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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 19/03/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 598/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Il Giudice unico, Dott.ssa Martina Ponzin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ; P.VA , titolare dell'impresa individuale Parte_1 C.F._1 P.VA_1
“Edil Aurora di Hysenaj Agim” con sede in 31050 NZ TO (Tv) via Roma n. 107, nato a [...]
(Kosovo) il 10.03.1979 e residente in [...] int. 4, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Vittor attore contro
(CF , residente a [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso e dall'avv. Marco Antonio Bianca e l'avv. Damiana Princic
convenuto
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti costituite:
Per l'attore:
“nel merito in via principale:
- accertare e dichiarare che il sig. va creditore nei confronti del convenuto della somma capitale di € 16.979,74 Parte_1
a titolo di corrispettivo del contratto di appalto stipulato fra le parti in data 15.10.2015, nonché della somma di € 902,85 di cui al preavviso di parcella del geom. dd. 28.12.2016 e, per l'effetto, condannare il geom. al CP_2 CP_1 pagamento nei confronti dell'attore della somma di € 17.882,59, oltre agli interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo;
nel merito in via subordinata:
- accertare e dichiarare che il sig. va creditore nei confronti del convenuto della somma capitale di € 5.142,31 Parte_1 pari alla differenza tra € 20.242,31 (valore VA inclusa delle opere così come quantificato dal geom. ed € CP_2 pagina 1 di 8 15.100,00 (importo già versato dal convento all'attore in seguito all'emissione della fattura n. 26/2015), per l'effetto condannare il geom. al pagamento nei confronti dell'attore di detta somma, oltre agli interessi legali dal dì del CP_1 dovuto al saldo effettivo.
In ogni caso respingersi le domande formulate in via riconvenzionale da parte convenuta perché infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e compensi di causa.”.
In via istruttoria come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 9.7.2024.
Per il convenuto:
“Nel merito: contraris reiectis, respingersi la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto nulla dovendo il convenuto all'attore. .
In via riconvenzionale: accertarsi dichiarasi che il convenuto è creditore verso l'attore della somma di Euro 8.250,00 per il pagamento della penalità per la ritardata esecuzione del contratto e di Euro 5.500,00 per le spese sostenute per il completamento delle opere appaltate e la parziale eliminazione dei vizi da parte di terzi, e per l'effetto condannare l'attore al pagamento delle predette somme in favore del convenuto ovvero, in subordine, accertare e dichiarare l'estinzione dell'eventuale credito residuo dell'attore per intervenuta compensazione impropria e/o legale e/o giudiziale dello stesso fino a concorrenza dei predetti crediti del convenuto e condannare l'attore al pagamento in favore del convenuto della somma residua.
In via accessoria: accertato e dichiarato che l'attore ha agito in giudizio con mala fede o colpa grave condannare lo stesso oltre che alle spese, al risarcimento dei danni da liquidarsi d'Ufficio.”
In via istruttoria come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 8.7.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , in qualità di titolare dell'impresa individuale Parte_1
“Edil Aurora di Hysenaj Agim”, conveniva in giudizio deducendo di essere creditore nei CP_1 suoi confronti della somma capitale di € 16.979,74 a titolo di corrispettivo del contratto di appalto stipulato fra le parti in data 15.10.2015 nonché della somma di € 902,85 di cui al preavviso di parcella del geom.
. 28.12.2016. Controparte_3
Si costituiva contestando la domanda avversaria in quanto non dovuta a causa CP_1 dell'esorbitanza di quanto richiesto rispetto a quanto pattuito nonché alla luce della mancata completa esecuzione di quanto oggetto di contratto. Formulava altresì domanda riconvenzionale al fine di ottenere la condanna di al pagamento delle spese sostenute per il completamento delle opere appaltate e Parte_1 la parziale eliminazione dei vizi da parte di terzi nonché della somma dovuta a titolo di penale da ritardo.
In particolare, deduceva che aveva già provveduto al pagamento della prima fattura in CP_1 acconto (15.100 €, fatt. n. 26/2015), che la TT attrice non aveva completato le opere come descritte nel contratto di appalto, sussistendo altresì vizi e difetti che, per la parte emendabile, erano stati oggetto di successivo intervento riparatore da parte di altra TT, determinando il committente a inviare diffida ad pagina 2 di 8 adempiere ex art. 1454 c.c. che, rimasta priva di riscontro, ha comportato la risoluzione di diritto del contratto in data 3.5.2016.
A seguito dello scambio delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., rigettate le istanze istruttorie, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
È fatto pacifico che tra le parti sia stato concluso, in data 15.10.2015, un contratto d'appalto avente ad oggetto le prestazioni meglio indicate nel capitolato (doc. n. 1 fascicolo convenuto).
In data 20.11.2015 l'appaltatore emetteva la fattura d'acconto n. 26/2015 di importo pari a 15.100 € che il committente provvedeva a pagare.
In data 29.2.2016 l'appaltatore emetteva la fattura a saldo n. 4/2016 di importo pari a 16.979,74 € VA inclusa che, tuttavia, veniva contestata dal committente.
Il committente contesta l'importo richiesto sia perché esorbitante rispetto a quanto inizialmente pattuito sia perché le opere commissionate con il contratto di appalto non sarebbero in realtà state completate.
