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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 02/08/2025, n. 1492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1492 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nella persona del Giudice monocratico Giacoma Fanizza, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1403/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto: lesione personale e vertente tra
, C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Mannella Alfredo Pompeo
-Attrice- contro
, C.F.: in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Pezzi Guglielmo
Conclusioni
Le parti concludevano come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, riportandosi alle domande spiegate nei propri scritti difensivi.
* * *
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 18 giugno
2009, n. 69, applicabile anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di tale legge di modifica (4 luglio 2009), ai sensi dell'art. 58 co. 2 della stessa legge, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio, innanzi Parte_1
all'intestato Tribunale, il , in persona del Sindaco p.t., per ottenere il Controparte_1 risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro occorso in data 15 maggio 2014, alle ore 15:50, allorquando “… giunta nei pressi di Piazza IV novembre, procedendo nell'attraversamento della limitrofa Via Magenta…”, cadeva rovinosamente al suolo a causa di una sconnessione del manto stradale, celata da fogliame e vegetazione, riportando gravi lesioni personali.
L'attrice esponeva di essere stata costretta a ricorrere a cure mediche, con esiti permanenti e temporanei, subendo un danno biologico, morale e patrimoniale, per un ammontare complessivo richiesto pari a € 18.952,60.
Invocava, pertanto, la responsabilità dell'Ente per omessa custodia e manutenzione della sede stradale, ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Il si costituiva in giudizio in data 26.04.2017, contestando Controparte_1
integralmente le avverse pretese, negando la propria responsabilità e invocando la condotta colposa dell'attrice.
Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., la causa veniva istruita mediante le prove orali ammesse e l'espletamento di C.T.U.-medica, con il Dott. . Persona_1
Terminata l'istruttoria e precisate le conclusioni, il giudizio veniva riservato in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito illustrati.
La fattispecie dedotta in giudizio è sussumibile nella previsione di cui all'art. 2051 c.c.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte, la responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
La responsabilità ex art. 2051 c.c. impone al custode, presunto responsabile, di fornire la prova liberatoria del fortuito e ciò in ragione sia degli obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire e impedire la produzione dei danni a terzi, sia in ossequio al principio cd. della vicinanza della prova, in modo da dimostrare che il danno si è verificato in maniera né prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso (cfr. Sez. 3-, Ordinanza n.
8811 del 12/05/2020).
Nella fattispecie dedotta in lite, all'esito dell'istruttoria svolta, risulta comprovato che in data 15 maggio 2014, alle ore 15:50 circa, l'attrice, nel percorrere a piedi l'area adiacente
Piazza IV Novembre in , cadeva rovinosamente a terra a causa di una _1
sconnessione del manto stradale, non visibile in quanto coperta da fogliame e aghi di pino.
Tale dinamica è confermata dalle dichiarazioni dei testimoni escussi in corso di causa.
In particolare, il teste ha dichiarato di aver assistito direttamente alla Testimone_1 caduta e di aver notato la presenza di fogliame sul punto del sinistro, che celava il rigonfiamento del manto (udienza del 21.02.2019: “…mi trovavo a precorrere il 15.05.2025 intorno alle ore 15:45 /15:50, in a bordo della mia bicicletta la predetta via ed _1 ho assistito alla caduta della sig.ra nella strada. Tanto che la soccorrevo, Parte_1
unitamente ad altra persona, appartenente alla stazione di servizio che si trova nei pressi
(…) sul capito 2 della memoria istruttoria di parte convenuta non posso confermare la circostanza, in particolare sulla dinamica come descritta nel capitolo in quanto io ho assistito solo alla caduta. Ricordo tuttavia che sul punto della caduta, vi era un rigonfiamento del manto stradale ricoperto da fogliame (…) vi erano delle spaccature sul manto stradale ricoperto da fogliame ed aghi di pino, che si mostravano molto frastagliate…”). L'altro teste ha riferito di aver visto la subito dopo Tes_2 Parte_1
