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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/04/2025, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13403/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra omissis
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
ER. Controparte_2
TERZO CHIAMATO
Oggi 3 aprile 2025 ad ore 13,15 innanzi al dott. Alessandro Ghelardini, sono comparsi:
l'avv. PIAZZAI ELENA per Controparte_1
Nessuno per ERTI
Il Giudice invita il difensore alla discussione.
Il procuratore discute brevemente la causa, riportandosi agli atti e rinuncia a presenziare alla lettura del provvedimento, allontanandosi.
Il Giudice all'esito della Camera di Consiglio pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Sig. conveniva in giudizio la Sig.ra chiedendo: Parte_1 Controparte_1
1 1) l'accertamento del diritto di proprietà della “Porzione di sottotetto” posta al piano terzo dello stabile di Via Borgo dei Greci n. 7 in Firenze;
2) la condanna della convenuta al risarcimento dei danni – quantificati in Euro 16.500,00 - riportati dal proprio appartamento posto al piano sottostante quello della convenuta a seguito di opere di ristrutturazione eseguite dall'impresa Er.Ti. Restauri S.r.l.s. nell'appartamento di questa.
La Sig.ra si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza di entrambe le pretese e, CP_1
contestualmente, spiegava rispetto alla domanda risarcitoria, richiesta di manleva nei confronti di Er.Ti.
Restauri, impresa appaltatrice, che chiamava in causa.
ERTI, sebbene regolarmente citata in giudizio, restava contumace.
Il procedimento veniva istruito documentalmente, con CTU sui luoghi, e con prova per testi.
Con sentenza non definitiva del 28 febbraio 2024, l' ha condannato al CP_3 Controparte_1 pagamento in favore di dell'importo di euro € 4.956,15 oltre interessi legali e Parte_1 rivalutazione ISTAT come da parte motiva, così liquidati i danni risarcibili dell'appartamento, nonché ha condannato ER.TI. RESTAURI srls, in persona del legale rappresentante pro tempore, a mallevare e rilevare indenne . Controparte_1
Sulla questione sottotetto l'ufficio ha poi dichiarato la proprietà comune di esso.
La causa è stata quindi rimessa in istruttoria con separato provvedimento
Successivamente e hanno concluso accordo transattivo, relativamente alla Pt_1 CP_1
domanda di accertamento della proprietà del sottotetto, la quale è stata conseguentemente abbandonata a spese compensate tra le parti.
A seguito di proposta conciliativa giudiziale, causa il pagamento di indennizzo a tacitazione dei danni, comprensivo di contributo spese legali, ad opera della compagnia assicurativa di ERTI,
a rinunciato agli atti nei confronti di che ha accettato la rinuncia. Pt_1 CP_1
Il giudizio tra le suddette parti è stato quindi estinto.
La causa è proseguita invece in relazione alla pretesa di i essere rimborsata dalla terza CP_1
chiamata delle spese legali e tecniche sostenute in relazione alla domanda risarcitoria.
Dopo il deposito di nota conclusiva autorizzata, all'odierna udienza la causa è stata discussa oralmente dal difensore della parte convenuta ed è stata trattenuta in decisione.
2 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
1) Il diritto di l rimborso pro quota delle spese legali e tecniche CP_1
Trattasi dell'ultima questione ancora non definita a seguito della sentenza non definitiva emessa e degli accordi maturati in corso di causa in relazione alle reciproche domande di rivendica del sottotetto ed essendo stata conciliata anche la pretesa di avente ad oggetto il risarcimento dei danni Pt_1
arrecati al suo appartamento.
Resta quindi adesso da valutare il diritto della convenuta ad essere rimborsata pro quota CP_1
delle spese di lite tecniche sostenute nel giudizio.
La pretesa è fondata.
In relazione alla domanda risarcitoria appare infatti evidente la responsabilità di ERTI che, quale impresa appaltatrice, è senz'altro tenuta a ristorare i danni cagionati nell'appartamento in Pt_1
conseguenza delle lavorazioni da lei eseguite.
Trattasi infatti per lo più di danni alle murature chiaramente riconducibili, per come accertato anche nel corso della CTU alle opere di demolizione e quindi agli scuotimenti e vibrazioni posti in essere dalle maestranze di ERTI nel corso dei lavori.
