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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/08/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10462/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Arianna D'Addabbo Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10462/2024 promossa da:
, nata a [...], il [...], Per_1 Pt_1
e
, nato a [...], il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in VIA ALASSIO 11 POTENZA presso lo studio degli Avv. SANNELLA DOMENICO e D'ANDREA MARIANGELA che li rappresentano e difendono, giusta delega in atti
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09/09/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui in ricorso.
Con sentenza n. 727/2024 pubblicata il 28/12/2024 il Tribunale, recependo l'accordo delle parti, ha omologato le condizioni separative.
Posto che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., i coniugi hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda all'epoca procedibile, la causa era stata rimessa sul ruolo del Giudice Relatore.
pagina 1 di 5 Trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e passata in giudicato la predetta sentenza, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni.
Infatti, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni concordate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita dal Tribunale.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra , Parte_3 nata a [...] il [...], e , nato a [...] il Parte_2
04/07/1978, celebrato a POTENZA il 06/09/2008 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di POTENZA al n. 167, parte 2, Serie A, anno 2008;
b) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. la casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, sita in AN Pietro in Casale (BO) alla Via
Galliera Sud n. 68, rimarrà nella disponibilità di che la abiterà unitamente ai Parte_3 figli e che se ne godranno con i mobili e le suppellettili ivi presenti;
Per_2 Per_3
2. il signor ha già trasferito la propria residenza in AN Pietro in via Vittorio Parte_2
Veneto 17, attualmente detenuta a titolo gratuito ove ha già portato i propri effetti personali. Il sig. dichiara di essere alla ricerca di un immobile sempre sul territorio del comune di Parte_2 residenza ove trasferirà in maniera definitiva la propria residenza;
3. i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento dando atto che allo stato la sig.ra attualmente, è lavoratrice con contratto a tempo indeterminato presso la Parte_3
pagina 2 di 5 scuola dell'Infanzia “Benedetto XV”, gestita dalla Parrocchia di AN Martino di Bertalia a
Bologna e il sig. , attualmente, è lavoratore con contratto a tempo indeterminato Parte_2 presso il VII Reparto Mobile della Polizia di Stato a Bologna in via Cipriani, 24;
4. ciascun genitore avrà l'obbligo di mantenere economicamente i figli in modo diretto quando sono presso di loro;
inoltre viene fissata in Euro 400,00 la somma di mantenimento posta a carico del sig. (200,00 euro per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente come Parte_2 per legge e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a Parte_3
5. l'assegno unico viene ripartito tra entrambi i genitori affidatari;
6. entrambi i coniugi provvederanno inoltre a farsi carico in parti uguali di tutte le spese di istruzione e mediche, spese di viaggio e spostamenti, abbigliamento, attività ludiche e/o sportive e di ogni altra spesa straordinaria sostenuta per i figli, previamente concordate e debitamente documentate. Nello specifico, a mero scopo esemplificativo e non esaustivo sono da ripartirsi al 50% i libri scolastici ed altri strumenti di studio ed eventuale trasporto scolastico, apparecchi per la salute, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte da SSN, abbigliamento, calzature etc.. Per eventuali non auspicati disaccordi e limitatamente a quanto non previsto dalla presente sentenza che ha carattere preminente in merito, le parti rinviano espressamente al Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di
Bologna;
7. il contratto di mutuo, stipulato nel 2012 con un tasso variabile (come documentazione in atti) e rinegoziato a fine 2023 con un tasso fisso (come documentazione in atti), la cui rata mensile attualmente ammonta ad Euro 657,73 sarà pagata in parti uguali da entrambe le parti;
