Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/03/2025, n. 1620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1620 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6502/2021 R.G. promossa da:
(c.f. , Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. MARINA MARCELLO e , elettivamente domiciliato in VIA TEOCRITO N.
11 CATANIA, presso il difensore avv. MARINA MARCELLO
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. TOFFOLETTO ALBERTO, CP_1 P.IVA_2
PESENTI MARCO, ROMEO CHRISTIAN, CIPOLLA LUCIANA E DAMINELLI SIMONA, elettivamente domiciliato in CATANIA, VIA VECCHIA OGNINA, 80 presso lo studio dell'avv.
ENZA FURNARI
CONVENUTO
Posta in decisione all'udienza del 11.11.2024 sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 1 di 14
Con atto di citazione ritualmente notificato la società Parte_2
conveniva in giudizio innanzi il Tribunale di Catania la
[...] [...]
e premetteva che: CP_2
-la società ntrattiene un rapporto di conto corrente affidato contraddistinto al num.658274, Pt_1
utile a gestire linee di credito a favore delle società, tra cui anche un conto anticipi contraddistinto al num. 656979.
- negli anni la ha presumibilmente addebitato alla società interessi e commissioni non pattuite, CP_2
applicato capitalizzazione trimestrale asimmetrica, applicato una illegittima postergazione
/antergazione delle valute e applicato interessi ultra-soglia L.108/96.
- la avrebbe anche violato le disposizioni di sostegno alle imprese per la pandemia COVID19, CP_2
realizzando un grave inadempimento contrattuale.
Concludeva chiedendo all'adito Tribunale: “1. Per tutti i motivi dedotti in narrativa, ritenere e Parte_ dichiarare la tenuta a restituire a le somme illegittimamente addebitate nel conto CP_2
corrente in narrativa per le causali ivi addotte (applicazione di tassi di interesse debitori superiori a quelli pattuiti per iscritto;
applicazione di tassi di interesse creditori inferiori a quelli pattuiti per iscritto;
applicazione di CMS in misura non dovuta;
applicazione di capitalizzazione trimestrale;
applicazione di tassi e commissioni non pattuite per iscritto nel rapporto di anticipazione;
imputazione delle competenze del rapporto di anticipazione sul rapporto di conto corrente e successiva capitalizzazione trimestrale degli importi, postergazione/antergazione valuta, illegittima determinazione ex L. 108/1996) per € 275.947,01 (come determinata dal CTP), o in quella maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa;
2. Per l'effetto sub. 1 delle conclusioni rideterminare il saldo del c/c n. 658274 ex n. 65011751 alla data della domanda giudiziale anche mediante CTU che risponda ai quesiti - con le modalità descritte - indicati nelle linee guida del Tribunale di Catania del
18 dicembre 2018; 3. Ritenere e dichiarare la inadempiente all'art. 56 Decreto Legge del 17 CP_2 marzo 2020, n. 18, e successive modifiche e/o integrazioni, e per l'effetto dichiararla tenuta al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale arrecato, da liquidarsi - ove non può provarsi nel suo preciso ammontare - in via equitativa e condannare la al pagamento di detta somma, CP_2
oltre interessi e rivalutazioni dalla data della domanda giudiziale;
4. condannare la al CP_2
pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c., nonchè al pagamento ex art. 963 c.p.c. al pagamento a favore dell'ATTORE di una somma equitativamente determinata.”
pagina 2 di 14 Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza in fatto e in diritto di quanto CP_1 sostenuto dall'attrice e concludeva chiedendo all'adito Tribunale di: “In via pregiudiziale:1) dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Catania, per essere competente il Tribunale di Milano;
2) dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio, per non avere parte attrice proceduto ad esperire il tentativo obbligatorio di mediazione previsto dal D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28. In via preliminare: 3) accertare e dichiarare l'inammissibilità del presente giudizio per essere il rapporto di conto corrente ancora in essere;
4) dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande ex adverso avanzate per tutto il periodo in atti o, in subordine, per tutte le rimesse di natura solutoria e risalenti ad oltre un decennio prima della proposizione del presente giudizio. Nel merito: 5) rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti nel presente atto;
6) in subordine, compensare quanto eventualmente risultante a credito di parte attrice con il credito della banca odierna esponente. In via istruttoria: 7) rigettare l'istanza di CTU formulata da controparte;
8) rigettare l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., in quanto inammissibile e comunque irrilevante. In ogni caso: 9) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge.”
