CA
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 06/06/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI MESSINA SEZIONE I CIVILE
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in Camera di Consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Augusto SABATINI Presidente Dott.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere Dott. Francesco TREPPICCIONE Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 105/2021 R.G., vertente tra
nato l'[...] a [...] c.f. Parte_1
titolare della ditta “La Linea Automobili” di C.F._1 Parte_1
RA (EN) c.f.. elet
[...] P.IVA_1
o a Catania al Viale Africa n. 152, pres egale dell'Avv. Gaetano Giunta del Foro di Catania, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato in calce all'atto d'appello
APPELLANTE e
, nato il [...] a [...] c.f.: Controparte_1 [...] amente domiciliato in Messina, Via San Filip C.F._2 lo studio dell'avv. Antonio Cardile che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado APPELLATO e
nato il [...] a [...], c.f. Controparte_2 vamente domiciliato in Catania, Via Umberto I, C.F._3 ell'Avv. Marco Mazzeo Viante, che lo rappresenta e difende per procura alle liti rilasciata su foglio separato in calce alla comparsa di COe in appello APPELLATO
1 Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1113/2020 R. Sent. del Tribunale di Messina emessa il 14.7.2020, pubblicata il 15.7.2020, nel procedimento iscritto al n. 1943/2011 R.G., tra le parti avente ad oggetto: vendita di cose mobili
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 16.09.2024 tenuta in “trattazione cartolare” con note ritualmente depositate i procuratori delle parti hanno chiesto che la causa fosse decisa.
Il procuratore della parte appellante ha così concluso:
“… 1. Si insiste in tutto quanto eccepito, dedotto e richiesto nell'atto di citazione in appello e nei verbali di causa, da intendersi integralmente ripetuto e trascritto, nonché nell'ammissione dei mezzi di prova articolati in atti e rigettati dal Giudice di prime cure, in quanto rilevanti ed ammissibili. Si contesta e chiede il rigetto di tutto quanto ex adverso eccepito, dedotto e richiesto dai convenuti poiché infondato in fatto e in diritto.
2. In subordine, nella denegata ipotesi di rigetto delle suddette istanze istruttorie, si precisano le conclusioni come rassegnate in seno all'atto di appello, di cui si chiede l'integrale accoglimento con conseguente riforma della sentenza impugnata e si chiede trattenersi la causa in decisione con concessione di termini ex art. 190 c.p.c.”
Il procuratore della parte appellata riportandosi alle conclusioni Controparte_1 rassegnate nella comparsa di CO
“ … 1) ritenere e dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché infondato l'appello proposto da “La Linea Automobili” di con conseguente conferma della Controparte_3 sentenza n. 1123/2020 emessa dal Tribunale di Messina;
2) condannare controparte al pagamento delle spese e compensi del giudizio, distraendoli in favore del sottoscritto difensore, che dichiara ex art. 93 c.p.c. di avere anticipato le prime e di non avere riscosso i compensi..”
Il procuratore della parte appellata , riportandosi alle conclusioni Controparte_2 rassegnate nella comparsa di IT
“ - dichiarare inammissibile l'appello proposto ex art. 348 bis c.p.c. non avendo lo stesso una ragionevole probabilità di essere accolto nonché per la mancata specificazione delle parti del provvedimento impugnato da riesaminare e delle indicazioni delle modifiche da effettuare nella sentenza di primo grado. Senza recesso, in subordine, nel merito, qualora ne fosse consentita la trattazione, - rigettare l'appello proposto da proposto da “ Parte_2
poiché infondato in fatto ed in diritto;
- rig
[...] di sospensione della Sentenza di primo grado ex art. 283 c.p.c. poiché infondata, indimostrata e carente nei presupposti fondanti. - col favore di spese e compensi legali.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con citazione in appello notificata il 14.02.2021 quale Parte_1 titolare della ditta “La Linea Automobili” di gnato Parte_1 davanti a questa Corte nei confronti di e Controparte_1 [...]