Il contratto d'appalto fissava il costo complessivo in 18.250 €. È evidente, pertanto, la sproporzione tra quanto pattuito (18.250 €) e quanto invece complessivamente richiesto con le due fatture (32.079,74 €).
Appare dirimente quanto emerge dalle perizie di stima fatte eseguire, fuori dal giudizio, da entrambe le parti. Infatti, sia l'appaltatore sia il committente hanno commissionato, l'uno al geom. e l'altro al CP_2 geom. , la valutazione circa le opere concretamente eseguite e il valore delle stesse. CP_4
Ebbene, la perizia del geom. (per l'appaltatore), perizia eseguita nel contraddittorio tra le parti, ha CP_2 individuato il valore complessivo delle opere in concreto eseguite in 17.601,40 € (VA esclusa). Non può tenersi conto dell'importo riferito a un cantiere adiacente in quanto si tratta all'evidenza di prestazioni che nulla hanno a che vedere con il contratto sottoscritto tra le parti in data 15.10.2015 e, peraltro, contestate dal committente.
Si rileva che è lo stesso appaltatore a depositare in giudizio la suddetta perizia la quale viene invero contestata – dalla stessa parte che la produce – solamente per la parte relativa ai prezzi utilizzati dal geometra in quanto asseritamente diversi da quelli concordati tra le parti (vi è poi una mera e laconica osservazione circa il fatto che la perizia non terrebbe conto di tutti i lavori eseguiti: affermazione talmente generica da non assurgere a concreta e circoscritta contestazione).
Si deve pertanto prendere atto della natura sostanzialmente confessoria (riconoscendo di fatto il non integrale completamento delle prestazioni appaltate e così un fatto pregiudizievole per la parte che ne pretende il pagamento) della produzione in giudizio della perizia del geom. , commissionata dallo CP_2 stesso appaltatore, in quanto questa viene fornita dalla stessa parte che pretende il pagamento delle prestazioni eseguite e che vengono appunto elencate nella perizia medesima (e alla quale la stessa parte fa riferimento nella propria precisazione delle conclusioni).
pagina 3 di 8 A fronte della contestazione dei prezzi, il committente ha tuttavia eccepito che i prezzi applicati dallo stesso tecnico incaricato dall'appaltatore sono esattamente quelli che erano stati pattuiti con il contratto del
15.10.2015. A fronte di tale precisazione, l'appaltatore non ha fornito ulteriori e diverse circostanze volte a contrastare quanto emerge dai documenti in atti.
Si precisa che anche la perizia commissionata dal committente ha portato a un risultato sostanzialmente coincidente con quanto rilevato dal perito dell'appaltatore.
A fronte della sostanziale convergenza delle due perizie di parte, tenuto altresì conto della inutilità di una consulenza tecnica d'ufficio a fronte del mutamento dei luoghi (la causa è stata introdotta oltre sei anni dopo la conclusione dei rapporti tra le parti), dato atto dell'infondatezza della contestazione dell'appaltatore circa i prezzi applicati (in quanto invero coincidenti con quelli pattuiti), deve ritenersi accertato che i lavori in concreto eseguiti dall'appaltatore hanno un valore pari a 17.601,40 € oltre VA al 10% (10% come esplicitato nella stessa fattura del febbraio 2016) (ossia 19.361,54 VA inclusa).
Non può invece essere riconosciuto quanto richiesto per il pagamento del compenso del geom. . CP_2
L'appaltatore ha prodotto in giudizio una mera parcella “pro forma”. A fronte della contestazione del committente circa l'effettivo pagamento, l'appaltatore non ha fornito prova alcuna. Il pagamento deve pertanto ritenersi non accertato e così la spesa non sostenuta.
In conclusione, a fronte dell'incontestato pagamento da parte del committente di 15.100 €, residua un credito in capo all'appaltatore pari a 4.261,54 €.
È ora necessario esaminare le domande riconvenzionali del committente.
Il committente chiede che l'appaltatore venga condannato a pagare 8.250,00 € a titolo di penalità per la ritardata esecuzione del contratto.
Il contratto d'appalto prevedeva infatti che “nel caso di ritardato inizio, sospensione o fine lavori, verrà applicata una penale giornaliera pari ad € 50”.
Orbene, tale clausola appare in effetti riconducibile a una clausola penale da ritardo (artt. 1382 e ss. c.c.) in quanto predetermina, in via forfettaria, il danno da pagare per ogni giorno di ritardo nell'adempimento del contratto.
La durata dei lavori era stata stabilita in 20 giorni lavorativi continuativi.
Il committente allega che i lavori sono iniziati a rilento a causa della mancata consegna, da parte dell'appaltatore, di documentazione necessaria ai fini della regolarità del cantiere e che, una volta iniziati, sono proseguiti a rilento. Non solo, a fronte dell'emissione della fattura del 29.2.2016 a saldo, il committente rilevava una serie di vizi e difformità oltre al mancato completamento delle opere che lo determinavano a inviare una diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.) all'appaltatore (peraltro, con modalità ed pagina 4 di 8 effetti analoghi a quelli previsti dall'art. 1662 c.c.). In assenza di riscontro, il contratto d'appalto veniva risolto di diritto in data 3.5.2016.
Si deve precisare che non è stato chiesto l'accertamento della risoluzione di diritto, circostanza tuttavia che non è contestata tra le parti e che pertanto deve darsi per pacifica.
Come già osservato, il contratto prevedeva una penale da ritardo quantificata in 50 € per ogni giorno di ritardo.
