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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/05/2025, n. 2393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2393 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
Andrea Natale Presidente
Tiziana De Fazio Giudice
Sara Perlo Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa R.G. n. 19194/ 2024 promossa da:
nato in [...] in data [...] (CUI 05AF6I5), domiciliato in Donnaz Parte_1 via Montey 26, rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Trucco
Ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI RICORRENTE:
“in via principale accogliere il presente ricorso, annullando il provvedimento impugnato che riporta il parere negativo emesso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale di , disponendo il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche o, per CP_1 protezione speciale;
: non costituito, nè comparso in giudizio. Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.10.2024, , cittadino nigeriano, ha Parte_1
impugnato il parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale in data 10.9.2024 in relazione alla richiesta di rinnovo del permesso per cure mediche, chiedendo il rilascio di tale permesso o, in subordine, il rilascio di un permesso per protezione speciale.
Con provvedimento 21.11.24 il Tribunale fissava udienza al 21.3.25 e tale decreto veniva regolarmente notificato alla PA, che non si costituiva in giudizio. Nel corso dell'udienza del 21.3.25 veniva dichiarata la contumacia del convenuto e la difesa precisava le conclusioni;
all'esito, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
* * *
Il Tribunale, preliminarmente, evidenzia che il parere della C.T. oggetto di impugnazione è stato recepito interamente dalla che lo ha Controparte_3
notificato al ricorrente in data 2.10.24, in luogo del rigetto della richiesta di rinnovo del permesso in oggetto.
Dunque, prescindere dalla legittimità formale dell'atto impugnato, essendo questo Tribunale giudice del diritto e non dell'atto, nel merito si osserva quanto segue.
Nel provvedimento della CT oggetto di impugnazione si legge “Oggetto: rinnovo permesso di soggiorno per cure mediche. , nato il giorno 23.8.1985 a Benin City Parte_1
(Nigeria) di cittadinanza nigeriana, CUI 05AF6I5.
In relazione alla nota sopraindicata concernente l'oggetto, si comunica che nella seduta del
10.09.2024, questa Commissione ha espresso parere negativo rispetto al rinnovo. La Scrivente ha rilevato che dalla visione degli atti emerge un quadro invariato, con sintomatologia non grave, senza ulteriori cure psicoterapiche in corso, e con condizioni personali invariate […]”.
Tale statuizione mostra, evidentemente, come la situazione medico-sanitaria del ricorrente sia la medesima di quella presente al momento del rilascio del primo permesso per cure mediche (la C.T. parla, infatti, di “situazione invariata”), avvenuto a seguito dell'invio della C.T. che, in sede di rigetto della domanda di protezione internazionale del 26.1.2022 ha, tuttavia, ravvisato i presupposti per la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche.
E' documentale (cfr. doc. n. 2,3) che il ricorrente risulta attualmente in cura presso il Dipartimento di Salute Mentale : nella visita effettuata presso il Dipartimento di Salute Mentale in CP_3 data 12.8.2024 si riporta la persistenza di “allucinazioni uditive riguardanti la sua famiglia che gli indicherebbero cosa fare. Tali allucinazioni presenti prevalentemente nelle ore serali e nella fase di addormentamento;
nell'ultimo periodo si presentano anche di giorno e sembrano alterare la concentrazione e l'esecuzione delle cose da fare”.
Inoltre, nella visita effettuata presso il Dipartimento Salute Mentale in data 14.10.2024, l'esame obiettivo evidenzia che “persistono le alterazioni del pensiero, ben controllate dai farmaci. il riposo notturno discreto con l'uso di terapie”. Nella documentazione allegata del Dipartimento di
Salute Mentale si dà atto inoltre che “(…) Persistono le alterazioni del pensiero, con occasionali dispercezioni uditive..”, evidenziando la necessità di una “supervisione psichiatrica”. Tale condizione di vulnerabilità psicofisica risulta ulteriormente aggravata da un delicato intervento chirurgico cui è stato sottoposto il ricorrente il 21.6.2024, concernente la “sostituzione totale dell'anca per coxartrosi sinistra con necrosi testa femorale”.