All'udienza cartolare del 09.11.2021, le parti insistevano in atti e il G.I. assegnava a parte attrice il termine di 15 giorni per l'avvio del procedimento obbligatorio di mediazione, espletato con esito negativo ( vedasi verbale in atti).
All'udienza cartolare del 22.03.2022, il G.I., su richiesta delle parti, assegnava i termini di cui all'art.183 comma 6 cpc.
Con ordinanza resa all'udienza cartolare del 14.11.2022 il G.I. disponeva CTU contabile al fine di ricalcolare l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti con riferimento al rapporto bancario per cui è causa.
Espletata la CTU, la causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
11.11.2024.
Indi, all'udienza del 11.11.2024, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda è solo parzialmente fondata per le motivazioni che seguono.
Preliminarmente occorre trattare l'eccezione relativa all'incompetenza territoriale sollevata da parte convenuta.
sostiene che il Tribunale di Catania sarebbe incompetente a conoscere della presente CP_1 controversia, in forza dell'art. 20 del contratto di apertura del conto corrente n. 300658274 (ex n.
65011751) sottoscritto in data 20 gennaio 1996 che prevede che per ogni controversia che poteva pagina 3 di 14 insorgere tra il correntista e la il foro competente era quello nella cui giurisdizione si trova la CP_2
sede centrale della Banca (Milano).
Invero, a parere dell'odierno Giudicante, l'eccezione di incompetenza per territorio appare, ictu oculi, infondata, atteso che il poco leggibile art. 20 del contratto di conto corrente de quo stabilisce che “Per ogni controversia che potesse sorgere tra il e l'Azienda di credito in dipenden … corrente, CP_3
e di ogni altro rapporto di qualunque natura, il Foro competente è quello nella cui giurisdizione trova
… centrale dell'Azienda di credito, presso la quale si è costituito il rapporto”, dovendo questo essere presumibilmente interpretato nel senso che il foro competente è quello nella cui giurisdizione si trova la sede centrale della banca presso la quale è stato acceso il rapporto, che nel caso di specie è Catania.
Ciò posto, occorre evidenziare in premessa che, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., incombe sull'attore l'onere di provare i fatti posti a fondamento della domanda.
Nel caso di specie, parte attrice, al fine di ottenere la rideterminazione del saldo di conto corrente è tenuta a produrre la documentazione necessaria a ricostruire fedelmente i rapporti di dare e avere relativi al rapporto oggetto di contestazione.
Sul punto la Corte di Cassazione, con orientamento consolidato, ha affermato che “ove è il correntista ad agire giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, giacché in questa evenienza è tale soggetto, attore in giudizio, a doversi far carico della produzione dell'intera serie degli estratti conto (Cass. 7 maggio
2015, n. 9201; Cass. 13 ottobre 2016, n. 20693; Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948): con tale produzione, difatti, il correntista assolve all'onere di provare sia gli avvenuti pagamenti che la mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi” (Cass. Civ., sez. I, 6 dicembre 2018- 2 marzo 2019, n. 11543).
Orbene, l'attendibile rideterminazione del saldo di un rapporto di conto corrente presuppone, in modo indefettibile, che risultino acquisiti al processo tutti gli estratti conto senza soluzione di continuità poiché solo in questo modo è possibile accertare il saldo pervenendo ad un risultato che ricostruisca fedelmente i rapporti dare-avere riclassificati secondo i criteri determinati dal giudice in ragione dei vizi inficianti il contratto di volta in volta individuati.
Nel caso di specie parte attrice ha chiesto l'accertamento e rideterminazione del saldo legittimo di conto e ripetizione d'indebito del conto corrente contraddistinto al num.658274, utile a gestire linee di credito a favore delle società, tra cui anche un conto anticipi contraddistinto al num. 656979, depositando: - estratti conto dal primo trimestre 1997 al quarto trimestre 2020, - la richiesta ex artt. 117
e 119 UB e - la relazione tecnica di parte del Dott. , e su detta documentazione è Persona_1 stata espletata la consulenza tecnica d'ufficio, tenendo conto dell'estratto di c/c più risalente prodotto.
pagina 4 di 14 L'onere dell'attore di produrre la serie completa degli estratti conto dalla data di apertura della linea di credito è stato parzialmente soddisfatto, non avendo traccia degli estratti conto più risalenti.
In riferimento al conto corrente/ anticipi contraddistinto al num. 656979, va accolta l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta.
