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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 14/04/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. 588/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 588/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Calosso (AT), rappresentata e difesa dall'avv. ZOCCA PAOLA come da procura in atti e
, (C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Calosso (AT), rappresentato e difeso dall'avv. CIRIO VALENTINA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
CALOSSO il 15/11/2015.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CALOSSO (atto n. 2 parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015).
Dal matrimonio è nato, in data 28.01.2011, il figlio . Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Asti in data 22.07.2020, nel procedimento civile R.G. n. 536/2020.
1 Con ricorso depositato il 21/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti/ Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto/Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Parte_1 Pt_2 in CALOSSO il 15/11/2015, iscritto nel registro del detto Comune all'anno 2015 I serie
[...]
n. 2 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE:
l'abitazione coniugale sita in Calosso (AT) – Via Piana del Salto n. 19, cespite di proprietà della SI.ra , concesso in comodato gratuito alla figlia SI.ra rimane Persona_2 Parte_3 assegnato a quest'ultima, con gli arredi in essa contenuti;
i ricorrenti convengono l'affidamento condiviso del figlio minore , con Persona_1 collocamento paritario alternato su base settimanale presso l'abitazione di ciascun genitore, dal lunedì pomeriggio dall'uscita di scuola, sino al successivo lunedì mattino, quando il ragazzo farà rientro a scuola. Il figlio manterrà la residenza anagrafica in Calosso (AT) – Via Piana del Salto n. 19, presso l'abitazione materna;
la settimana in cui si troverà presso la madre, il padre conserverà il diritto di vedere Persona_1
e frequentare il figlio ogniqualvolta lo vorrà, stante la stretta vicinanza esistente tra le abitazioni, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, previo tempestivo accordo con la SI.ra Parimenti, lo stesso diritto verrà riconosciuto alla madre, la settimana in cui il Pt_3 ragazzo si troverà presso il padre, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, previo tempestivo accordo con il SI. Pt_2
le vacanze scolastiche natalizie e quelle pasquali verranno ripartite equamente tra i genitori e suddivise in modo tale da consentire a ciascuno di essi di trascorrere con il figlio, un anno il giorno
2 di Natale e l'anno successivo il Capodanno, così come, un anno il giorno di Pasqua e l'anno successivo quello del Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere un periodo di quindici giorni consecutivi con il proprio figlio, da concordare entro il 31.05 di ciascun anno;
per i ponti e le festività infrasettimanali i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza; ferma restando la possibilità per i ricorrenti di accordarsi diversamente ogniqualvolta se ne dovesse presentare la necessità; entrambi i genitori continueranno ad esercitare congiuntamente la potestà genitoriale sul figlio minore e prenderanno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per il medesimo, in particolare quelle inerenti la sua crescita, l'educazione, l'istruzione e la salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di . Limitatamente alle Persona_1 decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore, nei periodi in cui avrà con sé il ragazzo, eserciterà la potestà separatamente;
ciascuno dei coniugi si farà carico del mantenimento ordinario del figlio quando Persona_1 il medesimo si troverà presso costoro;
le spese straordinarie a favore del figlio saranno sostenute dai coniugi nella misura Persona_1 del 50% ciascuno;
quanto all'individuazione di dette spese, all'onere di concertazione e di documentazione, i coniugi faranno riferimento al Protocollo di Intesa fra Magistrati e Avvocati del
Tribunale di Asti;
PRENDE ATTO CHE:
i SIg.ri e dichiarano di godere entrambi di adeguati redditi propri e Parte_3 Parte_2 di rinunciare pertanto reciprocamente ad ogni richiesta a titolo di mantenimento e/o alimenti;
i coniugi dichiarano di avere già provveduto a regolamentare tutte le pregresse questioni di carattere economico-patrimoniale e di non avere pertanto reciprocamente più nulla a pretendere a qualsivoglia titolo e/o ragione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CALOSSO di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 09/04/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 588/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Calosso (AT), rappresentata e difesa dall'avv. ZOCCA PAOLA come da procura in atti e
, (C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Calosso (AT), rappresentato e difeso dall'avv. CIRIO VALENTINA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
CALOSSO il 15/11/2015.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CALOSSO (atto n. 2 parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015).
