Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 16/02/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2357/2022 Ruolo Generale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa IA OL Costa, ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 25 ottobre
2022
da
(C.F./P.I. ) rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa, per mandato in calce alla “comparsa di costituzione di difensore” di data 9 febbraio
2023, dall'avv. Vittorina Colò ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Azzano
Decimo via degli Olmi n. 30 ed all'indirizzo pec Email_1
- attrice opponente -
contro
(P.I. ) rappresentata e difesa, per Controparte_1 P.IVA_2 mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avv. Andrea Landi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano via S. Orsola n. 1
- convenuta opposta -
Oggetto: opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 927/2022.
Causa iscritta a ruolo il 26 ottobre 2022 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza
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CONCLUSIONI
Per l'attrice opponente: come da foglio depositato telematicamente il 10 ottobre 2024:
“In via preliminare
dichiararsi la prescrizione quinquennale delle somme richieste a titolo di interessi per il ritardato pagamento come in premesso descritto;
In via ulteriormente preliminare dichiararsi il decreto ingiuntivo illegittimo ed inammissibile per mancanza dei requisiti e delle condizioni previste dagli artt. 633 e seguenti c.p.c art. 50 del D.Lvo 1.9.1993 n. 385 in quanto non sono state prodotte le fatture a sostegno del credito per ritardato pagamento e manca la dichiarazione da parte del rappresentante legale della attestante che il credito è certo, liquido ed Controparte_2
esigibile, e conseguentemente revocarlo, annullarlo, dichiararlo nullo e comunque privo di effetto giuridico.
Nel merito in accoglimento della presente opposizione accertarsi che nulla è dovuto dall'opponente per i titoli di cui al ricorso per ingiunzione e, conseguentemente revocarsi il decreto ingiuntivo opposto in quanto illegittimamente emesso per i motivi di cui in premessa.
In subordine nel merito: Limitarsi il quantum dovuto nei limiti di quanto provato nella presente causa, riducendo l'importo ingiunto con il decreto ingiuntivo n. 927/2022, ricalcolando l'eventuale credito vantato dalla anche per quanto Controparte_1
riguarda interessi e spese legali, visto anche il conteggio predisposto da . Pt_2
Spese diritti ed onorari rifusi”.
Per la convenuta opposta: come da foglio depositato telematicamente il 2 ottobre 2024:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
- Rigettare l'opposizione per cui è causa in quanto assolutamente infondata, oltre che pretestuosa e dilatoria, per i motivi di cui agli atti di causa;
Pagina 2 di 6 - Per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- Condannare l , in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e dei compensi di cui al presente giudizio, oltre CPA e IVA”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice opponente Parte_1
(di seguito solo attrice opponente o in acronimo ) ha evocato
[...] Pt_2
avanti al Tribunale di Pordenone la convenuta opposta Controparte_1
(di seguito solo convenuta opposta o ), proponendo opposizione contro il decreto CP_1
ingiuntivo n. 927/2022 emesso il 22/23 settembre 2022 e notificatole il 27 settembre 2022, col quale le era stato intimato il pagamento di € 122.549,68 complessivi (oltre interessi e spese) a titolo di interessi ex art. 5 D.Lgs. n. 231/2002, interessi che nel ricorso monitorio aveva assunto d'aver maturato sulle fatture emesse a carico di essa attrice CP_1
opponente per la fornitura di materiale biomedico, fatture che la medesima nello CP_1
stesso ricorso aveva dedotto non esserle state pagate entro le rispettive scadenze.
L'attrice opponente ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti, testuali, domande:
“In limine
Essendo l'opposizione basata su prova scritta e di pronta soluzione si chiede sin d'ora che all'opposto decreto ingiuntivo vada negata la concessione della provvisoria esecutorietà, ove richiesta.
In via preliminare
dichiararsi la prescrizione quinquennale delle somme richieste a titolo di interessi per il ritardato pagamento come in premesso descritto;
In via ulteriormente preliminare dichiararsi il decreto ingiuntivo illegittimo ed inammissibile per mancanza dei requisiti e delle condizioni previste dagli artt. 633 e seguenti c.p.c art. 50 del D.Lvo 1.9.1993 n. 385 in quanto non sono state prodotte le fatture a sostegno del credito per ritardato pagamento e manca la dichiarazione da parte del rappresentante
Pagina 3 di 6 legale della attestante che il credito è certo, liquido ed Controparte_2
esigibile, e conseguentemente revocarlo, annullarlo, dichiararlo nullo e comunque privo di effetto giuridico.