Invero il suddetto conto n. 300656979 è stato estinto nel marzo 2010 e l'atto di citazione è stato notificato a maggio del 2021, ad oltre 11 anni dalla chiusura.
E peraltro per tale rapporto bancario, come rilevato anche dal CTU, non risulta depositata in atti alcuna documentazione.
La domanda dell'attore inerente tale rapporto va quindi rigettata e ogni doglianza sul punto rimane assorbita.
La domanda di accertamento e ripetizione di indebito, di conseguenza, va limitata solo al conto corrente contraddistinto al num.658274, ancora aperto alla data del 31.1.2.2020, utile a gestire linee di credito a favore delle società, e in relazione al quale parte attrice ritiene siano state addebitate illegittimamente somme non dovute.
Al fine di determinare e ricalcolare l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti con riferimento ai rapporti bancari, la causa è stata istruita mediante CTU contabile, le cui risultanze, essendo scevre da vizi logici e tecnici, risultano condivisibili.
Al CTU, il Giudice aveva dato mandato di esaminare il conto corrente, osservando i seguenti criteri:
“A) Se sono stati prodotti tutti gli estratti conto a partire dall'inizio del rapporto: con decorrenza dalla data di apertura del conto;
B) Se non sono stati prodotti gli estratti conto inziali:
b.1) e ad agire è il correntista: dal saldo risultante alla data dell'estratto di C/C più risalente prodotto dal correntista;
b.2) e ad agire è la banca: nessun ricalcolo;
C) Nel caso, invece, in cui, la documentazione sia incompleta nei periodi intermedi:
c.1) se ad agire è il correntista: effettuando i conteggi esclusivamente con riferimento al periodo più recente in cui gli e.c. siano prodotti senza soluzione di continuità, senza operare alcun raccordo;
c.2) se ad agire è la banca: nessun ricalcolo;
CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI:
Ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, eliminando la capitalizzazione degli interessi:
-qualora dall'origine del rapporto e fino alla data del 30.6.2000 (relativa alla pubblicazione della delibera CICR) risulti essere stata applicata la capitalizzazione gli interessi;
pagina 5 di 14 -ed altresì qualora dall'1.7.2000 risulti essere stata applicata la capitalizzazione degli interessi in assenza di reciprocità tra le parti, e quindi in violazione dell'art. 120 UB, e ciò solo in assenza di relativa pattuizione scritta;
- per il periodo successivo alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016 (ritenendosi non immediatamente operativa la modifica del 120 UB dal 1.1.2014), verificare se la si sia CP_2
adeguata alle disposizioni ivi previste (artt. 4 e 5) e se il cliente abbia espressamente autorizzato quanto previsto dall'art. 4 comma 5 della citata delibera e, solo in caso affermativo, applichi il regime di capitalizzazione espressamente autorizzato dal cliente;
2) per i contratti stipulati nel periodo dall'1.7.2000 al 31.12.2013: Ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, eliminando la capitalizzazione degli interessi, qualora risulti essere stata applicata la capitalizzazione degli interessi in assenza di reciprocità tra le parti ed in assenza di
.” pattuizione scritta, e quindi in violazione dell'art. 120 UB. Per il periodo successivo alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016, verificare se la si sia adeguata alle CP_2
disposizioni ivi previste (artt. 4 e 5) e se il cliente abbia espressamente autorizzato quanto previsto dall'art. 4 comma 5 della citata delibera e, solo in caso affermativo, applichi il regime di capitalizzazione espressamente autorizzato dal cliente;
3) per i contratti stipulati successivamente all'1.1.2014: Per il periodo successivo alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016, verificare se la si sia adeguata alle disposizioni ivi CP_2 previste (artt. 4 e 5) e se il cliente abbia espressamente autorizzato quanto previsto dall'art. 4 comma 5 della citata delibera e, solo in caso affermativo, applichi il regime di capitalizzazione espressamente autorizzato dal cliente. Per il periodo precedente mantenere la capitalizzazione reciproca per come pattuita. MANCATA PATTUIZIONE DEL TASSO DI INTERESSE PASSIVO:
In caso di mancata pattuizione per iscritto – ma in presenza di contratto scritto - del tasso di interesse passivo nel contratto sottoscritto dalle parti, calcoli il CTU gli interessi passivi applicando agli scoperti di conto:
1) per i contratti stipulati prima del 9.7.92 (entrata in vigore L.154/92- vedi Corte Cost. ord. 18.12.09
n.338) il tasso legale;
2) per i contratti stipulati tra il 9.7.92 e il 2.1.2011, il tasso sostitutivo di cui all'art.117 UB (nel testo antecedente il D.L.vo n.141/10);
3) per i contratti stipulati dopo il 2.1.2011, il tasso sostitutivo di cui all'art.117 UB (così come modificato dal D.L.vo n.141/10).