la sentenza indicata in oggetto con la quale il Tribunale di Controparte_2 mande di risoluzione del contratto di vendita del 17.11.2009, di restituzione del prezzo e di risarcimento dei danni relativo al veicolo usato Land Rover Freelander 2.0 Td5 targata ZA 247 FR, nel giudizio iscritto al N. 1943/2011 R.G. ha così disposto:
“Accoglie le domande dell'attore, per l'effetto, risolve il contratto di compravendita dell'autovettura Land Rover Freelander 2,0 Td 5, targata ZA 247 FR, concluso tra e “La Linea Automobili” di in data 17.11.2009, Controparte_1 Parte_1 ea Automobili” di amento in favore di Parte_1 della somma di € ressi come in motivazione, e Controparte_1 e da parte di dell'autovettura indicata in favore Controparte_1 della convenuta “La Linea Automobili” di 2. Condanna, altresì, “La Parte_1 P Linea Automobili” ore di Parte_1 Controparte_1 della somma di € i come in motivazione;
3. formulate dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato;
4. Condanna “
[...] alla rifusione nei confronti dell'attore e del terzo Parte_2 er l'attore in € 2.790,00 per onorari e € 195,28 per esborsi, oltre i.v.a. e cpa, come per legge, e spese generali nella misura del 15%, da distrarsi in favore dell'avv. Antonio Cardile, e per il terzo chiamato in € 2.790,00 per onorari, oltre i.v.a. e cpa, come per legge, e spese generali nella misura del 15%..”
La parte appellante ha contestato la sentenza per i motivi che s'illustreranno infra ed ha chiesto che, in riforma della stessa, fosse accolto il gravame e quindi, previa sospensiva, respingersi le domande attoree perché infondate in fatto e diritto con vittoria di spese e compensi di causa dichiarando che il chiamato in causa fosse tenuto a manlevare l'appellante da Controparte_2 ogni pr lo stesso a rifonderlo da quanto eventualmente sarebbe stato tenuto a pagare all'attore. Chiedeva altresì condannarsi l'appellato al pagamento delle spese Controparte_1 sostenute dal arazioni all'auto, siccome non Parte_1 dovute, ammo 4.
Instaurato il contraddittorio, con comparse depositate il 17.06.2021 e il 25.05.2021 si sono costituiti gli appellati e Controparte_2 CP_1
per resistere al gravame
[...] inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 342 e 348 c.p.c. nonché rigettarlo nel merito con conferma della sentenza di primo grado e condanna al pagamento delle spese processuali.
3 La Corte con ordinanza del 6.05.2022, ritenendo non sussistere le condizioni di cui all'art. 348 bis e ter c.p.c. rigettava la declaratoria di inammissibilità dell'appello nonché la chiesta sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata condannando la parte appellante al pagamento della pena pecuniaria di € 250,00 ed ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, riservandosi l'esame per l'ammissione delle eventuali richieste istruttorie avanzate dalla parte appellante.
All'udienza del 16.09.2024, tenuta in trattazione cartolare, precisate le conclusioni previa concessione dei termini per il deposito delle note di trattazione di cui infra, la causa è stata assunta in decisione con i termini per il deposito di memorie conclusive a sensi dell'art. 190 c.p.c.. Le parti hanno depositato scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
PRELIMINARMENTE: SULL'INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO AI SENSI DELL'ART. 342 E 348 BIS C.P.C.
Prima di procedere con l'esame nel merito dell'appello appare opportuno esaminare l'eccezione proposta dagli appellati e Controparte_1 [...]
in relazione alla inammissibilit la Controparte_2
p.c.
Secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità l'art. 342 comma I c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. dalla l.n. 134 del 2012) non esige lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum” formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o della interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere”. (Cass. Civ. Sezione Terza Ord. N.10916 del 05/05/2017). Al riguardo, è sufficiente, osservare che l'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito nella l. n. 134 del 2012, ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame, non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo
4 il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata. (Cass. Civ., sez. lav., 05/02/2015, n. 2143). Nella specie, risultano sufficientemente indicate tanto le parti della motivazione ritenute erronee quanto le ragioni poste a fondamento delle critiche e la loro rilevanza al fine di confutare la decisione impugnata, come, peraltro, dimostra la circostanza che la stessa appellata è stata in grado di predisporre una congrua difesa. 1 Non ricorrendo neppure le condizioni per l'emissione della ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. la causa deve essere decisa nel merito.
1. SULLA CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLA PARTE APPELLANTE E SULLA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 128 E 130 DEL CODICE DEL CONSUMO (PRIMO E SECONDO MOTIVO DI APPELLO)
I primi due motivi d'appello, poiché strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente.