Il contratto stabiliva che i lavori sarebbero dovuti iniziare in data 19.10.2015 e durare 20 giorni.
Se è vero che la clausola penale solleva il creditore dal provare il danno da ritardo, è altresì vero che è comunque necessario che questi alleghi il ritardo che imputa a controparte.
Invero, sul punto, il committente non è molto preciso. Dalle comunicazioni prodotte (doc. nn. 2 e 3 fascicolo convenuto) sembrerebbe infatti che il cantiere fosse stato chiuso dal 21.10.2015 al 17.11.2015. Le allegazioni sul punto sono tuttavia assai generiche e poco chiare.
Cionondimeno, si deve rilevare che tale imprecisione non inficia la domanda del committente.
Invero, come esplicitato nella pattuizione stessa conclusa tra le parti, il ritardo nell'esecuzione dei lavori può essere determinato alternativamente o cumulativamente: dal fatto che i lavori sono iniziati in ritardo rispetto alla data stabilita;
che i lavori, pur iniziati, sono stati poi sospesi;
che i lavori sono proseguiti a rilento. Ciò che conta, in definitiva, è la data di completamento dei lavori rispetto a quella pattuita.
Da contratto, i lavori dovevano iniziare il 19.10.2015 ed essere terminati in 20 giorni lavorativi continuativi ossia entro il 9.11.2020.
A fronte della richiesta del pagamento della penale da ritardo, trattandosi di una richiesta che si sostanzia nella pretesa del creditore di vedersi risarcito, seppur in via forfettaria, per il danno subito a causa del ritardo nell'adempimento della prestazione, si ritiene fosse onere del debitore (nel caso, l'appaltatore) dar prova dell'inesistenza dell'inadempimento (nella specie del ritardo – in quanto il ritardo è, in sostanza, una forma di inadempimento temporaneo v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 9714 del 03/05/2011) ovvero della sua non imputabilità al debitore, secondo i generali principi in tema di riparto dell'onere della prova nella responsabilità contrattuale.
La difesa dell'appaltatore, sul punto, non ha dedotto nulla se non che ritardo non vi fosse. Il che, tuttavia, rimane allegazione generica e non provata, nonché addirittura in contrasto con la stessa documentazione depositata dall'appaltatore, dal momento che la perizia del geom. , eseguita a dicembre 2016, dà CP_2 conto del mancato completamento dei lavori oggetto di contratto. Se i lavori non erano completi a dicembre 2016, è evidente che il termine contrattuale non è stato rispettato.
Come dies ad quem per l'individuazione dei giorni di ritardo per la quantificazione della penale è necessario fissare la data del 3.5.2016, ossia quando si è verificata la risoluzione di diritto del contratto a seguito del pagina 5 di 8 mancato riscontro da parte dell'appaltatore della diffida ad adempiere inviatagli dal committente in data
18.4.2016: ciò in quanto da quel momento l'adempimento non era più possibile (Cass. Sez. 2, Sentenza n.
15578 del 2022).
Tanto premesso, indipendentemente dalla data di concreto inizio dei lavori (ciò in quanto la sospensione dei lavori dedotta dal committente, ancorché non individui un preciso periodo, è comunque imputata a una condotta inadempiente dell'appaltatore, allegazione che quest'ultimo, come già detto, non è riuscito a contrastare in giudizio, e come tale sarebbe da considerare come ritardo), a fronte dell'inizio lavori stabilito in contratto per il 19.10.2015 e tenuto conto della loro durata prevista in 20 giorni lavorativi continuativi, questi sarebbero dovuti terminare entro il 9.11.2015. La penale da ritardo sarebbe quindi dovuta per i giorni intercorrenti tra il 9.11.2015 e il 3.5.2016.
Tuttavia, il committente ha esplicitato la propria richiesta precisando che i giorni di ritardo sono 165 decorrenti, però, dal 20.11.2015 (data della prima fattura), fino appunto al 3.5.2016: viene quindi individuato un periodo più breve (dal 20.11.2015 e non dal 9.11.2015). Il committente ha altresì precisamente individuato l'importo richiesto, ossia 8.250 € (dato dalla moltiplicazione di 50 € per 165 giorni). Orbene, come noto, nel caso in cui la parte individui la propria domanda di condanna in un preciso ammontare, il giudice deve ad esso attenersi e non può emettere una pronuncia di importo maggiore se non a pena di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) e conseguente nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione.
Tanto premesso, ritenuta fondata la domanda di condanna al pagamento della penale per il ritardo, tenuto conto della somma richiesta dal committente, accerta il diritto del committente a vedersi corrisposto l'importo di 8.250 € a titolo di penale da ritardo.
Il committente ha altresì formulato domanda di condanna dell'appaltatore al pagamento di 5.500 € per le spese sostenute per il completamento delle opere appaltate e la parziale eliminazione dei vizi da parte di terzi. Anche in tal caso la domanda è precisamente individuata (con tutto ciò che ne consegue in punto di rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato): viene chiesto il rimborso di 5.500 € asseritamente pagati a una terza TT che avrebbe completato quanto non terminato dall'appaltatore e avrebbe provveduto alla parziale eliminazione dei vizi riscontrati.