4) in caso di totale mancanza di contratto il tasso legale;
pagina 6 di 14 VARIAZIONI DEL TASSO DI INTERESSE:
1) Predisponga il calcolo applicando il tasso di interesse pattuito tra le parti nel contratto nella misura numerica ivi indicata, ovvero il diverso tasso di interesse modificato dalla secondo le variazioni CP_2
via via intervenute e risultanti dagli estratti conto.
2) Nel caso in cui le variazioni del tasso di interesse non siano state comunicate, calcoli il CTU gli interessi passivi applicando agli scoperti di conto l'ultimo tasso di interesse pattuito o ritualmente comunicato.
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO:
1) per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2008 n.
2 escluda la c.m.s. nel caso di mancanza di pattuizione o di pattuizione contenente criteri di determinazione dell'entità e delle modalità di calcolo sufficientemente determinate;
nonché se prevista ed applicata sull'utilizzato;
2) per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009
n. 2, escluda la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato clausole conformi o adeguato le clausole sulla c.m.s. alle previsioni dell'art. 2 bis del decreto legge 29 novembre 2008 n.
185;
3) per il periodo successivo alla data del 1° luglio 2012 (decreto CICR 20 giugno 2012, n. 644), escluda la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato o adeguato le clausole contrattuali alle previsioni dell'articolo 117-bis del testo unico bancario e del suddetto decreto CICR.
CONTEGGIO FINALE:
All'esito dei conteggi richiesti, determini il saldo finale del conto alla data di notifica dell'atto di citazione e l'eventuale differenza rispetto al saldo evidenziato dalla tenendo conto che, ove CP_2
emergano saldi attivi, dovrà calcolare gli interessi creditori al tasso convenzionale.
VALUTE:
Con riferimento alle operazioni in cui è specificamente contestata l'applicazione di una valuta antergata/postergata: per i contratti antecedenti il 2011: a) accerti il CTU se sussista una pattuizione contrattuale in tal senso e se la stessa sia stata rispettata;
b) ove sussista pattuizione contrattuale e la stessa non sia stata rispettata, effettui il CTU il conteggio in base alle pattuizioni intercorse tra le parti;
c) ove non sussista specifica pattuizione contrattuale, effettui il conteggio secondo data valuta (ovvero portando la valuta alla data contabile dell'operazione) con verifica progressiva;
per i contratti pagina 7 di 14 successivi al 2011: a) verifichi il CTU se la clausola pattuita sia conforme a quanto previsto dall'art. 120 UB
e se tale clausola sia stata in concreto rispettata dalla banca;
b) nei casi contrari, effettui il CTU ogni conteggio, tenendo conto dei giorni di valuta così come previsti dall'art. 120 UB.
PRESCRIZIONE
1) preliminarmente rideterminare il saldo “reale” del conto applicando i criteri già indicati nel precedente capoverso;
b) svolta detta operazione - ed ove il saldo del conto come rideterminato presenti un credito per il correntista – il c.t.u. individuerà le rimesse ripristinatorie della provvista e le rimesse che possono definirsi solutorie redigendo apposito prospetto che individui queste ultime rimesse in ordine cronologico (dal quale risulti di immediata percezione la data della rimessa ed il suo importo); c) rilevato che detto accertamento deve necessariamente tenere conto del saldo reale del conto (e dunque del saldo epurato dagli interessi illegittimamente addebitati dalla banca) che è l'unico che dà la misura dell'affidamento utilizzabile dal correntista e dunque consente di individuare i pagamenti che non hanno lo scopo di riespandere il limite di tale affidamento ma costituiscono pagamento anticipato di interessi (in tal senso cfr. sentenza SS.UU. 24418/10); d) ritenuto che individuate le rimesse solutorie il CTU procederà alla quantificazione dell'indebito prescritto operando il confronto tra l'ammontare degli originari interessi e competenze liquidati e addebitati dalla banca - pagati con le rimesse solutorie prescritte - e i corrispondenti interessi e competenze riliquidati secondo i criteri indicati nel mandato imputando la differenza così ottenuta (che costituisce l'indebito ripetibile) a deconto del credito eventualmente accertato in esito alla rielaborazione del conto;
2) A tal fine, individui il CTU l'affidamento concesso sulla base della documentazione prodotta, tenendo conto esclusivamente dei contratti.”