Con il primo motivo di gravame il Sig. ha eccepito la sua Parte_1 carenza di legittimazione passiva nella c uanto il contratto intervenuto tra lo stesso ed il Sig. sarebbe riconducibile ad una CP_1 vendita tra privati poiché la Linea a lui intestata agiva quale mera intermediaria del Sig. intestatario dell'auto Land Controparte_2 Rover Freelander 2.0 Assume la parte appellante che quest'ultimo in occasione dell'acquisto di un'altra auto usata. (Mercedes C 270 CDI Coupé) l'aveva lasciata in “conto
5 vendita” e non in “permuta”, in conseguenza l'effettivo venditore dell'auto Land Rover, ceduta al non era l'appellante quanto, invece, Controparte_1
l'intestatario del veico;
quindi, la vendita era Controparte_2 intervenuta tra privati con o che non potevano applicarsi alla vicenda per cui è causa le norme sul codice del consumo alle quali erroneamente il Giudice di prime cure aveva fatto riferimento nella sentenza impugnata.
A sostegno della sua tesi eccepiva il che l'auto era stata caricata nei CP_3 registri della concessionaria come “in ta”, che il prezzo corrisposto dal era coincidente all'importo che era stato defalcato dall'acquisto CP_1 enduta al che a quest'ultimo aveva emesso una fattura per CP_2 provvigioni di intermediazione di € 100,00 e che con memoria ex art. 183 n 2 c.p.c. aveva chiesto di provare tali circostanze anche per testi, senza tuttavia che la prova fosse stata ammessa.
Con il secondo motivo di appello, parte appellante censura la sentenza impugnata in quanto affetta da errore nell'applicazione del Codice del Consumo anziché dell'art 1556 C.C. e segg., in quanto trattavasi di una vendita tra privati ed il Sig. quale titolare della concessionaria Linea Parte_1 auto era solo un mero intermediario.
Il primo motivo è infondato.
Il contratto estimatorio quale quello nel quale deve essere ricondotto il contratto in “conto vendita” prevede che una parte (tradens) consegni una o più cose mobili all'altra (accipens), mentre quest'ultima si obbliga a pagarne il prezzo o restituirle nel termine stabilito. Nel contratto in conto vendita il rapporto giuridico sorge con la consegna della cosa anche se essa non produce ancora il trasferimento del dominio sulla stessa che resta rimandato al momento del pagamento del prezzo che avviene solo con la rivendita del bene o con la determinazione dell'accipens di trattenere per sé la cosa rendendosi così lui stesso acquirente. Condizione per la sussistenza di un contratto in conto vendita è dunque l'indicazione del prezzo della merce consegnata;
la fissazione di un termine non è necessaria, e ove indicato è da considerarsi un termine essenziale ex lege.
“Nel contratto estimatorio è irrilevante l'assenza di espressa pattuizione sia sul termine entro cui l'"accipiens" può esercitare la facoltà di restituzione della merce, trovando applicazione l'art. 1183 c.c., sia sulla stima dei beni, purché il prezzo sia determinabile.” (Cass. Civile. Sez. 3, Sentenza n. 25606 del 21/12/2015 Rv. 638193 - 01)
Ebbene, dall'esame del contratto di vendita dell'auto Mercedes al Sig.
[...]
(doc. 4 fasc. 1° grado) è indicato un prezzo di acquisto di € 11.300 CP_2
6 con indicazione della somma di € 10.000,00 interamente versata in acconto ed
€ 1.300,00 a saldo, senza alcun riferimento al deposito “in conto vendita” del veicolo Land Rover Freelander dallo stesso rilasciata. Peraltro, la natura della consegna del veicolo “in conto vendita” anziché “in permuta” (nel quale gli effetti traslativi intervengono contestualmente alla sua stipula) stante la contestazione del non può desumersi dalla mera CP_2 dichiarazione dell'appellante appell il ritiro del veicolo per la successiva vendita. Il contratto prodotto in atti è in contratto di permuta e non in conto vendita desumibile in particolare dalla circostanza che in esso è dichiarato che gli acconti versati ammontavano ad € 10.000,00 (nei quali era compreso il valore del veicolo Land Rover) e non anche, invece, il rilascio del veicolo Land Rover Freelander in conto vendita con l'indicazione del relativo prezzo stimato per la sua vendita. Ne consegue che con la dicitura “acconti versati” il valore dell'auto lasciata in permuta era stato contabilizzato e già posto nella disponibilità esclusiva del concessionario, ove invece si fosse trattato di un contratto in conto vendita tale valore non poteva ricomprendersi nella dicitura “acconti versati” in quanto il prezzo sarebbe stato regolarizzato solo successivamente con la rivendita del bene e/o con la mancata restituzione dello stesso alla scadenza.