Nel merito in accoglimento della presente opposizione accertarsi che nulla è dovuto dall'opponente per i titoli di cui al ricorso per ingiunzione e, conseguentemente revocarsi il decreto ingiuntivo opposto in quanto illegittimamente emesso per i motivi di cui in premessa.
In subordine nel merito : Limitarsi il quantum dovuto nei limiti di quanto provato nella presente causa, riducendo l'importo ingiunto con il decreto ingiuntivo n. 927/2022, ricalcolando l'eventuale credito vantato dalla anche per quanto Controparte_1
riguarda interessi e spese legali.
Spese diritti ed onorari rifusi”.
1.2 La convenuta opposta, nel costituirsi, ha formulato le seguenti, testuali, conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE:
- Concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. in quanto l'opposizione non risulta fondata su idonea prova scritta, né di pronta soluzione;
NEL MERITO:
- Rigettare l'opposizione per cui è causa in quanto assolutamente infondata, oltre che pretestuosa e dilatoria, per i motivi di cui in narrativa;
- Per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- Condannare l in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e dei compensi di cui al presente giudizio, oltre CPA e IVA”.
1.3 All'esito dell'udienza cartolare del 17 marzo 2023 il Giudice ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato, assegnando alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c..
Pagina 4 di 6 1.4 Indi, la causa, acquisita la documentazione prodotta, con ordinanza emessa in riferimento all'udienza cartolare del 4 ottobre 2024 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, con concessione di termine sino al 3 dicembre 2024 per il deposito delle comparse conclusionali e di successivo termine sino al 23 dicembre 2024 per il deposito delle memorie di replica.
2.1 Esposti, nei termini succinti che precedono, i fatti rilevanti oggetto del contendere,
l'opposizione va accolta.
Come si è sopra accennato, ha chiesto ed ottenuto la pronuncia del CP_1 decreto ingiuntivo qui impugnato, col quale è stato intimato ad il pagamento di € Pt_2
122.549,68 a titolo di interessi moratori maturati a causa del tardivo pagamento, da parte della seconda, di fatture dalla prima emesse per la fornitura di materiale biomedico.
Non resta, sul punto, che richiamarsi al principio generale affermato dalla Suprema
Corte (a partire dalla nota sentenza n. 13533/2001 delle Sezioni Unite), secondo cui il creditore che agisce per l'adempimento dell'obbligazione deve non solo allegare ma anche provare la fonte (negoziale o legale) della stessa ed il termine di scadenza, potendosi, invece, limitare alla sola allegazione dell'inadempimento della controparte, di talché, solo laddove tale onere di allegazione e di prova (della fonte e della scadenza della dedotta obbligazione) risulti assolto, sorge in capo al debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa creditoria.
Nel caso che ci occupa, tuttavia, non ha provato il fatto costitutivo della CP_1
domanda monitoriamente azionata.
Invero, dalla documentazione (di formazione, comunque, unilaterale) complessivamente prodotta dalla convenuta opposta (note di addebito e relative fatture, oltre che lettere di sollecito) non risulta verificabile il ritardo con il quale avrebbe in Pt_2
tesi pagato le forniture di che trattasi, dato questo che, giacché espressamente contestato dall'attrice opponente, si rivela indispensabile al fine di poter positivamente accertare la debenza degli interessi moratori asseritamente maturati, non potendosi, allo scopo, disporre la Ctu (sollecitata dalla stessa convenuta opposta) che, sul punto, risulta inammissibilmente esplorativa.
Pagina 5 di 6 Per le dirimenti considerazioni che precedono, in cui resta assorbita ogni altra questione, l'opposizione va, come detto, accolta, dovendo, per l'effetto, essere revocato in ogni sua parte il decreto ingiuntivo impugnato.
2.3 Le spese, liquidate come in dispositivo secondo i valori medi suggeriti dai vigenti parametri forensi, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca in ogni sua parte il decreto ingiuntivo impugnato;
2) condanna la convenuta opposta alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'attrice opponente, che liquida in € 14.103,00 per compenso ed € 406,50 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso in Pordenone il 16 febbraio 2025.
Il Giudice
dr.ssa IA OL Costa
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