La domanda deve essere qualificata come domanda di risarcimento del danno per inadempimento e, specificamente, ricondotta ai rimedi generali previsti dal codice civile in caso di inadempimento contrattuale. Infatti, la giurisprudenza è pacifica nell'ammettere che i rimedi speciali di cui agli artt. 1667 e
1668 c.c. non sostituiscono, bensì si aggiungono, a quelli generali: invero, potrà farsi ricorso ai rimedi di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c. quando l'opera è stata completata mentre in caso di mancato completamento pagina 6 di 8 potrà certamente farsi ricorso alla disciplina generale di cui agli artt. 1453 e ss. c.c. (Cass. Sez. 2, Sentenza n.
13983 del 24/06/2011).
Nel caso di specie, l'opera in effetti non è stata completata, come emerge dalla perizia redatta per conto dell'appaltatore e da questi depositata in giudizio, nella quale si legge che mancano in effetti delle finiture e dalla quale risulta che il valore complessivo dei lavori eseguiti è inferiore a quello di cui al contratto (con ciò implicitamente riconoscendo che i lavori eseguiti sono inferiori rispetto a quelli pattuiti).
Applicando i principi generali in tema di riparto dell'onere della prova, è onere del committente-creditore allegare e provare il danno asseritamente subito a causa dell'inadempimento dell'appaltatore-debitore (art. 1223 c.c. – Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 3689 del 13/02/2025).
Già in punto allegazioni, tuttavia, si rilevano delle mancanze e delle contraddizioni.
Il committente, infatti, deduce di aver commissionato a una terza TT (la TT RA NC)
l'esecuzione delle opere necessarie al completamento di quanto non eseguito dall'appaltatore e l'eliminazione dei vizi emendabili. La descrizione appare assai generica. Non vengono fornite ulteriori precisazioni.
La contraddittorietà delle scarne allegazioni emerge poi dal confronto con la fattura n. 3/2017 emessa dalla TT RA nella quale si legge “[…] finiture pareti interne perimetrali e divisorie con rasante+reti”. Si parla in effetti di finiture, che potrebbero essere ricondotte a quelle che lo stesso perito dell'appaltatore aveva rilevato essere mancanti, e tuttavia non si parla affatto di eventuali opere necessarie per emendare i vizi riscontrati.
Invero, a fronte della contestazione dell'appaltatore, si ritiene che quanto dedotto e documentato dal committente non sia sufficiente a ritenere soddisfatto l'onere di allegazione e prova gravante in capo al committente-creditore.
Non emerge infatti da alcun documento la sicura riferibilità dei lavori asseritamente eseguiti dalla TT
RA alle lavorazioni lasciate incompiute dall'appaltatore.
Le stesse istanze istruttorie formulate sul punto dal committente erano in parte generiche (capitoli nn.
3-5 seconda memoria convenuto) e in parte (capitolo n. 6 ibidem) volte a colmare, solo con la seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., un deficit di allegazione di circostanze non secondarie in quanto afferenti alla stessa individuazione del danno risarcibile (identificato specificamente nell'esborso sostenuto per il pagamento delle prestazioni eseguite da altra TT).
Alla luce di quanto esposto, si ritiene che il committente non abbia assolto l'onere della prova sullo stesso gravante circa il risarcimento del danno richiesto.
Accertati come sopra i rispettivi crediti, si ritiene opportuno procedere alla c.d. compensazione atecnica, operazione meramente “contabile” da applicare in presenza di reciproche situazioni di dare-avere tutte pagina 7 di 8 sorgenti dal medesimo rapporto, ancorché complesso (da ultimo Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 26365 del
09/10/2024).
L'appaltatore ha un credito nei confronti del committente pari a 4.261,54 € mentre il committente vanta un credito nei confronti dell'appaltatore per 8.250 €: in conclusione, il committente è creditore nei confronti dell'appaltatore della somma di 3.988,46 €.
Infine, si ritiene non vi siano i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c..
In punto spese, a fronte della reciproca soccombenza parziale, si ritiene congruo operare la compensazione per ¾ delle spese mentre il restante ¼ deve essere posto a carico dell'appaltatore alla luce della sua condanna finale. Le spese sono liquidate come in dispositivo, secondo il DM 55/2014, aggiornato al DM
147/2022, ai valori medi dello scaglione da 5.201 € a 26.000 €.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- accerta il credito di , in qualità di titolare dell'impresa individuale “Edil Aurora di Parte_1
Hysenaj Agim”, di 4.261,54 € nei confronti di a titolo di corrispettivo per il CP_1 contratto di appalto meglio descritto in parte motiva;
- accerta il credito di di 8.250 € nei confronti di , in qualità di titolare CP_1 Parte_1 dell'impresa individuale “Edil Aurora di Hysenaj Agim”, a titolo di penale da ritardo in relazione all'esecuzione del contratto di appalto meglio descritto in parte motiva;
- applicata la c.d. compensazione atecnica, condanna , in qualità di titolare dell'impresa Parte_1 individuale “Edil Aurora di Hysenaj Agim”, a pagare in favore di la somma di CP_1
3.988,46 €;
- rigetta le ulteriori domande delle parti;
- condanna , in qualità di titolare dell'impresa individuale “Edil Aurora di Hysenaj Parte_1
Agim”, a rifondere ad ¼ delle spese del presente giudizio liquidate in 1.269,25 € per CP_1 compensi oltre spese generali al 15%, c.p.a. e VA se dovuta, compensati i restanti ¾ di spese.