Anche la mancanza di una data entro la quale il contratto di conto vendita avrebbe dovuto trovare esecuzione (tenuto coto della svalutazione nel tempo dell'auto usata) non può che necessariamente far ritenere il rilascio del veicolo Land Rover alla concessionaria come una vera a propria permuta con effetti traslativi immediati alla data del 31.03.2009, di acquisto del veicolo Mercedes da parte del Sig. . Controparte_2 Per le superiori nte deve ritenersi legittimata passiva al presente giudizio. In tal senso depongono altresì l'avvenuta commercializzazione del veicolo Land Rover con indicazione della concessionaria “La Linea automobili di ” quale venditore, e Parte_1 dei rapporti esclusivi intercorsi dopo ddetto veicolo tra l'acquirente e il , nonché ancora delle prime spese di CP_1 Parte_1 riparazione sa h o senza il preventivo assenso del tradens per porre rimedio ai primi vizi che si erano manifestati al veicolo.
Sulla natura del contratto la Corte di cassazione ha così disposto:
“Al fine di stabilire se un contratto traslativo della proprietà di un bene, per il quale la controprestazione sia costituita, in parte, da una cosa in natura e, in parte, da una somma di denaro, costituisca una compravendita o una permuta, una volta che si escluda la duplicità di negozi ovvero l'ipotesi del contratto con causa mista, occorre avere riguardo non già alla prevalenza del valore economico del bene in natura ovvero della somma di denaro, bensì alla comune volontà delle parti, verificando se esse hanno voluto cedere un bene contro una somma di denaro, commutando una parte di essa, per ragioni di opportunità, con un altro bene, ovvero hanno concordato lo scambio di beni in
7 natura, ricorrendo all'integrazione in denaro soltanto per colmare la differenza di valore tra i beni stessi.” (Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 5605 del 11/03/2014 Rv. 629681 - 01).
Dalla interpretazione letterale del contratto e sulla scorta delle dichiarazioni in esso indicate a monte delle sottoscrizioni non può seriamente dubitarsi che esso avesse ad oggetto l'acquisto di un veicolo usato attraverso il pagamento di un prezzo in parte in contante e in parte con la permuta di altro veicolo usato. Né in senso contrario depone la mancata trascrizione della suddetta permuta presso il pubblico registro automobilistico posto che la trascrizione della vendita può avvenire anche successivamente su semplice delega alla concessionaria.
Anche l'emissione della fattura n. 132 del 17.11.2009 di € 100,00 emessa dal per provvigioni non depone in favore dell'appellante poiché Parte_1
a da destinatario per non averla mai Controparte_2 ricevuta, né pagata. Tale do sce prova dell'esistenza di un rapporto sottostante in “conto vendita” .
La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio. Cass. Civ. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 34831 del 29/12/2024 (Rv. 673341 - 01)
La fattura, dunque, avendo la natura di «atto giuridico in senso stretto a formazione unilaterale non possiede alcun valore probatorio in ordine all'esistenza del credito, che, proprio per tale motivo, quando è oggetto di contestazione dev'essere effettivamente verificato in tutti i suoi elementi,
Per le ragioni suddette anche il secondo motivo d'appello non può trovare accoglimento posto che la vendita è intervenuta non tra privati (
[...]
da una parte e dall'altra) co Controparte_2 Controparte_1 dalla parte appellante ma da un venditore professionista titolare di un'attività di impresa organizzata per la vendita di autoveicoli Sig. ed il Parte_1 privato quale persona fisica e qu bene Controparte_1 acquista Il rapporto contrattale intercorso è dunque disciplinato dal codice del consumo al quale il Giudice di prime cure ha correttamente fatto riferimento nella sentenza impugnata.