la caduta, soccorsa da altri presenti, ed ha confermato la presenza di fogliame sul manto irregolare (udienza del 21.02.2019: “…sono stato allertato dalla presenza di persone che soccorrevano la Sig.ra dopo la caduta. Io stesso le ho offerto la sedia per farla Parte_1 accomodare in quanto dolorante. Ricordo la zona della caduta e persino di aver visto del fogliame che ricopriva l'asfalto rigonfio e spaccato…”). Il teste (marito Testimone_3 dell'attrice) ha riferito di aver trovato la moglie soccorsa da altri e di aver ricevuto indicazioni sul punto esatto della caduta, confermando la presenza di foglie sul manto
(udienza 21.02.2019: “…sono arrivato sui luoghi con l'autovettura e vi ho trovato mia moglie in compagnia di persone che la soccorrevano. I presenti mi hanno mostrato il luogo della caduta che in effetti era ricoperto di fogliame…”). Orbene, le suddette dichiarazioni trovano riscontro nella documentazione fotografica prodotta in atti, nonché nella consulenza tecnica di parte redatta dall'Ing. , il Persona_2 quale ha evidenziato un grave stato di degrado manutentivo del tratto stradale in questione
(“…lo stato di manutenzione e di conservazione del manto stradale al punto di impatto indicato dalla committente è in pessimo stato. La strada presenta andamento irregolare con la superficie di calpestio che segna pendenze e sconnessione di diversa misurazione (tra lo zero ed il 7 %) tali da non rendere sicura la percorribilità pedonale per effetto di una situazione di falso piano. I marciapiedi coronanti Piazza IV Novembre non sono pienamente fruibili a causa di sensibili cedimenti e irregolarità della superficie e delle pietre di coronamento degli stessi. Ho potuto verificare inoltre che la presenza di arbusti e del fogliame di pini presenti nella piazza anzidetta, a causa della scarsa manutenzione, si dirama anche nello spazio aereo destinato alla percorrenza dei pedoni, rappresentando di fatto, condizione di disagio nell'utilizzo degli stessi marciapiedi come via sicura di percorrenza pedonale. L'insidia costituita dai sollevamenti e dalle crepe nel manto stradale, non è in alcun modo segnalato, o comunque non sono presenti misure idonee a prevenire e ad impedire, che detta Via presenti per il cittadino una situazione di pericolo occulto produttiva di danni a terzi…”).
Il convenuto, non ha fornito alcuna prova idonea a configurare il caso fortuito, né _1 ha dimostrato l'esistenza di interventi manutentivi o segnalazioni idonee a rendere percepibile e superabile l'insidia.
Tuttavia, alla luce dello stato dei luoghi, benché l'insidia fosse in parte occultata da vegetazione e non segnalata, deve riconoscersi che il contesto complessivo - ossia la presenza di foglie in prossimità di alberature e le condizioni generali di dissesto - imponevano alla una maggiore attenzione nell'incedere. Parte_1
Al riguardo, la Suprema Corte, sottoponendo a revisione i principi sull'obbligo di custodia, ha stabilito, con le ordinanze 1° febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a fare in modo che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr. Cass. Civ. VI, 3.4.2019 n.
9315 e, da ultimo, Cass. Civ. VI, 13.1.2020 n. 347).
Nel caso di specie, la condotta della , pur non potendo qualificarsi abnorme né Parte_1 integrare un comportamento del tutto imprudente, risulta tuttavia connotata da un certo grado di disattenzione. Ciò in quanto il sinistro si è verificato nel primo pomeriggio, in condizioni di luce naturale ottimale, tali da assicurare una buona visibilità del contesto.
Inoltre, la presenza di vegetazione, fogliame e irregolarità del manto stradale, pur non segnalate, costituiva un elemento percepibile con l'ordinaria diligenza da parte di un pedone attento.
Ne consegue che, in applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., deve riconoscersi un concorso di colpa dell'attrice nella misura del 20%, da computarsi in sede di liquidazione del danno.
Definita la questione dell'an della responsabilità, occorre procedere alla determinazione del quantum spettante all'attrice a titolo di ristoro dei danni conseguenti al sinistro.
Le lesioni personali riportate dalla danneggiata sono descritte nella relazione di C.T.U., a firma del Dott. . Si ritiene che l'elaborato sia scevro da vizi logici e sia il Persona_1
risultato di una attenta analisi che non ha tralasciato né i dati documentali prodotti, né tantomeno un esame diretto sulla persona dell'infortunata. In altri termini, la C.T.U. ben può costituire la base probatoria del presente giudizio, peraltro essendo perfettamente coincidente con gli altri riscontri probatoria.
