Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 18/12/2025, n. 8226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8226 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08226/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05558/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5558 del 2022, proposto da
GI ON, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Sarro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Terzigno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna De Sarno, Rosaria Petillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Procura della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, Ministero della Giustizia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
Cassa Depositi e Prestiti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
dell'ordinanza del Comune di Terzigno n. 51/2022 prot.n. 18634/2022 dell'11.08.2022 avente ad oggetto "ingiunzione di pagamento a carico di ON GI - riscossione somme occorse per l'abbattimento immobili abusivi".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Terzigno e della Cassa Depositi e Prestiti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025 il dott. NL Di VI e letta la richiesta di passaggio in decisione di parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
E’ impugnata l’ingiunzione di pagamento in epigrafe, preceduta da comunicazione di avvio del procedimento, emessa a carico della ricorrente (in qualità di proprietaria), per la riscossione delle somme occorse per l’abbattimento di immobili abusivi siti in via Fiume 58, effettuato dal Comune su ordine della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli e con anticipazione delle risorse sul fondo per le demolizioni presso Cassa Depositi e Prestiti, con importo di € 197.790,72 con espresso avvertimento che, in caso di mancato pagamento, si sarebbe proceduto alla riscossione forzata ai sensi del R.D. n. 639/1910.
La istante lamenta violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili, ivi compreso il difetto di motivazione, dolendosi, in particolare, della presunta omissione dell’accertamento di inottemperanza della ordinanza di demolizione, della mancanza di contraddittorio con il privato circa le modalità di esecuzione dell’abbattimento e l’omessa comunicazione di avvio dei lavori, ciò che avrebbe consentito alla medesima di provvedere autonomamente alla esecuzione dell’ordine di ripristino, nonché della mancata rendicontazione dei lavori.
In particolare, contesta il quantum delle spese sostenute per l’esecuzione del provvedimento e lamenta che la demolizione si sarebbe svolta senza l’osservanza dell’iter procedimentale previsto per l’abbattimento di opere abusive in zona vincolata e, inoltre, il costo della demolizione sarebbe sproporzionato rispetto ai valori di mercato come ricostruiti dal consulente di parte.
Resiste in giudizio il Comune di Terzigno che replica alle censure, deposita documentazione (decreti di liquidazione ai consulenti tecnici) e chiede il rigetto del ricorso, evidenziando che la contestazione giudiziale attiene alla determinazione del quantum stimato dalla Procura Generale per l’esecuzione della demolizione.
Si è costituita la Cassa Depositi e Prestiti eccependo il difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale e, in subordine, oppone la carenza di legittimazione passiva in quanto l’ingiunzione impugnata è stata emessa dal Comune.
All'udienza pubblica del 5.12.2025, la causa veniva chiamata e assunta in decisione.
Coglie nel segno l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione in quanto il giudizio rientra nella sfera di cognizione del giudice ordinario.
In giurisprudenza si è sostenuto (C.g.a., sez. giur., n. 92/2025; T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 1550/2025) che il Comune è titolare di un diritto di credito per il recupero delle somme occorse per la demolizione non eseguita spontaneamente dall'autore dell'abuso, a fronte dell'obbligazione di quest'ultimo, rimasto inadempiente, di rimborsare tutte le spese sostenute dall'amministrazione. Si tratta di una fattispecie complessa - che può ricondursi all'interno di quella generale della c.d. "esecuzione in danno", costituita dalla esecutività del provvedimento, dall'inerzia dell'obbligato e dall'avvenuto esercizio del potere sostitutivo - nella quale il diritto dell'amministrazione al rimborso di tali spese ha ad oggetto una prestazione di natura patrimoniale ed è regolato dalle comuni norme sui diritti di credito (Cass. civ., sez. III, 25 maggio 2007, n. 12231). Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che le spese sostenute per la cosiddetta "esecuzione in danno" - quando cioè il Comune sulla scorta dei suoi poteri sostitutivi proceda direttamente ad eseguire ordinanze sindacali contingibili e urgenti a protezione della incolumità e salute pubbliche - danno luogo ad una obbligazione di diritto privato trovando quest'ultima esclusivo presupposto nell'inerzia dell'obbligato all'esecuzione di tali ordinanze e nell'esercizio del potere sostitutivo della pubblica amministrazione.
In detti casi non si pone difatti in discussione il provvedimento amministrativo poiché si tratta soltanto di accertare il diritto dell'amministrazione al rimborso delle spese da essa sostenute in forza di una fattispecie complessa costituita dalla esecutività del provvedimento, dall'inerzia dell'obbligato e dall'avvenuto esercizio del potere sostitutivo; il diritto dell'amministrazione al rimborso di tali spese ha pertanto ad oggetto una prestazione di natura patrimoniale ed è regolato dalle comuni norme sui diritti di credito (Cass. civ., sez. un. n. 15611 del 2006).
Ne discende, pertanto, che la giurisdizione a decidere della opposta "ingiunzione fiscale" appartiene al giudice ordinario (Cass. civ., sez. un., n. 22756/2018) anche nel caso in esame, in cui il Comune ha proceduto alla esecuzione in danno dell’ordine di demolizione in esecuzione di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria penale.
A tali considerazioni va poi aggiunto che non si controverte della legittimità di un atto in materia urbanistica o edilizia concernente l’uso del territorio ex art. 133, lett. ‘f’ del c.p.a. e, infatti, il gravame è incentrato sulla presunta incongruità della spesa per la demolizione sostenuta dall’amministrazione e di cui è chiesto il recupero nei confronti del privato.
Da tali considerazioni discende che la questione all'esame rientra nell'alveo delle modalità con le quali è condotto ad esecuzione l'ordine susseguente al provvedimento emesso dall’Autorità giudiziaria ordinaria, con conseguente devoluzione di ogni relativa controversia al giudice ordinario (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, n. 2247 del 2016, secondo cui: "la giurisprudenza, sia del Giudice amministrativo che della Corte di Cassazione in sede penale, è pacifica e conforme nel predicare che gli atti e i provvedimenti inserentisi nella fase dell'esecuzione di un ordine di demolizione impartito con la sentenza recante condanna penale per i reati di violazione della normativa urbanistico - edilizia, sub specie di sanzione accessoria a contenuto amministrativo ma caratterizzata dalla natura giurisdizionale dell'autorità emanate …, sono devoluti alla cognizione del giudice ordinario...”).
Avuto riguardo alla natura processuale della decisione assunta, deve essere disposta la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, per essere la causa devoluta alla cognizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il processo può essere proseguito nel termine di cui all’art. 11 cod. proc. amm..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NL Di VI, Presidente, Estensore
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere
Angela Fontana, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NL Di VI |
IL SEGRETARIO