“Nell'attuale assetto normativo della compravendita, ove ricorrano i presupposti individuati dall'art. 128 del d,lgs. n. 206 del 2005 e, dunque, si tratti di vendita di "beni di consumo" (intendendosi per tale "qualsiasi bene mobile") operata da un soggetto qualificabile in termini di "venditore" alla stregua di tale disciplina speciale (e, cioè, "qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che,
8 nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1"), trovano applicazione innanzitutto le norme del codice del consumo, potendosi ricorrere a quelle fissate dal codice civile solo per quanto ivi non previsto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva erroneamente applicato le norme civilistiche in materia di vendita, anziché la disciplina relativa ai contratti di consumo, pur risultando dalla decisione impugnata che la compravendita aveva ad oggetto un'autovettura, alienata da una concessionaria di rivendita di autovetture usate - e, quindi, un operatore commerciale - ad una persona fisica, che l'aveva acquistata per ragioni personali).” (Cass. Civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 13148 del 30/06/2020 Rv. 658282 - 01)
2. SULLA VIOLAZIONE FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 1490 E 1495 C.C. E SULL'ONERE DELLA PROVA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 115, 116 C.P.C. E 2697 C.C.
Con il terzo motivo di gravame si duole l'appellante che il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere applicabile la disciplina di cui agli artt. 1490 e 1495 c.c., nel rapporto intercorso tra “La Linea Automobili” e il signor CP_2 posto che il rapporto de quo sarebbe, a suo dire, regolato dall'art. 155 come evidenziato nei precedenti motivi di gravame, e quindi in tema di vizi della cosa venduta, il Giudicante avrebbe dovuto applicare nel rapporto intercorso tra il (proprietario/venditore) ed il (acquirente), CP_2 CP_1 quest'ultima no istica essendo, secondo la ppellante, la vendita intercorsa direttamente tra i due nella loro qualità di soggetti privati, che hanno agito al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale e/o imprenditoriale.
Con il quarto motivo d'appello, in conseguenza, si duole la parte appellante che la sentenza è errata in relazione all'ordine di distribuzione della prova gravante sulle parti, alla valutazione delle stesse e alla loro rilevanza tenuto conto che le prove chieste da parte convenuta nella memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. non sono state ammesse.
Invero, assume l'appellante spetta sempre al compratore l'onere della prova dei vizi, delle conseguenze dannose e del nesso causale tra gli uni e le altre in quanto dalla tipologia del contratto intercorso tra il Sig. Controparte_2
ed il Sig. la funzione di i
[...] Controparte_1 ssionaria h nel contratto di acquisto dell'auto Mercedes C270, con specificati i termini e le modalità di pagamento del prezzo, nel registro di carico e scarico della concessionaria, nella fattura di intermediazione e nel rilascio dell'auto Land Rover a copertura del residuo “a pagare” per l'acquisto dell'autovettura Mercedes C270.
I motivi d'appello sono infondati
9 E' principio giurisprudenziale ormai consolidato quello secondo il quale in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali il creditore che agisca per la risoluzione contrattale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, deve provare la natura negoziale o legale del suo diritto, e limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte (venditore) sulla quale grave l'onere della prova.
In tema di vendita di beni di consumo, il rimedio ripristinatorio previsto dall'art. 130 del d.lgs. n. 206 del 2005 spetta anche in caso di successive vicende traslative del bene perché la protezione non concerne il bene in sé ma si riferisce alla posizione "debole" del consumatore, nell'ambito del rapporto di consumo ed il danno, non avendo il contratto in oggetto finalità speculative, non si identifica con la perdita di valore della cosa.(Nella specie, la S.C. ha confermato l'accoglimento della domanda risarcitoria per malfunzionamento di un veicolo successivamente oggetto di permuta, non con riguardo al diverso valore di realizzo della vettura ma sulla scorta del provato malfunzionamento del veicolo). Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 23238 del 28/08/2024 (Rv. 672180 - 01).
Nella vicenda in esame è proprio dal contratto di vendita dell'autoveicolo Mercedes al Sig. da parte della concessionaria che Controparte_2 come infra già ril a dell'auto Land Rover Freelander poi rivendita al non è indicato, e neppure che fosse “a copertura CP_1 del residuo da er la cessione in conto vendita;
è invece indicato l'esatto contrario in quanto il suo valore compreso nell''acconto già pagato di euro 10.000,00, che assume valore di quietanza.