8. le due autovetture, Fiat AN targata FH 341 NL intestata a e l'Audi A4 Parte_3 targata FE 317 BT intestata a , restano nelle loro rispettive attuali disponibilità Parte_2 con le relative spese a carico;
9. i conti correnti NG BA (su cui confluisce lo stipendio di ) e ES AN LO Parte_2
(su cui confluisce lo stipendio di , entrambi cointestati, verranno chiusi e le Parte_3 somme ivi presenti verranno ripartite tra i coniugi secondo le spettanze relative ai conti di rispettivo accredito di stipendio;
10. i figli minori sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, affinché possano mantenere un rapporto equilibrato con entrambi, con collocazione abitativa presso la casa coniugale unitamente alla madre e con possibilità di potersi trattenere con il padre ogni volta che vorranno, in base ai turni lavorativi di entrambi i genitori e previo accordo con i minori, il tutto pagina 3 di 5 secondo le loro esigenze scolastiche, ricreative, sportive, etc.;
11. durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive il padre e la madre concorderanno in modo più libero possibile e secondo le loro esigenze i giorni ed i periodi di rispettiva permanenza insieme ai propri figli. Nell'interesse e nel rispetto dei minori, le pattuizioni dovranno intendersi il più ampie possibili e non precostituite. Queste ultime potranno essere modificate in qualunque momento con il mutuo consenso dei genitori ed un congruo preavviso pari ad almeno 5 giorni
(fatte salve, ovviamente, necessità lavorative impreviste di uno dei due genitori);
12. i rispettivi genitori si impegnano, per una maggiore serenità e tutela dei figli, per i primi periodi successivi al divorzio e comunque per almeno 2 anni, esclusivamente quando i minori sono presso l'abitazione del genitore, a non frequentare e non far pernottare soggetti terzi alla presenza dei figli;
13. in ogni caso, i tempi di frequentazione dei minori con i genitori si svolgeranno secondo la più ampia libertà e in seguito ad accordi di volta in volta da questi assunti.
Tuttavia, solo nella denegata ipotesi e in caso di futuro non auspicato disaccordo tra le parti si pattuisce quanto segue:
- a fine settimana alternati, dal venerdì dalle ore 18:00 alle ore 19:00 della domenica immediatamente successiva, fatte salve impreviste esigenze lavorative dei due genitori che devono essere comunicate all'altro almeno 5 giorni prima;
- due/tre pomeriggi infrasettimanali i figli potranno trascorrerli con il padre, dalle ore 17:00 alle ore 20.00
- durante le festività natalizie che verranno trascorse presso le rispettive famiglie di origine a
Potenza per sette giorni, alternando, di anno in anno con la madre, il giorno 24 con un genitore e il giorno 25 con l'altro genitore e così, in modo alternato, anche il giorno 31 dicembre con il successivo 1 gennaio. Il giorno 6 gennaio i figli lo trascorreranno ad anni alterni con i rispettivi genitori;
- durante le festività pasquali che verranno trascorse presso le famiglie di origine a Potenza, tre giorni consecutivi, alternando, di anno in anno tra i due genitori la Domenica di Pasqua,
e il Lunedì dell'Angelo;
- durante il periodo estivo, oltre all'ordinaria frequentazione, quindici giorni consecutivi con il padre e con la madre ove gli stessi vorranno con sé condurli, nel periodo che dovrà essere comunicato al padre e alla madre in un congruo termine;
14. i genitori si impegnano per quanto possibile a far frequentare con la massima libertà le proprie rispettive famiglie e a permettere la permanenza dei minori presso i rispettivi nonni;
pagina 4 di 5 15. le spese relative alle utenze attive (luce, acqua, gas, telefono, spazzatura) presso la casa coniugale di AN Pietro in Casale (BO) alla Via Galliera Sud n. 68 saranno traferite a carico di che ne effettuerà la dovuta voltura. Le tasse ed imposte inerenti alla casa Parte_3 coniugale se ed in quanto dovute saranno ripartite in parti uguali a carico entrambi;
16. entrambi i genitori prestano assenso reciproco al nulla osta per il rilascio del passaporto proprio e dei rispettivi figli;
17. spese processuali a carico solidale delle parti;
c) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di POTENZA di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 17/07/2025.
