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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/07/2025, n. 2313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2313 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N. 1062/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA GIUDICE DI MILANO
Dott.ssa RA De RL quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
nella causa promossa
da
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1 dell'avv. FRATTINI ELISABETTA
RICORRENTE
contro
(C.F./ P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. OMODEI ZORINI CP_1 P.IVA_1
CARLA MARIA
RESISTENTE
1
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con il depositato ricorso, conveniva in giudizio Parte_1
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito ed in via CP_1
principale: Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad accedere al Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR maturato alle dipendenze di CP_1 [...]
, e conseguentemente Controparte_2 condannare l Controparte_3
a corrispondere alla l'importo lordo di € 5.000,00 a titolo di
[...] Pt_1
TFR, oltre interessi e rivalutazione.
Nel merito ed in via subordinata: Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad accedere al Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR CP_1
maturato alle dipendenze di Controparte_2
, e conseguentemente condannare l
[...] Controparte_3
a corrispondere alla l'importo lordo
[...] Pt_1 di € 3.684,79 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione”; con vittoria di spese da distrarsi.
Si costituiva con il deposito di articolata memoria, con cui CP_1
contestava le avverse deduzioni e domande, delle quali chiedeva il rigetto, con vittoria di spese. In particolare, parte resistente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa
Rigettare il ricorso e le domande svolte perché inammissibili improcedibili in assenza di ricorso amministrativo avverso il provvedimento di riesame ed infondate in fatto ed in diritto dichiarando legittime e corrette tutte le determinazioni dell' ”. CP_3
2 2. Ritenuta la causa matura per la decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria, all'udienza di discussione, i procuratori, discussa la causa, concludevano come in atti. La Giudice, dopo essersi ritirata in camera di consiglio, pronunciava dispositivo di cui dava lettura ex art. 429 cpc, come modificato dall'art. 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133, con fissazione di termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
3. Premesso quanto sopra con riguardo alle domande e alle eccezioni delle parti, il ricorso deve essere accolto con riguardo alla domanda proposta in via subordinata per i seguenti motivi.
In data 6/2/2023, depositava ricorso per decreto Parte_1 ingiuntivo (iscritto al R.G.N. 107/2023) avanti al Tribunale di Novara – Sezione
Lavoro (doc. 1 fascicolo parte ricorrente). La ricorrente rappresentava di aver prestato attività lavorativa in favore di
[...]
dal 13/3/2019 al 30/4/2022, in forza di Controparte_2
contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, con la qualifica di impiegata inquadrata nel livello E2 del CCNL Cooperative sociali. Allegava che la cooperativa datrice di lavoro le aveva corrisposto acconti sulle spettanze di cui alle buste paga di aprile e maggio 2022, quest'ultima comprensiva del trattamento di fine rapporto. Riconosceva che gli acconti versati ammontavano complessivamente ad € 8.564,09, su un totale lordo dovuto di € 13.044,43; vantava, quindi, un credito nei confronti di
[...]
per la somma lorda residua di € 4.480,34 Controparte_2
a titolo di TFR.
In accoglimento del ricorso, il Tribunale di Novara – Sezione Lavoro emetteva il decreto ingiuntivo n. 19/2023 del 10/2/2023, condannando la cooperativa datrice di lavoro a corrispondere in favore di Parte_1
l'importo lordo di euro 4.480,34 (doc. 2 fascicolo parte ricorrente).
Tale decreto ingiuntivo veniva notificato in data 13/2/2023 (doc. 3 fascicolo parte ricorrente), senza che
[...]
[...
[...]
[...] [
proponesse opposizione. Il Tribunale di Controparte_4
Novara emetteva, quindi, in data 31/5/2023, decreto di esecutorietà del titolo
(doc. 4 fascicolo parte ricorrente).
Notificato atto di precetto in data 28/3/2023 (doc. 5 fascicolo parte ricorrente), il pignoramento mobiliare aveva esito negativo (doc. 6 fascicolo parte ricorrente).
Il Tribunale di Novara rigettava, poi, sia il ricorso per liquidazione giudiziale (doc. 7 fascicolo parte ricorrente), che il ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza di (doc. 8 Controparte_5
fascicolo parte ricorrente).
