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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1054/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PELLINGRA DANIELA, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4359/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 Dott. -
Email_1ed elettivamente domiciliata presso
contro
Comune di Palermo
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_3 elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220065370822000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220065370822000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220065370822000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220065370822000 TARI 2016 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220065370822000 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso del 17 ottobre 2024, impugnava la cartella di pagamento di cui in epigrafe contenuta nell'atto di sollecito notificatole il 14 settembre 2024 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, per omesso versamento della TARI richiesta dal Comune di Palermo in relazione agli anni 2013 -2017, deducendo la decadenza dalla potestà di accertamento, l'omessa notifica della cartella e sollevando eccezione di prescrizione della pretesa. Si costituivano in giudizio entrambe le parti resistenti, opponendosi all'accoglimento del ricorso. La ricorrente depositava, nel prosieguo, memoria di replica. All'esito della trattazione del procedimento, questo Giudice ha deliberato in data odierna come da dispositivo che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per quanto di ragione. Premessa l'avvenuta notifica dei prodromici avvisi di accertamento alla contribuente da parte del Comune di Palermo, l'Agenzia delle Entrate Riscossione non ha, invero, dimostrato di avere notificato validamente la cartella oggetto della controversia. Non è stata infatti, al riguardo, depositata alcuna relata di notifica, rinvenendosi in atti l'apposizione sul plico di un timbro di compiuta giacenza ed un avviso di ricevimento privo delle necessarie sottoscrizioni. Così stando le cose, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento della cartella impugnata. Le spese vanno compensate tra le parti, considerato che la ricorrente non ha contestato l'esistenza degli obblighi tributari per cui è causa.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso, annulla la cartella impugnata e compensa le spese. Palermo, 24 febbraio 2026.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PELLINGRA DANIELA, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4359/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 Dott. -
Email_1ed elettivamente domiciliata presso
contro
Comune di Palermo
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_3 elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220065370822000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220065370822000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220065370822000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220065370822000 TARI 2016 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220065370822000 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso del 17 ottobre 2024, impugnava la cartella di pagamento di cui in epigrafe contenuta nell'atto di sollecito notificatole il 14 settembre 2024 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, per omesso versamento della TARI richiesta dal Comune di Palermo in relazione agli anni 2013 -2017, deducendo la decadenza dalla potestà di accertamento, l'omessa notifica della cartella e sollevando eccezione di prescrizione della pretesa. Si costituivano in giudizio entrambe le parti resistenti, opponendosi all'accoglimento del ricorso. La ricorrente depositava, nel prosieguo, memoria di replica. All'esito della trattazione del procedimento, questo Giudice ha deliberato in data odierna come da dispositivo che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per quanto di ragione. Premessa l'avvenuta notifica dei prodromici avvisi di accertamento alla contribuente da parte del Comune di Palermo, l'Agenzia delle Entrate Riscossione non ha, invero, dimostrato di avere notificato validamente la cartella oggetto della controversia. Non è stata infatti, al riguardo, depositata alcuna relata di notifica, rinvenendosi in atti l'apposizione sul plico di un timbro di compiuta giacenza ed un avviso di ricevimento privo delle necessarie sottoscrizioni. Così stando le cose, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento della cartella impugnata. Le spese vanno compensate tra le parti, considerato che la ricorrente non ha contestato l'esistenza degli obblighi tributari per cui è causa.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso, annulla la cartella impugnata e compensa le spese. Palermo, 24 febbraio 2026.