Il Giudice relatore
Dott. Arianna D'Addabbo
Il Presidente
Dott. Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Arianna D'Addabbo Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10462/2024 promossa da:
, nata a [...], il [...], Per_1 Pt_1
e
, nato a [...], il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in VIA ALASSIO 11 POTENZA presso lo studio degli Avv. SANNELLA DOMENICO e D'ANDREA MARIANGELA che li rappresentano e difendono, giusta delega in atti
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09/09/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui in ricorso.
Con sentenza n. 727/2024 pubblicata il 28/12/2024 il Tribunale, recependo l'accordo delle parti, ha omologato le condizioni separative.
Posto che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., i coniugi hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda all'epoca procedibile, la causa era stata rimessa sul ruolo del Giudice Relatore.
pagina 1 di 5 Trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e passata in giudicato la predetta sentenza, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni.
Infatti, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni concordate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita dal Tribunale.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra , Parte_3 nata a [...] il [...], e , nato a [...] il Parte_2
04/07/1978, celebrato a POTENZA il 06/09/2008 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di POTENZA al n. 167, parte 2, Serie A, anno 2008;
b) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. la casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, sita in AN Pietro in Casale (BO) alla Via
Galliera Sud n. 68, rimarrà nella disponibilità di che la abiterà unitamente ai Parte_3 figli e che se ne godranno con i mobili e le suppellettili ivi presenti;
Per_2 Per_3
2. il signor ha già trasferito la propria residenza in AN Pietro in via Vittorio Parte_2
Veneto 17, attualmente detenuta a titolo gratuito ove ha già portato i propri effetti personali. Il sig. dichiara di essere alla ricerca di un immobile sempre sul territorio del comune di Parte_2 residenza ove trasferirà in maniera definitiva la propria residenza;
3. i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento dando atto che allo stato la sig.ra attualmente, è lavoratrice con contratto a tempo indeterminato presso la Parte_3
pagina 2 di 5 scuola dell'Infanzia “Benedetto XV”, gestita dalla Parrocchia di AN Martino di Bertalia a
Bologna e il sig. , attualmente, è lavoratore con contratto a tempo indeterminato Parte_2 presso il VII Reparto Mobile della Polizia di Stato a Bologna in via Cipriani, 24;
4. ciascun genitore avrà l'obbligo di mantenere economicamente i figli in modo diretto quando sono presso di loro;
inoltre viene fissata in Euro 400,00 la somma di mantenimento posta a carico del sig. (200,00 euro per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente come Parte_2 per legge e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a Parte_3
5. l'assegno unico viene ripartito tra entrambi i genitori affidatari;
6. entrambi i coniugi provvederanno inoltre a farsi carico in parti uguali di tutte le spese di istruzione e mediche, spese di viaggio e spostamenti, abbigliamento, attività ludiche e/o sportive e di ogni altra spesa straordinaria sostenuta per i figli, previamente concordate e debitamente documentate. Nello specifico, a mero scopo esemplificativo e non esaustivo sono da ripartirsi al 50% i libri scolastici ed altri strumenti di studio ed eventuale trasporto scolastico, apparecchi per la salute, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte da SSN, abbigliamento, calzature etc.. Per eventuali non auspicati disaccordi e limitatamente a quanto non previsto dalla presente sentenza che ha carattere preminente in merito, le parti rinviano espressamente al Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di
Bologna;
7. il contratto di mutuo, stipulato nel 2012 con un tasso variabile (come documentazione in atti) e rinegoziato a fine 2023 con un tasso fisso (come documentazione in atti), la cui rata mensile attualmente ammonta ad Euro 657,73 sarà pagata in parti uguali da entrambe le parti;