In data 31/7/2024, presentava istanza di accesso al Parte_1
Fondo di Garanzia per il recupero del TFR (domanda prot. CP_1
.4900.31/07/2024.0487861 - doc. 9 fascicolo parte ricorrente). CP_1
In data 23/9/2024, respingeva la domanda con la seguente CP_1 motivazione: “L'acconto di € 5.000 indicato nella busta paga di maggio 2022 è espressamente imputato a TFR e copre l'importo netto dovuto a tale titolo.
Pertanto non risultano ulteriori quote da poter richiedere a carico del Fondo di
Garanzia” (doc. 10 fascicolo parte ricorrente).
In data 20/11/2024, rigettava il ricorso amministrativo presentato CP_1
da avverso il citato provvedimento di diniego (doc. 11 Parte_1 fascicolo parte ricorrente). così motivava la decisione: “In data 23 CP_1
settembre 2024, veniva comunicata alla ricorrente, la reiezione della domanda di intervento del Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto, in quanto
l'acconto di 5.000,00 euro indicato nella busta paga di maggio 2022 è espressamente imputato a TFR e copre l'intero netto dovuto a tale titolo. Infatti, la busta paga di maggio 2022 agli atti, espone un acconto di € 5.000,00 a titolo di TFR, per cui il datore di lavoro ha ritenuto di corrispondere prima il TFR e poi gli altri crediti, come era sua facoltà, sulla base di quanto previsto dall'art. 1193
c.c.. La diversa qualificazione degli acconti e del saldo, compiuta nel ricorso per
4 decreto ingiuntivo, non vincola di per sé l'Istituto che è parte terza. Ad ogni modo, si rileva che, da verifiche procedurali, è risultato che l'importo complessivo spettante a titolo di TFR alla ricorrente, è complessivamente pari ad Euro 5.795,55 come da certificazione unica e, pertanto, la Sede di CP_1 competenza, tenuto conto dell'acconto già versato dal datore di lavoro per Euro
5.000,00, ha provveduto, in data 7 novembre 2024, alla corresponsione della residua somma di Euro 723,23, in favore della ricorrente” (doc. 12 fascicolo parte ricorrente).
Infatti, come rilevava parte resistente, “a seguito della delibera suddetta e della compiuta istruttoria effettuata analizzando il CUD di riferimento da cui emergeva un TFR maturato pari a 5.795,55 euro (all.12), con provvedimento del 07/11/2024 (all.13) gli uffici procedevano alla liquidazione del residuo ovvero della somma di Euro 795,55 pari alla differenza tra il maturato e quanto ricevuto come anticipazione a titolo di TFR. Controparte nel ricorso dà atto della circostanza formulando sul punto domanda subordinata per differenza pari alla somma di euro 3684,79” (memoria pag. 4). considerava in memoria: “esaminando il ricorso per decreto CP_1 ingiuntivo (all.4, pagina 3 punto 3) si rileva “la cooperativa datrice di lavoro ha corrisposto alla una serie di acconti sulle spettanze riportate nelle buste Pt_1 paga di aprile e maggio 2022, quest'ultima comprensiva di ferie e festività non godute, gratifica natalizia, premi e TFR” e dalla busta paga maggio 2022 (all.8) si evince la precisa imputazione da parte del datore di lavoro, come credito prioritario, di Euro 5000 a titolo di “anticipo TFR”. Se ne deduce come rilevato dagli uffici che la somma ricevuta come anticipazione pari nel suo complesso a
Euro 8564,09 estingue l'intero importo dovuto a titolo di TFR” (memoria pag. 3).
contestava la legittimità del rigetto da parte Parte_1 dell così argomentando: “Innanzitutto, non appare in alcun modo CP_1
rilevante la circostanza che nella busta paga di maggio 2022 (doc. 13-1) sia indicato un acconto di € 5.000,00 netti sul TFR.
5 11) Tale acconto non è mai stato percepito dalla lavoratrice, tant'è che
non ha mai opposto di Controparte_2
aver corrisposto la citata somma, consapevole della propria posizione debitoria
e dell'impossibilità di far fronte al pagamento.
12) La ha, invece, debitamente esposto nel ricorso per Pt_1
decreto ingiuntivo tutti gli acconti percepiti in relazione al rapporto di lavoro, riportandoli anche nel conteggio prodotto (doc. 13-3). Trattasi di € 8.564,09 lordi su un totale lordo dovuto di € 13.044,43.