In particolare, il consulente d'ufficio, nella prima relazione inviata alle parti, dopo aver esaminato la documentazione versata in atti e relativa esclusivamente al conto corrente n. 300658274 (non avendo, come detto, rinvenuto alcun documento inerente al conto anticipi n.656979 ex n.30024591, menzionato nell'atto di citazione), ha chiarito appunto che “ la verifica demandata ha dunque riguardato esclusivamente il rapporto di conto corrente n.300658274. Pertanto, anche con riferimento alla richiesta di parte attrice in merito all'esclusione dal conteggio degli interessi del conto anticipi, per
€.81.191,96, non si ritiene che si possa procedere in tal senso.”
pagina 8 di 14 Il CTU, nell'espletamento del suo mandato, con riferimento agli estratti conto, ha in primo luogo verificato la continuità degli stessi riscontrando che gli stessi risultano completi, senza soluzione di continuità, per il periodo dal 01/01/1997 al 31/12/2020.
Successivamente è passato alla verifica delle condizioni contrattuali ed economiche risultanti dalla documentazione contrattuale versata in atti da entrambe le parti.
Dall'esame della predetta documentazione ha evidenziato che “il rapporto è nato sicuramente prima del 31/12/1996 e che alla data del 31/12/2020 non risulta estinto. Con riferimento alle spese di tenuta conto, è emersa la mancata pattuizione delle stesse per tutta la durata del rapporto;
si precisa che il canone mensile forfettario per le spese, pattuito con il contratto “Package Imprendo max” del
03.12.2009, era stato addebitato mensilmente in estratto conto ed è stato mantenuto nel ricalcolo.
Con riferimento alle commissioni di massimo scoperto, sebbene sia stato indicato il tasso in quasi tutti i contratti, a parere della scrivente, non sembra che la relativa clausola contenga tutte le indicazioni necessarie per un corretto calcolo;
risultano invece correttamente pattuite le commissioni per
Disponibilità immediata fondi DIF.
Riguardo all'anatocismo, si riferisce che è stata applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi per tutta la durata del rapporto;
inoltre, nei contratti versati in atti, dall'01/07/2000 non si è rinvenuta alcuna pattuizione scritta riguardo alla capitalizzazione trimestrale degli interessi sia debitori che creditori.
Appare infine opportuno precisare che il conto corrente oggetto di ricalcolo funge sia da conto corrente che da conto anticipi;
nello stesso conto vengono infatti concessi sia fidi per elasticità di cassa che per anticipi su fatture, titoli ecc.
Posto quanto sopra, la scrivente ha proceduto a rideterminare i rapporti di dare e avere tra le parti in relazione al conto corrente oggetto di causa, determinando il saldo alla data 31/12/2020 (ultimo estratto conto disponibile).
In particolare, ha in primo luogo riepilogato i movimenti di cui agli estratti conto in atti, per il periodo dal 31/12/1996 al 31/12/2020 con saldo iniziale negativo per il correntista pari a L.-97.737.449 (€.-
50.477,18) e saldo finale, sempre negativo per il correntista, pari a € - 56.807,84.
Ha poi ordinato i movimenti per data contabile, per il periodo dal 31/12/1996 al 18/11/2009 e, dal
19/11/2009 al 30/12/2020, per data valuta.
Ha poi epurato il conto dagli interessi (per € 183.112,85 a favore della banca e € 263,29 a favore del correntista con le relative ritenute per € 3,23), dalle CMS (per €.15.110,97) e dalle spese non pattuite
(per €.9.617,16).
pagina 9 di 14 Il ricalcolo degli interessi è stato effettuato applicando i tassi, sia debitori che creditori, indicati nei contratti o, se più favorevoli per il correntista, quelli via via applicati dalla CP_4
ai fini del ricalcolo, sono stati indicati come rilevati negli estratti conto in atti.
[...]
Sono stati calcolati gli interessi e la rielaborazione è stata effettuata senza effettuare alcuna capitalizzazione per tutta la durata del rapporto ottenendo un saldo a favore della correntista pari a
€.150.773,09. Infine, al saldo così ottenuto, sono stati aggiunti/sottratti gli interessi ricalcolati nel periodo 01/01/1997 – 31/12/2020 ottenendo una somma a credito per il correntista pari a
€.66.634,80.”