I testi assunti nel corso della fase istruttoria del giudizio di primo grado hanno riferito di vizi accertati sin dalla consegna del veicolo in concessionaria, prima risolti con l'intervento della stessa, (non coerente in un rapporto in conto vendita) ma successivamente rivelatisi non risolutivi.
Il teste che unitamente al aveva ritirato l'auto in Testimone_1 CP_1 concessi e “ ..ho guidato la macchina acquistata (Land Rover) alla concessionaria per rientrare a Messina da RA” … appena usciti dalla Concessionaria percorsi un centinaio di metri ci accorgevamo che l'impianto elettrico non funzionava. … … ritornati subito alla concessionaria … ci hanno fatto andare in una officina ed hanno risolto … il problema elettrico”. Il teste titolare di un'officina meccanica ha così riferito: “Posso dire che Testimone_2 il Sig. sua auto nella mia officina … lamentando una perdita di liquido di CP_1 raffredd lla sua macchina. Controllando abbiamo verificato che vi era un foro sul monoblocco del motore. A quel punto il Sig. mi ha fatto notare che la macchina era in garanzia e pertanto non è CP_1 stato fatto alcun intervento sul
La concessionaria dell'appellante, faceva dunque eseguire degli interventi di riparazione del veicolo presso l'officina di sua fiducia, ma gli stessi a Tes_3 detta del non avevano elim gli inconvenienti lamentati in CP_1 quanto su nte ricoverata l'auto presso un'altra officina di fiducia di quest'ultimo veniva accertato che motore era “fuori fase” e nel circuito di
10 raffreddamento v'era la presenza di residuo di olio comprovante il malfunzionamento del motore con rischio di un imminente guasto.
Riferiscono ancora i testi e che il veicolo era Tes_4 Testimone_1 rimasto non utilizzato e quest'ultimo, in quanto vicino di casa del CP_1 aveva visto l'autovettura Land Rover sempre ferma parcheggiata.
La prova testimoniale chiesta dalla parte appellante nella memoria istruttoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. e non ammessa dal Giudice di prime cure aveva riguardo alle seguenti circostanze: se fosse vero che l'auto Land Rover era stata affidata alla concessionaria “in conto vendita” (e non in permuta), se fosse vero che il avesse effettuato sulla vettura riparazioni “non di sua spettanza” e in Parte_1 ultimo se fosse vero che “i danni erano riconducibili alla mera vetustà del veicolo e alcuni ad un forte acquazzone verificatosi nel messinese tra novembre e dicembre 2009”.
Tale prova orale, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure era è inammissibile poiché i testi avrebbero dovuto rispondere non su fatti ma: a) sulla natura o meno “in conto vendita” dell'auto Landa Rover alla concessionaria;
b) sulla “spettanza o meno” a carico della concessionaria delle riparazioni effettuate sull'auto rivenduta al c) sulla generica natura Parte_3 dei danni lamentati (notevole usura, vetust i un forte acquazzone tra il novembre e dicembre 2009 e voluttuarietà o meno di alcune sostituzioni di parti della carrozzeria).
Ciò nonostante, nel contratto di vendita dell'auto Mercedes v'era la prova documentale che nell'acconto quietanzato era compreso il valore dell'auto Land Rover lasciata in permuta.
Tali prove, così come articolate nei rispettivi capitoli, appaiono generiche e inammissibili senza la specifica indicazione dei “fatti” oggetto della prova e invece volte a suscitare e far esprimere ai testi giudizi di valore, agli stessi non deferibili.
“La mancanza di indicazione specifica dei fatti nella deduzione della testimonianza, in quanto requisito di rilevanza della prova, è rilevabile d'ufficio dal giudice e rende inammissibile la testimonianza medesima”. (Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1294 del 19/01/2018 Rv. 647508 - 01)
Dalla istruttoria del giudizio e dagli elementi documentali è emersa l'esistenza di difetti di conformità che compromettevano l'utilizzo dell'auto Land Rover Freelander venduta dal al garanzia che ai sensi dell'art. CP_3 CP_1
128 del codice del cons a a so di auto usate posto che la clausola “come vista e piaciuta” non esonera il venditore dalla garanzia per i vizi occulti.