8. le due autovetture, Fiat AN targata FH 341 NL intestata a e l'Audi A4 Parte_3 targata FE 317 BT intestata a , restano nelle loro rispettive attuali disponibilità Parte_2 con le relative spese a carico;
9. i conti correnti NG BA (su cui confluisce lo stipendio di ) e ES AN LO Parte_2
(su cui confluisce lo stipendio di , entrambi cointestati, verranno chiusi e le Parte_3 somme ivi presenti verranno ripartite tra i coniugi secondo le spettanze relative ai conti di rispettivo accredito di stipendio;
10. i figli minori sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, affinché possano mantenere un rapporto equilibrato con entrambi, con collocazione abitativa presso la casa coniugale unitamente alla madre e con possibilità di potersi trattenere con il padre ogni volta che vorranno, in base ai turni lavorativi di entrambi i genitori e previo accordo con i minori, il tutto pagina 3 di 5 secondo le loro esigenze scolastiche, ricreative, sportive, etc.;
11. durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive il padre e la madre concorderanno in modo più libero possibile e secondo le loro esigenze i giorni ed i periodi di rispettiva permanenza insieme ai propri figli. Nell'interesse e nel rispetto dei minori, le pattuizioni dovranno intendersi il più ampie possibili e non precostituite. Queste ultime potranno essere modificate in qualunque momento con il mutuo consenso dei genitori ed un congruo preavviso pari ad almeno 5 giorni
(fatte salve, ovviamente, necessità lavorative impreviste di uno dei due genitori);
12. i rispettivi genitori si impegnano, per una maggiore serenità e tutela dei figli, per i primi periodi successivi al divorzio e comunque per almeno 2 anni, esclusivamente quando i minori sono presso l'abitazione del genitore, a non frequentare e non far pernottare soggetti terzi alla presenza dei figli;
13. in ogni caso, i tempi di frequentazione dei minori con i genitori si svolgeranno secondo la più ampia libertà e in seguito ad accordi di volta in volta da questi assunti.
Tuttavia, solo nella denegata ipotesi e in caso di futuro non auspicato disaccordo tra le parti si pattuisce quanto segue:
- a fine settimana alternati, dal venerdì dalle ore 18:00 alle ore 19:00 della domenica immediatamente successiva, fatte salve impreviste esigenze lavorative dei due genitori che devono essere comunicate all'altro almeno 5 giorni prima;
- due/tre pomeriggi infrasettimanali i figli potranno trascorrerli con il padre, dalle ore 17:00 alle ore 20.00
- durante le festività natalizie che verranno trascorse presso le rispettive famiglie di origine a
Potenza per sette giorni, alternando, di anno in anno con la madre, il giorno 24 con un genitore e il giorno 25 con l'altro genitore e così, in modo alternato, anche il giorno 31 dicembre con il successivo 1 gennaio. Il giorno 6 gennaio i figli lo trascorreranno ad anni alterni con i rispettivi genitori;
- durante le festività pasquali che verranno trascorse presso le famiglie di origine a Potenza, tre giorni consecutivi, alternando, di anno in anno tra i due genitori la Domenica di Pasqua,
e il Lunedì dell'Angelo;
- durante il periodo estivo, oltre all'ordinaria frequentazione, quindici giorni consecutivi con il padre e con la madre ove gli stessi vorranno con sé condurli, nel periodo che dovrà essere comunicato al padre e alla madre in un congruo termine;
14. i genitori si impegnano per quanto possibile a far frequentare con la massima libertà le proprie rispettive famiglie e a permettere la permanenza dei minori presso i rispettivi nonni;
pagina 4 di 5 15. le spese relative alle utenze attive (luce, acqua, gas, telefono, spazzatura) presso la casa coniugale di AN Pietro in Casale (BO) alla Via Galliera Sud n. 68 saranno traferite a carico di che ne effettuerà la dovuta voltura. Le tasse ed imposte inerenti alla casa Parte_3 coniugale se ed in quanto dovute saranno ripartite in parti uguali a carico entrambi;
16. entrambi i genitori prestano assenso reciproco al nulla osta per il rilascio del passaporto proprio e dei rispettivi figli;
17. spese processuali a carico solidale delle parti;
c) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di POTENZA di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 17/07/2025.
Il Giudice relatore
Dott. Arianna D'Addabbo
Il Presidente
Dott. Bruno Perla
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