D'altra parte, non può dubitarsi della responsabilità di ERTI, perché quale operatrice professionale, la stessa avrebbe dovuto agire in modo tale da non arrecare danni alle proprietà confinanti, adottando le opportune precauzioni ovvero intervenendo sulle murature in modo meno intenso.
Il punto non merita ulteriore approfondimento, anche perché è incontestato che per le vicende per cui è causa la compagnia assicurativa dell'impresa appaltatrice ha provveduto a tacitare le pretese del terzo danneggiato Pt_1
Ciò posto, è evidente che ERTI va ritenuta responsabile anche per le spese legali e tecniche sostenute da per difendersi rispetto alla pretesa risarcitoria di CP_1 Pt_1
Ove essa non avesse arrecato danni al terzo ( infatti quest'ultimo non avrebbe avanzato Pt_1
alcuna pretesa risarcitoria nei confronti della nella sua qualità di committente dei lavori. CP_1
ERTI va quindi condannata a rimborsare le spese di lite e tecniche di CP_1
In proposito è solo da aggiungere che non è dovuto rimborso integrale, perché rispetto alla questione inerente il sottotetto ERTI non ha responsabilità alcuna.
Il rimborso va pertanto limitato al 50% delle spese legali e tecniche sostenute.
Le spese sono da liquidare come da dispositivo, avuto riguardo al valore della causa e all'attività defensionale effettuata.
P.Q.M.
3 Il tribunale ordinario di Firenze seconda sezione civile in composizione monocratica definitivamente decidendo:
1) COMPENSA per metà tra le parti le spese di lite e tecniche e CO ER.TI. SRLS, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare ad la residua parte Controparte_1
delle spese legali, che si liquidano per l'intero (2/2) in euro 5.077,00 oltre rimborso 15% Iva e CPA come per legge ed € 237,00 per esborsi;
2) CO ER.TI. a rimborsare ad quanto pagato per CTU nel limite di Controparte_1
euro 709,00;
3) CO ER.TI. a rimborsare ad le spese di CTP, nella misura di euro Controparte_1
705,00.
Il Giudice
dott. Alessandro Ghelardini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra omissis
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
ER. Controparte_2
TERZO CHIAMATO
Oggi 3 aprile 2025 ad ore 13,15 innanzi al dott. Alessandro Ghelardini, sono comparsi:
l'avv. PIAZZAI ELENA per Controparte_1
Nessuno per ERTI
Il Giudice invita il difensore alla discussione.
Il procuratore discute brevemente la causa, riportandosi agli atti e rinuncia a presenziare alla lettura del provvedimento, allontanandosi.
Il Giudice all'esito della Camera di Consiglio pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Sig. conveniva in giudizio la Sig.ra chiedendo: Parte_1 Controparte_1
1 1) l'accertamento del diritto di proprietà della “Porzione di sottotetto” posta al piano terzo dello stabile di Via Borgo dei Greci n. 7 in Firenze;
2) la condanna della convenuta al risarcimento dei danni – quantificati in Euro 16.500,00 - riportati dal proprio appartamento posto al piano sottostante quello della convenuta a seguito di opere di ristrutturazione eseguite dall'impresa Er.Ti. Restauri S.r.l.s. nell'appartamento di questa.
La Sig.ra si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza di entrambe le pretese e, CP_1
contestualmente, spiegava rispetto alla domanda risarcitoria, richiesta di manleva nei confronti di Er.Ti.
Restauri, impresa appaltatrice, che chiamava in causa.
ERTI, sebbene regolarmente citata in giudizio, restava contumace.
Il procedimento veniva istruito documentalmente, con CTU sui luoghi, e con prova per testi.
Con sentenza non definitiva del 28 febbraio 2024, l' ha condannato al CP_3 Controparte_1 pagamento in favore di dell'importo di euro € 4.956,15 oltre interessi legali e Parte_1 rivalutazione ISTAT come da parte motiva, così liquidati i danni risarcibili dell'appartamento, nonché ha condannato ER.TI. RESTAURI srls, in persona del legale rappresentante pro tempore, a mallevare e rilevare indenne . Controparte_1
Sulla questione sottotetto l'ufficio ha poi dichiarato la proprietà comune di esso.