Il Dott. ha accertato che, a seguito della caduta, l'attrice ha riportato “…una Per_1 parziale lesione del tendine del quadricipite sinistro nella sua inserzione rotulea…” ed ha ritenuto equo riconoscere i seguenti periodi di inabilità temporanea: “…11 giorni di
Inabilità assoluta (periodo ricovero ospedaliero); 65 giorni di inabilità parziale al 50%
(dalla dimissione fino alla visita del 04/07/2017 c/o Ortopedia San Severo); 16 giorni di inabilità parziale al 25% (fine prognosi ). Il danno biologico subito può essere CP_2
quantificato al 3% (tre percento)”.
In applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano 2024, può dunque riconoscersi in favore della un danno da invalidità permanente quantificato in € 3.456,00, tenuto Parte_1 conto dell'età della danneggiata alla data del sinistro (54 anni) e della percentuale di invalidità riconosciuta (3%); un danno da inabilità temporanea, determinato sulla base dell'inabilità accertata in sede di CT.U., pari a € 5.462,50 e così per complessivi € 8.918,50.
Nella presente fattispecie, non risultano allegate né adeguatamente provate in atti specifiche condizioni soggettive della danneggiata, in ambito lavorativo o relazionale, tali da giustificare un aumento del risarcimento a titolo di personalizzazione del danno. Pertanto, non ricorrono i presupposti per discostarsi dall'importo standard quantificato secondo i parametri tabellari.
Dall'importo complessivo del risarcimento, quantificato in € 8.918,50, deve essere detratta la quota del 20% (pari a € 1.783,70), in ragione dell'accertato concorso di colpa dell'attrice.
La somma residua, al netto di tale decurtazione, ammonta pertanto a € 7.134,80.
Ciò chiarito, è necessario considerare che l'attrice è stata destinataria della corresponsione da parte dell' della “…indennità di temporanea …” dal 19.05.2014 al 20.07.2014 per CP_2
complessivi € 2.915,76.
Vale, in materia, il principio secondo cui “…i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale riducono il credito risarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, quando l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito…” (Cass., SS. UU., n. 12566 /2018; il principio è stato riaffermato, da ultimo, da Cass., n. 26117/2021).
Ricorrendo tale ipotesi, il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile va determinato col criterio c.d. “per poste” (o “voci”) di danno, ossia sottraendo l'indennizzo dal credito risarcitorio solo quando l'uno e l'altro siano stati CP_2
destinati a ristorare pregiudizi identici.
In particolare, la Suprema Corte ha fornito i seguenti criteri per il calcolo del danno differenziale:
“…(a) se l' ha pagato al danneggiato un capitale a titolo di indennizzo del danno CP_2 biologico, il relativo importo va detratto dal credito risarcitorio vantato dalla vittima per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale (Sez. L -, Sentenza n. 9112 del 02/04/2019, Rv. 653452 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 13222 del
26.6.2015);
(b) se l' ha costituito in favore del danneggiato una rendita, occorrerà innanzitutto CP_2
determinare la quota di essa destinata al ristoro del danno biologico, separandola da quella destinata al ristoro del danno patrimoniale da incapacità lavorativa;
la prima andrà detratta dal credito per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale, la seconda dal credito per danno patrimoniale da incapacità di lavoro, se esistente;
(c) poiché il credito scaturente da una rendita matura de mense in mensem, il diffalco di cui al punto (b) che precede dovrà avvenire, con riferimento al danno biologico:
(c') sommando e rivalutando i ratei di rendita già riscossi dalla vittima prima della liquidazione;
(c'') capitalizzando il valore della rendita non ancora erogata, in base ai coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite , di cui al D.M. 22 novembre 2016 (in CP_2
Gazz. Uff. 19 dicembre 2016, n. 295, Suppl. Ord.) (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25618 del
15/10/2018; Sez. 3, Sentenza n. 5607 del 7.3.2017; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26913 del
23.12.2016; Sez. 6 3, Ordinanza n. 17407 del 30.8.2016); ovviamente l'una e l'altra di tali operazioni andranno compiute sulla quota-parte della rendita omogenea al danno che si intende liquidare: e dunque la quota-parte destinata all'indennizzo del danno biologico o quella destinata all'indennizzo del danno patrimoniale, a seconda che si tratti di liquidare
l'uno o l'altro;
(d) il risarcimento del danno biologico temporaneo, del danno morale e della c.d.