E' dunque documentale che, attualmente, il ricorrente assume una massiva e specifica terapia farmacologica e si sottopone a sedute psicologiche programmate, che necessitano di monitoraggio attento e continuativo, che solo un ente specializzato (Ospedale o Dipartimento di Salute Mentale) è in grado di assicurare.
L'art. 19, comma 2, lett. d-bis, d. lgs. n. 286 del 1998 dispone che non è consentita l'espulsione
«degli stranieri che versano in condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza».
Nel caso di specie, parte ricorrente ha prodotto documentazione sanitaria aggiornata, redatta dal
Servizio Sanitario Nazionale, da cui si evince la attualità e gravità delle patologie da cui è affetto il ricorrente (coxartrosi sinistra con necrosi testa femorale, allucinazioni e fenomeni dispercettivi uditivi complessi), il quale, di conseguenza, assume giornalmente numerosi farmaci per alleviarne i sintomi.
Tali patologie si ritengono non adeguatamente curabili nel Paese di origine e, sul punto, si riporta quanto indicato dalla stessa C.T. nel provvedimento del 2022 sopra citato, in cui si evidenzia come
“in merito alla condizione delle strutture sanitarie specializzate in trattamenti psichiatrici in
Nigeria, le quali presentano gravi carenze in termini di risorse umane ed economiche”, situazione di certo non migliorata attualmente.
La domanda principale merita dunque accoglimento, essendo integrati e provati a livello documentale tutti i presupposti richiesti dalla norma per il riconoscimento del permesso per cure mediche.
Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese;
ciò in applicazione del principio – condiviso dal Tribunale – secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, ai sensi dell'art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R.; l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale (in tali termini, Cass. N. 8160/2023, Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché
Cass. S.U. 24413/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
DICHIARA il diritto di nato in [...] in data [...] (CUI Parte_1
05AF6I5) al rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19, co. 2, lett. d-bis) d. lgs. n. 286 del 1998 di durata annuale e, per l'effetto, trasmette gli atti al Questore per il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
NULLA sulle spese.
MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 7.5.2025
Il giudice estensore
Sara Perlo
Il Presidente
Andrea Natale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
Andrea Natale Presidente
Tiziana De Fazio Giudice
Sara Perlo Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa R.G. n. 19194/ 2024 promossa da:
nato in [...] in data [...] (CUI 05AF6I5), domiciliato in Donnaz Parte_1 via Montey 26, rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Trucco
Ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI RICORRENTE:
“in via principale accogliere il presente ricorso, annullando il provvedimento impugnato che riporta il parere negativo emesso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale di , disponendo il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche o, per CP_1 protezione speciale;
: non costituito, nè comparso in giudizio. Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.10.2024, , cittadino nigeriano, ha Parte_1
impugnato il parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale in data 10.9.2024 in relazione alla richiesta di rinnovo del permesso per cure mediche, chiedendo il rilascio di tale permesso o, in subordine, il rilascio di un permesso per protezione speciale.
Con provvedimento 21.11.24 il Tribunale fissava udienza al 21.3.25 e tale decreto veniva regolarmente notificato alla PA, che non si costituiva in giudizio. Nel corso dell'udienza del 21.3.25 veniva dichiarata la contumacia del convenuto e la difesa precisava le conclusioni;
all'esito, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
* * *
Il Tribunale, preliminarmente, evidenzia che il parere della C.T. oggetto di impugnazione è stato recepito interamente dalla che lo ha Controparte_3
notificato al ricorrente in data 2.10.24, in luogo del rigetto della richiesta di rinnovo del permesso in oggetto.
Dunque, prescindere dalla legittimità formale dell'atto impugnato, essendo questo Tribunale giudice del diritto e non dell'atto, nel merito si osserva quanto segue.
Nel provvedimento della CT oggetto di impugnazione si legge “Oggetto: rinnovo permesso di soggiorno per cure mediche. , nato il giorno 23.8.1985 a Benin City Parte_1
(Nigeria) di cittadinanza nigeriana, CUI 05AF6I5.