Gorizia, 19 marzo 2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Martina Ponzin
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Il Giudice unico, Dott.ssa Martina Ponzin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ; P.VA , titolare dell'impresa individuale Parte_1 C.F._1 P.VA_1
“Edil Aurora di Hysenaj Agim” con sede in 31050 NZ TO (Tv) via Roma n. 107, nato a [...]
(Kosovo) il 10.03.1979 e residente in [...] int. 4, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Vittor attore contro
(CF , residente a [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso e dall'avv. Marco Antonio Bianca e l'avv. Damiana Princic
convenuto
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti costituite:
Per l'attore:
“nel merito in via principale:
- accertare e dichiarare che il sig. va creditore nei confronti del convenuto della somma capitale di € 16.979,74 Parte_1
a titolo di corrispettivo del contratto di appalto stipulato fra le parti in data 15.10.2015, nonché della somma di € 902,85 di cui al preavviso di parcella del geom. dd. 28.12.2016 e, per l'effetto, condannare il geom. al CP_2 CP_1 pagamento nei confronti dell'attore della somma di € 17.882,59, oltre agli interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo;
nel merito in via subordinata:
- accertare e dichiarare che il sig. va creditore nei confronti del convenuto della somma capitale di € 5.142,31 Parte_1 pari alla differenza tra € 20.242,31 (valore VA inclusa delle opere così come quantificato dal geom. ed € CP_2 pagina 1 di 8 15.100,00 (importo già versato dal convento all'attore in seguito all'emissione della fattura n. 26/2015), per l'effetto condannare il geom. al pagamento nei confronti dell'attore di detta somma, oltre agli interessi legali dal dì del CP_1 dovuto al saldo effettivo.
In ogni caso respingersi le domande formulate in via riconvenzionale da parte convenuta perché infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e compensi di causa.”.
In via istruttoria come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 9.7.2024.
Per il convenuto:
“Nel merito: contraris reiectis, respingersi la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto nulla dovendo il convenuto all'attore. .
In via riconvenzionale: accertarsi dichiarasi che il convenuto è creditore verso l'attore della somma di Euro 8.250,00 per il pagamento della penalità per la ritardata esecuzione del contratto e di Euro 5.500,00 per le spese sostenute per il completamento delle opere appaltate e la parziale eliminazione dei vizi da parte di terzi, e per l'effetto condannare l'attore al pagamento delle predette somme in favore del convenuto ovvero, in subordine, accertare e dichiarare l'estinzione dell'eventuale credito residuo dell'attore per intervenuta compensazione impropria e/o legale e/o giudiziale dello stesso fino a concorrenza dei predetti crediti del convenuto e condannare l'attore al pagamento in favore del convenuto della somma residua.
In via accessoria: accertato e dichiarato che l'attore ha agito in giudizio con mala fede o colpa grave condannare lo stesso oltre che alle spese, al risarcimento dei danni da liquidarsi d'Ufficio.”
In via istruttoria come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 8.7.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , in qualità di titolare dell'impresa individuale Parte_1
“Edil Aurora di Hysenaj Agim”, conveniva in giudizio deducendo di essere creditore nei CP_1 suoi confronti della somma capitale di € 16.979,74 a titolo di corrispettivo del contratto di appalto stipulato fra le parti in data 15.10.2015 nonché della somma di € 902,85 di cui al preavviso di parcella del geom.
. 28.12.2016. Controparte_3
Si costituiva contestando la domanda avversaria in quanto non dovuta a causa CP_1 dell'esorbitanza di quanto richiesto rispetto a quanto pattuito nonché alla luce della mancata completa esecuzione di quanto oggetto di contratto. Formulava altresì domanda riconvenzionale al fine di ottenere la condanna di al pagamento delle spese sostenute per il completamento delle opere appaltate e Parte_1 la parziale eliminazione dei vizi da parte di terzi nonché della somma dovuta a titolo di penale da ritardo.
In particolare, deduceva che aveva già provveduto al pagamento della prima fattura in CP_1 acconto (15.100 €, fatt. n. 26/2015), che la TT attrice non aveva completato le opere come descritte nel contratto di appalto, sussistendo altresì vizi e difetti che, per la parte emendabile, erano stati oggetto di successivo intervento riparatore da parte di altra TT, determinando il committente a inviare diffida ad pagina 2 di 8 adempiere ex art. 1454 c.c. che, rimasta priva di riscontro, ha comportato la risoluzione di diritto del contratto in data 3.5.2016.
A seguito dello scambio delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., rigettate le istanze istruttorie, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
È fatto pacifico che tra le parti sia stato concluso, in data 15.10.2015, un contratto d'appalto avente ad oggetto le prestazioni meglio indicate nel capitolato (doc. n. 1 fascicolo convenuto).
In data 20.11.2015 l'appaltatore emetteva la fattura d'acconto n. 26/2015 di importo pari a 15.100 € che il committente provvedeva a pagare.
In data 29.2.2016 l'appaltatore emetteva la fattura a saldo n. 4/2016 di importo pari a 16.979,74 € VA inclusa che, tuttavia, veniva contestata dal committente.
Il committente contesta l'importo richiesto sia perché esorbitante rispetto a quanto inizialmente pattuito sia perché le opere commissionate con il contratto di appalto non sarebbero in realtà state completate.
Il contratto d'appalto fissava il costo complessivo in 18.250 €. È evidente, pertanto, la sproporzione tra quanto pattuito (18.250 €) e quanto invece complessivamente richiesto con le due fatture (32.079,74 €).