Con riferimento alla prescrizione, il CTU avendo riscontrato un saldo a credito per la , ha CP_3
proceduto alla quantificazione dell'indebito prescritto.
“In primo luogo, ha individuato il periodo oggetto dell'indagine demandata;
in particolare, poiché la citazione è stata notificata il 14/05/2021, la verifica ha riguardato il periodo dal 01/01/1997 al
14/05/2011. Successivamente, tenuto conto dei saldi così come risultanti dalla rielaborazione effettuata nonché degli affidamenti indicati nella documentazione in atti (contratti prodotti dalla e CP_2
regolarmente sottoscritti dal correntista), si è proceduto alla verifica della presenza di rimesse aventi natura solutoria, effettuate cioè in presenza di sconfinamenti o in mancanza di affidamenti regolarmente pattuiti. Queste rimesse sono state portate a deconto dell'indebito ripetibile, dato dalla differenza tra l'ammontare degli interessi e competenze addebitate originariamente dalla e le CP_2
corrispondenti voci ricalcolate. Rimandando al prospetto allegato per un maggiore dettaglio dei conteggi effettuati, si riferisce che le somme prescritte, dunque non ripetibili, ammontano a
€.27.155,88. Mentre l'indebito spettante ammonta a euro €.39.478,92. Su questa somma sono stati, quindi, calcolati gli interessi al tasso dello 0,5% dal 01.01.2021 sino alla data della citazione
14.05.202, pari ad €.71,93.”
Il totale dell'indebito è risultato pari ad € 39.550,85.
Successivamente a seguito delle osservazioni del CTP di parte convenuta, il CTU rilevato e corretto l'errore meramente materiale del primo punto sollevato dal Dott. in merito alla seconda Per_2
osservazione, in mancanza di pattuizione scritta in ordine alle spese e poiché le stesse erano state sottratte nel calcolo effettuato dal CTP dott. , riteneva di aver correttamente operato. Per_1
Tuttavia, per economicità di causa, ha comunque effettuato un ricalcolo alternativo nel quale non vengono espunte le spese di tenuta conto. Dal ricalcolo così effettuato è emerso un credito del correntista pari a euro 52.874,68 ed un indebito prescritto pari a €. 28.888,87 con un indebito pari ad euro 23.985,81, oltre interessi per € 43,70, per un totale indebito di € 24.029,51.
pagina 10 di 14 Parte attrice, in seno alle proprie osservazioni e con specifico riferimento con riferimento ai tassi di interesse a favore della banca, rappresentava quanto segue: “…è pacifico che la lettera contratto del
29.01.1996 regolamenta unicamente l'accensione di un rapporto di conto corrente semplice di corrispondenza privo di affidamento, successivamente accordato”; riguardo al calcolo dell'indebito prescritto rilevava “… la circostanza che il conto fosse affidato sin dal 06.06.1996, non solo è stata dichiarata dalla banca già in sede di comparsa di costituzione e risposta ……inoltre è documentata, sia dagli estratti conto e sia dal comportamento tenuto dalla banca dal 06.06.1996 al
25.09.2003…sulla possibilità di accertare la presenza di affidamenti, da recentissimo è intervenuta la autorevole ordinanza della Ecc.ma Corte di Cassazone n.17982/2023 del 22.06.2023…”. Invitava quindi la scrivente a “… rideterminare gli interessi (dal 01.01.1997 al 25.09.2003) al tasso sostitutivo ex art. 117 UB, nonché a rideterminare l'indebito prescritto.”
Il CTU, con riferimento al tasso di interesse, non condivideva la contestazione poiché, nel contratto di apertura del rapporto, era stato indicato un tasso debitore pari al 19,50% da applicare in caso di scoperto in conto corrente.
Anche riguardo all'indebito prescritto il CTU riteneva di avere correttamente operato sulla base delle puntuali e ad oggi immutate istruzioni in merito fornite nel mandato nonché dal Tribunale di Catania.
Invero, sia nelle istruzioni ai CTU fornite dal Tribunale di Catania che nel mandato viene esplicitamente precisato che il consulente tecnico deve individuare "l'affidamento concesso sulla base della documentazione prodotta, tenendo conto esclusivamente dei contratti".
