilità di godimento per altri comproprietari ed in loro manifesta opposizione.
I testi escussi hanno riferito su circostanze da loro percepite in via diretta (cfr. deposizione
[...]
“...conosco perché abito da sempre a circa 150 mt. da quell'immobile” Testimone_1 nonché “...sono loro vicina di casa” ed hanno escluso l'utilizzo del fabbricato Testimone_2 da parte di terzi (cfr. deposizione “...in quell'immobile ci ho visto sempre Testimone_1 gli attori”).
Alla luce delle predette risultanze non parrebbe, quindi, dubbio il carattere fondato della domanda di prime cure, talché gli appellanti dovrebbero essere dichiarati proprietari esclusivi del bene per cui è causa, per intervenuta usucapione ventennale degli stessi.
2.Tanto premesso, questa Corte ritiene che l'appello non possa trovare accoglimento, attesa l'infondatezza della domanda di usucapione nel merito.
Come noto, in materia di usucapione, al fine di provare un possesso utile ad usucapire non basta affermare di avere posseduto il bene per oltre vent'anni, espressione talmente generica che lascia invariati i termini essenziali della fattispecie (Cass. 21873/2018).
Difatti, colui che pretende di avere acquistato il bene per usucapione deve dare dimostrazione di quando e come abbia cominciato a possedere, fornendo la prova del tempo di questo possesso continuato e indisturbato e della qualità uti dominus di questo potere di fatto esercitato sul bene.
In particolare, secondo le disposizioni codicistiche, il possesso deve essere continuato (art. 1158 c.c.), non violento o clandestino (art. 1163 c.c.) e ininterrotto (art. 1167 c.c.). In sostanza, in relazione al potere di fatto esercitato sul bene, egli deve fornire una prova certa e rigorosa che non può lasciare spazio a perplessità sulla concludenza e sufficienza delle circostanze asserite a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità del caso, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa. In altri termini, il possesso deve essere non equivoco, ingenerandosi altrimenti in terzi il dubbio circa l'effettiva intenzione dell'interessato.
Chi invoca l'usucapione deve provare sia l'elemento oggettivo del corpus (ossia di aver esercitato sul bene un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà), sia l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire.
Ai fini dell'usucapione, quindi, è necessaria l'esternazione del dominio (pieno ed esclusivo,
Cass. 5500/1996; 7690/1993) sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed incompatibile con il possesso altrui, che va dunque a coesistere col mancato esercizio del diritto da parte del titolare del bene medesimo (Cass. 5697/1996;
4807/992) e che consiste anche nel precludere ai terzi la fruizione dello stesso (Cass.
18528/2023).
3.Ebbene, nel caso di specie gli attori e odierni appellanti non hanno minimamente assolto il già menzionato onere probatorio, non rinvenendosi elementi istruttori confermativi del vantato possesso esclusivo, pacifico ed ultraventennale su quanto oggetto di domanda.
Anzi, la domanda è risultata del tutto sfornita di prova, anche in ordine all'aspetto temporale, rimasto totalmente impreciso e generico.
Già con la citazione di primo grado, infatti, essi si sono limitati ad assumere che l'immobile in questione è stato da oltre venti anni, ma senza dire da quando, nel loro pieno ed esclusivo possesso, senza che da parte degli altri intestatari catastali vi sia mai stato esercizio del proprio diritto di proprietà e senza alcuna interferenza da parte degli stessi.
Essi, quindi, non hanno mai indicato con esattezza il dies a quo dal quale avrebbero cominciato a possedere l'immobile per cui è causa: in primo grado nulla è stato indicato in atto di citazione, né si comprende come possano aver posseduto, per giunta congiuntamente, per venti anni un immobile ubicato ad Isola del Gran Sasso persone che risiedono tutte a Roma o zone limitrofe: è residente a [...] Parte_2
è residente a [...], è residente
[...] Parte_3
a Fiumicino alla Via Mario Giuliano, 69, è residente a[...]
Cansacchi, 54, è anch'egli residente a [...]. Parte_5 Il fatto, in ogni caso, che i testi da essi addotti, oltre a non aver riferito da quando sarebbe iniziato il possesso contro i proprietari, chiunque essi fossero, si siano limitati a riferire circa la detenzione delle chiavi di accesso al fabbricato, l'utilizzo dello stesso come abitazione e la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, consistite nel rifacimento del tetto, della pavimentazione, dei bagni e degli infissi e nella tinteggiatura delle pareti sia intere che esterne, non costituisce prova se non di un saltuario utilizzo verosimilmente avvenuto nell'inerzia dei comproprietari, molti dei quali recano anche essi il cognome il che rende palese Pt_3
l'esistenza di rapporti di parentela con gli appellanti, rapporti che per giurisprudenza consolidata depongono, quale elemento indiziario, per l'utilizzo del bene per mera tolleranza
(Cass. 31108/2023; Cass. 9661/2006; Cass. 17880/2019).