Appare dirimente quanto emerge dalle perizie di stima fatte eseguire, fuori dal giudizio, da entrambe le parti. Infatti, sia l'appaltatore sia il committente hanno commissionato, l'uno al geom. e l'altro al CP_2 geom. , la valutazione circa le opere concretamente eseguite e il valore delle stesse. CP_4
Ebbene, la perizia del geom. (per l'appaltatore), perizia eseguita nel contraddittorio tra le parti, ha CP_2 individuato il valore complessivo delle opere in concreto eseguite in 17.601,40 € (VA esclusa). Non può tenersi conto dell'importo riferito a un cantiere adiacente in quanto si tratta all'evidenza di prestazioni che nulla hanno a che vedere con il contratto sottoscritto tra le parti in data 15.10.2015 e, peraltro, contestate dal committente.
Si rileva che è lo stesso appaltatore a depositare in giudizio la suddetta perizia la quale viene invero contestata – dalla stessa parte che la produce – solamente per la parte relativa ai prezzi utilizzati dal geometra in quanto asseritamente diversi da quelli concordati tra le parti (vi è poi una mera e laconica osservazione circa il fatto che la perizia non terrebbe conto di tutti i lavori eseguiti: affermazione talmente generica da non assurgere a concreta e circoscritta contestazione).
Si deve pertanto prendere atto della natura sostanzialmente confessoria (riconoscendo di fatto il non integrale completamento delle prestazioni appaltate e così un fatto pregiudizievole per la parte che ne pretende il pagamento) della produzione in giudizio della perizia del geom. , commissionata dallo CP_2 stesso appaltatore, in quanto questa viene fornita dalla stessa parte che pretende il pagamento delle prestazioni eseguite e che vengono appunto elencate nella perizia medesima (e alla quale la stessa parte fa riferimento nella propria precisazione delle conclusioni).
pagina 3 di 8 A fronte della contestazione dei prezzi, il committente ha tuttavia eccepito che i prezzi applicati dallo stesso tecnico incaricato dall'appaltatore sono esattamente quelli che erano stati pattuiti con il contratto del
15.10.2015. A fronte di tale precisazione, l'appaltatore non ha fornito ulteriori e diverse circostanze volte a contrastare quanto emerge dai documenti in atti.
Si precisa che anche la perizia commissionata dal committente ha portato a un risultato sostanzialmente coincidente con quanto rilevato dal perito dell'appaltatore.
A fronte della sostanziale convergenza delle due perizie di parte, tenuto altresì conto della inutilità di una consulenza tecnica d'ufficio a fronte del mutamento dei luoghi (la causa è stata introdotta oltre sei anni dopo la conclusione dei rapporti tra le parti), dato atto dell'infondatezza della contestazione dell'appaltatore circa i prezzi applicati (in quanto invero coincidenti con quelli pattuiti), deve ritenersi accertato che i lavori in concreto eseguiti dall'appaltatore hanno un valore pari a 17.601,40 € oltre VA al 10% (10% come esplicitato nella stessa fattura del febbraio 2016) (ossia 19.361,54 VA inclusa).
Non può invece essere riconosciuto quanto richiesto per il pagamento del compenso del geom. . CP_2
L'appaltatore ha prodotto in giudizio una mera parcella “pro forma”. A fronte della contestazione del committente circa l'effettivo pagamento, l'appaltatore non ha fornito prova alcuna. Il pagamento deve pertanto ritenersi non accertato e così la spesa non sostenuta.
In conclusione, a fronte dell'incontestato pagamento da parte del committente di 15.100 €, residua un credito in capo all'appaltatore pari a 4.261,54 €.
È ora necessario esaminare le domande riconvenzionali del committente.
Il committente chiede che l'appaltatore venga condannato a pagare 8.250,00 € a titolo di penalità per la ritardata esecuzione del contratto.
Il contratto d'appalto prevedeva infatti che “nel caso di ritardato inizio, sospensione o fine lavori, verrà applicata una penale giornaliera pari ad € 50”.
Orbene, tale clausola appare in effetti riconducibile a una clausola penale da ritardo (artt. 1382 e ss. c.c.) in quanto predetermina, in via forfettaria, il danno da pagare per ogni giorno di ritardo nell'adempimento del contratto.
La durata dei lavori era stata stabilita in 20 giorni lavorativi continuativi.
Il committente allega che i lavori sono iniziati a rilento a causa della mancata consegna, da parte dell'appaltatore, di documentazione necessaria ai fini della regolarità del cantiere e che, una volta iniziati, sono proseguiti a rilento. Non solo, a fronte dell'emissione della fattura del 29.2.2016 a saldo, il committente rilevava una serie di vizi e difformità oltre al mancato completamento delle opere che lo determinavano a inviare una diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.) all'appaltatore (peraltro, con modalità ed pagina 4 di 8 effetti analoghi a quelli previsti dall'art. 1662 c.c.). In assenza di riscontro, il contratto d'appalto veniva risolto di diritto in data 3.5.2016.
Si deve precisare che non è stato chiesto l'accertamento della risoluzione di diritto, circostanza tuttavia che non è contestata tra le parti e che pertanto deve darsi per pacifica.
Come già osservato, il contratto prevedeva una penale da ritardo quantificata in 50 € per ogni giorno di ritardo.