11 “Nell'attuale assetto normativo della compravendita, ove ricorrano i presupposti individuati dall'art. 128 del d.lgs.. n. 206 del 2005 e, dunque, si tratti di vendita di "beni di consumo" (intendendosi per tale "qualsiasi bene mobile") operata da un soggetto qualificabile in termini di "venditore" alla stregua di tale disciplina speciale (e, cioè, "qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1"), trovano applicazione innanzitutto le norme del codice del consumo, potendosi ricorrere a quelle fissate dal codice civile solo per quanto ivi non previsto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva erroneamente applicato le norme civilistiche in materia di vendita, anziché la disciplina relativa ai contratti di consumo, pur risultando dalla decisione impugnata che la compravendita aveva ad oggetto un'autovettura, alienata da una concessionaria di rivendita di autovetture usate - e, quindi, un operatore commerciale - ad una persona fisica, che l'aveva acquistata per ragioni personali).” (Cass. Civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 13148 del 30/06/2020 Rv. 658282 - 01).
SUL RISARCIMENTO DEL DANNO – VIOLAZIONE E&/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1223 C.C. E OMESSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1494 .C.
Il quinto motivo d'appello ha riguardo all'asserita violazione dell'art. 1223 c.c. e all'omessa applicazione dell'art. 1494 c.c. (con il quale parte appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui ha riconosciuto il presunto danno subito dal a carico della concessionaria e non invece a carico CP_1 del resta assorbito tenuto conto dell'accertato contratto di vendita CP_2 del nd Rover Freelander da parte della concessionaria
[...]
all'appellato Parte_4 Controparte_1
a responsabilità de apo al mero intestatario del veicolo . Controparte_2
L'appello non può pertanto trovare accoglimento e deve essere integralmente rigettato.
Le spese processuali del presente grado di giudizio sono poste ai sensi dell'art. 91 c.p.c. a carico della parte appellante risultata soccombente e quindi liquidate per ciascuna delle parti appellate secondo lo scaglione di valore sino ad € 26.000 nella misura prossima tra la media e quella minima di cui al D.M. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 in € 3.430,00 oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. (€ 700,00 per studio, € 580,00 per introduttiva, € 950,00 per trattazione ed € 1.200,00 per la fase decisionale), oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a.. Dispone la distrazione delle spese liquidate in favore di al suo procuratore costituito perché Controparte_1 distrattario.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “(…) quando
12 l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis (…)”, questa Corte“… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”,con l'avvertenza per cui “(…) l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso (…)” fermo restando che compete esclusivamente all'Amministrazione giudiziaria e, quindi, al funzionario di cancelleria valutare se, nonostante la predetta attestazione, spetti o meno nel caso concreto la doppia contribuzione (v. in tal senso Cass. Civ. n. 13055/2018).
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione sull'appello proposto da titolare della Parte_1
con atto di citazione notificato il Parte_2
e Controparte_1 Controparte_2
, avverso la sentenza n de
[...]
il 14.7.2020, pubblicata il 15.7.2020, nel procedimento iscritto al n. 1943/2011 R.G., così statuisce:
1. Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado.
2. Condanna l'appellante quale titolare della ditta “La Parte_1
Linea Automobili” di al pagamento delle spese Parte_1 processuali in favore d e di Controparte_1 Controparte_2
come liquidate i misu
[...] ciascuna delle parti appellate oltre il rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a.. Disponendo la distrazione delle spese liquidate a in Controparte_1 favore del suo procuratore costituito.
Dà atto che la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito …” della presente pronuncia. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto) il 04.06.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Francesco TREPPICCIONE) (dr. Augusto SABATINI)
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 «Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (Nella specie, la S.C., estendendo la portata applicativa di tale principio anche all'impugnazione avverso le pronunce del TRAP dinanzi al TSAP, ha cassato la sentenza di merito, ritenendo adeguatamente specificati i motivi proposti dall'appellante sia in ordine alla decorrenza del termine di prescrizione - anche sul piano della conoscibilità dell'evento da considerare
- del diritto al risarcimento del danno ad essa occorso in seguito all'esondazione di un fiume, sia in ordine all'onere probatorio)» (Cass. Civ. SS.UU., Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022).