13) Il Giudice del Lavoro che ha emesso il decreto ingiuntivo ha certamente preso visione la busta paga di maggio 2022, prodotta unitamente al ricorso, ma ha concesso comunque il provvedimento (dichiarato poi esecutivo) in quanto, come noto, è onere del datore di lavoro debitore provare l'avvenuto pagamento degli importi indicati in busta paga.
14) La semplice indicazione della voce “acconto trattamento di fine rapporto” tra le competenze del cedolino non dimostra, pertanto, in alcun modo la corresponsione del relativo importo, al pari dell'indicazione delle ulteriori competenze quali la retribuzione, le ferie ed ex festività maturate e non godute, ecc.”.
Ebbene, nel caso di specie, non è in discussione il diritto di Pt_1
ad accedere al Fondo di Garanzia, bensì l'entità del credito per
[...]
trattamento di fine rapporto che debba essere riconosciuto da CP_1
E' dirimente ai fini del decidere osservare che non vi è prova di quale fosse l'imputazione di ciascun pagamento effettuato dal datore di lavoro a titolo di acconto, risultando solo la successiva indicazione di cui alla busta paga. Il lavoratore creditore è pertanto legittimato ad una imputazione che non sia a sé pregiudizievole, quale sarebbe l'imputazione dei pagamenti parziali a crediti già garantiti per legge.
Infatti, l'art. 1193 c.c., rubricato “Imputazione del pagamento”, sancisce:
6 “Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.
In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;
tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti” [ndr. Sottolineature della Giudice scrivente].
La disposizione del Codice Civile prevede, quindi, che l'imputazione del pagamento da parte del debitore avvenga al momento del pagamento e non nel successivo momento della compilazione della busta paga.
Nel caso di specie, trova applicazione, quindi, l'art. 1195 c.c. che demanda la scelta dell'imputazione al creditore, come avvenuto nel caso di specie. Sul punto, la Suprema Corte stabiliva, infatti, che “In presenza di una pluralità di rapporti obbligatori, se il debitore non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta spetta, ex articolo 1195 del
Cc , al creditore, il quale può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, mentre i criteri legali ex articolo 1193, comma 2, del Cc , che hanno carattere suppletivo e sussidiario, subentrano soltanto quando
l'imputazione non è effettuata né dal debitore, né dal creditore, fermo restando che l'onere di provare le condizioni che giustificano una diversa imputazione grava sul creditore” (Cassazione civile, sez. II , 20/05/2025 , n. 13477).
Deve, inoltre, tenersi in conto che imputava i Parte_1
pagamento ricevuti a crediti diversi dal trattamento di fine rapporto, deducendo che il credito residuo fosse per trattamento di fine rapporto fin dal ricorso per decreto ingiuntivo. In quest'ultimo si legge: “la ricorrente risulta ora creditrice di in Controparte_2 relazione alla somma lorda residua di € 4.480,34 a titolo di TFR”. A fronte di ciò,
l'ingiunto non propone opposizione a decreto ingiuntivo, dovendosi così ritenere
7 definitivamente e correttamente imputato quanto corrisposto alla lavoratrice a titoli diversi dal trattamento di fine rapporto residuo.
4. La domanda principale proposta da non è Parte_1 meritevole di accoglimento. In ricorso, deduceva: “Con il Parte_1 rigetto del ricorso amministrativo l ha precisato alla come il CP_1 Pt_1 proprio credito per TFR ammontasse ad € 5.795,55, come da certificazione unica. Trattasi di un importo superiore rispetto a quello ingiunto nel titolo ottenuto dalla ricorrente dal Tribunale di Novara.
Per tale ragione, a fronte del parziale pagamento del TFR dal Fondo di
Garanzia (€ 723,23 netti, corrispondenti ad € 795,55 lordi), residua un CP_1 importo lordo dovuto pari ad € 5.000,00”. Occorre, invece, considerare che il titolo, sulla cui base veniva effettuata esecuzione, è il decreto ingiuntivo sopra menzionato, in cui il credito della parte ricorrente è di misura inferiore, conformemente alla domanda della stessa parte ricorrente. La domanda di accesso al Fondo di garanzia deve essere pertanto limitata a quanto CP_1
oggetto di ingiunzione.