“personalizzazione” del danno biologico permanente in nessun caso potranno essere ridotti per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale;
(e) il credito per inabilità temporanea al lavoro e quello per spese mediche di norma non porranno problemi di calcolo del danno differenziale, essendo i suddetti pregiudizi integralmente ristorati dall' salvo ovviamente che la vittima deduca e dimostri la CP_2 sussistenza di pregiudizi eccedenti quelli indennizzati dall' (ad esempio, per la perduta CP_2 possibilità di svolgere lavoro straordinario, o per spese mediche non indennizzate dall' ” (Cass., n. 26117/2021). CP_2 Dalla documentazione prodotta in giudizio non emerge in modo chiaro la composizione della somma erogata dall' , né risulta indicato a quali specifiche voci di danno essa si CP_2 riferisca.
Tale lacuna probatoria non può che ricadere sulla parte convenuta, la quale – al fine di ottenere una riduzione dell'importo dovuto – avrebbe dovuto fornire prova dettagliata della natura delle prestazioni e della relativa incidenza sulle voci di danno oggetto di CP_2 causa.
Non risultando dimostrata la coincidenza tra l'indennizzo corrisposto e i pregiudizi risarciti in questa sede, non può operarsi alcuna ulteriore detrazione dall'importo liquidato.
Pertanto, residua in capo all'attrice il diritto al pagamento dell'importo di € 7.134,80, già liquidato all'attualità, al quale va aggiunta la somma di € 722,00 per spese mediche documentate, per un totale complessivo di € 7.856,80.
La somma appena liquidata, costituendo debito di valore, va, poi, maggiorata del cd. lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione di quanto ad esso dovuto a titolo risarcitorio.
La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, sent. 17 febbraio
1995 n.1712), mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso, mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat.
Deve essere quindi operata, sulla base degli indici Istat, una devalutazione dell'importo al momento del fatto illecito (15.05.2014) per poi rivalutarlo, anno per anno, sulla base dei medesimi indici, fino all'attualità e sulle somme così risultanti calcolare, anno per anno, gli interessi al tasso legale.
Dalla presente pronuncia al saldo sono, poi, dovuti gli interessi legali sulla somma complessiva determinata in base ai calcoli sopra esposti.
In ordine alle spese di lite, stante l'accoglimento della domanda attorea per un importo ridotto rispetto a quanto richiesto, può disporsi la compensazione di un terzo delle spese che, nei residui due terzi, seguono la soccombenza della parte convenuta e sono liquidate, nella misura indicata in dispositivo, (in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 55 del 2014 - scaglione di valore compreso da € 5.201,00 a € 26.000,00). Le spese di c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente (Cass. 28094/2009; Cass. 23522/2014; Cass. 23133/2015), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo del convenuto, quale parte _1
soccombente, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, con il conseguente diritto dell'attrice di ripetere dallo stesso le somme eventualmente versate o che saranno versate al c.t.u. in forza del decreto di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , C.F.: , contro Parte_1 C.F._1 _1
, C.F.: in persona del Sindaco p.t., - reietta ogni contraria
[...] P.IVA_1
istanza, così decide:
− ACCOGLIE la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il _1
, in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in favore di
[...] Parte_1
, della somma complessiva di € 7.856,80, oltre interessi e rivalutazione
[...] monetaria come da motivazione;
− CONDANNA il , in persona del Sindaco p.t., al Controparte_1
pagamento, in favore di , delle spese processuali - già Parte_1
compensate di 1/3 - liquidate in complessivi € 3.384,66, oltre spese borsuali sostenute, oltre spese gen. (15%), IVA e CPA come per legge;
− le spese di c.t.u. medico-legale, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo del convenuto, quale parte soccombente, in considerazione dell'esito _1
complessivo del giudizio, con il conseguente diritto dell'attrice di ripetere dallo stesso le somme eventualmente versate o che saranno versate al c.t.u. in forza del decreto di liquidazione.
Così deciso in Foggia (data dep.tel.)
Il Giudice
Giacoma Fanizza