In definitiva, il CTU ha confermato le conclusioni a cui era giunto con la correzione dell'errore materiale rilevato, concludendo che il saldo del c/c in oggetto, alla data del 31.12.2020, risultava pari a € 66.634,80 in favore della correntista, che l'indebito prescritto da decurtare era pari a € 27.155,88
e pertanto l'indebito spettante pari ad € 39.478,92. A questo vanno aggiunti gli interessi dal
31.12.2020 al 14.05.2021, pari ad € 71,93, per un totale indebito pari ad € 39.550,85.
La domanda di ripetizione di indebito avanzata da on può, tuttavia, trovare accoglimento Pt_1 stante che il conto corrente, al momento dell'esame da parte del CTU, risultava ancora aperto.
La giurisprudenza è oramai granitica nel ritenere che la domanda di ripetizione indebito è da ritenersi inammissibile nel caso in cui la domanda venga proposta dal correntista in presenza di conto corrente aperto.
Ed invero, secondo la giurisprudenza maggioritaria ( a cui questo Tribunale aderisce) l'azione di ripetizione dell'indebito per pagamenti eseguiti dal correntista in virtù di annotazioni in conto illegittimamente eseguite dalla banca può essere esercitata solo una volta estinto il conto corrente.
Solo in questo momento, infatti, il correntista è chiamato a saldare alla banca l'eventuale passività
pagina 11 di 14 esposta dal conto corrente: chiuso il conto e la relativa apertura di credito su di esso concessa, il saldo negativo diviene un vero e proprio debito che, esatto dalla banca, il correntista deve pagare portando il conto al cd. “saldo 0″.
In sostanza, in presenza di un conto corrente ancora aperto, al cliente è consentita la sola azione di accertamento.
“L'azione di ripetizione dell'indebito per pagamenti eseguiti dal correntista in forza di annotazioni in conto asseritamente illegittime è esercitabile unicamente una volta estinto il conto corrente, dato che da tale momento l'eventuale saldo negativo del conto diviene un debito nei confronti della Banca. La mera annotazione in conto di una posta di interessi assunti come illegittimamente addebitati non si risolve, per ciò stesso, in un pagamento, presupposto indispensabile per l'azione di ripetizione ex art.2033 c.c.. In mancanza di atti di pagamento, l'azione di ripetizione dell'indebito, non può trovare accoglimento, perché inammissibile. (Tribunale di Bolzano, sentenza n. 231 del 23.02.2017).
“Trattandosi di (presunti) addebiti in conti ancora accesi, la circostanza che sia intervenuta una annotazione a debito non è di per sé dirimente del fatto che un pagamento sia effettivamente avvenuto, cosicché non può che gravare su chi invoca la ripetizione la dimostrazione di aver in precedenza eseguito, appunto, un pagamento” (Tribunale di Padova, sent. n. 1258 del 17.05.2017).
“In tema di contratti di conto corrente bancario è possibile l'azione di ripetizione dell'indebito per aver la banca applicato tassi illegittimi solo se il conto corrente sia stato chiuso decorrendo da quella data il termine di prescrizione dell'indebito ed essendo pertanto inammissibile l'azione per la quale la prescrizione non ha cominciato a decorrere.” (così, ex multis, Trib. Firenze sez. III, 24.04.2020,
n.985).
“quando il conto corrente è ancora aperto, l'interesse del cliente deve trovare normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo saldo, depurato degli eventuali addebiti nulli;
la domanda di nullità può, quindi, essere sempre proposta anche in costanza di rapporto, ma al solo fine di ottenere una pronuncia meramente dichiarativa, volta a rettificare – se del caso – in favore del correntista le risultanze del saldo del conto stesso (vedi anche Corte d'Appello di Torino, Sez. I, 15 febbraio 2015, n.
214; Trib. Alessandria 4 maggio 2015, n. 13).
Rileva per completezza il decidente che la Suprema Corte , di recente, si è espressa in controtendenza.
