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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 21/05/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1652 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. DOGLIOTTI PAOLO, giusta Parte_1
delega in atti
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dagli Avv.ti GRIGNAFFINI ELENA e Controparte_1
CHIARENZA LUCIANO, giusta delega in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda avanzata dal ricorrente, volta ad ottenere l'assegnazione della ex casa coniugale in suo favore, è fondata e deve essere accolta.
Il Collegio condivide, infatti, le motivazioni già esposte dal Giudice relatore con provvedimento del
18.10.2024, che, per comodità di lettura, si ritrascrive:
“Visto l'art. 437bis.15 c.p.c.;
rilevato che appare pacifico in causa che i figli delle parti siano stati allontanati dalla casa
famigliare nel dicembre 2021 per essere collocati in idonea Comunità e ritenuto che appare altresì
pacifico che, alla data di emissione della sentenza di separazione (07.12.2023), i figli delle parti, in
allora entrambi minorenni, fossero stabilmente residenti presso tale Comunità, con conseguente
impossibilità, all'epoca, di assegnazione della casa coniugale, non essendovi un genitore
collocatario della prole;
ritenuto, tuttavia, che appare pacifico in causa che attualmente - ed a far data dal febbraio 2024 -
la figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, conviva stabilmente con il Per_1
padre presso la ex casa coniugale, mentre, il figlio minore sia pur ancora collocato presso Per_2
la Comunità, effettua stabili rientri, tutti i fine settimana, dal venerdì alla domenica, presso la casa
coniugale, in tal modo riuscendo anche a coltivare il rapporto con la sorella;
ritenuto pertanto che, allo stato, entrambi i figli delle parti risultano avere un forte collegamento
con la ex casa coniugale;
rilevato, inoltre, che l'allontanamento dei figli delle parti dalla casa famigliare, avvenuto nel
dicembre 2021, appare sostanzialmente riconducibile ai gravissimi comportamenti posti in atto
dalla madre, che per molti anni ha sottoposto i minori a ripetuti maltrattamenti fisici e psichici,
sino al 23.12.2021, quando la figlia delle parti, , ha segnalato i gravissimi episodi di Per_1
aggressione perpetrati dalla madre telefonando al Telefono Azzurro, determinando, così,
l'adozione del provvedimento di allontanamento da parte delle autorità; rilevato, altresì, che dalla documentazione versata in atti emerge che dopo un iniziale e
comprensibile rifiuto dei figli delle parti a far rientro presso la casa famigliare, i ragazzi abbiano
superato tale rifiuto, evidentemente anche grazie ad un lavoro psicologico di rielaborazione dei
vissuti traumatici dagli stessi subiti, cominciando a trascorrere periodi più o meno lunghi presso
l'abitazione in parola;
ritenuto, pertanto, che, allo stato e salva ogni eventuale diversa valutazione nella fase di merito,
deve disporsi l'assegnazione della casa famigliare al padre, al fine di non pregiudicare
irrimediabilmente l'interesse dei figli al mantenimento della casa coniugale quale luogo in cui si
esplica il centro degli interessi e della vita dei figli;
P.Q.M.
Visto l'art. 473bis.15 c.p.c.
* assegna la casa coniugale al padre”.
Pertanto, tenuto conto dell'attuale esistenza di un forte collegamento dei figli delle parti con la ex casa coniugale e considerate le motivazioni dell'allontanamento di ed avvenuto nel Per_1 Per_2
dicembre 2021, nonché valutato il breve lasso di tempo intercorso tra il suddetto allontanamento ed il rientro dei figli delle parti, (secondo le modalità sopra indicate), il Collegio ritiene di dover accogliere la domanda avanzata in via principale dal , disponendo l'assegnazione Parte_1
della ex casa coniugale al padre. Come noto, infatti, l'art. 337 sexies c.c. dispone che “il godimento
della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”. Ciò
comporta che non vi è alcuna assegnazione automatica in favore del genitore collocatario della prole, dovendosi effettuare un bilanciamento tra gli interessi di tutti i soggetti coinvolti, nel quale,
però, a parità di rilevanza, l'interesse del minore (o del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente) deve avere valenza prevalente. Nel caso specifico, pertanto, non vi è dubbio che nel bilanciamento tra l'interesse della madre a rientrare nel possesso dell'abitazione di sua proprietà, al fine di evitare il pagamento di un canone di locazione per un immobile in affitto, da un lato, e l'interesse dei figli delle parti a conservare il proprio habitat domestico, da intendersi quale centro di vita e degli interessi dei figli, dall'altro, debba prevalere quest'ultimo: ciò tenuto conto della capacità lavorativa della madre, che, in quanto donna giovane ed in buona salute, ben può reperire un'occupazione lavorativa che le consenta il soddisfacimento delle sue primarie esigenze abitative e considerata, invece, la minore età di e la mancata autosufficienza economica di , che Per_2 Per_1
ha appena compiuto 19 anni, nonché valutate le gravi sofferenze inferte dalla madre ai figli durante la convivenza matrimoniale. Risultano, inoltre, del tutto irrilevanti in questa sede le questioni relative al mancato pagamento del mutuo gravante sulla ex casa coniugale – di cui peraltro il risulta essere garante – così come quelle relative al mancato pagamento da parte del Parte_1
ricorrente dell'assegno di mantenimento disposto in favore della resistente, anche alla luce della corrispondente omissione, da parte della del pagamento del contributo posto a suo CP_1
carico per il mantenimento dei figli, peraltro di importo superiore a quello disposto in suo favore.
Deve, infine, dichiararsi inammissibile la domanda di aumento dell'assegno di mantenimento avanzata dalla resistente solo all'udienza di discussione ex art. 473bis.22 c.p.c., in quanto evidentemente tardiva, trattandosi di diritti patrimoniali tra coniugi e non essendosi verificati mutamenti nelle circostanze. La domanda risulta ad ogni modo infondata, non essendo state neppure allegate sopravvenienze idonee ad incidere sull'assetto patrimoniale.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base dei valori minimi dello scaglione di riferimento stante l'estrema semplicità in fatto ed in diritto della presente controversia, tenuto conto dell'effettiva attività difensiva svolta, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della resistente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
* assegna la casa coniugale al padre affinché vi coabiti con i figli sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica degli stessi;
* dichiara inammissibile la domanda di aumento dell'assegno di mantenimento avanzata dalla resistente;
* condanna rifondere a le spese di lite, Controparte_1 Parte_1
che liquida in euro 2.906,00 per compensi professionali ed in euro 98,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Savona, 20 maggio 2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Mele
Il Presidente
Dott.ssa Lorena Canaparo