5. Infine, a fronte del già depositato ricorso amministrativo, deve ritenersi che il provvedimento di riesame emesso da in data 07/11/2024 (doc.13 CP_1
fascicolo parte resistente) non richiedesse alcun ulteriore ricorso amministrativo, risultando così prive di fondamento le eccezioni preliminari sollevate da Infatti, già avanzava domanda di CP_1 Parte_1 ammissione al Fondo per l'intero credito per trattamento di fine rapporto, diniego già impugnato con ricorso amministrativo, nonostante l'accoglimento parziale a seguito di riesame.
6. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto solo con riguardo alla domanda proposta in via subordinata, restando disattesa o assorbita ogni questione ulteriore di cui in atti, in quanto superflua ai fini del decidere, non potendosi comunque pervenire comunque a diversa decisione. deve CP_1
essere condannato al pagamento in favore della ricorrente di euro 3.684,79
8 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Deve, infatti, farsi riferimento all'importo lordo ingiunto dal Tribunale di Novara di € 4.480,34, detratto a fronte del parziale pagamento del TFR dal Fondo di Garanzia CP_1 nella misura di euro € 795,55.
7. Dichiarate compensate per un mezzo in ragione dell'accoglimento solo parziale del ricorso, quanto soccombente, va condannato al CP_1
pagamento delle spese di lite, determinate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della sua complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria. Su conforme richiesta in atti, deve essere disposta la distrazione, oltre alla condanna al rimborso del contributo unificato se dovuto e pagato.
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc.
PQM
Disattesa o assorbita ogni diversa istanza o eccezione, condanna al CP_1
pagamento in favore della ricorrente di euro 3.684,79 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
rigetta il ricorso nel resto.
Dichiara compensate per un mezzo le spese di lite e condanna al CP_1
pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura complessiva di Euro
900,00, oltre spese generali 15% e accessori di legge, oltre al rimborso delle spese di contributo unificato, se quest'ultimo è dovuto e pagato, già operata la compensazione e con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente.
Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Sentenza esecutiva.
Milano, 20/05/2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
RA De RL
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SEZIONE LAVORO
N. 1062/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA GIUDICE DI MILANO
Dott.ssa RA De RL quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
nella causa promossa
da
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1 dell'avv. FRATTINI ELISABETTA
RICORRENTE
contro
(C.F./ P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. OMODEI ZORINI CP_1 P.IVA_1
CARLA MARIA
RESISTENTE
1
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con il depositato ricorso, conveniva in giudizio Parte_1
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito ed in via CP_1
principale: Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad accedere al Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR maturato alle dipendenze di CP_1 [...]
, e conseguentemente Controparte_2 condannare l Controparte_3
a corrispondere alla l'importo lordo di € 5.000,00 a titolo di
[...] Pt_1
TFR, oltre interessi e rivalutazione.
Nel merito ed in via subordinata: Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad accedere al Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR CP_1
maturato alle dipendenze di Controparte_2
, e conseguentemente condannare l
[...] Controparte_3
a corrispondere alla l'importo lordo
[...] Pt_1 di € 3.684,79 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione”; con vittoria di spese da distrarsi.
Si costituiva con il deposito di articolata memoria, con cui CP_1
contestava le avverse deduzioni e domande, delle quali chiedeva il rigetto, con vittoria di spese. In particolare, parte resistente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa
Rigettare il ricorso e le domande svolte perché inammissibili improcedibili in assenza di ricorso amministrativo avverso il provvedimento di riesame ed infondate in fatto ed in diritto dichiarando legittime e corrette tutte le determinazioni dell' ”. CP_3
2 2. Ritenuta la causa matura per la decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria, all'udienza di discussione, i procuratori, discussa la causa, concludevano come in atti. La Giudice, dopo essersi ritirata in camera di consiglio, pronunciava dispositivo di cui dava lettura ex art. 429 cpc, come modificato dall'art. 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133, con fissazione di termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
3. Premesso quanto sopra con riguardo alle domande e alle eccezioni delle parti, il ricorso deve essere accolto con riguardo alla domanda proposta in via subordinata per i seguenti motivi.
