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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 16/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 11/12/2024 al n. 6174/2024
R.G.,
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
RIGHETTI ADOLFO GIUSEPPE, elettivamente domiciliata in CORSO
VITTORIO EMANUELE 37069 VILLAFRANCA presso lo studio dell'avv.
RIGHETTI ADOLFO GIUSEPPE
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
RIGHETTI ADOLFO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in CORSO
VITTORIO EMANUELE 37069 VILLAFRANCA presso lo studio dell'avv.
RIGHETTI ADOLFO GIUSEPPE
resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero
intervenuto ex lege avente per oggetto: Separazione consensuale,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
14/01/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “I) I coniugi vivranno Parte_1 Controparte_1
separatamente.
II) Il sig. trasferirà alla sig.ra la sua quota Controparte_1 Parte_1
parte pari al 50% del diritto di superficie sull'immobile sito in Roverbella (MN),
Piazza Marco Polo, così catastalmente identificato: Foglio 21, Particella 201.
La sig.ra verserà contestualmente al momento del rogito la somma di Pt_1
euro 70.000,00.
III) Il sig. trasferirà la propria residenza entro un mese Controparte_1
dall'omologa del presente accordo di separazione.
IV) I coniugi chiedono che il Tribunale di Mantova voglia omologare la presente
separazione”;
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in Roverbella in data 12/04/1982 (con atto trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Predetto Comune al n. 8, parte II, serie A, anno 1982) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pagina 2 di 3 pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di
Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roverbella, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 8, parte
II, serie A, anno 1982);
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 16/01/2024.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 11/12/2024 al n. 6174/2024
R.G.,
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
RIGHETTI ADOLFO GIUSEPPE, elettivamente domiciliata in CORSO
VITTORIO EMANUELE 37069 VILLAFRANCA presso lo studio dell'avv.
RIGHETTI ADOLFO GIUSEPPE
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
RIGHETTI ADOLFO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in CORSO
VITTORIO EMANUELE 37069 VILLAFRANCA presso lo studio dell'avv.
RIGHETTI ADOLFO GIUSEPPE
resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero
intervenuto ex lege avente per oggetto: Separazione consensuale,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
14/01/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “I) I coniugi vivranno Parte_1 Controparte_1
separatamente.
II) Il sig. trasferirà alla sig.ra la sua quota Controparte_1 Parte_1
parte pari al 50% del diritto di superficie sull'immobile sito in Roverbella (MN),
Piazza Marco Polo, così catastalmente identificato: Foglio 21, Particella 201.
La sig.ra verserà contestualmente al momento del rogito la somma di Pt_1
euro 70.000,00.
III) Il sig. trasferirà la propria residenza entro un mese Controparte_1
dall'omologa del presente accordo di separazione.
IV) I coniugi chiedono che il Tribunale di Mantova voglia omologare la presente
separazione”;
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in Roverbella in data 12/04/1982 (con atto trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Predetto Comune al n. 8, parte II, serie A, anno 1982) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pagina 2 di 3 pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di
Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roverbella, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 8, parte
II, serie A, anno 1982);
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 16/01/2024.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
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