Nel caso in esame, quindi, opera il principio secondo cui il coerede che, dopo la morte del "de cuius", sia rimasto nel possesso del bene ereditario può usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso;
egli, che già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è però tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", risultando a tal fine insufficiente l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune
(Cass. 35067/2022; Cass. 1796/2022; Cass. 9359/2021; Cass. 10734/2018).
Assumere, quindi, di aver “sempre” posseduto solo una porzione del fabbricato, catastalmente intestata a tali , nata a [...] in data [...] e Controparte_26 deceduta in data 07/05/1996, , nata a [...] il Controparte_3
21/03/1935, ivi residente alla Fraz. Trignano, , nato a [...] il CP_27
12/10/1944 deceduto in data 02/11/1982, , nata a [...] il Persona_2
28/05/1905 e deceduta il 03/04/2000, , nato a [...] il CP_21
16/03/1930 deceduto il 21/06/2013, e nato a [...] Persona_4 Persona_3
d'Italia il 30/03/1926 deceduto il 01/11/2016 ( di cui è coniuge la moglie appellante e al quale sarebbero succeduti anche i restanti appellanti Parte_1 Parte_2
, e ), rende palese che si
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 tratterebbe di usucapione tra coeredi e comproprietari, il che richiedeva concreta dimostrazione di aver posto in essere atti di “interversione” della detenzione in possesso, tali non potendo essere la detenzione delle chiavi di accesso al fabbricato, compatibile con un utilizzo saltuario dello stesso come abitazione secondaria di persone residenti a [...], nè la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, trattandosi di atti compatibili con la veste di detentori e, comunque con la tolleranza dei numerosissimi appellati, a loro volta successori degli intestatari catastali defunti, che non consente l'usucapione, tolleranza consiste in una condizione di condiscendenza basata su rapporti ordinari di familiarità, di amicizia o di buon vicinato.
Ne deriva che, al fine di stabilire se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso ex art. 1144 c.c., la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza ove tra le parti vi siano rapporti non, come nel caso, di parentela ma di mera amicizia o buon vicinato giacché nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo.
Il vacuo compendio probatorio, quindi, limitato a generiche deposizioni del tipo “hanno posseduto e possiedono, in via esclusiva ed ininterrottamente da oltre venti anni il bene immobile oggetto di causa”, rende palese l'infondatezza della domanda e nulla prova in termini di definitiva impossibilità di godimento per altri comproprietari ed in loro manifesta opposizione, ciò in quanto l'assenza dei numerosissimi comproprietari , del tutto legittima e che ben si spiega per il fatto che quella di Isola poteva solo essere utilizzata come altra dimora degli appellanti , residenti abitualmente altrove e non comporta alcuna prova dell'altrui intento di possedere ai fini dell'usucapione, occorrendo, a tal fine, una attività realmente corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e soprattutto apertamente contrastante;
essa al limite dimostra che, semmai una relazione di fatto con il bene di cui oggi si pretende la proprietà vi è stata, essa non può che identificarsi con una situazione di semplice detenzione dovuta a mera tolleranza di chi avrebbe potuto opporvisi, come tale inidonea, ai sensi dell'art. 1144 c.c., a fondare la domanda di usucapione.
Anche la dedotta circostanza che l'attività svolta sul bene abbia avuto pur lunga durata e sia stata di non modesta entità (elementi, peraltro, del tutto non provati nella fattispecie in causa), cui normalmente può attribuirsi il valore di elemento presuntivo per escludere che vi sia stata tolleranza, è destinata a perdere tale efficacia nel caso in cui i rapporti tra le parti siano caratterizzati da vincoli particolari, quali quelli di parentela (v. Cass. 17880/2019;
11277/2015).
4.In conclusione, gli appellanti non hanno fornito alcun riscontro al comportamento continuo ed ininterrotto, inequivocabilmente volto ad esercitare sull'immobile attualmente di proprietà delle parti appellate contumaci un potere corrispondente a quello di proprietà, sicché l'appello va rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
5. L'infondatezza del gravame ed il conseguente rigetto dello stesso comportano l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
Nulla per spese attesa la mancata costituzione di appellati.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
rigetta l'appello e conferma per la suestesa e diversa motivazione la gravata sentenza;
dichiara che la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione. Così deciso in camera di consiglio il 26.3.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Silvia Rita Fabrizio