In data 6/2/2023, depositava ricorso per decreto Parte_1 ingiuntivo (iscritto al R.G.N. 107/2023) avanti al Tribunale di Novara – Sezione
Lavoro (doc. 1 fascicolo parte ricorrente). La ricorrente rappresentava di aver prestato attività lavorativa in favore di
[...]
dal 13/3/2019 al 30/4/2022, in forza di Controparte_2
contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, con la qualifica di impiegata inquadrata nel livello E2 del CCNL Cooperative sociali. Allegava che la cooperativa datrice di lavoro le aveva corrisposto acconti sulle spettanze di cui alle buste paga di aprile e maggio 2022, quest'ultima comprensiva del trattamento di fine rapporto. Riconosceva che gli acconti versati ammontavano complessivamente ad € 8.564,09, su un totale lordo dovuto di € 13.044,43; vantava, quindi, un credito nei confronti di
[...]
per la somma lorda residua di € 4.480,34 Controparte_2
a titolo di TFR.
In accoglimento del ricorso, il Tribunale di Novara – Sezione Lavoro emetteva il decreto ingiuntivo n. 19/2023 del 10/2/2023, condannando la cooperativa datrice di lavoro a corrispondere in favore di Parte_1
l'importo lordo di euro 4.480,34 (doc. 2 fascicolo parte ricorrente).
Tale decreto ingiuntivo veniva notificato in data 13/2/2023 (doc. 3 fascicolo parte ricorrente), senza che
[...]
[...
[...]
[...] [
proponesse opposizione. Il Tribunale di Controparte_4
Novara emetteva, quindi, in data 31/5/2023, decreto di esecutorietà del titolo
(doc. 4 fascicolo parte ricorrente).
Notificato atto di precetto in data 28/3/2023 (doc. 5 fascicolo parte ricorrente), il pignoramento mobiliare aveva esito negativo (doc. 6 fascicolo parte ricorrente).
Il Tribunale di Novara rigettava, poi, sia il ricorso per liquidazione giudiziale (doc. 7 fascicolo parte ricorrente), che il ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza di (doc. 8 Controparte_5
fascicolo parte ricorrente).
In data 31/7/2024, presentava istanza di accesso al Parte_1
Fondo di Garanzia per il recupero del TFR (domanda prot. CP_1
.4900.31/07/2024.0487861 - doc. 9 fascicolo parte ricorrente). CP_1
In data 23/9/2024, respingeva la domanda con la seguente CP_1 motivazione: “L'acconto di € 5.000 indicato nella busta paga di maggio 2022 è espressamente imputato a TFR e copre l'importo netto dovuto a tale titolo.
Pertanto non risultano ulteriori quote da poter richiedere a carico del Fondo di
Garanzia” (doc. 10 fascicolo parte ricorrente).
In data 20/11/2024, rigettava il ricorso amministrativo presentato CP_1
da avverso il citato provvedimento di diniego (doc. 11 Parte_1 fascicolo parte ricorrente). così motivava la decisione: “In data 23 CP_1
settembre 2024, veniva comunicata alla ricorrente, la reiezione della domanda di intervento del Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto, in quanto
l'acconto di 5.000,00 euro indicato nella busta paga di maggio 2022 è espressamente imputato a TFR e copre l'intero netto dovuto a tale titolo. Infatti, la busta paga di maggio 2022 agli atti, espone un acconto di € 5.000,00 a titolo di TFR, per cui il datore di lavoro ha ritenuto di corrispondere prima il TFR e poi gli altri crediti, come era sua facoltà, sulla base di quanto previsto dall'art. 1193
c.c.. La diversa qualificazione degli acconti e del saldo, compiuta nel ricorso per
4 decreto ingiuntivo, non vincola di per sé l'Istituto che è parte terza. Ad ogni modo, si rileva che, da verifiche procedurali, è risultato che l'importo complessivo spettante a titolo di TFR alla ricorrente, è complessivamente pari ad Euro 5.795,55 come da certificazione unica e, pertanto, la Sede di CP_1 competenza, tenuto conto dell'acconto già versato dal datore di lavoro per Euro
5.000,00, ha provveduto, in data 7 novembre 2024, alla corresponsione della residua somma di Euro 723,23, in favore della ricorrente” (doc. 12 fascicolo parte ricorrente).