Invero, in applicazione e ulteriore sviluppo dei principi enunciati dalla Sezioni unite nella sentenza 2 ottobre 2010, n. 24418, con due Ordinanze della Prima Sezione - ordinanze 15 febbraio 2024, n. 4214
e 16 maggio 2024, n. 13586, la Corte ha chiarito che:
- intanto può parlarsi di pagamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2033 cc, in quanto vi sia stata rimessa del correntista di carattere solutorio (e dunque affluita su conto scoperto perché non assistito da pagina 12 di 14 apertura di credito o con limite della stessa superato); in presenza di rimesse meramente ripristinatorie, invece, non è configurabile alcuna azione di ripetizione ai sensi dell'art.2033 c.c., ancorchè residui, ovviamente, in favore del correntista l'azione di rettifica del saldo del conto a seguito dell'espunzione degli addebiti di cui sia accertata, per qualsiasi ragione, l'illegittimità;
- sia che venga correttamente esperita un'azione di ripetizione d'indebito ex art. 2033 cc, sia che venga esperita una semplice azione di rettifica del saldo, finché è in corso il rapporto di conto corrente il cliente non ha diritto a pretendere dalla banca altro pagamento che quello del saldo (attivo) del conto, come rettificato a seguito del vittorioso esperimento delle azioni di nullità o comunque di accertamento dell'illegittimità di addebiti, oppure della vera e propria azione di ripetizione ex art. 2033 cc: anche il credito ex art. 2033 cc, infatti, in pendenza del rapporto di conto corrente è soggetto alla regola della inesigibilità dei singoli crediti rientranti nel conto (art.1823, primo comma, c.c.) residuando invece a favore del correntista il – diverso- diritto al saldo del conto (per lui immediatamente esigibile ai sensi dell'art.1852 c.c.)
- soltanto a seguito della chiusura del conto corrente con il pagamento del saldo, venuta meno la regola della inesigibilità di cui all'art.1823, primo comma, c.c., il correntista può esperire l'azione di ripetizione d'indebito, ex art.2033 cc, chiedendo anche la condanna della banca al pagamento della relativa somma e non la sola rettifica del saldo.
Con la sentenza 14 giugno 2024, n. 16602, infine, la Prima Sezione della Corte di Cassazione ha chiarito anche che l'azione di pagamento del saldo in favore del correntista può essere esperita anche prima della chiusura del rapporto di conto corrente, ma deve avere ad oggetto non già un saldo intermedio (il cui mero accertamento pure può essere utilmente richiesto in giudizio), bensì il saldo attuale alla data della decisione, con onere della relativa prova incombente sul correntista attore.
Tale prova il correntista può ben fornire mediante la prova di un saldo più o meno recente, che spetterebbe eventualmente alla banca contestare provando la sussistenza di operazioni successive che lo ridimensionino o elidano.
Orbene, nel caso di specie, pur ammettendo l'ammissibilità della domanda di ripetizione d'indebito, in linea con il principio affermato dalla Cassazione, l'ultimo saldo prodotto dall'attore risale al
31.12.2020 (preso in considerazione dal CTU) e il c/c risulterebbe ancora aperto in data odierna;
invero il correntista non ha fornito ulteriore documentazione, in corso di giudizio, successivamente la CTU, attestante o un estratto conto più recente o la chiusura del rapporto.
Ne deriva che allo stato è possibile esclusivamente accertare e ricalcolare il saldo relativo al c/c n. num.658274 pari ad € 66.634,80 in favore della correntista, con un indebito complessivo pari ad €
39.550,85 alla data del 31.12.2020, per come individuato dal CTU, senza disporre alcuna ripetizione.
pagina 13 di 14
Ciò detto nella specie è' possibile esclusivamente accertare e ricalcolare il saldo relativo al c/c n. num.658274 pari ad € 66.634,80 in favore della correntista, con un indebito complessivo pari ad €
39.550,85 alla data del 31.12.2020, per come individuato dal CTU.
Infine, con riferimento alla domanda di parte attrice di risarcimento del danno patrimoniale e non, cagionato dalla per violazione dell'art. 56 Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, e CP_2
successive modifiche e/o integrazioni (norme di sostegno alle imprese per la pandemia COVID19), la stessa va rigettata perché generica e non fondata su alcuna prova a sostegno.
Riguardo le spese di lite, ricorrono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese processuali in ragione della natura della causa e della reciproca soccombenza, ad eccezione delle spese di CTU, che si liquidano in questa sede in € 2.500,00 oltre iva e cpa, che vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6502/2021 R.G., ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCERTA che il saldo di conto corrente num.658274 alla data del 31.12.2020, detratto l'indebito prescritto, è pari ad € 39.550,85 in favore della correntista -
[...]
”.. Parte_1
Compensa tra le parti le spese di lite.
PONE le spese di CTU, liquidate in € 2.500,00, oltre Iva e cpa a carico di parte convenuta..
Così deciso in Catania, il 17 marzo 2025
Il GIUDICE dott. Vera Marletta
pagina 14 di 14