Il contratto stabiliva che i lavori sarebbero dovuti iniziare in data 19.10.2015 e durare 20 giorni.
Se è vero che la clausola penale solleva il creditore dal provare il danno da ritardo, è altresì vero che è comunque necessario che questi alleghi il ritardo che imputa a controparte.
Invero, sul punto, il committente non è molto preciso. Dalle comunicazioni prodotte (doc. nn. 2 e 3 fascicolo convenuto) sembrerebbe infatti che il cantiere fosse stato chiuso dal 21.10.2015 al 17.11.2015. Le allegazioni sul punto sono tuttavia assai generiche e poco chiare.
Cionondimeno, si deve rilevare che tale imprecisione non inficia la domanda del committente.
Invero, come esplicitato nella pattuizione stessa conclusa tra le parti, il ritardo nell'esecuzione dei lavori può essere determinato alternativamente o cumulativamente: dal fatto che i lavori sono iniziati in ritardo rispetto alla data stabilita;
che i lavori, pur iniziati, sono stati poi sospesi;
che i lavori sono proseguiti a rilento. Ciò che conta, in definitiva, è la data di completamento dei lavori rispetto a quella pattuita.
Da contratto, i lavori dovevano iniziare il 19.10.2015 ed essere terminati in 20 giorni lavorativi continuativi ossia entro il 9.11.2020.
A fronte della richiesta del pagamento della penale da ritardo, trattandosi di una richiesta che si sostanzia nella pretesa del creditore di vedersi risarcito, seppur in via forfettaria, per il danno subito a causa del ritardo nell'adempimento della prestazione, si ritiene fosse onere del debitore (nel caso, l'appaltatore) dar prova dell'inesistenza dell'inadempimento (nella specie del ritardo – in quanto il ritardo è, in sostanza, una forma di inadempimento temporaneo v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 9714 del 03/05/2011) ovvero della sua non imputabilità al debitore, secondo i generali principi in tema di riparto dell'onere della prova nella responsabilità contrattuale.
La difesa dell'appaltatore, sul punto, non ha dedotto nulla se non che ritardo non vi fosse. Il che, tuttavia, rimane allegazione generica e non provata, nonché addirittura in contrasto con la stessa documentazione depositata dall'appaltatore, dal momento che la perizia del geom. , eseguita a dicembre 2016, dà CP_2 conto del mancato completamento dei lavori oggetto di contratto. Se i lavori non erano completi a dicembre 2016, è evidente che il termine contrattuale non è stato rispettato.
Come dies ad quem per l'individuazione dei giorni di ritardo per la quantificazione della penale è necessario fissare la data del 3.5.2016, ossia quando si è verificata la risoluzione di diritto del contratto a seguito del pagina 5 di 8 mancato riscontro da parte dell'appaltatore della diffida ad adempiere inviatagli dal committente in data
18.4.2016: ciò in quanto da quel momento l'adempimento non era più possibile (Cass. Sez. 2, Sentenza n.
15578 del 2022).
Tanto premesso, indipendentemente dalla data di concreto inizio dei lavori (ciò in quanto la sospensione dei lavori dedotta dal committente, ancorché non individui un preciso periodo, è comunque imputata a una condotta inadempiente dell'appaltatore, allegazione che quest'ultimo, come già detto, non è riuscito a contrastare in giudizio, e come tale sarebbe da considerare come ritardo), a fronte dell'inizio lavori stabilito in contratto per il 19.10.2015 e tenuto conto della loro durata prevista in 20 giorni lavorativi continuativi, questi sarebbero dovuti terminare entro il 9.11.2015. La penale da ritardo sarebbe quindi dovuta per i giorni intercorrenti tra il 9.11.2015 e il 3.5.2016.
Tuttavia, il committente ha esplicitato la propria richiesta precisando che i giorni di ritardo sono 165 decorrenti, però, dal 20.11.2015 (data della prima fattura), fino appunto al 3.5.2016: viene quindi individuato un periodo più breve (dal 20.11.2015 e non dal 9.11.2015). Il committente ha altresì precisamente individuato l'importo richiesto, ossia 8.250 € (dato dalla moltiplicazione di 50 € per 165 giorni). Orbene, come noto, nel caso in cui la parte individui la propria domanda di condanna in un preciso ammontare, il giudice deve ad esso attenersi e non può emettere una pronuncia di importo maggiore se non a pena di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) e conseguente nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione.
Tanto premesso, ritenuta fondata la domanda di condanna al pagamento della penale per il ritardo, tenuto conto della somma richiesta dal committente, accerta il diritto del committente a vedersi corrisposto l'importo di 8.250 € a titolo di penale da ritardo.
Il committente ha altresì formulato domanda di condanna dell'appaltatore al pagamento di 5.500 € per le spese sostenute per il completamento delle opere appaltate e la parziale eliminazione dei vizi da parte di terzi. Anche in tal caso la domanda è precisamente individuata (con tutto ciò che ne consegue in punto di rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato): viene chiesto il rimborso di 5.500 € asseritamente pagati a una terza TT che avrebbe completato quanto non terminato dall'appaltatore e avrebbe provveduto alla parziale eliminazione dei vizi riscontrati.