Infatti, come rilevava parte resistente, “a seguito della delibera suddetta e della compiuta istruttoria effettuata analizzando il CUD di riferimento da cui emergeva un TFR maturato pari a 5.795,55 euro (all.12), con provvedimento del 07/11/2024 (all.13) gli uffici procedevano alla liquidazione del residuo ovvero della somma di Euro 795,55 pari alla differenza tra il maturato e quanto ricevuto come anticipazione a titolo di TFR. Controparte nel ricorso dà atto della circostanza formulando sul punto domanda subordinata per differenza pari alla somma di euro 3684,79” (memoria pag. 4). considerava in memoria: “esaminando il ricorso per decreto CP_1 ingiuntivo (all.4, pagina 3 punto 3) si rileva “la cooperativa datrice di lavoro ha corrisposto alla una serie di acconti sulle spettanze riportate nelle buste Pt_1 paga di aprile e maggio 2022, quest'ultima comprensiva di ferie e festività non godute, gratifica natalizia, premi e TFR” e dalla busta paga maggio 2022 (all.8) si evince la precisa imputazione da parte del datore di lavoro, come credito prioritario, di Euro 5000 a titolo di “anticipo TFR”. Se ne deduce come rilevato dagli uffici che la somma ricevuta come anticipazione pari nel suo complesso a
Euro 8564,09 estingue l'intero importo dovuto a titolo di TFR” (memoria pag. 3).
contestava la legittimità del rigetto da parte Parte_1 dell così argomentando: “Innanzitutto, non appare in alcun modo CP_1
rilevante la circostanza che nella busta paga di maggio 2022 (doc. 13-1) sia indicato un acconto di € 5.000,00 netti sul TFR.
5 11) Tale acconto non è mai stato percepito dalla lavoratrice, tant'è che
non ha mai opposto di Controparte_2
aver corrisposto la citata somma, consapevole della propria posizione debitoria
e dell'impossibilità di far fronte al pagamento.
12) La ha, invece, debitamente esposto nel ricorso per Pt_1
decreto ingiuntivo tutti gli acconti percepiti in relazione al rapporto di lavoro, riportandoli anche nel conteggio prodotto (doc. 13-3). Trattasi di € 8.564,09 lordi su un totale lordo dovuto di € 13.044,43.
13) Il Giudice del Lavoro che ha emesso il decreto ingiuntivo ha certamente preso visione la busta paga di maggio 2022, prodotta unitamente al ricorso, ma ha concesso comunque il provvedimento (dichiarato poi esecutivo) in quanto, come noto, è onere del datore di lavoro debitore provare l'avvenuto pagamento degli importi indicati in busta paga.
14) La semplice indicazione della voce “acconto trattamento di fine rapporto” tra le competenze del cedolino non dimostra, pertanto, in alcun modo la corresponsione del relativo importo, al pari dell'indicazione delle ulteriori competenze quali la retribuzione, le ferie ed ex festività maturate e non godute, ecc.”.
Ebbene, nel caso di specie, non è in discussione il diritto di Pt_1
ad accedere al Fondo di Garanzia, bensì l'entità del credito per
[...]
trattamento di fine rapporto che debba essere riconosciuto da CP_1
E' dirimente ai fini del decidere osservare che non vi è prova di quale fosse l'imputazione di ciascun pagamento effettuato dal datore di lavoro a titolo di acconto, risultando solo la successiva indicazione di cui alla busta paga. Il lavoratore creditore è pertanto legittimato ad una imputazione che non sia a sé pregiudizievole, quale sarebbe l'imputazione dei pagamenti parziali a crediti già garantiti per legge.
Infatti, l'art. 1193 c.c., rubricato “Imputazione del pagamento”, sancisce:
6 “Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.
In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;
tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti” [ndr. Sottolineature della Giudice scrivente].
La disposizione del Codice Civile prevede, quindi, che l'imputazione del pagamento da parte del debitore avvenga al momento del pagamento e non nel successivo momento della compilazione della busta paga.
