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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 03/06/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1927/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Maria Codega ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1927/2024 promossa da:
(C.F: , rappresentata e difesa dall'Avv. ENRICO Parte_1 C.F._1
VISCIANO del foro di Milano;
Contro
C.F/P.I: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. MARTA SAVONA e dall'Avv. GABRIELE GOLDANIGA del foro di Bergamo;
Oggetto: Opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc
Conclusioni: le parti hanno concluso come da fogli depositati il 27 e 31 marzo 2025
Concisa esposizione del fatto e dello svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato la signora introduceva il giudizio di merito conseguente Parte_1 all'opposizione ex art. 615 II co. cpc interposta nel procedimento esecutivo RGE 1449/23 Tribunale civile di Pavia, sez. Esecuzioni Giudice dott. Maiola.
L'opposizione era stata proposta eccependo la compensazione tra il credito di € 2.492,19 fondato su titolo esecutivo costituito da sentenza del Tribunale di Pavia n.430/2023 non appellata e passata in giudicato e il credito di € 6.579,39 fondato su Decr. Ing. 17147/23, Rep. 4046/23 - R.G. 19326/23 provvisoriamente esecutivo, del 08.05.23 pubbl. il 19.05.23. Veniva anche richiesta la condannare della alla rifusione di tutti i danni patiti e Controparte_1 patiendi ritenuti di giustizia anche secondo formulazione equitativa, oltre al danno di immagine avanti il proprio istituto bancario e di reputazione professionale oltrechè dei diritti personalissimi anche secondo formulazione equitativa nonché la condanna della convenuta opposta alla rifusione di spese, compensi ed onorari di lite, oltre ad I.V.A. e C.P.A. anche ex art. 96 I, II e III co. c.p.c. domande risarcitorie riproposte in questo giudizio unitamente a quella di dichiarare l'inefficacia del pignoramento.
Costituendosi nel giudizio di merito Controparte_1 contestava la domanda di parte attrice allegando e documentando che la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo per il credito posto in compensazione dalla signora ra stata sospesa Pt_1
pagina 1 di 2 nel giudizio di opposizione al detto decreto proposta dalla stessa
[...]
Controparte_1
La causa giungeva in decisione senza che fosse svolta attività istruttoria in quanto, con ordinanza del 1 gennaio 2025, era rigettata la richiesta di CTU finalizzata a determinare il preteso danno di immagine patito nei rapporti con la banca terza pignorata perché la consulenza era stata chiesta senza allegare alcun fatto specifico che consentisse di verificare l'esistenza del preteso danno.
Ragioni giuridiche della decisione
Come rilevato non c'è contestazione sull'esistenza del credito azionato esecutivamente da
[...] entre l'esecutività del titolo da cui risulta il pret eso Controparte_1 controcredito della signora è stata sospesa dal giudice dell'opposizione a decreto Pt_1 ingiuntivo.
Poiché ai sensi dell'art. 1243 c.c., i crediti per essere compensabili devono entrambi essere omogenei, esigibili, e liquidi è ovvio come, nella fattispecie oggetto di causa il preteso controcredito della signora ia sub judice e, in seguito alla sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo, difetti Pt_1 del requisito della esigibilità.
L'opposizione, motivata esclusivamente dalla pretesa compensazione è quindi infondata e conseguentemente infondate sono le connesse richieste risarcitorie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara il diritto di a proseguire la Controparte_1 procedura esecutiva RGE 1449/23 Tribunale civile di Pavia, sez. Esecuzioni Giudice dott. Maiola riassumendola nei termini di legge.
Rigetta tutte le domande di parte attrice.
Condanna la signora a e Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre c.p.a. e 15,00 % per spese generali esclusa la rivalsa per l'Iva che parte attrice potrà compensare con quella delle proprie fatture attive.
Milano, 30 maggio 2025
Il Giudice
dott. Antonio Maria Codega
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Maria Codega ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1927/2024 promossa da:
(C.F: , rappresentata e difesa dall'Avv. ENRICO Parte_1 C.F._1
VISCIANO del foro di Milano;
Contro
C.F/P.I: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. MARTA SAVONA e dall'Avv. GABRIELE GOLDANIGA del foro di Bergamo;
Oggetto: Opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc
Conclusioni: le parti hanno concluso come da fogli depositati il 27 e 31 marzo 2025
Concisa esposizione del fatto e dello svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato la signora introduceva il giudizio di merito conseguente Parte_1 all'opposizione ex art. 615 II co. cpc interposta nel procedimento esecutivo RGE 1449/23 Tribunale civile di Pavia, sez. Esecuzioni Giudice dott. Maiola.
L'opposizione era stata proposta eccependo la compensazione tra il credito di € 2.492,19 fondato su titolo esecutivo costituito da sentenza del Tribunale di Pavia n.430/2023 non appellata e passata in giudicato e il credito di € 6.579,39 fondato su Decr. Ing. 17147/23, Rep. 4046/23 - R.G. 19326/23 provvisoriamente esecutivo, del 08.05.23 pubbl. il 19.05.23. Veniva anche richiesta la condannare della alla rifusione di tutti i danni patiti e Controparte_1 patiendi ritenuti di giustizia anche secondo formulazione equitativa, oltre al danno di immagine avanti il proprio istituto bancario e di reputazione professionale oltrechè dei diritti personalissimi anche secondo formulazione equitativa nonché la condanna della convenuta opposta alla rifusione di spese, compensi ed onorari di lite, oltre ad I.V.A. e C.P.A. anche ex art. 96 I, II e III co. c.p.c. domande risarcitorie riproposte in questo giudizio unitamente a quella di dichiarare l'inefficacia del pignoramento.
Costituendosi nel giudizio di merito Controparte_1 contestava la domanda di parte attrice allegando e documentando che la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo per il credito posto in compensazione dalla signora ra stata sospesa Pt_1
pagina 1 di 2 nel giudizio di opposizione al detto decreto proposta dalla stessa
[...]
Controparte_1
La causa giungeva in decisione senza che fosse svolta attività istruttoria in quanto, con ordinanza del 1 gennaio 2025, era rigettata la richiesta di CTU finalizzata a determinare il preteso danno di immagine patito nei rapporti con la banca terza pignorata perché la consulenza era stata chiesta senza allegare alcun fatto specifico che consentisse di verificare l'esistenza del preteso danno.
Ragioni giuridiche della decisione
Come rilevato non c'è contestazione sull'esistenza del credito azionato esecutivamente da
[...] entre l'esecutività del titolo da cui risulta il pret eso Controparte_1 controcredito della signora è stata sospesa dal giudice dell'opposizione a decreto Pt_1 ingiuntivo.
Poiché ai sensi dell'art. 1243 c.c., i crediti per essere compensabili devono entrambi essere omogenei, esigibili, e liquidi è ovvio come, nella fattispecie oggetto di causa il preteso controcredito della signora ia sub judice e, in seguito alla sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo, difetti Pt_1 del requisito della esigibilità.
L'opposizione, motivata esclusivamente dalla pretesa compensazione è quindi infondata e conseguentemente infondate sono le connesse richieste risarcitorie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara il diritto di a proseguire la Controparte_1 procedura esecutiva RGE 1449/23 Tribunale civile di Pavia, sez. Esecuzioni Giudice dott. Maiola riassumendola nei termini di legge.
Rigetta tutte le domande di parte attrice.
Condanna la signora a e Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre c.p.a. e 15,00 % per spese generali esclusa la rivalsa per l'Iva che parte attrice potrà compensare con quella delle proprie fatture attive.
Milano, 30 maggio 2025
Il Giudice
dott. Antonio Maria Codega
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