Dal matrimonio è nato, in data 28.01.2011, il figlio . Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Asti in data 22.07.2020, nel procedimento civile R.G. n. 536/2020.
1 Con ricorso depositato il 21/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti/ Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto/Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Parte_1 Pt_2 in CALOSSO il 15/11/2015, iscritto nel registro del detto Comune all'anno 2015 I serie
[...]
n. 2 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE:
l'abitazione coniugale sita in Calosso (AT) – Via Piana del Salto n. 19, cespite di proprietà della SI.ra , concesso in comodato gratuito alla figlia SI.ra rimane Persona_2 Parte_3 assegnato a quest'ultima, con gli arredi in essa contenuti;
i ricorrenti convengono l'affidamento condiviso del figlio minore , con Persona_1 collocamento paritario alternato su base settimanale presso l'abitazione di ciascun genitore, dal lunedì pomeriggio dall'uscita di scuola, sino al successivo lunedì mattino, quando il ragazzo farà rientro a scuola. Il figlio manterrà la residenza anagrafica in Calosso (AT) – Via Piana del Salto n. 19, presso l'abitazione materna;
la settimana in cui si troverà presso la madre, il padre conserverà il diritto di vedere Persona_1
e frequentare il figlio ogniqualvolta lo vorrà, stante la stretta vicinanza esistente tra le abitazioni, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, previo tempestivo accordo con la SI.ra Parimenti, lo stesso diritto verrà riconosciuto alla madre, la settimana in cui il Pt_3 ragazzo si troverà presso il padre, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, previo tempestivo accordo con il SI. Pt_2
le vacanze scolastiche natalizie e quelle pasquali verranno ripartite equamente tra i genitori e suddivise in modo tale da consentire a ciascuno di essi di trascorrere con il figlio, un anno il giorno
2 di Natale e l'anno successivo il Capodanno, così come, un anno il giorno di Pasqua e l'anno successivo quello del Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere un periodo di quindici giorni consecutivi con il proprio figlio, da concordare entro il 31.05 di ciascun anno;
per i ponti e le festività infrasettimanali i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza; ferma restando la possibilità per i ricorrenti di accordarsi diversamente ogniqualvolta se ne dovesse presentare la necessità; entrambi i genitori continueranno ad esercitare congiuntamente la potestà genitoriale sul figlio minore e prenderanno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per il medesimo, in particolare quelle inerenti la sua crescita, l'educazione, l'istruzione e la salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di . Limitatamente alle Persona_1 decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore, nei periodi in cui avrà con sé il ragazzo, eserciterà la potestà separatamente;
ciascuno dei coniugi si farà carico del mantenimento ordinario del figlio quando Persona_1 il medesimo si troverà presso costoro;
le spese straordinarie a favore del figlio saranno sostenute dai coniugi nella misura Persona_1 del 50% ciascuno;
quanto all'individuazione di dette spese, all'onere di concertazione e di documentazione, i coniugi faranno riferimento al Protocollo di Intesa fra Magistrati e Avvocati del
Tribunale di Asti;
PRENDE ATTO CHE:
i SIg.ri e dichiarano di godere entrambi di adeguati redditi propri e Parte_3 Parte_2 di rinunciare pertanto reciprocamente ad ogni richiesta a titolo di mantenimento e/o alimenti;
i coniugi dichiarano di avere già provveduto a regolamentare tutte le pregresse questioni di carattere economico-patrimoniale e di non avere pertanto reciprocamente più nulla a pretendere a qualsivoglia titolo e/o ragione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CALOSSO di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 09/04/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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