La domanda deve essere qualificata come domanda di risarcimento del danno per inadempimento e, specificamente, ricondotta ai rimedi generali previsti dal codice civile in caso di inadempimento contrattuale. Infatti, la giurisprudenza è pacifica nell'ammettere che i rimedi speciali di cui agli artt. 1667 e
1668 c.c. non sostituiscono, bensì si aggiungono, a quelli generali: invero, potrà farsi ricorso ai rimedi di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c. quando l'opera è stata completata mentre in caso di mancato completamento pagina 6 di 8 potrà certamente farsi ricorso alla disciplina generale di cui agli artt. 1453 e ss. c.c. (Cass. Sez. 2, Sentenza n.
13983 del 24/06/2011).
Nel caso di specie, l'opera in effetti non è stata completata, come emerge dalla perizia redatta per conto dell'appaltatore e da questi depositata in giudizio, nella quale si legge che mancano in effetti delle finiture e dalla quale risulta che il valore complessivo dei lavori eseguiti è inferiore a quello di cui al contratto (con ciò implicitamente riconoscendo che i lavori eseguiti sono inferiori rispetto a quelli pattuiti).
Applicando i principi generali in tema di riparto dell'onere della prova, è onere del committente-creditore allegare e provare il danno asseritamente subito a causa dell'inadempimento dell'appaltatore-debitore (art. 1223 c.c. – Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 3689 del 13/02/2025).
Già in punto allegazioni, tuttavia, si rilevano delle mancanze e delle contraddizioni.
Il committente, infatti, deduce di aver commissionato a una terza TT (la TT RA NC)
l'esecuzione delle opere necessarie al completamento di quanto non eseguito dall'appaltatore e l'eliminazione dei vizi emendabili. La descrizione appare assai generica. Non vengono fornite ulteriori precisazioni.
La contraddittorietà delle scarne allegazioni emerge poi dal confronto con la fattura n. 3/2017 emessa dalla TT RA nella quale si legge “[…] finiture pareti interne perimetrali e divisorie con rasante+reti”. Si parla in effetti di finiture, che potrebbero essere ricondotte a quelle che lo stesso perito dell'appaltatore aveva rilevato essere mancanti, e tuttavia non si parla affatto di eventuali opere necessarie per emendare i vizi riscontrati.
Invero, a fronte della contestazione dell'appaltatore, si ritiene che quanto dedotto e documentato dal committente non sia sufficiente a ritenere soddisfatto l'onere di allegazione e prova gravante in capo al committente-creditore.
Non emerge infatti da alcun documento la sicura riferibilità dei lavori asseritamente eseguiti dalla TT
RA alle lavorazioni lasciate incompiute dall'appaltatore.
Le stesse istanze istruttorie formulate sul punto dal committente erano in parte generiche (capitoli nn.
3-5 seconda memoria convenuto) e in parte (capitolo n. 6 ibidem) volte a colmare, solo con la seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., un deficit di allegazione di circostanze non secondarie in quanto afferenti alla stessa individuazione del danno risarcibile (identificato specificamente nell'esborso sostenuto per il pagamento delle prestazioni eseguite da altra TT).
Alla luce di quanto esposto, si ritiene che il committente non abbia assolto l'onere della prova sullo stesso gravante circa il risarcimento del danno richiesto.
Accertati come sopra i rispettivi crediti, si ritiene opportuno procedere alla c.d. compensazione atecnica, operazione meramente “contabile” da applicare in presenza di reciproche situazioni di dare-avere tutte pagina 7 di 8 sorgenti dal medesimo rapporto, ancorché complesso (da ultimo Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 26365 del
09/10/2024).
L'appaltatore ha un credito nei confronti del committente pari a 4.261,54 € mentre il committente vanta un credito nei confronti dell'appaltatore per 8.250 €: in conclusione, il committente è creditore nei confronti dell'appaltatore della somma di 3.988,46 €.
Infine, si ritiene non vi siano i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c..
In punto spese, a fronte della reciproca soccombenza parziale, si ritiene congruo operare la compensazione per ¾ delle spese mentre il restante ¼ deve essere posto a carico dell'appaltatore alla luce della sua condanna finale. Le spese sono liquidate come in dispositivo, secondo il DM 55/2014, aggiornato al DM
147/2022, ai valori medi dello scaglione da 5.201 € a 26.000 €.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- accerta il credito di , in qualità di titolare dell'impresa individuale “Edil Aurora di Parte_1
Hysenaj Agim”, di 4.261,54 € nei confronti di a titolo di corrispettivo per il CP_1 contratto di appalto meglio descritto in parte motiva;
- accerta il credito di di 8.250 € nei confronti di , in qualità di titolare CP_1 Parte_1 dell'impresa individuale “Edil Aurora di Hysenaj Agim”, a titolo di penale da ritardo in relazione all'esecuzione del contratto di appalto meglio descritto in parte motiva;
- applicata la c.d. compensazione atecnica, condanna , in qualità di titolare dell'impresa Parte_1 individuale “Edil Aurora di Hysenaj Agim”, a pagare in favore di la somma di CP_1
3.988,46 €;
- rigetta le ulteriori domande delle parti;
- condanna , in qualità di titolare dell'impresa individuale “Edil Aurora di Hysenaj Parte_1
Agim”, a rifondere ad ¼ delle spese del presente giudizio liquidate in 1.269,25 € per CP_1 compensi oltre spese generali al 15%, c.p.a. e VA se dovuta, compensati i restanti ¾ di spese.
Gorizia, 19 marzo 2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Martina Ponzin
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