In relazione alla nota sopraindicata concernente l'oggetto, si comunica che nella seduta del
10.09.2024, questa Commissione ha espresso parere negativo rispetto al rinnovo. La Scrivente ha rilevato che dalla visione degli atti emerge un quadro invariato, con sintomatologia non grave, senza ulteriori cure psicoterapiche in corso, e con condizioni personali invariate […]”.
Tale statuizione mostra, evidentemente, come la situazione medico-sanitaria del ricorrente sia la medesima di quella presente al momento del rilascio del primo permesso per cure mediche (la C.T. parla, infatti, di “situazione invariata”), avvenuto a seguito dell'invio della C.T. che, in sede di rigetto della domanda di protezione internazionale del 26.1.2022 ha, tuttavia, ravvisato i presupposti per la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche.
E' documentale (cfr. doc. n. 2,3) che il ricorrente risulta attualmente in cura presso il Dipartimento di Salute Mentale : nella visita effettuata presso il Dipartimento di Salute Mentale in CP_3 data 12.8.2024 si riporta la persistenza di “allucinazioni uditive riguardanti la sua famiglia che gli indicherebbero cosa fare. Tali allucinazioni presenti prevalentemente nelle ore serali e nella fase di addormentamento;
nell'ultimo periodo si presentano anche di giorno e sembrano alterare la concentrazione e l'esecuzione delle cose da fare”.
Inoltre, nella visita effettuata presso il Dipartimento Salute Mentale in data 14.10.2024, l'esame obiettivo evidenzia che “persistono le alterazioni del pensiero, ben controllate dai farmaci. il riposo notturno discreto con l'uso di terapie”. Nella documentazione allegata del Dipartimento di
Salute Mentale si dà atto inoltre che “(…) Persistono le alterazioni del pensiero, con occasionali dispercezioni uditive..”, evidenziando la necessità di una “supervisione psichiatrica”. Tale condizione di vulnerabilità psicofisica risulta ulteriormente aggravata da un delicato intervento chirurgico cui è stato sottoposto il ricorrente il 21.6.2024, concernente la “sostituzione totale dell'anca per coxartrosi sinistra con necrosi testa femorale”.
E' dunque documentale che, attualmente, il ricorrente assume una massiva e specifica terapia farmacologica e si sottopone a sedute psicologiche programmate, che necessitano di monitoraggio attento e continuativo, che solo un ente specializzato (Ospedale o Dipartimento di Salute Mentale) è in grado di assicurare.
L'art. 19, comma 2, lett. d-bis, d. lgs. n. 286 del 1998 dispone che non è consentita l'espulsione
«degli stranieri che versano in condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza».
Nel caso di specie, parte ricorrente ha prodotto documentazione sanitaria aggiornata, redatta dal
Servizio Sanitario Nazionale, da cui si evince la attualità e gravità delle patologie da cui è affetto il ricorrente (coxartrosi sinistra con necrosi testa femorale, allucinazioni e fenomeni dispercettivi uditivi complessi), il quale, di conseguenza, assume giornalmente numerosi farmaci per alleviarne i sintomi.
Tali patologie si ritengono non adeguatamente curabili nel Paese di origine e, sul punto, si riporta quanto indicato dalla stessa C.T. nel provvedimento del 2022 sopra citato, in cui si evidenzia come
“in merito alla condizione delle strutture sanitarie specializzate in trattamenti psichiatrici in
Nigeria, le quali presentano gravi carenze in termini di risorse umane ed economiche”, situazione di certo non migliorata attualmente.
La domanda principale merita dunque accoglimento, essendo integrati e provati a livello documentale tutti i presupposti richiesti dalla norma per il riconoscimento del permesso per cure mediche.
Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese;
ciò in applicazione del principio – condiviso dal Tribunale – secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, ai sensi dell'art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R.; l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale (in tali termini, Cass. N. 8160/2023, Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché
Cass. S.U. 24413/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
DICHIARA il diritto di nato in [...] in data [...] (CUI Parte_1
05AF6I5) al rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19, co. 2, lett. d-bis) d. lgs. n. 286 del 1998 di durata annuale e, per l'effetto, trasmette gli atti al Questore per il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
NULLA sulle spese.
MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 7.5.2025
Il giudice estensore
Sara Perlo
Il Presidente
Andrea Natale