La causa è stata quindi rimessa in istruttoria con separato provvedimento
Successivamente e hanno concluso accordo transattivo, relativamente alla Pt_1 CP_1
domanda di accertamento della proprietà del sottotetto, la quale è stata conseguentemente abbandonata a spese compensate tra le parti.
A seguito di proposta conciliativa giudiziale, causa il pagamento di indennizzo a tacitazione dei danni, comprensivo di contributo spese legali, ad opera della compagnia assicurativa di ERTI,
a rinunciato agli atti nei confronti di che ha accettato la rinuncia. Pt_1 CP_1
Il giudizio tra le suddette parti è stato quindi estinto.
La causa è proseguita invece in relazione alla pretesa di i essere rimborsata dalla terza CP_1
chiamata delle spese legali e tecniche sostenute in relazione alla domanda risarcitoria.
Dopo il deposito di nota conclusiva autorizzata, all'odierna udienza la causa è stata discussa oralmente dal difensore della parte convenuta ed è stata trattenuta in decisione.
2 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
1) Il diritto di l rimborso pro quota delle spese legali e tecniche CP_1
Trattasi dell'ultima questione ancora non definita a seguito della sentenza non definitiva emessa e degli accordi maturati in corso di causa in relazione alle reciproche domande di rivendica del sottotetto ed essendo stata conciliata anche la pretesa di avente ad oggetto il risarcimento dei danni Pt_1
arrecati al suo appartamento.
Resta quindi adesso da valutare il diritto della convenuta ad essere rimborsata pro quota CP_1
delle spese di lite tecniche sostenute nel giudizio.
La pretesa è fondata.
In relazione alla domanda risarcitoria appare infatti evidente la responsabilità di ERTI che, quale impresa appaltatrice, è senz'altro tenuta a ristorare i danni cagionati nell'appartamento in Pt_1
conseguenza delle lavorazioni da lei eseguite.
Trattasi infatti per lo più di danni alle murature chiaramente riconducibili, per come accertato anche nel corso della CTU alle opere di demolizione e quindi agli scuotimenti e vibrazioni posti in essere dalle maestranze di ERTI nel corso dei lavori.
D'altra parte, non può dubitarsi della responsabilità di ERTI, perché quale operatrice professionale, la stessa avrebbe dovuto agire in modo tale da non arrecare danni alle proprietà confinanti, adottando le opportune precauzioni ovvero intervenendo sulle murature in modo meno intenso.
Il punto non merita ulteriore approfondimento, anche perché è incontestato che per le vicende per cui è causa la compagnia assicurativa dell'impresa appaltatrice ha provveduto a tacitare le pretese del terzo danneggiato Pt_1
Ciò posto, è evidente che ERTI va ritenuta responsabile anche per le spese legali e tecniche sostenute da per difendersi rispetto alla pretesa risarcitoria di CP_1 Pt_1
Ove essa non avesse arrecato danni al terzo ( infatti quest'ultimo non avrebbe avanzato Pt_1
alcuna pretesa risarcitoria nei confronti della nella sua qualità di committente dei lavori. CP_1
ERTI va quindi condannata a rimborsare le spese di lite e tecniche di CP_1
In proposito è solo da aggiungere che non è dovuto rimborso integrale, perché rispetto alla questione inerente il sottotetto ERTI non ha responsabilità alcuna.
Il rimborso va pertanto limitato al 50% delle spese legali e tecniche sostenute.
Le spese sono da liquidare come da dispositivo, avuto riguardo al valore della causa e all'attività defensionale effettuata.
P.Q.M.
3 Il tribunale ordinario di Firenze seconda sezione civile in composizione monocratica definitivamente decidendo:
1) COMPENSA per metà tra le parti le spese di lite e tecniche e CO ER.TI. SRLS, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare ad la residua parte Controparte_1
delle spese legali, che si liquidano per l'intero (2/2) in euro 5.077,00 oltre rimborso 15% Iva e CPA come per legge ed € 237,00 per esborsi;
2) CO ER.TI. a rimborsare ad quanto pagato per CTU nel limite di Controparte_1
euro 709,00;
3) CO ER.TI. a rimborsare ad le spese di CTP, nella misura di euro Controparte_1
705,00.
Il Giudice
dott. Alessandro Ghelardini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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