Nel caso di specie, trova applicazione, quindi, l'art. 1195 c.c. che demanda la scelta dell'imputazione al creditore, come avvenuto nel caso di specie. Sul punto, la Suprema Corte stabiliva, infatti, che “In presenza di una pluralità di rapporti obbligatori, se il debitore non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta spetta, ex articolo 1195 del
Cc , al creditore, il quale può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, mentre i criteri legali ex articolo 1193, comma 2, del Cc , che hanno carattere suppletivo e sussidiario, subentrano soltanto quando
l'imputazione non è effettuata né dal debitore, né dal creditore, fermo restando che l'onere di provare le condizioni che giustificano una diversa imputazione grava sul creditore” (Cassazione civile, sez. II , 20/05/2025 , n. 13477).
Deve, inoltre, tenersi in conto che imputava i Parte_1
pagamento ricevuti a crediti diversi dal trattamento di fine rapporto, deducendo che il credito residuo fosse per trattamento di fine rapporto fin dal ricorso per decreto ingiuntivo. In quest'ultimo si legge: “la ricorrente risulta ora creditrice di in Controparte_2 relazione alla somma lorda residua di € 4.480,34 a titolo di TFR”. A fronte di ciò,
l'ingiunto non propone opposizione a decreto ingiuntivo, dovendosi così ritenere
7 definitivamente e correttamente imputato quanto corrisposto alla lavoratrice a titoli diversi dal trattamento di fine rapporto residuo.
4. La domanda principale proposta da non è Parte_1 meritevole di accoglimento. In ricorso, deduceva: “Con il Parte_1 rigetto del ricorso amministrativo l ha precisato alla come il CP_1 Pt_1 proprio credito per TFR ammontasse ad € 5.795,55, come da certificazione unica. Trattasi di un importo superiore rispetto a quello ingiunto nel titolo ottenuto dalla ricorrente dal Tribunale di Novara.
Per tale ragione, a fronte del parziale pagamento del TFR dal Fondo di
Garanzia (€ 723,23 netti, corrispondenti ad € 795,55 lordi), residua un CP_1 importo lordo dovuto pari ad € 5.000,00”. Occorre, invece, considerare che il titolo, sulla cui base veniva effettuata esecuzione, è il decreto ingiuntivo sopra menzionato, in cui il credito della parte ricorrente è di misura inferiore, conformemente alla domanda della stessa parte ricorrente. La domanda di accesso al Fondo di garanzia deve essere pertanto limitata a quanto CP_1
oggetto di ingiunzione.
5. Infine, a fronte del già depositato ricorso amministrativo, deve ritenersi che il provvedimento di riesame emesso da in data 07/11/2024 (doc.13 CP_1
fascicolo parte resistente) non richiedesse alcun ulteriore ricorso amministrativo, risultando così prive di fondamento le eccezioni preliminari sollevate da Infatti, già avanzava domanda di CP_1 Parte_1 ammissione al Fondo per l'intero credito per trattamento di fine rapporto, diniego già impugnato con ricorso amministrativo, nonostante l'accoglimento parziale a seguito di riesame.
6. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto solo con riguardo alla domanda proposta in via subordinata, restando disattesa o assorbita ogni questione ulteriore di cui in atti, in quanto superflua ai fini del decidere, non potendosi comunque pervenire comunque a diversa decisione. deve CP_1
essere condannato al pagamento in favore della ricorrente di euro 3.684,79
8 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Deve, infatti, farsi riferimento all'importo lordo ingiunto dal Tribunale di Novara di € 4.480,34, detratto a fronte del parziale pagamento del TFR dal Fondo di Garanzia CP_1 nella misura di euro € 795,55.
7. Dichiarate compensate per un mezzo in ragione dell'accoglimento solo parziale del ricorso, quanto soccombente, va condannato al CP_1
pagamento delle spese di lite, determinate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della sua complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria. Su conforme richiesta in atti, deve essere disposta la distrazione, oltre alla condanna al rimborso del contributo unificato se dovuto e pagato.
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc.
PQM
Disattesa o assorbita ogni diversa istanza o eccezione, condanna al CP_1
pagamento in favore della ricorrente di euro 3.684,79 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
rigetta il ricorso nel resto.
Dichiara compensate per un mezzo le spese di lite e condanna al CP_1
pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura complessiva di Euro
900,00, oltre spese generali 15% e accessori di legge, oltre al rimborso delle spese di contributo unificato, se quest'ultimo è dovuto e pagato, già operata la compensazione e con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente.
Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Sentenza esecutiva.
Milano, 20/05/2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
RA De RL
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