Decreto cautelare 25 giugno 2022
Ordinanza cautelare 27 luglio 2022
Decreto cautelare 29 ottobre 2022
Sentenza 6 febbraio 2023
Decreto presidenziale 7 aprile 2023
Ordinanza cautelare 19 aprile 2023
Rigetto
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, decreto cautelare 25/06/2022, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2022
N. 00746/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 746 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Oronzo Marco Calsolaro e Sara Candido, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Bari, Guardia di Finanza - Stazione Navale di Bari, Guardia di Finanza - Sezione Operativa Navale di Otranto, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
(i) della nota del Comandante della -OMISSIS-prot. N. -OMISSIS-del 16.06.2022, notificata in pari data, recante ‘Cambio incarico definitivo’, con la quale, con decorrenza 01.07.2022, è stato disposto il cambio di incarico del ricorrente ‘da “-OMISSIS-” a “-OMISSIS-”’;
(ii) della nota del Comandante della Sezione Operativa Navale 293501 in data 16.06.2022, recante ‘Circolare nr. 316509/520 datata 26.10.2011 del Comando Generale - VII Reparto – Ufficio Navale /AA.GG. di Roma. Tabelle organiche di equipaggiamento delle Unità navali del Corpo. Cambio incarico definitivo personale dipendente’ indirizzata alla -OMISSIS-;
(iii) del provvedimento, di estremi e contenuto ignoti, con cui la -OMISSIS- avrebbe determinato gli imbarchi/sbarchi del personale con decorrenza 01.07.2022; (iv) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso o collegato, consequenziale ai provvedimenti impugnati, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Ritenuto che, ferma e impregiudicata ogni valutazione sulla corretta instaurazione del contraddittorio, appare opportuno che - nella comparazione ponderata degli interessi complessivamente coinvolti e, ancora, in ragione del bene della vita che il ricorrente rivela di perseguire mediante l’impugnativa proposta - la controversia pervenga res adhuc integra alla prima camera consiglio utile per la trattazione collegiale (nel corso della quale verrà, peraltro, anche approfondita l’istanza di oscuramento, la quale – prima facie – si profila priva di fondamento);
Ravvisata, peraltro, l’opportunità, per esigenze di celerità e di concentrazione del giudizio, riconducibili anche all’art. 1 c.p.a., di disporre il deposito a carico delle Amministrazioni intimate di una relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso nonché di copia di ogni altro atto e/o documento, ritenuto utile e/o necessario ai fini del decidere;
P.Q.M.
Accoglie l’istanza cautelare monocratica.
Dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 26 luglio 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce il giorno 24 giugno 2022.
| Il Presidente |
| Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO